Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa TA ZI Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15719 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( nato a Roma in [...] 11 Parte_1 C.F._1 giugno 1990, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Alla, giusta procura in atti;
E
- ( ) nata in [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Matalone, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (Roma, 30 agosto 2023);. Persona_1
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 10.12.2024; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) il piccolo verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso, pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata di comune accordo dai genitori, ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione, ove tale responsabilità potrà essere esercitata separatamente, nei tempi di rispettiva permanenza del minore presso i genitori. 2) il minore verrà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, attualmente corrente in Roma alla via Mondrian n.19; resta tuttavia salvo, come per legge, il diritto- dovere del padre d'intervenire e decidere, con pari dignità, sulle scelte fondamentali della vita del figlio, tenuto conto dei bisogni, interessi e aspirazioni del minore. La sig.ra si obbliga a comunicare al padre qualsiasi variazione di residenza e/o domicilio Pt_2 del figlio minore;
3) il sig. potrà vedere il figlio ogni volta che lo desideri, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi di , ed in ogni caso: Per_1
a) il mercoledì e venerdì, dall'uscita della scuola e sino alle ore 20.30, quando il padre riaccompagnerà il bambino presso la residenza materna, dopo averlo fatto cenare;
nonché a weekend alternati, quando il padre prenderà il piccolo il sabato, dalle Per_1 ore 9.00 alle ore 21.00, che verrà alternato nelle settimane di sua spettanza con la domenica, dalle ore 9.30 e sino alle ore 21.00, con accompagno presso il domicilio materno, dopo aver fatto cenare il minore. Altresì, per l'anno scolastico corrente il padre si rende disponibile a portare a scuola il minore il mercoledì mattina, prendendolo con sé alle ore 7.30 dall'abitazione della sig.ra , per poi accompagnarlo a scuola;
Pt_2
1
c) dal compimento del 4° anno di età di , fermo restando il diritto di visita del Per_1 padre nei giorni infrasettimanali di cui al punto a), il minore pernotterà presso l'abitazione paterna a fine settimana alternati, ed in particolare, dal venerdì dall'uscita di scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.30, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della sig.ra ; Pt_2
d) per quanto concerne le feste natalizie e pasquali, come ogni altra festività:
- fino al 3° anno di età, le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore. In Per_1 particolare, i genitori alterneranno negli anni: la Vigilia di Natale (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre); la vigilia di capodanno (31 dicembre) e il capodanno (31 dicembre); la vigilia dell'epifania (5 gennaio) e il giorno dell'epifania (6 gennaio); come ogni altra festività (Pasqua, Pasquetta, 01 novembre, 25 aprile, 01 maggio etc.);
- dal compimento del 3° anno di età, il minore trascorrerà dal 23 Dicembre (ore 11.00) al 30 Dicembre (ore 11.00) con un genitore, e dal 30 Dicembre al 7 Gennaio, con l'altro genitore. Tali periodi si alterneranno negli anni tra i genitori. Durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni: dal Giovedì
Santo (ore 16.00) alla domenica di Pasqua (ore 19.00) con un genitore, e dalla domenica sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro genitore;
- anche il giorno del compleanno di verrà suddiviso tra i genitori ad anni alterni. Per_1
Dal 3° compleanno di , il minore potrà anche pernottare il giorno del suo Per_1 compleanno dal padre, negli anni di sua spettanza, con accompagno del figlio a scuola la mattina successiva ovvero presso la madre, se giorno non scolastico, alle ore 11.00. e) durante le vacanze estive:
- fino ai 3 anni del bambino, il padre potrà prendere con sé per una settimana Per_1 consecutiva, senza pernotto, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, dal lunedì al sabato e dalle ore
10.00 alle ore 21.00 la domenica;
- dai 3 anni di età, il sig. potrà trascorrere con il piccolo 15 giorni, Parte_1 Per_1 anche non consecutivi, con pernotto. Si specifica che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, entro il 30 maggio di ciascun anno, il proprio piano ferie, al fine di concordare i relativi periodi di permanenza del figlio presso i genitori durante il periodo estivo.
4) il sig. si obbliga a versare un contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00) mensili, che verrà corrisposto, a decorrere dal deposito del presente ricorso, mediante bonifico bancario alla sig.ra
[...] CP_
. Le parti convengono inoltre che l'assegno unico universale erogato dall' Pt_2 verrà percepito al 100% dalla sig.ra , la quale avrà l'onere di espletare tutte Parte_2 le pratiche per consentire l'accredito diretto in proprio favore dell'intero importo. Il sig.
dal proprio canto, autorizza la sig.ra ad incassare l'intero Parte_1 Pt_2 importo dell'anzidetto assegno erogato dall'Ente e, si rende disponibile a porre in essere tutto quanto necessario per consentire il buon esito della pratica.
5) i genitori si impegnano con il presente atto a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio minore , per la cui regolamentazione si Per_1 rinvia al protocollo del Tribunale di Roma, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto, e da considerarsi parte integrante del presente ricorso. Quanto alle spese scolastiche, si specifica che attualmente il minore, per scelta condivisa, frequenta un nido convenzionato con il Comune di Roma, il cui costo mensile viene anticipato dal sig. CP_
e che allo stato viene totalmente rimborsato dall' con il “bonus asilo Parte_1 nido”. I genitori convengono che anche per gli anni a venire dovranno essere sempre individuate scuole comunali, ovvero convenzionate con il comune e/o statali e, comunque,
2 non private. In caso di disaccordo, la spesa verrà interamente sostenuta dal genitore che ha deciso di iscrivere il figlio alla scuola privata. Dal prossimo anno scolastico si CP_ conviene che sarà onere della sig.ra fare la richiesta all' del “bonus asilo Pt_2 nido” che provvederà anche ad anticipare l'eventuale quota mensile dovuta all'istituto scolastico che verrà frequentato da , e che sarà oggetto di successivo integrale Per_1 rimborso da parte dell'Ente”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti del figlio minore.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 10.12.2024, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19.12.2024
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa TA ZI
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