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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/12/2024, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
R. G. 960/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 2243/2023 emessa dal Tribunale di Genova
promossa da
(P.IVA ), in persona del PA P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pattay, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Genova, Via Ceccardi n. 1/6, come da procura in atti
APPELLANTE Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Rognoni ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Genova, Via
Fieschi 3/18, come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis:
in totale riforma della n. 2243 /2023, del 26.09.2023:
1) sospendere, preliminarmente, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti in parte narrativa;
2) riformare la sentenza in ogni sua parte, accogliendo le domande avanzate in primo grado dall'odierno appellante, anche riportate nella parte narrativa del presente atto e, quindi,
1.dichiarare inammissibile e/o respingere ogni domanda formulata dal Signor 2.in via principale Controparte_1
accertare che il veicolo BMW targato DY50IRY è di proprietà della Società e, per l'effetto, disporre e PA
autorizzare il PRA a trascrivere la proprietà del veicolo BMW targato DY501RY in capo al compratore PA
3.con vittoria di spese di lite. In ogni caso, riformando il capo della condanna in punto spese come esposto in parte narrativa.
3) vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste affinché nel presente grado di giudizio siano svolte le prove articolate nella memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. n. 2 di primo grado con i testi ivi indicati che qui di seguito si riportano letteralmente:
1) Vero che, ella (teste) ha ricevuto tre bonifici (euro 900, 250,
e 600 euro) da parte del signor per pagare Parte_2
pratiche amministrative e/o tributarie per interventi sulla posizione debitoria del signor (si rammostri al teste doc CP_1
n. 6) prodotto con citazione 28.10.22 e il doc. a) prodotto con la presente memoria).
3) Vero che ella (teste), dopo la vendita della vettura BMW targata DY501RY, consegnava nel giugno 2021 al signor
[...]
l'autovettura Alfa Romeo Stelvio di sua proprietà. CP_1
4) Vero che il signor guidando la vettura Alfa Romeo CP_1
Stelvio. Rimaneva coinvolto in un incidente procurando all'auto un danno di euro 1000.
5) Dica il teste, se il signor le ha risarcito il danno CP_1
causato alla vettura Alfa Romeo Stelvio.
Si indicano quali testi: il signor domiciliato Testimone_1
in Via Luigi Arnaldo Vassallo, 3 – 16146 Genova, il signor residente a [...]
Giovanni Minzoni 4. Testi da sentirsi anche in controprova su eventuali capitoli di controparte”.
Per l'appellato: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado e previe le declaratorie meglio viste:
- in via principale e nel merito, previo rigetto del gravame proposto da nei confronti del sig. PA CP_1
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in
[...]
diritto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.2243/23, resa inter partes dal Tribunale di Genova;
- Vinte le spese e compensi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. notificato in data 21.2.2022 (RG n. 949/2022) Controparte_1
adiva il Tribunale di Genova affinché, previo disconoscimento della propria sottoscrizione apposta sul contratto di vendita dell'11/7/2021, autorizzasse il sequestro del veicolo BMW targato DY501RY.
Dalla perizia calligrafica disposta dal Tribunale emergeva che la sottoscrizione era riconducibile alla mano del CP_1
Nelle more del giudizio di sequestro, in data 24.2.2022,
[...]
(R.G. n. 1408/2022) conveniva in giudizio PA
al fine di accertare, sulla scorta del contratto Controparte_1
di vendita del 11/7/2021, che il veicolo BMW targato DY501RY
è di proprietà della PA
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda attorea e la declaratoria di proprietà in capo ad esso dell'autovettura, eccependo in particolare di non averla venduta a ma di averla data in prestito senza mai PA
ottenerne la restituzione.
Sempre nelle more del giudizio di sequestro, in data 20.7.2022
(R.G. n. 6687/2022) il conveniva in giudizio CP_1 [...]
chiedendo in via principale la risoluzione del contratto Pt_1
Parte di vendita per inadempimento di per la mancata corresponsione del prezzo pattuito per l'acquisto, con conseguente condanna alla restituzione dell'automobile e al risarcimento dei danni subiti dal per il mancato utilizzo CP_1
della vettura. In via subordinata chiedeva di sentir condannare al pagamento del prezzo dell'automobile e al PA
risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di euro
12.000,00.
si costituiva in questo giudizio assumendo di aver PA
versato parte del prezzo e che il mancato versamento del saldo era da ascriversi all'inadempimento del il quale non CP_1
avrebbe provveduto alla dovuta trascrizione della vendita al
PRA, e che avrebbe dichiarato nel contratto che il veicolo era libero da ipoteche, vincoli o privilegi di sorta, mentre invece sull'automobile risultava documentata la sussistenza di due fermi.
Il Tribunale di Genova disponeva la riunione dei giudizi aventi
RG n. 6687/2022 e n. 1408/2022, non ammetteva le prove orali richieste da entrambe le parti e, con sentenza n. 2243/2023, così statuiva:
“Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertata e dichiarata la intervenuta conclusione tra le parti del contratto di vendita dell'autovettura BMW tg
DY501RY, dichiara risolto per inadempimento di PA
, in persona del l.r.p.t. il cit. contratto di vendita 11.07.2021
[...]
avente ad oggetto l'autovettura tg DY501RY e condanna per
l'effetto in persona del l.r.p.t. a restituire e PA
consegnare al Sig l'autovettura tg BMW tg Controparte_1
DY501RY.
Dichiara tenuta e condanna in persona del PA
l.r.p.t. a corrispondere al sig l'importo di € 394,61 oltre CP_1
interessi legali dalla data degli esborsi al saldo.
Respinge ogni ulteriore domanda.
Compensa per la metà le spese di lite e condanna PA
, in persona del l.r.p.t. a corrispondere al sig
[...] CP_1
il residuo che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2500
[...]
per compenso professionale oltre spese gen. 15%, cpa ed iva come per legge”.
In particolare, il Tribunale osservava che è provato che il contratto di vendita dell'11.7.21 si sia perfezionato e concluso.
Non rilevava secondo il primo Giudice che l'auto fosse rimasta al PRA intestata al infatti, aveva CP_1 PA
valorizzato la mancata trascrizione al PRA quale obbligazione derivante dal contratto rimasta ineseguita da parte del . CP_1
In particolare, il Tribunale osservava che la trascrizione al PRA di un atto di vendita di un veicolo non costituisce requisito di validità od efficacia dello stesso. ( v. Cass. 6385/2020). Da qui discendeva anche l'infondatezza della tesi del convenuto CP_1
di un mero prestito dell'autovettura de qua.
Il Primo Giudice evidenziava inoltre, che essendo pacifica l'avvenuta consegna dell'autovettura a , rimasta nel PA
possesso ed in uso di detta società, non risultava peraltro provato il pagamento del prezzo, contrattualmente previsto, pari ad euro
12.000,00 ( che costituiva l'obbligazione principale del compratore ).
Infatti, secondo il Giudicante, le deduzioni e i documenti allegati Parte da relativi a pagamenti da parte di un soggetto terzo (signor
, e riferiti inoltre a diversi rapporti del con Parte_2 CP_1
Equitalia, erano del tutto irrilevanti.
Parte Non era altresì opponibile da parte di al , ai sensi CP_1
dell'art 1460 c.c., il fatto che quest'ultimo non avesse trascritto l'atto di vendita, posto che ciò poteva essere conseguenza del mancato integrale versamento del prezzo, a fronte di un'autovettura già consegnata ed in uso all'acquirente.. Inoltre il
Tribunale rilevava che ai sensi del contratto di compravendita ,
l'acquirente ben avrebbe potuto provvedere ad effettuare la trascrizione al PRA, ai fini del passaggio di proprietà.
Circa la presenza dei fermi sull'autovettura (che non impediscono la stipula del contratto ma possono rendere l'auto non utilizzabile), il Tribunale osservava che anche tale circostanza non risultava decisiva al fine di giustificare il mancato integrale pagamento del prezzo, dovendo considerarsi che : - l'autovettura era comunque stata trattenuta e utilizzata da Parte nonostante i fermi,
- che quest'ultima non si era mai offerta di corrispondere il prezzo, e
- che non aveva mai dedotto che non avrebbe acquistato l'auto ove a conoscenza dei fermi.
Il Tribunale procedeva quindi ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempienti delle parti, evidenziando
Parte che la mancata intestazione a del veicolo al PRA e la sussistenza dei fermi ( che non avevano impedito alla società di usare l'auto) non giustificava ex art. 1460 c.c. il mancato Parte pagamento del prezzo da parte di che non si era mai offerta di pagare neppure in misura ridotta
Pertanto, il primo Giudice riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, avanzata dal CP_1
Infine, la domanda risarcitoria svolta dal medesimo con CP_1
riguardo ai danni subiti - per il pagamento di sanzioni comminate per violazione del Cds, quando il veicolo era nel Parte possesso e uso di e per il mancato utilizzo del veicolo - domanda autonoma rispetto a quella di risoluzione - era, secondo il Tribunale, accoglibile limitatamente all'importo di euro
394,16 (importo pagato dal per le sanzioni inerenti a CP_1
Parte violazioni del codice della strada da parte di non risultando provato il danno da mancato utilizzo.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello PA
affidando il gravame ai seguenti motivi:
[...] 2.1- Erroneità dell'iter logico giuridico del ragionamento che ha condotto alla reiezione della domanda della PA
.
[...]
Con il primo motivo l'appellante allega che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle condizioni di pagamento previste in contratto ( 12.000 euro da versarsi mediante pagamento di euro
1.400 alla consegna e saldo entro 180 gg).
Il primo Giudice avrebbe dovuto quindi riconoscere il solo inadempimento parziale e pronunciarsi per il pagamento del residuo da parte di PA
Inoltre evidenzia che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., una volta proposta la domanda di risoluzione del contratto non potrebbe più chiedersi l'adempimento di questo, come invece avrebbe fatto il CP_1
Quest'ultimo, in particolare, aveva dapprima negato la sussistenza del contratto, poi ne aveva chiesto la risoluzione e infine aveva domandato il pagamento del prezzo pattuito.
2.2- Violazione delle norme in punto ammissione prove.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del primo Giudice di non ammettere le prove offerte dalle parti, per poi affermare che difetta la prova del pagamento e che sono irrilevanti le deduzioni e i documenti relativi a pagamenti intervenuti da parte di un terzo soggetto ( doc. 6 fascic. convenuto) allegati da PA
Nel caso di specie, infatti, ciò che l'appellante avrebbe pagato ad altri soggetti per conto del signor compenserebbe le CP_1 somme dovute per l'acquisto dell'autovettura, senza necessità del consenso dell'appellato .
2.3- Errata applicazione della norma di cui all'art. 115 c.p.c.
e dell'art. 116 c.p.c..
Con il terzo motivo di appello lamenta che il PA
Giudice avrebbe erroneamente valutato come irrilevanti i mezzi di prova che avrebbero dimostrato l'avvenuto pagamento, magari parziale, del prezzo. Inoltre la domanda di risoluzione del contratto era stata svolta dal in via subordinata. CP_1
nella condanna alle spese. CP_2
Con l'ultimo motivo di appello, censura il capo PA
della sentenza relativo alle spese di lite in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, oltre alla domanda di risoluzione del contratto, il aveva avanzato altre due CP_1
domande rispetto alle quali sarebbe risultato soccombente.
Pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto, anche in caso di pronuncia di risoluzione del contratto, compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3.- si costituiva in giudizio chiedendo in via Controparte_1
preliminare di sentir dichiarare inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Con riguardo al primo motivo d'impugnazione, CP_1
osserva di aver correttamente formulato la domanda di
[...]
risoluzione del contratto e, in via subordinata, la domanda di pagamento del prezzo. Sempre correttamente avrebbe poi domandato la condanna di al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c.. PA
Circa il secondo e il terzo motivo di impugnazione l'appellato sostiene che le prove offerte dall'appellante non avrebbero in alcun modo potuto condurre il Giudice ad una diversa conclusione, posto che nulla avrebbero potuto provare circa l'integrale pagamento del prezzo dell'auto al CP_1
Infine, con riguardo al quarto motivo, l'appellato evidenzia di non aver formulato alcuna domanda di inesistenza del contratto nel giudizio concluso con la sentenza impugnata.
Semplicemente il signor pur continuando a contestare CP_1
di aver sottoscritto il contratto di vendita, una volta accertata, in sede di perizia calligrafica, l'autenticità della sua sottoscrizione, non ha potuto che formulare una domanda di risoluzione del contratto.
Parte La stessa Agency, inoltre, avrebbe sempre ammesso di aver corrisposto, per interposta persona, a soggetto diverso dal
[...]
e in ragione di un titolo diverso, la somma di euro 1.750,00, CP_1
anziché quella di euro 12.000,00, riconoscendo così il proprio inadempimento contrattuale.
4.- All'esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
( previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica). 5.- Preliminarmente questo Collegio ritiene l'appello ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. essendo agevolmente evincibili, dal contenuto del relativo atto, gli specifici motivi posti a suo fondamento, le parti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma e le modifiche richieste alla decisione di primo grado.
Inoltre, deve escludersi l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. non sussistendo nel caso di specie i presupposti di cui alla disposizione citata.
Tanto premesso non si ritiene l'appello meritevole di accoglimento.
5.1- Non può trovare accoglimento il primo motivo di gravame.
Con tale doglianza l'appellante affronta la questione della proposizione dell'azione di risoluzione congiuntamente all'azione di adempimento di un contratto.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale di Genova avrebbe dovuto tenere conto del fatto che ai sensi dell'art. 1453 c.c. non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Al riguardo, però, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'interpretazione della disposizione ex art. 1453 c.c. nel senso che “il divieto, sancito dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ., di richiedere l'adempimento del contratto quando sia stata domandata la risoluzione dello stesso non preclude anche la possibilità di formulare la richiesta in questione in via meramente subordinata rispetto all'altra” (Cass. civ. n.
20899/2013 e Cass. civ. n. 1077/2005).
La Corte di Cassazione ha osservato che “il principio dell'inammissibilità della domanda di adempimento proposta successivamente a quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) non è assoluto, ma è applicabile alla duplice condizione: l) che la domanda di risoluzione sia stata proposta senza riserve;
e 2) che esista un interesse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale. La ragione giustificatrice, in ordine alla prima condizione, si ricava dal principio di buona fede oggettiva, alla luce del quale il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva. Diversamente, quindi, l'esercizio dello ius variandi deve ritenersi consentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello stesso giudizio in via subordinata” (Cass. civ. n. 20899/2013).
Le ragioni di tale interpretazione sarebbero due e intuitive: “Da un lato, infatti, deve essere consentito all'interessato che lo richieda tempestivamente, di ottenere – una volta rigettata la domanda di risoluzione – l'adempimento tardivo, se ancora possibile. Dall'altra, ovvi motivi, anche di ordine costituzionale, di ragionevole durata del giudizio, non possono che deporre per una proposizione congiunta, anche se subordinata, dei due rimedi” (Cass. civ. n. 20899/2013).
Si osserva che nel caso di specie il signor già nell'atto CP_1
di citazione del 20.07.2022, aveva chiesto in via principale l'accertamento dell'inadempimento di e la PA
conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di vendita,
e correttamente in via subordinata la condanna di PA
al pagamento del prezzo dell'autovettura.
Anche nella memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.p.c. il signor ha concluso in tal senso: CP_1
“- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per la mancata corresponsione al sig. PA CP_1
del prezzo di vendita della vettura BMW, modello X6 tg
[...]
DY501RY, di cui alla scrittura privata di vendita del 11.7.2021
e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione dello stesso contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e condannare la alla restituzione PA
al sig. dell'automobile BMW modello X6 Controparte_1
targata DY501RY;
- condannare, comunque, al risarcimento a PA
favore del sig. dei danni da quest'ultimo subiti Controparte_1
per il mancato utilizzo della vettura BMW, modello X6 tg
DY501RY, a far data dalla scrittura privata del 11.7.2021 e/o dalla data di risoluzione del contratto fino alla data della restituzione della vettura al sig. ; CP_1
- in via subordinata, condannare la al PA
pagamento a favore del sig. del prezzo Controparte_1
dell'automobile BMW modello X6, targata DY501RY , pari ad
Euro 12.000,00 e/o altra somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo e/o, comunque, al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di Euro 12.000,00 e/o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato
l'inadempimento di ex art. 1460 c.c, per omesso PA
pagamento al sig. del prezzo di vendita Controparte_1
dell'autovettura di cui è causa, respingere ogni domanda avversaria, perché infondata e/o non provata e, conseguentemente, condannare la alla PA
restituzione al sig. dell'automobile BMW Controparte_1
modello X6 targata DY501RY;
- respingere integralmente le domande formulate da
[...]
nei confronti del sig. in quanto PA Controparte_1
infondate e/o non provate per tutte le motivazioni esposte, accertando e dichiarando che il veicolo BMW modello X6 targata DY501RY è di proprietà del sig. . Controparte_1
- Vinte le spese e compensi di giudizio”.
Pertanto, questa Corte ritiene che, avendo il CP_1
evidentemente interesse ad ottenere – qualora fosse stata rigettata la domanda di risoluzione – l'adempimento tardivo, l'abbia correttamente richiesto, in via subordinata, rispetto alla domanda di risoluzione .
5.2- La Corte ritiene poi di trattare congiuntamente il secondo e il terzo motivo d'impugnazione in quanto strettamente connessi e relativi all'ammissibilità e alla valutazione delle prove offerte da PA
Tali doglianze non meritano accoglimento. Questa Corte ritiene che sia del tutto corretto il portato della sentenza gravata laddove ha ritenuto che la parte acquirente
[...]
non ha provato di aver pagato il prezzo pattuito nel Pt_1
contratto di compravendita .
Le prove dedotte e reiterate nel presente giudizio di appello da parte di non sono rilevanti poiché non consentono PA
di ricostruire il rapporto tra i terzi e Parte_2 Tes_1
rispetto all'appellante.
[...]
Si veda, ad esempio, il capitolo 1) dedotto dall'appellante: “Vero che, ella (teste) ha ricevuto tre bonifici (euro 900, 250, e 600 euro) da parte del signor per pagare pratiche Parte_2
amministrative e/o tributarie per interventi sulla posizione debitoria del signor (si rammostri al teste doc n. 6) CP_1
prodotto con citazione 28.10.22 e il doc. a) prodotto con la presente memoria)”; il capitolo 3): “Vero che ella (teste), dopo la vendita della vettura BMW targata DY501RY, consegnava nel giugno 2021 al signor l'autovettura Alfa Romeo Stelvio CP_1
di sua proprietà”; e il capitolo 4): “Vero che il signor , CP_1
guidando la vettura Alfa Romeo Stelvio. Rimaneva coinvolto in un incidente procurando all'auto un danno di euro 1000”; capitolo 5) “Dica il teste, se il signor le ha risarcito il CP_1
danno causato alla vettura Alfa Romeo Stelvio”.
Tali prove, e i documenti relativi a pagamenti che sarebbero intervenuti da parte di un soggetto estraneo alla presente causa
( , non sono rilevanti e non possono Parte_2
configurarsi quale pagamento anche parziale del prezzo pattuito nel contratto di vendita dell'autovettura tra e PA
Controparte_1 In ogni caso, si osserva che anche qualora volesse sostenersi che
Parte il tal modo intendeva estinguere in parte l'obbligazione di pagamento del prezzo della vettura de qua, ai sensi dell'art. 1197c.c., mediante l'esecuzione di una prestazione sostitutiva dell'adempimento pattuito, si rileva che secondo il disposto di tale norma il debitore non può liberarsi con una prestazione diversa, salvo che il creditore non vi consenta. Il nelle CP_1
sue difese ha affermato di non consentire a tale prestazione sostitutiva ( v. pag. 15 comparsa di costituz. in appello) .
Si osserva inoltre che il Tribunale ha correttamente effettuato una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempienti delle parti, evidenziando con motivazione ineccepibile che la Parte mancata intestazione a del veicolo al PRA e la sussistenza dei fermi ( che non avevano impedito alla società di usare l'auto) non giustificava ex art. 1460 c.c. il mancato pagamento del Parte prezzo da parte di che non si era mai offerta di pagare neppure in misura ridotta
Pertanto, condivisibilmente il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, avanzata dal CP_1
Quanto all'ulteriore doglianza dell'appellante, il quale assume che la domanda di risoluzione del contratto era stata svolta dal in via subordinata, si osserva che correttamente il CP_1
Tribunale l'ha esaminata e poi accolta, avendo in primo luogo ritenuto sussistente tra le parti il contratto di compravendita dell'autovettura in argomento, escludendo di conseguenza la fondatezza dell'assunto del secondo cui egli avrebbe CP_1
Parte solo prestato il veicolo a .
5.3- Infine, non può trovare accoglimento neppure il quarto motivo di impugnazione.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice avrebbe errato nel non compensare integralmente le spese di lite, visto il rigetto di alcune istanze avanzate dal CP_1
Tuttavia si ritiene che il Tribunale di Genova abbia correttamente deciso di compensare per la metà le spese processuali e di porre il residuo a carico di PA
Ciò in quanto il Giudice ha accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta da Controparte_1
rimanendo così assorbita la domanda subordinata di adempimento dello stesso.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria del per i danni CP_1
subiti e il mancato utilizzo del veicolo, il Giudice l'ha ritenuta accoglibile limitatamente all'importo di euro 394,61, e proprio per tale motivo ha compensato per la metà le spese di lite.
La compensazione integrale delle spese di lite del primo grado del giudizio non poteva esser disposta perché, avuto riguardo all'esito della lite, era comunque in prevalenza PA
soccombente.
5.4- L'appello deve quindi essere respinto.
A ciò consegue la condanna dell'appellante PA
alla rifusione a parte appellata delle spese processuali del
[...] presente grado di giudizio liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da in persona PA
del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.
2243/2023 emessa dal Tribunale di Genova che per l'effetto conferma;
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida CP_1
in euro 5.809,00 oltre spese generali e accessori di legge;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 11/12/2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni