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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 487/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
04/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/02/2025 da Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO MIGLIOZZI, e da C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA Parte_2 C.F._2
LAURENZA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in AFRAGOLA (NA) in data 15/07/2006 dal quale sono nati tre figli: il 05/06/2007, Paolo il 05/05/2009 ed il Per_1 Per_2
11/08/2015; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e liberi di fissare la residenza e domicilio, con obbligo reciproco, tuttavia, di comunicare le eventuali variazioni, anche delle utenze telefoniche;
2) la casa coniugale sita in Sparanise (CE) in Via Paolo Borsellino nr. 07, di cui marito è assegnatario , viene assegnata alla sig.ra , che ci vivrà, fino a quando CP_1 Parte_1 riterrà di volerla abitare unitamente ai figli. La RA provvederà al pagamento del canone di locazione mensile ed al pagamento delle relative utenze per i servizi ad essa connessi, così come i
1 tributi e le imposte relativi, lasciando invariato il contratto di locazione che resterà intestato comunque al marito;
3) l'affido dei minori è condiviso, sebbene collocati in via privilegiata presso la madre;
4) le parti prenderanno di comune accordo ogni decisione riguardante l'istruzione, l'educazione e la crescita dei figli;
5) il padre potrà vedere e tenere i figli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori. Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
6) il marito – sig. – autotrasportatore, attualmente percettore di NASPI – verserà Parte_2 mensilmente alla moglie, RA , a titolo di contributo di mantenimento Parte_1 dei figli, la somma di € 200,00 per ciascun figlio e quindi la complessiva somma pari ad € 600,00
(seicento/00) importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondere a mezzo b.b. entro il giorno 15 di ciascun mese;
7) Le parti concordano che l'assegno unico e universale, così come qualsiasi altra prestazione pubblica in favore dei figli minori rimarrà integralmente assegnata alla madre, che si impegna a utilizzare tali somme per il benessere e le esigenze dei minori. Il padre pertanto espressamente rinuncia alla quota del 50% dei detti assegni e contributi, riconoscendo ed accettando che gli stessi saranno destinati esclusivamente alla madre, senza alcun futuro diritto di rivalsa o richiesta da parte sua;
8) le spese straordinarie, le spese per l'istruzione, per le attività ludico e sportive, le spese mediche ed odontoiatriche, sostenute per i figli saranno poste al 50% a carico di entrambi i coniugi, ma dovranno essere preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre o dal padre;
9) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
10) i coniugi ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) i coniugi si concedono preventivamente il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
con note depositate in data 13/03/2025 le parti hanno integrato il suddetto accordo al punto
5 nei seguenti termini:
2 5) il padre potrà avere e tenere il figlio minore con sé due pomeriggi infrasettimanali, nonché weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore e venti giorni consecutivi durante il periodo estivo con festività alternate;
visto il parere favorevole del P.M.; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AFRAGOLA (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 164, parte II, serie A, anno 2006);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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