Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da LA NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cincotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di RI, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
- l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 12863 del 17 Aprile 2023 del Comune di RI – III Settore: Tecnico Urbanistico – Sviluppo e tutela territoriale V servizio: Illeciti e Sanatoria, a firma del Dirigente arch. Mirco Ficarra, del Capo Servizio geom. Lorella Lisuzzo e del Capo Area geom. Claudio Beninati, avente ad d oggetto: “rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/03 inoltrata con prot. n. 10623-10624 dell'8/03/2004, dalla ditta NZ LA (pratica n. 14-15) .”
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 0003392 del 24 Febbraio 2023, a firma del Sig. Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e del Dirigente Responsabile U.O. 2 – Sezione Beni Paesaggistici, Architettonici, storico Artistici e Demoetnoantropologici, avente ad oggetto “Comune di RI (ME) – SANATORIA L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 l. 326/03 ed art, 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di Grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in località “San Salvatore” snc Fg 110 – Part. 312 sub 1-2-3. RIGETTO. DITTA ABBONDANZA LA, comunicata a mezzo PEC in data 24/02/23, presso il tecnico incaricato geom. Casella Giuseppe ;
- della circolare nr. 2 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. 62212 del 30/12/2022, a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto “Regione Sicilia – L.R. 29/07/2021 n. 19, recante “modifiche alla legge regionale 10 Agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo – sentenza n. 252/2022 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale” ;
- dell'implicito rigetto del ricorso gerarchico avverso i provvedimenti di cui al punto 1 e 2, proposto in data 20 Marzo 2023 innanzi all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – rimasto senza esito nei termini di legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di RI n. 12863 in data 17 aprile 2023, con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della legge n. 326/2003, n. 10623-10624 in data 8 marzo 2004.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è proprietaria di un fabbricato sito in RI, Contrada San Salvatore, censito in catasto al foglio 110, particelle 312, subalterni 1, 2 e 3; b) l’istanza di condono si riferisce ad alcune modifiche dei prospetti e degli spazi interni e alla trasformazione ed ampliamento del piano interrato a fini abitativi; c) in data 8 marzo 2004 è stata presentata domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 e in data 19 ottobre 2016 l’odierna ricorrente ha chiesto il parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, la quale, in data 24 febbraio 2023, ha opposto il proprio diniego e ha ordinato la riduzione in pristino; d) con il provvedimento in questa sede impugnato il Comune di RI ha respinto la domanda di condono sulla base del negativo avviso della Soprintendenza; e) la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Soprintendenza, sul quale l’autorità non si è pronunciata esplicitamente.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il Comune di RI ha respinto l’istanza di condono basandosi esclusivamente sul parere della Soprintendenza, che ha ritenuto l’opera incompatibile con il vincolo paesaggistico; b) la decisione della Soprintendenza si basa esclusivamente sulla circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022, non avendo la Soprintendenza condotto alcuna istruttoria al fine di verificare la compatibilità dell’opera con il paesaggio; c) l’avviso della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali non distingue gli interventi che hanno determinato la creazione di nuovi volumi dagli interventi che non hanno determinato la creazione di nuovi volumi; d) il Comune avrebbe dovuto effettuare una propria ed autonoma valutazione, consentendo all’interessata di esprimersi e dedurre nella sede procedimentale; e) in particolare, è stato omesso il prescritto preavviso di diniego, in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; f) il provvedimento del Comune non è adeguatamente motivato e l’Amministrazione non ha tenuto conto che l’opera è stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo; g) è intervenuta una erronea applicazione della menzionata circolare n. 2/2022 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, avendo la giurisprudenza già chiarito che il divieto di condono si applica solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; g) sulla richiesta inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali si era già formato il silenzio-assenso ex art. 29 della legge regionale n. 7/2019.
Mediante motivi aggiunti, notificati in data 28 luglio 2023, la ricorrente ha impugnato: a) la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0003392 in data 24 febbraio 2023, con cui l’Amministrazione ha opposto il proprio diniego sulla domanda di condono; b) la circolare assessoriale n. 02 in data 30 gennaio 2022; c) l’implicito rigetto sul ricorso gerarchico proposto dall’interessata avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.
Con i motivi aggiunti sono state ribadite e precisate le censure di cui al ricorso introduttivo ed è stato, altresì, osservato quanto segue: a) la decisione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina determina un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe per le quali era stato precedentemente espresso avviso favorevole; b) la Soprintendenza non poteva disporre la riduzione in pristino.
Con memoria in data 13 marzo 2025 la ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese, chiedendo, in particolare, al Tribunale di disporre verificazione o consulenza tecnica, e rilevando, altresì, che la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali non poteva adottare l’ordine di riduzione in pristino, al quale, tra l'altro, si è fatto ricorso senza valutare se la sua esecuzione avrebbe potuto pregiudicare la stabilità della parte dell’edificio realizzata in conformità.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) occorre tener conto di quanto disposto dall’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che riguarda i vincoli assoluti e i vincoli relativi, con riferimento alle tipologie di illecito di cui all’allegato 1, dal n. 1 al n. 6; b) inoltre, il successivo comma 27, lettera d, nel confermare le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude comunque dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; c) con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, in quanto lesivo della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente, l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, il quale, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge regionale n. 15/2004, che ha recepito il cosiddetto “terzo condono”, ha affermato che era ammissibile la sanatoria delle opere abusive “realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta”; d) è stata, quindi, adottata la menzionata circolare assessoriale n. 2/2022; e) per quanto attiene alle nozioni di volume e di superficie, occorre considerare il significato e il rilievo giuridico che tali espressioni assumono in ambito paesaggistico; f) la motivazione del provvedimento può anche essere resa per relationem; g) in materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non necessitano, comunque, di particolare motivazione o del previo invio della comunicazione di avvio del procedimento; i) la partecipazione procedimentale garantita nel caso di presentazione ex ante di una richiesta di autorizzazione paesaggistica trova giustificazione nel fatto che in tal caso l’opera deve ancora essere realizzata e l’interlocuzione può consentire di superare eventuali criticità, mentre in sede di condono l’opera è già stata definitivamente e immutabilmente realizzata; i) non può trovare applicazione nel caso di specie l’art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4/2003, né l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2003, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2021; l) occorre, altresì, tener conto, di quanto disposto dall’art. 23, terzo comma, della legge regionale n. 7/2019; m) nell’ipotesi in esame la richiesta di condono si riferisce ad un ampliamento, sicché è intervenuta la creazione di nuovi volumi e superfici; m) quanto all’ordine di riduzione in pristino, la Soprintendenza ha adottato il relativo procedimento come sancito dall’art. 167, terzo comma, del decreto legislativo n. n. 42/2004.
Nell’odierna udienza il difensore della ricorrente ha evidenziato che le opere di cui si tratta rientravano nella cosiddetta tipologia 6.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il nucleo fondamentale della vicenda è già stato ripetutamente affrontato dalla Sezione con recenti pronunce (cfr., ad esempio, le sentenze n. 1794/2024 e n. 1791/2024, in data 14 maggio 2024; n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1755/2024, n. 1755/2024 in data 10 maggio 2024; n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1629/2024 e n. 1619/2024 in data 3 maggio 2024; n. 1581/2024 in data 30 aprile 2024; n. 1561/2024 in data 29 aprile 2024; n. 1330 in data 8 aprile 2024; n. 1279/2024 in data 3 aprile 2024; n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024 e n. 1090/2024 in data 19 marzo 2024).
Confermando le valutazioni espresse in tali circostanze, la Sezione osserva che con circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 02 in data 30 dicembre 2022 è stato correttamente precisato quanto segue: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge; b) ne consegue, con riferimento al cosiddetto terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa; c) la decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione; d) pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Tali affermazioni sono conformi alle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, potendo farsi menzione dei seguenti precedenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nonché del T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo e Sezione Distaccata di TA: a) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 in data 27 novembre 2023
e n. 288/2023 in data 19 aprile 2023; b) T.A.R. di Palermo, I, 22 dicembre 2023, n. 3832; 1 dicembre 2023, n. 3586; 27 novembre 2023, n 3541; c) T.A.R. di TA, II, n. 3692/2023, n. 3694/2023 e n. 3695/2023 in data 7 dicembre 2023; n. 3304/2023 in data 7 novembre 2023; n. 3222/2023 in data 30 ottobre 2023; n. 3182/2023 in data 27 ottobre 2023.
In particolare, nelle decisioni indicate è stato precisato che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Più analiticamente le affermazioni della giurisprudenza (e dell’Assessorato Regionale) si giustificano sulla base delle seguenti argomentazioni.
L’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recita come segue:
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
Nell’allegato 1 sono contemplate le tipologie di opere suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per quanto in questa sede interessa, prevede, invece, quindi, segue:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: (…)
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Come si evince da quanto esposto, l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, confermando le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 17 settembre 2015, n. 599).
L’art. 24 della legge regionale n. 15/2003 ha, peraltro, disposto quanto segue:
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
A sua volta, l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021 ha introdotto l’art. 25-bis alla legge regionale n. 16/2016, il cui primo comma stabiliva che:
L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.
Con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta" , ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003).
Con la menzionata sentenza in data 19 dicembre 2022, n. 252, la Corte Costituzionale - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d, dell’art. 32, il quale attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non poteva prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d .
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 ( coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume ); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 ( non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 ( in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza ); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 ( nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie ).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia" (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo; b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Deve, peraltro, osservarsi che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza cautelare n. 357/2023 in data 9 novembre 2023, nel disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito innanzi al giudice di primo grado, ha osservato, in relazione a fattispecie parzialmente analoga (e per quanto in questa sede interessa), che il tema da approfondire per la soluzione della problematica oggetto del ricorso attiene alle ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi .
Sul punto occorre, però, considerare che la giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sedi di Palermo e di TA, trova conforto e fondamento proprio nelle già menzionate ed esplicite pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che appare opportuno riportare testualmente: a) sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 836/2023 in data 27 novembre 2023); b) …anche per la natura vincolata degli atti [si] ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 288/2023 in data 10 aprile 2023).
Quindi, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha già escluso, in sede di merito (cioè a cognitio plena) che vi fosse necessità di “approfondire le ricadute della declaratoria di incostituzionalità”, come si desume dalle inequivocabili enunciazioni contenute nelle due sentenze che sono state indicate, con cui è stata affermata la piena applicabilità della disciplina nazionale relativa al cosiddetto terzo condono in ambito regionale.
La formulazione, peraltro, non del tutto esplicita contenuta nella citata ordinanza cautelare n. 357/2023 in data 9 novembre 2023 (approfondire le “ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi” ), sebbene comprensibile avuto riguardo alla natura della decisione adottata (a cognizione sommaria), non appare, allo stato, idonea a giustificare un mutamento dell’indirizzo interpretativo che si è già andato delineando e consolidando alla luce delle non equivoche indicazioni rese dalla Corte Costituzionale, potendo, altresì, farsi menzione sul punto dell’ordinanza cautelare del giudice di appello n. 256/2023 in data 24 luglio 2023, dove parimenti si afferma in modo esplicito che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esistente in materia (sent. Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento, art.32, comma 27, lett. d), D.l. n.269/2003 conv. in L. 326/2003) e della circolare 02/2022 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali che, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex L. 326/2003, sono sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici) .
In ordine alle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, in disparte ciò che sarà osservato nel seguito, occorre aggiungere quanto segue: a) qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, deve procedersi all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'Amministrazione, ovvero può presentarsi istanza di sanatoria - qualora possibile - riferita al complessivo intervento abuso unitariamente considerato (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 515/2021); b) non è, quindi, possibile distinguere fra interventi sanabili e non sanabili, dovendo farsi riferimento alla complessiva edificazione abusiva; c) nel caso in esame viene in rilievo un intervento che ha (anche) determinato un ampliamento, cioè la creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; d) a fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di
alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); e) nella specie il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, e il provvedimento del Comune risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo alla decisione della Soprintendenza; f) il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); g) per quanto attiene al citato art. 29 della legge regionale n. 7/2019, deve osservarsi che, in disparte i rilievi sulla specialità del procedimento di condono, il paesaggio è comunque una componente dell’ambiente e non può considerarsi decisivo il rilievo che il legislatore regionale, come osservato dal ricorrente, in altre disposizioni (artt. 27, ottavo comma, e art. 28, quarto comma) abbia separatamente contemplato le due nozioni; h) al riguardo è sufficiente far menzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2021, con cui, richiamando costante giurisprudenza, si è precisato che le competenze legislative regionali, anche esclusive, in materia di paesaggio non possono incidere sulla materia ambientale di competenza dello Stato, proprio a dimostrazione del fatto che il primo concetto non è indipendente dal secondo e che le due nozioni sono interconnesse ed essenzialmente attratte da un rapporto di continenza; i) la disparità di trattamento non assume rilievo, quale figura sintomatica dell’eventuale eccesso di potere, nei provvedimenti che presentano natura vincolata; l) come risulta (anche) dal Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle Isole Eolie approvato con decreto assessoriale in data 8 novembre 2006, l’intero territorio delle Isole Eolie era sottoposto a vincolo paesaggistico già in forza dei seguenti provvedimenti: - decreto del Presidente della Regione n. 5098 in data 7 settembre 1966, relativamente al Comune di RI; - decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di S. Marina Salina; - decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di Leni; - decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di Malfa.
Tutto ciò premesso, si rileva, invece, che già con pregresse decisioni (cfr., ad esempio, le sentenze n. 3692/2023 in data 7 dicembre 2023 e n. 2068/2024 in data 3 giugno 2023) la Sezione ha osservato come la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 1 marzo 2023, n. 2194) abbia chiarito che il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale anche spetta l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, posto che le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono in tale procedimento al (solo) fine di esprimere il loro - pur vincolante - avviso.
Nessuna norma relativa a tale specifico provvedimento attribuisce, invero, a tali autorità il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.
I poteri repressivi e sanzionatori nella specifica materia paesaggistica sono disciplinati, invero, con riferimento alle diverse fattispecie procedimentali contemplate dal decreto legislativo n. 42/2004 (cfr., in particolare gli artt. 160 e seguenti, nonché gli artt. 167 e 168), nonché nelle particolari ipotesi normate dal D.P.R. n. 380/2001 (cfr., ad esempio, gli artt. 33, terzo comma, e 35 secondo comma), mentre nel caso di condono edilizio che sia definito con provvedimento di diniego, il successivo ordine di demolizione è di competenza del Comune, trovando applicazione l’ordinaria disciplina di cui all’art. 31 e potendo ipotizzarsi una competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo solo nell’ipotesi - che in questa sede non rileva - di cui al comma 4-bis.
In conclusione, il ricorso è infondato, salvo per quanto attiene allo specifico ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi contenuto nel provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali
e Ambientali di Messina n. 0003392 in data 24 febbraio 2023, sicché tale atto va annullato nella sola parte in cui dispone, appunto, il ristabilimento dello status quo ante .
Tenuto conto del complessivo esito della lite e anche della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, salvo per quanto attiene all’ordine di riduzione in pristino disposto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina con provvedimento n. 0006895 in data 13 aprile 2023;
- annulla il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0003392 in data 24 febbraio 2023 nella sola parte in cui l’atto dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
- compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO