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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG 4867 2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
,in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi per brevità denominata anche semplicemente " CP_1 ), rappresentata e difesaCP_1 ), dall'avv. Paolo Pannunzio e dall'avv. Antonio Pannunzio;
Appellante
CONTRO
dall'Avv. Alfonso Amoroso
Appellato
CP_3 C.F. Codice Fiscale_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1 CP_3conveniva in giudizio i signori
[...]
I fine di ottenere la riduzione per lesione di legittima del e CP_2
testamento olografo formato dal sig. Persona_1 in data 28/02/2011, tramite il quale egli nominava quale unico erede il nipote Persona_1
escludendo dalla successione il proprio unico figlio, debitore della Banca,
CP_3
Precisava l'attore che quest'ultimo prestava acquiescenza al suddetto testamento, rinunciando espressamente all'azione di riduzione che, in qualità di legittimario, avrebbe potuto esperire ai fini della reintegrazione della quota di riserva a lui spettante ai sensi dell'art. 537, comma 1, c.c. La Banca deduceva che CP_3 di cui è creditrice per un rilevante importo, avrebbe in tal modo leso i propri interessi economici e, pertanto, chiedeva di essere legittimata ad esperire l'azione di riduzione in luogo del proprio debitore, agendo in via esecutiva sulla quota di eredità che si devolverebbe a n conseguenza della pronuncia di riduzione,CP_3 in applicazione analogica degli artt. 524 e 557 c.c.
2. A supporto della domanda, la CP_1 deduceva, in diritto, l'esistenza di una lacuna sistematica che, nel caso specifico, priverebbe la CP_1 creditrice del legittimario, di qualsiasi tutela, ritenendo invocabile il rimedio, già ritenuto esperibile dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1564/2014, in una fattispecie identica al caso in esame, di ricorrere all'art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, nella parte in cui si fa riferimento
"alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe", ed in particolare all'applicazione analogica del combinato disposto degli artt.
524 e 557 c.c. i quali, nonostante facciano riferimento a diversi presupposti, sono entrambi rivolti alla tutela dei creditori.
Precisava altresì la CP_1 attrice che il fine di entrambe le norme è quello di consentire al creditore di soddisfarsi in via esecutiva sui beni del proprio debitore chiamato ad un'eredità laddove questi abbia rinunciato alla vocazione testamentaria ovvero, qualora appartenente alla categoria dei legittimari, alla proposizione dell'azione di riduzione.
La CP_1 riteneva, pertanto, di essere legittimata alla proposizione di detta azione, al fine di ridurre le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima di e presentava le seguenti conclusioni: Piaccia CP_3
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reieciis,
- accertare e dichiarare che il testamento olografo formato dal sig. Per_1
[...] pubblicato con verbale a rogito Notaio Persona_2 di CP_1 repertorio n. 1.105, è lesivo della quota di legittima come spettante al sig. ai sensi dell'art. 537 c.c.;CP_3
Persona_2 di
- accertare la nullità ed inefficacia dell'atto a rogito Notaio del 6 giugno 2017, repertorio n. 1.182, con il quale il sig. CP_3 CP_1 ha prestato acquiescenza al testamento olografo del padre
[...]
rinunciando espressamente all'azione di riduzione;
- disporre la riduzione delle disposizioni contenute nel detto testamento nei limiti occorrenti per la reintegrazione della quota di legittima spettante al sig. CP_3 - autorizzare la Controparte_1 ad agire in via esecutiva per la soddisfazione del proprio credito vantato sulla complessiva quota della metà delnei confronti del sig. CP_3 compendio ereditario relitto dal sig. Persona_1
- ordinare al competente Conservatore dei RR. II. di annotare l'emananda sentenza a margine della trascrizione della presente domanda con esonero dello stesso da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio"
Si costituiva in giudizio CP_2 deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda avversaria, istandone per la reiezione, in particolare deducendo la mancanza dei presupposti giuridici invocati da controparte e che CP_3 aveva già ricevuto la quota di legittima.
Rimaneva contumace CP_3
Il Tribunale di Roma emetteva la sentenza n. 12615/2019, rigettando la domanda e compensando le spese tra le parti, deducendo la non operatività nel caso di specie delle norme giuridiche invocate, e la ricezione, con beni mobili, della quota di legittima da parte di CP_3
[...]
Il Giudizio di appello
La pronuncia, con atto di citazione notificato in data 12/07/2019, è stata impugnata dalla CP_1 la quale illustrava i seguenti motivi di impugnazione:
1) errata interpretazione dell'art. 557, primo comma, c.c., laddove ne era stato dedotto il divieto, per i creditori del legittimario, di esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della legittima, deducendo in merito che l'art. 557, terzo comma, c.c., riconosce a contrariis ai creditori del defunto di poter chiedere la riduzione se il legittimario avente diritto alla riduzione non ha accettato con il beneficio d'inventario, di conseguenza va riconosciuta analoga tutela in favore dei creditori del legittimario, anche alla luce del fatto che l'esclusione dell'esperibilità dell'azione surrogatoria da parte dei creditori dei legittimari pretermessi, che abbiano rinunciato all'azione di riduzione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai creditori di legittimari parzialmente lesi che abbiano rinunciato all'azione di riduzione, potendo essi avvalersi della tutela di cui all'art. 2900 c.c..
Ne consegue, a parere dell'appellante, che, in virtù del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, possa tutelare le proprie ragioni attraverso l'applicazione in via analogica del combinato disposto degli artt. 557 e 554 c.c., applicando l'art. 557 per analogia al caso in esame;
2) Altro punto di impugnazione è la ritenuta errata interpretazione dell'art. 524 c.c., il quale fa espresso riferimento all'ipotesi di rinuncia del chiamato all'eredità, ritenuto dal Tribunale non applicabile in via estensiva o analogica anche all'ipotesi di rinuncia all'azione di riduzione.
Al contrario, l'appellante sostiene la possibilità di applicazione analogica di detta norma, poiché espressione di "principi di carattere generale, intimamente connessi al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale che, con primario riferimento alle vicende successorie, troverebbero un equo contemperamento proprio mediante l'applicazione della norma in esame".
3) Con il terzo motivo di impugnazione è lamentata la violazione del principio di tutela conservativa del creditore, nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che l'ordinamento avrebbe ritenuto di non dare protezione giuridica ai creditori nei confronti di un atto di rinuncia all'azione di riduzione posto in essere da parte del loro debitore. Alla luce delle pronunce di inammissibilità, da parte della giurisprudenza di legittimità, della proposizione dell'esercizio dell'azione revocatoria ex. art. 2901 nei casi come quello in esame, l'appellante lamenta la mancata applicazione del principio di cui all'art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, ritenendo di poter applicare in via analogica il combinato disposto degli artt. 524 e 557 c.c., entrambi volti alla tutela dei creditori.
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
"Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del
Tribunale di Roma, sezione ottava civile, n. 12615/19, procedimento con n.R.G. 16235/2018, Giudice relatore Dott. Luigi D'Alessandro, depositata in data 14 giugno 2019 e notificata in pari data, così statuire:
in via principale:
- accertare e dichiarare che il testamento olografo formato dal sig. Per_1
[...] pubblicato con verbale a rogito Notaio Persona_2 di CP_1 repertorio n. 1.105, è lesivo della quota di legittima come spettante al sig. ai sensi dell'art. 537 c.c.;CP_3
nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 524 e 557 del codice civile applicabili per analogia alla fattispecie in esame:
accertare la nullità ed inefficacia, nei confronti della
[...]
dell'atto a rogito Notaio Controparte_1
Persona_2 di CP_1 del 6 giugno 2017, repertorio n. 1.182, nella parte in presta acquiescenza al testamento olografo del cui il sig. CP_3 padre rinunciando espressamente all'azione di riduzione, in quanto lesivo delle ragioni creditorie della CP_1 stessa ed integrante gli estremi della rinuncia all'eredità;
- autorizzare la Controparte_1
ad accettare l'eredità del sig. Persona_1 in nome e luogo del signor e ad agire in via esecutiva, nei limiti occorrenti per la CP_3
soddisfazione del proprio credito vantato nei confronti del sig. CP_3
[...] sulla quota della metà del compendio ereditario relitto dal sig. Persona_1 consistente nel suo complesso in due unità immobiliari e precisamente: "Appartamento posto al piano terzo, con accesso dal civico n. 32, distinto con il numero interno 14, e Box auto, con ingresso dal civico n. 46, posto al piano primo interrato;
distinti nel Catasto Fabbricati del
Comune di CP_1 al foglio 931, particella 186, sub. 22 (l'appartamento) e foglio 931, particella 109, sub. 512 (il box)", o in quella diversa consistenza che dovesse essere accertata nel corso dell'istruttoria del presente giudizio;
ovvero
- disporre la riduzione delle disposizioni contenute nel detto testamento nei limiti occorrenti per la reintegrazione della quota di legittima spettante al sig. pari alla metà del compendio ereditario relitto dal de CP_3
cuius, come sopra indicata, ed autorizzare la Controparte_1
ad agire in via esecutiva nei limiti occorrenti
[...] per la soddisfazione del proprio credito vantato nei confronti del sig. CP_3 sulla quota della metà del compendio ereditario relitto dal sig.
[...] Persona_1 come sopra indicata;
- in ogni caso, ordinare al competente Conservatore dei RR. II. di annotare l'emananda sentenza, a margine della trascrizione della presente domanda giudiziale, con esonero dello stesso da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."
Si costituiva l'appellato CP_2 nstando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, deducendo la correttezza delle argomentazioni giuridiche indicate nella sentenza impugnata.
In particolare, l'appellato sostiene che l'azione surrogatoria non possa essere intrapresa alla luce del fatto che on la pubblicazione CP_3
del testamento ha anche rinunciato a far valere i propri diritti quale legittimario, risultando così preclusa qualsiasi successiva azione di riduzione, anche in via surrogatoria.
Inoltre, in riferimento alla possibilità di applicazione in via estensiva dell'art. 524 c.c., l'appellato richiama quanto affermato dal Giudice di prime cure, nella parte in cui si rileva la diversità tra la situazione tipicamente regolata dall'art. 524 c.c. e quella del caso in esame, posto che nel primo caso "vi è una devoluzione di beni conforme alla volontà espressa o tacita del de cuius e la rinuncia si pone in certo senso in contrasto con tale volontà"; nell'ipotesi di specie, al contrario, la rinuncia all'azione di riduzione confermerebbe e rafforzerebbe la volontà del testatore. Dunque, la diversa regolamentazione delle due fattispecie costituirebbe "la logica conseguenza dell'intento legislativo di conservare e tutelare il più possibile la volontà dell'ereditando in ordine alla sorte post mortem dei propri beni".
La decisione della Corte
L'appello va accolto.
Deve in primo luogo essere rilevato che la suprema Corte, con sentenza n.
16623/2019, ha affermato l'ammissibilità dell'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria prevista dall'art. 2900 c.c. nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi, limitatamente all'ipotesi in cui il legittimario pretermesso sia rimasto del tutto inerte.
Va evidenziato che si è positivamente stabilita l'inclusione dei creditori del legittimario pretermesso nella categoria degli aventi causa legittimati all'esercizio dell'azione di riduzione al fine di supplire l'inerzia del legittimario.
La Suprema Corte, in particolare, precisa che l'art. 557, comma 1 c.c., che definisce i soggetti che possono chiedere la riduzione, stabilisce che essa può essere domandata soltanto dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa. La legittimazione attiva degli eredi o degli aventi causa discende dalla natura patrimoniale dell'azione di riduzione. Il Giudice nomofilattico evidenzia che la questione consiste nella possibilità di ricomprendere all'interno della categoria degli aventi causa anche i creditori personali del legittimario pretermesso e, dunque, l'eventuale esperibilità da parte degli stessi dell'azione di riduzione in via surrogatoria.
Nell'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi del chiamato all'eredità di scegliere liberamente se accettare l'eredità o meno e dei creditori dei legittimari pretermessi di poter soddisfare le rispettive pretese creditizie, la Corte ha ritenuto che i creditori del legittimario devono essere. ricompresi nella categoria degli aventi causa di cui all'art. 557, primo comma, c,c., alla luce del fatto che l'art. 2900 attribuisce infatti la facoltà di esercitare diritti e azioni che spettano al proprio debitore, purché gli stessi diritti e azioni abbiano natura patrimoniale. Dal combinato esame delle disposizioni normativa, deduce che ai creditori del legittimario non è direttamente attribuita l'azione, bensì solamente la possibilità di far valere il diritto che sarebbe spettato al legittimario titolare. L'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso consente agli stessi il recupero di quella parte dei beni sufficiente a soddisfare le proprie pretese, senza determinare, in ragione dell'applicazione analogica del meccanismo sotteso alla norma di cui all'art. 524 c.c., l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.
Ai creditori del legittimario, quindi, l'azione non è direttamente attribuita,
agendo soltanto utendo iuribus, cioè facendo valere il diritto e l'azione che sarebbero spettati al legittimario quale titolare. Di conseguenza, precisa la
Corte di legittimità, risulta rispettato il principio per il quale al creditore è consentito di sostituirsi nell'azione della scelta, da parte del titolare (del relativo diritto patrimoniale e non personalissimo), di esercitare il diritto
(di natura potestativa) o meno, e non anche in ordine a quella di acquistare il diritto medesimo.
Da questa ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., la Corte di legittimità deduce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (ritenendo quindi non necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c.).
Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, e non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.
La Corte di cassazione quindi, enunciando il seguente principio di diritto:
"è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria prevista dall'art. 2900 c.c. nella proposizione della domanda di riduzione delle
-
disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti", limita la citata esperibilità da parte dei creditori all'inerzia del legittimario.
Deve ritenersi che l'inerzia in questione consista nel mancato esercizio dei diritti inerenti allo status di legittimario, e quindi si verifica allorché il legittimario presti acquiescenza, espressa o in facto alla lesione della legittima.
Nel caso che ci occupa l'appellato ha, con atto pubblico, prestato acquiescenza al testamento olografo rinunciando a qualsiasi azione di riduzione, con ciò espressamente dichiaratosi inerte, anche nel futuro, rispetto ai diritti di legittimario.
Invero la ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c. sopra analizzata comporta che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso, e consente, a maggior ragione per le modalità di rinuncia all'azione di riduzione esperite nel caso che ci occupa, di evitare il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c. In effetti, è lo stesso atto notarile di rinuncia all'azione di riduzione che costituisce indizio della lesione di legittima e che il testamento olografo formato dal sig. Persona_1 pubblicato con verbale a rogito Notaio Persona_2 di CP 1 repertorio n. 1.105, è lesivo della quota di legittima come spettante al sig. ai sensi dell'art. 537 c.c..CP_3
Venendo quindi alla disamina del testamento, va premesso che con esso il de cuius ha istituito suo erede universale e ha lasciato tutti i suoi beni esclusivamente al nipote, ; mentre ha totalmente CP_2
pretermesso il suo unico figlio e unico legittimario, CP_3 Il tenore letterale della predetta scheda testamentaria, come emerge dall'atto notarile della relativa pubblicazione è è il seguente: olograro pubblicato COIIche il de culus, Col testamento verbale a mio rogito del 5 gennaio 2017, rep. n. 1.105, registrato a Roma 2 il 10 maggio 2017 al 13032/1T, ha n.
istituito quale erede universale il suindicato nipote HI
TE.
Tanto premesso,
A) il signor HI TE accetta puramente e semplicemente l'eredità del proprio nonno HI GI, eredità a lui devolutasi per testamento olografo pubblicato con verbale a mio rogito del 5 gennaio 2017, rep. n. 1.105, sopra meglio citato;
B) il signor HI VA, quale legittimario del defunto padre HI GI, dichiara di prestare acquiescenza al succitato testamento olografo e di rinunziare a qualsiasi eventuale azione di riduzione a lui spettante ai sensi degli articoli 554 e 557 c.c. in dipendenza del detto testamento.
Ai fini della trascrizione si precisa che i beni immobili relitti di proprietà del de cuius, sono i seguenti, siti in
Roma, Viale Amelia:
A) appartamento posto al piano terzo, con accesso dal civico
2. 32, distinto col numero interno quattordici (n. 14), composto da quattro vani catastali;
3) box auto con ingresso dal civico n. 46, al piano primo interrato della consistenza catastale di mq.13 (tredici). Censiti nel Catasto Fabbricati al foglio 931, particella
1
Ne consegue che l'appellato CP_3 ha interamente rinunciato alla sua quota di legittima sui beni immobili. E a nulla rileva che il rinunciante avrebbe ricevuto al momento del decesso beni mobili CP_3
(denaro o titoli), poiché la parte che avrebbe avuto interesse alla dimostrazione di tale circostanza non ha fornito la corretta ricostruzione del patrimonio. Va in merito dedotto che in applicazione dei criteri dettati in materia di distribuzione dell'onere probatorio che presiedono alla specifica azione in esame, come, per latro, invocati anche dalla parte appellata costituita, è onere della CP_1 istante indicare lo stato del patrimonio del de cuius al momento della morte e di consentire la ricostruzione dello stesso allegando le eventuali ulteriori elargizioni e donazioni avvenute in vita;
mentre sarebbe stato onere della parte convenuta con la ridetta azione dimostrare che la lesione è esclusa a seguito di donazioni o altri lasciti ricevuti da de cuius.
Ora, la CP_1 ha allegato e provato, con il testamento di cui innanzi, che il de cuius ha disposto di tutto il suo patrimonio, consistente nel suo complesso in due unità immobiliari e precisamente: "Appartamento posto al piano terzo, con accesso dal civico n. 32, distinto con il numero interno
14, e Box auto, con ingresso dal civico n. 46, posto al piano primo interrato;
distinti nel Catasto Fabbricati del Comune di CP_1 al foglio 931, particella
186, sub. 22 (l'appartamento) e foglio 931, particella 109, sub. 512 (il box)", pretermettendo l'unico figlio legittimario, in favore del nipote, CP_2
[...] E, dunque, ove quest'ultimo ritenga che ciò sia escluso dal
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elargizioni e donazioni fatte dal testatore allorché era in vita in favore del legittimario pretermesso avrebbe dovuto in questa sede darne prova.
E, siccome ciò non è avvenuto, la domanda di riduzione proposta in via di surroga dalla Controparte_1 va accolta, dichiarando che non oltre la metà del patrimonio devoluto dal de cuius e nei limiti del credito vantato dall'appellante CP_1 dei beni indicati nel testamento olografo pubblicato con atto del Notaio Persona_2 di
CP 1 del 6 giugno 2017, repertorio n.
1.182 non deve intendersi devoluta all'erede universale ma al debitore legittimario totalmente pretermesso,
CP_3
La riforma della decisione di primo grado impone un nuovo governo delle spese di lite per entrambe le fasi di giudizio. Esse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico solidale degli appellati e liquidate come da dispositivo in misura pari ai medi tariffari vigenti per cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata:
-accoglie la domanda di riduzione proposta in via di surroga dalla [...]
Controparte_1 e, per l'effetto, dichiara che non oltre la metà del patrimonio devoluto dal de cuius, Persona_1
e nei limiti del credito vantato dall'appellante banca, i beni indicati nel testamento olografo pubblicato con atto del Notaio Persona_2 di CP_1 del 6 giugno 2017, repertorio n. 1.182, nella predetta quota pari alla metà dell'intero patrimonio devoluto, non deve intendersi attribuita all'erede universale, ma al debitore legittimarioCP_2 CP_3
-ORDINA al competente Conservatore dei RR. II. le conseguenti annotazioni, con esonero da responsabilità.
-CONDANNA in via solidale CP_3 e CP_2 al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per il primo grado, in € 10.860,00 per compensi di avvocato e per il secondo grado, in euro 8.470,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali per entrambe le somme.
Roma, 19/06/2025
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Marianna D'Avino