Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 328/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 328/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) RT nato ad [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] int. 8 professione: infermiere reddito: euro 24.750,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata ad [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] int. 1 professione: insegnante reddito: euro 18.900,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Francesca Gazzabin presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a ZZ TE (PD) l'1-3-2003 (anno 2003, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
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e il 31-10-2006.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Este (PD) Via Giovanni XXIII 8 int. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Pt_2
nell'interesse anche dei figli e , non economicamente
[...] _2 _1 autosufficienti e con la stessa conviventi.
3. Il sig. verserà alla moglie tramite accredito in conto corrente RT alla stessa intestato, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio , nella misura concordata di €. 200,00, assegno _2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Il sig. alla figlia a titolo di mantenimento ordinario RT _1 la somma periodica di €. 400,00, entro il giorno 05 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario alla medesima intestato.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per l'individuazione delle voci di costo rientranti in questa categoria si rimanda al protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Padova, che i coniugi dichiarano di avere letto e compreso. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria di spese quelle mediche, scolastiche (retta, buoni pasto, laboratorio, ripetizioni…), spese per attività ricreative e sportive, e pertinenti attrezzature, spese per viaggi e vacanze, per servizio di babysitter e domestiche, etc.. Per le sole spese straordinarie condizionate al preventivo accordo, il genitore richiedente il rimborso dovrà avvisare l'altro mediante scambio di messaggio telefonico (anche a mezzo WhatsApp), con possibilità per quest'ultimo di manifestare il proprio motivato dissenso entro giorni 7; le parti concordano che la mancata risposta scritta nel predetto termine equivalga ad approvazione. Il rimborso delle spese straordinarie in favore del genitore anticipatario avverrà dietro richiesta, da formularsi in prossimità dell'esborso, e dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Detto rimborso dovrà intervenire tempestivamente e comunque non oltre giorni 15 dalla richiesta. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico/privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi in genitori secondo la quota proporzionale di riparto della spesa straordinaria.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso nel reciproco mantenimento.
7. I coniugi dichiarano con ciò di aver definito ogni questione patrimoniale insorta
o legata al vincolo matrimoniale, con reciproca soddisfazione.
8. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
2 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24-1-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e _1
, entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non _2 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 328/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e RT
, i quali hanno contratto matrimonio a ZZ TE (PD) Parte_2
l'1-3-2003, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ TE (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso a Rovigo, il 12 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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