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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di Roma Terza sezione lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Francesco Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del
26.2.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 38479/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso come da procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Ilaria Anita Fares, presso il cui studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 82, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis comma 1 c.p.c. dalla Dott.ssa Stefania De Angelis, come da nomina per decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023 registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2024 al n. 202, e dal dott. , come da nomina per decreto Persona_1
direttoriale numero 186 del 15 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data
12 marzo 2024 al n. 380, giusta procura dell'Avvocatura Generale dello Stato del
9.04.2024, tutti legalmente domiciliati presso la propria Direzione Generale sita in
Roma, via Molise n. 2
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare. 1 CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e da memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
dirigente di II fascia del (in precedenza Controparte_1
denominato Ministero dello Sviluppo Economico – MISE), esponeva di aver ricevuto notifica di provvedimento recante protocollo n. 0026545 (all. 1 al ricorso) con il quale era irrogata nei suoi confronti sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs
165/2001. Detto provvedimento faceva riferimento alla segnalazione effettuata dal medesimo con nota prot. N. 240500 dell'1.8.2022 (all. 2 al ricorso), alla Pt_1
Contr quale erano allegate otto missive inviate via email all' al fine di informare detto
Ufficio in merito a giornate di assenza ingiustificata dal servizio del dipendente
Ritenendo che detta condotta avesse rilievo disciplinare, il Parte_2
Contr chiedeva esplicitamente all di intervenire al fine di irrogare sanzione Pt_1
disciplinare al predetto dipendente. Contr Il successivo 8.8.2022 l aveva quindi chiesto chiarimenti al (v. nota Pt_1
prot. 20602 all. 3 al ricorso), che nel rispondere alle richieste, aveva anche precisato con nota del 19.8.2022 (prot. 252751 – all. 4 al ricorso) che anche nei mesi antecedenti ad agosto 2022, precisamente nei mesi tra febbraio e aprile 2022, non appena iniziate le assenze ingiustificate da parte del gli aveva più volte Parte_2
irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero verbale, disponendone anche l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente (all. 5). Precisa il ricorrente che già nelle note che il nelle date dall'1.8.2022 e del 19.8.2022 aveva inviato Pt_1
Contr all' erano contenuti gli elementi sufficienti per consentire a detto ufficio la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare, ossia la esatta indicazione e quantificazione dei giorni di assenza ingiustificata, tali da permettere di dare avvio a un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso Pt_1
Nonostante ciò, la sanzione disciplinare era trasmessa al il 24.10.2022, ossia Pt_1
ben oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo
2 disciplinare a suo carico (avvenuta con nota dell'1.8.2022 o per lo meno con quella del 19.8.2022), termine perentorio previsto dall'art. 55 bis co. 4 D.lgs 165/2001.
Rilevava quindi il ricorrente che una volta decorso tale termine, la sanzione non dunque essere irrogata.
Il 24.10.2022 il Collegio di disciplina decideva dunque di avviare l'iter per procedimento disciplinare a carico del e veniva fissata la data del 28.11.2022 Pt_1
per l'audizione dell'odierno ricorrente. Il prima di detta audizione provvedeva Pt_1
comunque a inviare memoria difensiva (all. 8). A conclusione del procedimento, con determina datata 9.2.2023 dell'UPD, veniva concluso il procedimento disciplinare con conferma delle contestazioni disciplinari iniziali (di cui al doc. 1). Il procedimento disciplinare si concludeva con determina dell'UPD del 9.2.2023 con il quale al era irrogata la sanzione (doc. 9) della sospensione dal servizio con Pt_1
privazione della retribuzione per 30 giorni in applicazione dell'art. 36 co. 8 lett d) del codice disciplinare del CCNL Funzioni Centrali (doc. 10). Contr Sulla scorta della segnalazione del datata 1.8.2022 diretta all era intanto Pt_1
iniziato procedimento disciplinare a carico del che si concludeva il Parte_2
10.1.2023 con il licenziamento disciplinare con preavviso (doc. 13) del predetto dipendente.
Il ricorrente espone in particolare che la determina del 9.2.2023 con la quale gli è stata inflitta la predetta sanzione disciplinare deve ritenersi illegittima poiché l'avvio del procedimento disciplinare non è stato tempestivo da parte dell'amministrazione, posto che la contestazione disciplinare è stata inviata oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. E' stato infatti violato il termine di cui all'art. 55 bis co. 4 D.Lgs 165/2001. L'art. 55 bis co. 9 dispone che sono da considerare perentori i termini per la contestazione dell'addebito Contr e il termine per la conclusione del procedimento disciplinare. L' aveva piena conoscenza dei fatti sin da quando aveva ricevuto le due note del datate Pt_1
1.8.2022 e 19.8.2022 (all. 2 e 4).
3 Il ricorrente osservava inoltre che non può ritenersi condivisibile quanto sostenuto dalla amministrazione secondo la quale la stessa avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti solo dal 26.9.2022, allorché era pervenuta dalla competente divisione un computo del debito economico a carico del L'informativa del 26.9.2022 Parte_2
riportava infatti solo la quantificazione del debito a carico del ottenuto Parte_2
tenendo conto del numero di giornate di assenza ingiustificata. Tale aspetto però non era affatto decisivo circa la piena conoscenza del fatto, non attenendo al fatto e perché l'Amministrazione già sapeva il numero di giorni di assenza del in Parte_2
quanto comunicati proprio dal Il ricorrente eccepisce quindi in via Pt_1
assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni la tardività della contestazione disciplinare, dovendosi oltre tutto tenere presente che la tempestività della sanzione serve anche al lavoratore per predisporre la eventuale documentazione con più agio, essendo in prossimità del fatto e per evitare che il trascorrere del tempo possa far ipotizzare al lavoratore che la datrice di lavoro intende lasciar correre. Se la contestazione disciplinare è tardiva, resta precluso l'esercizio del potere disciplinare e la sanzione eventualmente irrogata è invalida e/o illegittima. Deve quindi essere annullata la determina dell'UPD del 9.2.2023 con la quale al ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare.
Nel merito, al viene contestato di avere segnalato in ritardo le condotte del Pt_1
protrattesi per 75 giorni non continuativi a partire dal mese di gennaio Parte_2
del 2022; di non aver adottato i provvedimenti sanzionatori di sua competenza e di essersi limitato a scrivere al dipendente solo alcune email nell'arco di alcuni mesi, così agevolando la condotta assenteista. Il termine di 10 giorni per la segnalazione all'UPD non ha natura perentoria (art. 9 ter D.Lgs 165/01). Il poteva Pt_1
direttamente irrogare solo la sanzione del rimprovero verbale (cfr art. 55 bis co. 2 e 4
D.Lgs 165/2001) provvedimento che ha adottato ripetutamente con numerose email inviate al (allegate alla nota dell'1.8.2022 - doc. 2 e segg.) Parte_2
Il si trovava all'epoca in un tale stato depressivo che non aveva neppure Parte_2
4 la forza di alzarsi dal letto e di chiamare il medico curante per farsi rilasciare le necessarie certificazioni.
Il non aveva comunque manifestato alcuna tolleranza. Pt_1
Il ricorrente concludeva quindi chiedendo:
In via principale, dichiarare illegittima e/o infondata, ovvero invalida, e per l'effetto annullare la determina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione
Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio –
Ufficio Procedimenti Disciplinari n. 2 del 9 febbraio 2023, con cui è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 30 (trenta), nonché dichiarare illegittimi e/o invalidi e quindi annullare gli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente con la contestazione disciplinare ex art. 55 bis comma 4 del d.lgs. n.
165/2001 prot. 0026545 in data 24/10/2022 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme eventualmente trattenute per effetto della sanzione disciplinare, ovvero a corrispondere al ricorrente tutte le somme perse a seguito dell'irrogazione della sanzione disciplinare.
In via subordinata, dichiarare illegittima e/o infondata, ovvero invalida, e per l'effetto annullare la determina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione
Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio –
Ufficio Procedimenti Disciplinari n. 2 del 9 febbraio 2023 e, alla luce dei motivi dedotti in narrativa, dichiarare illegittima la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in quanto non proporzionata alla condotta di quest'ultimo, annullandola o, in via subordinata, per lo meno, riformandola nella misura indicata in narrativa, ov- vero nella misura ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme eventualmente trattenute per effetto della sanzione disciplinare, ovvero a corrispondere al ricorrente tutte le somme perse a seguito dell'irrogazione della sanzione disciplinare.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre rimborso spese generali
5 (15%) e oneri di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si è dichiarato antistatario.
Notificato il ricorso, con memoria depositata il 30.4.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio il . ll Controparte_1
Ministero si difendeva affermando di avere avuto piena conoscenza dei fatti solo dopo aver ricevuto la nota con la quale era precisato che il non aveva Parte_2
lavorato ingiustificatamente per 599 ore, che però gli erano state pagate.
Il ben sapeva che la sanzione del richiamo verbale deve essere formalizzata e Pt_1
quindi non erano certo sufficienti allo scopo delle semplici email o dei richiami verbali telefonici. Contr Nel determinare la sanzione e la sua entità, l ha tenuto conto del fatto che il ha agito deliberatamente omettendo consapevolmente di segnalare il Pt_1
comportamento del senza oltre tutto nulla dimostrare circa lo stato Parte_2
psichico del predetto Parte_2
Ricostruita la vicenda nei suoi vari passaggi anche documentali, infine il 26.09.2022 Contr la Divisione VII della DGROSIB, in risposta a specifica richiesta dell (Allegato
9), comunicava che erano stati erogati gli stipendi al dipendente nonostante le sue assenze ingiustificate, e che ciò era avvenuto in modo costante, determinando una posizione debitoria del pin misura pari a euro 8.118,15, in relazione a Parte_2
559 ore non recuperate alla data del 6.09.22 (Allegato 10, 10bis, 10ter e 10quater).
Secondo la tesi della amministrazione resistente solo alla data del 26.9.2022 era stato possibile avere il completo quadro sulla cui base formulare gli addebiti sia al che al ed altri. Solo il 24.10.2022, era quindi emessa Parte_2 Pt_1
contestazione degli addebiti nei confronti del (Allegato 11) e, in separato Pt_1
procedimento, alla Dott.ssa Il 9.02.2023 con la Determina n. 2/Ris del 9 Pt_3
febbraio 2023 veniva applicata al Dott. la sospensione dal servizio con Pt_1
privazione della retribuzione per 30 giorni.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i termini per effettuare la contestazione disciplinare e per la sua conclusione sono rispettivamente di 30 e di 120 giorni – prevede infatti l'art 55 bis comma 4 del d.lgs. 165/2001 che “..per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato
(..). L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…”- e che il termine di 30 giorni per effettuare la contestazione - da considerarsi perentorio ai sensi del comma 9 ter del citato art 55 bis - decorre dalla conoscenza, da parte dell'ufficio competente, dei fatti che abbiano rilevanza disciplinare, nel caso in esame è opinione del Tribunale che non sia stato rispettato il termine di 30 giorni per effettuare la contestazione.
Risulta infatti per via documentale che con nota prot. 240500 dell'1.8.2022 (doc. 2 all. al ricorso), alla quale erano allegate otto missive trasmesse via email tra il
25.1.2022 e l'8.7.2022 dallo stesso sia al che alla Dr.ssa Pt_1 Parte_2
dirigente dell'Ufficio gestione presenze della medesima Direzione Persona_2
Contr Generale, l'odierno ricorrente aveva provveduto a informare l' circa alcune giornate di assenza ingiustificata dal servizio del dipendente Parte_2
condotta avente rilevanza disciplinare. Il chiedeva contestualmente ed Pt_1
espressamente all'UPD di intervenire, al fine di procedere con l'azione disciplinare più opportuna nei confronti del suddetto dipendente. Ricevuta detta segnalazione,
7 Contr l' , con nota prot. 20602 dell'8.8.2022 (all. 3 al ricorso) aveva richiesto al di trasmettere copia dei cartellini delle presenze del con Pt_1 Parte_2
riferimento al periodo compreso tra 1.1.2022 e 31.7.2022, l'indicazione dei giorni di ferie di cui il aveva usufruito e la documentazione attestante i rimproveri Parte_2
Contr verbali impartiti al Con la medesima nota l osservava inoltre che Parte_2
“Considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra il verificarsi delle violazioni e la segnalazione all'UPD, nonché il numero elevato dei giorni di assenza ingiustificata, si chiede altresì a codesta Dirigenza di produrre tutta la documentazione attestante le comunicazioni intercorse negli ultimi sei mesi con il dipendente, relative alla regolarizzazione della propria posizione (ad es. email, richieste di convocazione, solleciti etc)” con precisazione che a norma dell'art. 55 bis co. 4 D.L.lgs. 165/2001, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, avrebbe dovuto segnalare immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui avesse avuto conoscenza.
Emerge inoltre per via documentale che il con nota del 19.8.2022 (prot. Pt_1
252751) aveva riscontrato la richiesta dell'UPD (cfr. doc. 4 all. al ricorso) provvedendo a fornire gli elementi valutativi richiesti con la nota datata 8.8.2022. Contr Con successiva nota diretta anche all il aveva poi rilevato che, già nei Pt_1
mesi precedenti agosto 2022, ossia prima di effettuare la formale richiesta di Contr intervento all per l'apertura del procedimento disciplinare, tra febbraio e aprile
2022, allorché le assenze ingiustificate del avevano appena iniziato a Parte_2
verificarsi, il aveva più volte irrogato nei confronti del predetto dipendente Pt_1
la sanzione disciplinare del rimprovero verbale, chiedendo inoltre l'inserimento di detti provvedimenti nel fascicolo personale del dipendente (doc. 5). Dalla lettura delle note datate 1.8.2022 e 19.8.2022 (doc. 2 e 4 all. al ricorso) emerge con chiarezza che la situazione relativa al era stata già adeguatamente descritta dal Parte_2 Pt_1
con la prima delle due note sopra menzionate. L'1.8.2022 il ricorrente aveva infatti provveduto a descrivere e segnalare la grave reiterazione di assenze ingiustificate da
8 parte del con indicazione delle date delle assenze e con precisazione dei Parte_2
giorni di ferie di cui quest'ultimo aveva usufruito per il 2022. Con la medesima nota il aveva inoltre precisato che il non era più autorizzato al lavoro Pt_1 Parte_2
agile sin dal novembre 2021. Con la nota dell'1.8.2022 il aveva inoltre Pt_1
aggiunto che plurimi erano stati da parte sua i richiami verbali e le convocazioni sia via e-mail che via telefono, rispetto alle quali era stata riscontrata l'irreperibilità del dipendente, la cui assenza stava perdurando, come riscontrabile dal sistema di rilevamento delle presenze. Sulla scorta di tali rilievi il aveva quindi ritenuto Pt_1
a quel punto di dover segnalare la situazione per quanto di competenza ai fini disciplinari.
La complessiva situazione era ancor più esaustivamente delineata allorché il Pt_1
Contr su richiesta dell in data 8.8.2022 (prot. 20602 – all. 3 al ricorso), in data
19.8.2022 (all. 4 al ricorso) aveva fornito gli ulteriori dettagliati ragguagli fornendo copia dei cartellini delle presenze del in relazione al periodo 1.1.2022 – Parte_2
31.7.2022, elencando i giorni di ferie riferiti all'anno 2022 di cui il dipendente aveva usufruito con specificazione dei giorni in cui le stesse erano state utilizzate per la copertura delle assenze ingiustificate e con precisazione che tutti i giorni di congedo ordinario dell'anno 2022 riportati nel mese di gennaio erano stati imputati a copertura delle pregresse assenze ingiustificate. Con la medesima nota il aveva inoltre Pt_1
fornito la documentazione attestante i rimproveri verbali effettuati al dipendente (ad es. email o altro atto a firma del dirigente responsabile). Il nell'occasione Pt_1
aveva inoltre aggiunto che “a partire dal mese di febbraio u.s., in diverse occasioni, verificata la presenza in sede del dipendente, si è proceduto a segnalare verbalmente
l'accumularsi di giornate di assenza dal lavoro prive di adeguato giustificativo, intimando l'inserimento nell'applicazione ministeriale preposta dei dovuti giustificativi e facendo allo stesso tempo presente le conseguenze disciplinari a cui il dipendente sarebbe potuto andare incontro in caso di non ottemperanza”. A partire dal mese di novembre 2021 il aveva continuato a giustificare le assenze Parte_2
dalla sede di lavoro con lo svolgimento di lavoro agile, al quale però non era più
9 ammesso a decorrere dall'1.11.2021, con la conseguenza che dette giustificazioni non potevano essere più validate. Il con detta missiva aveva inoltre precisato che Pt_1
nonostante i ripetuti solleciti verbali e via e-mail da parte dello stesso e Pt_1
dell'Ufficio presenze della direzione generale, cui nel frattempo si erano aggiunti anche quelli telefonici e via WhatsApp, la reiterazione delle assenze ingiustificate aveva incrementato il debito maturato, che non era stato possibile quantificare con certezza in relazione a ciascuno dei mesi di interesse, in ragione dell'impossibilità di chiudere il cartellino con ore a compensazione.
Anche in relazione al rilievo mosso dall'UPD in merito al rilevante lasso di tempo trascorso tra quando si erano verificate le violazioni e la segnalazione all'UPD, il aveva rappresentato di aver ritenuto di dover tenere conto della “particolare Pt_1
condizione sociale e psicologica del dipendente” in ragione della quale “si è cercato prioritariamente di ricondurre la condotta dello stesso in un alveo di legittimità.
Infatti, nel corso dei predetti colloqui il dipendente ha rappresentato l'esistenza di problemi familiari tali da non consentirgli la presenza in ufficio. A causa della forte irrequietezza manifestata e del fatto che il dipendente, nei giorni di assenza, risultava non raggiungibile telefonicamente, si è temuto prioritariamente per il suo stato di salute, cercando, una volta rientrato in ufficio e con i solleciti dell'Ufficio presenze della Divisione I, di ricondurlo su una condotta legittima, recuperando le ore a debito e documentando le assenze ingiustificate”. Il rilevava poi che “la Pt_1
vigilanza sull'operato del dipendente è stata costante ed stesa a più soggetti, ma con una impossibilità manifestatasi in concreto negli ultimi tempi di incidere e fattivamente, stante il mancato riscontro ai solleciti stessi”. Aggiungeva infine, con riferimento alla situazione in essere al momento, che “dal cartellino risulta che il dipendente sia continuativamente assente ingiustificato a partire dal 3 agosto u.s..
L'ultimo giorno di presenza in servizio risulta essere infatti nella giornata del 2 agosto u.s.”. Seguiva poi un dettagliato elenco dei mesi e dei giorni di assenza del con le ore a debito. Parte_2
10 Sostiene l'Amministrazione resistente che, una volta avute le indicazioni richieste al
“Occorreva pertanto da un lato approfondire il riparto delle rispettive Pt_1
competenze dei due dirigenti (i cui Uffici sono parte come detto dell'UIBM e non della DGROSIB, cioè della Direzione Generale che si occupa del personale Contr ministeriale e di cui fa parte l ), dall'altro comprendere cosa fosse esattamente accaduto, e cioè come fosse stato possibile che un dipendente accumulasse un tale numero di assenze ingiustificate senza che fossero riportati per mesi i fatti ai Contr competenti Uffici (in primis all ), e se si fosse continuato a corrispondere le partite stipendiali al dipendente, ed in che misura, per definire il grado di responsabilità del/dei dirigenti e determinare la misura del danno potenzialmente cagionato all'Amministrazione (sia in termini economici che in termini di attività da svolgere per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal Sig.
”. Parte_2
Continuava il convenuto osservando nella sua memoria di costituzione che CP_1
“In data 20.09.2022 la Divisione V – DGROSIB, dopo specifica richiesta dell'UPD
(Allegato 7), ha confermato l'uniformità delle procedure nelle diverse direzioni generali del MISE (quindi anche di quella di appartenenza del Dott. e della Pt_1
Dott.ssa e precisato che anche in quella Direzione Generale l'operatore Pt_3
Time Work di gestione delle presenze (nel caso di specie la Dott.ssa Pt_3
effettua verifiche a livello giornaliero e mensile, informando il Dirigente
Responsabile (nel caso di specie il Dott. in caso di assenze ingiustificate del Pt_1
personale assegnato (Allegato 8).
Da ultimo, il 26.09.2022 la Divisione VII della DGROSIB, in risposta a specifica Contr richiesta dell (Allegato 9), ha comunicato che erano stati invero erogati gli stipendi al dipendente nonostante le sue assenze ingiustificate, e che ciò era avvenuto in modo costante, determinando una posizione debitoria del Sig. pari a Parte_2
8.118,15 Euro, in relazione a 559 ore non recuperate alla data del 6.09.22 (Allegato
10, 10bis, 10ter e 10quater)”. La stessa convenuta sostiene nella sua memoria che “A questo punto si erano raccolte tutte le informazioni utili per avere “piena
11 conoscenza”, come previsto dalla legge, di quanto accaduto e delle potenziali responsabilità dei due dirigenti, oltreché del dipendente, e si è proceduto con l'estrazione (11.10.2022) dei componenti del Collegio Disciplinare previsto dalla
Determina Direttoriale n. 1 dell'11 gennaio 2022, prot. n. 797, che ha funzioni consultive nei confronti dell'UPD nei casi di procedimenti disciplinari a carico di dirigenti di prima e seconda fascia, e con la riunione del 24.10.2022, seguita in pari data dalla contestazione degli addebiti al Dott. (Allegato 11) e, in separato Pt_1
procedimento, alla Dott.ssa . Pt_3
*******
L'assunto della Amministrazione resistente non è condivisibile. La stessa sostiene infatti di aver ritenuto necessario, nonostante le esaustive e precise missive del dell'1.8.2022 e del 19.8.2022, recanti numerosi documenti allegati e Pt_1
specificazioni circa date di assenza e di ferie godute dal oltre che le Parte_2
ragioni per cui il ricorrente aveva ritenuto di doversi muovere con cautela alla luce delle condizioni psichiche e sociali del dipendente attenzionato, svolgere approfondimenti circa il riparto delle competenze tra e e Pt_1 Pt_3
comprendere cosa avesse potuto consentire che un dipendente accumulasse così tanti giorni di assenza ingiustificata con conseguente danno per l'Amministrazione che intanto aveva continuato a erogare regolarmente le retribuzioni al Parte_2
Sostiene inoltre la Amministrazione convenuta, che solo una volta avuto il prospetto contabile delle somme complessivamente dovute dal aveva avuto la Parte_2
“piena conoscenza” dei fatti.
A ben guardare, tuttavia, in un'ottica strettamente legata all'istruttoria di un procedimento disciplinare, il quadro del quale l'Amministrazione disponeva era già Contr sufficientemente delineato alla data del 19.8.2022, allorché pervenne all' la seconda delle due missive del con la quale erano forniti tutti i dettagli della Pt_1
vicenda, tanto che non si vede come la Amministrazione abbia potuto esplicitare – se non in un'ottica anticipatamente difensiva – la necessità di svolgere approfondimenti circa il riparto delle competenze tra e dati che avrebbe potuto trarre Pt_1 Pt_3
12 dal completo quadro già esaustivamente fornito proprio dal Pt_1
La quantificazione delle somme a debito del rappresenta poi un elemento Parte_2
che, per quanto di rilievo, è pur sempre di contorno rispetto all'addebito mosso al
Massari, ossia di un colpevole ritardo nella segnalazione di condotte disciplinarmente rilevanti tenute da un suo sottoposto, delle quali il Massari già dall'1.8.2022 aveva fornito descrizione adeguatamente precisa, poi ulteriormente dettagliata a richiesta proprio dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari con la nota 19.8.2022.
Ne consegue che la contestazione disciplinare del 24/10/2022 non è tempestiva rispetto alla data di ricezione della nota del 19.8.2022 trasmessa dal sulla cui Pt_1
scorta l'Amministrazione già avrebbe potuto muovere accuse disciplinari precise e dettagliate e tali da non ledere il diritto di difesa dell'odierno ricorrente. Non essendo quindi stato rispettato il termine perentorio, ex art 55 bis comma 9 ter del d.lgs.
165/2001, di 30 giorni dalla “piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”, la sanzione irrogata va dunque annullata. Quanto sin qui osservato esime da ulteriori rilievi in ordine alla fondatezza della sanzione disciplinare irrogata in quanto ritenuti del tutto irrilevanti rispetto alle considerazioni svolte in ordine alla intempestività della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattese, così provvede:
Contr
- annulla la sanzione conservativa irrogata con determina n. 2\RIS del 9.2.2023 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del;
Controparte_1
- condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in euro euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), Iva e CPA, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 cpc.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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