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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12173 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2066/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, introdotta da:
ON SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA DEI VALTORTA, N. 48, C.F. E P.IVA CP_1
Contr (“ ” O ”), IN PERSONA DI P.IVA_1 CP_2 Persona_1
NATO A CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) IL 7 FEBBRAIO 1959, NELLA SUA QUALITÀ DI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIRTÙ DEI POTERI A LUI CONFERITI
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 30 MAGGIO 2019,
RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVVOCATI (C.F. ), CP_3 C.F._1
(C.F. ) E Controparte_4 C.F._2 [...]
(C.F. ), CHE LA RAPPRESENTANO GIUSTA PROCURA CP_5 C.F._3
SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
IN PERSONA DE LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_6
PRO TEMPORE, , P.IVA E C.F. , CON SEDE IN VIA Controparte_6 P.IVA_2
DOMENICO CIRILLO N.74, RAPPRESENTATA DALL'AVV. NUNZIA MEDICI, C.F.
p. 1 DEL DI NAPOLI, CON LA QUALE ELETTIVAMENTE DOMICILIA C.F._4 CP_7
PRESSO IL SUO STUDIO, SITO IN NAPOLI, ALLA VIA FIRENZE N.76, CHE LA RAPPRESENTA E
DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 8810/2022, EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI Contr IN DATA 9 DICEMBRE, NOTIFICATO A IN DATA 12 DICEMBRE 2022;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso monitorio, la società ha chiesto Controparte_6
l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro CP_1
38.774,93, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, spese, diritti ed onorari, deducendo un rapporto di fornitura di prodotti di panetteria documentato da plurime fatture elettroniche emesse tra il dicembre 2021 e il giugno 2022 e rimaste integralmente impagate.
Il Tribunale ha accolto la domanda, emettendo il decreto ingiuntivo n. 8810/2022 e Contr ingiungendo a il pagamento della somma richiesta “per la causale di cui al ricorso, con gli interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché le spese e competenze di questo procedimento, che si liquidano nella somma di euro 286,00 per spese ed euro 1370,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione deducendo l'infondatezza CP_1
della pretesa creditoria “nell'an e nel quantum”, la natura unilaterale delle fatture e la loro inidoneità probatoria nel giudizio a cognizione piena, nonché l'assenza di estratti autentici delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c., formulando espressa eccezione di disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. e chiedendo l'esibizione degli originali, oltre a contestare l'effettiva consegna della merce in difetto di ddt o altri documenti di trasporto.
p. 2 L'opponente ha precisato che “ non ha reso alcuna fornitura, Controparte_6
risultando l'asserito credito dell'opposta pacificamente insussistente” e che trattandosi di “Prestazioni che non essendo mai state rese da , devono condurre Controparte_6
alla revoca del Decreto Ingiuntivo”.
La società opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che le fatture elettroniche prodotte in formato XML tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate sono “duplicati informatici” immodificabili, dotati di autentica valenza probatoria.
La parte attrice ha richiamato la produzione dei ddt sottoscritti, ritenuti idonei a dimostrare l'avvenuta consegna della merce e la corrispondente fatturazione e ha valorizzato la condotta della opponente nel separato procedimento ex art. 19 d.lgs. Contr 14/2019, ove ha inserito tra i “Fornitori” e “Creditori”, con Controparte_6
un saldo pari a Euro “(39.054)”, argomentando che l'elenco allegato integra una ricognizione del debito “sia nell'an che nel quantum”.
Ebbene, la domanda attorea in opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La fattura, documento unilateralmente formato, è, di regola, inidonea a costituire prova piena del credito quando ne sia contestata la causale, postulando l'allegazione e la prova dell'esecuzione della prestazione e del titolo negoziale, potendo tuttavia concorrere, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'esistenza del rapporto.
Tale paradigma, richiamato anche dall'opponente, impone di verificare se, nel caso concreto, l'opposta abbia assolto l'onere probatorio in ordine alla consegna dei beni, alla riferibilità delle fatture e alla consistenza del saldo.
Nel contesto della fatturazione elettronica obbligatoria, la produzione di file XML o dei relativi duplicati informatici resi disponibili dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate è idonea a comprovare l'autenticità e l'immodificabilità del documento fiscale, nei limiti della disciplina positiva della documentazione informatica.
Il disconoscimento di copie ex artt. 2712 e 2719 c.c. richiede, secondo la prospettazione dell'opposta, la specifica indicazione delle difformità rispetto all'originale; tuttavia, quando il documento è qualificabile come “duplicato informatico”, l'onere di p. 3 specificazione è forte, non potendo reputarsi sufficiente la generica negazione della conformità.
L'opposta ha dedotto, inoltre, che ogni fattura richiama analiticamente i ddt correlati, prodotti e sottoscritti dalla destinataria, idonei a provare la consegna dei beni e la corrispondente fatturazione. Contr Permane da valutare la portata probatoria dell'elenco creditori allegato da nel ricorso ex art. 19 d.lgs. 14/2019, ove è indicato tra i Controparte_6
fornitori/creditori con un saldo pari a Euro “(39.054)”. L'opposta valorizza l'elenco come “ricognizione del debito”, affermazione che l'opponente contesta, prospettando l'insussistenza del rapporto di fornitura.
Occorre, dunque, scrutinare se il documento, per come collocato nel procedimento volto alla conferma di misure protettive, integri un atto unilaterale idoneo a valere quale dichiarazione confessorio-ricognitiva del debito, o se, al contrario, debba reputarsi neutro ai fini dell'accertamento sostanziale, rimettendo la verifica alla complessiva evidenza istruttoria.
Ebbene, secondo il Tribunale ha assolto l'onere probatorio in Controparte_6 ordine alla esistenza del rapporto di fornitura, alla consegna della merce e alla riferibilità delle fatture all'opponente. Contr In primo luogo, le deduzioni di si concentrano su un disconoscimento generico delle fatture, qualificate come “copie fotografiche”, e sulla loro asserita inidoneità probatoria in difetto di estratti autentici ex art. 634 c.p.c.; tuttavia, nel regime della fattura elettronica, la produzione in formato XML o dei relativi duplicati informatici consente di accertare l'autenticità del documento, e il disconoscimento, per essere efficace, deve specificare in cosa la copia differisca dall'originale, circostanza che non
è stata qui scandita in modo analitico dall'opponente. La contestazione si è risolta in clausole di stile, prive di un contenuto tecnico idoneo a incrinare l'affidabilità del sistema di interscambio o la riferibilità del documento.
In secondo luogo, l'opposta ha richiamato e prodotto documenti di trasporto sottoscritti, che contengono la data, l'indicazione del cedente e del cessionario, nonché
p. 4 la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, in correlazione alle singole fatture.
La loro esibizione è coerente con l'allegazione di consegna e costituisce elemento dirimente a supporto del rapporto causale, poiché rende tracciabile la movimentazione dei beni e la corrispondente fatturazione. A fronte di tali documenti, l'opponente non ha articolato una contestazione specifica su singoli ddt, né ha offerto prova contraria su fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
In terzo luogo, la condotta dell'opponente nel procedimento ex art. 19 d.lgs. 14/2019, ove è inserito tra i creditori per Euro “(39.054)”, riveste un rilievo Controparte_6
sintomatico della sussistenza del rapporto di fornitura e del debito maturato.
Ciò, pur non costituendo ex se una confessione giudiziale esprime una coerenza contabile nell'ambito del risanamento, incompatibile con l'assoluta negazione dell'esistenza di forniture. Contr Quanto affermato da risulta dunque smentito dall'evidenza dei ddt e dalla tracciabilità delle fatture elettroniche, oltre che dalla menzionata segnalazione del credito nel procedimento di crisi, la quale, sebbene non decisiva isolatamente, concorre con gli altri elementi a corroborare la tesi creditoria.
Tanto evidenziato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, poiché il credito azionato da risulta certo, liquido ed esigibile, per Controparte_6
effetto della dimostrata consegna della merce, della correlata emissione delle fatture elettroniche e della mancata prova da parte dell'opponente di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Anche la richiesta di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo deve essere accolta, risultando allineata al titolo della pretesa e non specificamente contestata nei presupposti.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
p. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta l'opposizione proposta da CP_1
− Conferma il decreto ingiuntivo n. 8810/2022 per l'importo di euro 38.774,93, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
− condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre Controparte_6 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso, in Napoli il 23/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, introdotta da:
ON SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA DEI VALTORTA, N. 48, C.F. E P.IVA CP_1
Contr (“ ” O ”), IN PERSONA DI P.IVA_1 CP_2 Persona_1
NATO A CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) IL 7 FEBBRAIO 1959, NELLA SUA QUALITÀ DI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIRTÙ DEI POTERI A LUI CONFERITI
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 30 MAGGIO 2019,
RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVVOCATI (C.F. ), CP_3 C.F._1
(C.F. ) E Controparte_4 C.F._2 [...]
(C.F. ), CHE LA RAPPRESENTANO GIUSTA PROCURA CP_5 C.F._3
SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
IN PERSONA DE LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_6
PRO TEMPORE, , P.IVA E C.F. , CON SEDE IN VIA Controparte_6 P.IVA_2
DOMENICO CIRILLO N.74, RAPPRESENTATA DALL'AVV. NUNZIA MEDICI, C.F.
p. 1 DEL DI NAPOLI, CON LA QUALE ELETTIVAMENTE DOMICILIA C.F._4 CP_7
PRESSO IL SUO STUDIO, SITO IN NAPOLI, ALLA VIA FIRENZE N.76, CHE LA RAPPRESENTA E
DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 8810/2022, EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI Contr IN DATA 9 DICEMBRE, NOTIFICATO A IN DATA 12 DICEMBRE 2022;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso monitorio, la società ha chiesto Controparte_6
l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro CP_1
38.774,93, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, spese, diritti ed onorari, deducendo un rapporto di fornitura di prodotti di panetteria documentato da plurime fatture elettroniche emesse tra il dicembre 2021 e il giugno 2022 e rimaste integralmente impagate.
Il Tribunale ha accolto la domanda, emettendo il decreto ingiuntivo n. 8810/2022 e Contr ingiungendo a il pagamento della somma richiesta “per la causale di cui al ricorso, con gli interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché le spese e competenze di questo procedimento, che si liquidano nella somma di euro 286,00 per spese ed euro 1370,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione deducendo l'infondatezza CP_1
della pretesa creditoria “nell'an e nel quantum”, la natura unilaterale delle fatture e la loro inidoneità probatoria nel giudizio a cognizione piena, nonché l'assenza di estratti autentici delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c., formulando espressa eccezione di disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. e chiedendo l'esibizione degli originali, oltre a contestare l'effettiva consegna della merce in difetto di ddt o altri documenti di trasporto.
p. 2 L'opponente ha precisato che “ non ha reso alcuna fornitura, Controparte_6
risultando l'asserito credito dell'opposta pacificamente insussistente” e che trattandosi di “Prestazioni che non essendo mai state rese da , devono condurre Controparte_6
alla revoca del Decreto Ingiuntivo”.
La società opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che le fatture elettroniche prodotte in formato XML tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate sono “duplicati informatici” immodificabili, dotati di autentica valenza probatoria.
La parte attrice ha richiamato la produzione dei ddt sottoscritti, ritenuti idonei a dimostrare l'avvenuta consegna della merce e la corrispondente fatturazione e ha valorizzato la condotta della opponente nel separato procedimento ex art. 19 d.lgs. Contr 14/2019, ove ha inserito tra i “Fornitori” e “Creditori”, con Controparte_6
un saldo pari a Euro “(39.054)”, argomentando che l'elenco allegato integra una ricognizione del debito “sia nell'an che nel quantum”.
Ebbene, la domanda attorea in opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La fattura, documento unilateralmente formato, è, di regola, inidonea a costituire prova piena del credito quando ne sia contestata la causale, postulando l'allegazione e la prova dell'esecuzione della prestazione e del titolo negoziale, potendo tuttavia concorrere, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'esistenza del rapporto.
Tale paradigma, richiamato anche dall'opponente, impone di verificare se, nel caso concreto, l'opposta abbia assolto l'onere probatorio in ordine alla consegna dei beni, alla riferibilità delle fatture e alla consistenza del saldo.
Nel contesto della fatturazione elettronica obbligatoria, la produzione di file XML o dei relativi duplicati informatici resi disponibili dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate è idonea a comprovare l'autenticità e l'immodificabilità del documento fiscale, nei limiti della disciplina positiva della documentazione informatica.
Il disconoscimento di copie ex artt. 2712 e 2719 c.c. richiede, secondo la prospettazione dell'opposta, la specifica indicazione delle difformità rispetto all'originale; tuttavia, quando il documento è qualificabile come “duplicato informatico”, l'onere di p. 3 specificazione è forte, non potendo reputarsi sufficiente la generica negazione della conformità.
L'opposta ha dedotto, inoltre, che ogni fattura richiama analiticamente i ddt correlati, prodotti e sottoscritti dalla destinataria, idonei a provare la consegna dei beni e la corrispondente fatturazione. Contr Permane da valutare la portata probatoria dell'elenco creditori allegato da nel ricorso ex art. 19 d.lgs. 14/2019, ove è indicato tra i Controparte_6
fornitori/creditori con un saldo pari a Euro “(39.054)”. L'opposta valorizza l'elenco come “ricognizione del debito”, affermazione che l'opponente contesta, prospettando l'insussistenza del rapporto di fornitura.
Occorre, dunque, scrutinare se il documento, per come collocato nel procedimento volto alla conferma di misure protettive, integri un atto unilaterale idoneo a valere quale dichiarazione confessorio-ricognitiva del debito, o se, al contrario, debba reputarsi neutro ai fini dell'accertamento sostanziale, rimettendo la verifica alla complessiva evidenza istruttoria.
Ebbene, secondo il Tribunale ha assolto l'onere probatorio in Controparte_6 ordine alla esistenza del rapporto di fornitura, alla consegna della merce e alla riferibilità delle fatture all'opponente. Contr In primo luogo, le deduzioni di si concentrano su un disconoscimento generico delle fatture, qualificate come “copie fotografiche”, e sulla loro asserita inidoneità probatoria in difetto di estratti autentici ex art. 634 c.p.c.; tuttavia, nel regime della fattura elettronica, la produzione in formato XML o dei relativi duplicati informatici consente di accertare l'autenticità del documento, e il disconoscimento, per essere efficace, deve specificare in cosa la copia differisca dall'originale, circostanza che non
è stata qui scandita in modo analitico dall'opponente. La contestazione si è risolta in clausole di stile, prive di un contenuto tecnico idoneo a incrinare l'affidabilità del sistema di interscambio o la riferibilità del documento.
In secondo luogo, l'opposta ha richiamato e prodotto documenti di trasporto sottoscritti, che contengono la data, l'indicazione del cedente e del cessionario, nonché
p. 4 la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, in correlazione alle singole fatture.
La loro esibizione è coerente con l'allegazione di consegna e costituisce elemento dirimente a supporto del rapporto causale, poiché rende tracciabile la movimentazione dei beni e la corrispondente fatturazione. A fronte di tali documenti, l'opponente non ha articolato una contestazione specifica su singoli ddt, né ha offerto prova contraria su fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
In terzo luogo, la condotta dell'opponente nel procedimento ex art. 19 d.lgs. 14/2019, ove è inserito tra i creditori per Euro “(39.054)”, riveste un rilievo Controparte_6
sintomatico della sussistenza del rapporto di fornitura e del debito maturato.
Ciò, pur non costituendo ex se una confessione giudiziale esprime una coerenza contabile nell'ambito del risanamento, incompatibile con l'assoluta negazione dell'esistenza di forniture. Contr Quanto affermato da risulta dunque smentito dall'evidenza dei ddt e dalla tracciabilità delle fatture elettroniche, oltre che dalla menzionata segnalazione del credito nel procedimento di crisi, la quale, sebbene non decisiva isolatamente, concorre con gli altri elementi a corroborare la tesi creditoria.
Tanto evidenziato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, poiché il credito azionato da risulta certo, liquido ed esigibile, per Controparte_6
effetto della dimostrata consegna della merce, della correlata emissione delle fatture elettroniche e della mancata prova da parte dell'opponente di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Anche la richiesta di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo deve essere accolta, risultando allineata al titolo della pretesa e non specificamente contestata nei presupposti.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
p. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta l'opposizione proposta da CP_1
− Conferma il decreto ingiuntivo n. 8810/2022 per l'importo di euro 38.774,93, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
− condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre Controparte_6 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso, in Napoli il 23/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
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