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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 330/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente rel.
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.330/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 7.02.2024, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Roberto Spedicato e Fedele Rigliaco;
-APPELLANTE-
Contro
in amministrazione giudiziaria, in Controparte_1 persona dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Fedele:
-
-APPELLATA-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 7.02.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con decreto ingiuntivo n.3386/2017, notificato in data 11.1.2018, Parte_1 riceveva intimazione di pagamento della somma di € 8.800, oltre spese per la procedura di ingiunzione pari ad € 145,50, nonché € 600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale.
Avverso l'anzidetto decreto, presentava opposizione chiedendo la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo difettando gli elementi essenziali di cui all'art. 633 c.p.c, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva Controparte_2
contestando in fatto ed in diritto le avverse difese, chiedendo la conferma del
[...] decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 12.2.2019 la difesa della opposta dichiarava di essere venuta a conoscenza che l'Avv. Rigliaco al momento della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (avvenuta il 15.2.2018, con consegna all'ufficiale giudiziario il
09.02.2018) era stato sospeso dall'esercizio della professione legale. Chiedeva pertanto di dichiararsi l'inesistenza della opposizione con ogni conseguenza di legge.
In detta udienza il Giudice invitava l'Avv. Rigliaco a meglio documentare quanto riferito
a verbale dall'Avv. Fedele.
Alla successiva udienza del 01/07/2019 l'Avv. Fedele chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, producendo:
1. Stampa della videata estratta dalla pagina web del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati dalla quale risultava la sospensione dell'Avv. Rigliaco per il periodo
18/01/2018-18/05/2018;
2. propria PEC unitamente alla risposta del medesimo consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecce del 06/02/2019 con la quale il Consigliere Segretario, Avv. Vincenzo
Caprioli, certificava che: “…giusta sentenza del CNF resa il 23/01/2016 e notificata all'Avv. Rigliaco il 18/01/2018…” risultava essere stato sospeso per mesi 4 decorrenti dal 18/01 al 18/05/2018.
3. Sentenza per esteso, rimessa con detta missiva, resa dal CNF in danno dell'Avv.
Rigliaco nel procedimento recante RG. 69/14 in uno alla corrispondente relata di notifica. Nella medesima udienza l'Avv. Rigliaco contestava quanto riferito dall'Avv. Fedele assumendo che la sanzione disciplinare sarebbe divenuta operante non già dalla notifica della sentenza del C.N.F. bensì dalla notifica della deliberazione del Consiglio dell'Ordine circondariale, cui spetterebbe la competenza di fissarne la decorrenza dal
Consiglio Nazionale Forense.
A scioglimento della riserva dell'1.7.2019, il GOT invitava le parti a precisare le conclusioni alla successiva udienza”. -
La causa è stata definita con sentenza n.2109/2020 con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la sentenza del C.N.F. che applica una sanzione disciplinare è esecutiva dal giorno della notifica all'interessato e di conseguenza ha ravvisato la carenza in capo al procuratore sospeso dello ius postulandi inferendone l'inesistenza della procura e degli atti processuali posti in essere dal medesimo per conto dell'opponente.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
instando preliminarmente per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza delle pretese creditorie vantate dall' dall' Controparte_1
nonché per la condanna dell'odierna appellata al risarcimento
[...] dei danni cagionati all'appellante, chiesti in primo grado con domanda riconvenzionale, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo, preliminarmente il Controparte_1
rigetto della richiesta inibitoria, in via principale, il rigetto del gravame proposto, in via incidentale e/o condizionata la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 164, co. 4, c.p.c. e, nel merito, il rigetto della promossa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 7.02.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta
“tardività dell'eccezione preliminare”.
In particolare, secondo l'appellante la difesa dell'opposto avrebbe eccepito tardivamente il difetto dello ius postulandi in capo all'Avv.
Rigliaco, al momento della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dovuto alla sospensione dall'esercizio della Professione
Legale e la conseguente inesistenza del mandato conferitogli.
A sostegno dell'assunto evidenzia il sig. che secondo Parte_1
la normativa vigente le eccezioni preliminari possano essere sollevate o dal convenuto nella comparsa di risposta o nelle note n.° 1 ex articolo
183 VI comma Cod. Proc. Civ.
Con il secondo motivo di appello si censura l'Infondatezza della declaratoria di inammissibilità.
In particolare deduce l'appellante che l'inammissibilità della domanda da intendersi come mancanza di presupposti voluti dalla legge per la proposizione della domanda non sia configurabile nel caso di specie.
Con il terzo motivo di gravame si duole l'appellante dell'infondatezza del difetto di procura.
In proposito osserva il sig. come un avvocato possa Pt_1 considerarsi regolarmente esercente ai sensi dell'art.82 co III c.p.c.se munito di procura ad litem.
Con il quarto motivo di gravame lamenta l'appellante “la Pt_2
equivoca del Giudice di prime cure sui concetti di esecutività ed Contr esecutorietà della sentenza del ed ulteriore precisazione sulle competenze dello stesso organo”.
In proposito evidenza il sig. come dalla pronuncia censurata Pt_1
si evinca una chiara confusione tra i concetti di esecutività ed esecutorietà dell'organo di cui innanzi, osservandosi come per esecutorietà si intenda l'attitudine di un provvedimento amministrativo o processuale di essere attuato coattivamente, ossia, contro la volontà del destinatario, laddove, invece, l'esecutività indichi la condizione di un atto che può essere eseguito anche immediatamente.
Con il quinto motivo di gravame si duole l'appellante del mancato riferimento all'articolo 182 Cod. Proc. Civ.
In particolare evidenzia il sig. che nel caso di specie il Pt_1
contestato vizio della procura, ove accertato dal giudice, avrebbe potuto essere sanato attraverso il meccanismo processuale dell'articolo
182 Cod. Proc. Civ., che si applicherebbe secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità anche all'ipotesi di inesistenza della procura alle liti.
Con il sesto motivo di appello si censura errata interpretazione del
Regolamento CNF e delle relative competenze.
In particolare secondo il dal combinato disposto Pt_1 dell'articolo 62 della Legge 247/2012 e dell'articolo 35 comma 3 del
Regolamento del CNF si evincerebbe che nel caso di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza provvederebbe a comunicare al sanzionato la data di decorrenza della iscrizione della sanzione a mezzo PEC o raccomandata inviata nel domicilio professionale del sanzionato stesso ed in quello dell'eventuale suo difensore.
Nel caso che ci occupa l'Avv. Rigliaco sarebbe stato convocato dal proprio Consiglio dell'Ordine per la suindicata comunicazione in data
15.02.2018, quindi prima della consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il settimo motivo di appello lamenta il sig. che “In Pt_1 ordine alla rilevanza penale attribuita al comportamento dell'Avv.
la questione relativa alla esecuzione delle sentenze del CP_4
CNF non è uniforme”.
In particolare, secondo l'appellante, il suddetto difensore avrebbe agito nella convinzione che l'applicazione della sentenza del CNF potesse spiegare effetto solo a seguito del provvedimento di esecuzione della sanzione dell'Ordine di appartenenza e che di conseguenza non avrebbe in alcun modo potuto pregiudicare il diritto di difesa del sig. . Pt_1
Evidenzia pertanto l'appellante come il giudice di prime cure sulla base di un'attenta lettura della L. 247/2012 e del Regolamento del CNF avrebbe dovuto rilevare la necessità della salvaguardia degli atti di causa.
Con l'ottavo motivo di gravame si duole l'appellante dell'erroneità della sentenza impugnata alla luce del costante orientamento della
Suprema Corte in tema di nullità delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente, oggetto di causa, per anatocismo illegittimo ed interessi ultralegali, con particolare riferimento all'onere della banca di dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto.
Con il nono motivo d'appello si duole il sig. dell'errata Pt_1 applicazione dell'art.2697 c.c. in tema di onere probatorio della
Banca.
In particolare l'appellante richiama il principio asseritamente consolidato in giurisprudenza secondo cui “una volta che sia stata dichiarata l'invalidità di clausole bancarie che abbiano comportato
l'addebito d'interessi, spese o commissioni a carico del correntista, la banca ha sempre l'onere di produrre gli estratti conto integrali a far data dall'apertura del conto e sino alla data per cui si pretende il pagamento”.
Con il decimo motivo di appello il sig. rimarca il dovere Pt_1
della Banca creditrice di conservare tutti gli estratti conto al fine di provare il proprio credito.
Infine il sig. reitera la domanda riconvenzionale già spiegata Pt_1
nel giudizio di primo grado, instando per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della vicenda in atti.
I motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi sul piano logico e giuridico, sono infondati.
Ed invero dall'esame della documentazione prodotta emerge che l'Avv. Rigliaco al momento della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (avvenuta il 15.2.2018, con consegna all'ufficiale giudiziario il 09.02.2018) era privo dello ius postulandi.
Ciò in quanto in virtù della sentenza del CNF in atti, resa il 23/01/2016, il suddetto procuratore è stato sospeso dall'esercizio della professione legale per 4 mesi decorrenti dalla notifica della medesima pronuncia, avvenuta il 18/01/2018.
In proposito va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la sentenza del C.N.F. che applica una sanzione disciplinare è esecutiva dal giorno della notifica all'interessato e non già dalla notifica di un successivo provvedimento - non previsto da alcuna norma - del Consiglio dell'Ordine di appartenenza “(Cfr. Sez. 6, Sentenza n. 14013 del 2014;
Sez. U., 6.6.2003 n. 9075).
Va pertanto disattesa la tesi dell'odierno appellante secondo cui la sanzione disciplinare diverrebbe esecutiva non già al momento della notificazione all'interessato della sentenza emessa dal Consiglio
Nazionale Forense, ma soltanto a seguito dell'iniziativa del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto, Consiglio che, ricevuta dal C.N.F. la comunicazione della sentenza, dovrebbe fissare la decorrenza della sanzione disciplinare e, quindi, notificarla all'interessato.
Tanto premesso, va rilevato che secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “La cancellazione dall'albo professionale disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore al deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, privando l'avvocato dello "ius postulandi", determina la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto processuale;
e, poichè le norme che disciplinano l'esercizio della professione forense sono di ordine pubblico, tale mancanza dà luogo ad inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto”.
(Cass.n.10049/2005).
In applicazione del suesposto principio deve ritenersi che nel caso di specie la sospensione disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione, privando l'Avv. Rigliaco dello "ius postulandi", abbia determinato la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto e dei successivi eventuali atti processuali posti in essere dal medesimo e la conseguente inesistenza degli stessi e della relativa procura.
Quanto all'asserita tardività dell'eccezione relativa al difetto dello ius postulandi la Corte ne rileva l'infondatezza.
Ed invero la circostanza che la suddetta eccezione sia stata sollevata dal convenuto all'udienza del 12.2.2019, è irrilevante trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
Sul punto occorre attenersi al condivisibile orientamento della
Suprema Corte secondo cui “Le questioni relative alla nullità della procura alle liti e al difetto di "ius postulandi" in capo al difensore possono essere rilevate d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito”.( Cfr.
Deve infine ritenersi inconferente la doglianza relativa all'asserita applicabilità nel caso di specie dell'art.182 co.II c.p.c..
Ed invero la Suprema Corte -anche a sezioni Unite- ha affermato che
, “all'atto giudiziale di avvocato privo di "ius postulandi" in quanto abilitato all'esercizio della professione non è applicabile l'art. 182, 2° co., c.p.c. ( come modificato dall'art. 46, 2° co., L. n. 69 del 2009 ) allorquando come nella specie la regolarizzazione non avvenga in favore del soggetto o del procuratore già costituito ma si abbia la costituzione in giudizio di soggetto diverso, iscritto all'albo, previo rilascio di mandato speciale (cfr. Cass., Sez. Un., 27/4/2017,10414 ), giacché la sanatoria ivi prevista si applica nelle ipotesi di nullità e non anche, come nella specie, viceversa di originaria inesistenza ( cfr.
Cass., 4/10/2018, n. 24257. Cfr. altresì, con riferimento all'ipotesi della cancellazione dall'albo, Cass., 13/5/2005, n. 10049; Cass.,
6/3/2003, n. 3299; Cass.,17/7/1999, n. 7577; Cass., 26/11/1998, n.
12002; Cass., Sez. Un., 21/11/1996, n. 10284 ) ovvero di nullità assoluta ed insanabile (v. Cass.,19/12/2014, n. 26898; Cass.,
23/9/2009, n. 20436) dell'atto”. ( Cass.18047.2019) Pertanto la disposizione dell'art. 182 c.p.c., che prevede l'obbligatorietà dell'intervento del giudice nel rilievo e nella concessione di un termine per la sanatoria delle irregolarità della costituzione delle parti, non è applicabile al caso di specie, in quanto - come esattamente rilevato dal giudice di prime cure- gli atti processuali posti in essere dall'Avv. Rigliaco e la relativa procura sono da considerarsi giuridicamente inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.
Alla luce dei rilievi espressi va confermata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall' Avv. Rigliaco, durante il periodo di sospensione
L'accertamento dell'inesistenza giuridica degli atti processuali posti in essere dall'avv. Rigliaco e dell'inammissibilità dell'opposizione assorbe logicamente le ulteriori censure proposte.
L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore dell'
Controparte_1
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 21.03.2025
Il Presidente est.
(Dott. Maurizio Petrelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente rel.
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.330/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 7.02.2024, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Roberto Spedicato e Fedele Rigliaco;
-APPELLANTE-
Contro
in amministrazione giudiziaria, in Controparte_1 persona dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Fedele:
-
-APPELLATA-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 7.02.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con decreto ingiuntivo n.3386/2017, notificato in data 11.1.2018, Parte_1 riceveva intimazione di pagamento della somma di € 8.800, oltre spese per la procedura di ingiunzione pari ad € 145,50, nonché € 600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale.
Avverso l'anzidetto decreto, presentava opposizione chiedendo la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo difettando gli elementi essenziali di cui all'art. 633 c.p.c, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva Controparte_2
contestando in fatto ed in diritto le avverse difese, chiedendo la conferma del
[...] decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 12.2.2019 la difesa della opposta dichiarava di essere venuta a conoscenza che l'Avv. Rigliaco al momento della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (avvenuta il 15.2.2018, con consegna all'ufficiale giudiziario il
09.02.2018) era stato sospeso dall'esercizio della professione legale. Chiedeva pertanto di dichiararsi l'inesistenza della opposizione con ogni conseguenza di legge.
In detta udienza il Giudice invitava l'Avv. Rigliaco a meglio documentare quanto riferito
a verbale dall'Avv. Fedele.
Alla successiva udienza del 01/07/2019 l'Avv. Fedele chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, producendo:
1. Stampa della videata estratta dalla pagina web del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati dalla quale risultava la sospensione dell'Avv. Rigliaco per il periodo
18/01/2018-18/05/2018;
2. propria PEC unitamente alla risposta del medesimo consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecce del 06/02/2019 con la quale il Consigliere Segretario, Avv. Vincenzo
Caprioli, certificava che: “…giusta sentenza del CNF resa il 23/01/2016 e notificata all'Avv. Rigliaco il 18/01/2018…” risultava essere stato sospeso per mesi 4 decorrenti dal 18/01 al 18/05/2018.
3. Sentenza per esteso, rimessa con detta missiva, resa dal CNF in danno dell'Avv.
Rigliaco nel procedimento recante RG. 69/14 in uno alla corrispondente relata di notifica. Nella medesima udienza l'Avv. Rigliaco contestava quanto riferito dall'Avv. Fedele assumendo che la sanzione disciplinare sarebbe divenuta operante non già dalla notifica della sentenza del C.N.F. bensì dalla notifica della deliberazione del Consiglio dell'Ordine circondariale, cui spetterebbe la competenza di fissarne la decorrenza dal
Consiglio Nazionale Forense.
A scioglimento della riserva dell'1.7.2019, il GOT invitava le parti a precisare le conclusioni alla successiva udienza”. -
La causa è stata definita con sentenza n.2109/2020 con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la sentenza del C.N.F. che applica una sanzione disciplinare è esecutiva dal giorno della notifica all'interessato e di conseguenza ha ravvisato la carenza in capo al procuratore sospeso dello ius postulandi inferendone l'inesistenza della procura e degli atti processuali posti in essere dal medesimo per conto dell'opponente.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
instando preliminarmente per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza delle pretese creditorie vantate dall' dall' Controparte_1
nonché per la condanna dell'odierna appellata al risarcimento
[...] dei danni cagionati all'appellante, chiesti in primo grado con domanda riconvenzionale, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo, preliminarmente il Controparte_1
rigetto della richiesta inibitoria, in via principale, il rigetto del gravame proposto, in via incidentale e/o condizionata la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 164, co. 4, c.p.c. e, nel merito, il rigetto della promossa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 7.02.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta
“tardività dell'eccezione preliminare”.
In particolare, secondo l'appellante la difesa dell'opposto avrebbe eccepito tardivamente il difetto dello ius postulandi in capo all'Avv.
Rigliaco, al momento della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dovuto alla sospensione dall'esercizio della Professione
Legale e la conseguente inesistenza del mandato conferitogli.
A sostegno dell'assunto evidenzia il sig. che secondo Parte_1
la normativa vigente le eccezioni preliminari possano essere sollevate o dal convenuto nella comparsa di risposta o nelle note n.° 1 ex articolo
183 VI comma Cod. Proc. Civ.
Con il secondo motivo di appello si censura l'Infondatezza della declaratoria di inammissibilità.
In particolare deduce l'appellante che l'inammissibilità della domanda da intendersi come mancanza di presupposti voluti dalla legge per la proposizione della domanda non sia configurabile nel caso di specie.
Con il terzo motivo di gravame si duole l'appellante dell'infondatezza del difetto di procura.
In proposito osserva il sig. come un avvocato possa Pt_1 considerarsi regolarmente esercente ai sensi dell'art.82 co III c.p.c.se munito di procura ad litem.
Con il quarto motivo di gravame lamenta l'appellante “la Pt_2
equivoca del Giudice di prime cure sui concetti di esecutività ed Contr esecutorietà della sentenza del ed ulteriore precisazione sulle competenze dello stesso organo”.
In proposito evidenza il sig. come dalla pronuncia censurata Pt_1
si evinca una chiara confusione tra i concetti di esecutività ed esecutorietà dell'organo di cui innanzi, osservandosi come per esecutorietà si intenda l'attitudine di un provvedimento amministrativo o processuale di essere attuato coattivamente, ossia, contro la volontà del destinatario, laddove, invece, l'esecutività indichi la condizione di un atto che può essere eseguito anche immediatamente.
Con il quinto motivo di gravame si duole l'appellante del mancato riferimento all'articolo 182 Cod. Proc. Civ.
In particolare evidenzia il sig. che nel caso di specie il Pt_1
contestato vizio della procura, ove accertato dal giudice, avrebbe potuto essere sanato attraverso il meccanismo processuale dell'articolo
182 Cod. Proc. Civ., che si applicherebbe secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità anche all'ipotesi di inesistenza della procura alle liti.
Con il sesto motivo di appello si censura errata interpretazione del
Regolamento CNF e delle relative competenze.
In particolare secondo il dal combinato disposto Pt_1 dell'articolo 62 della Legge 247/2012 e dell'articolo 35 comma 3 del
Regolamento del CNF si evincerebbe che nel caso di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza provvederebbe a comunicare al sanzionato la data di decorrenza della iscrizione della sanzione a mezzo PEC o raccomandata inviata nel domicilio professionale del sanzionato stesso ed in quello dell'eventuale suo difensore.
Nel caso che ci occupa l'Avv. Rigliaco sarebbe stato convocato dal proprio Consiglio dell'Ordine per la suindicata comunicazione in data
15.02.2018, quindi prima della consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il settimo motivo di appello lamenta il sig. che “In Pt_1 ordine alla rilevanza penale attribuita al comportamento dell'Avv.
la questione relativa alla esecuzione delle sentenze del CP_4
CNF non è uniforme”.
In particolare, secondo l'appellante, il suddetto difensore avrebbe agito nella convinzione che l'applicazione della sentenza del CNF potesse spiegare effetto solo a seguito del provvedimento di esecuzione della sanzione dell'Ordine di appartenenza e che di conseguenza non avrebbe in alcun modo potuto pregiudicare il diritto di difesa del sig. . Pt_1
Evidenzia pertanto l'appellante come il giudice di prime cure sulla base di un'attenta lettura della L. 247/2012 e del Regolamento del CNF avrebbe dovuto rilevare la necessità della salvaguardia degli atti di causa.
Con l'ottavo motivo di gravame si duole l'appellante dell'erroneità della sentenza impugnata alla luce del costante orientamento della
Suprema Corte in tema di nullità delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente, oggetto di causa, per anatocismo illegittimo ed interessi ultralegali, con particolare riferimento all'onere della banca di dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto.
Con il nono motivo d'appello si duole il sig. dell'errata Pt_1 applicazione dell'art.2697 c.c. in tema di onere probatorio della
Banca.
In particolare l'appellante richiama il principio asseritamente consolidato in giurisprudenza secondo cui “una volta che sia stata dichiarata l'invalidità di clausole bancarie che abbiano comportato
l'addebito d'interessi, spese o commissioni a carico del correntista, la banca ha sempre l'onere di produrre gli estratti conto integrali a far data dall'apertura del conto e sino alla data per cui si pretende il pagamento”.
Con il decimo motivo di appello il sig. rimarca il dovere Pt_1
della Banca creditrice di conservare tutti gli estratti conto al fine di provare il proprio credito.
Infine il sig. reitera la domanda riconvenzionale già spiegata Pt_1
nel giudizio di primo grado, instando per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della vicenda in atti.
I motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi sul piano logico e giuridico, sono infondati.
Ed invero dall'esame della documentazione prodotta emerge che l'Avv. Rigliaco al momento della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (avvenuta il 15.2.2018, con consegna all'ufficiale giudiziario il 09.02.2018) era privo dello ius postulandi.
Ciò in quanto in virtù della sentenza del CNF in atti, resa il 23/01/2016, il suddetto procuratore è stato sospeso dall'esercizio della professione legale per 4 mesi decorrenti dalla notifica della medesima pronuncia, avvenuta il 18/01/2018.
In proposito va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la sentenza del C.N.F. che applica una sanzione disciplinare è esecutiva dal giorno della notifica all'interessato e non già dalla notifica di un successivo provvedimento - non previsto da alcuna norma - del Consiglio dell'Ordine di appartenenza “(Cfr. Sez. 6, Sentenza n. 14013 del 2014;
Sez. U., 6.6.2003 n. 9075).
Va pertanto disattesa la tesi dell'odierno appellante secondo cui la sanzione disciplinare diverrebbe esecutiva non già al momento della notificazione all'interessato della sentenza emessa dal Consiglio
Nazionale Forense, ma soltanto a seguito dell'iniziativa del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto, Consiglio che, ricevuta dal C.N.F. la comunicazione della sentenza, dovrebbe fissare la decorrenza della sanzione disciplinare e, quindi, notificarla all'interessato.
Tanto premesso, va rilevato che secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “La cancellazione dall'albo professionale disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore al deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, privando l'avvocato dello "ius postulandi", determina la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto processuale;
e, poichè le norme che disciplinano l'esercizio della professione forense sono di ordine pubblico, tale mancanza dà luogo ad inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto”.
(Cass.n.10049/2005).
In applicazione del suesposto principio deve ritenersi che nel caso di specie la sospensione disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione, privando l'Avv. Rigliaco dello "ius postulandi", abbia determinato la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto e dei successivi eventuali atti processuali posti in essere dal medesimo e la conseguente inesistenza degli stessi e della relativa procura.
Quanto all'asserita tardività dell'eccezione relativa al difetto dello ius postulandi la Corte ne rileva l'infondatezza.
Ed invero la circostanza che la suddetta eccezione sia stata sollevata dal convenuto all'udienza del 12.2.2019, è irrilevante trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
Sul punto occorre attenersi al condivisibile orientamento della
Suprema Corte secondo cui “Le questioni relative alla nullità della procura alle liti e al difetto di "ius postulandi" in capo al difensore possono essere rilevate d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito”.( Cfr.
Deve infine ritenersi inconferente la doglianza relativa all'asserita applicabilità nel caso di specie dell'art.182 co.II c.p.c..
Ed invero la Suprema Corte -anche a sezioni Unite- ha affermato che
, “all'atto giudiziale di avvocato privo di "ius postulandi" in quanto abilitato all'esercizio della professione non è applicabile l'art. 182, 2° co., c.p.c. ( come modificato dall'art. 46, 2° co., L. n. 69 del 2009 ) allorquando come nella specie la regolarizzazione non avvenga in favore del soggetto o del procuratore già costituito ma si abbia la costituzione in giudizio di soggetto diverso, iscritto all'albo, previo rilascio di mandato speciale (cfr. Cass., Sez. Un., 27/4/2017,10414 ), giacché la sanatoria ivi prevista si applica nelle ipotesi di nullità e non anche, come nella specie, viceversa di originaria inesistenza ( cfr.
Cass., 4/10/2018, n. 24257. Cfr. altresì, con riferimento all'ipotesi della cancellazione dall'albo, Cass., 13/5/2005, n. 10049; Cass.,
6/3/2003, n. 3299; Cass.,17/7/1999, n. 7577; Cass., 26/11/1998, n.
12002; Cass., Sez. Un., 21/11/1996, n. 10284 ) ovvero di nullità assoluta ed insanabile (v. Cass.,19/12/2014, n. 26898; Cass.,
23/9/2009, n. 20436) dell'atto”. ( Cass.18047.2019) Pertanto la disposizione dell'art. 182 c.p.c., che prevede l'obbligatorietà dell'intervento del giudice nel rilievo e nella concessione di un termine per la sanatoria delle irregolarità della costituzione delle parti, non è applicabile al caso di specie, in quanto - come esattamente rilevato dal giudice di prime cure- gli atti processuali posti in essere dall'Avv. Rigliaco e la relativa procura sono da considerarsi giuridicamente inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.
Alla luce dei rilievi espressi va confermata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall' Avv. Rigliaco, durante il periodo di sospensione
L'accertamento dell'inesistenza giuridica degli atti processuali posti in essere dall'avv. Rigliaco e dell'inammissibilità dell'opposizione assorbe logicamente le ulteriori censure proposte.
L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore dell'
Controparte_1
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 21.03.2025
Il Presidente est.
(Dott. Maurizio Petrelli)