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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 166 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Palma Antonio
-APPELLANTE -
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Toma CP_1 C.F._2
Mauro;
- APPELLATA –
E
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
GG NZ VA;
- APPELLATO -
All'udienza del 6 luglio 2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con decreto n.1417/2016, emesso il 19/05/2016 il giudice della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, dr Memmo ha ingiunto alla sig.ra , di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1
di euro 16.211,00 in virtù di un prestito infruttifero: 1. €6.911,00 con bonifico del 07/11/2011; 2. €
5.000,00 con bonifico del 22/11/2011; 3 € 3.000.00 con bonifico del 02/02/2012; 4 € 1.300,00 con bonifico del 03/02/2012. Il credito veniva maggiorato di interessi moratori dall'atto di messa in mora al soddisfo. Il tribunale ha anche ingiunto alla debitrice il pagamento delle spese e competenze relative al procedimento di ingiunzione, oltre accessori.
Con atto di citazione in opposizione del 01/07/2016 l'opponente citava in giudizio l'opposta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… II. Nel merito: A. Annullare l'opposto decreto ingiuntivo per non avere giammai l'odierna opponente richiesto ovvero ottenuto prestiti da parte della sig.ra CP_1
e, conseguentemente, non potendo quest'ultima rivendicare alcun credito nei confronti di
[...] Parte_1
B. In via subordinata, salvo gravame, annullare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto richiesto
[...]
per importi eccessivi, risultando dagli atti un bonifico a favore di di € 6.303,69, importo CP_1
che dovrà essere comunque sottratto da quello richiesto;
C. In via subordinata ed occorrendo riconvenzionale, condannare in ogni caso il sig. ex coniuge di e CP_2 Parte_1
dipendente in servizio presso la sede di Calimera, al pagamento delle somme eventualmente CP_3
pretese dalla sig.ra , per avere gestito il conto corrente intestato alla sig.ra CP_1 Parte_1
2 ed avere autonomamente disposto delle somme ivi esistenti;
D. Condannare chi di dovere delle spese e competenze del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/11/2016 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo:
“1. In via preliminare, emettere ordinanza ex art.186 ter c.p.c. per ingiunzione di pagamento della somma di € 9.907,31 per i motivi su ampiamente esposti.
2. Nel merito, in accoglimento delle ragioni in fatto ed in diritto offerte dalla sig.ra , rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra CP_1 Controparte_4
e condannare la stessa al pagamento della somma di € 9.907,31 in favore della sig.ra , oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla data della proposizione del decreto ingiuntivo e sino all'effettivo soddisfo;
3. Inoltre, condannare la sig.ra per responsabilità aggravata, al risarcimento Parte_1
dei danni ex art.96 c.p.c. in favore di parte opposta nella misura ritenuta congrua;
4 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/05/2017 si costituiva in giudizio il quale CP_2
chiedeva: “a) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa nei confronti del terzo, ai sensi dell'art.164 IV comma c.p.c., in relazione all'art.163 comma III n.4 c.p.c.; b) nel merito rigettare la domanda proposta nei confronti di perché pretestuosa ed infondata;
c) CP_2
condannare ex art.96 c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria, da determinarsi Parte_1
in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del magistrato;
d) condannare al Parte_1
ristoro di spese e compensi di lite, maggiorati questi ultimi del rimborso forfettario, della cassa avv.ti e dell'iva, salvis iuribus”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e C.T.U. le cui risultanze sono in atti.
All'udienza del 15/02/2019 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Con sentenza n. 3696 del 2019, pubblicata in data 27.11.2019 il Tribunale di Lecce ha revocato il D.I. n.1417/2016 emesso il 19.5.2016 (proc. n. 4959/2016 R.G.), ha condannato : - alla restituzione della somma di € 9.907,31 ricevuta a titolo Parte_1
di mutuo da oltre interessi moratori dall'atto di messa in mora del 13.4.2016 CP_1
al soddisfo;
- al pagamento di € 1.500,00 in favore di e di € 1.500,00 in favore CP_1
di a titolo di responsabilità aggravata;
- al pagamento delle spese di lite e CP_2
competenze liquidate in € 2.738,00 in favore di ed in € 2.738,00 in favore di CP_1
3 ; ed ha posto in via definitiva le spese di C.T.U. a carico dell'opponente, CP_2
disponendo l'eventuale rimborso se anticipate pro quota dalle altre parti.
Con atto di citazione notificato in data 12.2.2020, ha interposto appello Parte_1
avverso la citata sentenza, notificata il 13.1.2020, - affidandolo ai motivi di cui appresso - chiedendo, in riforma integrale della stessa: - il rigetto della domanda avanzata da CP_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improcedibile e
[...]
comunque infondata in fatto ed in diritto;
- la riforma della sentenza impugnata atteso che non ha giammai richiesto somme a e sconosceva completamente gli Controparte_4 CP_1
accreditamenti effettuati sul suo conto corrente, gestito in via esclusiva da ; - nella CP_2
denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata con condanna, sia pur parziale, porsi ogni importo e/o spesa a carico del terzo chiamato per avere operato in CP_2
via esclusiva sul conto corrente appartenente all'appellante; - la riforma della sentenza impugnata con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata, perché ingiusta, illogica e del tutto priva di fondamento e/o giustificazione;
- la condanna di “chi di dovere” al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 29.5.2020, si è costituita la quale ha richiesto: - il rigetto CP_1
dell'appello in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- la condanna di al risarcimento dei danni per lite temeraria con riferimento ad entrambi Parte_1
i gradi di giudizio con liquidazione rimessa al Collegio Giudicante;
con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata l' 8.5.2020, si è costituito
, il quale ha richiesto: - dichiararsi inammissibile l'appello per inosservanza CP_2
dell'art.342 c.p.c.; - rilevarsi la mutatio libelli con riferimento alla causa petendi sottesa alla domanda proposta nei confronti di;
- il rigetto dell'interposto gravame CP_2
perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- la condanna di al risarcimento dei danni per lite temeraria con riferimento ad entrambi Parte_1
i gradi di giudizio con liquidazione rimessa al Collegio Giudicante;
con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4 Con ordinanza del 6.7.2022, la Corte ha introitato la causa per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere intervenuto tra le parti un contratto di mutuo.
L'appellante sostiene che non avrebbe fornito la prova “che quelle somme, di CP_1
cui viene richiesta la restituzione, siano state versate ed incassate in virtù di un contratto di mutuo” (cfr. pag.6 atto di appello).
I rilievi critici mossi da non appaiono meritevoli di accoglimento. Parte_1
È principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso da parte della Suprema Corte, quello per cui l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare, oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali.
Nella fattispecie in esame, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, deve ritenersi idoneamente riscontrato in atti che abbia effettivamente corrisposto CP_1
le somme ingiunte a e che tale versamento sia avvenuto a titolo di Parte_1
prestito infruttifero.
Depongono in tale senso le risultanze dei documenti prodotti e, in particolare: 1) le copie delle disposizioni di bonifico delle somme in questione riferibili a recanti le CP_1
causali “prestito infruttifero”; 2) la circostanza attestata dalle risultanze della CTU che: “In data posteriore rispetto ai bonifici effettuati dalla alla , è stata riscontrata l'esistenza di CP_1 Parte_1
successive scadenze di pagamento, come dettagliatamente indicato a pagina 8 e 9 della presente relazione”, che dimostra come le somme bonificate da sul conto corrente della CP_1
(per ammissione di quest'ultima acceso per le necessità derivanti dalla gestione Parte_1
della sua attività commerciale “Natura Amica” in Calimera), siano state utilizzate per fronteggiare pagamenti in scadenza nell'interesse dell'attività commerciale gestita dalla
5 3) la copia del bonifico effettuato l'1.10.2014 dall'appellante in favore di Parte_1 CP_1
di € 6.300,00 con causale “restituzione prestiti infruttiferi del 22.11.2011 e 03.02.2012”,
[...]
che la stessa ha fatto valere – pertanto rivendicandolo come atto giuridico a sé Parte_1
ascrivibile - come pagamento diretto ad estinguere parzialmente la maggior debitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
1.1. Queste essendo le emergenze probatorie necessarie e sufficienti a dimostrare la fondatezza delle ragioni di credito azionate monitoriamente da la Corte CP_1
ritiene del tutto infondata l'opposizione proposta da osservando che Parte_1
quest'ultima, con le proprie suggestive prospettazioni, tese ad evocare un quadro di artifici ascrivibile ad iniziative di movimentazioni del suo conto corrente assunte dall'ex coniuge,
, dipendente della filiale della presso cui la CP_2 Controparte_5 Parte_1
aveva aperto il suo conto corrente (e conosciuto proprio in tale contesto), non ha però mai messo in luce condotte del oggettivamente idonee ad arrecare un danno al suo CP_1
patrimonio (che dagli atti non emerge) ed anzi ha sostanzialmente delineato l'esistenza di un “accordo” fra lei e l'ex coniuge - cassiere della banca presso cui era acceso il suo conto corrente – avente ad oggetto un mandato ad eseguire l'attività materiale relativa alla movimentazione del conto di riferimento della sua attività commerciale, che prevedeva – secondo quanto prospettato dalla stessa – che fosse lei ad apporre la Parte_1
sottoscrizione su documenti e/o modelli bancari necessari al compimento delle diverse operazioni. La non ha dimostrato e, per la verità neanche chiaramente Parte_1
prospettato, avendolo solo evocato, ma con formulazioni solo suggestive, che CP_2
, agendo, a suo dire, a sua insaputa, ma grazie alle firme da lei volontariamente
[...]
apposte (la circostanza non è mai stata negata dalla , abbia posto in essere Parte_1
operazioni esitate in una perdita per il suo patrimonio.
Peraltro la circostanza che la non abbia mai denunciato false sottoscrizioni a Parte_1
suo nome ed abbia anzi ammesso di avere firmato la documentazione bancaria poi in concreto “attivata” dal suo ex-coniuge (si ripete, cassiere presso la filiale di di CP_3
cui la era cliente-correntista), valutata unitamente alla sua qualità di Parte_1
imprenditrice – già svolta prima di conoscere il - rende assai poco plausibile quella CP_1
“ingenuità” fondata su un rapporto di piena fiducia con l'ex-coniuge che la si Parte_1
6 attribuisce, senza però, riuscire a (ed anzi, è il caso di sottolineare, neanche tentare di) dimostrare che tale “ingenuità” abbia reso possibili operazioni in suo danno poste in essere a sua insaputa dal Chè anzi, si deve ritenere che ella non solo fosse pienamente CP_1
consapevole di ogni iniziativa di movimentazione del conto in concreto intervenuta, ma anche che tale movimentazione fosse l'attuazione di sue precise determinazioni assunte come titolare dell'attività commerciale, non avendo lei mai né prospettato (né, tanto meno) dimostrato il contrario.
2.Qualunque ulteriore questione posta dalla nel presente grado con il secondo Parte_1
ed il terzo motivo d'appello, non risulta sotto alcun profilo idonea a scalfire la concludenza delle acquisizioni documentali come sopra valutate dalla Corte all'interno del razionale apprezzamento del complessivo quadro assertivo e probatorio evidenziato dalla presente vicenda processuale e va pertanto disattesa.
3.Stante la pretestuosità dell'opposizione proposta da va senz'altro Parte_1
disatteso anche il quarto motivo d'appello con cui si duole della Parte_1
condanna inflittale dal giudice di primo grado a titolo di responsabilità aggravata che va, invece, confermata, alla luce delle considerazioni che precedono, che giustificano, anzi, la condanna dell'appellante al medesimo titolo anche con riferimento al presente grado di giudizio, nel quale la stessa va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute da e da CP_1 CP_2
4.Si dà atto che, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, in favore dell'erario, da parte di di un Parte_1
importo pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 3696 del 2019 emessa dal Tribunale di Lecce il 27.11.2019,
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dagli Parte_1
appellati nella presente fase di giudizio, che liquida, in favore di in CP_1
complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge con distrazione in favore del suo procuratore antistatario Avv. Mauro Toma e, in favore di , in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed CP_2
accessori di legge, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario Avv.
NZ VA GG;
3) condanna a corrispondere a ed a Parte_1 CP_1 CP_2
l'importo di € 1500,00 in favore di ciascuno, a titolo di responsabilità aggravata.
4) dà atto che, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, in favore dell'erario, da parte di di Parte_1
un importo pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello .
Così deciso in Lecce, il 15.10.2025.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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