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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/08/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott.ssa Jolanda Di Rosa, all'esito dell'udienza del 14.07.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
702 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 14.07.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata in [...] in data [...], nato Parte_1 Parte_2 in Brasile in data 06.04.1995, nata in [...] in data [...], quest'ultima Parte_3 in proprio e, unitamente a , in qualità di esercente la Parte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] in Persona_1 data 21.02.2016, tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi, che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato
Stabilito Vagner Teixeira Cardoso in virtù di procura in calce al ricorso;
1 Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 29.03.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024, (ferma l'erronea Parte_1 indicazione, da qualificarsi alla stregua di mero errore materiale, del nominativo indicato in ricorso, si considera, ai fini che qui interessano, quello risultante dal certificato di nascita - cfr. doc. n. 14 - contenuto nel fascicolo di parte ricorrente), quest'ultima Parte_2 Parte_3 in proprio e, unitamente a , in qualità di esercente la responsabilità Parte_4 genitoriale sulla figlia minore , ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. Persona_2
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al Controparte_1 fine di sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato i) di essere discendenti in linea retta di , TA (si assume, ai fini che qui interessano, il nome risultante Persona_3 Per_4 dal certificato di nascita di cui al doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata in
Brasile in data non conosciuta e ii) che quest'ultima e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da (TA nasceva, in Brasile, in data 20.08.1935, Persona_3 Per_4 [...]
(TA ; Per_5 Pt_1
2 ▪ quest'ultima diveniva madre di e di (TA Persona_6 Persona_7
); Pt_1
▪ da nascevano i due odierni ricorrenti e Persona_6 Parte_2 Parte_3 quest'ultima diveniva madre della ricorrente;
Persona_1
▪ (TA ) diveniva madre della ricorrente Persona_7 Pt_1 Parte_1
.
[...]
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
non si è costituito, dovendosi pertanto in questa sede dichiararne la contumacia. CP_1
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
1.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
3 Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 15 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo (TA - in qualità Persona_5 Pt_1 di prima discendente dell'avo italiano - nata in [...], in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita:
“[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn.
25317/2022 e 12894/2023).
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
4 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno in primo luogo provato che l'ava, Persona_3
(TA , non si è naturalizzata (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. Per_4
n. 17, indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che (TA ha acquisito la Persona_5 Pt_1 cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
2. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, resta vagliare la circostanza della idoneità, ai sensi della L. 555/1912, di (TA a trasmettere, in Persona_3 Per_4 quanto donna, la cittadinanza italiana alla propria figlia, (TA , la Persona_5 Pt_1 cui nascita è precedente al 01.01.1948.
In particolare, occorre chiedersi se l'art. 1, comma 1 della L. 555/1912 - nello stabilire l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” mini il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con la sent. n. 30/1983, ha dichiarato incostituzionale il richiamato artt. 1 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna).
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana TA con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente
e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
5 giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non
l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
6 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 702/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del : Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
, di di e di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
[...]
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 12/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott.ssa Jolanda Di Rosa, all'esito dell'udienza del 14.07.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
702 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 14.07.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata in [...] in data [...], nato Parte_1 Parte_2 in Brasile in data 06.04.1995, nata in [...] in data [...], quest'ultima Parte_3 in proprio e, unitamente a , in qualità di esercente la Parte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] in Persona_1 data 21.02.2016, tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi, che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato
Stabilito Vagner Teixeira Cardoso in virtù di procura in calce al ricorso;
1 Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 29.03.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024, (ferma l'erronea Parte_1 indicazione, da qualificarsi alla stregua di mero errore materiale, del nominativo indicato in ricorso, si considera, ai fini che qui interessano, quello risultante dal certificato di nascita - cfr. doc. n. 14 - contenuto nel fascicolo di parte ricorrente), quest'ultima Parte_2 Parte_3 in proprio e, unitamente a , in qualità di esercente la responsabilità Parte_4 genitoriale sulla figlia minore , ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. Persona_2
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al Controparte_1 fine di sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato i) di essere discendenti in linea retta di , TA (si assume, ai fini che qui interessano, il nome risultante Persona_3 Per_4 dal certificato di nascita di cui al doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata in
Brasile in data non conosciuta e ii) che quest'ultima e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da (TA nasceva, in Brasile, in data 20.08.1935, Persona_3 Per_4 [...]
(TA ; Per_5 Pt_1
2 ▪ quest'ultima diveniva madre di e di (TA Persona_6 Persona_7
); Pt_1
▪ da nascevano i due odierni ricorrenti e Persona_6 Parte_2 Parte_3 quest'ultima diveniva madre della ricorrente;
Persona_1
▪ (TA ) diveniva madre della ricorrente Persona_7 Pt_1 Parte_1
.
[...]
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
non si è costituito, dovendosi pertanto in questa sede dichiararne la contumacia. CP_1
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
1.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
3 Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 15 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo (TA - in qualità Persona_5 Pt_1 di prima discendente dell'avo italiano - nata in [...], in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita:
“[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn.
25317/2022 e 12894/2023).
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
4 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno in primo luogo provato che l'ava, Persona_3
(TA , non si è naturalizzata (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. Per_4
n. 17, indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che (TA ha acquisito la Persona_5 Pt_1 cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
2. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, resta vagliare la circostanza della idoneità, ai sensi della L. 555/1912, di (TA a trasmettere, in Persona_3 Per_4 quanto donna, la cittadinanza italiana alla propria figlia, (TA , la Persona_5 Pt_1 cui nascita è precedente al 01.01.1948.
In particolare, occorre chiedersi se l'art. 1, comma 1 della L. 555/1912 - nello stabilire l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” mini il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con la sent. n. 30/1983, ha dichiarato incostituzionale il richiamato artt. 1 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna).
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana TA con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente
e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
5 giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non
l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
6 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 702/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del : Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
, di di e di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
[...]
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 12/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
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