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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1848 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 1153 pubblicata il 15 settembre 2017 e non notificata, avente a oggetto risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 cc, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR LI (cf , elettivamente domiciliato nello C.F._2 studio del difensore in Portici (NA), Via E. Dalbono, 11, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(p. iva ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vanessa Cioffi (cf ) e Alfredo C.F._3
1 ER (cf ), elettivamente domiciliato in Piazza C.F._4 CP_1
Municipio, Palazzo San Giacomo, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale, giusta mandati alle liti in calce alle comparse di costituzione del 12 settembre 2022 e 9 agosto 2024;
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 aprile 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_3 genitoriale sull'allora minore , convenivano in giudizio il Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal minore quando, CP_1 mentre percorreva conducendo una bicicletta il parco di Via Rossetti, rovinava a terra riportando la frattura del femore sinistro, a causa della presenza di un tombino sconnesso, occultato dall'attiguo marciapiedi e da un dosso artificiale e ulteriori avvallamenti del manto stradale non segnalati.
Si costituiva in giudizio il resistendo alla domanda. CP_1
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva espletata prova orale e disposta ctu medico legale sulla persona del minore, la rigettava, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite, con la seguente motivazione;
“… deve affermarsi che nel caso in esame non è stato dimostrato il collegamento causale tra la condizione della strada e la caduta.
Dalle foto prodotte emerge che il tombino presenta una lieve sottoposizione alla sede stradale La stessa non può ritenersi tale da provocare la caduta di una bicicletta che vi passa sopra tenuto che il dislivello ha una portata molto ridotta rispetto al raggio della bici.
Consegue che la caduta non può essere ricondotta alla anomalia della strada e deve addebitarsi alla condotta del ragazzo.
2 In tale prospettiva non può d'altra parte trascurarsi che nella cartella clinica è scritto nel paragrafo dedicato all'anamnesi prossima: la madre riferisce caduta accidentale.
Tale dichiarazione conferma che l'accidentalità dell'evento e la indipendenza dalla sconnessione stradale”.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 15 marzo 2018, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
15/09/2017 N. 9351/2017 R.G. 20045/2014 e per l'effetto condannare il CP_1 al risarcimento del danno subito dall'appellante, con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari, rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. di entrambi i gradi del giudizio”.
Con comparsa depositata il 4 giugno 2018, si costituiva in giudizio l'ente locale chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni subendo rinvii d'ufficio a causa del carico dei ruoli.
Con provvedimento del Presidente del 24 gennaio 2025 il fascicolo veniva riassegnato a questa Sezione e, all'udienza dell'8 aprile 2025 svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellante anche memoria di replica.
L'appellante formula unico motivo di gravame, non rubricato, col quale censura la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice deducendo che, come emerso dalla testimonianza di il tombino non presentava assolutamente un Testimone_1 lieve dislivello bensì un dislivello di circa 20 cm rispetto al livello della strada, circostanza che si evincerebbe anche dai rilievi fotografici, i quali mostrerebbero una posizione del tombino notevolmente ribassata e, comunque, al di sotto di un dosso artificiale, aumentando la pericolosità dello stesso.
3 Inoltre, la dichiarazione della madre annotata in cartella clinica, laddove riferisce che la caduta è stata accidentale non prova l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni rese, le quali possono essere vinte coi mezzi di prova previsti dalla legge;
prova che era stata fornita da parte attrice avendo entrambi i testi escussi confermato che il bambino, all'epoca di 9 anni, percorreva con la biciletta Via Rossetti
e finiva in un tombino, non visibile dunque non evitabile, circostanza che ne determinava la caduta al suolo.
Il non aveva fornito alcuna prova della ricorrenza del caso fortuito CP_1 neanche in termini di condotta colposa del danneggiato e l'incongruenza delle dichiarazioni della madre in cartella clinica doveva ritenersi superata dalle deposizioni testimoniali.
Il Tribunale aveva del tutto omesso in sentenza di esaminare le predette testimonianze, fondando la decisione esclusivamente sui rilievi fotografici in atti, senza, inoltre, tenere conto dell'esito della ctu, dalla quale avrebbe potuto discostarsi solo motivatamente, non applicando correttamente l'art. 2051 cc.
L'appello non può trovare accoglimento.
I testi e escussi all'udienza del 28 Testimone_2 Testimone_3 marzo 2017, hanno, rispettivamente, dichiarato: “ … ero presente al momento della caduta;
è avvenuta il 06.06.2009 alle 20.00 circa all'interno del Parco Rossetti;
era sulla bicicletta e circolava all'interno del parco, quando all'improvviso ho Pt_1 visto che la ruota finiva dentro un tombino traballante;
preciso che il tombino si trova subito dopo una curva e un dosso, che è più alto rispetto al tombino e ne occlude la visibilità; preciso che il tombino è vicino al marciapiede” nonché “… ero presente al momento della caduta perché abito nello stesso parco;
era sulla Pt_1 bicicletta all'interno del parco;
ad un certo punto è caduto perché non ha visto un tombino in quanto nascosto da un dosso;
preciso che ho visto mio TE cadere perché la ruota della bicicletta finiva dentro al tombino e faceva in modo che il ragazzo cadesse;
non ricordo se mio TE sia caduto in avanti o di lato;
preciso che questo tombino si trova vicino al marciapiede all'altezza di una curva ed è ribassato rispetto alla superficie stradale di circa venti cm;
riconosco il luogo della caduta ed in particolare il tombino nella foto mostratami ( foto all'interno della
4 produzione degli attori)”.
Per un primo aspetto, in disparte dalla considerazione che entrambi i testi sono legati da vincoli di parentela stretta con il danneggiato (zii) e, pertanto, le loro deposizioni vanno prudentemente valutate, l'affermazione del teste Tes_1
laddove ha riferito che il tombino si trovava al di sotto del marciapiedi di
[...] circa 20 cm, è una mera valutazione che non trova riscontro nei rilievi fotografici in atti i quali mostrano, come già rilevato dal primo giudice, una lieve sottoposizione del tombino rispetto al livello stradale né dalle dette fotografie emerge l'esistenza, in prossimità del tombino di alcun dosso artificiale (prod. appellante, foto tombino).
Inoltre, la dinamica del sinistro, come descritta in citazione, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi, i quali hanno entrambi riferito che la ruota della bicicletta sarebbe finita nel tombino mentre nell'atto introduttivo del giudizio si legge, al punto 2), che “… il predetto tombino, infatti, al passaggio della bicicletta cedeva, facendo perdere in tal modo l'equilibrio a e determinandone la Pt_1 caduta”.
Peraltro, mancando totalmente qualsiasi descrizione della caduta – sul punto lo zio ha affermato di non ricordare se il bambino fosse caduto in Testimone_1 avanti o di lato – di alcuna utilità può essere la disposta consulenza tecnica con la quale l'ausiliario del giudice ha potuto solo genericamente affermare la compatibilità della lesione con l'evento.
Inoltre, dai rilievi fotografici si evince chiaramente come la strada, benché in curva, fosse estremamente larga e la presenza del tombino assolutamente ben visibile, dovendosi, dunque, addebitare l'eventuale caduta a comportamento imperito o imprudente del bambino, di soli 9 anni.
Vi sono, poi, ulteriori elementi che induco a ritenere scarsamente attendibili le testimonianze rese dai parenti stretti.
L'infortunio, difatti, sarebbe avvenuto il giorno 6 settembre alle ore 20.00 circa e, con l'atto introduttivo è stato dedotto che venne soccorso dai Parte_1 familiari e condotto a casa, salvo poi recarsi, il giorno successivo, a causa dei forti dolori lamentati durante la notte, all'Ospedale Santobono (punto 3 citazione).
5 Dalla cartella di Pronto Soccorso e ricovero risulta, però, che il bambino venne condotto in ospedale il giorno 7 settembre 2009 alle ore 20,19, ricoverato in ortopedia alle 20.45 e sottoposto a esami strumentali, rx, refertati alle ore 21.21, dunque ben ventiquattro ore dopo i fatti, circostanza questa del tutto inspiegabile considerata la giovanissima età del bimbo e i riferiti “forti dolori” lamentati durante la notte.
Infine, non può non rilevarsi che le dichiarazioni rese dalla madre ai sanitari siano del tutto incompatibili con le testimonianze, nella parte in cui la stessa ha riferito
(pag. 4 cartella clinica) “caduta accidentale dalla bicicletta in data odierna”, dunque non il giorno precedente, 6 settembre, bensì il medesimo giorno dell'accesso in
Pronto Soccorso, nel cui verbale, tra l'altro, si legge unicamente “trauma arto inferiore sx”.
In conclusione, dunque, non può affermarsi che l'originario attore abbia assolto l'onere probatorio, del quale era gravato, di dimostrare il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso dedotto, dovendosi confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, dichiarato in € 5.200,00, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 1.101,00 a € 5.200,00, determinandole in € 1.458,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Alla declaratoria di rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 9351 pubblicata il 15 settembre 2017, proposto da Parte_1 nei confronti di così dispone:
[...] Controparte_1
6 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore del in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 liquidate in € 1.458,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1848 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 1153 pubblicata il 15 settembre 2017 e non notificata, avente a oggetto risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 cc, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR LI (cf , elettivamente domiciliato nello C.F._2 studio del difensore in Portici (NA), Via E. Dalbono, 11, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(p. iva ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vanessa Cioffi (cf ) e Alfredo C.F._3
1 ER (cf ), elettivamente domiciliato in Piazza C.F._4 CP_1
Municipio, Palazzo San Giacomo, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale, giusta mandati alle liti in calce alle comparse di costituzione del 12 settembre 2022 e 9 agosto 2024;
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 aprile 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_3 genitoriale sull'allora minore , convenivano in giudizio il Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal minore quando, CP_1 mentre percorreva conducendo una bicicletta il parco di Via Rossetti, rovinava a terra riportando la frattura del femore sinistro, a causa della presenza di un tombino sconnesso, occultato dall'attiguo marciapiedi e da un dosso artificiale e ulteriori avvallamenti del manto stradale non segnalati.
Si costituiva in giudizio il resistendo alla domanda. CP_1
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva espletata prova orale e disposta ctu medico legale sulla persona del minore, la rigettava, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite, con la seguente motivazione;
“… deve affermarsi che nel caso in esame non è stato dimostrato il collegamento causale tra la condizione della strada e la caduta.
Dalle foto prodotte emerge che il tombino presenta una lieve sottoposizione alla sede stradale La stessa non può ritenersi tale da provocare la caduta di una bicicletta che vi passa sopra tenuto che il dislivello ha una portata molto ridotta rispetto al raggio della bici.
Consegue che la caduta non può essere ricondotta alla anomalia della strada e deve addebitarsi alla condotta del ragazzo.
2 In tale prospettiva non può d'altra parte trascurarsi che nella cartella clinica è scritto nel paragrafo dedicato all'anamnesi prossima: la madre riferisce caduta accidentale.
Tale dichiarazione conferma che l'accidentalità dell'evento e la indipendenza dalla sconnessione stradale”.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 15 marzo 2018, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
15/09/2017 N. 9351/2017 R.G. 20045/2014 e per l'effetto condannare il CP_1 al risarcimento del danno subito dall'appellante, con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari, rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. di entrambi i gradi del giudizio”.
Con comparsa depositata il 4 giugno 2018, si costituiva in giudizio l'ente locale chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni subendo rinvii d'ufficio a causa del carico dei ruoli.
Con provvedimento del Presidente del 24 gennaio 2025 il fascicolo veniva riassegnato a questa Sezione e, all'udienza dell'8 aprile 2025 svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellante anche memoria di replica.
L'appellante formula unico motivo di gravame, non rubricato, col quale censura la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice deducendo che, come emerso dalla testimonianza di il tombino non presentava assolutamente un Testimone_1 lieve dislivello bensì un dislivello di circa 20 cm rispetto al livello della strada, circostanza che si evincerebbe anche dai rilievi fotografici, i quali mostrerebbero una posizione del tombino notevolmente ribassata e, comunque, al di sotto di un dosso artificiale, aumentando la pericolosità dello stesso.
3 Inoltre, la dichiarazione della madre annotata in cartella clinica, laddove riferisce che la caduta è stata accidentale non prova l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni rese, le quali possono essere vinte coi mezzi di prova previsti dalla legge;
prova che era stata fornita da parte attrice avendo entrambi i testi escussi confermato che il bambino, all'epoca di 9 anni, percorreva con la biciletta Via Rossetti
e finiva in un tombino, non visibile dunque non evitabile, circostanza che ne determinava la caduta al suolo.
Il non aveva fornito alcuna prova della ricorrenza del caso fortuito CP_1 neanche in termini di condotta colposa del danneggiato e l'incongruenza delle dichiarazioni della madre in cartella clinica doveva ritenersi superata dalle deposizioni testimoniali.
Il Tribunale aveva del tutto omesso in sentenza di esaminare le predette testimonianze, fondando la decisione esclusivamente sui rilievi fotografici in atti, senza, inoltre, tenere conto dell'esito della ctu, dalla quale avrebbe potuto discostarsi solo motivatamente, non applicando correttamente l'art. 2051 cc.
L'appello non può trovare accoglimento.
I testi e escussi all'udienza del 28 Testimone_2 Testimone_3 marzo 2017, hanno, rispettivamente, dichiarato: “ … ero presente al momento della caduta;
è avvenuta il 06.06.2009 alle 20.00 circa all'interno del Parco Rossetti;
era sulla bicicletta e circolava all'interno del parco, quando all'improvviso ho Pt_1 visto che la ruota finiva dentro un tombino traballante;
preciso che il tombino si trova subito dopo una curva e un dosso, che è più alto rispetto al tombino e ne occlude la visibilità; preciso che il tombino è vicino al marciapiede” nonché “… ero presente al momento della caduta perché abito nello stesso parco;
era sulla Pt_1 bicicletta all'interno del parco;
ad un certo punto è caduto perché non ha visto un tombino in quanto nascosto da un dosso;
preciso che ho visto mio TE cadere perché la ruota della bicicletta finiva dentro al tombino e faceva in modo che il ragazzo cadesse;
non ricordo se mio TE sia caduto in avanti o di lato;
preciso che questo tombino si trova vicino al marciapiede all'altezza di una curva ed è ribassato rispetto alla superficie stradale di circa venti cm;
riconosco il luogo della caduta ed in particolare il tombino nella foto mostratami ( foto all'interno della
4 produzione degli attori)”.
Per un primo aspetto, in disparte dalla considerazione che entrambi i testi sono legati da vincoli di parentela stretta con il danneggiato (zii) e, pertanto, le loro deposizioni vanno prudentemente valutate, l'affermazione del teste Tes_1
laddove ha riferito che il tombino si trovava al di sotto del marciapiedi di
[...] circa 20 cm, è una mera valutazione che non trova riscontro nei rilievi fotografici in atti i quali mostrano, come già rilevato dal primo giudice, una lieve sottoposizione del tombino rispetto al livello stradale né dalle dette fotografie emerge l'esistenza, in prossimità del tombino di alcun dosso artificiale (prod. appellante, foto tombino).
Inoltre, la dinamica del sinistro, come descritta in citazione, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi, i quali hanno entrambi riferito che la ruota della bicicletta sarebbe finita nel tombino mentre nell'atto introduttivo del giudizio si legge, al punto 2), che “… il predetto tombino, infatti, al passaggio della bicicletta cedeva, facendo perdere in tal modo l'equilibrio a e determinandone la Pt_1 caduta”.
Peraltro, mancando totalmente qualsiasi descrizione della caduta – sul punto lo zio ha affermato di non ricordare se il bambino fosse caduto in Testimone_1 avanti o di lato – di alcuna utilità può essere la disposta consulenza tecnica con la quale l'ausiliario del giudice ha potuto solo genericamente affermare la compatibilità della lesione con l'evento.
Inoltre, dai rilievi fotografici si evince chiaramente come la strada, benché in curva, fosse estremamente larga e la presenza del tombino assolutamente ben visibile, dovendosi, dunque, addebitare l'eventuale caduta a comportamento imperito o imprudente del bambino, di soli 9 anni.
Vi sono, poi, ulteriori elementi che induco a ritenere scarsamente attendibili le testimonianze rese dai parenti stretti.
L'infortunio, difatti, sarebbe avvenuto il giorno 6 settembre alle ore 20.00 circa e, con l'atto introduttivo è stato dedotto che venne soccorso dai Parte_1 familiari e condotto a casa, salvo poi recarsi, il giorno successivo, a causa dei forti dolori lamentati durante la notte, all'Ospedale Santobono (punto 3 citazione).
5 Dalla cartella di Pronto Soccorso e ricovero risulta, però, che il bambino venne condotto in ospedale il giorno 7 settembre 2009 alle ore 20,19, ricoverato in ortopedia alle 20.45 e sottoposto a esami strumentali, rx, refertati alle ore 21.21, dunque ben ventiquattro ore dopo i fatti, circostanza questa del tutto inspiegabile considerata la giovanissima età del bimbo e i riferiti “forti dolori” lamentati durante la notte.
Infine, non può non rilevarsi che le dichiarazioni rese dalla madre ai sanitari siano del tutto incompatibili con le testimonianze, nella parte in cui la stessa ha riferito
(pag. 4 cartella clinica) “caduta accidentale dalla bicicletta in data odierna”, dunque non il giorno precedente, 6 settembre, bensì il medesimo giorno dell'accesso in
Pronto Soccorso, nel cui verbale, tra l'altro, si legge unicamente “trauma arto inferiore sx”.
In conclusione, dunque, non può affermarsi che l'originario attore abbia assolto l'onere probatorio, del quale era gravato, di dimostrare il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso dedotto, dovendosi confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, dichiarato in € 5.200,00, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 1.101,00 a € 5.200,00, determinandole in € 1.458,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Alla declaratoria di rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 9351 pubblicata il 15 settembre 2017, proposto da Parte_1 nei confronti di così dispone:
[...] Controparte_1
6 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore del in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 liquidate in € 1.458,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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