Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4902/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4902/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)” e vertente TRA
Cod.fisc.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente in Avellino alla via O.L.B.
Mancini n.12 presso lo studio degli avv.ti Clara Fusco (c.f. e Nicola C.F._2 D'Archi (c.f. , dai quali è rappresentato e difeso per procura alle liti C.F._3 allegata;
Attore-opponente
E
“ in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA , con sede in Cesinali CP_1 P.IVA_1 (AV), alla Via Belledonne n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Di Giovanni, C.F. , giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo Studio sito in Serino (AV) alla Via Roma n.14;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: per parte attrice “Gli scriventi, avv.ti Clara Fusco e Nicola D'Archi, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice istruttore con provvedimento del 24.03.2023 in merito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione conclusioni ex art. 189 c.p.c. del
19.12.2024 relativa al procedimento in epigrafe indicato, con espresso richiamo al contenuto di quanto già illustrato ed argomentato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché nei successivi scritti difensivi, verbali di causa e/o note di trattazione scritta, si riportano a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito e, pertanto, insistono nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Di contra, impugnano e contestano estensivamente tutto quanto dedotto, prodotto e chiesto dalla giacché CP_1 infondato in fatto ed in diritto. Chiedono, infine, che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta “L'avv. Di Giovanni, nell'interesse della parte opposta, impugna e contesta ancora tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e si riporta alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione da intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte e chiede che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 3/12/2020 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1055/2020 del 03/10/2020 - R.G. n°
1
3199/20, con cui il Tribunale di Avellino gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €
80.943,37, per sorta capitale, oltre interessi e spese della procedura, come liquidati. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi “§§I. Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti per la sua emissione. Inesistenza e/o nullità della prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Decreto ingiuntivo non fondato su prova scritta. Inammissibilità ed illegittimità della fattura cartacea”, rappresentando che il presunto credito vantato dalla traesse origine dalla fattura n. 132 del 01/07/2020, con la quale CP_1 l'opposto asseriva di aver effettuato lavori di manutenzione straordinaria e lavori di sistemazione esterna, effettuati presso il fabbricato sito in Solofra (Av), fraz. Sant'Agata, località Cigliano, riportato in NCEU alla Sez. B, foglio 1, particella 510, cat. A/2 di sua proprietà e lamentando che tale fattura fosse stata emessa in modalità cartacea e, pertanto, in violazione della normativa che aveva reso obbligatoria la fatturazione in modalità telematica (fattura elettronica); “II. Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti per la sua emissione. Inesistenza e/o nullità della prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Decreto ingiuntivo non fondato su prova scritta. Inammissibilità ed illegittimità dell'estratto del registro Iva per violazione dell'art. 634, co.2, c.p.c.”, eccependo che l'opposta non avesse fornito prova scritta del credito, non avendo integrato la documentazione a corredo del ricorso con la produzione in giudizio del contratto e/o, comunque, del preventivo e non avendo prodotto un estratto del registro Iva corredato dalla necessaria attestazione della regolarità della tenuta digitale del registro, ma avendo prodotto un estratto del Registro delle fatture di vendita autenticato da un funzionario del Comune di Aiello del Sabato e non da un Notaio;
“III Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti per la sua emissione. Inesistenza e/o nullità della prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Decreto ingiuntivo non fondato su prova scritta. Inidoneità della fattura sia sotto il profilo dell'an che del quantum a costituire piena prova del credito vantato”, evidenziando che
[...] avesse chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo in virtù della sola fattura CP_1 commerciale;
“IV. Infondatezza e/o insussistenza della pretesa creditoria avanzata dal creditore sia sotto il profilo dell'an che del quantum. Eccezione di responsabilità dell'appaltatore: opere eseguite parzialmente, non ultimate e/o, comunque, non eseguite a regola d'arte e che presentano difetti imputabili alla ditta esecutrice”, contestando, sotto il profilo del quantum, una differenza sostanziale fra i lavori appaltati/commissionati e quelli effettivamente realizzati dalla ditta opposta, oltre ad una notevole discrepanza tra quanto richiesto in pagamento dalla ditta e quanto effettivamente dovuto, evidenziando che sia tenendo conto dei preventivi di spesa del 14/09/2016 (relativo ai lavori di sistemazione esterna del fabbricato) e 15/09/2016 (relativo ai lavori di manutenzione al fabbricato) - anche se per mero errore di battitura in calce agli stessi è indicato l'anno 2015 –– che in applicazione del Prezziario dei lavori Pubblici della Regione Campania 2014, vigente nell'anno 2016, i lavori commissionati sarebbero ammontati, al limite, all'incirca ad € 65.000,00, specificando di aver versato già €30.500, rappresentando che le lavorazioni indicate nei richiamati preventivi di spesa fossero state solo in parte eseguite dall'appaltatore avendo la il cantiere Parte_2 alla fine del mese di maggio 2017, mentre altre non erano state assolutamente eseguite ed altre ancora non erano state ultimate e/o non erano state eseguite a regola d'arte, come da denunce dei vizi riscontrati effettuate al titolare della ditta, allorquando gli stessi si erano resi evidenti
(giusta mail del 22.11.2017) ed allorquando a distanza di circa 3 anni lo stesso aveva diffidato al pagamento della fattura, vizi accertati dal titolare della “IV. Insussistenza dei CP_1 presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo”, risultando la infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum. L'opponente concludeva “ “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione, così provvedere: - in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'insussistenza dei presupposti di
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cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, qualora richiesta da controparte;
- in via principale di merito, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo, nonché dichiararlo nullo o annullabile perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato, ingiusto ed illegittimo;
- per l'effetto, annullare gli importi di cui al decreto ingiuntivo quivi impugnato e dichiarare non dovuta la somma di € 80.943,37, oltre gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., al saldo effettivo, nonché le spese di procedura liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario così come ingiunte nel decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della società opposta, accertare e dichiarare che la somma di € 30.500,00 versata dal signor Pt_1 soddisfa ampiamente il dovuto alla in considerazione dei lavori
[...] CP_1 effettivamente eseguiti a regola d'arte dalla stessa;
- in via ulteriormente gradata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della società opposta, previa la decurtazione della somma già corrisposta dal ammontante ad € 30.500,00, ridurre la Pt_1 pretesa economica della alla somma che sarà dovuta e la cui debenza sia Parte_3 effettivamente provata e documentata dalla società opposta, nonché corretta sotto l'aspetto contabile, fiscale e tributario. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori come per legge”. In data 13/4/2021 si costituiva in giudizio la parte convenuta/opposta in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., mediante Comparsa di costituzione e risposta con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1055/2020. L'opposta offriva la propria ricostruzione della vicenda, esponendo che i lavori iniziavano nel mese di ottobre 2016 e proseguivano per circa un anno, nonostante il mancato adempimento da parte del dell'obbligo di pagamento del prezzo corrispondente ai Pt_1 lavori eseguiti alle scadenze stabilite, egli, infatti, dopo aver versato la somma complessiva di
€ 30.500,00 a titolo di acconto, non aveva più rispettato le scadenze previste in corrispondenza delle opere realizzate fino al mese di aprile 2017, costringendola a sospendere i lavori, tra l'altro quasi ultimati, il cui corrispettivo ammontava già ad €75.942,48, eccependo quindi il perdurante inadempimento del committente rispetto all'obbligo di pagamento del prezzo pattuito, che aveva determinato la sospensione dei lavori, evidenziando che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente potesse chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453 c.c., oppure la risoluzione del contratto e che nella fattispecie i lavori erano stati sospesi non perché difformi rispetto al progetto o alle regole imposte dalla tecnica, ma per l'inadempimento del committente;
eccependo la mancata tempestiva denuncia di vizi o difformità, facendo rilevare che, al momento della sospensione, la maggior parte delle opere commissionate fosse già stata realizzata;
eccependo l'infondatezza della contestazione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti per la sua emissione, facendo rilevare che la fattura n. 132 del
01.07.2020 fosse stata emessa regolarmente in formato elettronico, nel rispetto della normativa vigente e la non contestazione della stessa;
chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
La parte convenuta/opposta concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; - nel merito, accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto e in diritto, dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
- nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1055/2020 opposto, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre gli interessi fino all'eventuale soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso delle spese generali e degli onorari come per legge”.
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La causa veniva istruita tramite espletamento di Consulenza tecnica d'ufficio; successivamente essa veniva assegnata alla scrivente che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
La disamina del merito deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
“nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, giova ricordare che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Venendo al caso di specie, come sopra detto, la ha agito in via monitoria CP_1 rappresentando di avere emesso la fattura n. 132 del 01/07/2020 al fine di ottenere da Parte_1
il pagamento della somma di €80.943,37 a titolo di saldo per i lavori di opere di
[...] manutenzione straordinaria e lavori di sistemazione esterna effettuati presso il fabbricato, sito in Solofra (Av), frazione Sant'Agata, alla località Cigliano, riportato in NCEU alla sez. B, foglio 1, particella 501 categoria A/2. All'uopo la parte ricorrente in monitorio allegava copia della fattura n. 132 del 2020 e copia dell'atto di diffida e messa in mora notificato a mezzo raccomandata a/r in data 24/07/2020, nonché estratto del registro fatture vendite, autenticato da funzionario comunale. Successivamente, nella presente fase di merito, la stessa parte produceva, altresì, elenco lavori eseguiti, registro iva e fotografie immobile (v. alleg. Comparsa costituzione e risposta), nonché “SCIA; 3) protocollo SCIA;
4) dichiarazione Iva agevolata;
5) preventivi TG;
6) copie bonifici in acconto effettuati da;
7) fatture per acquisto Pt_1 materiali e documenti di trasporto;
8) copia documento lavori eseguiti;
9) copia documento lavori aggiunti.” (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n 2 c.p.c.).
Passando subito alla disamina delle contestazioni mosse da parte opponente, è necessario, anzitutto, mettere in chiaro che, nel presente giudizio, il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria, pertanto, la eventuale insussistenza delle
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condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (v. ex multis Cass. civile sez. I, 08/03/2012, n.3649). Pertanto, nella odierna sede, in disparte le considerazioni relative ai motivi sub 1 e 2 dell'opposizione, comunque non accoglibili avendo la parte ricorrente/opposta depositato nella fase monitoria ed anche allegato alla I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., la fattura, recante indicazione del numero identificativo del trasmittente, numero progressivo di invio, codice identificativo del destinatario e fornito prova dell'avvenuta redazione della stessa a mezzo di Sdi e considerato che la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, occorre ora valutare nel merito se il credito vantato dalla impresa appaltatrice per i lavori indicati sia o meno comprovato.
A tale proposito è rilevante notare come, indipendentemente dalla validità della fattura elettronica emessa, l'esistenza del rapporto di appalto ad essa sotteso, contratto notoriamente a forma libera non rientrando nel novero dei negozi per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta, non sia mai stata disconosciuta e/o contestata dal , avendo la stessa difesa svolto Pt_1 eccezioni e difese incompatibili con la negazione del rapporto ed anzi implicanti l'esistenza e lo svolgimento dello stesso ed avendo essa stessa riconosciuto l'avvenuto affidamento alla opposta dell'esecuzione dei lavori edili, richiamando il valore probatorio dei preventivi di spesa del 14/09/2016 e 15/09/2016, nonché eccependo l'avvenuto pagamento della somma di
€30.500,00 quale importo satisfattivo del dovuto alla in considerazione dei lavori CP_1 effettivamente eseguiti a regola d'arte dalla stessa (v. conclusioni dell'atto di citazione).
Il thema decidendum va, dunque, ristretto alle contestazioni relative al quantum della pretesa creditoria ed all'esistenza di eventuali vizi e difformità delle opere. Ai fini della ricostruzione della vicenda in fatto e dell'accertamento dei profili tecnici, è ora utile fare richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa. A tale riguardo, sin da subito, va premesso che la compiutezza delle indagini svolte e la logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità ed affidabilità dal punto di vista tecnico non vi è motivo per dubitare, impongano la condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche dell'espletato contraddittorio tecnico, salvo quanto in ultimo si dirà in ordine alla quantificazione del dovuto.
Il C.t.u., anzitutto, così descriveva il rapporto contrattuale intercorso tra le parti “Il rapporto contrattuale tra le parti è costituito da soli due preventivi, indirizzati alla signora esibiti in atti, che non hanno dato seguito ad un contratto di appalto. Dai Parte_4 preventivi, in atti, è possibile rilevare che:
1. il preventivo del 14/09/2015, l'anno è erroneamente indicato è da intendersi 2016, riguarda le opere da eseguire nell'area esterna del fabbricato. Tutte le opere descritte sono offerte nella modalità “a corpo” con indicazione indicativa delle quantità, a meno della terra armata offerta a misura per €/mq 60,00. I prezzi riportati sono offerti iva esclusa e per ogni altro lavoro da farsi e non specificato si pattuisce che si rinvia all'ultimo capitolato d'appalto Regione AM ( prezzario OO.PP: 2016 ) con applicazione di un ribasso del 15%. Il preventivo riporta nel dettaglio: a. Sistemazione della strada di accesso al vostro immobile con ricarica di materiale di riciclo di piccola pezzatura di lunghezza ml 300 circa, compreso di fornitura, manodopera e mezzi meccanici a corpo € 2.000,00 b. Pulizia e taglio di roghi, erbacce varie, costruzione di una cunetta in calcestruzzo preconfezionato all'inizio del rettilineo della vs proprietà, al fine di canalizzare l'acqua del vallone alla destra della strada e scavo di una cunetta in terra, sempre all'inizio del rettilineo della vs. proprietà, fino alla scarpata dietro l'immobile, dove ci sono due manufatti di cemento, passando per il lato posteriore della casa a corpo € 1.200,00 c. Creazione di una strada in breccia di diametro max cm. 2 che dall'inizio del rettilineo della vostra proprietà per una lunghezza di circa 80 ml ed una larghezza di ml 4 con spessore di cm. 20, la creazione di un piazzale antistante il fabbricato per una lunghezza di ml 15 e con larghezza di ml 7 con spessore di cm.
20 il tutto sempre comprensivo di fornitura manodopera e mezzi meccanici a corpo € 4.200,00
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d. Creazione di marciapiede lungo il perimetro dell'immobile con larghezza ml. 2 e spessore di cm 20, di fornitura di calcestruzzo preconfezionato rck 300 rete elettrosaldata 20x20 f 8 scavo ed armatura a corpo € 2.200,00 e. Realizzazione di terra armata dietro l'immobile € 60/mq.
2. il preventivo del 15/09/2015, l'anno è erroneamente indicato è da intendersi 2016, riguarda le opere da eseguire al fabbricato. Le opere descritte sono offerte nella modalità “a corpo” con indicazione delle misure preventivate. I prezzi riportati sono offerti iva esclusa e per ogni altro lavoro da farsi e non specificato si pattuisce che si rinvia all'ultimo capitolato d'appalto Regione
AM ( prezzario OO.PP. 2016) con applicazione di un ribasso del 15%. Il preventivo riporta nel dettaglio: a. Rimozione di pavimenti e rivestimenti – 170,00 mq b. Fornitura e posa in opera di igloo, comprensiva di rete elettrosaldata e beton da 5 cm ‐ mq 85 c. Rimozione intonaco interno 600,00 mq f. Realizzazione di intonaco interno 600.00 mq g. Rimozione tramezzature interne 70,00 mq h. Realizzazione nuove tramezzature interne 85,00 mq i.
Realizzazione di nuovo massetto di sottofondo mq. 156,00 j. Posa in opera di piastrelle mq. 240,00 k. Posa in opera di soglie per finestre e balconi C.A. 17 PZ l. Rifacimento completo dei balconi mq. 33,00 m. Ripristino Intonaco esterno con finitura traspirante c.a. mq 300,00 n. Esecuzione tetto ventilato comprensivo di gronde e pluviali‐ 150 mq a corpo € 50.000,00 Il totale dei lavori offerti, tra interni ed esterni, ammonta a corpo ad € 59.600,00 oltre iva Oltre lavori a misura che riguardano solo la terra armata offerta ad € 60 al mq. oltre iva. Oggetto delle opere contrattualizzate Le opere preventivate riguardano opere edili da eseguire nell'area esterna del fabbricato e altre opere edili da eseguirsi al fabbricato e che in particolare non riguardano in alcun modo opere di impiantistica (impianto idrico, elettrico, di riscaldamento etc) I lavori eseguiti - Conformità al preventivo ed agli accordi. Alla data del primo sopralluogo (11.02.2022) l'immobile si presenta sostanzialmente ultimato a meno di qualche lavorazione da eseguire sugli impianti non compresi nelle opere preventivate dalla ” (v. pag. 3 e ss. CP_1
Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 5/10/2022).
Il C.t.u. dando atto della “irritualità” della gestione dell'appalto, in particolare in assenza di ordini di servizio da parte della direzione dei lavori, contabilità dei lavori eseguiti e accettazione o ultimazione lavori, riteneva comunque che “I lavori eseguiti dalla e la CP_1 data di realizzazione si desumono in modo indiretto dai documenti prodotti negli atti di causa o rinvenuti presso gli uffici comunali, verificato lo stato di fatto del fabbricato.”. Inoltre, in mancanza di comunicazione di inizio lavori e di apertura di cantiere, il C.t.u. deduceva “che i lavori eseguiti dalla sono databili tra la data di presentazione della SCIA, ottobre 2016 CP_1
e il mese di maggio 2017, visto quanto dichiarato dalla signora nella mail del 22 novembre Pt_4
2017 (allegato n. 4 ) e quanto riportato nella nota di riepilogo delle lavorazioni effettuate dalla al 23/5/2017”. Quanto al riepilogo lavori posto a fondamento delle pretese economiche CP_1 dell'opposta, il Ctu ha chiarito che lo stesso non fosse stato stilato con riferimento alle singole voci di preventivo in atti, trattandosi, piuttosto, di un riepilogo redatto alla stregua di un giornale di cantiere ove l'impresa annotava spese e lavorazioni con l'indicazione finale di voci a corpo, di tipo generico, non meglio descritte che, a posteriori, non consentivano una puntuale valutazione delle opere. Relativamente alla pratica di sanatoria edilizia presentata dall'opponente ed integrata in data 06.11.2017, il Consulente precisava che l'opposta comparisse quale ditta esecutrice dei lavori riportata nella SCIA iniziale. Passando al punto centrale della valutazione ed individuazione delle opere eseguite, il
C.t.u. distingueva tra opere esterne previste in preventivo e opere esterne non previste in preventivo, per le prime, rilevava che, in mancanza di contestazioni tempestive, l'opposta avesse eseguito le lavorazioni a corpo offerte per complessivi € 9.600,00, oltre la terra armata per € 4.836,00 per un totale di € 14.436,00 (Iva esclusa); relativamente alle ulteriori richieste, rilevava che, nel corso del sopralluogo del 10/5/2022, fosse stata riconosciuta anche dal direttore dei lavori l'esecuzione di una parte, aggiungendo che, per le opere interrate, la direzione dei lavori avesse fatto pervenire una mappa di riferimento dimensionale. Quindi il
Consulente riportava le voci e gli importi così come richiesti dalla delle opere per le CP_1
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quali era stata riconosciuta l'esecuzione da parte della direzione dei lavori, ovvero “1. Canale di salvaguardia della terra armata + tubo 300 per attrav. Ingresso € 400,00 2. Lavori vari per linea elettrica esterna € 1100,00 3. Drenaggio sotto terra armata e portato fino al pozzo ml. 52 x € 20 € 1040,00 4. Fatto contatori all'ingresso della proprietà € 150,00 5. Fatti lavori esterni x fogna € 500,00 6. Costruzioni cunetta, fogna bianca e tombini vari € 600,00 7. Fatta fognatura dietro casa e linea elettrica + materiale € 450,00 8. Messa in opera Pozzetti vari e linea luce su marciapiedi € 300,00 9. Lavori fogna, acqua sporca, gas e luce € 1000,00 10. lavori di tubazione x acqua in depuratore € 600,00 per un totale di € 6.140,00 oltre iva. Gli importi richiesti dalla sono stati ritenuti congrui per lavorazioni effettuate a corpo.”; invece, per la voce CP_1 richiesta nella nota di riepilogo “finita recinzione di tutta la proprietà” (€ 4000,00) rappresentava che non esistesse alcuna documentazione oggettiva ed escludeva altresì ulteriori voci “perché ritenute comprese nelle lavorazioni offerte a corpo o già valutate nel presente paragrafo.”. Quindi il C.t.u. concludeva tale parte degli accertamenti esponendo che “Il totale opere esterne previste e non previste in preventivo ammonta ad € 20.576,00 oltre iva.”. L'accertamento delle opere al fabbricato previste in preventivo si presentava più complesso, data la compresenza di più ditte durante l'esecuzione dei lavori e le dimissioni della direzione dei lavori rassegnate il 5/10/2017. In proposito, il Consulente precisava di non aver valutato le richieste riguardanti i lavori relativi al “nuovo corpo di fabbrica”, poiché non eseguiti dall'opposta, le altre voci venivano analizzate alla luce dei preventivi, delle lavorazioni eseguite da altre ditte documentate in atti e delle contestazioni tempestive (mail del 22/11/2017 della signora moglie del sig. ), precisando il Ctu che “Poiché l'offerta delle opere è a Pt_4 Pt_1 corpo, per poter stimare le opere singolarmente è necessario associare quanto offerto nella modalità a corpo ai prezzi di tariffa OO.PP. 2016, ricercando la voce di tariffa corrispondente alla voce offerta per convertirle in valutazioni a misura.”. Il Ctu elencava e stimava, quindi, precisamente le opere al fabbricato eseguite previste da preventivo (v. pag. 15 Relazione cit.) e le opere eseguite al fabbricato non previste da preventivo (v. pag. 17 Relazione cit.), giungendo alla conclusione che “Il totale opere eseguite al fabbricato previste e non previste in preventivo ammonta ad € 20.576,00 oltre iva.”. Con riguardo all'accertamento di eventuali vizi e difformità, in disparte la questione della tempestività o meno della denuncia di cui meglio appresso si dirà, il C.t.u. rilevava che, rispetto al contenuto della e-mail di contestazione inviata dall'opponente in data 22.11.2017 ed a tutte le doglianze elencate, solo due fossero effettivamente visibili e non sanate e cioè il canale di gronda con pendenza errata e la finestra al tetto montata male che generava infiltrazioni, rilevando che “Per l'eliminazione dei vizi è necessario: canale di gronda: Smontare l'ultima fila di tegole, smontare la gronda, rimontare la gronda con la pendenza giusta e rimontare la fila di tegole. Il costo di questo intervento è valutabile a corpo in € 750,00 finestra al tetto: Smontare le tegole vicine al lucernario, verificare le sovrapposizioni di guaina, rimontare le tegole. Il costo di questo intervento è valutabile a corpo in € 250,00”. Così riportati per comodità di lettura i passi salienti della Relazione tecnica d'ufficio, comunque valutata nel suo complesso, vi è allora da ritenere che le indagini tecniche abbiano consentito di accertare la parziale fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta e, d'altro canto, la parziale fondatezza delle doglianze concernenti la omessa e mancata realizzazione a regola d'arte di alcune, limitate, opere. In punto di diritto, è appena il caso di esplicitare che l'appaltatore, così come il prestatore d'opera, ha il preciso obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte, assicurando al committente una opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato conforme alle sue esigenze, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, egli è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister per le insistenze del committente ed a
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rischio di quest'ultimo (Cass. 31273/2022; 23594/2017; 1981/2016), in mancanza di tale prova,
l'appaltatore/prestatore d'opera è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni od i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. 23594/2017; 14071/2016). In ordine alla questione relativa ai vizi, deve poi trovare applicazione, a parere della scrivente, l'indirizzo secondo cui “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023, Rv. 667011 - 01, conf. Sez. 2, Sentenza n. 9333 del 17/05/2004).” (cfr. Cass. civile sez. II, 19/07/2024, (ud. 03/07/2024, dep. 19/07/2024), n.19979). Ancor meglio nel dettaglio, è stato chiarito che “il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1,
14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt.
1667,1668,1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333;
Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore
o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità
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ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art.
1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98).” (cfr. Cass. civile sez. II, 09/03/2023, (ud. 15/02/2023, dep. 09/03/2023), n.7041).
Pertanto, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, opina il Tribunale che non sia stata data prova da parte dell'opposta della integrale regolare esecuzione delle opere, con riguardo ai due vizi accertati dal C.t.u.
Da tutto quanto rilevato in punto di fatto e di diritto, consegue, dunque, che la domanda di corresponsione del corrispettivo, avanzata da parte opposta possa essere accolta solo parzialmente. Occorre fare ancora richiamo alle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui venivano svolti gli accertamenti sul rapporto di dare/avere tra le parti e rideterminato il compenso residuo dovuto alla appaltatrice. Sul punto, il Ctu concludeva in merito alla “Determinazione del compenso residuo alla luce delle valutazioni e degli acconti” così stimando: Opere eseguite dalla riepilogate nei precedenti paragrafi € 49.799,29 CP_1
Costi per eliminazione vizi - € 1.000,00 A detrarre acconti ricevuti - € 28.181,82 Compenso residuo a favore della € 20.617,47 oltre iva.”. La diversa conclusione che comportava CP_1 l'aggiunta anche della lavorazione della parte indicata come “nuovo corpo di fabbrica” non può essere condivisa dal Tribunale, avendo lo stesso C.t.u. mostrato in proposito riserve e perplessità laddove esponeva che “non è dato di verificare cosa abbia materialmente eseguito data anche la contraddittorietà dei dati esaminati e la presenza di più maestranze in cantiere” e non potendosi all'uopo ritenere totalmente pregnante a livello probatorio il solo indiretto riferimento alla mail del 22/11/2017, il cui contenuto è in proposito controvertibile e considerato che l'onere della prova ricadeva sulla parte opposta e non può dirsi che esso sul punto sia stato assolto sulla scorta della documentazione tempestivamente allegata in atti.
In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e va disposta la condanna dell'opponente a pagare, in favore della opposta, la minor somma (v. Cass. civ. Sez. Pt_1
III, Sent., (ud. 12/11/2008) 27-01-2009, n. 1954 “Costituisce infatti principio assolutamente consolidato quello secondo il quale non sussiste il vizio di "extra petita" (art. 112 c.p.c.) se il
Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma minore di quella ingiunta (Cass. 1656/1998, 24021/2004), dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Cass. 13027/1995).”), risultata dovuta pari a €20.617,47 oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
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Infine, vanno disciplinate le spese di lite.
Tenuto conto dell'esito della lite, della revoca del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento della pretesa creditoria dell'opposta in misura inferiore alla somma originariamente domandata, le spese possono essere compensate tra le parti per la metà, ponendosi la restante metà in capo all'opponente per la residua soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto, della media complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria). Sulle spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in pari quota, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale e di giustizia (v.
Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023 e Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068)
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1055/2020 emesso in data 3/10/2020 dal Tribunale di Avellino. 2. Condanna al pagamento, in favore di dell'importo di Parte_1 CP_1
€20.617,47 oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 3. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna l'opponente al pagamento, in favore di della restante Parte_1 CP_1 metà, che si liquida in €2.500,00 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15% del compenso.
4. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti in pari quota, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 9/03/2023. Così deciso in data 7 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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