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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/04/2024, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1171/2020
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 – bis cpc
Il 24.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal Giudice del Tribunale di Patti,
Dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, assistita nella redazione del presente verbale dal Funzionario addetto U.P.P. dott.ssa
Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1171/2020
R.G., promossa da:
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.04.1954, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria
Americanelli;
- ATTORE-
CONTRO
c.f.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(ME) l'08.09.1949
E
c.f.: , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_3
D'Orlando (ME) l'01.06.1952, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Walter
Mangano;
- CONVENUTI-
Avente ad oggetto: domanda accertamento proprietà e usucapione.
pagina 1 di 13 Sono comparsi da remoto tramite l'applicativo Microsoft Teams:
l'avv. Mangano per i convenuti il quale chiede il rigetto dell'istanza di rimessione in termini depositata dalla controparte, atteso che la produzione documentale va fatta entro i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc n. 2.
Rappresenta: che trattasi di errore del difensore e non di un errore del sistema, per cui lo stesso non è scusabile atteso che non deriva da un'eventuale causa di forza maggiore. Peraltro, la controparte si accorge di tale errore solo in data
6.3.2024 a seguito del rilievo fatto dal Giudice. Precisa che il termine per il deposito della produzione documentale che viene concesso alle parti è un termine perentorio per come previsto dalla legge e rilevabile d'ufficio.
Rappresenta che il sottoscritto procuratore, già in data 11.9.2020, con istanza vistata dal Giudice in data 7.10.2020, aveva rappresentato che vi era stato un errore nel deposito della documentazione di controparte, atteso che la stessa non risultava visibile.
Insiste, pertanto, nel rigetto di tale istanza, precisa le proprie conclusioni, riportandosi alla propria posizione processuale e chiede che la causa venga posta in decisione.
Nessuno è comparso per la parte attrice fino alle ore 11:27.
Il G.I. pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 2 di 13 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il presente giudizio, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
, chiedendo l'accertamento della proprietà comune del Controparte_2
terreno, posto sul retro del fabbricato, ubicato in Capo d'Orlando, ad angolo tra la Via Consolare Antica e la via Gambitta Conforto, di estensione pari a mq
164,00, destinata a parcheggio.
In particolare, deduceva: di essere proprietario di un appartamento identificato al catasto Fabbricati del
Comune di Capo D'Orlando al foglio di mappa 4, particella 936, sub. 8, cat.
A/2 classe 9, ubicato al primo piano del fabbricato sito in detto Comune ad angolo tra Via Consolare Antica e via Gambitta Conforto;
che tale fabbricato si componeva di quattro elevazioni f.t. oltre il seminterrato, ed era stato edificato giusta licenza edilizia n. 100 del 13.12.1967 rilasciata a
, de cuius degli odierni convenuti;
Controparte_3
che, a seguito di denuncia di successione registrata in data 14.05.1980, la proprietà di tale immobile veniva acquistata da CP_1 CP_2
e e successivamente, giusta denuncia di successione
[...] Persona_1
registrata il 05.04.2000 tale stabile rimaneva nella proprietà dei germani
; CP_1
che successivamente, giusto atto di compravendita in notaio Per_2
del 07.04.2000, rep. n. 39.414, racc. n.
5.618 l'immobile (oggi di
[...]
proprietà di veniva venduto alla società ; Pt_1 Org_1
che avverso tale società veniva intrapresa una procedura esecutiva promossa da a seguito della quale il suddetto immobile veniva acquistato da Org_2
, giusto decreto di trasferimento del Giudice dell'Esecuzione Parte_1
immobiliare del Tribunale di Patti del 05.07.2018; che la concessione edilizia n. 100 del 1967 sopra richiamata, imponeva il vincolo di destinazione, quale parcheggio, del terreno posto sul retro e pagina 3 di 13 lateralmente rispetto al fabbricato, per un'estensione pari a mq. 164,00, per come risultante in tutti gli atti di trasferimento dell'immobile in questione anche precedenti a quello effettuato a beneficio di Pt_1
che tuttavia l'attore, pur essendo proprietario dell'immobile posto al piano primo di tale fabbricato non era posto nelle condizioni di poter usufruire di tale area destinata a parcheggio e che erano rimaste prive di riscontro le numerose richieste e diffide rivolte agli odierni convenuti a porre fine ad ogni azione e/o comportamento volto ad ostacolare il godimento e l'uso legittimo della cosa comune, con consegna di copia della chiave del lucchetto.
Ritenendo pertanto compromesso il suo diritto spettante sia per legge che contrattualmente, chiedeva al Tribunale adito l'accertamento della comune proprietà di tale terreno posto sul retro dell'immobile dell'estensione di mq.
164,00, l'accertamento del diritto di tutti i condomini, tra cui appunto quello di all'utilizzo di tale zona destinata a parcheggio, e la condanna dei Pt_1
convenuti a provvedere alla consegna di copia delle chiavi del lucchetto posto sul cancello di ingresso, con risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del comportamento tenuto dagli odierni convenuti, quantificati in euro 10.000,00 in quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con apposita comparsa, si costituivano in giudizio gli odierni convenuti svolgendo anche domanda riconvenzionale di avvenuto acquisto per usucapione.
Eccepivano in particolare che: a seguito del decesso del comune de cuius avvenuto in data 15.11.1979 erano divenuti proprietari, unitamente a
[...]
in comunione tra loro, dell'area destinata a parcheggio e che tale Per_1
area veniva da subito suddivisa in due porzioni in proprietà esclusiva di entrambi i fratelli , in danno della originaria comunione con CP_1 [...]
alla quale non toccava nulla;
che da tale data avevano posseduto, Per_1
pagina 4 di 13 pubblicamente e pacificamente, ciascuno quale proprietario esclusivo le aree loro assegnate, parcheggiando le rispettive autovetture divenendo pertanto alla data del 20.11.1999 proprietari per intervenuta usucapione;
che comunque l'area in questione non era condominiale ma di proprietà esclusiva degli stessi e costituiva pertinenza esclusiva dell'immobile sito al piano terra ad uso negozio, come si evinceva dall'autorizzazione di agibilità dell'01.03.1973; che tale area non rientrava tra le “parti comuni necessarie” di cui all'art. 1117 c.c. ma tra quelle c.d. facoltative, non gravata da vincoli pertinenziale né da diritti di uso a favore dei proprietari di unità immobiliari e quindi trasferibili autonomamente da essi.
Contestavano quindi la richiesta di risarcimento dei danni e chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate;
in via riconvenzionale chiedevano l'accertamento dell'avvenuto acquisto dell'area per intervenuta usucapione e sempre in via riconvenzionale, in caso di riconoscimento di tale diritto di proprietà e/o godimento sull'area in questione, chiedevano la condanna al pagamento dell'importo di euro 5.000,00 e/o l'ulteriore somma, maggiore e/o minore, a titolo di integrazione del prezzo.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna, svolta da remoto, ai sensi dell'art. 127 -bis cpc, viene decisa ex art. 281 sexies cpc..
******
Preliminarmente, va rigettata l'istanza di rimessione in termini, depositata dal difensore della parte attrice, stante la perentorietà del termine per il deposito della produzione documentale e tenuto conto della mancata indicazione di elementi tali da far ritenere scusabile l'errore di omessa produzione.
Come osservato dalla parte convenuta, l'omissione è dipesa da un errore del difensore e non del sistema, come tale è da ritenersi inescusabile.
pagina 5 di 13 La causa viene pertanto decisa allo stato degli atti, sulla base della documentazione presente tempestivamente depositata nonchè sulla base delle altre risultanze istruttorie.
Occorre, in via preliminare, verificare se il terreno in questione costituisca proprietà comune tra tutti i comproprietari dell'edificio.
Con la legge 17 agosto 1942 n. 1150, integrata poi dalla Legge n. 765 del 1967,
e s.m.e.i., all'art. 41 sexies, è stato introdotto il principio della necessaria individuazione, nei fabbricati di nuova costruzione, di aree destinate a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale di tutto l'edificio e a favore di tutti i condomini.
Trattasi di una norma imperativa ed inderogabile in correlazione con gli interessi pubblicistici da essa perseguiti che opera non soltanto nel rapporto tra costruttore o proprietario dell'edificio e l'autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano o ad esse abitualmente accedono.
L'art. 41 sexies della suddetta legge – art. 18 legge 765 del 1967 - è stato poi modificato dalla legge n. 246 del 2005, con la quale è stato previsto che detti spazi, destinati a parcheggio, possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari.
Come precisato dalla Cassazione: “In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l'art.12, nono comma, della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della legge n.1150 del 1942, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari;
l'efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in
pagina 6 di 13 quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore, e , dall'altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore”. (Cass. n. 4264 del 2006).
In base al vincolo di cui alla legge n. 1150 del 1942, prima della superiore modifica, ove il costruttore di un edificio procedeva alla vendita separata delle singole unità abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o elusione del predetto vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette, determinava la nullità delle relative clausole contrattuali e la loro sostituzione con la disciplina legale, cui conseguiva la costituzione di un diritto reale di uso a parcheggio a vantaggio delle predette unità abitative.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti, si evince chiaramente che, già nell'ambito della licenza di costruzione n. 100 del 13.12.1967 (cfr. pag.
37 elaborato peritale allegato alla memoria ex art. 183 cpc n. 2 di parte attrice) il comune di Capo d'Orlando aveva imposto il vincolo di destinazione, atteso che nella stessa licenza faceva espresso richiamo della legge 17 agosto 1942 n.
1150, integrata con le disposizioni della legge 6 agosto 1967 n. 765.
Con tale licenza, infatti, a seguito della presentazione del progetto di un
“fabbricato a 4 elevazioni fuori terra”, da parte del de cuius degli odierni convenuti, era stata espressamente autorizzata la costruzione di un fabbricato a
4 elevazioni, tenuto conto del vincolo di cui alla legge n. 1150 del 1942.
Tale vincolo di destinazione, poiché contenuto proprio nella licenza di costruzione dell'edificio, ha portata generale atteso che, con tale provvedimento l'ente ha autorizzato la costruzione previo il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche in materia.
Conseguentemente, del tutto infondato è quanto sostenuto dai convenuti, laddove hanno eccepito che tale vincolo di destinazione, e quindi il diritto di pagina 7 di 13 uso dell'area destinata a parcheggio, sarebbe limitato e riservato al proprietario del vano posto al piano terra, come contenuto nell'autorizzazione di abitabilità del 1973 prodotta in atti.
La singola autorizzazione di abitabilità – come quella prodotta in atti dai convenuti e riferita al vano posto al piano terra dell'immobile - ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e pertanto non può contenere “riserve” o limitazioni riferite a singoli piani, in palese contrasto con le norme edilizie e urbanistiche.
Nell'autorizzazione di abitabilità, comunque, si fa riferimento all'area destinata a parcheggio, come vincolo di destinazione gravante sul proprietario senza, però, che si indichi che essa sia destinata solo a vantaggio del piano terra e non anche degli altri immobili.
Da quanto sopra, è evidente come nel caso in esame il terreno posto sul retro e lateralmente rispetto al fabbricato per come descritto, di estensione pari a mq.
164,00, costituisca proprietà comune di tale immobile.
Emerge, inoltre, dalla stessa documentazione allegata in atti che l'immobile sia stato trasferito unitamente al diritto di utilizzo dell'area destinata a parcheggio.
Infatti, nel contratto di compravendita, in Notar del 7.4.2000, Per_2
intercorso tra gli odierni convenuti e la società dell'appartamento Org_1
(che oggi appartiene ad , aggiudicatario nella vendita esecutiva in Parte_1
danno della ditta , si legge che l'immobile viene trasferito con Org_1
ogni accessorio, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva esistente e nascente da titoli validi, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con la comproprietà pro quota delle parti, spazi, servizi ed impianti del fabbricato comuni per legge. Inoltre, è stato espressamente previsto che da tale vendita
“viene espressamente esclusa l'intera copertura a tetto del fabbricato con la
pagina 8 di 13 relativa area soprastante, in quanto la parte venditrice ne fa espressa riserva per sé ed aventi causa…”.
Viene, inoltre, espressamente dichiarato che la costruzione dell'immobile venduto e del relativo fabbricato di cui fa parte è stata realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 100 del 1967, che come sopra precisato richiama il vincolo di cui alla legge 765 del 1967.
Anche nel successivo decreto di trasferimento dell'immobile del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Patti del 5.7.2018, a beneficio dell'odierno attore è stato espressamente sancito l'immobile “viene trasferito a corpo e non
a misura, nello stato di fatto diritto in cui si trova, con tutti gli oneri, diritti, accessioni, dipendenze, pertinenze e servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi, nonché con i relativi diritti e quote condominiali, tutto incluso e nulla escluso, e con ogni altra azione e ragione inerente”.
Quindi, anche il trasferimento dell'immobile ad è avvenuto senza Pt_1
alcuna esclusione di utilizzo di zone e/o parti da qualificarsi comuni o condominiali.
Peraltro, - a fortiori – poiché nel contratto stipulato tra gli odierni convenuti e la ditta le parti avevano espressamente previsto la riserva di Org_1
proprietà con riguardo alla copertura dell'edificio, se fosse stata loro intenzione costituirla anche con riferimento allo spazio esistente sul retro e lateralmente al fabbricato di cui si discute, ne avrebbero fatto esplicita menzione.
Né del resto, in base alla normativa sopra citata, tenuto conto dell'epoca della vendita (2000), le parti potevano escludere l'utilizzo dell'area destinata a parcheggio.
Conseguentemente, l'odierno attore ha acquisito il diritto di utilizzo di tutte le parti comuni, compresa l'area riservata a parcheggio, che, ex art. 1117 c.c. , va ritenuta di natura condominiale, non risultando una sua esplicita esclusione.
pagina 9 di 13 Né può ritenersi fondata la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione dell'area destinata a parcheggio.
In particolare, i convenuti hanno eccepito che, a seguito del decesso di P_
, avvenuto nel 1979, sono divenuti eredi, unitamente a
[...] [...]
e quindi proprietari in comunione dell'area destinata a parcheggio e Per_1
che, da tale data, hanno posseduto pubblicamente e pacificamente tale area, in quanto tra loro suddivisa con esclusione di e quindi alla data Persona_1
del 20.11.1999 erano entrambi divenuti proprietari per intervenuta usucapione.
Tuttavia, i convenuti si nono limitati a dedurre di aver provveduto a una divisione tra i due fratelli dell'area, senza però dare alcuna prova documentale;
né le prove espletate o articolate sono idonee a dimostrare la volontà di escludere definitivamente la madre dal godimento dell'area, non essendo sufficiente l'aver destinato di fatto- a loro dire- le aree all'utilizzo dei due fratelli, potendo ciò in ipotesi avvenire per molteplici motivi, atteso il vincolo familiare.
Né di ciò vi è traccia nell'atto di alienazione alla dante causa dell'odierna parte attrice;
ove, ci fosse stata questa volontà e quindi l'usucapione, l'atto doveva espressamente escludere l'area dall'alienazione, fermo restando il diritto di parcheggio derivante dalla legge.
Nel caso in esame non può quindi configurarsi l'acquisto per usucapione della proprietà dell'area destinata a parcheggio in capo ai convenuti nei riguardi della madre deceduta in data 26.3.1999 (giusta dichiarazione di Persona_1
successione n. 250 del 5.4.2000).
Né risulta maturato successivamente.
Dall' istruttoria espletata, in corso di causa, è emerso che gli odierni convenuti non hanno avuto il godimento esclusivo dell'area, atteso che la stessa era utilizzata anche da altri soggetti, tra cui l'inquilina dell'immobile esecutato e pagina 10 di 13 dai suoi figli sicuramente nel 2010 (cfr. verbale dell'udienza istruttoria del
26.05.2023).
Non ha alcun rilievo il fatto che l'inquilina non abbia- a dire della Parte_2
parte convenuta- la patente.
Si evidenzia che la produzione è tardiva, poiché successiva all'escussione del teste, in quanto – costituendo prova contraria- doveva essere fatta al più tardi entro la memoria n. 3 ex art. 183, VI comma, cpc.
Inoltre, la mancanza della patente non vale ad escludere il parcheggio dei figli della conduttrice, sui quali nulla è stato affermato;
né la possibilità che la stessa potesse guidare mezzi per cui non sia necessaria la patente o, in ipotesi, anche guidare – illegalmente- senza patente.
La prova dei testi di parte convenuta e ) non Tes_1 Testimone_2
inficia la superiore testimonianza del custode e professionista delegato, avv.
, particolarmente attendibile per come circostanziata e Tes_3
considerata la qualifica di pubblico ufficiale rivestita nella procedura esecutiva.
La prova negativa (di non aver mai visto passare nessuno eccetto i convenuti) non vale ad escludere che sia stato possibile invece il contrario.
Né la parte convenuta ha chiesto, dopo l'escussione, di proseguire l'istruttoria, in precedenza limitata in sede ammissiva, con conseguente implicita rinuncia.
Il rigetto della riconvenzionale, unitamente a tutto quanto sopra indicato, impone il riconoscimento del diritto di comproprietà in capo ad . Parte_1
Conseguentemente, va ordinato a e di CP_1 Controparte_2
provvedere alla consegna delle chiavi, al fine di consentire ad l'accesso Pt_1
a tale area, destinata a parcheggio, e a porre fine ad ogni azione e/o comportamento idoneo a ad ostacolare il godimento e l'uso legittimo della suddetta zona comune.
Va rigettata la domanda attrice di risarcimento dei danni, formulata in modo generico.
pagina 11 di 13 In particolare, egli non ha specificato quali danni dovrebbero essere risarciti, limitandosi a richiedere un danno patrimoniale per lucro cessante nonché il risarcimento di eventuali danni non patrimoniali, affermando che il danno è in re ipsa.
“Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cfr. Cass. n. 13071 del 2018).
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata per carenza allegativa.
Va altresì rigettata la domanda di integrazione del prezzo, avanzata in via riconvenzionale dagli odierni convenuti, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice di riconoscimento di diritti sull'area in questione.
Invero, non essendo risultata di loro esclusiva proprietà l'area di parcheggio ed avendo la acquistato l'immobile, a seguito del procedimento esecutivo Pt_1
nei riguardi della società non hanno alcun diritto di richiedere Org_1
l'indennizzo, perché non dovuto.
pagina 12 di 13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto delle difese poste in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1171/2020
R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara che il terreno posto sul retro del fabbricato sito in Capo d'Orlando, ad angolo tra la via Consolare Antica e la Via Gambitta Conforto, di estensione pari a mq. 164,00 costituisce proprietà comune di tale immobile;
-conseguentemente dichiara il diritto di all'utilizzo di tale area comune Pt_1
destinata a parcheggio.
- ordina a e di provvedere alla consegna CP_1 Controparte_2
delle chiavi, entro il 31.5.2024, al fine di consentire ad l'accesso a tale Pt_1
area destinata a parcheggio, nonché a porre fine ad ogni azione e/o comportamento idoneo a ad ostacolare il godimento e l'uso legittimo della suddetta zona comune.
-rigetta le ulteriori domande;
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali, in solido tra loro,
a favore della parte attrice, che vengono liquidate in euro 263,88 per spese vive ed euro 3.809.00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 24.04.2024
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 – bis cpc
Il 24.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal Giudice del Tribunale di Patti,
Dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, assistita nella redazione del presente verbale dal Funzionario addetto U.P.P. dott.ssa
Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1171/2020
R.G., promossa da:
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.04.1954, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria
Americanelli;
- ATTORE-
CONTRO
c.f.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(ME) l'08.09.1949
E
c.f.: , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_3
D'Orlando (ME) l'01.06.1952, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Walter
Mangano;
- CONVENUTI-
Avente ad oggetto: domanda accertamento proprietà e usucapione.
pagina 1 di 13 Sono comparsi da remoto tramite l'applicativo Microsoft Teams:
l'avv. Mangano per i convenuti il quale chiede il rigetto dell'istanza di rimessione in termini depositata dalla controparte, atteso che la produzione documentale va fatta entro i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc n. 2.
Rappresenta: che trattasi di errore del difensore e non di un errore del sistema, per cui lo stesso non è scusabile atteso che non deriva da un'eventuale causa di forza maggiore. Peraltro, la controparte si accorge di tale errore solo in data
6.3.2024 a seguito del rilievo fatto dal Giudice. Precisa che il termine per il deposito della produzione documentale che viene concesso alle parti è un termine perentorio per come previsto dalla legge e rilevabile d'ufficio.
Rappresenta che il sottoscritto procuratore, già in data 11.9.2020, con istanza vistata dal Giudice in data 7.10.2020, aveva rappresentato che vi era stato un errore nel deposito della documentazione di controparte, atteso che la stessa non risultava visibile.
Insiste, pertanto, nel rigetto di tale istanza, precisa le proprie conclusioni, riportandosi alla propria posizione processuale e chiede che la causa venga posta in decisione.
Nessuno è comparso per la parte attrice fino alle ore 11:27.
Il G.I. pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 2 di 13 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il presente giudizio, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
, chiedendo l'accertamento della proprietà comune del Controparte_2
terreno, posto sul retro del fabbricato, ubicato in Capo d'Orlando, ad angolo tra la Via Consolare Antica e la via Gambitta Conforto, di estensione pari a mq
164,00, destinata a parcheggio.
In particolare, deduceva: di essere proprietario di un appartamento identificato al catasto Fabbricati del
Comune di Capo D'Orlando al foglio di mappa 4, particella 936, sub. 8, cat.
A/2 classe 9, ubicato al primo piano del fabbricato sito in detto Comune ad angolo tra Via Consolare Antica e via Gambitta Conforto;
che tale fabbricato si componeva di quattro elevazioni f.t. oltre il seminterrato, ed era stato edificato giusta licenza edilizia n. 100 del 13.12.1967 rilasciata a
, de cuius degli odierni convenuti;
Controparte_3
che, a seguito di denuncia di successione registrata in data 14.05.1980, la proprietà di tale immobile veniva acquistata da CP_1 CP_2
e e successivamente, giusta denuncia di successione
[...] Persona_1
registrata il 05.04.2000 tale stabile rimaneva nella proprietà dei germani
; CP_1
che successivamente, giusto atto di compravendita in notaio Per_2
del 07.04.2000, rep. n. 39.414, racc. n.
5.618 l'immobile (oggi di
[...]
proprietà di veniva venduto alla società ; Pt_1 Org_1
che avverso tale società veniva intrapresa una procedura esecutiva promossa da a seguito della quale il suddetto immobile veniva acquistato da Org_2
, giusto decreto di trasferimento del Giudice dell'Esecuzione Parte_1
immobiliare del Tribunale di Patti del 05.07.2018; che la concessione edilizia n. 100 del 1967 sopra richiamata, imponeva il vincolo di destinazione, quale parcheggio, del terreno posto sul retro e pagina 3 di 13 lateralmente rispetto al fabbricato, per un'estensione pari a mq. 164,00, per come risultante in tutti gli atti di trasferimento dell'immobile in questione anche precedenti a quello effettuato a beneficio di Pt_1
che tuttavia l'attore, pur essendo proprietario dell'immobile posto al piano primo di tale fabbricato non era posto nelle condizioni di poter usufruire di tale area destinata a parcheggio e che erano rimaste prive di riscontro le numerose richieste e diffide rivolte agli odierni convenuti a porre fine ad ogni azione e/o comportamento volto ad ostacolare il godimento e l'uso legittimo della cosa comune, con consegna di copia della chiave del lucchetto.
Ritenendo pertanto compromesso il suo diritto spettante sia per legge che contrattualmente, chiedeva al Tribunale adito l'accertamento della comune proprietà di tale terreno posto sul retro dell'immobile dell'estensione di mq.
164,00, l'accertamento del diritto di tutti i condomini, tra cui appunto quello di all'utilizzo di tale zona destinata a parcheggio, e la condanna dei Pt_1
convenuti a provvedere alla consegna di copia delle chiavi del lucchetto posto sul cancello di ingresso, con risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del comportamento tenuto dagli odierni convenuti, quantificati in euro 10.000,00 in quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con apposita comparsa, si costituivano in giudizio gli odierni convenuti svolgendo anche domanda riconvenzionale di avvenuto acquisto per usucapione.
Eccepivano in particolare che: a seguito del decesso del comune de cuius avvenuto in data 15.11.1979 erano divenuti proprietari, unitamente a
[...]
in comunione tra loro, dell'area destinata a parcheggio e che tale Per_1
area veniva da subito suddivisa in due porzioni in proprietà esclusiva di entrambi i fratelli , in danno della originaria comunione con CP_1 [...]
alla quale non toccava nulla;
che da tale data avevano posseduto, Per_1
pagina 4 di 13 pubblicamente e pacificamente, ciascuno quale proprietario esclusivo le aree loro assegnate, parcheggiando le rispettive autovetture divenendo pertanto alla data del 20.11.1999 proprietari per intervenuta usucapione;
che comunque l'area in questione non era condominiale ma di proprietà esclusiva degli stessi e costituiva pertinenza esclusiva dell'immobile sito al piano terra ad uso negozio, come si evinceva dall'autorizzazione di agibilità dell'01.03.1973; che tale area non rientrava tra le “parti comuni necessarie” di cui all'art. 1117 c.c. ma tra quelle c.d. facoltative, non gravata da vincoli pertinenziale né da diritti di uso a favore dei proprietari di unità immobiliari e quindi trasferibili autonomamente da essi.
Contestavano quindi la richiesta di risarcimento dei danni e chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate;
in via riconvenzionale chiedevano l'accertamento dell'avvenuto acquisto dell'area per intervenuta usucapione e sempre in via riconvenzionale, in caso di riconoscimento di tale diritto di proprietà e/o godimento sull'area in questione, chiedevano la condanna al pagamento dell'importo di euro 5.000,00 e/o l'ulteriore somma, maggiore e/o minore, a titolo di integrazione del prezzo.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna, svolta da remoto, ai sensi dell'art. 127 -bis cpc, viene decisa ex art. 281 sexies cpc..
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Preliminarmente, va rigettata l'istanza di rimessione in termini, depositata dal difensore della parte attrice, stante la perentorietà del termine per il deposito della produzione documentale e tenuto conto della mancata indicazione di elementi tali da far ritenere scusabile l'errore di omessa produzione.
Come osservato dalla parte convenuta, l'omissione è dipesa da un errore del difensore e non del sistema, come tale è da ritenersi inescusabile.
pagina 5 di 13 La causa viene pertanto decisa allo stato degli atti, sulla base della documentazione presente tempestivamente depositata nonchè sulla base delle altre risultanze istruttorie.
Occorre, in via preliminare, verificare se il terreno in questione costituisca proprietà comune tra tutti i comproprietari dell'edificio.
Con la legge 17 agosto 1942 n. 1150, integrata poi dalla Legge n. 765 del 1967,
e s.m.e.i., all'art. 41 sexies, è stato introdotto il principio della necessaria individuazione, nei fabbricati di nuova costruzione, di aree destinate a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale di tutto l'edificio e a favore di tutti i condomini.
Trattasi di una norma imperativa ed inderogabile in correlazione con gli interessi pubblicistici da essa perseguiti che opera non soltanto nel rapporto tra costruttore o proprietario dell'edificio e l'autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano o ad esse abitualmente accedono.
L'art. 41 sexies della suddetta legge – art. 18 legge 765 del 1967 - è stato poi modificato dalla legge n. 246 del 2005, con la quale è stato previsto che detti spazi, destinati a parcheggio, possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari.
Come precisato dalla Cassazione: “In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l'art.12, nono comma, della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della legge n.1150 del 1942, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari;
l'efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in
pagina 6 di 13 quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore, e , dall'altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore”. (Cass. n. 4264 del 2006).
In base al vincolo di cui alla legge n. 1150 del 1942, prima della superiore modifica, ove il costruttore di un edificio procedeva alla vendita separata delle singole unità abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o elusione del predetto vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette, determinava la nullità delle relative clausole contrattuali e la loro sostituzione con la disciplina legale, cui conseguiva la costituzione di un diritto reale di uso a parcheggio a vantaggio delle predette unità abitative.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti, si evince chiaramente che, già nell'ambito della licenza di costruzione n. 100 del 13.12.1967 (cfr. pag.
37 elaborato peritale allegato alla memoria ex art. 183 cpc n. 2 di parte attrice) il comune di Capo d'Orlando aveva imposto il vincolo di destinazione, atteso che nella stessa licenza faceva espresso richiamo della legge 17 agosto 1942 n.
1150, integrata con le disposizioni della legge 6 agosto 1967 n. 765.
Con tale licenza, infatti, a seguito della presentazione del progetto di un
“fabbricato a 4 elevazioni fuori terra”, da parte del de cuius degli odierni convenuti, era stata espressamente autorizzata la costruzione di un fabbricato a
4 elevazioni, tenuto conto del vincolo di cui alla legge n. 1150 del 1942.
Tale vincolo di destinazione, poiché contenuto proprio nella licenza di costruzione dell'edificio, ha portata generale atteso che, con tale provvedimento l'ente ha autorizzato la costruzione previo il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche in materia.
Conseguentemente, del tutto infondato è quanto sostenuto dai convenuti, laddove hanno eccepito che tale vincolo di destinazione, e quindi il diritto di pagina 7 di 13 uso dell'area destinata a parcheggio, sarebbe limitato e riservato al proprietario del vano posto al piano terra, come contenuto nell'autorizzazione di abitabilità del 1973 prodotta in atti.
La singola autorizzazione di abitabilità – come quella prodotta in atti dai convenuti e riferita al vano posto al piano terra dell'immobile - ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e pertanto non può contenere “riserve” o limitazioni riferite a singoli piani, in palese contrasto con le norme edilizie e urbanistiche.
Nell'autorizzazione di abitabilità, comunque, si fa riferimento all'area destinata a parcheggio, come vincolo di destinazione gravante sul proprietario senza, però, che si indichi che essa sia destinata solo a vantaggio del piano terra e non anche degli altri immobili.
Da quanto sopra, è evidente come nel caso in esame il terreno posto sul retro e lateralmente rispetto al fabbricato per come descritto, di estensione pari a mq.
164,00, costituisca proprietà comune di tale immobile.
Emerge, inoltre, dalla stessa documentazione allegata in atti che l'immobile sia stato trasferito unitamente al diritto di utilizzo dell'area destinata a parcheggio.
Infatti, nel contratto di compravendita, in Notar del 7.4.2000, Per_2
intercorso tra gli odierni convenuti e la società dell'appartamento Org_1
(che oggi appartiene ad , aggiudicatario nella vendita esecutiva in Parte_1
danno della ditta , si legge che l'immobile viene trasferito con Org_1
ogni accessorio, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva esistente e nascente da titoli validi, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con la comproprietà pro quota delle parti, spazi, servizi ed impianti del fabbricato comuni per legge. Inoltre, è stato espressamente previsto che da tale vendita
“viene espressamente esclusa l'intera copertura a tetto del fabbricato con la
pagina 8 di 13 relativa area soprastante, in quanto la parte venditrice ne fa espressa riserva per sé ed aventi causa…”.
Viene, inoltre, espressamente dichiarato che la costruzione dell'immobile venduto e del relativo fabbricato di cui fa parte è stata realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 100 del 1967, che come sopra precisato richiama il vincolo di cui alla legge 765 del 1967.
Anche nel successivo decreto di trasferimento dell'immobile del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Patti del 5.7.2018, a beneficio dell'odierno attore è stato espressamente sancito l'immobile “viene trasferito a corpo e non
a misura, nello stato di fatto diritto in cui si trova, con tutti gli oneri, diritti, accessioni, dipendenze, pertinenze e servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi, nonché con i relativi diritti e quote condominiali, tutto incluso e nulla escluso, e con ogni altra azione e ragione inerente”.
Quindi, anche il trasferimento dell'immobile ad è avvenuto senza Pt_1
alcuna esclusione di utilizzo di zone e/o parti da qualificarsi comuni o condominiali.
Peraltro, - a fortiori – poiché nel contratto stipulato tra gli odierni convenuti e la ditta le parti avevano espressamente previsto la riserva di Org_1
proprietà con riguardo alla copertura dell'edificio, se fosse stata loro intenzione costituirla anche con riferimento allo spazio esistente sul retro e lateralmente al fabbricato di cui si discute, ne avrebbero fatto esplicita menzione.
Né del resto, in base alla normativa sopra citata, tenuto conto dell'epoca della vendita (2000), le parti potevano escludere l'utilizzo dell'area destinata a parcheggio.
Conseguentemente, l'odierno attore ha acquisito il diritto di utilizzo di tutte le parti comuni, compresa l'area riservata a parcheggio, che, ex art. 1117 c.c. , va ritenuta di natura condominiale, non risultando una sua esplicita esclusione.
pagina 9 di 13 Né può ritenersi fondata la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione dell'area destinata a parcheggio.
In particolare, i convenuti hanno eccepito che, a seguito del decesso di P_
, avvenuto nel 1979, sono divenuti eredi, unitamente a
[...] [...]
e quindi proprietari in comunione dell'area destinata a parcheggio e Per_1
che, da tale data, hanno posseduto pubblicamente e pacificamente tale area, in quanto tra loro suddivisa con esclusione di e quindi alla data Persona_1
del 20.11.1999 erano entrambi divenuti proprietari per intervenuta usucapione.
Tuttavia, i convenuti si nono limitati a dedurre di aver provveduto a una divisione tra i due fratelli dell'area, senza però dare alcuna prova documentale;
né le prove espletate o articolate sono idonee a dimostrare la volontà di escludere definitivamente la madre dal godimento dell'area, non essendo sufficiente l'aver destinato di fatto- a loro dire- le aree all'utilizzo dei due fratelli, potendo ciò in ipotesi avvenire per molteplici motivi, atteso il vincolo familiare.
Né di ciò vi è traccia nell'atto di alienazione alla dante causa dell'odierna parte attrice;
ove, ci fosse stata questa volontà e quindi l'usucapione, l'atto doveva espressamente escludere l'area dall'alienazione, fermo restando il diritto di parcheggio derivante dalla legge.
Nel caso in esame non può quindi configurarsi l'acquisto per usucapione della proprietà dell'area destinata a parcheggio in capo ai convenuti nei riguardi della madre deceduta in data 26.3.1999 (giusta dichiarazione di Persona_1
successione n. 250 del 5.4.2000).
Né risulta maturato successivamente.
Dall' istruttoria espletata, in corso di causa, è emerso che gli odierni convenuti non hanno avuto il godimento esclusivo dell'area, atteso che la stessa era utilizzata anche da altri soggetti, tra cui l'inquilina dell'immobile esecutato e pagina 10 di 13 dai suoi figli sicuramente nel 2010 (cfr. verbale dell'udienza istruttoria del
26.05.2023).
Non ha alcun rilievo il fatto che l'inquilina non abbia- a dire della Parte_2
parte convenuta- la patente.
Si evidenzia che la produzione è tardiva, poiché successiva all'escussione del teste, in quanto – costituendo prova contraria- doveva essere fatta al più tardi entro la memoria n. 3 ex art. 183, VI comma, cpc.
Inoltre, la mancanza della patente non vale ad escludere il parcheggio dei figli della conduttrice, sui quali nulla è stato affermato;
né la possibilità che la stessa potesse guidare mezzi per cui non sia necessaria la patente o, in ipotesi, anche guidare – illegalmente- senza patente.
La prova dei testi di parte convenuta e ) non Tes_1 Testimone_2
inficia la superiore testimonianza del custode e professionista delegato, avv.
, particolarmente attendibile per come circostanziata e Tes_3
considerata la qualifica di pubblico ufficiale rivestita nella procedura esecutiva.
La prova negativa (di non aver mai visto passare nessuno eccetto i convenuti) non vale ad escludere che sia stato possibile invece il contrario.
Né la parte convenuta ha chiesto, dopo l'escussione, di proseguire l'istruttoria, in precedenza limitata in sede ammissiva, con conseguente implicita rinuncia.
Il rigetto della riconvenzionale, unitamente a tutto quanto sopra indicato, impone il riconoscimento del diritto di comproprietà in capo ad . Parte_1
Conseguentemente, va ordinato a e di CP_1 Controparte_2
provvedere alla consegna delle chiavi, al fine di consentire ad l'accesso Pt_1
a tale area, destinata a parcheggio, e a porre fine ad ogni azione e/o comportamento idoneo a ad ostacolare il godimento e l'uso legittimo della suddetta zona comune.
Va rigettata la domanda attrice di risarcimento dei danni, formulata in modo generico.
pagina 11 di 13 In particolare, egli non ha specificato quali danni dovrebbero essere risarciti, limitandosi a richiedere un danno patrimoniale per lucro cessante nonché il risarcimento di eventuali danni non patrimoniali, affermando che il danno è in re ipsa.
“Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cfr. Cass. n. 13071 del 2018).
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata per carenza allegativa.
Va altresì rigettata la domanda di integrazione del prezzo, avanzata in via riconvenzionale dagli odierni convenuti, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice di riconoscimento di diritti sull'area in questione.
Invero, non essendo risultata di loro esclusiva proprietà l'area di parcheggio ed avendo la acquistato l'immobile, a seguito del procedimento esecutivo Pt_1
nei riguardi della società non hanno alcun diritto di richiedere Org_1
l'indennizzo, perché non dovuto.
pagina 12 di 13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto delle difese poste in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1171/2020
R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara che il terreno posto sul retro del fabbricato sito in Capo d'Orlando, ad angolo tra la via Consolare Antica e la Via Gambitta Conforto, di estensione pari a mq. 164,00 costituisce proprietà comune di tale immobile;
-conseguentemente dichiara il diritto di all'utilizzo di tale area comune Pt_1
destinata a parcheggio.
- ordina a e di provvedere alla consegna CP_1 Controparte_2
delle chiavi, entro il 31.5.2024, al fine di consentire ad l'accesso a tale Pt_1
area destinata a parcheggio, nonché a porre fine ad ogni azione e/o comportamento idoneo a ad ostacolare il godimento e l'uso legittimo della suddetta zona comune.
-rigetta le ulteriori domande;
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali, in solido tra loro,
a favore della parte attrice, che vengono liquidate in euro 263,88 per spese vive ed euro 3.809.00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 24.04.2024
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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