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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 462/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 462/2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Petrongolo e dall'Avv. Lucia Mascitto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Mascitto sito in Isernia alla Via Rossini
n. 29;
- ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Cappellu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via Umbria (Centro Commercio e Affari) int. B/24;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
14.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.6.2020, regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 Controparte_1 il 27.6.1993 in Isernia (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Isernia, n. 18,
P. 2, S. A, anno 1993), adottando il regime di comunione dei beni, e che dal matrimonio nascevano due figli ( il 20.5.1994 e il 10.2.2001), adiva il Tribunale di Persona_1 Persona_2
Isernia per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al coniuge resistente;
concludeva, in particolare, chiedendo all'intestato Tribunale di: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva in capo alla resistente parte Sig.
[...]
per quanto in premessa reso;
b) La casa coniugale, di esclusiva proprietà del Sig. CP_1 Pt_2
e concessa da questi in costanza di matrimonio come uso a conduzione familiare in favore
[...] della propria figlia , rimane esclusa da ogni pronunzia di assegnazione permanendo Parte_1 comunque in capo alla ricorrente ogni titolarità di utilizzo per sé ed i propri figli nulla dovendo pretendere il Sig. in merito a detta presente condizione e comunque per essersi Controparte_1 già allontanato dalla citata abitazione avendo asportato il suo necessario;
c) Porre a carico del
Sig. un assegno mensile di mantenimento di € 2.000,00 ripartito in € 1.000,00 in Controparte_1 favore della parte ricorrente Sig.ra ed € 500,00 cadauno per i figli ed Parte_1 Per_1
in ordine alle spese ordinarie di questi ultimi ed a loro da corrispondersi direttamente, Per_2 fermo restando in capo alla parte convenuta il carico al 100% delle spese straordinarie come di legge dei figli ed;
d) Condannare il Sig. a titolo di addebito Per_1 Per_2 Controparte_1 della separazione per cui è causa al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente della somma di € 100.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, ciò per i motivi di cui in premessa”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente rappresentava che con il trascorrere del tempo la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali e di incomprensioni, dovute per lo più alla scoperta della relazione extra-coniugale intrapresa dal resistente con un'altra donna;
la crisi, divenuta irreversibile, portava alla separazione di fatto dei coniugi, con l'abbandono del domicilio coniugale da parte del nel febbraio del 2020. CP_1
La D'VA riferiva, altresì, di essere stata costretta dal coniuge a lasciare il proprio lavoro per dedicarsi all'accudimento della prole e che, nonostante la sua completa dedizione alla cura della famiglia, anche al fine di consentire la crescita professionale del , quest'ultimo, nel corso CP_1 degli anni, diveniva sempre più restìo a trascorrere del tempo con la ricorrente.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 separazione formulata dalla contestava la ricostruzione in fatto operata dalla stessa ed Pt_1 impugnava tutte le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente e le motivazioni da essa addotte. Nello specifico, il , negando fermamente l'esistenza di una relazione extra-coniugale con CP_1 un'altra donna, rappresentava che il rapporto di coniugio versava in una situazione di crisi irreversibile ed irrimediabile già da diversi anni.
Il resistente deduceva, altresì, di non aver mai costretto la a lasciare il proprio lavoro per Pt_1 dedicarsi alla cura della famiglia, né le aveva mai negato di seguirlo nei suoi viaggi di lavoro, sostenendo, invece, che era sempre stata la stessa ricorrente a non volersi allontanare da Isernia, perché impegnata, pur senza regolare assunzione, a prestare la propria attività di lavoro in favore dell'impresa edile di famiglia “Appalti D'VA S.r.l.”; concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di disporre come di seguito: “1. i coniugi vivranno separati, come di fatto vivono, avendo stabilito ognuno la propria residenza o domicilio ove hanno ritenuto;
2. la casa coniugale, viste le richieste in tal senso della sig.ra resterà esclusa da ogni pronuncia di assegnazione;
3. i Pt_1 figli della coppia, in considerazione dell'età ormai matura, decideranno se vivere col padre o con la madre (quanto a quando fa ritorno da Salerno, ove alla fine di ottobre sosterrà la tesi Per_1 di laurea magistrale in sicurezza informatica e nel 2021 inizierà sicuramente a lavorare);
4. il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando loro direttamente € 500,00 ciascuno e ciò fino
a quando essi non raggiungeranno indipendenza economica;
5. le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, decise di comune accordo tra i coniugi e solo se necessarie e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. nulla verserà il sig. a CP_1 titolo di mantenimento della coniuge, avendo ella una occupazione stabile nell'azienda di famiglia
e comunque una significativa capacità lavorativa;
non sottacendo, inoltre, la consistente disponibilità economica anche all'esito della illegittima appropriazione di ben € 165.000,00”, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi celebrata in data 8.10.2020, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto, assegnava la casa coniugale alla madre collocataria dei figli maggiorenni non autosufficienti, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento pari a complessivi €
1.500,00 mensili, di cui € 500,00 in favore della coniuge ed € 500,00 in favore di ciascuno dei figli maggiorenni non autosufficienti e poneva le spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Nel corso del giudizio, in seguito ad apposita richiesta formulata congiuntamente dalle parti all'udienza del 3.2.2021, il Collegio, con sentenza parziale non definitiva del 9.2.2021, dichiarava in via anticipata la separazione personale dei coniugi e in ordine al Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Isernia il 27.6.1993 (Atto n. 18 P. 2 S. A anno 1993 - registri dello stato civile del Comune di Isernia). Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, negli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, nell'interrogatorio formale del resistente e nell'escussione dei testimoni, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 27.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
* * * * *
Quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Isernia, con la sentenza parziale non definitiva del 9.2.2021 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
a) Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
In ordine alla richiesta di addebito della separazione a , formulata da Controparte_1 [...]
, giova rammentare che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., Pt_1 ex multis, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009, Cass. 2707/2009, Cass 25618/2007, Cass.
13592/06, Cass. 8512/06, Cass. 1202/2006, Cass. 10682/00, Cass. 5762/97), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
In altri termini, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza (Cass. Civ., sez. I, n.
18618 del 12.09.2011).
Costituisce, quindi, principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143
c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448). Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 22291 del 7.8.2024 ha ribadito che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.”
Orbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, va accolta la domanda di addebito della separazione a , avanzata da Controparte_1 Parte_1
La ricorrente, infatti, ha formulato la richiesta de qua, individuando nella condotta violativa dell'obbligo di fedeltà, tenuta dal resistente, la causa esclusiva della crisi matrimoniale e, a ben vedere, alla luce della documentazione versata in atti, risulta provata sia l'asserita relazione Con extraconiugale del lessio sia il nesso causale tra la relazione clandestina e la disgregazione dell'unione familiare.
In effetti, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio e, nello specifico, della corrispondenza trasmessa via e-mail dal resistente (cfr. mail del 24.9.18, del 15.3.19, del 18.7.19, del 5.11.19, del 4.12.19, del 14.1.20, del 27.1.20 del 28.1.20 e del 16.2.20), emerge senza alcun dubbio che, pur prescindendo dall'identità della donna destinataria delle stesse, il abbia CP_1 intrapreso una relazione clandestina al di fuori del matrimonio;
inequivocabile, d'altronde, è il tenore della succitata corrispondenza (“Amore mio.. io ti amo e ti amo ogni giorno di più... Mi innamoro ogni giorno del tuo modo di amarmi, sempre più intenso… Mi innamoro ogni giorno... come se tra noi fosse ancora il primo giorno… Vorrei stringerti a me, tra le mie braccia, al mio cuore, anche se so che per ora siamo lontani, ma ci siamo amore, giovedì sera è alle porte” [mail del 14.1.2020] ed ancora “Ti desidero follemente amore dolce della mia vita. Grazie a te ho capito finalmente cosa significa la parola Amore” [mail del 29.8.2019]).
Del resto, la riferibilità di tali mail al emerge tanto dalla circostanza che le stesse CP_1 recavano il suo nome in calce alle stesse, quanto dall'utilizzo del pc domestico da parte del resistente (come riferito dai testimoni).
Ad ulteriore conferma della relazione extraconiugale conducono anche le varie prenotazioni di
B&B e LOFT per n. 2 ospiti – a Milano dal 14 al 16 ottobre 2019 e a Firenze dal 16 al 18 gennaio
2020 (soggiorno al quale si riferisce la summenzionata mail del 14.1.2020) – con connesso acquisto dei relativi biglietti (nominativi) del treno, nonchè la fattura “Pollini” del 28.9.2018 indirizzata al sig. e concernente l'acquisto di n. 7 borse da donna, non donate alla ricorrente. CP_1 Ciò posto, provata la condotta infedele del , occorre accertare l'efficacia causale del CP_1 comportamento violativo dell'obbligo di fedeltà, adottato dal resistente, nella determinazione della crisi coniugale.
Orbene, per un verso, non vi è agli atti alcun elemento dal quale si possa dedurre l'anteriorità della crisi rispetto all'instaurazione della relazione clandestina da parte del . Infatti, le uniche CP_1 dichiarazioni in tal senso sono quelle rese dal teste , ex marito della sorella della Testimone_1 sig.ra escusso all'udienza del 28.11.2023 (“Io ed avevamo un buon rapporto, ci Pt_1 CP_1 sentivamo spesso, da dieci anni a questa parte. Mi riferiva di una crisi;
cercava di recuperare il rapporto;
sempre da quanto riferitomi, non riuscivano, lui e la a recuperare questo Pt_1 rapporto”); tuttavia, a parere di questo Collegio, il valore di tali dichiarazioni appare relativo, atteso che trattasi di dichiarazioni de relato (essendosi il teste limitato a riportare quanto appreso dal resistente circa la crisi coniugale con la moglie).
Per altro verso, posto che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n.
3923; Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079) e che tale prova può essere data anche in via presuntiva (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079), si osserva che nella fattispecie oggetto del presente giudizio molteplici sono gli elementi dai quali è agevolmente possibile desumere il nesso di causalità tra la relazione extraconiugale e la crisi matrimoniale e, dunque, la non anteriorità di quest'ultima rispetto alla relazione clandestina intrapresa dal resistente.
Nello specifico, giova innanzitutto considerare che le prime mail (tra quelle prodotte da parte ricorrente con le memorie 183, II termine, con cui il resistente ha palesemente manifestato il proprio amore per un'altra donna) risalgono al 2018; che il teste (figlio delle parti, Persona_1 escusso all'udienza del 28.11.2023) in merito al rapporto di coniugio dei propri genitori ha riferito
“Questo ritmo di lavoro è andato avanti all'incirca fino al 2018, quando poi è andato a lavorare presso la Perla, abbandonando la AEFFE. Mia madre, in quel periodo fino al 2017, spesso accompagnava mio padre a Rimini. Poi nel 2018 improvvisamente lui cambiò atteggiamento, fu più distaccato. L'ultima volta che mia madre andò a Rimini fu penso a luglio 2018”; che anche la teste
(sorella della ricorrente escussa all'udienza del 28.11.2023) ha dichiarato “Mia Testimone_2 sorella accompagnava mio cognato sopra, per tutto il tempo in cui rimaneva. Erano una coppia felice. Questo ritmo è andato avanti fino agli ultimi mesi del 2017, poi le cose sono cambiate, perché il si è progressivamente allontanato (trascorreva più tempo fuori, rientrava di CP_1 meno): ciò è coinciso con l'assunzione del presso, se non ricordo male, la Perla nel CP_1
2017-2018. La andava sopra anche nei periodi estivi, con i figli”); che lo stesso , Pt_1 CP_1 in occasione del 21° anniversario di matrimonio (27.6.2014), scriveva alla ricorrente un biglietto di auguri dal seguente tenore “..posso sicuramente dire che sono 21 anni di valore, d'amore, felicità, di sacrifici fatti insieme dove abbiamo costruito una famiglia, due bellissimi figli, e spero che insieme, mano nella mano, giorno dopo giorno, di costruire anche il nostro domani! …il futuro non mi fa paura con te accanto! Ti amo amore unico della mia vita! Il tuo amore per sempre. Emi.” ed ancora, in occasione del 24° anniversario di matrimonio (27.6.2017), le scriveva “..spero che Contr possiamo arrivare a festeggiare i 25 e i 50 anni sempre insieme. Con amore intenso, il tuo .
Dunque, alla luce delle considerazioni supra svolte, è evidente che il matrimonio della sig.ra Pt_1
e del sig. , all'incirca fino al 2017-2018, procedeva serenamente e non versava in una CP_1 situazione di crisi;
la disgregazione del rapporto di coniugio, infatti, come risultante dalle dichiarazioni testimoniali e, in generale, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è subentrata solo successivamente e, precisamente, dopo l'instaurazione della relazione clandestina da parte del
. CP_1
Da un lato, infatti, risulta rilevante la data delle mail prodotte (risalenti al 2018), con cui il resistente manifestava il proprio amore per un'altra donna;
dall'altro, è lo stesso a confermare la CP_1 circostanza de qua laddove scrive, nella mail del 29.8.2019 “Amore mio… sei un'ossessione non solo oggi, ma da anni” e, soprattutto, nella mail del 16.2.2020 “Sono sei anni che tutto dentro me si aggroviglia… Sono sei anni che non dormo per te”.
Il Collegio, dunque, ritiene provata, all'esito degli elementi emersi dalla documentazione in atti nonché dell'istruttoria orale espletata, l'efficacia causale della condotta infedele del resistente nella determinazione della crisi matrimoniale, accoglie la domanda di addebito proposta da parte ricorrente.
b) Sull'assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente e dei figli. Con Quanto all'assegno di mantenimento richiesto da a carico di , per Parte_1 CP_1 un importo complessivo di € 2.000, ripartito in € 1.000 in favore della stessa sig.ra ed € Pt_1
500,00 cadauno per i figli, ed da corrispondersi direttamente a questi ultimi, si Per_1 Per_2 osserva quanto segue.
In merito, in primis, all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente in suo favore, giova ricordare che, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
22/11/2024, n. 30119).
Per l'effetto, il tenore di vita, concetto non più utilizzabile per determinare l'assegno divorzile, resta, invece, il riferimento basilare per stabilire, al momento della separazione, il contributo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri e al quale non sia addebitabile la crisi familiare;
pertanto, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza va valutato quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertate le disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n. 25055).
Dunque, per quantificare l'assegno di mantenimento bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito negativo, deve procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Ebbene, considerato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, dedotto, anche in via presuntiva, dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti oltre che dalle risultanze testimoniali – da cui è emerso che l'attività di consulenza prestata dal sig. (prima presso diverse aziende CP_1 locali e, poi, dal 2018, al servizio de “La Perla Global Management UK”) è sempre stata molto remunerativa, tanto da consentire alla sig.ra di poter rinunciare al proprio lavoro per Pt_1 dedicarsi alla cura della famiglia – e verificato, altresì, che i mezzi economici a disposizione della ricorrente non le consentirebbero di conservare lo stesso tenore di vita, occorre necessariamente procedersi alla comparazione delle posizioni economiche dei coniugi.
Pertanto, atteso che l'inadeguatezza dei mezzi di un coniuge non rileva in senso assoluto, ma in raffronto alla posizione dell'altro, nella fattispecie de qua, considerato lo stato di disoccupazione della ricorrente (cfr. accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza nel corso del giudizio) e verificate le dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti, è evidente la netta disparità economica sussistente tra le stesse.
Orbene, posto che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione, per le ragioni sopraesposte si riconosce alla ricorrente, al fine di garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto nel Parte_1 corso della vita matrimoniale, un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili a carico dell'odierno resistente (oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat), che dovrà versare (a Controparte_1 mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente.
Quanto, invece, all'assegno di mantenimento originariamente richiesto dalla ricorrente in favore dei figli, ed va osservato che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in Per_1 Per_2 merito all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha di recente ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2023,
n.17947).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass. 17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. 17183/2020).
Orbene, applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie non è stata fornita adeguata prova in merito alla sussistenza del diritto al mantenimento nei termini supra delineati.
La ricorrente, infatti, nulla ha provato o dedotto a tal riguardo.
In ogni caso, nel corso del giudizio, come pacificamente emerso dalle risultanze processuali, entrambi i figli, di anni 24 e di anni 31, sono divenuti economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti.
In sede di comparse conclusionali, in effetti, entrambe le parti hanno dato atto della raggiunta autosufficienza economica dei figli.
Infatti, anche nella comparsa depositata il 24.3.2025 dalla stessa ricorrente si legge: “..Tali dati reddituali consentono pertanto la richiesta dell'assegno di mantenimento da parte della Sig.ra
pari a € 2000,00 al mese, atteso che i ragazzi ed , oggi, hanno Parte_1 Per_1 Per_2 raggiunto una propria indipendenza economica”. Pertanto, nonostante nella parte iniziale della successiva memoria di replica la ricorrente abbia riferito che “Con riferimento al mantenimento dei figli delle parti non corrisponde a verità che gli stessi abbiano rinunziato a detto beneficio per aver loro raggiunto l'autosufficienza economica in quanto è stato lo stesso Sig. […] ad aver interrotto la corresponsione del quantum”, nella CP_1 parte conclusiva della relativa memoria ha, invece, rassegnato le medesime conclusioni di cui alla comparsa conclusionale, ossia: “Porre a carico del Sig. un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento di € 2.000,00 in favore della parte ricorrente Sig.ra attesa la Parte_1 avvenuta indipendenza economica dei figli ed ”. Per_1 Per_2
Per l'effetto, in considerazione di quanto sopra, stante il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli (circostanza in sostanza pacificamente riportata da ambedue le parti), nessun assegno di mantenimento va riconosciuto in loro favore.
c) Sulla richiesta di risarcimento del danno.
Si dichiara inammissibile la richiesta della ricorrente di € 100.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, per difetto di connessione ex art. 40 cpc.
Infatti, la domanda di risarcimento danni e la domanda di separazione personale sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, dal momento che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove l'art. 40, invece, consente il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc).
La domanda de qua, anche prescindendo dalla mancanza di prova della stessa, è pertanto inammissibile.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
d) Sulle spese di lite.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
• accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
• dispone che versi, nei termini indicati in parte motiva, in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento (oltre aggiornamento Pt_1 annuale ed automatico Istat);
• rigetta tutte le ulteriori domande;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 462/2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Petrongolo e dall'Avv. Lucia Mascitto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Mascitto sito in Isernia alla Via Rossini
n. 29;
- ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Cappellu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via Umbria (Centro Commercio e Affari) int. B/24;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
14.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.6.2020, regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 Controparte_1 il 27.6.1993 in Isernia (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Isernia, n. 18,
P. 2, S. A, anno 1993), adottando il regime di comunione dei beni, e che dal matrimonio nascevano due figli ( il 20.5.1994 e il 10.2.2001), adiva il Tribunale di Persona_1 Persona_2
Isernia per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al coniuge resistente;
concludeva, in particolare, chiedendo all'intestato Tribunale di: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva in capo alla resistente parte Sig.
[...]
per quanto in premessa reso;
b) La casa coniugale, di esclusiva proprietà del Sig. CP_1 Pt_2
e concessa da questi in costanza di matrimonio come uso a conduzione familiare in favore
[...] della propria figlia , rimane esclusa da ogni pronunzia di assegnazione permanendo Parte_1 comunque in capo alla ricorrente ogni titolarità di utilizzo per sé ed i propri figli nulla dovendo pretendere il Sig. in merito a detta presente condizione e comunque per essersi Controparte_1 già allontanato dalla citata abitazione avendo asportato il suo necessario;
c) Porre a carico del
Sig. un assegno mensile di mantenimento di € 2.000,00 ripartito in € 1.000,00 in Controparte_1 favore della parte ricorrente Sig.ra ed € 500,00 cadauno per i figli ed Parte_1 Per_1
in ordine alle spese ordinarie di questi ultimi ed a loro da corrispondersi direttamente, Per_2 fermo restando in capo alla parte convenuta il carico al 100% delle spese straordinarie come di legge dei figli ed;
d) Condannare il Sig. a titolo di addebito Per_1 Per_2 Controparte_1 della separazione per cui è causa al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente della somma di € 100.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, ciò per i motivi di cui in premessa”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente rappresentava che con il trascorrere del tempo la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali e di incomprensioni, dovute per lo più alla scoperta della relazione extra-coniugale intrapresa dal resistente con un'altra donna;
la crisi, divenuta irreversibile, portava alla separazione di fatto dei coniugi, con l'abbandono del domicilio coniugale da parte del nel febbraio del 2020. CP_1
La D'VA riferiva, altresì, di essere stata costretta dal coniuge a lasciare il proprio lavoro per dedicarsi all'accudimento della prole e che, nonostante la sua completa dedizione alla cura della famiglia, anche al fine di consentire la crescita professionale del , quest'ultimo, nel corso CP_1 degli anni, diveniva sempre più restìo a trascorrere del tempo con la ricorrente.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 separazione formulata dalla contestava la ricostruzione in fatto operata dalla stessa ed Pt_1 impugnava tutte le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente e le motivazioni da essa addotte. Nello specifico, il , negando fermamente l'esistenza di una relazione extra-coniugale con CP_1 un'altra donna, rappresentava che il rapporto di coniugio versava in una situazione di crisi irreversibile ed irrimediabile già da diversi anni.
Il resistente deduceva, altresì, di non aver mai costretto la a lasciare il proprio lavoro per Pt_1 dedicarsi alla cura della famiglia, né le aveva mai negato di seguirlo nei suoi viaggi di lavoro, sostenendo, invece, che era sempre stata la stessa ricorrente a non volersi allontanare da Isernia, perché impegnata, pur senza regolare assunzione, a prestare la propria attività di lavoro in favore dell'impresa edile di famiglia “Appalti D'VA S.r.l.”; concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di disporre come di seguito: “1. i coniugi vivranno separati, come di fatto vivono, avendo stabilito ognuno la propria residenza o domicilio ove hanno ritenuto;
2. la casa coniugale, viste le richieste in tal senso della sig.ra resterà esclusa da ogni pronuncia di assegnazione;
3. i Pt_1 figli della coppia, in considerazione dell'età ormai matura, decideranno se vivere col padre o con la madre (quanto a quando fa ritorno da Salerno, ove alla fine di ottobre sosterrà la tesi Per_1 di laurea magistrale in sicurezza informatica e nel 2021 inizierà sicuramente a lavorare);
4. il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando loro direttamente € 500,00 ciascuno e ciò fino
a quando essi non raggiungeranno indipendenza economica;
5. le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, decise di comune accordo tra i coniugi e solo se necessarie e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. nulla verserà il sig. a CP_1 titolo di mantenimento della coniuge, avendo ella una occupazione stabile nell'azienda di famiglia
e comunque una significativa capacità lavorativa;
non sottacendo, inoltre, la consistente disponibilità economica anche all'esito della illegittima appropriazione di ben € 165.000,00”, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi celebrata in data 8.10.2020, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto, assegnava la casa coniugale alla madre collocataria dei figli maggiorenni non autosufficienti, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento pari a complessivi €
1.500,00 mensili, di cui € 500,00 in favore della coniuge ed € 500,00 in favore di ciascuno dei figli maggiorenni non autosufficienti e poneva le spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Nel corso del giudizio, in seguito ad apposita richiesta formulata congiuntamente dalle parti all'udienza del 3.2.2021, il Collegio, con sentenza parziale non definitiva del 9.2.2021, dichiarava in via anticipata la separazione personale dei coniugi e in ordine al Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Isernia il 27.6.1993 (Atto n. 18 P. 2 S. A anno 1993 - registri dello stato civile del Comune di Isernia). Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, negli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, nell'interrogatorio formale del resistente e nell'escussione dei testimoni, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 27.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
* * * * *
Quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Isernia, con la sentenza parziale non definitiva del 9.2.2021 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
a) Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
In ordine alla richiesta di addebito della separazione a , formulata da Controparte_1 [...]
, giova rammentare che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., Pt_1 ex multis, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009, Cass. 2707/2009, Cass 25618/2007, Cass.
13592/06, Cass. 8512/06, Cass. 1202/2006, Cass. 10682/00, Cass. 5762/97), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
In altri termini, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza (Cass. Civ., sez. I, n.
18618 del 12.09.2011).
Costituisce, quindi, principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143
c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448). Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 22291 del 7.8.2024 ha ribadito che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.”
Orbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, va accolta la domanda di addebito della separazione a , avanzata da Controparte_1 Parte_1
La ricorrente, infatti, ha formulato la richiesta de qua, individuando nella condotta violativa dell'obbligo di fedeltà, tenuta dal resistente, la causa esclusiva della crisi matrimoniale e, a ben vedere, alla luce della documentazione versata in atti, risulta provata sia l'asserita relazione Con extraconiugale del lessio sia il nesso causale tra la relazione clandestina e la disgregazione dell'unione familiare.
In effetti, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio e, nello specifico, della corrispondenza trasmessa via e-mail dal resistente (cfr. mail del 24.9.18, del 15.3.19, del 18.7.19, del 5.11.19, del 4.12.19, del 14.1.20, del 27.1.20 del 28.1.20 e del 16.2.20), emerge senza alcun dubbio che, pur prescindendo dall'identità della donna destinataria delle stesse, il abbia CP_1 intrapreso una relazione clandestina al di fuori del matrimonio;
inequivocabile, d'altronde, è il tenore della succitata corrispondenza (“Amore mio.. io ti amo e ti amo ogni giorno di più... Mi innamoro ogni giorno del tuo modo di amarmi, sempre più intenso… Mi innamoro ogni giorno... come se tra noi fosse ancora il primo giorno… Vorrei stringerti a me, tra le mie braccia, al mio cuore, anche se so che per ora siamo lontani, ma ci siamo amore, giovedì sera è alle porte” [mail del 14.1.2020] ed ancora “Ti desidero follemente amore dolce della mia vita. Grazie a te ho capito finalmente cosa significa la parola Amore” [mail del 29.8.2019]).
Del resto, la riferibilità di tali mail al emerge tanto dalla circostanza che le stesse CP_1 recavano il suo nome in calce alle stesse, quanto dall'utilizzo del pc domestico da parte del resistente (come riferito dai testimoni).
Ad ulteriore conferma della relazione extraconiugale conducono anche le varie prenotazioni di
B&B e LOFT per n. 2 ospiti – a Milano dal 14 al 16 ottobre 2019 e a Firenze dal 16 al 18 gennaio
2020 (soggiorno al quale si riferisce la summenzionata mail del 14.1.2020) – con connesso acquisto dei relativi biglietti (nominativi) del treno, nonchè la fattura “Pollini” del 28.9.2018 indirizzata al sig. e concernente l'acquisto di n. 7 borse da donna, non donate alla ricorrente. CP_1 Ciò posto, provata la condotta infedele del , occorre accertare l'efficacia causale del CP_1 comportamento violativo dell'obbligo di fedeltà, adottato dal resistente, nella determinazione della crisi coniugale.
Orbene, per un verso, non vi è agli atti alcun elemento dal quale si possa dedurre l'anteriorità della crisi rispetto all'instaurazione della relazione clandestina da parte del . Infatti, le uniche CP_1 dichiarazioni in tal senso sono quelle rese dal teste , ex marito della sorella della Testimone_1 sig.ra escusso all'udienza del 28.11.2023 (“Io ed avevamo un buon rapporto, ci Pt_1 CP_1 sentivamo spesso, da dieci anni a questa parte. Mi riferiva di una crisi;
cercava di recuperare il rapporto;
sempre da quanto riferitomi, non riuscivano, lui e la a recuperare questo Pt_1 rapporto”); tuttavia, a parere di questo Collegio, il valore di tali dichiarazioni appare relativo, atteso che trattasi di dichiarazioni de relato (essendosi il teste limitato a riportare quanto appreso dal resistente circa la crisi coniugale con la moglie).
Per altro verso, posto che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n.
3923; Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079) e che tale prova può essere data anche in via presuntiva (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079), si osserva che nella fattispecie oggetto del presente giudizio molteplici sono gli elementi dai quali è agevolmente possibile desumere il nesso di causalità tra la relazione extraconiugale e la crisi matrimoniale e, dunque, la non anteriorità di quest'ultima rispetto alla relazione clandestina intrapresa dal resistente.
Nello specifico, giova innanzitutto considerare che le prime mail (tra quelle prodotte da parte ricorrente con le memorie 183, II termine, con cui il resistente ha palesemente manifestato il proprio amore per un'altra donna) risalgono al 2018; che il teste (figlio delle parti, Persona_1 escusso all'udienza del 28.11.2023) in merito al rapporto di coniugio dei propri genitori ha riferito
“Questo ritmo di lavoro è andato avanti all'incirca fino al 2018, quando poi è andato a lavorare presso la Perla, abbandonando la AEFFE. Mia madre, in quel periodo fino al 2017, spesso accompagnava mio padre a Rimini. Poi nel 2018 improvvisamente lui cambiò atteggiamento, fu più distaccato. L'ultima volta che mia madre andò a Rimini fu penso a luglio 2018”; che anche la teste
(sorella della ricorrente escussa all'udienza del 28.11.2023) ha dichiarato “Mia Testimone_2 sorella accompagnava mio cognato sopra, per tutto il tempo in cui rimaneva. Erano una coppia felice. Questo ritmo è andato avanti fino agli ultimi mesi del 2017, poi le cose sono cambiate, perché il si è progressivamente allontanato (trascorreva più tempo fuori, rientrava di CP_1 meno): ciò è coinciso con l'assunzione del presso, se non ricordo male, la Perla nel CP_1
2017-2018. La andava sopra anche nei periodi estivi, con i figli”); che lo stesso , Pt_1 CP_1 in occasione del 21° anniversario di matrimonio (27.6.2014), scriveva alla ricorrente un biglietto di auguri dal seguente tenore “..posso sicuramente dire che sono 21 anni di valore, d'amore, felicità, di sacrifici fatti insieme dove abbiamo costruito una famiglia, due bellissimi figli, e spero che insieme, mano nella mano, giorno dopo giorno, di costruire anche il nostro domani! …il futuro non mi fa paura con te accanto! Ti amo amore unico della mia vita! Il tuo amore per sempre. Emi.” ed ancora, in occasione del 24° anniversario di matrimonio (27.6.2017), le scriveva “..spero che Contr possiamo arrivare a festeggiare i 25 e i 50 anni sempre insieme. Con amore intenso, il tuo .
Dunque, alla luce delle considerazioni supra svolte, è evidente che il matrimonio della sig.ra Pt_1
e del sig. , all'incirca fino al 2017-2018, procedeva serenamente e non versava in una CP_1 situazione di crisi;
la disgregazione del rapporto di coniugio, infatti, come risultante dalle dichiarazioni testimoniali e, in generale, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è subentrata solo successivamente e, precisamente, dopo l'instaurazione della relazione clandestina da parte del
. CP_1
Da un lato, infatti, risulta rilevante la data delle mail prodotte (risalenti al 2018), con cui il resistente manifestava il proprio amore per un'altra donna;
dall'altro, è lo stesso a confermare la CP_1 circostanza de qua laddove scrive, nella mail del 29.8.2019 “Amore mio… sei un'ossessione non solo oggi, ma da anni” e, soprattutto, nella mail del 16.2.2020 “Sono sei anni che tutto dentro me si aggroviglia… Sono sei anni che non dormo per te”.
Il Collegio, dunque, ritiene provata, all'esito degli elementi emersi dalla documentazione in atti nonché dell'istruttoria orale espletata, l'efficacia causale della condotta infedele del resistente nella determinazione della crisi matrimoniale, accoglie la domanda di addebito proposta da parte ricorrente.
b) Sull'assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente e dei figli. Con Quanto all'assegno di mantenimento richiesto da a carico di , per Parte_1 CP_1 un importo complessivo di € 2.000, ripartito in € 1.000 in favore della stessa sig.ra ed € Pt_1
500,00 cadauno per i figli, ed da corrispondersi direttamente a questi ultimi, si Per_1 Per_2 osserva quanto segue.
In merito, in primis, all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente in suo favore, giova ricordare che, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
22/11/2024, n. 30119).
Per l'effetto, il tenore di vita, concetto non più utilizzabile per determinare l'assegno divorzile, resta, invece, il riferimento basilare per stabilire, al momento della separazione, il contributo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri e al quale non sia addebitabile la crisi familiare;
pertanto, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza va valutato quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertate le disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n. 25055).
Dunque, per quantificare l'assegno di mantenimento bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito negativo, deve procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Ebbene, considerato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, dedotto, anche in via presuntiva, dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti oltre che dalle risultanze testimoniali – da cui è emerso che l'attività di consulenza prestata dal sig. (prima presso diverse aziende CP_1 locali e, poi, dal 2018, al servizio de “La Perla Global Management UK”) è sempre stata molto remunerativa, tanto da consentire alla sig.ra di poter rinunciare al proprio lavoro per Pt_1 dedicarsi alla cura della famiglia – e verificato, altresì, che i mezzi economici a disposizione della ricorrente non le consentirebbero di conservare lo stesso tenore di vita, occorre necessariamente procedersi alla comparazione delle posizioni economiche dei coniugi.
Pertanto, atteso che l'inadeguatezza dei mezzi di un coniuge non rileva in senso assoluto, ma in raffronto alla posizione dell'altro, nella fattispecie de qua, considerato lo stato di disoccupazione della ricorrente (cfr. accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza nel corso del giudizio) e verificate le dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti, è evidente la netta disparità economica sussistente tra le stesse.
Orbene, posto che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione, per le ragioni sopraesposte si riconosce alla ricorrente, al fine di garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto nel Parte_1 corso della vita matrimoniale, un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili a carico dell'odierno resistente (oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat), che dovrà versare (a Controparte_1 mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente.
Quanto, invece, all'assegno di mantenimento originariamente richiesto dalla ricorrente in favore dei figli, ed va osservato che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in Per_1 Per_2 merito all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha di recente ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2023,
n.17947).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass. 17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. 17183/2020).
Orbene, applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie non è stata fornita adeguata prova in merito alla sussistenza del diritto al mantenimento nei termini supra delineati.
La ricorrente, infatti, nulla ha provato o dedotto a tal riguardo.
In ogni caso, nel corso del giudizio, come pacificamente emerso dalle risultanze processuali, entrambi i figli, di anni 24 e di anni 31, sono divenuti economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti.
In sede di comparse conclusionali, in effetti, entrambe le parti hanno dato atto della raggiunta autosufficienza economica dei figli.
Infatti, anche nella comparsa depositata il 24.3.2025 dalla stessa ricorrente si legge: “..Tali dati reddituali consentono pertanto la richiesta dell'assegno di mantenimento da parte della Sig.ra
pari a € 2000,00 al mese, atteso che i ragazzi ed , oggi, hanno Parte_1 Per_1 Per_2 raggiunto una propria indipendenza economica”. Pertanto, nonostante nella parte iniziale della successiva memoria di replica la ricorrente abbia riferito che “Con riferimento al mantenimento dei figli delle parti non corrisponde a verità che gli stessi abbiano rinunziato a detto beneficio per aver loro raggiunto l'autosufficienza economica in quanto è stato lo stesso Sig. […] ad aver interrotto la corresponsione del quantum”, nella CP_1 parte conclusiva della relativa memoria ha, invece, rassegnato le medesime conclusioni di cui alla comparsa conclusionale, ossia: “Porre a carico del Sig. un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento di € 2.000,00 in favore della parte ricorrente Sig.ra attesa la Parte_1 avvenuta indipendenza economica dei figli ed ”. Per_1 Per_2
Per l'effetto, in considerazione di quanto sopra, stante il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli (circostanza in sostanza pacificamente riportata da ambedue le parti), nessun assegno di mantenimento va riconosciuto in loro favore.
c) Sulla richiesta di risarcimento del danno.
Si dichiara inammissibile la richiesta della ricorrente di € 100.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, per difetto di connessione ex art. 40 cpc.
Infatti, la domanda di risarcimento danni e la domanda di separazione personale sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, dal momento che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove l'art. 40, invece, consente il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc).
La domanda de qua, anche prescindendo dalla mancanza di prova della stessa, è pertanto inammissibile.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
d) Sulle spese di lite.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
• accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
• dispone che versi, nei termini indicati in parte motiva, in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento (oltre aggiornamento Pt_1 annuale ed automatico Istat);
• rigetta tutte le ulteriori domande;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari