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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1247/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 30/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MARAGLINO LUCA Parte_1
Appellante contro
, CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 123 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato il 12.5.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto chiedendone la riforma.
2. All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 la
Corte ha rinviato la causa alla odierna udienza, pure da tenersi con le forme della trattazione cartolare, onerando la parte appellante di provare l'avvenuta notifica dell'atto di appello all' , tenuto conto che era stato notificato con CP_1
PEC all' in data 1.10.2024 solo il decreto di fissazione di udienza, la CP_2 procura alle liti e la relata di notifica.
3. Successivamente, con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza,
l'appellante ha chiesto termine per il rinnovo della notifica, dando atto di non aver notificato all' l'atto di appello;
la causa è stata, quindi, decisa come CP_1 da motivazione e dispositivo che seguono.
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4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
5. Ciò in quanto non vi è prova dell'avvenuta notifica del ricorso in appello, avendo l'appellante notificato alla controparte solo il decreto di fissazione di udienza, la procura alle liti e la relata di notifica (v. doc. depositata in via telematica dalla parte appellante in data 4.9.2025, unitamente alle note di trattazione scritta).
6. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha osservato come “Nel rito del lavoro ….. l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell'udienza, non essendo al giudice consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. Ord n. 9597 del 2011).
2 7. L'omessa notifica dell'appello, nel rito speciale del lavoro, determina, quindi, una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre, in via pregiudiziale e preliminare rispetto ad ogni altra statuizione, la definizione del giudizio con una pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso.
8. Né può essere concesso il richiesto termine per il rinnovo della notifica, in considerazione della inesistenza di quella effettuata dall'appellante, mancando tra gli allegati notificati via PEC l'atto che si intendeva notificare (appello); la
Suprema Corte ha chiarito, invero, – proprio in punto di distinzione tra inesistenza e nullità della notifica - che “In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza in appello e l'opposizione
a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello)” (Cass. ord. n. 30044 del 2022)
9. Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
10. Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione della parte appellata, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
11. Deve darsi infine atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
-Dichiara il ricorso improcedibile;
-Nulla per le spese;
3 -Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 30/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano
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