Art. 1.
I limiti di somma indicati ai commi primo - lettere a) e b) - e quarto dell'articolo 32 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 , quali risultano modificati dall' articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 , e dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106 , sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000 e a lire 24.000.000.
I limiti di somma indicati ai commi primo - lettere a) e b) - e quarto dell'articolo 32 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 , quali risultano modificati dall' articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 , e dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106 , sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000 e a lire 24.000.000.