Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599/2020
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.- Augusto Sabatini Presidente
Consigliere Dott. Marisa Salvo
Consigliere rel.Dott. Antonietta Bonanno ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 599\2020 r.g.
TRA
CF: C.F. 1 elettivamente Parte 1
domiciliato in Messina Via del Vestro 75 presso lo studio professionale dell'avv. Alberto Ciccone che lo rappresenta e difende per mandato in atti,
pec: Email 1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore CF. P.IVA 1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via
T Campanella 46 presso lo studio professionale dell'avv. Cortese Elettra, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Cipolla e Antonio Ferraguto del foro di Milano
Email 2 pec:
Email_3 pec:
APPELLATA
CP 2 in persona del legale rappresentante pro- tempore CF
P.IVA 2 quale successore a titolo particolare del Controparte_1
,
e per essa, quale mandataria, Controparte 3 in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Catania via Vittorio
Emanuele Orlando n. 56 presso lo studio professionale dell'avv. Tito
Monterosso che la rappresenta e difende per mandato in atto,
Appellata
Intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 555\2020 del 05.03.2020
CONCLUSIONI: come da verbale del 15.01.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
emessa nel giudizio promosso da Parte 1Con la sentenza impugnata
[...] ed avente ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito proposta nei confronti del Controparte 1 il Giudice Unico del Tribunale di ノ
Messina ha rigettato la domanda dell'attore ed lo ha condannato alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendo che in riforma della sentenza impugnata la Corte accogliesse la domanda. Si costituiva il Controparte_1 e resisteva al gravame chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Con comparsa del 08.01.2021 interveniva in giudizio CP_2 quale successore a titolo particolare nei crediti del Controparte 1 il quale contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 15.01.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d.
1. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 05.02.2021.
Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha ritenuto il contratto di conto corrente non viziato dalle clausole nulle che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Deduce l'appellante che ha errato il primo giudice a ritenere legittima la capitalizzazione prevista contrattualmente tra le parti trattandosi di contratto bancario stipulato in data 29-01.2008 successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che ha errato il giudice a ritenere che i tassi applicati dalla banca non avesse superato il tasso soglia previsto per l'usura.
L'appellante contesta il risultato cui è pervenuto il CTU e specificatamente i criteri adottati per effettuare la verifica del superamento del tasso soglia.
Deduce che il CTU al fine di verificare se la banca avesse superato il tasso soglia ha applicato una formula errata poiché egli ha applicato la formula diramata dalla Banca d'Italia.
Chiede pertanto che la Corte disponga nuova CTU al fine di verificare il superamento del tasso soglia con i criteri individuati dalla Suprema Corte.
Il primo motivo è infondato.
Osserva la Corte come l' eccezione di nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi è infondata. Rileva al riguardo la Corte come il contratto di conto corrente in esame è stato stipulato il 29.01.2008 successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, e quindi esso non è viziato dall'asserita nullità.
La Suprema Corte con le sentenze del 1999 n. 2374 n. 3096, ha affermato la illegittimità della capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e la nullità delle clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22.04.00 perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile ai sensi della norma contenuta nell'art. 1283 cc solo da un uso normativo e non da un mero uso negoziale quale era quello in forza del quale le banche hanno preteso interessi anatocistici.
Invece, per i contratti di conto corrente bancario, stipulati successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità presuppone la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed essa non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento ( Cass.
Civ. n. 11014 del 24.04.2024)
I contratti bancari allegati da parte appellata, prevedono la reciprocità della previsione anatocistica oltre ad indicare in modo specifico i tassi di interesse applicati.
Pertanto la clausola sulla capitalizzazione degli interessi come pattuita dalle parti nel contratto in esame è legittima.
Fondata è invece la censura ai criteri di calcolo adotti dal CTU per verificare il superamento del tasso soglia.
Va detto che per quanto concerne i criteri di calcolo dell'usura a sanare il contrasto in materia è intervenuta la Cassazione a Sez. Unite con sent.
n.16303\18 con cui ha indicato i criteri per il calcolo del superamento dei tassi usuri validi anche per i contratti stipulati prima del 2008 statuendo che In 66
tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta 1. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali la definizione della causa necessita di ulteriore attività istruttiva cui si provvede con separata ordinanza
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, NON definitivamente avverso la pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
emessa e pubblicata il sentenza n. 555\2020 del Tribunale di Messina
05.03.2020 così decide:
Rigetta il primo motivo di appello
Dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della I sezione in data
22.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Augusto Sabatini Dott. Antonietta Bonanno