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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1347/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1347/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Della Vittoria Stefano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Rimini (RN), viale della Repubblica n. 96/A, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dagli Avv.ti Salvatore Di Grazia (C.F. ) e Andrea Di Grazia (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, Via Covignano n. 109, PEC: C.F._5
giusta procura in atti;
Email_2 Email_3 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'11.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civile del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio a EL IN Parte_1 Controparte_1 in data 5.09.1993, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 14, Parte II, Serie A, Ufficio
1, Anno 1993 e dalla loro unione è nata la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti si sono poi separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 659/2023 pronunziata in data 8.06.2023 e pubblicata in data 7.07.2023 nel procedimento avente R.G. n. 3999/2019.
Tale sentenza è stata impugnata e parzialmente modificata dalla sentenza della Corte di Appello di
Bologna n. 1100/2024 pubblicata il 21.05.2024 nel procedimento avente R.G. n. 196/2024.
Con ricorso depositato il 23.05.2025 il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig.ra non opponendosi alla pronuncia CP_1 di divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.10.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti dell'11.11.2025 il Giudice Relatore ha esposto alle parti la situazione economica e reddituale delle stesse e ha formulato una proposta conciliativa. L'udienza è stata sospesa temporaneamente per permettere alle parti di interloquire coi propri difensori e al rientro hanno dichiarato di accettare la proposta. Le parti hanno pertanto precisato congiuntamente le loro conclusioni, e previa rinuncia dei termini per note conclusive, il Giudice Relatore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo
pagina 2 di 4 rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi.
Preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico e rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese Per_1 legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. nato a [...] il [...], Parte_1
e la sig.ra nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a EL IN il 5.9.1993, atto trascritto Controparte_1 nel registro di Stato civile di detto comune al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1 anno 1993; il sig. corrisponderà alla sig. Pt_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 350,00, attualizzabile secondo indice istat;
il sig. CP_1 Pt_1 corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia in via diretta la somma mensile di euro 400,00, oltre il 100% delle spese straordinarie relative allo studio e alla formazione e il 50% delle restanti come da Protocollo di Bologna;
spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi Sig. , nato a Parte_1
RO (RM) il 28.12.1968 e la Sig.ra nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a EL IN (RI) il 5.09.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1993, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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