Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14422/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14422 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Sui di Roma rispetto all'istanza presentata dal ricorrente in data 24/04/2023, finalizzata alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno con il proprio datore di lavoro, ai sensi dell'art. 22 d.lvo n. 286/1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. SC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che in relazione all’istanza volta all’ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso del ricorrente odierno per motivi di lavoro subordinato ex art.22 del T.U.I., in data 28.01.2025 è stata notificata la revoca del nulla osta, assunta in data 27.01.2025 con provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello unico per l’immigrazione;
ritenuto che il citato atto di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso, presentata da -OMISSIS-in favore di-OMISSIS-, risulta notificato ai domicili speciali eletti in domanda ex art. 47 c.c. in data 28.01.2025;
ritenuto pertanto che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente alla decisione del presente gravame e, previo avviso alle parti ex art. 73 cpa, deve quindi essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il silenzio;
stabilito che le spese di giudizio, atteso lo sviluppo procedimentale e per giusti motivi, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC IN | EL AN |
IL SEGRETARIO