Ordinanza cautelare 26 giugno 2020
Ordinanza collegiale 20 settembre 2021
Ordinanza collegiale 1 marzo 2022
Sentenza 17 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/11/2022, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2022
N. 01813/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2020, proposto da
IA ON RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Di Cuia e Nicola Ciaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza ingiunzione del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra n. 28 del 19 febbraio 2020, notificata alla ricorrente in data 24 febbraio 2020, con la quale è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica delle opere in corso di realizzazione presso il fabbricato sito nel Comune di Massafra (TA), la Via Chiefa e la Via Specchi (ora Via del Concordato);
b) della relazione prot. n. 5941 del 5 febbraio 2020 e successiva integrazione prot. n. 6697 del 10.02.2020 redatte dal Tecnico comunale a seguito di sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, mai notificate alla ricorrente;
c) della nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14 maggio 2020, notificata in data 18 maggio 2020, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia dell’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, recante protocollo n. 17077/2020;
d) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Massafra;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare sita nel Comune di Massafra, tra Via Chiefa e Via Specchi (ora Via del Concordato).
L’immobile ricade:
- nella zona A1 del P.d.F. vigente nel Comune di Massafra, ove sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro senza alterazioni di volume;
- in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex artt. 75 e 76 del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
In riferimento al suddetto immobile, pervenuto alla ricorrente iure successionis a seguito del decesso del padre, sig. Michele RE, in data 24 febbraio 2020 è stata notificata l’ordinanza ingiunzione n. 28 del 19.02.2020 del Dirigente della 5° Ripartizione del Comune di Massafra, con la quale è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica con riferimento alle opere in corso di realizzazione e segnatamente:
1. Rifacimento della scalinata (per accedere al primo piano) e del balconcino in c.a. ubicati nel cortile dell’U.I. in argomento;
2. Esecuzione di opere interne di ristrutturazione al fabbricato di vecchia costruzione con copertura a volta;
3. Esecuzione di lavori al muro di recinzione, con variazione di sagoma e di prospetto, rispetto alla situazione preesistente;
4. Esecuzione d’interventi a livello di piano terra, con demolizione e ricostruzione di nuova muratura in conci di tufo, con nuova copertura di solaio in c.a. di circa 29 mq.
In riferimento alle opere richiamate nell’ordinanza n. 28 del 19.02.2020, la ricorrente ha presentato istanza di SCIA in accertamento di conformità, acclarata al protocollo dell’ente con n. 17077 del 27.04.2020.
In riferimento a tale ultima istanza il Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra ha adottato la nota del 14.05.2020, notificata in data 18.05.2020, con la quale la SCIA in sanatoria “ è dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 ” per le seguenti ragioni: “ 1. l’intervento proposto in accertamento di conformità art. 36 e 37 del DPR 380/2001 prevede anche la regolarizzazione di un vano su cui sono stati eseguiti, come si evince dalla documentazione fotografica allegata e dagli esiti del sopralluogo UTC, evidenti interventi di demolizione e ricostruzione dello stesso con aumento della cubatura per una maggiore altezza dello stesso rispetto all’esistente; Tanto in contrasto con quanto previsto dalle NTA del vigente strumento urbanistico Zona A1 – Centro storico) che prevede limitati interventi di “consolidamento o restauro senza aumento di volume” e, vieppiù, in contrasto con quanto previsto dall’art. 167 e 181 del D.Lvo 42/2004; 2. Peraltro, per lo stesso vano non viene giustificata la regolare preesistenza, né viene documentata l’analisi storica, risultando lo stesso non accatastato, come si evince dall’estratto di mappa allegato ”.
La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. Sulla nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14.05.2020 - La violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - La violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento;
II. Sulla nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14.05.2020 - L’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e diritto - L’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - La violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
III. Sulla nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14.05.2020 - La violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 17 del D.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
IV. Sull’ordinanza ingiunzione del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra n. 28 del 19.02.2020 - La violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e la violazione dei principi di trasparenza e partecipazione del procedimento amministrativo;
V. Sull’ordinanza ingiunzione del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra n. 28 del 19.02.2020. L’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - La violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 e la violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Massafra, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza 26 giugno 2020 n. 440, questa Sezione ha sospeso l’efficacia della menzionata nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14 maggio 2020.
Con ulteriore SCIA prot. n. 37141 del 18.09.2020 la ricorrente ha ripresentato un nuovo accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, allegando specifiche asseverazioni da parte del tecnico rilevatore. Il SUE con nota prot. n. 48212 del 24.11.2020, richiamando le disposizioni del sopraggiunto art. 9 bis , comma 1, D.P.R. n. 380/2001, ha trasmesso all’Unione dei Comuni l’istanza relativa all’ottenimento dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004, richiedendo nel contempo alla ricorrente la documentazione integrativa per il completamento della pratica. In data 19.05.2021 l’Unione dei Comuni ha rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica n. 30.
Con ordinanza collegiale n. 357/2022, questa Sezione ha chiesto al Comune chiarimenti in ordine allo stato del procedimento di sanatoria di cui alla SCIA prot. n. 37141 del 18.09.2020.
Il Comune ha chiarito che in data 23.11.2021 è stata sollecitata dall’Amministrazione l’acquisizione della documentazione mancante alla SCIA prot. n. 37141 del 18.09.2020; a completamento della pratica sono pervenute in data 26.11.2021, 17.12.2021 e 16.05.2022, le integrazioni richieste dall’Ufficio, “ necessarie al perfezionamento della SCIA in questione ”.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Con riferimento alla nota del Dirigente della Ripartizione Quinta del Comune di Massafra del 14.05.2020, con la quale la SCIA in sanatoria “ è dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 ”, giova rilevare che in data 18 settembre 2020 la ricorrente ha presentato al Comune una nuova SCIA per accertamento di conformità ex art. 37, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 relativamente al medesimo immobile e ai medesimi abusi, finalizzata a porre rimedio alle incompletezze ed irregolarità riscontrate dal Comune nella prima SCIA. Ne consegue che la presentazione della SCIA del 18.09.2020 ha comportato la rinuncia alla prima SCIA oggetto del presente giudizio. Ne discende, in via ulteriore, come evidenziato dall’Amministrazione resistente con memoria del 07.10.2022, che è venuto meno l’interesse della ricorrente ad ottenere una pronunzia sulla legittimità del gravato provvedimento di inefficacia ex art. 19 L. n. 241/1990 della SCIA in sanatoria, adottato dal Comune di Massafra con la nota prot. n. 17077 in data 14.05.2020, relativamente alla prima SCIA ex art. 37, comma 4, D.P.R. n. 380/2001, presentata in data 27.04.2020. L’esito del giudizio, infatti, non potrebbe arrecare alcuna utilità alla ricorrente, in quanto la situazione nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame, consistita nella presentazione della nuova SCIA ex art. 37, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 sullo stesso immobile e per gli stessi abusi, è tale da escludere che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua per la sig.ra RE.
Deve, pertanto, ritenersi superata, a seguito della positiva definizione della pratica di sanatoria ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, anche l’ordinanza di demolizione n. 28 del 19.02.2020, tempestivamente impugnata, atteso che il termine per l’introduzione dei giudizi di primo grado dinanzi ai Tribunali Amministrativi è stato sospeso dall’8 marzo al 3 maggio 2020 per effetto delle previsioni contenute nei decreti legge emanati dal Governo per l’emergenza Covid-19. La positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., del ricorso proposto contro l’ingiunzione di demolizione, la quale è da ritenersi rimossa dalla realtà giuridica e sostituita dal titolo in sanatoria. Peraltro, il Comune è incorso in un errore di classificazione delle opere oggetto dell’ordinanza de qua con conseguente erronea applicazione della sanzione ripristinatoria. Trattasi infatti di interventi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 22 D.P.R. n. 380/2001 e, come tali, assoggettabili alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività. Poiché nessuno degli interventi elencati nell’ordinanza necessitava del preventivo rilascio di un permesso di costruire, come dimostrato per tabulas dalla successiva positiva definizione della pratica di sanatoria ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, non poteva essere disposta la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Se le opere edilizie concretamente eseguite non sono sottoposte al regime del permesso di costruire, “ non può esserne disposta in toto la demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 ” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 20 gennaio 2014, n. 182; cfr. altresì: Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 10; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 novembre 2020, n. 1628).
In conclusione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alla natura della pronunzia che la definisce in questa sede solo in rito, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO