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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9477 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel/est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte al n° 2642/2022 ed al n. 3361/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 3.10.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro de Ruggiero
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
OL LL e dall'avv. Massimiliano Varriale congiuntamente e disgiuntamente
RESISTENTE
NONCHE' AVV. BARBARA DE FRANCESCO
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
ED IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza in presenza del 3.10.2025 la causa è stata riservata in decisione senza termini sulla base degli accordi raggiunti. Il PM ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.2.2022, la sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. in data 2.8.2017 dal quale sono CP_1
1 2
nati (14.6.2019) ed 31.1.2021) – esponeva che l'unione coniugale Per_1 Per_2 era da tempo divenuta insostenibile a causa dei continui maltrattamenti fisici e psicologici del marito nei confronti del quale lei non aveva mai sporto denuncia per non compromettere la sua carriera di militare. Dopo un'ultima violenta discussione nel novembre 2019, era stata cacciata di casa dal e, dopo una temporanea CP_1 riappacificazione, la situazione non era migliorata. Successivamente, dopo altri episodi di violenza che lei era stata costretta a denunciare, il marito lasciava la casa coniugale nel novembre 2021, lasciandola priva di mezzi di sostentamento per sé e per i figli. Su tali premesse, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso, l'affido esclusivo dei figli, la determinazione del contributo al mantenimento per i minori a carico del marito nella misura di € 800,00 mensili e di € 200,00 quale suo mantenimento, essendo lei priva di reddito.
Con ricorso depositato il 9.2.2022, il chiedeva pronunciarsi la separazione CP_1 dalla con addebito alla moglie (deducendo che la stessa aveva sempre avuto Pt_1 nei suoi confronti condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio e gli aveva pian piano alienato l'affetto dei figli); chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre, e proponeva per i minori la somma di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Riunti i procedimenti, la lunga e complessa istruttoria è stata espletata a mezzo dell'attivazione dei SS, della nomina di un curatore speciale e del conferimento di incarico peritale alla dott.ssa sulle capacità genitoriali dei Persona_3 coniugi. E' stata pronunciata, infine, con ordinanza del 13.3.2025, la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori (lasciando la collocazione prevalente presso la madre) con affido degli stessi al Sindaco di Napoli e delega ai SS per le decisioni relative agli stessi.
Infine, all'udienza del 3.10.2025 – fissata in presenza delle parti e del curatore speciale alla luce delle nuove prospettate nuove esigenze lavorative del Cuomo, le parti hanno raggiunto gli accordi che di seguito si riportano.
Preliminarmente il Tribunale – preso atto degli accordi e del raggiungimento del tanto auspicato rasserenarsi dei rapporti tra i coniugi che hanno dato prova di aver compreso i rispettivi ruoli e di aver anteposto alla loro conflittualità le esigenze primarie dei bambini – dispone la revoca del provvedimento di sospensione, reintegrando entrambi i genitori nelle loro responsabilità genitoriali e disponendo l'affido condiviso dei minori. Va, infine, disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Si riportano gli accordi:
2 3
la sign.ra si assume per i prossimi due anni, ovvero fino alla fine del Pt_1
2027, l'onere di sostenere per intero la rata del mutuo della casa coniugale ed il sign. continuerà, pertanto, solo a corrispondere per i minori la somma di CP_1
€ 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Gli assegni unici per i minori restano divisi per metà tra i coniugi. Le visite padre-figli si svolgeranno due week-end al mese dal sabato alla domenica (che saranno di volta in volta individuate dai coniugi); è fatta salva la possibilità di introdurre anche un terzo week-end al mese;
le videochiamate si svolgeranno tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 19.30: il padre telefonerà ai minori e loro risponderanno anche in assenza della madre;
nel periodo estivo i bambini staranno con il padre per 15 gg anche non consecutivi a luglio o ad agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
a natale i periodi sono suddivisi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: i minori staranno con il padre e con la madre con il criterio dell'alternanza che i genitori gestiranno in maniera autonoma;
il periodo pasquale sarà suddiviso in giorni paritetici in base alle festività scolastiche in modo tale che, comunque, i minori trascorreranno con ciascun genitore, sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis. Sono fatte salve diverse modalità che i coniugi potranno modificare in base alle rispettive esigenze di lavoro, sempre nel rispetto delle necessità dei minori.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori che non è stato necessario sentire anche in ragione della loro tenera età- li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la separazione tra e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 /1° co.c.c.; a) Revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi come disposta con decreto del 13.3.2025; b) Dispone l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
c) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 55 Parte II s. A Sez. Z Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017); ed) spese del giudizio in sede di pronuncia sul divorzio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17 ottobre 2025
3 4
Il Presidente est.
Dott.ssa I. Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel/est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte al n° 2642/2022 ed al n. 3361/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 3.10.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro de Ruggiero
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
OL LL e dall'avv. Massimiliano Varriale congiuntamente e disgiuntamente
RESISTENTE
NONCHE' AVV. BARBARA DE FRANCESCO
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
ED IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza in presenza del 3.10.2025 la causa è stata riservata in decisione senza termini sulla base degli accordi raggiunti. Il PM ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.2.2022, la sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. in data 2.8.2017 dal quale sono CP_1
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nati (14.6.2019) ed 31.1.2021) – esponeva che l'unione coniugale Per_1 Per_2 era da tempo divenuta insostenibile a causa dei continui maltrattamenti fisici e psicologici del marito nei confronti del quale lei non aveva mai sporto denuncia per non compromettere la sua carriera di militare. Dopo un'ultima violenta discussione nel novembre 2019, era stata cacciata di casa dal e, dopo una temporanea CP_1 riappacificazione, la situazione non era migliorata. Successivamente, dopo altri episodi di violenza che lei era stata costretta a denunciare, il marito lasciava la casa coniugale nel novembre 2021, lasciandola priva di mezzi di sostentamento per sé e per i figli. Su tali premesse, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso, l'affido esclusivo dei figli, la determinazione del contributo al mantenimento per i minori a carico del marito nella misura di € 800,00 mensili e di € 200,00 quale suo mantenimento, essendo lei priva di reddito.
Con ricorso depositato il 9.2.2022, il chiedeva pronunciarsi la separazione CP_1 dalla con addebito alla moglie (deducendo che la stessa aveva sempre avuto Pt_1 nei suoi confronti condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio e gli aveva pian piano alienato l'affetto dei figli); chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre, e proponeva per i minori la somma di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Riunti i procedimenti, la lunga e complessa istruttoria è stata espletata a mezzo dell'attivazione dei SS, della nomina di un curatore speciale e del conferimento di incarico peritale alla dott.ssa sulle capacità genitoriali dei Persona_3 coniugi. E' stata pronunciata, infine, con ordinanza del 13.3.2025, la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori (lasciando la collocazione prevalente presso la madre) con affido degli stessi al Sindaco di Napoli e delega ai SS per le decisioni relative agli stessi.
Infine, all'udienza del 3.10.2025 – fissata in presenza delle parti e del curatore speciale alla luce delle nuove prospettate nuove esigenze lavorative del Cuomo, le parti hanno raggiunto gli accordi che di seguito si riportano.
Preliminarmente il Tribunale – preso atto degli accordi e del raggiungimento del tanto auspicato rasserenarsi dei rapporti tra i coniugi che hanno dato prova di aver compreso i rispettivi ruoli e di aver anteposto alla loro conflittualità le esigenze primarie dei bambini – dispone la revoca del provvedimento di sospensione, reintegrando entrambi i genitori nelle loro responsabilità genitoriali e disponendo l'affido condiviso dei minori. Va, infine, disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Si riportano gli accordi:
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la sign.ra si assume per i prossimi due anni, ovvero fino alla fine del Pt_1
2027, l'onere di sostenere per intero la rata del mutuo della casa coniugale ed il sign. continuerà, pertanto, solo a corrispondere per i minori la somma di CP_1
€ 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Gli assegni unici per i minori restano divisi per metà tra i coniugi. Le visite padre-figli si svolgeranno due week-end al mese dal sabato alla domenica (che saranno di volta in volta individuate dai coniugi); è fatta salva la possibilità di introdurre anche un terzo week-end al mese;
le videochiamate si svolgeranno tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 19.30: il padre telefonerà ai minori e loro risponderanno anche in assenza della madre;
nel periodo estivo i bambini staranno con il padre per 15 gg anche non consecutivi a luglio o ad agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
a natale i periodi sono suddivisi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: i minori staranno con il padre e con la madre con il criterio dell'alternanza che i genitori gestiranno in maniera autonoma;
il periodo pasquale sarà suddiviso in giorni paritetici in base alle festività scolastiche in modo tale che, comunque, i minori trascorreranno con ciascun genitore, sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis. Sono fatte salve diverse modalità che i coniugi potranno modificare in base alle rispettive esigenze di lavoro, sempre nel rispetto delle necessità dei minori.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori che non è stato necessario sentire anche in ragione della loro tenera età- li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la separazione tra e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 /1° co.c.c.; a) Revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi come disposta con decreto del 13.3.2025; b) Dispone l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
c) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 55 Parte II s. A Sez. Z Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017); ed) spese del giudizio in sede di pronuncia sul divorzio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17 ottobre 2025
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Il Presidente est.
Dott.ssa I. Cozzolino
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