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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 24 giugno 2025 alle ore 12:39 innanzi al giudice dr.ssa Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 503/2020
Nella causa pendente tra:
Parte_1
Attrice
Contro
Controparte_1
[...]
[...]
convenuti
Sono comparsi
Per parte attrice l'Avv. Rino Ciancimino
Per parte convenuta l'Avv. Fanny Vaccaro in sostituzione dell'Avv. Santo Spagnolo;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
Entrambi i procuratori discutono la causa come da rispettive note conclusive e comparse conclusionali.
Alle ore 12:40 il Giudice si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 19:09 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
1 N.R.G. 503/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], quale erede universale della Parte_1
sig.ra (nata a [...] il [...] e deceduta in Sciacca il 28.5.2016), Persona_1 elettivamente domiciliata in Sciacca, Via T. Campanella n. 5 presso lo studio dell'Avv. Rino
Ciancimino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Attore-
Contro
(P.IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 proprio procuratore e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Santo CP_3
Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Sciacca, via Carlo Marx 7 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Vaccaro, giusta procura in calce al presente atto;
-convenuta- nonché contro
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]n. 38; Controparte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
n. 38;
-convenuti contumaci -
OGGETTO: Risarcimento danni- Lesioni personali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
2 Svolgimento del processo
Con atto di citazione parte attrice esponeva che: in data 11.5.2016 a Sciacca, alle ore 16:30 circa, il sig. , alla guida del motociclo Piaggio Beverly, targato DW 08444 (di Controparte_1
proprietà del sig. ), assicurato per la R.C. con la , mentre Controparte_1 Controparte_1
percorreva via Madonna della Rocca con direzione di marcia da Piazza Don Luigi Sturzo verso via
T. Campanella, perdeva il controllo della moto a causa della velocità elevata, investendo la sig.ra la quale stava percorrendo la stessa via con direzione opposta alla moto, Persona_1
occupando la parte destra della sede stradale rispetto alla direzione di marcia della moto;
che, a seguito dell'urto, la sig.ra , cadeva per terra sbattendo violentemente il capo;
che, in Per_1
conseguenza di ciò, riportava lesioni personali, per le quali veniva condotta, presso il PS dell'Ospedale di Sciacca e, stante la gravità delle lesioni, ricoverata presso il reparto di rianimazione;
a seguito dell'accertamento strumentale, veniva diagnosticato: “spandimento emorragico nel contesto degli spazi sub aracnoidali in sede temporo parietale sinistra in minima quantità anche temporale anteriore destra, petecchiature emorragiche a carico del polo temporale anteriore sinistro, parietale posteriore omolaterale, presenza ematica a carico del fornice di circa 7 mm di diametro. Frattura composta delle pareti del seno mascellare destro con emoseno, frattura scomposta dello zigomo destro, frattura composta del parietale destro”; che la Persona_1
decedeva dopo 17 giorni di ricovero.
Chiedeva, quindi, di “Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo è stato causato da fatto
e colpa esclusivi del sig. quale conducente il motociclo Piaggio Beverly Controparte_1
targato DW 08444 di proprietà del sig. ; Ritenere e dichiarare che a seguito del Controparte_1
sinistro occorso il giorno 11/05/2016 alle ore 16:30 circa in Sciacca, in Via Madonna Della Rocca, la sig.ra ha subito lesioni fisiche gravi dalle quali è derivato il decesso;
In Persona_1
conseguenza; condannare il sig. quale proprietario del motociclo Piaggio Controparte_1
Beverly targato DW 08444, il sig. quale conducente il detto motociclo e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, via Controparte_1
Benigno Crespi n. 23, quale R.C. del predetto motociclo che ha causato i danni, in solido tra loro al ristoro del danno non patrimoniale in favore dell'attrice per la perdita parentale pari ad €
90.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dell'illecito sino al soddisfo. Condannare i convenuti alle spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto legale il quale dichiara di averle interamente anticipate”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 20.10.2020, la , la quale preliminarmente ha eccepito il difetto di Controparte_1
3 legittimazione attiva della attrice, in quanto OT ex sorore non contemplata tra i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno parentale;
quanto al merito, ha contestato specificamente l'an fornendo una ricostruzione del fatto storico diversa da quella narrata in citazione escludendo la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro;
in subordine, ha chiesto il riconoscimento del concorso di colpa della e la riduzione del chiesto risarcimento,, contestando il quantum Per_1
debeatur.
La convenuta concludeva quindi chiedendo: “- ritenere e dichiarare, per le motivazioni sopra premesse, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e, per l'effetto, rigettare le domande;
- rigettare in ogni caso, le domande dell'attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto - in subordine, ridurre la domanda, in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie, se ed in quanto ritenute opponibili alla , per le ragioni esposte in narrativa, tenuto conto del CP_1 concorso colposo della de cuius nella verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - dire, comunque, non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali ed escussioni testimoniali.
All'udienza del 7.3.2023, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2023 con termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza fuori udienza resa in data 1.6.2024, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo in quanto l'atto di citazione non conteneva l'indicazione del codice fiscale dei sig.ri Controparte_1
e , come prescritto dall'art.163 comma 3 n. 2) c.p.c. né altre generalità, e in Controparte_1
particolare la data di nascita ed il luogo di nascita, essendo presente solo il riferimento al luogo di residenza degli stessi;
con il medesimo provvedimento assegnava alle parti termine di giorni 20, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, per depositare memorie difensive e rinviava all'udienza del 17.9.2024.
Quindi, con successiva ordinanza fuori udienza resa in data 23.9.2024, veniva dichiarata la nullità della citazione, limitatamente alla vocatio in ius di e Controparte_1 Controparte_1
ed ordinata a parte attrice la rinnovazione, entro il 28 ottobre 2024, della citazione nei riguardi degli anzidetti convenuti per l'udienza del 25 marzo 2025.
In data 11.11.2024, l'attrice depositava atto di citazione in rinnovazione nei confronti dei convenuti e . Controparte_1 Controparte_1
All'udienza del 25.3.2025, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e e, con provvedimento reso fuori udienza, Controparte_1 Controparte_1
veniva disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. a mente del quale: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In ordine all'interpretazione della norma in esame deve osservarsi che nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere detta presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore o comunque deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno, ovvero che il fatto sia stato determinato dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Al giudice è consentito verificare il possibile concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che
“allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente” (Cass. n. 17397/2007; Cass. n. 6168/2009); in altre parole il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili sia alle condotte imprudenti del pedone che a quelle inesperte o negligenti dei conducenti, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento (Cass. n. 24689/2009). In particolare la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che
l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., posta nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente” (cfr. Cass. n. 11873/2007), da ciò deducendone, quali principi del diritto vivente, che la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del pedone può essere ritenuta solo laddove quest'ultimo si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo atteso che la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo, risultando tuttavia, laddove riscontrata, sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro (ex multiis Cass. civ.,
24472/2014).
Ebbene, da quanto emerso dagli atti e dalla espletata istruttoria, la sig.ra Persona_1
nel pomeriggio dell'11 maggio 2016, si trovava a percorrere a piedi via Madonna della Rocca, a
Sciacca allorquando veniva investita dal ciclomotore condotto da , all'epoca Controparte_1
5 minorenne. La presumibile dinamica del sinistro è stata ricostruita dagli agenti intervenuti (all. n. 3 verbale di sopralluogo allegato dalla convenuta).La causa è stata inoltre istruita a mezzo escussione di testimoni. La testimone , indifferente alle parti, all'udienza del 29.11.2022 Testimone_1 ha così in proposito riferito: “mi ero avvicinata alla finestra per vedere quando sarebbe arrivata la commessa ad aprire il negozio ed ho sentito un forte rumore di uno scooter che scendeva, come se fosse a velocità sostenuta, in via Madonna della Rocca e subito dopo ho visto una macchina posteggiata lavere una sorta di movimento in avanti tanto che ho pensato che il motorino avesse investito la macchina posteggiata per cui sono andata verso la porta e sono rimasta davanti alla porta e non ho visto niente, preciso che quanto ero dentro l'uffico vedevo dalla finestra solo la macchina muoversi e sentivo il rumore dell'urto; poi sono uscita, mi sono sporta in aventi oltre le macchine posteggiate e mi sono girata a destra e ho visto lo scooter a terra;
dalla macchina che ho visto muoversi a dove ho visto lo scooter ci saranno stati circa 10 metri;
ho visto quindi un ragazzo che saliva verso la mia direzione, si è tolto il casco e lo ha posato sulla macchina che avevo visto muoversi;
a quel punto mi sono girata a sinistra e ho visto la SI a terra;
c'erano alte persone lì intorno, un ragazzo che le faceva il massaggio cardiaco;
ho visto la SI a terra supina a fianco della macchina che ho visto muoversi, le ho raccolto le scarpe che erano finite sotto la macchina che avevo visto muovere;
poi abbiamo dato un po' d'acqua al ragazzo che guidava la moto che era visibilmente spaventato e gli abbiamo chiesto cosa fosse successo;
in particolar modo io gli ho chiesto se la SI saliva o scendeva da via Madonna della Rocca e lui mi ha detto testuali parole
“non lo so io non l'ho vista”; poi sono arrivati ambulanza e vigili”.
Il teste , indifferente alle parti, sentito all'udienza del 7.3.2023, ha riferito Testimone_2
che si trovava al circolo La Perla Nera e che fumava una sigaretta, quando ha visto il motorino passare ad alta velocità e, quindi, scivolare e investire la SI . A domanda a precisazione sulla Per_1 dinamica ha poi riferito. “Ho visto scendere il motore ad alta velocità e mi sono soffermato a guardarlo come per dire “guarda questo”, poi ho visto che è scivolato e ha preso la SI”.
In relazione ai fatti in questione il conducente del ciclomotore ha subito un processo penale innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo.In quella sede ha reso delle dichiarazioni dalle quali, unitamente alle altre prove, possono trarsi argomenti di prova. Lo stesso, infatti, all'udienza del
7.5.2018 ha dichiarato: “non sono assolutamente certo che la SI uscisse dall'autovettura in sosta sulla mia destra. Di sicuro al momento in cui ho frenato la SI era sulla mia destra…non ricordo se il pedone attraversava da sinistra verso destra o viceversa. era una semicurva a sinistra nel mio senso di marcia. Ho visto la SI con la stampella cadere. La SI era proprio sotto la curva.
Stavo finendo la curva e c'era la SI che attraversava. La SI non attraversava sulle strisce pedonali. Sono dispiaciutissimo di quello che è accaduto…”. Quanto riferito dal conducente, sebbene
6 non abbia l'efficacia probatoria della confessione, può in questa sede essere valutato quale argomento di prova, unitamente agli ulteriori elementi in atti. Alla luce delle emergenze istruttorie è quindi infondata la ricostruzione del sinistro operata dalla compagnia di assicurazione, secondo la quale la sig.ra sarebbe caduta autonomamente, essendo tutti gli elementi sopra esposti indicativi del Per_1
fatto che la SI sia caduta in quanto investita dal motociclo. Il testimone in particolare Tes_2
ha dichiarato di aver visto il motorino scivolare e prendere la SI ma, che vi sia stato un investimento, si desume anche dalla deposizione della testimone posto che, la stessa, ha Tes_1
visto la macchina parcheggiata sulla strada nei cui pressi poi si trovava a terra la , muoversi Per_1
come se fosse stata urtata dal motorino ed ha dichiarato di aver trovato le scarpe della SI sotto l'auto.
E' inoltre presente una macchia di sangue in terra visibile dalle foto allegate al verbale redatto dagli agenti intervenuti elemento compatibile con la dinamica riferita dai testimoni.
Individuata dunque la condotta violativa da parte del conducente e, accertato che la stessa può ritenersi in nesso causale con la causazione del sinistro, deve rilevarsi che il conducente del veicolo, rimanendo contumace, non ha allegato di aver posto in essere tutte le manovre necessarie ad evitare il sinistro;
inoltre dal verbale redatto dagli agenti intervenuti risulta che il fatto è avvenuto in buone condizioni di visibilità (era giorno) e metereologiche (l'asfalto si presentava asciutto), con conseguente possibilità in astratto di tentare una manovra per evitare il pedone.
D'altro canto, va rilevato come sia emerso che, molto probabilmente, la SI. Per_1
stesse attraversando la strada in un tratto in curva e privo di strisce pedonali. Deve dunque concludersi per una responsabilità concorrente del sinistro occorso ascrivibile alle parti nella misura del 50% ciascuno atteso che, dall'istruttoria compiuta, può affermarsi, da un lato, la responsabilità del conducente del veicolo il quale non ha offerto elementi idonei a far ritenere superata la presunzione di colpa posta a suo carico ex art. 2054 comma 1, c.c. dimostrando di avere posto in essere tutte le cautele idonee ad evitare il danno e, in particolare, di avere compiuto una manovra di emergenza volta ad evitare l'investimento e, dall'altro,, considerata l'accertata condotta imprudente del pedone che attraversava in curva in un punto ove non vi sono strisce pedonali, così contribuendo al verificarsi del sinistro, con conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Va inoltre riconosciuta la responsabilità del sinistro anche in capo a , Controparte_1
proprietario del motociclo che, rimanendo contumace, non ha provato che il mezzo circolasse contro la sua volontà, rispondendo quindi in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c.
Passando alla domanda di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
7 Parte attrice, infatti, ha allegato di essere OT della de cuius, sorella della madre e di essere alla stessa legata da tempo da uno stretto rapporto.
Quanto poi al profilo della titolarità del diritto al risarcimento conseguente alla perdita del rapporto parentale, posto che non vi sono preclusioni alla configurabilità del diritto a chiedere detto risarcimento quando il rapporto sia, come nel caso di specie, tra zia e OT (Cass. civ. 26140/2023), la parte ha provato la sussistenza di detto legame affettivo con la zia.In particolare, la teste Tes_3
ha riferito di aver abitato per 41 anni nello stesso stabile della sig.ra e che
[...] Per_1
quest'ultima le riferiva che la OT era “meglio di una figlia”. La stessa aveva modo, inoltre, di vedere parte attrice recarsi a trovare la zia, sebbene non abbia saputo riferire se, in quelle occasioni, si fermasse a dormire con la stessa oppure no.Parte attrice ha altresì allegato alla citazione un testamento pubblico effettuato dalla de cuius nei confronti della stessa e di Controparte_4 testamento redatto, come si legge nello stesso, in riconoscenza dell'affetto e delle cure ricevute.
Sussiste quindi il diritto della parte ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto affettivo con la parente.
Passando alla quantificazione del danno, tenuto conto dell'età della NF al momento del sinistro, viste le Tabelle di Milano 2018, in vigore al momento di presentazione della domanda, il danno liquidabile va da un minimo di. € 24.020,00 ad un massimo di € 144.130,00.
In relazione alle emergenze istruttorie, considerato che parte attrice era legata alla zia lato materno oltre che da un rapporto di parentela anche da un rapporto affettivo, considerato tuttavia che non è emersa una convivenza e che non è emerso che la zia fosse l'unica parente, tenuto conto dell'età avanzata della de cuius al momento della morte (90 anni) da porsi in relazione all'aspettativa di vita residua, l'importo liquidabile può essere stabilito in € 35.000,00.
Detto importo deve essere diminuito in forza del concorso di colpa riconosciuto in capo alla de cuius nella misura del 50%. L'importo liquidabile risulta quindi pari ad € 17.500,00.
La somma in questione va devalutata al momento del verificarsi del decesso (€ 14.391,45) e quindi rivalutata di anno in anno per un totale di € 19.352,98, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo.
In conclusione, la domanda merita accoglimento e i convenuti vanno condannati in solido a risarcire il danno riconosciuto come sopra precisato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sui parametri medi, tenuto conto del quantum di danno accertato in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
8 -in accoglimento della domanda proposta da quale erede di Parte_2 Per_1
, condanna i convenuti , e ,
[...] Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 in solido tra loro, a corrispondere a titolo di danno non patrimoniale a parte attrice l'importo di €
19.352,98, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
- condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, alle spese di lite che vengono liquidate in
€ 5.077,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca 24 giugno 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
9
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 24 giugno 2025 alle ore 12:39 innanzi al giudice dr.ssa Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 503/2020
Nella causa pendente tra:
Parte_1
Attrice
Contro
Controparte_1
[...]
[...]
convenuti
Sono comparsi
Per parte attrice l'Avv. Rino Ciancimino
Per parte convenuta l'Avv. Fanny Vaccaro in sostituzione dell'Avv. Santo Spagnolo;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
Entrambi i procuratori discutono la causa come da rispettive note conclusive e comparse conclusionali.
Alle ore 12:40 il Giudice si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 19:09 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
1 N.R.G. 503/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], quale erede universale della Parte_1
sig.ra (nata a [...] il [...] e deceduta in Sciacca il 28.5.2016), Persona_1 elettivamente domiciliata in Sciacca, Via T. Campanella n. 5 presso lo studio dell'Avv. Rino
Ciancimino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Attore-
Contro
(P.IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 proprio procuratore e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Santo CP_3
Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Sciacca, via Carlo Marx 7 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Vaccaro, giusta procura in calce al presente atto;
-convenuta- nonché contro
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]n. 38; Controparte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
n. 38;
-convenuti contumaci -
OGGETTO: Risarcimento danni- Lesioni personali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
2 Svolgimento del processo
Con atto di citazione parte attrice esponeva che: in data 11.5.2016 a Sciacca, alle ore 16:30 circa, il sig. , alla guida del motociclo Piaggio Beverly, targato DW 08444 (di Controparte_1
proprietà del sig. ), assicurato per la R.C. con la , mentre Controparte_1 Controparte_1
percorreva via Madonna della Rocca con direzione di marcia da Piazza Don Luigi Sturzo verso via
T. Campanella, perdeva il controllo della moto a causa della velocità elevata, investendo la sig.ra la quale stava percorrendo la stessa via con direzione opposta alla moto, Persona_1
occupando la parte destra della sede stradale rispetto alla direzione di marcia della moto;
che, a seguito dell'urto, la sig.ra , cadeva per terra sbattendo violentemente il capo;
che, in Per_1
conseguenza di ciò, riportava lesioni personali, per le quali veniva condotta, presso il PS dell'Ospedale di Sciacca e, stante la gravità delle lesioni, ricoverata presso il reparto di rianimazione;
a seguito dell'accertamento strumentale, veniva diagnosticato: “spandimento emorragico nel contesto degli spazi sub aracnoidali in sede temporo parietale sinistra in minima quantità anche temporale anteriore destra, petecchiature emorragiche a carico del polo temporale anteriore sinistro, parietale posteriore omolaterale, presenza ematica a carico del fornice di circa 7 mm di diametro. Frattura composta delle pareti del seno mascellare destro con emoseno, frattura scomposta dello zigomo destro, frattura composta del parietale destro”; che la Persona_1
decedeva dopo 17 giorni di ricovero.
Chiedeva, quindi, di “Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo è stato causato da fatto
e colpa esclusivi del sig. quale conducente il motociclo Piaggio Beverly Controparte_1
targato DW 08444 di proprietà del sig. ; Ritenere e dichiarare che a seguito del Controparte_1
sinistro occorso il giorno 11/05/2016 alle ore 16:30 circa in Sciacca, in Via Madonna Della Rocca, la sig.ra ha subito lesioni fisiche gravi dalle quali è derivato il decesso;
In Persona_1
conseguenza; condannare il sig. quale proprietario del motociclo Piaggio Controparte_1
Beverly targato DW 08444, il sig. quale conducente il detto motociclo e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, via Controparte_1
Benigno Crespi n. 23, quale R.C. del predetto motociclo che ha causato i danni, in solido tra loro al ristoro del danno non patrimoniale in favore dell'attrice per la perdita parentale pari ad €
90.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dell'illecito sino al soddisfo. Condannare i convenuti alle spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto legale il quale dichiara di averle interamente anticipate”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 20.10.2020, la , la quale preliminarmente ha eccepito il difetto di Controparte_1
3 legittimazione attiva della attrice, in quanto OT ex sorore non contemplata tra i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno parentale;
quanto al merito, ha contestato specificamente l'an fornendo una ricostruzione del fatto storico diversa da quella narrata in citazione escludendo la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro;
in subordine, ha chiesto il riconoscimento del concorso di colpa della e la riduzione del chiesto risarcimento,, contestando il quantum Per_1
debeatur.
La convenuta concludeva quindi chiedendo: “- ritenere e dichiarare, per le motivazioni sopra premesse, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e, per l'effetto, rigettare le domande;
- rigettare in ogni caso, le domande dell'attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto - in subordine, ridurre la domanda, in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie, se ed in quanto ritenute opponibili alla , per le ragioni esposte in narrativa, tenuto conto del CP_1 concorso colposo della de cuius nella verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - dire, comunque, non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali ed escussioni testimoniali.
All'udienza del 7.3.2023, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2023 con termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza fuori udienza resa in data 1.6.2024, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo in quanto l'atto di citazione non conteneva l'indicazione del codice fiscale dei sig.ri Controparte_1
e , come prescritto dall'art.163 comma 3 n. 2) c.p.c. né altre generalità, e in Controparte_1
particolare la data di nascita ed il luogo di nascita, essendo presente solo il riferimento al luogo di residenza degli stessi;
con il medesimo provvedimento assegnava alle parti termine di giorni 20, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, per depositare memorie difensive e rinviava all'udienza del 17.9.2024.
Quindi, con successiva ordinanza fuori udienza resa in data 23.9.2024, veniva dichiarata la nullità della citazione, limitatamente alla vocatio in ius di e Controparte_1 Controparte_1
ed ordinata a parte attrice la rinnovazione, entro il 28 ottobre 2024, della citazione nei riguardi degli anzidetti convenuti per l'udienza del 25 marzo 2025.
In data 11.11.2024, l'attrice depositava atto di citazione in rinnovazione nei confronti dei convenuti e . Controparte_1 Controparte_1
All'udienza del 25.3.2025, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e e, con provvedimento reso fuori udienza, Controparte_1 Controparte_1
veniva disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. a mente del quale: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In ordine all'interpretazione della norma in esame deve osservarsi che nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere detta presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore o comunque deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno, ovvero che il fatto sia stato determinato dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Al giudice è consentito verificare il possibile concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che
“allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente” (Cass. n. 17397/2007; Cass. n. 6168/2009); in altre parole il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili sia alle condotte imprudenti del pedone che a quelle inesperte o negligenti dei conducenti, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento (Cass. n. 24689/2009). In particolare la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che
l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., posta nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente” (cfr. Cass. n. 11873/2007), da ciò deducendone, quali principi del diritto vivente, che la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del pedone può essere ritenuta solo laddove quest'ultimo si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo atteso che la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo, risultando tuttavia, laddove riscontrata, sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro (ex multiis Cass. civ.,
24472/2014).
Ebbene, da quanto emerso dagli atti e dalla espletata istruttoria, la sig.ra Persona_1
nel pomeriggio dell'11 maggio 2016, si trovava a percorrere a piedi via Madonna della Rocca, a
Sciacca allorquando veniva investita dal ciclomotore condotto da , all'epoca Controparte_1
5 minorenne. La presumibile dinamica del sinistro è stata ricostruita dagli agenti intervenuti (all. n. 3 verbale di sopralluogo allegato dalla convenuta).La causa è stata inoltre istruita a mezzo escussione di testimoni. La testimone , indifferente alle parti, all'udienza del 29.11.2022 Testimone_1 ha così in proposito riferito: “mi ero avvicinata alla finestra per vedere quando sarebbe arrivata la commessa ad aprire il negozio ed ho sentito un forte rumore di uno scooter che scendeva, come se fosse a velocità sostenuta, in via Madonna della Rocca e subito dopo ho visto una macchina posteggiata lavere una sorta di movimento in avanti tanto che ho pensato che il motorino avesse investito la macchina posteggiata per cui sono andata verso la porta e sono rimasta davanti alla porta e non ho visto niente, preciso che quanto ero dentro l'uffico vedevo dalla finestra solo la macchina muoversi e sentivo il rumore dell'urto; poi sono uscita, mi sono sporta in aventi oltre le macchine posteggiate e mi sono girata a destra e ho visto lo scooter a terra;
dalla macchina che ho visto muoversi a dove ho visto lo scooter ci saranno stati circa 10 metri;
ho visto quindi un ragazzo che saliva verso la mia direzione, si è tolto il casco e lo ha posato sulla macchina che avevo visto muoversi;
a quel punto mi sono girata a sinistra e ho visto la SI a terra;
c'erano alte persone lì intorno, un ragazzo che le faceva il massaggio cardiaco;
ho visto la SI a terra supina a fianco della macchina che ho visto muoversi, le ho raccolto le scarpe che erano finite sotto la macchina che avevo visto muovere;
poi abbiamo dato un po' d'acqua al ragazzo che guidava la moto che era visibilmente spaventato e gli abbiamo chiesto cosa fosse successo;
in particolar modo io gli ho chiesto se la SI saliva o scendeva da via Madonna della Rocca e lui mi ha detto testuali parole
“non lo so io non l'ho vista”; poi sono arrivati ambulanza e vigili”.
Il teste , indifferente alle parti, sentito all'udienza del 7.3.2023, ha riferito Testimone_2
che si trovava al circolo La Perla Nera e che fumava una sigaretta, quando ha visto il motorino passare ad alta velocità e, quindi, scivolare e investire la SI . A domanda a precisazione sulla Per_1 dinamica ha poi riferito. “Ho visto scendere il motore ad alta velocità e mi sono soffermato a guardarlo come per dire “guarda questo”, poi ho visto che è scivolato e ha preso la SI”.
In relazione ai fatti in questione il conducente del ciclomotore ha subito un processo penale innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo.In quella sede ha reso delle dichiarazioni dalle quali, unitamente alle altre prove, possono trarsi argomenti di prova. Lo stesso, infatti, all'udienza del
7.5.2018 ha dichiarato: “non sono assolutamente certo che la SI uscisse dall'autovettura in sosta sulla mia destra. Di sicuro al momento in cui ho frenato la SI era sulla mia destra…non ricordo se il pedone attraversava da sinistra verso destra o viceversa. era una semicurva a sinistra nel mio senso di marcia. Ho visto la SI con la stampella cadere. La SI era proprio sotto la curva.
Stavo finendo la curva e c'era la SI che attraversava. La SI non attraversava sulle strisce pedonali. Sono dispiaciutissimo di quello che è accaduto…”. Quanto riferito dal conducente, sebbene
6 non abbia l'efficacia probatoria della confessione, può in questa sede essere valutato quale argomento di prova, unitamente agli ulteriori elementi in atti. Alla luce delle emergenze istruttorie è quindi infondata la ricostruzione del sinistro operata dalla compagnia di assicurazione, secondo la quale la sig.ra sarebbe caduta autonomamente, essendo tutti gli elementi sopra esposti indicativi del Per_1
fatto che la SI sia caduta in quanto investita dal motociclo. Il testimone in particolare Tes_2
ha dichiarato di aver visto il motorino scivolare e prendere la SI ma, che vi sia stato un investimento, si desume anche dalla deposizione della testimone posto che, la stessa, ha Tes_1
visto la macchina parcheggiata sulla strada nei cui pressi poi si trovava a terra la , muoversi Per_1
come se fosse stata urtata dal motorino ed ha dichiarato di aver trovato le scarpe della SI sotto l'auto.
E' inoltre presente una macchia di sangue in terra visibile dalle foto allegate al verbale redatto dagli agenti intervenuti elemento compatibile con la dinamica riferita dai testimoni.
Individuata dunque la condotta violativa da parte del conducente e, accertato che la stessa può ritenersi in nesso causale con la causazione del sinistro, deve rilevarsi che il conducente del veicolo, rimanendo contumace, non ha allegato di aver posto in essere tutte le manovre necessarie ad evitare il sinistro;
inoltre dal verbale redatto dagli agenti intervenuti risulta che il fatto è avvenuto in buone condizioni di visibilità (era giorno) e metereologiche (l'asfalto si presentava asciutto), con conseguente possibilità in astratto di tentare una manovra per evitare il pedone.
D'altro canto, va rilevato come sia emerso che, molto probabilmente, la SI. Per_1
stesse attraversando la strada in un tratto in curva e privo di strisce pedonali. Deve dunque concludersi per una responsabilità concorrente del sinistro occorso ascrivibile alle parti nella misura del 50% ciascuno atteso che, dall'istruttoria compiuta, può affermarsi, da un lato, la responsabilità del conducente del veicolo il quale non ha offerto elementi idonei a far ritenere superata la presunzione di colpa posta a suo carico ex art. 2054 comma 1, c.c. dimostrando di avere posto in essere tutte le cautele idonee ad evitare il danno e, in particolare, di avere compiuto una manovra di emergenza volta ad evitare l'investimento e, dall'altro,, considerata l'accertata condotta imprudente del pedone che attraversava in curva in un punto ove non vi sono strisce pedonali, così contribuendo al verificarsi del sinistro, con conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Va inoltre riconosciuta la responsabilità del sinistro anche in capo a , Controparte_1
proprietario del motociclo che, rimanendo contumace, non ha provato che il mezzo circolasse contro la sua volontà, rispondendo quindi in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c.
Passando alla domanda di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
7 Parte attrice, infatti, ha allegato di essere OT della de cuius, sorella della madre e di essere alla stessa legata da tempo da uno stretto rapporto.
Quanto poi al profilo della titolarità del diritto al risarcimento conseguente alla perdita del rapporto parentale, posto che non vi sono preclusioni alla configurabilità del diritto a chiedere detto risarcimento quando il rapporto sia, come nel caso di specie, tra zia e OT (Cass. civ. 26140/2023), la parte ha provato la sussistenza di detto legame affettivo con la zia.In particolare, la teste Tes_3
ha riferito di aver abitato per 41 anni nello stesso stabile della sig.ra e che
[...] Per_1
quest'ultima le riferiva che la OT era “meglio di una figlia”. La stessa aveva modo, inoltre, di vedere parte attrice recarsi a trovare la zia, sebbene non abbia saputo riferire se, in quelle occasioni, si fermasse a dormire con la stessa oppure no.Parte attrice ha altresì allegato alla citazione un testamento pubblico effettuato dalla de cuius nei confronti della stessa e di Controparte_4 testamento redatto, come si legge nello stesso, in riconoscenza dell'affetto e delle cure ricevute.
Sussiste quindi il diritto della parte ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto affettivo con la parente.
Passando alla quantificazione del danno, tenuto conto dell'età della NF al momento del sinistro, viste le Tabelle di Milano 2018, in vigore al momento di presentazione della domanda, il danno liquidabile va da un minimo di. € 24.020,00 ad un massimo di € 144.130,00.
In relazione alle emergenze istruttorie, considerato che parte attrice era legata alla zia lato materno oltre che da un rapporto di parentela anche da un rapporto affettivo, considerato tuttavia che non è emersa una convivenza e che non è emerso che la zia fosse l'unica parente, tenuto conto dell'età avanzata della de cuius al momento della morte (90 anni) da porsi in relazione all'aspettativa di vita residua, l'importo liquidabile può essere stabilito in € 35.000,00.
Detto importo deve essere diminuito in forza del concorso di colpa riconosciuto in capo alla de cuius nella misura del 50%. L'importo liquidabile risulta quindi pari ad € 17.500,00.
La somma in questione va devalutata al momento del verificarsi del decesso (€ 14.391,45) e quindi rivalutata di anno in anno per un totale di € 19.352,98, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo.
In conclusione, la domanda merita accoglimento e i convenuti vanno condannati in solido a risarcire il danno riconosciuto come sopra precisato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sui parametri medi, tenuto conto del quantum di danno accertato in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
8 -in accoglimento della domanda proposta da quale erede di Parte_2 Per_1
, condanna i convenuti , e ,
[...] Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 in solido tra loro, a corrispondere a titolo di danno non patrimoniale a parte attrice l'importo di €
19.352,98, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
- condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, alle spese di lite che vengono liquidate in
€ 5.077,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca 24 giugno 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
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