Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 191/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa ND Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno
2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Pezone (C.F. C.F._2
giusta procura rilasciata su foglio separato, presso il cui studio elett.te C.F._3
domiciliano in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. Palumbo n.120
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 27 gennaio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17 gennaio 2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in Napoli il
27.04.2022; che dalla loro unione erano nate due figlie: ND nata a [...] il [...]
e nato a [...] il [...]; che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione Per_1
della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 30.04.2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
La abitazione già costituente casa coniugale e sita in Marano di Napoli (NA) alla Via A. Labriola
n. 6 attualmente in fitto resterà attribuita in via esclusiva alla sig.r in uno al Parte_1
mobilio, arredi, suppellettili ivi insistenti;
Il sig. invece, lascerà la casa coniugale Parte_2
trasferendo la propria residenza in Napoli alla Via Cupa del Cane n. 83 portando con sé i propri effetti personali;
Il sig assume l'obbligo di corrispondere alla sig.r a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di €250,00 Persona_2
(duecentocinquanta//euro) oltre spese straordinarie previamente concordate tra le parti
(come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Napoli Nord) nella misura del 50%. L'importo di cui sopra sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico postale, in contanti e/o bancario su coordinate di seguito a specificarsi a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa con il collocamento prioritario presso la madre, cui viene affidata la gestione ordinaria. I genitori, in virtù dell'affidamento condiviso del figlio minore, si impegnano ad assumere di comune di accordo tutte le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relativamente all'educazione, formazione scolastica, tenuto conto di quelle che sono le capacità e l'aspirazione del minore;
Il IG , genitore non collocatario, potrà tenere con sé i figli, previo accordo Parte_2
con loro, ogniqualvolta lo desideri;
Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del ricorso depositato;
Per quanto non previsto e non regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e, nato a [...] il [...] Parte_1 Parte_2
alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA), ove in data 27.04.2022 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 7, p. II, s. B, sez. Y) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 30 aprile 2025. Il Presidente relatore
Dr. ND Tabarro