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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/09/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10785/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MURRU Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANCINI MARIANO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via principale:
- in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni esposte nelle premesse, dichiarare invalido ed inefficace e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023 emesso dal Tribunale di Bologna, in data 21.06.2023, reso nel procedimento RG n. 7525/2023, notificato a mezzo pec, in data 21.06.2023, con ogni consequenziale provvedimento;
- accertare e dichiarare infondata la domanda proposta dalla società opposta e, per l'effetto, rigettarla, dichiarando che la nulla deve a . Parte_1 Controparte_2
I Procuratori di parte convenuta precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione:
pagina 1 di 7 “chiede che il Tribunale adito voglia, contrariis rejectis:
1- in via preliminare, concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023 Ing. - 7525/2023 R.G. Trib. Bologna;
nel merito, in via principale,
2- respingere l'opposizione svolta da Parte_2
3- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023 Ing. - 7525/2023 R.G. Trib. Bologna;
4- respingere le domande ed eccezioni tutte di Parte_2 in via subordinata e gradata:
5- accertare e dichiarare, in ogni caso, che la è debitrice di Parte_2 della somma di € 16.153,51 oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. Controparte_1
231/2002 dal 10.10.2022 al saldo, ovvero di quella somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze istruttorie, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
6- condannare, per l'effetto, in ogni caso, la a pagare a Parte_2 CP_1 la somma di € 16.153,51 oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dal
[...]
10.10.2022 al saldo, ovvero quella somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze istruttorie, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e compensi oltre accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2904/2023 del 21.06.2023 Parte_2 emesso dal Tribunale di Bologna, che le ingiungeva il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 16.153,51, oltre interessi e spese, relativamente alla fattura n. 1204/01 del 10.10.2022 emessa per la fornitura di merce effettuata da aprile a settembre 2022.
In particolare, l'opponente deduceva in fatto che:
-nel ricorso per decreto ingiuntivo controparte sosteneva di aver erroneamente fatturato la merce alla società avente sede a via del Fonditore n. 6/A, e di aver pertanto Parte_3 Pt_2 provveduto, in data 10.10.2022, ad emettere note di accredito nei confronti di quest'ultima e a fatturare nuovamente la merce intestandola a Parte_2
-nel periodo aprile-settembre 2022 non sussisteva tra le parti alcun rapporto commerciale, in quanto costituita nel 2022, diventava operativa solo nel settembre 2022, a Parte_2
pagina 2 di 7 seguito dell'affitto del ramo d'azienda della società successivamente risolto a Parte_3 causa della messa in liquidazione giudiziale di quest'ultima, e in seguito nuovamente stipulato con la
Procedura nel gennaio 2023;
- nel procedimento monitorio parte opposta non aveva fornito prova effettiva della consegna a dei beni oggetto delle fatture, né del relativo rapporto di fornitura, Parte_2 in quanto la sola fattura prodotta non attestava la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
In diritto, la parte attrice affermava che poneva a fondamento della propria Controparte_1 pretesa il mancato pagamento della fattura, omettendo di provare il rapporto obbligatorio sottostante e l'effettiva esecuzione della prestazione, con la fornitura della merce indicata nella fattura. Evidenziava, al riguardo, che la giurisprudenza qualifica l'emissione e l'allegazione di fatture e scritture contabili come documenti di parte che, a livello processuale, assumono la valenza di meri indizi dell'esecuzione della prestazione.
In conclusione, parte opponente chiedeva di dichiarare invalido ed inefficace e, per l'effetto, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023 e di accertare l'infondatezza della domanda proposta dalla società opposta, rigettandola e dichiarando che Parte_2 nulla deve a
[...] Controparte_1
2. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 21.11.2023, Controparte_1 deducendo che:
- come risulta dalla visura storica C.C.I.A.A., costituita il Parte_2
06.04.2022, aveva iniziato l'attività il 05.05.2023, ciò che non le aveva impedito di acquistare le materie prime necessarie, quali pane, olio, latte, lievito, ecc., dal 13.04.2022 al 04.05.2022;
- era stata messa in liquidazione il 26.07.2022, come risulta dalla visura storica Parte_3
C.C.I.A.A. e quindi, dopo tale data, non aveva certamente acquistato alcuna merce;
- in data 10.08.2022 aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda Parte_3 con l'odierna opponente e tale contratto non si era poi risolto, ma il 13.01.2023 era stato solo modificato;
- nel periodo successivo alla fornitura in questione, aveva Parte_2 acquistato da e regolarmente pagato, merce analoga per tipologia a quella Controparte_1 oggetto della fattura prodotta in giudizio;
-la fornitura era stata eseguita di mattina molto presto, a fronte di un ordine effettuato al momento, da un magazziniere o da un autista che avevano evidentemente frainteso di dati di fatturazione, cosicché, solo dopo aver rilevato l'errore, o aveva corretto;
Controparte_1
pagina 3 di 7 - l'opponente non aveva svolto alcuna contestazione in ordine alla fattura, prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, ritenendo l'opposizione del tutto infondata, parte opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che debitrice di ella somma di Parte_2 Controparte_1
€ 16.153,51, oltre interessi di mora, e di condannarla al pagamento di tale importo o della diversa somma che risulterà dovuta.
3. Nell'udienza di prima comparizione dell'1.02.2024, i Procuratori delle parti insistevano nelle rispettive istanze e si opponevano all'ammissione dei mezzi istruttori avversari.
Con ordinanza del 16.02.2024 il Giudice respingeva la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e decideva sulle istanze istruttorie rispettivamente proposte dalle parti.
L'attività istruttoria si svolgeva con l'escussione dei testi rispettivamente indicati da parte opponente (a prova diretta) e da parte opposta (a prova contraria).
All'esito dell'assunzione delle prove, il Procuratore di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, il Procuratore di parte convenuta insisteva nella richiesta di ulteriori prove orali dedotte nelle memorie integrative.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., in cui i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
4. L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La sola fattura prodotta dalla parte convenuta non è idonea a provare il credito azionato in giudizio.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. le fatture, al pari delle scritture contabili, costituiscono prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma non sono idonee a dimostrare l'esistenza e la liquidità del credito (Cass. civ. n. 14891/2002; Cass. civ. n. 22401/2004;
Cass. civ. n. 30309/2022; Cass. civ. n. 24027/2023). La fattura, infatti, è un atto emesso unilateralmente dal creditore, in cui si attesta l'avvenuta esecuzione di una prestazione e si richiede il pagamento di un corrispettivo. La sua natura di atto unilaterale di parte, dunque, non consente di provare autonomamente il credito, potendo unicamente costituire, nel caso in cui il rapporto sottostante sia contestato, un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
pagina 4 di 7 Dunque, mentre la fattura è un titolo idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ex art. 634 c.p.c., essa non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione (Cass. civ. n.17371/2003; Cass. n. 5071/2009; Cass. civ. n. 5915/2001; Cass. civ. n.
19944/2023; Cass. civ. n. 24027/2023).
Poiché parte convenuta non ha offerto la prova del sottostante rapporto contrattuale di fornitura per il periodo compreso tra aprile e settembre 2022, né della consegna delle merci, il diritto di credito da essa affermato non può ritenersi provato.
Oltretutto si rileva che la fattura n. 1204/01 del 10.10.2022 è stata emessa da a Controparte_1 sostegno del proprio credito, per le forniture eseguite da aprile a settembre 2022, contestualmente dell'emissione di numerose note di accredito relative ad altrettante fatture concernenti le stesse prestazioni, intestate alla società ed effettivamente la fattura n. 1204/01 Parte_3 contiene la descrizione “rifatturazione fornitura mesi precedenti su giusto codice cliente”. Al riguardo, parte opposta ha dichiarato di aver rettificato un errore – reiteratamente commesso, evidentemente, in tutte le fatture emesse da aprile a settembre 2022 – ascrivibile ad un magazziniere o ad un autista, che avrebbe “frainteso i dati di fatturazione”, con giustificazione del tutto implausibile, posto che l'emissione delle fatture è di competenza degli uffici amministrativi.
Risulta, invero, dalla visura camerale (doc. 3 di parte attrice) che la società Parte_2 ha iniziato la propria attività in data 05.05.2022, cosicché è inverosimile che le forniture
[...]
(riguardanti anche merce deteriorabile) fossero state eseguite in suo favore nel periodo compreso tra aprile 2022 e il 4.05.2022, cui si riferiscono le prime fatture emesse nei riguardi di Parte_3
poi ricontabilizzate a suo nome. Dal medesimo documento e dal doc. 7 di parte convenuta, si
[...] rileva poi che solo in data 10.08.2022 stipulò con la Parte_2 [...] un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto l'attività svolta a via del Parte_3 Pt_2
Fonditore n. 6/A, cosicché le relative fatture non potrebbero essere riferite alla parte opponente prima di tale data;
del resto, la venne posta in liquidazione soltanto in data 19.08.2022 Parte_3
(cfr. doc. 6 di parte opposta).
Al riguardo, i testi e rispettivamente legale Testimone_1 Persona_1 rappresentante della e libero professionista addetto all'attività commerciale Parte_3
(successivamente trasferitisi come dipendente e libero professionista presso la società opponente) all'udienza del 06.03.2024 hanno dichiarato che aveva iniziato a Parte_2 svolgere la propria attività a via del Fonditore 6/A, a partire dal mese di settembre 2022, Pt_2 avvalorando quanto allegato da parte attrice, che sostiene di aver incominciato ad operare sul mercato solo a partire da questa data, in quanto precedentemente non aveva una sede operativa. pagina 5 di 7 In ogni caso, anche con riguardo alle forniture comprese tra il 10.08.2022 e il mese di settembre 2022, non ha provato la stipulazione di un accordo negoziale con Controparte_1 [...]
né ha prodotto i documenti di trasporto attestanti la consegna della merce e la regolare Parte_2 esecuzione delle prestazioni. Sul punto si osserva che parte opponente, nella memoria integrativa n. 2, aveva chiesto disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle bolle di consegna della merce di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo: l'istanza non è stata accolta, avendo parte opposta affermato, nella memoria integrativa n. 3, che le bolle di consegna “non esistono”.
Inoltre, i testimoni e hanno riferito che la società Testimone_1 Per_1 Persona_1 aveva continuato di fatto a svolgere la propria attività fino a settembre 2022, Parte_3 seppur in modalità ridotta a causa delle problematiche economiche che l'avevano investita, e che solo successivamente era subentrata ad essa la società opponente (cfr., inoltre, doc. n. 5 di quest'ultima, relativo alle fatture emesse dal settembre 2022 in poi).
Al contrario, del tutto incerte e lacunose appaiono le dichiarazioni testimoniali rese da
[...]
, il quale si occupava dell'amministrazione contabile e fiscale di a Tes_2 Controparte_1 costui “risultava” che svolgesse la propria attività da aprile a Parte_2 settembre 2022 e “presumeva” che la non fosse attiva;
ha poi riferito che a Parte_3 era stato indicato di fatturare ad un'altra ragione sociale, senza specificare chi Controparte_1 fosse l'autore della richiesta e senza indicare quando la stessa fosse stata formulata, posto che, sino a settembre 2022, le fatture vennero emesse nei confronti di e che soltanto in data Parte_3
10.10.2022 (quando detta società si trovava ormai in stato di decozione, essendo stata messa in liquidazione giudiziale in data 14.11.2022) si determinò ad emettere sia le note Controparte_1 di accredito su tutte le fatture relative al periodo aprile-settembre 2022, precedentemente intestate alla sia la nuova fattura, oggetto del procedimento monitorio (comprensiva di tutte Parte_3 le prestazioni precedentemente fatturate a , nei confronti della società Parte_3 opponente.
Per le ragioni esposte, le deduzioni svolte da oltre a non essere supportate da Controparte_1 adeguata prova documentale, risultano illogiche ed incoerenti con la documentazione prodotta dalle parti, nonché smentite, nella loro verosimiglianza, dalle prove testimoniali.
Conseguentemente l'opposizione proposta da deve essere accolta, Parte_2 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con il rigetto di tutte le domande proposte da
Controparte_1
pagina 6 di 7 5. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito dedotto in giudizio (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data
21.06.2023;
- respinge le ulteriori domande proposte da Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in Controparte_1 favore di delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per Parte_2 anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 14 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10785/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MURRU Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANCINI MARIANO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via principale:
- in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni esposte nelle premesse, dichiarare invalido ed inefficace e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023 emesso dal Tribunale di Bologna, in data 21.06.2023, reso nel procedimento RG n. 7525/2023, notificato a mezzo pec, in data 21.06.2023, con ogni consequenziale provvedimento;
- accertare e dichiarare infondata la domanda proposta dalla società opposta e, per l'effetto, rigettarla, dichiarando che la nulla deve a . Parte_1 Controparte_2
I Procuratori di parte convenuta precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione:
pagina 1 di 7 “chiede che il Tribunale adito voglia, contrariis rejectis:
1- in via preliminare, concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023 Ing. - 7525/2023 R.G. Trib. Bologna;
nel merito, in via principale,
2- respingere l'opposizione svolta da Parte_2
3- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023 Ing. - 7525/2023 R.G. Trib. Bologna;
4- respingere le domande ed eccezioni tutte di Parte_2 in via subordinata e gradata:
5- accertare e dichiarare, in ogni caso, che la è debitrice di Parte_2 della somma di € 16.153,51 oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. Controparte_1
231/2002 dal 10.10.2022 al saldo, ovvero di quella somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze istruttorie, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
6- condannare, per l'effetto, in ogni caso, la a pagare a Parte_2 CP_1 la somma di € 16.153,51 oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dal
[...]
10.10.2022 al saldo, ovvero quella somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze istruttorie, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e compensi oltre accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2904/2023 del 21.06.2023 Parte_2 emesso dal Tribunale di Bologna, che le ingiungeva il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 16.153,51, oltre interessi e spese, relativamente alla fattura n. 1204/01 del 10.10.2022 emessa per la fornitura di merce effettuata da aprile a settembre 2022.
In particolare, l'opponente deduceva in fatto che:
-nel ricorso per decreto ingiuntivo controparte sosteneva di aver erroneamente fatturato la merce alla società avente sede a via del Fonditore n. 6/A, e di aver pertanto Parte_3 Pt_2 provveduto, in data 10.10.2022, ad emettere note di accredito nei confronti di quest'ultima e a fatturare nuovamente la merce intestandola a Parte_2
-nel periodo aprile-settembre 2022 non sussisteva tra le parti alcun rapporto commerciale, in quanto costituita nel 2022, diventava operativa solo nel settembre 2022, a Parte_2
pagina 2 di 7 seguito dell'affitto del ramo d'azienda della società successivamente risolto a Parte_3 causa della messa in liquidazione giudiziale di quest'ultima, e in seguito nuovamente stipulato con la
Procedura nel gennaio 2023;
- nel procedimento monitorio parte opposta non aveva fornito prova effettiva della consegna a dei beni oggetto delle fatture, né del relativo rapporto di fornitura, Parte_2 in quanto la sola fattura prodotta non attestava la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
In diritto, la parte attrice affermava che poneva a fondamento della propria Controparte_1 pretesa il mancato pagamento della fattura, omettendo di provare il rapporto obbligatorio sottostante e l'effettiva esecuzione della prestazione, con la fornitura della merce indicata nella fattura. Evidenziava, al riguardo, che la giurisprudenza qualifica l'emissione e l'allegazione di fatture e scritture contabili come documenti di parte che, a livello processuale, assumono la valenza di meri indizi dell'esecuzione della prestazione.
In conclusione, parte opponente chiedeva di dichiarare invalido ed inefficace e, per l'effetto, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023 e di accertare l'infondatezza della domanda proposta dalla società opposta, rigettandola e dichiarando che Parte_2 nulla deve a
[...] Controparte_1
2. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 21.11.2023, Controparte_1 deducendo che:
- come risulta dalla visura storica C.C.I.A.A., costituita il Parte_2
06.04.2022, aveva iniziato l'attività il 05.05.2023, ciò che non le aveva impedito di acquistare le materie prime necessarie, quali pane, olio, latte, lievito, ecc., dal 13.04.2022 al 04.05.2022;
- era stata messa in liquidazione il 26.07.2022, come risulta dalla visura storica Parte_3
C.C.I.A.A. e quindi, dopo tale data, non aveva certamente acquistato alcuna merce;
- in data 10.08.2022 aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda Parte_3 con l'odierna opponente e tale contratto non si era poi risolto, ma il 13.01.2023 era stato solo modificato;
- nel periodo successivo alla fornitura in questione, aveva Parte_2 acquistato da e regolarmente pagato, merce analoga per tipologia a quella Controparte_1 oggetto della fattura prodotta in giudizio;
-la fornitura era stata eseguita di mattina molto presto, a fronte di un ordine effettuato al momento, da un magazziniere o da un autista che avevano evidentemente frainteso di dati di fatturazione, cosicché, solo dopo aver rilevato l'errore, o aveva corretto;
Controparte_1
pagina 3 di 7 - l'opponente non aveva svolto alcuna contestazione in ordine alla fattura, prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, ritenendo l'opposizione del tutto infondata, parte opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che debitrice di ella somma di Parte_2 Controparte_1
€ 16.153,51, oltre interessi di mora, e di condannarla al pagamento di tale importo o della diversa somma che risulterà dovuta.
3. Nell'udienza di prima comparizione dell'1.02.2024, i Procuratori delle parti insistevano nelle rispettive istanze e si opponevano all'ammissione dei mezzi istruttori avversari.
Con ordinanza del 16.02.2024 il Giudice respingeva la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e decideva sulle istanze istruttorie rispettivamente proposte dalle parti.
L'attività istruttoria si svolgeva con l'escussione dei testi rispettivamente indicati da parte opponente (a prova diretta) e da parte opposta (a prova contraria).
All'esito dell'assunzione delle prove, il Procuratore di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, il Procuratore di parte convenuta insisteva nella richiesta di ulteriori prove orali dedotte nelle memorie integrative.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., in cui i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
4. L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La sola fattura prodotta dalla parte convenuta non è idonea a provare il credito azionato in giudizio.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. le fatture, al pari delle scritture contabili, costituiscono prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma non sono idonee a dimostrare l'esistenza e la liquidità del credito (Cass. civ. n. 14891/2002; Cass. civ. n. 22401/2004;
Cass. civ. n. 30309/2022; Cass. civ. n. 24027/2023). La fattura, infatti, è un atto emesso unilateralmente dal creditore, in cui si attesta l'avvenuta esecuzione di una prestazione e si richiede il pagamento di un corrispettivo. La sua natura di atto unilaterale di parte, dunque, non consente di provare autonomamente il credito, potendo unicamente costituire, nel caso in cui il rapporto sottostante sia contestato, un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
pagina 4 di 7 Dunque, mentre la fattura è un titolo idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ex art. 634 c.p.c., essa non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione (Cass. civ. n.17371/2003; Cass. n. 5071/2009; Cass. civ. n. 5915/2001; Cass. civ. n.
19944/2023; Cass. civ. n. 24027/2023).
Poiché parte convenuta non ha offerto la prova del sottostante rapporto contrattuale di fornitura per il periodo compreso tra aprile e settembre 2022, né della consegna delle merci, il diritto di credito da essa affermato non può ritenersi provato.
Oltretutto si rileva che la fattura n. 1204/01 del 10.10.2022 è stata emessa da a Controparte_1 sostegno del proprio credito, per le forniture eseguite da aprile a settembre 2022, contestualmente dell'emissione di numerose note di accredito relative ad altrettante fatture concernenti le stesse prestazioni, intestate alla società ed effettivamente la fattura n. 1204/01 Parte_3 contiene la descrizione “rifatturazione fornitura mesi precedenti su giusto codice cliente”. Al riguardo, parte opposta ha dichiarato di aver rettificato un errore – reiteratamente commesso, evidentemente, in tutte le fatture emesse da aprile a settembre 2022 – ascrivibile ad un magazziniere o ad un autista, che avrebbe “frainteso i dati di fatturazione”, con giustificazione del tutto implausibile, posto che l'emissione delle fatture è di competenza degli uffici amministrativi.
Risulta, invero, dalla visura camerale (doc. 3 di parte attrice) che la società Parte_2 ha iniziato la propria attività in data 05.05.2022, cosicché è inverosimile che le forniture
[...]
(riguardanti anche merce deteriorabile) fossero state eseguite in suo favore nel periodo compreso tra aprile 2022 e il 4.05.2022, cui si riferiscono le prime fatture emesse nei riguardi di Parte_3
poi ricontabilizzate a suo nome. Dal medesimo documento e dal doc. 7 di parte convenuta, si
[...] rileva poi che solo in data 10.08.2022 stipulò con la Parte_2 [...] un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto l'attività svolta a via del Parte_3 Pt_2
Fonditore n. 6/A, cosicché le relative fatture non potrebbero essere riferite alla parte opponente prima di tale data;
del resto, la venne posta in liquidazione soltanto in data 19.08.2022 Parte_3
(cfr. doc. 6 di parte opposta).
Al riguardo, i testi e rispettivamente legale Testimone_1 Persona_1 rappresentante della e libero professionista addetto all'attività commerciale Parte_3
(successivamente trasferitisi come dipendente e libero professionista presso la società opponente) all'udienza del 06.03.2024 hanno dichiarato che aveva iniziato a Parte_2 svolgere la propria attività a via del Fonditore 6/A, a partire dal mese di settembre 2022, Pt_2 avvalorando quanto allegato da parte attrice, che sostiene di aver incominciato ad operare sul mercato solo a partire da questa data, in quanto precedentemente non aveva una sede operativa. pagina 5 di 7 In ogni caso, anche con riguardo alle forniture comprese tra il 10.08.2022 e il mese di settembre 2022, non ha provato la stipulazione di un accordo negoziale con Controparte_1 [...]
né ha prodotto i documenti di trasporto attestanti la consegna della merce e la regolare Parte_2 esecuzione delle prestazioni. Sul punto si osserva che parte opponente, nella memoria integrativa n. 2, aveva chiesto disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle bolle di consegna della merce di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo: l'istanza non è stata accolta, avendo parte opposta affermato, nella memoria integrativa n. 3, che le bolle di consegna “non esistono”.
Inoltre, i testimoni e hanno riferito che la società Testimone_1 Per_1 Persona_1 aveva continuato di fatto a svolgere la propria attività fino a settembre 2022, Parte_3 seppur in modalità ridotta a causa delle problematiche economiche che l'avevano investita, e che solo successivamente era subentrata ad essa la società opponente (cfr., inoltre, doc. n. 5 di quest'ultima, relativo alle fatture emesse dal settembre 2022 in poi).
Al contrario, del tutto incerte e lacunose appaiono le dichiarazioni testimoniali rese da
[...]
, il quale si occupava dell'amministrazione contabile e fiscale di a Tes_2 Controparte_1 costui “risultava” che svolgesse la propria attività da aprile a Parte_2 settembre 2022 e “presumeva” che la non fosse attiva;
ha poi riferito che a Parte_3 era stato indicato di fatturare ad un'altra ragione sociale, senza specificare chi Controparte_1 fosse l'autore della richiesta e senza indicare quando la stessa fosse stata formulata, posto che, sino a settembre 2022, le fatture vennero emesse nei confronti di e che soltanto in data Parte_3
10.10.2022 (quando detta società si trovava ormai in stato di decozione, essendo stata messa in liquidazione giudiziale in data 14.11.2022) si determinò ad emettere sia le note Controparte_1 di accredito su tutte le fatture relative al periodo aprile-settembre 2022, precedentemente intestate alla sia la nuova fattura, oggetto del procedimento monitorio (comprensiva di tutte Parte_3 le prestazioni precedentemente fatturate a , nei confronti della società Parte_3 opponente.
Per le ragioni esposte, le deduzioni svolte da oltre a non essere supportate da Controparte_1 adeguata prova documentale, risultano illogiche ed incoerenti con la documentazione prodotta dalle parti, nonché smentite, nella loro verosimiglianza, dalle prove testimoniali.
Conseguentemente l'opposizione proposta da deve essere accolta, Parte_2 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con il rigetto di tutte le domande proposte da
Controparte_1
pagina 6 di 7 5. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito dedotto in giudizio (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2904/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data
21.06.2023;
- respinge le ulteriori domande proposte da Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in Controparte_1 favore di delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per Parte_2 anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 14 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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