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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1343/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1343/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1
), (C.F. ), in proprio e quale C.F._2 Parte_2 C.F._3
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Leardini Stefano, come da procura alle liti in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Colella Antonio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 33 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio Parte_5 Parte_6 Parte_7
la società (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
e affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva di Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima nella causazione del sinistro avvenuto il 10.05.2016, gli stessi fossero condannati in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle gravi lesioni riportate nel predetto sinistro da , marito di e padre di Parte_1 Parte_2
, e . Parte_5 Parte_6 Parte_7
Con comparsa di risposta depositata in data 28.10.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale, contestata nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria azionata dalla parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande e, in via subordinata, l'accertamento della corresponsabilità di Parte_1
in misura non inferiore al 50% ed il risarcimento dei soli pregiudizi causalmente riconducibili
[...]
al sinistro, dando atto di aver corrisposto ante causam la somma di euro 242.000,00 al . Pt_1
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, la società Controparte_2
non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
[...] Controparte_3
All'udienza di comparizione del 17.11.2020, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito della successiva udienza del 17.11.2021 - tenuta con modalità trattazione scritta -, il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunta la prova per testi ammessa e depositate le c.t.u. medico - legali disposte dal Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 28.06.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 21.06.2024, il Giudice, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro occorso in data
10.05.2016 anche al fine di individuare i principi che, in diritto, governano l'attribuzione di responsabilità ai soggetti nello stesso coinvolti.
pagina 2 di 33 Essendovi stato uno scontro tra veicoli, viene in rilievo, nel caso di specie, la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro
(sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti). Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n. 18479/2015). La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria, trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti. In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente” (cfr. Cass. n. 477/2003). Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente pagina 3 di 33 un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
Così identificati i principi applicabili al caso di specie, al fine di verificare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro verificatosi il 10.05.2016, viene in rilievo, in primo luogo, la ricostruzione della dinamica operata dagli agenti della Polizia Municipale Unione della Valconca - intervenuti sul luogo e nell'immediatezza del sinistro - all'esito degli accertamenti e dei rilievi dagli stessi compiuti.
Nella relazione in atti (cfr. doc. 12 di parte attrice), si legge quanto segue: “Alle ore 13,35 circa del giorno 10/05/2016, la conducente del veicolo “A”, con condizioni di tempo sereno, fondo stradale asciutto e traffico normale, percorreva la via Annibolina, strada urbana con andamento rettilineo e lieve variazione di pendenza in discesa nel centro abitato fraz. S. Andrea in Casale del Comune di San
Clemente, con direzione di marcia San Clemente - S. Andrea in Casale. Giunta all'intersezione con la via Santi, posta sul lato sinistro rispetto alla propria direzione di marcia, con visibilità limitata dovuta al veicolo che la precedeva (autocarro per la raccolta rifiuti solidi urbani), effettuava la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla via Santi omettendo di dare la precedenza al veicolo “B” che procedeva in senso opposto entrando in collisione con lo stesso. L'urto tra i due veicoli è avvenuto nella semicarreggiata di pertinenza e percorsa dal veicolo “B” e si è concretizzato tra la parte anteriore dello stesso e il fianchetto anteriore destro del veicolo “A”, il presunto sito d'urto viene individuato in prossimità del punto 9 della planimetria coincidente con la fine della traccia di frenata.
In conseguenza dell'urto il veicolo “B” verosimilmente rimbalzava indietro di qualche metro cadendo sul fianco sinistro in posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale con la parte anteriore rivolta al verso il centro della carreggiata, il conducente del motociclo altresì a seguito della caduta sul piano viabile, terminava al suolo in posizione trasversale all'asse stradale nella semicarreggiata da lui percorsa;
il veicolo “A” terminava la marcia sulla via Santi. Sulla traiettoria di marcia del motociclo
è stata rilevata una traccia di frenata lievemente impressa sulla pavimentazione della lunghezza di circa mt 2,35 parallela all'asse stradale rilevata a circa 60 cm dal margine destro della semicarreggiata di pertinenza;
sul piano viabile interessante il campo del sinistro venivano altresì rilevate varie incisioni causate dal contatto con parti metalliche riconducibili al veicolo “B” e frammenti vari di plastica e vetro. … Alla conducente del veicolo “A” sig.ra sono Controparte_3 state contestate le violazioni di cui agli artt. 145 c. 2 e 10 e 79 c. 1 e 4 del C.D.S.”.
pagina 4 di 33 Uno degli agenti accertatori, , è stato escusso come testimone all'udienza del Testimone_1
01.06.2022, e, sentito sul capitolo n. 12 di parte attrice “vero che , conducente Controparte_3
[... dell'autocarro leggero Toyota Corolla verso, targata CR 615 MA, di proprietà della CP_2
dovendo svoltare nella laterale posta alla sua sinistra, denominata via Santi, Controparte_2
anticipava la manovra di svolta a sinistra, uscendo da dietro l'autocarro della nettezza urbana, portandosi nella corsia di sinistra ed iniziava la svolta contromano, passando sopra la linea di arresto dello stop, posta sulla via Santi” ha dichiarato: “innanzitutto preciso che la dinamica è avvenuta come indicato in capitolo ma non abbiamo elementi per suffragare l'accesso sua via Santi in contromano da parte della ”. Il teste, poi, ha confermato che “la conducente dell'autocarro Toyota Controparte_3
poneva in essere la manovra di svolta a sinistra in via Santi quando il motociclo condotto da
[...]
si trovava a pochi metri di distanza dall'intersezione stradale”, precisando di aver Parte_1 ricavato tale circostanza dagli elementi rinvenuti sul luogo, e che “il conducente del motociclo frenava, ma, data la distanza a cui è stata eseguita la manovra anticipata di svolta a sinistra da parte della conducente della Toyota, non evitava la collisione” (cfr. verbale di udienza: “Sul cap 15): si il motociclo frenava in maniera lieve all'interno dell'area di intersezione ma non evitava la collisione;
la lunghezza che abbiamo rilevato della frenata era di 2,35 mt”). Il teste ha altresì dichiarato che “l'urto tra l'autocarro Toyota tg. CR615MA condotto dalla Sig.ra e il motociclo condotto dal Sig. CP_3
si è verificato allorché l'autocarro aveva già intrapreso la propria manovra di svolta a sinistra Pt_1 in via Santi” (circostanza indicata nel capitolo 6 di parte convenuta, cfr. verbale di udienza).
Alla medesima udienza del 01.06.2022, è stato sentito quale testimone anche Testimone_2
il quale, nell'immediatezza del sinistro, ha reso agli agenti della Polizia Municipale Unione della
Valconca le seguenti dichiarazioni: “A bordo della mia vettura percorrevo la via Annibolina in discesa verso Sant'Andrea in Casale. Davanti a me avevo una Toyota grigia che a sua volta era preceduta da un furgone della nettezza urbana. Giunti in prossimità della via Santi la vettura avanti a me svoltava a sinistra proprio per impegnare la via Santi ma improvvisamente veniva colpita da un motociclista che procedeva sulla via Annibolina con direzione di marcia opposta alla nostra. Voglio precisare che dalla mia posizione, date le dimensioni ingombranti del furgone, il motociclista non era visibile. …”.
All'udienza del 01.06.2022, il teste , sentito sul capitolo 4 di parte convenuta (“Vero che Tes_2
l'autocarro Toyota tg. CR615MA condotto dalla Sig.ra prima di intraprendere la propria CP_3 manovra di svota a sinistra, ha azionato la freccia e si è fermata al centro dell'intersezione”), ha dichiarato: “la macchina ha inizialmente rallentato e poi ha girato a sinistra;
la visuale non c'era per la conducente del veicolo Toyota in quanto aveva il camioncino della nettezza urbana davanti”. Il teste ha affermato, altresì, che lo scontro è avvenuto quando la Toyota aveva già intrapreso la svolta a pagina 5 di 33 sinistra e ha precisato che “il motociclo quando è avvenuto lo scontro era sulla via Annibolina direzione mare monte e probabilmente nascosto dal camioncino della nettezza urbana”. Sul capitolo 15 di parte attrice “vero il conducente del motociclo frenava, ma, data la distanza a cui è stata eseguita la manovra anticipata di svolta a sinistra da parte della conducente della Toyota, non evitava la collisione” ha dichiarato: “non mi è sembrato frenasse ma non saprei dire con esattezza, ma dal mio ricordo non ne ha avuto il tempo” (cfr. verbale di udienza).
Orbene, alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, la verificazione del sinistro occorso in data 10.05.2016 deve essere attribuita alla responsabilità esclusiva della che ha intrapreso la CP_3
manovra di svolta a sinistra senza avere la visuale libera e, quindi, senza verificare la possibilità di compiere in sicurezza tale manovra. Il teste - che seguiva, con il proprio veicolo, la vettura Tes_2
condotta dalla - ha dichiarato che, per la non c'era la visuale in quanto aveva davanti il CP_3 CP_3
camioncino della nettezza urbana che nascondeva il motociclo condotto dal . A quest'ultimo non Pt_1
può essere mosso alcun addebito in quanto, alla luce del punto d'urto e della lunghezza della traccia di frenata, deve ritenersi che lo stesso abbia avuto percezione della manovra compiuta dall'autovettura
Toyota - la quale, dal punto di vista del , era nascosta dal camioncino della nettezza urbana - in Pt_1
un momento in cui la collisione non era evitabile.
Al riconoscimento della responsabilità della quale conducente dell'autovettura Toyota Corolla, CP_3
tg. CR615MA, consegue, in applicazione dell'art. 2054, comma 3, c.c., l'affermazione della responsabilità, in via solidale, della - ora Controparte_2 [...]
cfr. doc. 150 di parte attrice - che, alla luce delle indicazioni riportate nella Controparte_2
documentazione redatta dalla Polizia Municipale, risulta esserne la proprietaria. Quest'ultima, non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha fornito alcun elemento utile ai fini del superamento della previsione dettata dall'art. 2054, comma 3, c.c. che impone al proprietario l'onere di dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per integrare la prova liberatoria così richiesta, non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta senza il consenso del proprietario (“invito domino”), essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario (“prohibente domino”) la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo (cfr. Cass. n.
22449/2017 secondo cui “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a
pagina 6 di 33 vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate”).
Inoltre, deve essere affermata, nel caso di specie, anche la responsabilità solidale della convenuta quale assicuratore del responsabile civile, che, peraltro, non ha svolto alcuna Controparte_1
contestazione circa la sussistenza e la validità della copertura assicurativa.
3. Ciò posto, occorre procedere all'individuazione dei danni subiti da in Parte_1
conseguenza diretta ed immediata del sinistro stradale per cui è causa.
A tal fine, vengono in rilievo le risultanze della c.t.u. medico - legale la quale, con metodo analitico ed immune da vizi logici, ha individuato l'esatta tipologia ed entità dei danni subiti dal , Pt_1
riconoscendone la piena compatibilità causale con il sinistro verificatosi in data 10.05.2016.
Più in particolare, il c.t.u., ricostruita la storia clinica dell'attore, ha affermato - previo esame puntuale di tutta la documentazione versata in atti e alla luce delle risultanze obiettivate in sede di accertamento medico-legale - che le lesioni cranio-encefaliche, al volto, alla spalla e al polso di sinistra, clinicamente e strumentalmente accertate, sono di natura traumatica e di grave entità e risultano causalmente riconducibili all'evento lesivo per cui è causa.
Il c.t.u., chiamato a verificare se le lesioni abbiano cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, ha concluso che “In base ai certificati depositati in Atti le lesioni riportate da , a seguito del sinistro per cui è causa, Parte_1
hanno determinato uno stato di inabilità temporanea biologica di complessivi 570
(cinquecentosettanta) giorni da considerarsi tutti a totale”.
Nell'accertare la compromissione permanente dell'integrità psicofisica dell'attore, il c.t.u. ha affermato che “Alle lesioni documentate in atti, sono residuati gli esiti di cui al giudizio diagnostico che, a situazione definitivamente stabilizzata ed inemendabile, realizzano condizione di solo danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, valutabile nella misura del 75%
(settantacinque per cento) del totale in riferimento alle tabelle proposte dalle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” redatte dalla Società italiana di Medicina legale (SIMLA) ed edite da FF nel 2016”.
Il c.t.u., poi, esclusa la sussistenza di un apprezzabile danno fisiognomico, ha rappresentato che
“L'invalidità permanente riportata dal danneggiato rende necessaria una assistenza generica in alcune attività strumentali della vita quotidiana quali fare acquisti, assumere la terapia ed effettuare spostamenti extradomiciliari per i quali è necessario l'uso di mezzi di trasporto”.
4. Quanto alla liquidazione dei pregiudizi così individuati, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione pagina 7 di 33 dell'integrità psico-fisica secondo le modalità più sopra indicate, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano - assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.”
(cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011).
Orbene, il sistema tabellare si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008). Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le
Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti - relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale, c.d. danno biologico permanente - aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Tali caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2021 in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” - elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano -, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole pagina 8 di 33 componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato. La Tabella 2021
è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che “ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”). Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della Tabella occorre far riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (cfr. Cass.
n. 20381/2016; Cass. n. 33770/2019).
Considerato che, all'epoca dei fatti, aveva 40 anni, la somma allo stesso Parte_1
spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro 65.550,00 - per inabilità assoluta di 570 giorni - mentre la somma dovuta quale risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla invalidità permanente ammonta ad euro 835.857,00 - di cui euro
557.238,00 quale danno biologico permanente ed euro 278.619,00 quale componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva -.
5. L'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente deve essere adeguatamente personalizzato al fine di tener conto, nel caso di specie, di tutte le ripercussioni negative indotte dall'evento lesivo.
Al riguardo, si evidenzia che la personalizzazione del danno biologico è subordinata alla verifica dell'incidenza dei postumi dell'evento lesivo su attività, abitudini e, più in generale, profili della personalità del danneggiato diversi ed ulteriori da quelli comuni alla generalità dei soggetti appartenenti al contesto sociale di riferimento (la cui compromissione è già contemplata nei valori tabellari). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
pagina 9 di 33 dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. n. 23778/2014). Tali principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte affermando che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Orbene, dagli elementi acquisiti al presente giudizio, è emerso che praticava Parte_1
la ginnastica acrobatica, disciplina di cui è stato anche campione del mondo, così come riferito, all'udienza del 07.12.2022, dai testi e i quali hanno dichiarato, Testimone_3 Testimone_4
altresì, che il si esibiva in occasione di eventi e manifestazioni (cfr. verbale di udienza). Pt_1
Le lesioni subite dal in conseguenza del sinistro per cui è causa sono di tipologia ed entità tali Pt_1
da precludere certamente lo svolgimento dell'attività di acrobata che richiede notevoli capacità psicomotorie. Tale mutamento dello stile di vita del danneggiato - conseguente all'impossibilità di dedicarsi ad una attività peculiare, diversa ed ulteriore rispetto alle attività ordinariamente praticate dalla generalità dei soggetti appartenenti al contesto sociale di riferimento - appare idoneo a giustificare un incremento, nella misura del 20% - a fronte di un massimo tabellare del 25% - dell'importo già liquidato a titolo di danno biologico permanente, assumendo rilevanza, ai fini della personalizzazione, conseguenze pregiudizievoli correlate alla definitiva stabilizzazione dei postumi dell'evento lesivo. In tal modo, possono dirsi rispettate la “onnicomprensività” e la “integralità” che ispirano il risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base delle quali all'apprezzamento analitico di tutte le ripercussioni negative indotte dall'evento lesivo (che siano state allegate e provate dal danneggiato) deve seguire una
“sintesi” unitaria che, prendendo quale riferimento i parametri della Tabella milanese, proceda all'eventuale opportuna “personalizzazione” della liquidazione senza sfociare però nella “duplicazione” del risarcimento, nel caso in cui il medesimo aspetto sia computato più volte, sulla base di diverse denominazioni meramente formali.
Ne consegue che l'importo complessivamente determinato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro 1.012.854,60, di cui euro 65.550,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute ed euro 947.304,60 a titolo di pagina 10 di 33 risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute, comprensivo della personalizzazione calcolata sulla componente “biologica” del danno (pari ad euro 111.447,60).
6. ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla Parte_1
perdita totale della capacità lavorativa specifica di elettricista, essendo ormai definitivamente precluso lo svolgimento dell'attività professionale dallo stesso esercitata al tempo del sinistro.
Al riguardo, deve rilevarsi, in diritto, che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica si identifica nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo tale tipologia di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro ovvero, nel caso in cui non fosse percettrice di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe, verosimilmente, raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. 21014/200/;
Cass.13409/2001). Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Peraltro, non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale dagli stessi cagionato, posto che - così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio”
(cfr. Cass. n. 26534/2013; cfr. anche Cass. n. 14517/2015 secondo cui “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché
è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta
pagina 11 di 33 risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata”).
Non vi è, dunque, alcuna corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato: a seconda dell'attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti possono derivare danni patrimoniali enormi, mentre, per contro, postumi rilevanti possono produrre danni patrimoniali minimi od addirittura inesistenti. Di conseguenza, dal punto di vista medico legale non può mai affermarsi, con certezza, che da un certo grado di invalidità “biologica” derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, né tantomeno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di invalidità stabilita per il primo. Deve anzi escludersi, in radice, la plausibilità logica di un tale criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Una percentuale può, infatti, prestarsi a misurare l'invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi, ma non l'incapacità, la quale è estremamente soggettiva, e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve, in altre parole, ritenersi che le ripercussioni delle lesioni sull'attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in punti percentuali;
di conseguenza, il medico legale riferirà al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto od in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro e il giudice determinerà se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza, dunque, alcun riferimento a punti percentuali di “incapacità lavorativa specifica” (cfr., da ultimo, Cass. n. 2463/2020 che ha ritenuto erronea la statuizione della
Corte Territoriale che aveva applicato al danno da capacità lavorativa specifica la stessa percentuale stimata dal c.t.u. ai fini della determinazione del diverso e non omologo danno biologico da invalidità permanente).
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita al presente giudizio, risulta che il , al Pt_1
tempo del sinistro, svolgeva le mansioni di elettricista alle dipendenze della società per Controparte_4
40 ore settimanali in forza di contratto a tempo indeterminato dal 01.10.2005 (cfr. doc. nn. 52, 53, 54).
Emerge, inoltre, che, in data 20.03.2018, la società ha comunicato all'odierno attore Controparte_4
l'interruzione del rapporto di lavoro con effetto immediato a seguito dell'accertamento della non idoneità permanente dello stesso allo svolgimento delle mansioni di elettricista e dell'impossibilità di ricollocamento all'interno dell'azienda in ragione della sua ridotta capacità lavorativa (cfr. doc. 62).
La c.t.u. medico - legale ha rilevato che “L'invalidità riportata dal danneggiato ha determinato la perdita totale e permanente della capacità di lavorativa specifica di elettricista e sulle altre attività dello stesso tipo o comunque consone alla sua esperienza lavorativa e scolarizzazione”.
pagina 12 di 33 Può ritenersi provato, dunque, che l'odierno attore abbia subito, a causa delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro del 10.05.2016 e dell'invalidità permanente che ne è derivata, la perdita della propria capacità lavorativa specifica, necessariamente correlata all'attività del danneggiato così come dallo stesso prestata all'epoca del sinistro. Inoltre, avendo il c.t.u. riscontrato l'impossibilità per il di svolgere attività aventi le medesime caratteristiche di quella dallo stesso esercitata o Pt_1
comunque consone alla sua esperienza lavorativa e scolarizzazione, può dirsi comprovata la definitiva contrazione dei redditi percepiti dall'odierno attore anteriormente al prodursi dell'evento lesivo.
Ai fini della liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (cfr. Cass. n. 11439/1997; cfr. Cass. n. 17061/2017). Il danno già verificatosi al momento della pronuncia può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti, dovendo essere tenuto distinto dal danno futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902).
Occorre, quindi, sommare e rivalutare i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione e determinare l'ammontare dei redditi futuri attraverso il metodo della capitalizzazione, ossia moltiplicando il reddito annuo perduto dalla vittima per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima stessa al tempo della liquidazione, cd. montante di anticipazione. A tal fine, è stato ulteriormente precisato come il danno permanente da incapacità di guadagno non possa più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un effettivo corretto risarcimento del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 20615/2015;
Cass. n. 9048/2018). Si è, quindi, affermato che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti (cfr. Cass. n. 16913/2019).
Nel caso di specie, occorre, altresì, far riferimento a quanto previsto dall'art. 137 cod. ass. secondo cui
“Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli
pagina 13 di 33 degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
Orbene, dalla documentazione fiscale prodotta dal , risulta che - senza tener conto della Pt_1
dichiarazione dei redditi relativa all'anno del sinistro - il più alto reddito lordo degli ultimi tre anni anteriori al sinistro è quello dichiarato dall'odierno attore per l'anno 2014, pari ad euro 18.038,41.
Considerato, poi, che qualsiasi reddito da lavoro è destinato, secondo l'id quod plerumque accidit, a crescere col tempo per effetto del maturare dell'anzianità del lavoratore dipendente che, di norma, comporta un aumento salariale, può considerarsi verosimile un incremento annuo dell'1,2% fino all'età pensionabile di 67 anni, quindi per 27 anni dalla data del sinistro e, dunque, del 32% complessivo.
Pertanto, l'importo medio annuo che il avrebbe percepito a titolo di retribuzione dalla data del Pt_1
sinistro al suo pensionamento, tenuto conto degli incrementi retributivi, si ottiene con il seguente calcolo: [euro 18.038,41 + (euro 18.038,41 + 32%)]/2 = euro 20.925,00 (arrotondato per eccesso) corrispondente ad euro 1.610,00 (arrotondato per eccesso) mensili (euro 20.925,00/13 mensilità).
Pertanto, il danno già prodottosi, pari al reddito perduto tra il momento del sinistro e quello della liquidazione, è pari ad euro 181.890,00, corrispondente ad euro 1.610,00 per 8 anni e 9 mesi (inclusa la tredicesima mensilità per l'anno 2016).
Il danno patrimoniale futuro va, invece, calcolato applicando al reddito di euro 20.925,00 il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024. Assumendo un'età pensionabile di 67 anni, va utilizzato il coefficiente di 16,17 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 49 anni compiuti all'attualità - ossia al momento della capitalizzazione - cui mancano 18 anni alla pensione. Si ottiene così la somma di euro 338.357,00 (arrotondato per difetto).
7. Il ha chiesto, altresì, che sia allo stesso compensata, a titolo di lucro cessante, la perdita dei Pt_1
compensi percepiti per l'attività di acrobata che non potrà più esercitare a causa delle lesioni conseguenti al sinistro del 10.05.2016.
L'odierno attore ha prodotto le scritture private sottoscritte con la compagnia “Fratelli di Taglia soc coop arl” comprovanti l'esistenza di un rapporto di collaborazione dal 2009 al 31.12.2016: in esse è indicato il periodo in cui il si sarebbe esibito - in luoghi e date oggetto di successiva Pt_1
determinazione - per un compenso - giornaliero a lordo delle previste ritenute fiscali e previdenziali - allo stesso corrisposto dalla compagnia pari ad euro 65,00 giornalieri. Risultano, inoltre, agli atti i CUD relativi ai compensi erogati dalla “Fratelli di Taglia soc coop arl” negli anni 2013, 2014 e 2015.
pagina 14 di 33 Orbene, come già rilevato, il danno biologico permanente subito dal è tale da precludergli Pt_1
certamente lo svolgimento dell'attività di acrobata, con la conseguente perdita definitiva dei redditi dallo stesso percepiti per tale attività.
Per la liquidazione del danno patrimoniale che ne deriva, si ritiene di assumere, quale termine di riferimento, un reddito diverso da quello indicato dall'art. 137 cod. ass., in ragione della occasionalità delle esibizioni - di numero variabile di anno in anno - tale da rendere quella di acrobata un'attività secondaria da cui il ritraeva non il reddito volto a soddisfare le sue esigenze di vita, ma solo un Pt_1
compenso di modesta entità. Appare più coerente alle caratteristiche dell'attività svolta il riferimento al reddito netto medio risultante dalla documentazione prodotta dal , pari ad euro 339,00 - Pt_1
arrotondato per difetto - (ottenuto dividendo per tre la somma del reddito netto di euro 616,00 per il
2013, di euro 52,00 per l'anno 2014 e di euro 349,85 per l'anno 2015), corrispondente ad euro 28,00 al mese.
Il danno già prodottosi, pari al reddito perduto tra il momento del sinistro e quello della liquidazione
(per 8 anni e 8 mesi), è pari ad euro 2.936,00.
Il danno patrimoniale futuro va, invece, calcolato applicando al reddito di euro 339,00 il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024. Assumendo che il avrebbe Pt_1
continuato ad esibirsi sino ai 50 anni - essendo notorio che l'avanzare dell'età incide negativamente sullo svolgimento di attività dall'elevato impatto fisico - va utilizzato il coefficiente di 0,98 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 49 anni compiuti all'attualità, così ottenendo la somma di euro
332,00 (arrotondata per difetto).
8. Il ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese Pt_1
mediche dallo stesso sostenute.
Al riguardo, va rilevato che, secondo quanto determinato dal c.t.u., le spese mediche attinenti, giustificate e congrue ammontano a complessivi € 9.313,61. Tale importo - quantificato dal c.t.u. senza computare le spese sostenute dalla per complessivi euro 251,23, come si desume dalla Parte_2
tabella riepilogativa a pagg. 84, 85 e 86 della c.t.u. - può, quindi, essere liquidato in favore dell'odierno attore.
9. Quest'ultimo ha domandato la rifusione delle “spese sostenute per recarsi presso i luoghi di cura, compresi i costi dei pedaggi autostradali, le spese necessarie per il pernottamento, nonché le spese per
i pasti della vittima primaria e del coniuge”. A tal fine, il ha prodotto numerosi documenti che, Pt_1
di per sé, non possono essere considerati significativi, in quanto non sono stati posti in correlazione con pagina 15 di 33 altra documentazione utile a comprovare la riconducibilità di quelle spese a trasferimenti occasionati dalla necessità di sottoporsi a trattamenti medico - sanitari.
Non può essere, quindi, riconosciuto l'importo di euro 3.172,76 e le carenze probatorie sopra evidenziate impediscono, altresì, di individuare un criterio utile a stimare le spese per i trasferimenti futuri, a fronte, peraltro, delle generiche allegazioni del il quale ha rappresentato che tali spese Pt_1
“dovranno essere sostenute anche per il futuro poiché la vittima primaria avrà necessità anche per il futuro di sottoporsi a controlli medici e trattamenti riabilitativi di mantenimento del grado di invalidità”, senza indicare la frequenza di tali controlli e trattamenti ed il luogo in cui dovranno essere svolti.
10. Spetta, invece, al il rimborso della somma sostenuta per l'acquisto del personal computer Pt_1 pari ad euro 734,97 che, alla luce della prescrizione medica che consiglia “training cognitivo specifico da eseguire con apposito software per personal computer” (cfr. doc. 67), risulta eziologicamente riconducibile al sinistro per cui è causa.
11. Quanto, invece, all'importo di euro 565,00 per l'acquisto di un divano letto, va rilevato che la fattura prodotta quale doc. 68 è emessa in favore di A quest'ultima, può essere Parte_2
riconosciuta la spettanza della somma suddetta, potendo ragionevolmente ritenersi che, in ragione dell'alto grado di invalidità del e delle difficoltà di quest'ultimo in alcune attività strumentali Pt_1
della vita quotidiana, sia stato necessario apportare delle modifiche all'interno dell'abitazione.
12. e hanno chiesto il risarcimento delle spese sostenute e Parte_1 Parte_2
da sostenere per l'assunzione di una collaboratrice domestica, evidenziando come il abbia Pt_1
necessità di sorveglianza ed assistenza continua.
Al riguardo, si è già osservato come la c.t.u. disposta nel presente giudizio abbia rilevato che
“L'invalidità permanente riportata dal danneggiato rende necessaria una assistenza generica in alcune attività strumentali della vita quotidiana quali fare acquisti, assumere la terapia ed effettuare spostamenti extradomiciliari per i quali è necessario l'uso di mezzi di trasporto”.
La semplicità delle attività indicate, a mero titolo esemplificativo, dal c.t.u., evidenzia come il Pt_1
abbia serie difficoltà nell'affrontare le incombenze della vita quotidiana per le quali si rende certamente necessario un ausilio.
Può, quindi, essere riconosciuto il danno corrispondente ai costi sostenuti e da sostenere per l'assistenza da parte di personale domestico assunto a tempo indeterminato, atteso che “sono risarcibili
i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che
pagina 16 di 33 tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” (Cass., n. 12690/2011).
Per la quantificazione di tale pregiudizio, viene in rilievo la documentazione di causa da cui risulta che, con accordo di lavoro domestico a ore, ha assunto quale badante con Parte_2 Persona_2
decorrenza dal 02.05.2018 per 25 ore settimanali con paga lorda oraria pari ad euro 6,63.
Inoltre, dai documenti prodotti, risulta che ha percepito una retribuzione mensile Persona_2
versata dalla la quale ha, altresì, sostenuto i seguenti costi: costo per l'immatricolazione, Parte_2
costo per la contribuzione previdenziale, costo mensile per la elaborazione della busta paga della
. Per_2
La ha, quindi, provveduto ad un esborso pari a complessivi euro 14.340,29. Parte_2
Dalle produzioni attoree, inoltre, emerge che, a seguito della risoluzione consensuale del contratto concluso dalla e in data 18.09.2019, quest'ultima è stata assunta con Parte_2 Persona_2
contratto a tempo indeterminato dal con decorrenza dal 19.09.2019 con la mansione di badante Pt_1
dello stesso per 25 ore settimanali e con retribuzione lorda complessiva pari ad euro 614,00.
Risulta, poi, che il ha sostenuto i seguenti costi in relazione al rapporto di lavoro regolato dal Pt_1
predetto contratto: euro 54,90 per la elaborazione di tre buste paga (doc.n.101); euro 341,75 per contributi previdenziali trimestrali a favore della collaboratrice domestica (doc.n.102); euro 2.574,71 per la retribuzione di ottobre, novembre e dicembre 2019 (doc.n.103-105), comprensiva della tredicesima mensilità ed anticipo TFR, come da richiesta della dipendente (doc.n.106).
Il ha, quindi, versato la complessiva somma di euro 2.971,37 che deve essere allo stesso Pt_1
rimborsata.
Dalla documentazione attestante i costi sostenuti in conseguenza dell'assunzione a tempo indeterminato della badante, emerge che la somma necessaria per l'assistenza prestata in favore del
è pari ad euro 10.684,00 annui, tenuto conto della retribuzione mensile pari, in media, ad euro Pt_1
700,00, dei contributi previdenziali e dei costi per l'elaborazione delle buste paga.
Ne deriva che, escluse le somme già rimborsate per l'anno 2019, il danno già prodottosi sino al momento della liquidazione è pari ad euro 53.420,00 (10.684,00 x 5 anni, conteggiati a partire dal
2020).
Al fine di quantificare, invece, il danno patrimoniale futuro per le spese di assistenza, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il
pagina 17 di 33 numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (cfr.
Cass. n. 13881/2020; nello stesso senso, Cass. n. 16844/2023: “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce
"de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art.
2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie”).
In applicazione dei suesposti principi, il quantum risarcibile si determina moltiplicando il danno annuo pari ad euro 10.684,00 per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, individuato in base al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso (cfr. Cass. n. 31684/2024).
Anche in tal caso, può farsi ricorso alle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024 e, considerata la durata media della vita per gli uomini (82 anni) secondo i dati Istat, va utilizzato il coefficiente di 25,65 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 49 anni compiuti all'attualità, ossia al momento della capitalizzazione. Si ottiene così la somma di euro 274.045,00 (arrotondata per eccesso).
13. ha chiesto, a titolo di danno patrimoniale emergente, il rimborso delle Parte_1
spese sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore.
Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
pagina 18 di 33 allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cass. SU n. 16990/2017).
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività stragiudiziale risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla quale emerge come l'avv. Pancini - che, anteriormente all'introduzione del presente giudizio, assisteva il - abbia provveduto alla gestione del sinistro e della trattativa con la Pt_1
compagnia di assicurazione che, all'esito della stessa, ha corrisposto delle somme a titolo risarcitorio.
Tale pagamento, insieme al tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, attesta la serietà e l'utilità dell'attività prestata che, alla luce dei risultati raggiunti, non può dirsi essere stata inutilmente svolta. Può, dunque, riconoscersi a il rimborso delle spese sostenute per Parte_1
l'attività stragiudiziale, da quantificarsi facendo applicazione del DM 55/2014, non essendo vincolante, nella liquidazione del danno, la somma determinata dal difensore con il cliente in quanto le regole che disciplinano la quantificazione del compenso nel rapporto tra professionista e cliente non possono venire in rilievo qualora si debba procedere a determinare l'entità del pregiudizio da riversare sul danneggiante. Peraltro, le somme richieste in questa sede appaiono eccessive sia con riferimento ai parametri vigenti per l'attività stragiudiziale, sia con riferimento all'attività in concreto prestata.
L'importo spettante al , quindi, si determina in euro 4.826,77, corrispondente al compenso Pt_1
medio previsto dal DM 55/2014 - vigente al tempo in cui l'attività è stata svolta - per lo scaglione di valore indeterminabile, complessità media - al quale si ritiene opportuno fare riferimento in ragione dell'impossibilità di predeterminare l'entità del risarcimento nel corso della fase stragiudiziale - comprensivo di IVA e CPA.
14. , e Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7 hanno chiesto il risarcimento del c.d. danno da lesione del rapporto parentale, “per la compromissione del rapporto parentale, atteso che la vita dei predetti ha subito un irreversibile stravolgimento dell'agenda quotidiana, poiché devono assistere continuamente e quotidianamente alle limitazioni, alle rinunce, al dolore fisico del coniuge/genitore, alla vita dimessa, priva sia del compendio lavorativo, sia di aspetti propri di un 40 enne, costretto a vivere forzatamente all'interno dell'abitazione per i rilevanti deficit neurologici e cognitivi esposti. Tutto ciò arreca sofferenza al coniuge ed alle figlie, che assistono afflitto da limitazioni che rendono più gravosa l'esistenza rispetto Parte_1
a loro stessi congiunti consapevoli che tale status fisico può solo peggiorare con il decorso degli anni e
pagina 19 di 33 tutto ciò ha mutato in peius l'esistenza degli stessi, determinando una modificazione dell'agenda quotidiana, uno stravolgimento delle abitudini di vita quotidiana, focalizzata sulle limitazioni a cui è soggetta la vittima primaria, priva di ogni gratificazione e soddisfazione personale per i congiunti e conseguentemente anche delle rinunce forzate e delle limitazioni all'esistenza dei congiunti stessi”.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che chiede il risarcimento di tale danno lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato
(cfr. Cass. n. 2557/2011). Quanto alle conseguenze della lesione del predetto interesse costituzionalmente rilevante, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei danneggiati (integrando così le vecchie “categorie” del danno morale e/o del danno esistenziale). Laddove, poi, la sofferenza psichica si sia “cristallizzata” in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, si configurerà un danno biologico suscettibile di liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare (cfr. Cass. 21084/2015).
Occorre, dunque, valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dall'attore che agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un simile interesse, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che “il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse” (cfr. Cass. n. 19402/2013).
Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa della lesione o della perdita del rapporto parentale, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 3767/2018 secondo cui “L'uccisione di una persona
pagina 20 di 33 fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”). Nei casi suddetti, è onere del convenuto dare la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass., n.
9231/2013).
In definitiva, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana, ferma restando la netta distinzione del danno così configurato dall'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato. E' in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale - o anche privi di tale configurazione - si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita
(come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Così configurato il danno da perdita o lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della liquidazione di un simile pregiudizio, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento (cfr. Cass. SU n. 26972/2008; Cass. n. 21716/ 2013; Cass. n. 15491/2014; Cass. n.
25351/2015; Cass. n. 28989/2019) e, allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo pagina 21 di 33 congiunto possano essere liquidati sia il danno da lesione del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (cfr. Cass. n. 30997/2018; Cass. n. 28989/2019).
Orbene, nel caso di specie, è stata acquisita la prova del legame parentale esistente tra Parte_1
e - rispettivamente - (moglie di quest'ultimo),
[...] Parte_2 Parte_5
(figlia di ), (figlia di ) e Parte_1 Parte_6 Parte_1
(figlia di ) (cfr. doc. 1 e doc. 2 di parte attrice). Parte_7 Parte_1
Inoltre, come già rilevato, la c.t.u. medico - legale ha accertato che l'invalidità permanente riportata dal rende necessaria una assistenza generica in alcune attività strumentali della vita quotidiana Pt_1
quali fare acquisti, assumere la terapia ed effettuare spostamenti extradomiciliari per i quali è necessario l'uso di mezzi di trasporto.
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, può affermarsi come le gravissime conseguenze lesive derivate al dal sinistro del 10.05.2016 abbiano senz'altro arrecato nella moglie e nelle Pt_1
figlie un forte dolore ed un patimento per la condizione dello stesso, dovendosi, peraltro, considerare il presumibile sconvolgimento della loro vita quotidiana derivante dall'affrontare le ordinarie incombenze e dal relazionarsi con il che, ora, versa in una gravissima condizione psico-fisica. Pt_1
Deve ritenersi, quindi, che per effetto della lesione del rapporto parentale, Parte_2 [...]
e abbiano subito un Parte_5 Parte_6 Parte_7
pregiudizio che si compone sia della sofferenza interiore, sia di quella riflessa sul piano dinamico - relazionale.
Al fine di procedere alla liquidazione di un simile pregiudizio, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, può farsi ricorso esclusivamente a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass. n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990/2019).
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'adozione della regola equitativa di cui
pagina 22 di 33 all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Per assicurare tali esigenze, si ritiene che, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, possa trovare applicazione, nel caso di specie, quella prevista per la perdita del rapporto parentale di cui alla Tabella milanese “a punti” 2022, come aggiornata nel 2024, seppur con gli adeguamenti del caso.
Sul punto, devono condividersi i principi affermati in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale dalla Suprema Corte secondo cui “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021).
La Suprema Corte ha, più di recente, ribadito che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass
n. 37009/2022).
pagina 23 di 33 Le Tabelle integrate a punti varate il 29.06.2022 rappresentano - secondo quanto indicato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale
Tabelle integrate a punti – Edizione 2022” - un risultato di sintesi, nel rispetto dei “paletti” propri del metodo degli Osservatori e, cioè: “1) l'humus di partenza sono stati i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia e considerato che la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione. 2) tali importi sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato;
3) rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il "valore medio del punto" deve essere estratto dai precedenti;
4) evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice;
le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa”.
Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello).
Si è, poi, previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla base delle circostanze presenti nella fattispecie concreta, si determina il totale dei punti che, poi, si moltiplica per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario riconoscibile.
Così come previsto dai “Criteri orientativi”, le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima pagina 24 di 33 secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata e provata anche con il ricorso alle presunzioni.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate, anche con presunzioni, relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi.
In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, si precisa che “non esiste un minimo garantito”
- con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella” - e si afferma la necessità di distinguere le ipotesi integranti reati colposi e dolosi, applicandosi le tabelle solamente alle prime.
Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della Tabella ed. 2022 sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
Ciò posto, l'applicazione delle tabelle al caso di specie, caratterizzato non dalla perdita, ma dalla compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso, giustifica un discostamento rispetto agli importi standard, che può essere operato applicando una percentuale di riduzione - equitativamente determinata nel 50% -, tenuto conto, appunto, della sopravvivenza del prossimo congiunto, che, tuttavia, a causa delle gravissime lesioni subite, non potrà più relazionarsi con la moglie e le figlie e condividere le stesse esperienze come era solito fare anteriormente al sinistro.
A si riconoscono i seguenti punti: Parte_2
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima primaria: 40 anni alla data del sinistro (lett. “A” della
Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 47 anni alla data del sinistro (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. “C” della Tabella in considerazione della convivenza con il coniuge;
- punti 9 in considerazione della presenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario, escluso il
(lett. “D” della Tabella); Pt_1
pagina 25 di 33 - punti 15 in relazione alla lettera “E” della Tabella.
Si ottiene, quindi, un totale di 82 punti per pari ad euro 320.702,00 (82 punti per il Parte_2
valore punto di euro 3.911,00).
In applicazione della medesima tabella, si riconoscono a Parte_5 [...]
e i seguenti punti: Parte_6 Parte_7
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima primaria: 40 anni alla data del sinistro (lett. “A” della
Tabella);
- punti 26, 26 e 28 in considerazione dell'età della vittima secondaria: rispettivamente, 20 anni, 18 anni e 8 anni alla data del sinistro (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. “C” della Tabella in considerazione della convivenza con il padre;
- punti 9 in considerazione della presenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario, escluso il
(lett. “D” della Tabella); Pt_1
- punti 10 in relazione alla lettera “E” della Tabella.
Si ottiene, quindi, un totale di 83 punti per pari ad euro 324.613,00 (83 punti Parte_5
per il valore punto di euro 3.911,00), un totale di 83 punti per pari ad euro Parte_6
324.613,00 (83 punti per il valore punto di euro 3.911,00) e un totale di 85 punti per
[...]
pari ad euro 332.435,00 (85 punti per il valore punto di euro 3.911,00). Parte_7
Applicando la riduzione del 50% - per le ragioni più sopra esposte -, si liquida in favore di Parte_2
l'importo di euro 160.351,00, in favore di l'importo di euro
[...] Parte_5
162.306,50, in favore di l'importo di euro 162.306,50 ed in favore di Parte_6
l'importo di euro 166.217,50. Parte_7
15. Oltre al danno da lesione del rapporto parentale, ha subito anche un danno Parte_8
biologico vero e proprio, consistente nella compromissione effettiva del suo stato di salute psichica.
Dalla c.t.u. medico - legale espletata nel presente giudizio è, emerso, infatti, che la “è Parte_2
risultata affetta da un quadro psico-patologico compatibile con la diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con ansia ed Umore depresso ad andamento Cronico e di entità moderata che è causalmente ricollegabile alla vicenda clinica sofferta dal marito. Il nesso di causalità tra i due avvenimenti appare sussistere in ragione della qualità dei vissuti emersi nel corso della visita specialistica neuropsichiatrica e medico-legale. L'assenza di elementi anamnestici indicativi di pregressi episodi depressivi ed una valutazione (anamnestica anch'essa) del funzionamento sociale, relazionale, familiare e lavorativo della donna fino all'epoca dell'incidente subito dal marito CP_5
rappresentano una ulteriore conferma del ruolo patognomonico assunto dall'evento traumatico e dalle
pagina 26 di 33 conseguenze da esso scaturite. Inoltre dal colloquio clinico è emerso chiaramente come la menomazione sofferta dal marito abbia stravolto la “vita” dell'intera famiglia”.
Il c.t.u. ha precisato che, anche non tenendo conto dei dati anamnestici emersi al colloquio clinico, “la
“grave compromissione di salute di un famigliare” soddisfa il criterio dell'idoneità lesiva qualitativa e quantitativa nel determinismo di un disturbo psichico di tipo ansioso-depressivo”.
Il c.t.u., chiamato a verificare se la patologia diagnosticata abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni della rispetto a quelle preesistenti, ha concluso che Parte_2
“Visti i certificati depositati in Atti, il Disturbo psichico riscontrato giustifica il riconoscimento di uno stato di inabilità temporanea biologica di complessivi 90 (novanta) giorni di cui inabilità temporanea biologica parziale 20 (venti) giorni al 75%; inabilità temporanea biologica parziale 30 (trenta) giorni al 50%; inabilità temporanea biologica parziale 40 (quaranta) giorni al 25%”.
Nell'accertare la compromissione permanente dell'integrità psicofisica della il c.t.u. ha Parte_2 affermato che “Alle lesioni documentate in atti, sono residuati gli esiti di cui al giudizio diagnostico che, a situazione definitivamente stabilizzata ed inemendabile, realizzano condizione di solo danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, valutabile nella misura del 9%
(nove per cento) del totale in riferimento alle tabelle riportate in modo comparativo (tabelle ex DM 3 luglio 2003- tabelle proposte dalla Commissione ex DM 26 maggio 2004 –tabelle ex D.Lvo 38/2000 – tabelle proposte dagli Autori) nella guida commento “La valutazione medico legale del danno biologico in responsabilità civile” di e Persona_3 Persona_4 Persona_5
2006”. Persona_6 Controparte_6
Gli esiti della c.t.u. - espletata con metodo analitico e circostanziato - risultano pienamente condivisibili, avendo il c.t.u. congruamente motivato le conclusioni dallo stesso raggiunte.
Può procedersi, dunque, alla quantificazione dei danni patiti dalla e, a tal fine, vertendosi Parte_2
nell'ambito di lesioni c.d. micropermanenti, vengono in rilievo le tabelle di cui all'art. 139 cod. ass.
Ne deriva che, considerata l'età della all'epoca dei fatti per cui è causa (47 anni), la somma Parte_2
alla stessa spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro
2.209,60 - di cui euro 828,60 per invalidità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, euro 828,60 per invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni ed euro 552,40 per invalidità temporanea parziale al
25% di 40 giorni - mentre la somma dovuta quale risarcimento del danno biologico permanente ammonta ad euro 15.981,42, per complessivi euro 18.191,00.
16. Alla inoltre, spetta il rimborso delle spese mediche ritenute dal c.t.u. “attinenti, Parte_2 giustificate e congrue” per complessivi euro 1.936,33.
pagina 27 di 33 17. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per la Parte_8
perdita del lavoro, rappresentando di essere stata licenziata il 27.07.2016 dalla ditta Casadei –Bonini –
ER & c. snc “per le continue assenze dal lavoro, dovute alla necessità di accompagnare il marito presso i centri di cura”. A supporto di tale circostanza, la ha prodotto il prospetto Parte_2 paga di ottobre 2016 “da cui risulta che alla lavoratrice dipendente è stata corrisposta l'indennità di fine rapporto”.
Tale prospetto, tuttavia, nulla dice in ordine alle ragioni per cui è cessato il rapporto di lavoro della la quale non ha prodotto alcuna documentazione utile a comprovare che la stessa è stata Parte_2 licenziata “per le continue assenze dal lavoro”.
Sul punto, la ha formulato un capitolo di prova - “vero che nell'agosto del Parte_2 Parte_2
2016 è stata licenziata da datore di lavoro, dopo aver effettuato continue assenze dal lavoro per assistere il marito in ospedale e, dopo che è stato dimesso dall'ospedale, per accompagnarlo nei vari centri di cura” - che, tuttavia, non è stato ammesso atteso che i testi, di cui peraltro non è indicata la qualifica, avrebbero riferito una mera valutazione personale.
La invece, ben avrebbe potuto produrre la comunicazione che il datore di lavoro deve Parte_2
necessariamente averle inviato con l'indicazione dei motivi del licenziamento.
Inoltre, quanto alla evidenziata necessità di prestare assistenza continua al coniuge - circostanza che, secondo la Vidakovic, impedirebbe alla stessa di ricollocarsi sul mondo del lavoro - va rilevato come tale necessità sia già stata considerata al fine di riconoscere al il risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale corrispondente agli esborsi derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato della badante.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non può liquidarsi, in favore della alcuna somma Parte_2
volta a risarcire il lamentato danno patrimoniale - sotto forma di lucro cessante - derivante dalla asserita perdita del lavoro in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa.
18. Così identificati e quantificati i pregiudizi subiti da , Parte_1 Parte_2
, e in conseguenza del Parte_5 Parte_6 Parte_7
sinistro del 10.05.2016, nel determinare la somma dovuta a occorre Parte_1
considerare che, dalla documentazione prodotta, emerge come, a seguito dell'infortunio del 10.05.2016
e del conseguente riconoscimento di un grado di inabilità del 65%, sia stata costituita in favore dello stesso, a decorrere dal 02.12.2017, una rendita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui CP_7
all'art. 13 DLgs n. 38/2000 e DM 12/07/2000.
Orbene, l'art. 13 del DLgs n. 38/2000 prevede che, per gli infortuni occorsi o comunque denunciati in seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale contenente le tabelle delle menomazioni, l' CP_7
indennizza anche il danno biologico e per le lesioni ricomprese dal 6% di i.p. fino al 15%, l CP_7
pagina 28 di 33 corrisponde, in forma capitale, solo un indennizzo a titolo di danno biologico, mentre le menomazioni di grado pari o superiore al 16% di i.p. “danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui alla apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”. Nell'ipotesi in cui i postumi derivanti dal sinistro occorso al lavoratore siano pari o superiori al 16%, vi è, dunque, una presunzione di incidenza anche sulla capacità reddituale del lavoratore medesimo per cui l' costituisce in favore CP_7
dello stesso una rendita mensile composta da due parti, una a ristoro del danno biologico ed una attinente alla componente patrimoniale del lucro cessante (la rendita contiene un quid variabile in funzione del reddito della vittima, ottenuto moltiplicando la retribuzione della vittima per un determinato coefficiente;
cfr. art. 13, comma 2, lett. b, DLgs n. 38/2000). Pertanto, quando ricorrono i presupposti di fatto di cui all'art. 13, comma 2, lett. b, DLgs n. 38/2000, l liquida all'avente diritto CP_7
un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell'indennizzo, infatti, l' compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di CP_7
lavoro e di guadagno. Gli infortunati con postumi di grado pari o superiore al 16% hanno così diritto primariamente all'indennizzo del danno biologico e, in aggiunta, ad un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione ed entrambi gli indennizzi sono corrisposti in forma di rendita vitalizia che, pur essendo unitaria, è composta di due quote in relazione alla diversa natura e alle conseguenti differenze delle modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui al lavoratore che percepisce una rendita così composta debba essere risarcito anche il danno determinato secondo i criteri civilistici, occorre scomputare dall'entità del risarcimento così quantificato la capitalizzazione delle singole poste indennitarie erogate dall singolarmente considerate - e, quindi, detraendo dall'ammontare CP_7
dell'integrale danno biologico spettante al lavoratore la capitalizzazione della rendita erogata dall' CP_7
per il pregiudizio alla salute, e dal danno patrimoniale la capitalizzazione della rendita per la perdita della capacità di lavoro specifica - e non detrarre dall'ammontare del danno complessivamente spettante al lavoratore la capitalizzazione dell'intera rendita erogata dall' (ossia la somma di quella CP_7
erogata a titolo di danno biologico e di quella erogata a titolo di danno patrimoniale). Infatti, ammettere che dall'ammontare integrale del danno spettante al lavoratore possa essere detratta la complessiva capitalizzazione delle due rendite erogate dall' potrebbe comportare che il quantum riconosciuto CP_7
dall' a titolo di indennizzo per la diminuzione della capacità di lavoro specifica vada a diminuire il CP_7
quantum spettante al lavoratore a titolo di danno differenziale quantitativo (danno biologico pagina 29 di 33 permanente differenziale) e/o qualitativo (danno biologico temporaneo, danno morale, danno esistenziale), operando così una quantificazione del danno in netto contrasto con il principio del bipolarismo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 26972/2008 cit.).
Al riguardo, la stessa Suprema Corte ha precisato che “L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto CP_7
dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (cfr. Cass. S.U. n.
12566/2018).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità - osservato che “Nel caso di infortunio non mortale,
l esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a CP_7
titolo di ristoro del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita
(...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..,) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 68); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66)” - ha rilevato che l “non indennizza il CP_7
danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)”. Pertanto, “(a) se l' ha pagato al danneggiato un CP_7
capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
pagina 30 di 33 13222 del 26.6.2015); (b) se l ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà CP_7
innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente”, mentre “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (cfr. Cass. n. 26117/2021).
Nel caso di specie occorre, pertanto, detrarre dall'importo liquidato in questa sede al a titolo di Pt_1
danno biologico permanente - pari ad 557.238,00 - l'importo corrispondente alla capitalizzazione della rendita diretta a compensare il corrispondente pregiudizio, pari ad euro 219.193,38, unitamente alla somma degli acconti e ratei già corrisposti per euro 5.313,36, con la conseguenza che l'importo dovuto al quale danno biologico permanente è pari ad euro 332.731,26. Pt_1
La quota di rendita attinente alla componente patrimoniale del lucro cessante, debitamente capitalizzata
- pari ad euro 293.442,80 -, unitamente alla somma degli acconti e ratei già corrisposti per euro
5.923,90 va, invece, scomputata dalla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica di elettricista e, pertanto, l'importo dovuto a tale titolo è pari ad euro
220.880,30
Inoltre, in applicazione dei suesposti principi, devono essere riconosciuti all'odierno attore senza alcuna detrazione conseguente all'intervento dell' gli importi di euro 65.550,00, quale risarcimento CP_7
del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, di euro 278.619,00 quale componente del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute relativa alla sofferenza soggettiva e di euro 111.447,60 quale personalizzazione del danno biologico permanente.
19. In conclusione, i pregiudizi subiti da sono quantificati nei suddetti Parte_1
importi: euro 788.348,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 569.460,00 a titolo di danno patrimoniale, per complessivi euro 1.357.808,00.
Dalla somma così determinata, va, poi, sottratto l'importo di euro 242.000,00 versato al prima Pt_1
dell'instaurazione del presente giudizio da - così come pacificamente ammesso Controparte_1
dalle parti - ottenendo la somma di euro 1.115.808,00.
I danni patiti da sono pari ad euro 178.542,00 a titolo di danno non patrimoniale (di Parte_2
cui euro 160.351,00 a titolo di danno da lesione del rapporto parentale ed euro 18.191,00 a titolo di danno biologico) ed euro 16.841,62 a titolo di danno patrimoniale, per complessivi euro 195.384,00, mentre il danno non patrimoniale, quale danno da lesione del rapporto parentale, patito da Pt_1
pagina 31 di 33 , e è pari, rispettivamente, ad Parte_5 Parte_6 Parte_7
euro 162.306,50, euro 162.306,50 ed euro 166.217,50.
Ne deriva che la società Controparte_1 Controparte_2 [...]
devono essere condannati, in solido, al pagamento delle seguenti somme: CP_3
- euro 1.115.808,00 in favore di;
Parte_1
- euro 195.384,00 in favore di;
Parte_2
- euro 162.306,50 in favore di;
Parte_5
- euro 162.306,50 in favore di;
Parte_6
- euro 166.217,50 in favore di . Parte_7
Sugli importi così liquidati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto e sulla somma annualmente rivalutata devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così determinato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo in favore della parte attrice, tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta a titolo risarcitorio) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Inoltre, in sede di ripartizione delle spese di lite, devono essere regolate anche le spese sostenute dalla parte attrice per la consulenza tecnica di parte - avente natura di allegazione difensiva tecnica - che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso Cass. n. 84/2013).
Le spese delle c.t.u. espletate nel presente giudizio - liquidate con separato decreto - sono poste definitivamente a carico di società Controparte_1 Controparte_2
in solido.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 1343/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara che il sinistro del 10.05.2016 è addebitabile alla responsabilità esclusiva di
[...]
CP_3
pagina 32 di 33 b) per l'effetto, detratto l'importo già versato da condanna Controparte_1 Controparte_1
in solido, al pagamento della Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 1.115.808,00 in favore di , della somma di euro 195.384,00 in Parte_1
favore di della somma di euro 162.306,50 in favore di , Parte_2 Parte_5
della somma di euro 162.306,50 in favore di e della somma di euro Parte_6
166.217,50 in favore di;
Parte_7
c) pone le spese delle c.t.u. espletate nel presente giudizio - liquidate con separato decreto - definitivamente a carico di Controparte_1 Controparte_2
in solido;
Controparte_3
d) condanna Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che si liquidano nella CP_3
somma di euro 37.951,00 a titolo di compenso professionale, euro 5.490,00 per spese ed euro 1.713,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Leardini, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1343/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1
), (C.F. ), in proprio e quale C.F._2 Parte_2 C.F._3
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Leardini Stefano, come da procura alle liti in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Colella Antonio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 33 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio Parte_5 Parte_6 Parte_7
la società (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
e affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva di Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima nella causazione del sinistro avvenuto il 10.05.2016, gli stessi fossero condannati in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle gravi lesioni riportate nel predetto sinistro da , marito di e padre di Parte_1 Parte_2
, e . Parte_5 Parte_6 Parte_7
Con comparsa di risposta depositata in data 28.10.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale, contestata nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria azionata dalla parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande e, in via subordinata, l'accertamento della corresponsabilità di Parte_1
in misura non inferiore al 50% ed il risarcimento dei soli pregiudizi causalmente riconducibili
[...]
al sinistro, dando atto di aver corrisposto ante causam la somma di euro 242.000,00 al . Pt_1
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, la società Controparte_2
non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
[...] Controparte_3
All'udienza di comparizione del 17.11.2020, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito della successiva udienza del 17.11.2021 - tenuta con modalità trattazione scritta -, il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunta la prova per testi ammessa e depositate le c.t.u. medico - legali disposte dal Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 28.06.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 21.06.2024, il Giudice, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro occorso in data
10.05.2016 anche al fine di individuare i principi che, in diritto, governano l'attribuzione di responsabilità ai soggetti nello stesso coinvolti.
pagina 2 di 33 Essendovi stato uno scontro tra veicoli, viene in rilievo, nel caso di specie, la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro
(sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti). Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n. 18479/2015). La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria, trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti. In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente” (cfr. Cass. n. 477/2003). Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente pagina 3 di 33 un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
Così identificati i principi applicabili al caso di specie, al fine di verificare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro verificatosi il 10.05.2016, viene in rilievo, in primo luogo, la ricostruzione della dinamica operata dagli agenti della Polizia Municipale Unione della Valconca - intervenuti sul luogo e nell'immediatezza del sinistro - all'esito degli accertamenti e dei rilievi dagli stessi compiuti.
Nella relazione in atti (cfr. doc. 12 di parte attrice), si legge quanto segue: “Alle ore 13,35 circa del giorno 10/05/2016, la conducente del veicolo “A”, con condizioni di tempo sereno, fondo stradale asciutto e traffico normale, percorreva la via Annibolina, strada urbana con andamento rettilineo e lieve variazione di pendenza in discesa nel centro abitato fraz. S. Andrea in Casale del Comune di San
Clemente, con direzione di marcia San Clemente - S. Andrea in Casale. Giunta all'intersezione con la via Santi, posta sul lato sinistro rispetto alla propria direzione di marcia, con visibilità limitata dovuta al veicolo che la precedeva (autocarro per la raccolta rifiuti solidi urbani), effettuava la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla via Santi omettendo di dare la precedenza al veicolo “B” che procedeva in senso opposto entrando in collisione con lo stesso. L'urto tra i due veicoli è avvenuto nella semicarreggiata di pertinenza e percorsa dal veicolo “B” e si è concretizzato tra la parte anteriore dello stesso e il fianchetto anteriore destro del veicolo “A”, il presunto sito d'urto viene individuato in prossimità del punto 9 della planimetria coincidente con la fine della traccia di frenata.
In conseguenza dell'urto il veicolo “B” verosimilmente rimbalzava indietro di qualche metro cadendo sul fianco sinistro in posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale con la parte anteriore rivolta al verso il centro della carreggiata, il conducente del motociclo altresì a seguito della caduta sul piano viabile, terminava al suolo in posizione trasversale all'asse stradale nella semicarreggiata da lui percorsa;
il veicolo “A” terminava la marcia sulla via Santi. Sulla traiettoria di marcia del motociclo
è stata rilevata una traccia di frenata lievemente impressa sulla pavimentazione della lunghezza di circa mt 2,35 parallela all'asse stradale rilevata a circa 60 cm dal margine destro della semicarreggiata di pertinenza;
sul piano viabile interessante il campo del sinistro venivano altresì rilevate varie incisioni causate dal contatto con parti metalliche riconducibili al veicolo “B” e frammenti vari di plastica e vetro. … Alla conducente del veicolo “A” sig.ra sono Controparte_3 state contestate le violazioni di cui agli artt. 145 c. 2 e 10 e 79 c. 1 e 4 del C.D.S.”.
pagina 4 di 33 Uno degli agenti accertatori, , è stato escusso come testimone all'udienza del Testimone_1
01.06.2022, e, sentito sul capitolo n. 12 di parte attrice “vero che , conducente Controparte_3
[... dell'autocarro leggero Toyota Corolla verso, targata CR 615 MA, di proprietà della CP_2
dovendo svoltare nella laterale posta alla sua sinistra, denominata via Santi, Controparte_2
anticipava la manovra di svolta a sinistra, uscendo da dietro l'autocarro della nettezza urbana, portandosi nella corsia di sinistra ed iniziava la svolta contromano, passando sopra la linea di arresto dello stop, posta sulla via Santi” ha dichiarato: “innanzitutto preciso che la dinamica è avvenuta come indicato in capitolo ma non abbiamo elementi per suffragare l'accesso sua via Santi in contromano da parte della ”. Il teste, poi, ha confermato che “la conducente dell'autocarro Toyota Controparte_3
poneva in essere la manovra di svolta a sinistra in via Santi quando il motociclo condotto da
[...]
si trovava a pochi metri di distanza dall'intersezione stradale”, precisando di aver Parte_1 ricavato tale circostanza dagli elementi rinvenuti sul luogo, e che “il conducente del motociclo frenava, ma, data la distanza a cui è stata eseguita la manovra anticipata di svolta a sinistra da parte della conducente della Toyota, non evitava la collisione” (cfr. verbale di udienza: “Sul cap 15): si il motociclo frenava in maniera lieve all'interno dell'area di intersezione ma non evitava la collisione;
la lunghezza che abbiamo rilevato della frenata era di 2,35 mt”). Il teste ha altresì dichiarato che “l'urto tra l'autocarro Toyota tg. CR615MA condotto dalla Sig.ra e il motociclo condotto dal Sig. CP_3
si è verificato allorché l'autocarro aveva già intrapreso la propria manovra di svolta a sinistra Pt_1 in via Santi” (circostanza indicata nel capitolo 6 di parte convenuta, cfr. verbale di udienza).
Alla medesima udienza del 01.06.2022, è stato sentito quale testimone anche Testimone_2
il quale, nell'immediatezza del sinistro, ha reso agli agenti della Polizia Municipale Unione della
Valconca le seguenti dichiarazioni: “A bordo della mia vettura percorrevo la via Annibolina in discesa verso Sant'Andrea in Casale. Davanti a me avevo una Toyota grigia che a sua volta era preceduta da un furgone della nettezza urbana. Giunti in prossimità della via Santi la vettura avanti a me svoltava a sinistra proprio per impegnare la via Santi ma improvvisamente veniva colpita da un motociclista che procedeva sulla via Annibolina con direzione di marcia opposta alla nostra. Voglio precisare che dalla mia posizione, date le dimensioni ingombranti del furgone, il motociclista non era visibile. …”.
All'udienza del 01.06.2022, il teste , sentito sul capitolo 4 di parte convenuta (“Vero che Tes_2
l'autocarro Toyota tg. CR615MA condotto dalla Sig.ra prima di intraprendere la propria CP_3 manovra di svota a sinistra, ha azionato la freccia e si è fermata al centro dell'intersezione”), ha dichiarato: “la macchina ha inizialmente rallentato e poi ha girato a sinistra;
la visuale non c'era per la conducente del veicolo Toyota in quanto aveva il camioncino della nettezza urbana davanti”. Il teste ha affermato, altresì, che lo scontro è avvenuto quando la Toyota aveva già intrapreso la svolta a pagina 5 di 33 sinistra e ha precisato che “il motociclo quando è avvenuto lo scontro era sulla via Annibolina direzione mare monte e probabilmente nascosto dal camioncino della nettezza urbana”. Sul capitolo 15 di parte attrice “vero il conducente del motociclo frenava, ma, data la distanza a cui è stata eseguita la manovra anticipata di svolta a sinistra da parte della conducente della Toyota, non evitava la collisione” ha dichiarato: “non mi è sembrato frenasse ma non saprei dire con esattezza, ma dal mio ricordo non ne ha avuto il tempo” (cfr. verbale di udienza).
Orbene, alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, la verificazione del sinistro occorso in data 10.05.2016 deve essere attribuita alla responsabilità esclusiva della che ha intrapreso la CP_3
manovra di svolta a sinistra senza avere la visuale libera e, quindi, senza verificare la possibilità di compiere in sicurezza tale manovra. Il teste - che seguiva, con il proprio veicolo, la vettura Tes_2
condotta dalla - ha dichiarato che, per la non c'era la visuale in quanto aveva davanti il CP_3 CP_3
camioncino della nettezza urbana che nascondeva il motociclo condotto dal . A quest'ultimo non Pt_1
può essere mosso alcun addebito in quanto, alla luce del punto d'urto e della lunghezza della traccia di frenata, deve ritenersi che lo stesso abbia avuto percezione della manovra compiuta dall'autovettura
Toyota - la quale, dal punto di vista del , era nascosta dal camioncino della nettezza urbana - in Pt_1
un momento in cui la collisione non era evitabile.
Al riconoscimento della responsabilità della quale conducente dell'autovettura Toyota Corolla, CP_3
tg. CR615MA, consegue, in applicazione dell'art. 2054, comma 3, c.c., l'affermazione della responsabilità, in via solidale, della - ora Controparte_2 [...]
cfr. doc. 150 di parte attrice - che, alla luce delle indicazioni riportate nella Controparte_2
documentazione redatta dalla Polizia Municipale, risulta esserne la proprietaria. Quest'ultima, non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha fornito alcun elemento utile ai fini del superamento della previsione dettata dall'art. 2054, comma 3, c.c. che impone al proprietario l'onere di dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per integrare la prova liberatoria così richiesta, non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta senza il consenso del proprietario (“invito domino”), essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario (“prohibente domino”) la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo (cfr. Cass. n.
22449/2017 secondo cui “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a
pagina 6 di 33 vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate”).
Inoltre, deve essere affermata, nel caso di specie, anche la responsabilità solidale della convenuta quale assicuratore del responsabile civile, che, peraltro, non ha svolto alcuna Controparte_1
contestazione circa la sussistenza e la validità della copertura assicurativa.
3. Ciò posto, occorre procedere all'individuazione dei danni subiti da in Parte_1
conseguenza diretta ed immediata del sinistro stradale per cui è causa.
A tal fine, vengono in rilievo le risultanze della c.t.u. medico - legale la quale, con metodo analitico ed immune da vizi logici, ha individuato l'esatta tipologia ed entità dei danni subiti dal , Pt_1
riconoscendone la piena compatibilità causale con il sinistro verificatosi in data 10.05.2016.
Più in particolare, il c.t.u., ricostruita la storia clinica dell'attore, ha affermato - previo esame puntuale di tutta la documentazione versata in atti e alla luce delle risultanze obiettivate in sede di accertamento medico-legale - che le lesioni cranio-encefaliche, al volto, alla spalla e al polso di sinistra, clinicamente e strumentalmente accertate, sono di natura traumatica e di grave entità e risultano causalmente riconducibili all'evento lesivo per cui è causa.
Il c.t.u., chiamato a verificare se le lesioni abbiano cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, ha concluso che “In base ai certificati depositati in Atti le lesioni riportate da , a seguito del sinistro per cui è causa, Parte_1
hanno determinato uno stato di inabilità temporanea biologica di complessivi 570
(cinquecentosettanta) giorni da considerarsi tutti a totale”.
Nell'accertare la compromissione permanente dell'integrità psicofisica dell'attore, il c.t.u. ha affermato che “Alle lesioni documentate in atti, sono residuati gli esiti di cui al giudizio diagnostico che, a situazione definitivamente stabilizzata ed inemendabile, realizzano condizione di solo danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, valutabile nella misura del 75%
(settantacinque per cento) del totale in riferimento alle tabelle proposte dalle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” redatte dalla Società italiana di Medicina legale (SIMLA) ed edite da FF nel 2016”.
Il c.t.u., poi, esclusa la sussistenza di un apprezzabile danno fisiognomico, ha rappresentato che
“L'invalidità permanente riportata dal danneggiato rende necessaria una assistenza generica in alcune attività strumentali della vita quotidiana quali fare acquisti, assumere la terapia ed effettuare spostamenti extradomiciliari per i quali è necessario l'uso di mezzi di trasporto”.
4. Quanto alla liquidazione dei pregiudizi così individuati, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione pagina 7 di 33 dell'integrità psico-fisica secondo le modalità più sopra indicate, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano - assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.”
(cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011).
Orbene, il sistema tabellare si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008). Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le
Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti - relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale, c.d. danno biologico permanente - aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Tali caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2021 in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” - elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano -, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole pagina 8 di 33 componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato. La Tabella 2021
è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che “ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”). Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della Tabella occorre far riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (cfr. Cass.
n. 20381/2016; Cass. n. 33770/2019).
Considerato che, all'epoca dei fatti, aveva 40 anni, la somma allo stesso Parte_1
spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro 65.550,00 - per inabilità assoluta di 570 giorni - mentre la somma dovuta quale risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla invalidità permanente ammonta ad euro 835.857,00 - di cui euro
557.238,00 quale danno biologico permanente ed euro 278.619,00 quale componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva -.
5. L'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente deve essere adeguatamente personalizzato al fine di tener conto, nel caso di specie, di tutte le ripercussioni negative indotte dall'evento lesivo.
Al riguardo, si evidenzia che la personalizzazione del danno biologico è subordinata alla verifica dell'incidenza dei postumi dell'evento lesivo su attività, abitudini e, più in generale, profili della personalità del danneggiato diversi ed ulteriori da quelli comuni alla generalità dei soggetti appartenenti al contesto sociale di riferimento (la cui compromissione è già contemplata nei valori tabellari). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
pagina 9 di 33 dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. n. 23778/2014). Tali principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte affermando che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Orbene, dagli elementi acquisiti al presente giudizio, è emerso che praticava Parte_1
la ginnastica acrobatica, disciplina di cui è stato anche campione del mondo, così come riferito, all'udienza del 07.12.2022, dai testi e i quali hanno dichiarato, Testimone_3 Testimone_4
altresì, che il si esibiva in occasione di eventi e manifestazioni (cfr. verbale di udienza). Pt_1
Le lesioni subite dal in conseguenza del sinistro per cui è causa sono di tipologia ed entità tali Pt_1
da precludere certamente lo svolgimento dell'attività di acrobata che richiede notevoli capacità psicomotorie. Tale mutamento dello stile di vita del danneggiato - conseguente all'impossibilità di dedicarsi ad una attività peculiare, diversa ed ulteriore rispetto alle attività ordinariamente praticate dalla generalità dei soggetti appartenenti al contesto sociale di riferimento - appare idoneo a giustificare un incremento, nella misura del 20% - a fronte di un massimo tabellare del 25% - dell'importo già liquidato a titolo di danno biologico permanente, assumendo rilevanza, ai fini della personalizzazione, conseguenze pregiudizievoli correlate alla definitiva stabilizzazione dei postumi dell'evento lesivo. In tal modo, possono dirsi rispettate la “onnicomprensività” e la “integralità” che ispirano il risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base delle quali all'apprezzamento analitico di tutte le ripercussioni negative indotte dall'evento lesivo (che siano state allegate e provate dal danneggiato) deve seguire una
“sintesi” unitaria che, prendendo quale riferimento i parametri della Tabella milanese, proceda all'eventuale opportuna “personalizzazione” della liquidazione senza sfociare però nella “duplicazione” del risarcimento, nel caso in cui il medesimo aspetto sia computato più volte, sulla base di diverse denominazioni meramente formali.
Ne consegue che l'importo complessivamente determinato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro 1.012.854,60, di cui euro 65.550,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute ed euro 947.304,60 a titolo di pagina 10 di 33 risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute, comprensivo della personalizzazione calcolata sulla componente “biologica” del danno (pari ad euro 111.447,60).
6. ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla Parte_1
perdita totale della capacità lavorativa specifica di elettricista, essendo ormai definitivamente precluso lo svolgimento dell'attività professionale dallo stesso esercitata al tempo del sinistro.
Al riguardo, deve rilevarsi, in diritto, che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica si identifica nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo tale tipologia di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro ovvero, nel caso in cui non fosse percettrice di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe, verosimilmente, raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. 21014/200/;
Cass.13409/2001). Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Peraltro, non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale dagli stessi cagionato, posto che - così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio”
(cfr. Cass. n. 26534/2013; cfr. anche Cass. n. 14517/2015 secondo cui “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché
è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta
pagina 11 di 33 risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata”).
Non vi è, dunque, alcuna corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato: a seconda dell'attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti possono derivare danni patrimoniali enormi, mentre, per contro, postumi rilevanti possono produrre danni patrimoniali minimi od addirittura inesistenti. Di conseguenza, dal punto di vista medico legale non può mai affermarsi, con certezza, che da un certo grado di invalidità “biologica” derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, né tantomeno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di invalidità stabilita per il primo. Deve anzi escludersi, in radice, la plausibilità logica di un tale criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Una percentuale può, infatti, prestarsi a misurare l'invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi, ma non l'incapacità, la quale è estremamente soggettiva, e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve, in altre parole, ritenersi che le ripercussioni delle lesioni sull'attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in punti percentuali;
di conseguenza, il medico legale riferirà al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto od in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro e il giudice determinerà se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza, dunque, alcun riferimento a punti percentuali di “incapacità lavorativa specifica” (cfr., da ultimo, Cass. n. 2463/2020 che ha ritenuto erronea la statuizione della
Corte Territoriale che aveva applicato al danno da capacità lavorativa specifica la stessa percentuale stimata dal c.t.u. ai fini della determinazione del diverso e non omologo danno biologico da invalidità permanente).
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita al presente giudizio, risulta che il , al Pt_1
tempo del sinistro, svolgeva le mansioni di elettricista alle dipendenze della società per Controparte_4
40 ore settimanali in forza di contratto a tempo indeterminato dal 01.10.2005 (cfr. doc. nn. 52, 53, 54).
Emerge, inoltre, che, in data 20.03.2018, la società ha comunicato all'odierno attore Controparte_4
l'interruzione del rapporto di lavoro con effetto immediato a seguito dell'accertamento della non idoneità permanente dello stesso allo svolgimento delle mansioni di elettricista e dell'impossibilità di ricollocamento all'interno dell'azienda in ragione della sua ridotta capacità lavorativa (cfr. doc. 62).
La c.t.u. medico - legale ha rilevato che “L'invalidità riportata dal danneggiato ha determinato la perdita totale e permanente della capacità di lavorativa specifica di elettricista e sulle altre attività dello stesso tipo o comunque consone alla sua esperienza lavorativa e scolarizzazione”.
pagina 12 di 33 Può ritenersi provato, dunque, che l'odierno attore abbia subito, a causa delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro del 10.05.2016 e dell'invalidità permanente che ne è derivata, la perdita della propria capacità lavorativa specifica, necessariamente correlata all'attività del danneggiato così come dallo stesso prestata all'epoca del sinistro. Inoltre, avendo il c.t.u. riscontrato l'impossibilità per il di svolgere attività aventi le medesime caratteristiche di quella dallo stesso esercitata o Pt_1
comunque consone alla sua esperienza lavorativa e scolarizzazione, può dirsi comprovata la definitiva contrazione dei redditi percepiti dall'odierno attore anteriormente al prodursi dell'evento lesivo.
Ai fini della liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (cfr. Cass. n. 11439/1997; cfr. Cass. n. 17061/2017). Il danno già verificatosi al momento della pronuncia può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti, dovendo essere tenuto distinto dal danno futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902).
Occorre, quindi, sommare e rivalutare i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione e determinare l'ammontare dei redditi futuri attraverso il metodo della capitalizzazione, ossia moltiplicando il reddito annuo perduto dalla vittima per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima stessa al tempo della liquidazione, cd. montante di anticipazione. A tal fine, è stato ulteriormente precisato come il danno permanente da incapacità di guadagno non possa più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un effettivo corretto risarcimento del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 20615/2015;
Cass. n. 9048/2018). Si è, quindi, affermato che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti (cfr. Cass. n. 16913/2019).
Nel caso di specie, occorre, altresì, far riferimento a quanto previsto dall'art. 137 cod. ass. secondo cui
“Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli
pagina 13 di 33 degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
Orbene, dalla documentazione fiscale prodotta dal , risulta che - senza tener conto della Pt_1
dichiarazione dei redditi relativa all'anno del sinistro - il più alto reddito lordo degli ultimi tre anni anteriori al sinistro è quello dichiarato dall'odierno attore per l'anno 2014, pari ad euro 18.038,41.
Considerato, poi, che qualsiasi reddito da lavoro è destinato, secondo l'id quod plerumque accidit, a crescere col tempo per effetto del maturare dell'anzianità del lavoratore dipendente che, di norma, comporta un aumento salariale, può considerarsi verosimile un incremento annuo dell'1,2% fino all'età pensionabile di 67 anni, quindi per 27 anni dalla data del sinistro e, dunque, del 32% complessivo.
Pertanto, l'importo medio annuo che il avrebbe percepito a titolo di retribuzione dalla data del Pt_1
sinistro al suo pensionamento, tenuto conto degli incrementi retributivi, si ottiene con il seguente calcolo: [euro 18.038,41 + (euro 18.038,41 + 32%)]/2 = euro 20.925,00 (arrotondato per eccesso) corrispondente ad euro 1.610,00 (arrotondato per eccesso) mensili (euro 20.925,00/13 mensilità).
Pertanto, il danno già prodottosi, pari al reddito perduto tra il momento del sinistro e quello della liquidazione, è pari ad euro 181.890,00, corrispondente ad euro 1.610,00 per 8 anni e 9 mesi (inclusa la tredicesima mensilità per l'anno 2016).
Il danno patrimoniale futuro va, invece, calcolato applicando al reddito di euro 20.925,00 il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024. Assumendo un'età pensionabile di 67 anni, va utilizzato il coefficiente di 16,17 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 49 anni compiuti all'attualità - ossia al momento della capitalizzazione - cui mancano 18 anni alla pensione. Si ottiene così la somma di euro 338.357,00 (arrotondato per difetto).
7. Il ha chiesto, altresì, che sia allo stesso compensata, a titolo di lucro cessante, la perdita dei Pt_1
compensi percepiti per l'attività di acrobata che non potrà più esercitare a causa delle lesioni conseguenti al sinistro del 10.05.2016.
L'odierno attore ha prodotto le scritture private sottoscritte con la compagnia “Fratelli di Taglia soc coop arl” comprovanti l'esistenza di un rapporto di collaborazione dal 2009 al 31.12.2016: in esse è indicato il periodo in cui il si sarebbe esibito - in luoghi e date oggetto di successiva Pt_1
determinazione - per un compenso - giornaliero a lordo delle previste ritenute fiscali e previdenziali - allo stesso corrisposto dalla compagnia pari ad euro 65,00 giornalieri. Risultano, inoltre, agli atti i CUD relativi ai compensi erogati dalla “Fratelli di Taglia soc coop arl” negli anni 2013, 2014 e 2015.
pagina 14 di 33 Orbene, come già rilevato, il danno biologico permanente subito dal è tale da precludergli Pt_1
certamente lo svolgimento dell'attività di acrobata, con la conseguente perdita definitiva dei redditi dallo stesso percepiti per tale attività.
Per la liquidazione del danno patrimoniale che ne deriva, si ritiene di assumere, quale termine di riferimento, un reddito diverso da quello indicato dall'art. 137 cod. ass., in ragione della occasionalità delle esibizioni - di numero variabile di anno in anno - tale da rendere quella di acrobata un'attività secondaria da cui il ritraeva non il reddito volto a soddisfare le sue esigenze di vita, ma solo un Pt_1
compenso di modesta entità. Appare più coerente alle caratteristiche dell'attività svolta il riferimento al reddito netto medio risultante dalla documentazione prodotta dal , pari ad euro 339,00 - Pt_1
arrotondato per difetto - (ottenuto dividendo per tre la somma del reddito netto di euro 616,00 per il
2013, di euro 52,00 per l'anno 2014 e di euro 349,85 per l'anno 2015), corrispondente ad euro 28,00 al mese.
Il danno già prodottosi, pari al reddito perduto tra il momento del sinistro e quello della liquidazione
(per 8 anni e 8 mesi), è pari ad euro 2.936,00.
Il danno patrimoniale futuro va, invece, calcolato applicando al reddito di euro 339,00 il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024. Assumendo che il avrebbe Pt_1
continuato ad esibirsi sino ai 50 anni - essendo notorio che l'avanzare dell'età incide negativamente sullo svolgimento di attività dall'elevato impatto fisico - va utilizzato il coefficiente di 0,98 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 49 anni compiuti all'attualità, così ottenendo la somma di euro
332,00 (arrotondata per difetto).
8. Il ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese Pt_1
mediche dallo stesso sostenute.
Al riguardo, va rilevato che, secondo quanto determinato dal c.t.u., le spese mediche attinenti, giustificate e congrue ammontano a complessivi € 9.313,61. Tale importo - quantificato dal c.t.u. senza computare le spese sostenute dalla per complessivi euro 251,23, come si desume dalla Parte_2
tabella riepilogativa a pagg. 84, 85 e 86 della c.t.u. - può, quindi, essere liquidato in favore dell'odierno attore.
9. Quest'ultimo ha domandato la rifusione delle “spese sostenute per recarsi presso i luoghi di cura, compresi i costi dei pedaggi autostradali, le spese necessarie per il pernottamento, nonché le spese per
i pasti della vittima primaria e del coniuge”. A tal fine, il ha prodotto numerosi documenti che, Pt_1
di per sé, non possono essere considerati significativi, in quanto non sono stati posti in correlazione con pagina 15 di 33 altra documentazione utile a comprovare la riconducibilità di quelle spese a trasferimenti occasionati dalla necessità di sottoporsi a trattamenti medico - sanitari.
Non può essere, quindi, riconosciuto l'importo di euro 3.172,76 e le carenze probatorie sopra evidenziate impediscono, altresì, di individuare un criterio utile a stimare le spese per i trasferimenti futuri, a fronte, peraltro, delle generiche allegazioni del il quale ha rappresentato che tali spese Pt_1
“dovranno essere sostenute anche per il futuro poiché la vittima primaria avrà necessità anche per il futuro di sottoporsi a controlli medici e trattamenti riabilitativi di mantenimento del grado di invalidità”, senza indicare la frequenza di tali controlli e trattamenti ed il luogo in cui dovranno essere svolti.
10. Spetta, invece, al il rimborso della somma sostenuta per l'acquisto del personal computer Pt_1 pari ad euro 734,97 che, alla luce della prescrizione medica che consiglia “training cognitivo specifico da eseguire con apposito software per personal computer” (cfr. doc. 67), risulta eziologicamente riconducibile al sinistro per cui è causa.
11. Quanto, invece, all'importo di euro 565,00 per l'acquisto di un divano letto, va rilevato che la fattura prodotta quale doc. 68 è emessa in favore di A quest'ultima, può essere Parte_2
riconosciuta la spettanza della somma suddetta, potendo ragionevolmente ritenersi che, in ragione dell'alto grado di invalidità del e delle difficoltà di quest'ultimo in alcune attività strumentali Pt_1
della vita quotidiana, sia stato necessario apportare delle modifiche all'interno dell'abitazione.
12. e hanno chiesto il risarcimento delle spese sostenute e Parte_1 Parte_2
da sostenere per l'assunzione di una collaboratrice domestica, evidenziando come il abbia Pt_1
necessità di sorveglianza ed assistenza continua.
Al riguardo, si è già osservato come la c.t.u. disposta nel presente giudizio abbia rilevato che
“L'invalidità permanente riportata dal danneggiato rende necessaria una assistenza generica in alcune attività strumentali della vita quotidiana quali fare acquisti, assumere la terapia ed effettuare spostamenti extradomiciliari per i quali è necessario l'uso di mezzi di trasporto”.
La semplicità delle attività indicate, a mero titolo esemplificativo, dal c.t.u., evidenzia come il Pt_1
abbia serie difficoltà nell'affrontare le incombenze della vita quotidiana per le quali si rende certamente necessario un ausilio.
Può, quindi, essere riconosciuto il danno corrispondente ai costi sostenuti e da sostenere per l'assistenza da parte di personale domestico assunto a tempo indeterminato, atteso che “sono risarcibili
i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che
pagina 16 di 33 tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” (Cass., n. 12690/2011).
Per la quantificazione di tale pregiudizio, viene in rilievo la documentazione di causa da cui risulta che, con accordo di lavoro domestico a ore, ha assunto quale badante con Parte_2 Persona_2
decorrenza dal 02.05.2018 per 25 ore settimanali con paga lorda oraria pari ad euro 6,63.
Inoltre, dai documenti prodotti, risulta che ha percepito una retribuzione mensile Persona_2
versata dalla la quale ha, altresì, sostenuto i seguenti costi: costo per l'immatricolazione, Parte_2
costo per la contribuzione previdenziale, costo mensile per la elaborazione della busta paga della
. Per_2
La ha, quindi, provveduto ad un esborso pari a complessivi euro 14.340,29. Parte_2
Dalle produzioni attoree, inoltre, emerge che, a seguito della risoluzione consensuale del contratto concluso dalla e in data 18.09.2019, quest'ultima è stata assunta con Parte_2 Persona_2
contratto a tempo indeterminato dal con decorrenza dal 19.09.2019 con la mansione di badante Pt_1
dello stesso per 25 ore settimanali e con retribuzione lorda complessiva pari ad euro 614,00.
Risulta, poi, che il ha sostenuto i seguenti costi in relazione al rapporto di lavoro regolato dal Pt_1
predetto contratto: euro 54,90 per la elaborazione di tre buste paga (doc.n.101); euro 341,75 per contributi previdenziali trimestrali a favore della collaboratrice domestica (doc.n.102); euro 2.574,71 per la retribuzione di ottobre, novembre e dicembre 2019 (doc.n.103-105), comprensiva della tredicesima mensilità ed anticipo TFR, come da richiesta della dipendente (doc.n.106).
Il ha, quindi, versato la complessiva somma di euro 2.971,37 che deve essere allo stesso Pt_1
rimborsata.
Dalla documentazione attestante i costi sostenuti in conseguenza dell'assunzione a tempo indeterminato della badante, emerge che la somma necessaria per l'assistenza prestata in favore del
è pari ad euro 10.684,00 annui, tenuto conto della retribuzione mensile pari, in media, ad euro Pt_1
700,00, dei contributi previdenziali e dei costi per l'elaborazione delle buste paga.
Ne deriva che, escluse le somme già rimborsate per l'anno 2019, il danno già prodottosi sino al momento della liquidazione è pari ad euro 53.420,00 (10.684,00 x 5 anni, conteggiati a partire dal
2020).
Al fine di quantificare, invece, il danno patrimoniale futuro per le spese di assistenza, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il
pagina 17 di 33 numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (cfr.
Cass. n. 13881/2020; nello stesso senso, Cass. n. 16844/2023: “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce
"de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art.
2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie”).
In applicazione dei suesposti principi, il quantum risarcibile si determina moltiplicando il danno annuo pari ad euro 10.684,00 per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, individuato in base al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso (cfr. Cass. n. 31684/2024).
Anche in tal caso, può farsi ricorso alle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024 e, considerata la durata media della vita per gli uomini (82 anni) secondo i dati Istat, va utilizzato il coefficiente di 25,65 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 49 anni compiuti all'attualità, ossia al momento della capitalizzazione. Si ottiene così la somma di euro 274.045,00 (arrotondata per eccesso).
13. ha chiesto, a titolo di danno patrimoniale emergente, il rimborso delle Parte_1
spese sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore.
Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
pagina 18 di 33 allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cass. SU n. 16990/2017).
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività stragiudiziale risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla quale emerge come l'avv. Pancini - che, anteriormente all'introduzione del presente giudizio, assisteva il - abbia provveduto alla gestione del sinistro e della trattativa con la Pt_1
compagnia di assicurazione che, all'esito della stessa, ha corrisposto delle somme a titolo risarcitorio.
Tale pagamento, insieme al tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, attesta la serietà e l'utilità dell'attività prestata che, alla luce dei risultati raggiunti, non può dirsi essere stata inutilmente svolta. Può, dunque, riconoscersi a il rimborso delle spese sostenute per Parte_1
l'attività stragiudiziale, da quantificarsi facendo applicazione del DM 55/2014, non essendo vincolante, nella liquidazione del danno, la somma determinata dal difensore con il cliente in quanto le regole che disciplinano la quantificazione del compenso nel rapporto tra professionista e cliente non possono venire in rilievo qualora si debba procedere a determinare l'entità del pregiudizio da riversare sul danneggiante. Peraltro, le somme richieste in questa sede appaiono eccessive sia con riferimento ai parametri vigenti per l'attività stragiudiziale, sia con riferimento all'attività in concreto prestata.
L'importo spettante al , quindi, si determina in euro 4.826,77, corrispondente al compenso Pt_1
medio previsto dal DM 55/2014 - vigente al tempo in cui l'attività è stata svolta - per lo scaglione di valore indeterminabile, complessità media - al quale si ritiene opportuno fare riferimento in ragione dell'impossibilità di predeterminare l'entità del risarcimento nel corso della fase stragiudiziale - comprensivo di IVA e CPA.
14. , e Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7 hanno chiesto il risarcimento del c.d. danno da lesione del rapporto parentale, “per la compromissione del rapporto parentale, atteso che la vita dei predetti ha subito un irreversibile stravolgimento dell'agenda quotidiana, poiché devono assistere continuamente e quotidianamente alle limitazioni, alle rinunce, al dolore fisico del coniuge/genitore, alla vita dimessa, priva sia del compendio lavorativo, sia di aspetti propri di un 40 enne, costretto a vivere forzatamente all'interno dell'abitazione per i rilevanti deficit neurologici e cognitivi esposti. Tutto ciò arreca sofferenza al coniuge ed alle figlie, che assistono afflitto da limitazioni che rendono più gravosa l'esistenza rispetto Parte_1
a loro stessi congiunti consapevoli che tale status fisico può solo peggiorare con il decorso degli anni e
pagina 19 di 33 tutto ciò ha mutato in peius l'esistenza degli stessi, determinando una modificazione dell'agenda quotidiana, uno stravolgimento delle abitudini di vita quotidiana, focalizzata sulle limitazioni a cui è soggetta la vittima primaria, priva di ogni gratificazione e soddisfazione personale per i congiunti e conseguentemente anche delle rinunce forzate e delle limitazioni all'esistenza dei congiunti stessi”.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che chiede il risarcimento di tale danno lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato
(cfr. Cass. n. 2557/2011). Quanto alle conseguenze della lesione del predetto interesse costituzionalmente rilevante, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei danneggiati (integrando così le vecchie “categorie” del danno morale e/o del danno esistenziale). Laddove, poi, la sofferenza psichica si sia “cristallizzata” in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, si configurerà un danno biologico suscettibile di liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare (cfr. Cass. 21084/2015).
Occorre, dunque, valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dall'attore che agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un simile interesse, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che “il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse” (cfr. Cass. n. 19402/2013).
Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa della lesione o della perdita del rapporto parentale, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 3767/2018 secondo cui “L'uccisione di una persona
pagina 20 di 33 fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”). Nei casi suddetti, è onere del convenuto dare la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass., n.
9231/2013).
In definitiva, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana, ferma restando la netta distinzione del danno così configurato dall'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato. E' in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale - o anche privi di tale configurazione - si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita
(come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Così configurato il danno da perdita o lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della liquidazione di un simile pregiudizio, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento (cfr. Cass. SU n. 26972/2008; Cass. n. 21716/ 2013; Cass. n. 15491/2014; Cass. n.
25351/2015; Cass. n. 28989/2019) e, allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo pagina 21 di 33 congiunto possano essere liquidati sia il danno da lesione del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (cfr. Cass. n. 30997/2018; Cass. n. 28989/2019).
Orbene, nel caso di specie, è stata acquisita la prova del legame parentale esistente tra Parte_1
e - rispettivamente - (moglie di quest'ultimo),
[...] Parte_2 Parte_5
(figlia di ), (figlia di ) e Parte_1 Parte_6 Parte_1
(figlia di ) (cfr. doc. 1 e doc. 2 di parte attrice). Parte_7 Parte_1
Inoltre, come già rilevato, la c.t.u. medico - legale ha accertato che l'invalidità permanente riportata dal rende necessaria una assistenza generica in alcune attività strumentali della vita quotidiana Pt_1
quali fare acquisti, assumere la terapia ed effettuare spostamenti extradomiciliari per i quali è necessario l'uso di mezzi di trasporto.
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, può affermarsi come le gravissime conseguenze lesive derivate al dal sinistro del 10.05.2016 abbiano senz'altro arrecato nella moglie e nelle Pt_1
figlie un forte dolore ed un patimento per la condizione dello stesso, dovendosi, peraltro, considerare il presumibile sconvolgimento della loro vita quotidiana derivante dall'affrontare le ordinarie incombenze e dal relazionarsi con il che, ora, versa in una gravissima condizione psico-fisica. Pt_1
Deve ritenersi, quindi, che per effetto della lesione del rapporto parentale, Parte_2 [...]
e abbiano subito un Parte_5 Parte_6 Parte_7
pregiudizio che si compone sia della sofferenza interiore, sia di quella riflessa sul piano dinamico - relazionale.
Al fine di procedere alla liquidazione di un simile pregiudizio, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, può farsi ricorso esclusivamente a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass. n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990/2019).
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'adozione della regola equitativa di cui
pagina 22 di 33 all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Per assicurare tali esigenze, si ritiene che, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, possa trovare applicazione, nel caso di specie, quella prevista per la perdita del rapporto parentale di cui alla Tabella milanese “a punti” 2022, come aggiornata nel 2024, seppur con gli adeguamenti del caso.
Sul punto, devono condividersi i principi affermati in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale dalla Suprema Corte secondo cui “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021).
La Suprema Corte ha, più di recente, ribadito che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass
n. 37009/2022).
pagina 23 di 33 Le Tabelle integrate a punti varate il 29.06.2022 rappresentano - secondo quanto indicato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale
Tabelle integrate a punti – Edizione 2022” - un risultato di sintesi, nel rispetto dei “paletti” propri del metodo degli Osservatori e, cioè: “1) l'humus di partenza sono stati i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia e considerato che la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione. 2) tali importi sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato;
3) rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il "valore medio del punto" deve essere estratto dai precedenti;
4) evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice;
le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa”.
Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello).
Si è, poi, previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla base delle circostanze presenti nella fattispecie concreta, si determina il totale dei punti che, poi, si moltiplica per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario riconoscibile.
Così come previsto dai “Criteri orientativi”, le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima pagina 24 di 33 secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata e provata anche con il ricorso alle presunzioni.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate, anche con presunzioni, relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi.
In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, si precisa che “non esiste un minimo garantito”
- con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella” - e si afferma la necessità di distinguere le ipotesi integranti reati colposi e dolosi, applicandosi le tabelle solamente alle prime.
Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della Tabella ed. 2022 sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
Ciò posto, l'applicazione delle tabelle al caso di specie, caratterizzato non dalla perdita, ma dalla compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso, giustifica un discostamento rispetto agli importi standard, che può essere operato applicando una percentuale di riduzione - equitativamente determinata nel 50% -, tenuto conto, appunto, della sopravvivenza del prossimo congiunto, che, tuttavia, a causa delle gravissime lesioni subite, non potrà più relazionarsi con la moglie e le figlie e condividere le stesse esperienze come era solito fare anteriormente al sinistro.
A si riconoscono i seguenti punti: Parte_2
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima primaria: 40 anni alla data del sinistro (lett. “A” della
Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 47 anni alla data del sinistro (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. “C” della Tabella in considerazione della convivenza con il coniuge;
- punti 9 in considerazione della presenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario, escluso il
(lett. “D” della Tabella); Pt_1
pagina 25 di 33 - punti 15 in relazione alla lettera “E” della Tabella.
Si ottiene, quindi, un totale di 82 punti per pari ad euro 320.702,00 (82 punti per il Parte_2
valore punto di euro 3.911,00).
In applicazione della medesima tabella, si riconoscono a Parte_5 [...]
e i seguenti punti: Parte_6 Parte_7
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima primaria: 40 anni alla data del sinistro (lett. “A” della
Tabella);
- punti 26, 26 e 28 in considerazione dell'età della vittima secondaria: rispettivamente, 20 anni, 18 anni e 8 anni alla data del sinistro (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. “C” della Tabella in considerazione della convivenza con il padre;
- punti 9 in considerazione della presenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario, escluso il
(lett. “D” della Tabella); Pt_1
- punti 10 in relazione alla lettera “E” della Tabella.
Si ottiene, quindi, un totale di 83 punti per pari ad euro 324.613,00 (83 punti Parte_5
per il valore punto di euro 3.911,00), un totale di 83 punti per pari ad euro Parte_6
324.613,00 (83 punti per il valore punto di euro 3.911,00) e un totale di 85 punti per
[...]
pari ad euro 332.435,00 (85 punti per il valore punto di euro 3.911,00). Parte_7
Applicando la riduzione del 50% - per le ragioni più sopra esposte -, si liquida in favore di Parte_2
l'importo di euro 160.351,00, in favore di l'importo di euro
[...] Parte_5
162.306,50, in favore di l'importo di euro 162.306,50 ed in favore di Parte_6
l'importo di euro 166.217,50. Parte_7
15. Oltre al danno da lesione del rapporto parentale, ha subito anche un danno Parte_8
biologico vero e proprio, consistente nella compromissione effettiva del suo stato di salute psichica.
Dalla c.t.u. medico - legale espletata nel presente giudizio è, emerso, infatti, che la “è Parte_2
risultata affetta da un quadro psico-patologico compatibile con la diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con ansia ed Umore depresso ad andamento Cronico e di entità moderata che è causalmente ricollegabile alla vicenda clinica sofferta dal marito. Il nesso di causalità tra i due avvenimenti appare sussistere in ragione della qualità dei vissuti emersi nel corso della visita specialistica neuropsichiatrica e medico-legale. L'assenza di elementi anamnestici indicativi di pregressi episodi depressivi ed una valutazione (anamnestica anch'essa) del funzionamento sociale, relazionale, familiare e lavorativo della donna fino all'epoca dell'incidente subito dal marito CP_5
rappresentano una ulteriore conferma del ruolo patognomonico assunto dall'evento traumatico e dalle
pagina 26 di 33 conseguenze da esso scaturite. Inoltre dal colloquio clinico è emerso chiaramente come la menomazione sofferta dal marito abbia stravolto la “vita” dell'intera famiglia”.
Il c.t.u. ha precisato che, anche non tenendo conto dei dati anamnestici emersi al colloquio clinico, “la
“grave compromissione di salute di un famigliare” soddisfa il criterio dell'idoneità lesiva qualitativa e quantitativa nel determinismo di un disturbo psichico di tipo ansioso-depressivo”.
Il c.t.u., chiamato a verificare se la patologia diagnosticata abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni della rispetto a quelle preesistenti, ha concluso che Parte_2
“Visti i certificati depositati in Atti, il Disturbo psichico riscontrato giustifica il riconoscimento di uno stato di inabilità temporanea biologica di complessivi 90 (novanta) giorni di cui inabilità temporanea biologica parziale 20 (venti) giorni al 75%; inabilità temporanea biologica parziale 30 (trenta) giorni al 50%; inabilità temporanea biologica parziale 40 (quaranta) giorni al 25%”.
Nell'accertare la compromissione permanente dell'integrità psicofisica della il c.t.u. ha Parte_2 affermato che “Alle lesioni documentate in atti, sono residuati gli esiti di cui al giudizio diagnostico che, a situazione definitivamente stabilizzata ed inemendabile, realizzano condizione di solo danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, valutabile nella misura del 9%
(nove per cento) del totale in riferimento alle tabelle riportate in modo comparativo (tabelle ex DM 3 luglio 2003- tabelle proposte dalla Commissione ex DM 26 maggio 2004 –tabelle ex D.Lvo 38/2000 – tabelle proposte dagli Autori) nella guida commento “La valutazione medico legale del danno biologico in responsabilità civile” di e Persona_3 Persona_4 Persona_5
2006”. Persona_6 Controparte_6
Gli esiti della c.t.u. - espletata con metodo analitico e circostanziato - risultano pienamente condivisibili, avendo il c.t.u. congruamente motivato le conclusioni dallo stesso raggiunte.
Può procedersi, dunque, alla quantificazione dei danni patiti dalla e, a tal fine, vertendosi Parte_2
nell'ambito di lesioni c.d. micropermanenti, vengono in rilievo le tabelle di cui all'art. 139 cod. ass.
Ne deriva che, considerata l'età della all'epoca dei fatti per cui è causa (47 anni), la somma Parte_2
alla stessa spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro
2.209,60 - di cui euro 828,60 per invalidità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, euro 828,60 per invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni ed euro 552,40 per invalidità temporanea parziale al
25% di 40 giorni - mentre la somma dovuta quale risarcimento del danno biologico permanente ammonta ad euro 15.981,42, per complessivi euro 18.191,00.
16. Alla inoltre, spetta il rimborso delle spese mediche ritenute dal c.t.u. “attinenti, Parte_2 giustificate e congrue” per complessivi euro 1.936,33.
pagina 27 di 33 17. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per la Parte_8
perdita del lavoro, rappresentando di essere stata licenziata il 27.07.2016 dalla ditta Casadei –Bonini –
ER & c. snc “per le continue assenze dal lavoro, dovute alla necessità di accompagnare il marito presso i centri di cura”. A supporto di tale circostanza, la ha prodotto il prospetto Parte_2 paga di ottobre 2016 “da cui risulta che alla lavoratrice dipendente è stata corrisposta l'indennità di fine rapporto”.
Tale prospetto, tuttavia, nulla dice in ordine alle ragioni per cui è cessato il rapporto di lavoro della la quale non ha prodotto alcuna documentazione utile a comprovare che la stessa è stata Parte_2 licenziata “per le continue assenze dal lavoro”.
Sul punto, la ha formulato un capitolo di prova - “vero che nell'agosto del Parte_2 Parte_2
2016 è stata licenziata da datore di lavoro, dopo aver effettuato continue assenze dal lavoro per assistere il marito in ospedale e, dopo che è stato dimesso dall'ospedale, per accompagnarlo nei vari centri di cura” - che, tuttavia, non è stato ammesso atteso che i testi, di cui peraltro non è indicata la qualifica, avrebbero riferito una mera valutazione personale.
La invece, ben avrebbe potuto produrre la comunicazione che il datore di lavoro deve Parte_2
necessariamente averle inviato con l'indicazione dei motivi del licenziamento.
Inoltre, quanto alla evidenziata necessità di prestare assistenza continua al coniuge - circostanza che, secondo la Vidakovic, impedirebbe alla stessa di ricollocarsi sul mondo del lavoro - va rilevato come tale necessità sia già stata considerata al fine di riconoscere al il risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale corrispondente agli esborsi derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato della badante.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non può liquidarsi, in favore della alcuna somma Parte_2
volta a risarcire il lamentato danno patrimoniale - sotto forma di lucro cessante - derivante dalla asserita perdita del lavoro in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa.
18. Così identificati e quantificati i pregiudizi subiti da , Parte_1 Parte_2
, e in conseguenza del Parte_5 Parte_6 Parte_7
sinistro del 10.05.2016, nel determinare la somma dovuta a occorre Parte_1
considerare che, dalla documentazione prodotta, emerge come, a seguito dell'infortunio del 10.05.2016
e del conseguente riconoscimento di un grado di inabilità del 65%, sia stata costituita in favore dello stesso, a decorrere dal 02.12.2017, una rendita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui CP_7
all'art. 13 DLgs n. 38/2000 e DM 12/07/2000.
Orbene, l'art. 13 del DLgs n. 38/2000 prevede che, per gli infortuni occorsi o comunque denunciati in seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale contenente le tabelle delle menomazioni, l' CP_7
indennizza anche il danno biologico e per le lesioni ricomprese dal 6% di i.p. fino al 15%, l CP_7
pagina 28 di 33 corrisponde, in forma capitale, solo un indennizzo a titolo di danno biologico, mentre le menomazioni di grado pari o superiore al 16% di i.p. “danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui alla apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”. Nell'ipotesi in cui i postumi derivanti dal sinistro occorso al lavoratore siano pari o superiori al 16%, vi è, dunque, una presunzione di incidenza anche sulla capacità reddituale del lavoratore medesimo per cui l' costituisce in favore CP_7
dello stesso una rendita mensile composta da due parti, una a ristoro del danno biologico ed una attinente alla componente patrimoniale del lucro cessante (la rendita contiene un quid variabile in funzione del reddito della vittima, ottenuto moltiplicando la retribuzione della vittima per un determinato coefficiente;
cfr. art. 13, comma 2, lett. b, DLgs n. 38/2000). Pertanto, quando ricorrono i presupposti di fatto di cui all'art. 13, comma 2, lett. b, DLgs n. 38/2000, l liquida all'avente diritto CP_7
un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell'indennizzo, infatti, l' compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di CP_7
lavoro e di guadagno. Gli infortunati con postumi di grado pari o superiore al 16% hanno così diritto primariamente all'indennizzo del danno biologico e, in aggiunta, ad un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione ed entrambi gli indennizzi sono corrisposti in forma di rendita vitalizia che, pur essendo unitaria, è composta di due quote in relazione alla diversa natura e alle conseguenti differenze delle modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui al lavoratore che percepisce una rendita così composta debba essere risarcito anche il danno determinato secondo i criteri civilistici, occorre scomputare dall'entità del risarcimento così quantificato la capitalizzazione delle singole poste indennitarie erogate dall singolarmente considerate - e, quindi, detraendo dall'ammontare CP_7
dell'integrale danno biologico spettante al lavoratore la capitalizzazione della rendita erogata dall' CP_7
per il pregiudizio alla salute, e dal danno patrimoniale la capitalizzazione della rendita per la perdita della capacità di lavoro specifica - e non detrarre dall'ammontare del danno complessivamente spettante al lavoratore la capitalizzazione dell'intera rendita erogata dall' (ossia la somma di quella CP_7
erogata a titolo di danno biologico e di quella erogata a titolo di danno patrimoniale). Infatti, ammettere che dall'ammontare integrale del danno spettante al lavoratore possa essere detratta la complessiva capitalizzazione delle due rendite erogate dall' potrebbe comportare che il quantum riconosciuto CP_7
dall' a titolo di indennizzo per la diminuzione della capacità di lavoro specifica vada a diminuire il CP_7
quantum spettante al lavoratore a titolo di danno differenziale quantitativo (danno biologico pagina 29 di 33 permanente differenziale) e/o qualitativo (danno biologico temporaneo, danno morale, danno esistenziale), operando così una quantificazione del danno in netto contrasto con il principio del bipolarismo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 26972/2008 cit.).
Al riguardo, la stessa Suprema Corte ha precisato che “L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto CP_7
dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (cfr. Cass. S.U. n.
12566/2018).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità - osservato che “Nel caso di infortunio non mortale,
l esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a CP_7
titolo di ristoro del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita
(...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..,) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 68); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66)” - ha rilevato che l “non indennizza il CP_7
danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)”. Pertanto, “(a) se l' ha pagato al danneggiato un CP_7
capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
pagina 30 di 33 13222 del 26.6.2015); (b) se l ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà CP_7
innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente”, mentre “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (cfr. Cass. n. 26117/2021).
Nel caso di specie occorre, pertanto, detrarre dall'importo liquidato in questa sede al a titolo di Pt_1
danno biologico permanente - pari ad 557.238,00 - l'importo corrispondente alla capitalizzazione della rendita diretta a compensare il corrispondente pregiudizio, pari ad euro 219.193,38, unitamente alla somma degli acconti e ratei già corrisposti per euro 5.313,36, con la conseguenza che l'importo dovuto al quale danno biologico permanente è pari ad euro 332.731,26. Pt_1
La quota di rendita attinente alla componente patrimoniale del lucro cessante, debitamente capitalizzata
- pari ad euro 293.442,80 -, unitamente alla somma degli acconti e ratei già corrisposti per euro
5.923,90 va, invece, scomputata dalla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica di elettricista e, pertanto, l'importo dovuto a tale titolo è pari ad euro
220.880,30
Inoltre, in applicazione dei suesposti principi, devono essere riconosciuti all'odierno attore senza alcuna detrazione conseguente all'intervento dell' gli importi di euro 65.550,00, quale risarcimento CP_7
del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, di euro 278.619,00 quale componente del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute relativa alla sofferenza soggettiva e di euro 111.447,60 quale personalizzazione del danno biologico permanente.
19. In conclusione, i pregiudizi subiti da sono quantificati nei suddetti Parte_1
importi: euro 788.348,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 569.460,00 a titolo di danno patrimoniale, per complessivi euro 1.357.808,00.
Dalla somma così determinata, va, poi, sottratto l'importo di euro 242.000,00 versato al prima Pt_1
dell'instaurazione del presente giudizio da - così come pacificamente ammesso Controparte_1
dalle parti - ottenendo la somma di euro 1.115.808,00.
I danni patiti da sono pari ad euro 178.542,00 a titolo di danno non patrimoniale (di Parte_2
cui euro 160.351,00 a titolo di danno da lesione del rapporto parentale ed euro 18.191,00 a titolo di danno biologico) ed euro 16.841,62 a titolo di danno patrimoniale, per complessivi euro 195.384,00, mentre il danno non patrimoniale, quale danno da lesione del rapporto parentale, patito da Pt_1
pagina 31 di 33 , e è pari, rispettivamente, ad Parte_5 Parte_6 Parte_7
euro 162.306,50, euro 162.306,50 ed euro 166.217,50.
Ne deriva che la società Controparte_1 Controparte_2 [...]
devono essere condannati, in solido, al pagamento delle seguenti somme: CP_3
- euro 1.115.808,00 in favore di;
Parte_1
- euro 195.384,00 in favore di;
Parte_2
- euro 162.306,50 in favore di;
Parte_5
- euro 162.306,50 in favore di;
Parte_6
- euro 166.217,50 in favore di . Parte_7
Sugli importi così liquidati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto e sulla somma annualmente rivalutata devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così determinato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo in favore della parte attrice, tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta a titolo risarcitorio) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Inoltre, in sede di ripartizione delle spese di lite, devono essere regolate anche le spese sostenute dalla parte attrice per la consulenza tecnica di parte - avente natura di allegazione difensiva tecnica - che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso Cass. n. 84/2013).
Le spese delle c.t.u. espletate nel presente giudizio - liquidate con separato decreto - sono poste definitivamente a carico di società Controparte_1 Controparte_2
in solido.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 1343/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara che il sinistro del 10.05.2016 è addebitabile alla responsabilità esclusiva di
[...]
CP_3
pagina 32 di 33 b) per l'effetto, detratto l'importo già versato da condanna Controparte_1 Controparte_1
in solido, al pagamento della Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 1.115.808,00 in favore di , della somma di euro 195.384,00 in Parte_1
favore di della somma di euro 162.306,50 in favore di , Parte_2 Parte_5
della somma di euro 162.306,50 in favore di e della somma di euro Parte_6
166.217,50 in favore di;
Parte_7
c) pone le spese delle c.t.u. espletate nel presente giudizio - liquidate con separato decreto - definitivamente a carico di Controparte_1 Controparte_2
in solido;
Controparte_3
d) condanna Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che si liquidano nella CP_3
somma di euro 37.951,00 a titolo di compenso professionale, euro 5.490,00 per spese ed euro 1.713,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Leardini, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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