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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/08/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 7657/2021, promossa da:
, con sede legale in Parigi, 75008, No. 21 rue d'Artois, Parte_1
Francia, in persona del suo rappresentante legale
[...]
, in persona a sua volta Controparte_1
dell'Avv. Frédéric Blanc, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Lorenzo
Schiano di Pepe e Lucia De Angelis, sito in Via Assarotti 5/1, Genova, che la rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
- attrice;
contro con sede legale in Genova (16121), via XII Ottobre n. 3, in Controparte_2
persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso lo Controparte_3
Studio dell'Avv. Alessandro Veschi, sito in Via Ilaria Alpi 4, Mantova, che la rappresenta e difende come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta;
Conclusioni:
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- accertare il dolo perpetrato da nei confronti di n relazione al contratto di vendita dedotto CP_2
in giudizio e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento del contratto medesimo;
- in via alternativa, per l'ipotesi di ritenuta applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, accertare e dichiarare il contratto di vendita “rescisso” ai sensi dell'art. 49, comma primo, lett. a), e quindi risolto;
- in via subordinata, accertare il grave inadempimento di per aver venduto a GLI beni totalmente CP_2
inidonei alla loro destinazione e per l'effetto dichiarare risolto il contratto;
- in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito da uantificato CP_2
nell'importo di euro 241.662,00, o in quello maggiore o minore che verrà determinato in corso del giudizio, incluso il risarcimento dei danni all'immagine patiti e patiendi da parte dell'attrice ome risulterà provato in corso di istruttoria o che verrà liquidato in via equitativa dal Giudice.
In via istruttoria, si insiste per il licenziamento di consulenza tecnica d'ufficio, sulla base di tutta la documentazione versata in atti, al fine di accertare la mancata rispondenza tra le caratteristiche del bene oggetto del contratto per cui è causa e quelle del materiale effettivamente consegnato.
Con vittoria di compensi e spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, con specifica richiesta all'Ill.mo Tribunale di tenere in debita considerazione la condotta tenuta da sia prima CP_2
del giudizio come meglio descritta in atti, sia nel corso dello stesso ove ha opposto il rifiuto alla proposta transattiva formulata dal giudicante ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così giudicare: in via preliminare: per tutte le ragioni esposte, anche singolarmente considerate, accertare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione e per l'effetto dichiarare l'attrice in ogni caso decaduta da ogni diritto e pretesa e/o prescritta
l'azione. in via principale, nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare infondate e rigettare tutte le domande proposte da
[...]
; Parte_1
In via subordinata: accertare la violazione della correttezza e della buona fede contrattuale da parte di Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, verificata l'origine dei beni, limitare ogni eventuale
[...]
statuizione in pregiudizio della convenuta alle sole due lamiere non trasformate.
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni, accertare che
ha violato gli obblighi di correttezza e buona di cui all'art. 1227 cod. civ Parte_1
e, per l'effetto, ridurre in ogni miglior modo l'importo della relativa condanna.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
– da ora società di diritto francese oggi in liquidazione Parte_3
giudiziaria, ha convenuto in giudizio – da ora Controparte_2 CP_2
deducendo la non conformità di una fornitura di n.10 lamiere d'acciaio, acquistate con ordine del 20 luglio 2015, rispetto a specifiche tecniche espressamente richieste (GLI
TTI05 indice i) e alla normativa NF A36-215. Le lamiere erano destinate alla produzione di quattro cisterne per il trasporto di materiali pericolosi.
In particolare, l'attrice ha allegato: che ha accettato l'ordine in data 24 luglio 2015, confermando la conformità CP_2
della fornitura sia alla normativa tecnica applicabile, sia alle specifiche GLI Pt_4
espressamente indicate;
che la consegna è avvenuta tra il 9 e il 10 settembre 2015; che le lamiere erano destinate alla costruzione delle cisterne e, sottoposte a trattamenti termici e successivi test effettuati da terzi subappaltatori, come la società Ateliers
[...]
APAVE, era risultata una resistenza meccanica inferiore a quella richiesta CP_4
con le specifiche Parte_5
che aveva inviato la prima comunicazione formale di contestazione con mail del 29 ottobre
2018, seguita da ulteriore corrispondenza e allegazione di perizie attestanti la non conformità.
La società ha chiesto l'annullamento del contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. o, in alternativa, la risoluzione per inosservanza essenziale ai sensi dell'art. 49 della Convenzione di Vienna del 1980; in via subordinata la risoluzione del contratto per aliud pro alio, in ogni caso con risarcimento danni. si è costituita contestando integralmente la ricostruzione effettuata dall'attrice e CP_2
le domande formulate, deducendone l'inammissibilità, l'infondatezza in fatto e in diritto, nonché la tardività rispetto ai termini di legge e contrattuali.
In particolare, la convenuta ha allegato: di aver effettuato i controlli di conformità sulle lamiere fornite nel rispetto della normativa tecnica NF A36-215, in mancanza di indicazioni precise da parte di in merito alle modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a verifica;
che le specifiche tecniche GLI TTI05 indice i) indicate da disciplinavano solo il trattamento termico ma non il metodo di campionamento, con conseguente correttezza del proprio operato;
che i certificati di qualità allegati alla fornitura confermavano il rispetto tanto della normativa quanto delle specifiche richieste;
che le verifiche effettuate da tramite la subappaltatrice e Controparte_5
successivamente tramite il laboratorio APAVE, erano state svolte su giunti saldati e non su lamiera piena, e pertanto su materiale non idoneo a fornire riscontro attendibile delle caratteristiche originarie della fornitura;
che il decadimento delle caratteristiche meccaniche osservato nelle analisi di Gaz è con ogni probabilità imputabile al trattamento termico eseguito in difformità dalle istruzioni tecniche, e non ad un difetto intrinseco del materiale fornito;
che non vi è certezza della provenienza dei campioni sottoposti a verifica, né della loro conservazione, marcatura e non alterazione;
che già nel dicembre 2017 aveva manifestato dubbi sulla qualità delle lamiere, salvo poi impiegarle nel 2018 per la realizzazione delle cisterne, comportamento ritenuto incoerente e contrario ai principi di buona fede contrattuale.
Premesso quanto sopra in fatto, la convenuta ha invocato l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (Vienna, 1980), ratificata in
Italia con legge n. 765/1985, trattandosi di una vendita internazionale tra soggetti aventi sede in Stati contraenti e in assenza di esclusione convenzionale della stessa. Inoltre, ha sostenuto l'opponibilità a delle proprie condizioni generali di vendita, inviate unitamente alla conferma d'ordine del 24 luglio 2015, che stabilivano all'art. 5 termini stringenti per la denuncia di vizi: entro 8 giorni dalla consegna o dalla scoperta, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di consegna. A tale riguardo, ha evidenziato che la consegna è avvenuta tra il 9 e il 10 settembre 2015, mentre la prima contestazione risale al dicembre 2017, con ulteriore formale comunicazione solo in data 29 ottobre 2018, quindi ben oltre i termini previsti. ha chiesto, in via preliminare, di accertare CP_2
l'intervenuta decadenza dai diritti di garanzia e la conseguente infondatezza di ogni pretesa azionata, in via subordinata il rigetto della domanda di annullamento per asserito dolo – in assenza di prova circa l'intenzionalità della condotta e l'esistenza di dichiarazioni mendaci o reticenti – e di vendita aliud pro alio – non potendosi configurare un'inidoneità assoluta del bene a soddisfare l'interesse del compratore, tenuto conto dell'avvenuto impiego delle lamiere – e la reiezione della domanda risarcitoria, in quanto priva di prova rigorosa dei danni, genericamente indicati e non documentati, oltreché oggetto di clausola limitativa di responsabilità contenuta nelle condizioni generali di vendita. In via ulteriormente subordinata ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento, di limitare ogni eventuale responsabilità alle sole due lamiere non trasformate, con esclusione per quelle lavorate da in ragione della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, e in ogni caso di contenere la condanna entro il valore complessivo della fornitura.
Con ordinanza 21 giugno 2022 il Giudice ha formulato proposta ai sensi dell'art. 185bis relativa al versamento da parte della convenuta di euro 78.000, alla luce della complessità anche tecnica del procedimento, proposta non accettata da parte convenuta. Ammessa e svolta istruttoria orale su alcuni capitoli formulati da parte convenuta, le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni e, depositata nuova procura alle liti da parte dell'attore a seguito di rilievo dell'ufficio, atteso il gi intervenuto deposito delle memorie conclusionali sono stati concessi termini per repliche e la causa è stata successivamente trattenuta in decisione.
1. L'applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.
La presente controversia ha ad oggetto il contratto concluso dalle parti in data 25 luglio
2015 -doc. 3 citazione-, al momento dell'accettazione da parte di dell'ordine CP_2 formulato da in data 20 luglio 2015 relativo all'acquisto di 15 lamiere di acciaio - doc.
2 citazione-.
Il contratto ha ad oggetto beni mobili – lastre di acciaio per la realizzazione di cisterne – ed è stato concluso da società aventi sede in Stati contraenti, ossia Italia e Francia, con la conseguenza che deve ritenersi l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980
(ratificata dall'Italia con L. n. 765/1985), ai sensi dell'art.
1. Inoltre, dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta una esclusione espressa dell'applicabilità della Convenzione ai sensi dell'art. 6, quindi sono le disposizioni della Convenzione che, ai sensi dell'art. 4, disciplinano la formazione del contratto, le obbligazioni delle parti e i rimedi in caso di inadempimento.
L'applicazione della Convenzione di Vienna consente di ritenere opponibili, alla società attrice, le Condizioni Generali di Vendita che – al momento della conferma CP_2
dell'ordine trasmessa in data 24 luglio 2015, ha fornito a rileva, a tal proposito, il doc.
4 di parte convenuta, che a pagina 6 contiene le “general conditions of sale”.
Le Condizioni Generali di Vendita risultano applicabili alla luce della disciplina contenuta nella Convenzione di Vienna, che, a differenza di quanto previsto agli artt. 1341 e 1342 codice civile, afferma il principio della forma libera del contratto (art. 11 Convenzione, in base al quale il contratto di vendita non è soggetto ad alcun requisito di forma) e prevede che le condizioni generali di contratto entrino a far parte dell'accordo, anche quando proposte dall'oblato-accettante, se portate a conoscenza dell'altra parte in modo chiaro e tempestivo e se non vengono da questa rifiutate (cfr. art 19 Convenzione di Vienna).
Nel caso di specie risulta che il contratto è stato concluso con lo scambio tra le parti di proposta – identificabile nell'ordine effettuato da in data 20 luglio 2015 – e accettazione da parte di in data 24 luglio 2015. In sede di accettazione, CP_2 CP_2
ha trasmesso a le proprie condizioni generali di vendita e non risulta che l'attrice le abbia contestate, con la conseguenza che queste entrate a far parte del contratto e sono state accettate dalla convenuta. Ciò, peraltro, appare coerente con la circostanza che non solo non ha manifestato il proprio dissenso all'introduzioni delle Condizioni Generali di Vendita nel contratto, ma ha tenuto un comportamento concludente dal quale può evincersi l'accettazione implicita delle condizioni generali: in tal senso, il pagamento del prezzo, l'esecuzione dell'ordine e l'utilizzo delle lamiere acquistate per la produzione delle cisterne dimostrano acquiescenza, rilevante ai sensi degli artt. 8 e 18 della Convenzione che permettono di determinare l'intenzione di una parte sulla base del suo comportamento e – con specifico riferimento all'accettazione di una offerta – attribuiscono rilievo alle dichiarazioni e ai comportamenti del soggetto che ne indichino il consenso, vedi articolo
18 Convenzione. Pertanto, il silenzio serbato da a seguito della trasmissione delle
Condizioni Generali di Vendita, oltre che il pagamento del prezzo delle lamiere e il loro utilizzo ai fini della costruzione delle cisterne deve intendersi come comportamento concludente dal quale discende che le Condizioni fanno parte del contratto.
L'applicabilità della Convenzione di Vienna e l'opponibilità delle Condizioni Generali di
Vendita alla società attrice hanno come diretta conseguenza la decadenza della società attrice dal diritto di contestazione delle difformità dei prodotti acquistati. Infatti, sia la
Convenzione sia le Condizioni Generali pongono limiti temporali al diritto dell'acquirente di far valere la non conformità dei prodotti acquistati. L'art. 39 della Convenzione prevede che “l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale”; la norma richiede, pertanto, che la denuncia dei vizi avvenga “in un termine ragionevole” e comunque non superiore a 2 anni dalla consegna della merce.
Nel caso di specie, non può ritenersi che abbia rispettato i termini. Infatti, entrambe le parti hanno individuato quale data di consegna dei beni il 9 e 10 settembre 2015; la prima denuncia formale viene individuata da parte attrice nella mail del 29 ottobre 2018 - doc. 13 citazione-. Il termine di 3 anni trascorso dal momento della consegna non può qualificarsi come ragionevole, essendo per altro superiore ai 2 anni individuati quale termine ultimo dallo stesso art. 39, comma 2, Convenzione, in assenza di fatti straordinari in grado di far venir meno il contenuto delle norme. Sul punto, si giungerebbe alla medesima conclusione – ossia al superamento del termine indicato dalla Convenzione per la denunzia della difformità dei prodotti – anche considerando quale prima denuncia il contenuto della mail datata 19 dicembre 2017 e prodotta esclusivamente dalla convenuta sub. doc. 7 della comparsa di costituzione.
Infatti, anche in tal caso risulta superato il termine massimo di 2 anni indicato dal comma
2 dell'art. 39 Convenzione quale termine ultimo per la denuncia della non conformità dei prodotti.
Inoltre, sul punto va anche rilevato che le Condizioni Generali di Vendita che, come visto, sono parte integrante del contratto, in quanto accettate dalla società attrice secondo la disciplina applicabile al rapporto, pongono limiti temporali ancora più stringenti rispetto a quelli previsti dalla Convenzione, richiedendo la denuncia negli 8 giorni dalla consegna o dalla scoperta dei vizi e, comunque, non oltre i 120 giorni dalla consegna ex art. 5 C.G.V.
Anche considerando tali termini, pertanto, entrambe le denunce – risalenti al dicembre
2017 e all'ottobre 2018 – appaiono tardive e determinano la decadenza di dal diritto di far valere le difformità dei prodotti acquistati.
La decadenza in cui è incorsa la società attrice implica il rigetto della domanda attorea volta alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) della Convenzione. Sul punto, va osservato che ai sensi dell'art. 39, comma 1, Conv. l'acquirente ha perso il diritto di far valere la difformità dei beni e, pertanto, risulta decaduta dal diritto di far valere qualsivoglia difformità dei beni, e, quindi, preclusa dall'esercizio di ogni rimedio, compresa la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 49 CISG, la quale presuppone un valido esercizio del diritto di contestazione.
Anche prescindendo dalla rilevata decadenza, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento nel merito. L'art. 49, comma 1, lett. a) CISG consente la risoluzione solo in presenza di una "violazione essenziale" del contratto, definita dall'art. 25 CISG come quella che causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che aveva diritto di attendersi dal contratto. Nel caso di specie, non è emersa alcuna prova convincente della non conformità originaria delle lamiere fornite da le quali CP_2
risultano essere state prodotte secondo la normativa NF A36-215 e nel rispetto delle specifiche tecniche GLI TTI05 indice i, come attestato dai certificati di qualità rilasciati. Le analisi prodotte da parte attrice sono state condotte su materiale già lavorato (giunti saldati), non corrispondente alla lamiera piena, alterato da un trattamento termico potenzialmente difforme dalle specifiche, e senza alcuna prova sulla tracciabilità diretta alle lamiere fornite da Ne consegue che l'asserito inadempimento non può CP_2
considerarsi né dimostrato né, tantomeno, essenziale ai sensi degli artt. 25 e 49 CISG. Al contrario, l'utilizzo da parte di delle lamiere per la costruzione delle cisterne nel 2018, ben oltre i rilievi sulla asserita non conformità, comprova l'accettazione dei beni e l'insussistenza di un pregiudizio che abbia vanificato lo scopo contrattuale.
Pertanto, la domanda di risoluzione deve essere rigettata.
Per completezza di argomentazione va rilevato che, sebbene l'applicazione della
Convenzione di Vienna determini l'impossibilità di invocare il rimedio dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c., dovendosi far esclusivo riferimento agli strumenti contenuti nella Convenzione e invocati in via alternativa dalla stessa parte attrice, la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. andrebbe rigettata anche nel merito. La domanda è stata posta dalla società attrice sull'assunto che abbia CP_2
dolosamente indotto a concludere il contratto di compravendita mediante dichiarazioni false circa la conformità delle lamiere d'acciaio alle specifiche tecniche richieste. L'assunto non ha trovato prova. Ai sensi dell'art. 1439 c.c., costituisce dolo determinante ogni raggiro posto in essere da una parte contrattuale al fine di indurre l'altra a contrarre, quando senza di essi questa non avrebbe prestato il proprio consenso. Perché tale ipotesi sia ravvisabile, devono concorrere: 1) una condotta intenzionalmente ingannevole da parte dell'altro contraente, 2) un errore essenziale della parte raggirata;
3) il nesso causale tra il raggiro e la conclusione del contratto.
Nel caso di specie, l'elemento soggettivo del dolo, ossia la consapevolezza da parte di della non conformità delle lamiere rispetto alle specifiche tecniche GLI TTI05 CP_2
indice i, non è stato provato. Al contrario, le risultanze documentali ed in particolare i certificati di collaudo forniti da con la merce e le dichiarazioni testimoniali rese CP_2
in giudizio evidenziano che ha prodotto e fornito le lamiere in conformità alla CP_2
normativa NF A36-215 e secondo le specifiche tecniche trasmesse da Gaz. In particolare,
è emerso che: i certificati di conformità sono stati rilasciati da successivamente alla produzione CP_2
delle lamiere e prima della loro consegna;
le specifiche tecniche GLI TTI05 indice i non contenevano alcuna indicazione sulle modalità di campionamento da seguire per verificare la conformità; ha effettuato i controlli secondo le modalità previste dalla normativa NF A36- CP_2
215, unica fonte tecnica che disciplinava il prelievo dei campioni.
Tali risultanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal testimone
[...]
escusso nell'udienza dell'8 giugno 2023, il quale ha affermato che "il Tes_1
controllo di qualità viene fatto su campioni di lamiere prima della spedizione delle stesse e secondo la normativa A36-215 relativa al prelievo indicata infatti nei certificati". Lo stesso teste ha poi aggiunto, in riferimento ai controlli condotti successivamente da che “non è confrontabile con la nostra in quanto non è dato capire se il materiale fosse stato prelevato direttamente sulla lamiera in base a dove prevede la norma che è la NF A36-215”. Ha inoltre confermato che il campione sottoposto a verifica da presentava un “giunto saldato”, come visibile dal disegno contenuto a pag. 6 del doc. 8 di parte attrice, sottostante la dicitura grafica, e quindi non conforme alle modalità previste per la valutazione del materiale in stato originario.
Non può dunque ritenersi provato che abbia consapevolmente dichiarato il CP_2
falso, né che abbia omesso informazioni rilevanti al fine di indurre in errore. Né rileva, sotto il profilo del dolo, la circostanza che i controlli effettuati successivamente da abbiano dato esito difforme, posto che tali verifiche sono state condotte su campioni di materiale già sottoposto a saldatura e trattamento termico, in assenza di contraddittorio e senza tracciabilità diretta alle lamiere fornite da CP_2
Va poi ricordato che la giurisprudenza richiede, ai fini dell'annullamento per dolo, una prova rigorosa del nesso causale tra il raggiro e la formazione del consenso. Nel caso di specie, tale nesso non è ravvisabile. Gaz, infatti, dopo aver manifestato le prime perplessità sulla qualità delle lamiere nel dicembre 2017, ha comunque utilizzato il materiale per costruire le cisterne nel corso del 2018, senza riserve, comportamento questo incompatibile con la tesi secondo cui il contratto sarebbe stato viziato ab origine da un dolo determinante. Pertanto, non essendo integrati né l'elemento soggettivo del dolo, né il nesso causale tra la condotta di e la formazione del consenso dell'attrice, né essendo provata la CP_2
falsità delle dichiarazioni rese, la domanda di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. va respinta.
Analogamente, va rilevata l'infondatezza anche della domanda di risoluzione del contratto proposta da parte attrice in via subordinata, sul presupposto dell'avvenuta consegna di un bene del tutto diverso da quello pattuito (c.d. aliud pro alio).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre l'ipotesi di aliud pro alio solo allorché “il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti” così Cass. civ., n. 2313/2016.
Nel caso di specie, tale condizione non risulta integrata. Come già accertato, le lamiere fornite da -sono state prodotte secondo le specifiche tecniche trasmesse da CP_2
ancorché non contenenti indicazioni sulle modalità di controllo, - sono state accompagnate da certificati di conformità attestanti il rispetto dei requisiti dichiarati;
- sono state accettate e successivamente utilizzate da per la costruzione di quattro cisterne.
Inoltre, le verifiche tecniche eseguite da su alcuni campioni non consentono di affermare che i beni forniti fossero del tutto inidonei all'uso pattuito. Tali analisi sono state condotte su lamiere già lavorate, saldate e sottoposte a trattamento termico, in assenza di contraddittorio e senza prova della tracciabilità diretta delle lastre testate alle forniture effettuate da CP_2
Le dichiarazioni testimoniali rese in udienza 8 giugno 2023 hanno confermato che il materiale testato da non corrispondeva tecnicamente alla lamiera originaria, poiché vi si rilevava la presenza di un giunto saldato - doc. 8 attoreo-, elemento in grado di modificare le proprietà meccaniche del prodotto. Inoltre, risulta che l'attrice abbia utilizzato le lamiere almeno in parte per la destinazione prevista.
Ne deriva che non può parlarsi di consegna di aliud pro alio, mancando una divergenza radicale e assoluta tra bene pattuito e bene consegnato. La domanda va quindi respinta. Con riguardo alla domanda risarcitoria, l'accertata insussistenza di un inadempimento imputabile a così come l'esclusione del dolo, privano la pretesa dei presupposti CP_2
di legge. Inoltre, parte attrice non ha fornito prova né della concreta esistenza dei danni lamentati né del nesso causale tra gli stessi e la condotta di Infatti, le voci di CP_2
danno indicate da parte attrice – i costi sostenuti per la produzione delle cisterne, la penale contrattuale pagata al cliente finale e il danno all'immagine – sono state solo genericamente descritte e allegate, ma non sono state supportate da idonea documentazione. In particolare, non sono stati prodotti elementi indicanti la correlazione diretta tra le presunte difformità delle lamiere e l'insuccesso nella costruzione delle cisterne e nella fornitura delle stesse al cliente finale e la voce di danno all'immagine appare priva di elementi documentali che ne attestino l'esistenza, l'entità e la riferibilità causale alla condotta di CP_2
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Vendita – ritenute applicabili per i motivi già esposti – la responsabilità della venditrice è comunque limitata al valore della fornitura e ogni diritto al risarcimento viene meno in caso di utilizzo dei prodotti senza previa verifica nel contraddittorio tra le parti. Nel caso di specie, - nonostante avesse già sollevato perplessità sulla qualità delle lamiere nel dicembre 2017 – ha utilizzato il materiale per la costruzione delle cisterne senza attivare alcuna interlocuzione preventiva.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, con valore di causa pari ad euro
241.662,00, è effettuata in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, considerati i valori mediani.
P.Q.M.
rigetta le domande di parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
14.103,00, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri di legge.
Genova, 20 agosto 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 7657/2021, promossa da:
, con sede legale in Parigi, 75008, No. 21 rue d'Artois, Parte_1
Francia, in persona del suo rappresentante legale
[...]
, in persona a sua volta Controparte_1
dell'Avv. Frédéric Blanc, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Lorenzo
Schiano di Pepe e Lucia De Angelis, sito in Via Assarotti 5/1, Genova, che la rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
- attrice;
contro con sede legale in Genova (16121), via XII Ottobre n. 3, in Controparte_2
persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso lo Controparte_3
Studio dell'Avv. Alessandro Veschi, sito in Via Ilaria Alpi 4, Mantova, che la rappresenta e difende come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta;
Conclusioni:
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- accertare il dolo perpetrato da nei confronti di n relazione al contratto di vendita dedotto CP_2
in giudizio e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento del contratto medesimo;
- in via alternativa, per l'ipotesi di ritenuta applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, accertare e dichiarare il contratto di vendita “rescisso” ai sensi dell'art. 49, comma primo, lett. a), e quindi risolto;
- in via subordinata, accertare il grave inadempimento di per aver venduto a GLI beni totalmente CP_2
inidonei alla loro destinazione e per l'effetto dichiarare risolto il contratto;
- in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito da uantificato CP_2
nell'importo di euro 241.662,00, o in quello maggiore o minore che verrà determinato in corso del giudizio, incluso il risarcimento dei danni all'immagine patiti e patiendi da parte dell'attrice ome risulterà provato in corso di istruttoria o che verrà liquidato in via equitativa dal Giudice.
In via istruttoria, si insiste per il licenziamento di consulenza tecnica d'ufficio, sulla base di tutta la documentazione versata in atti, al fine di accertare la mancata rispondenza tra le caratteristiche del bene oggetto del contratto per cui è causa e quelle del materiale effettivamente consegnato.
Con vittoria di compensi e spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, con specifica richiesta all'Ill.mo Tribunale di tenere in debita considerazione la condotta tenuta da sia prima CP_2
del giudizio come meglio descritta in atti, sia nel corso dello stesso ove ha opposto il rifiuto alla proposta transattiva formulata dal giudicante ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così giudicare: in via preliminare: per tutte le ragioni esposte, anche singolarmente considerate, accertare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione e per l'effetto dichiarare l'attrice in ogni caso decaduta da ogni diritto e pretesa e/o prescritta
l'azione. in via principale, nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare infondate e rigettare tutte le domande proposte da
[...]
; Parte_1
In via subordinata: accertare la violazione della correttezza e della buona fede contrattuale da parte di Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, verificata l'origine dei beni, limitare ogni eventuale
[...]
statuizione in pregiudizio della convenuta alle sole due lamiere non trasformate.
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni, accertare che
ha violato gli obblighi di correttezza e buona di cui all'art. 1227 cod. civ Parte_1
e, per l'effetto, ridurre in ogni miglior modo l'importo della relativa condanna.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
– da ora società di diritto francese oggi in liquidazione Parte_3
giudiziaria, ha convenuto in giudizio – da ora Controparte_2 CP_2
deducendo la non conformità di una fornitura di n.10 lamiere d'acciaio, acquistate con ordine del 20 luglio 2015, rispetto a specifiche tecniche espressamente richieste (GLI
TTI05 indice i) e alla normativa NF A36-215. Le lamiere erano destinate alla produzione di quattro cisterne per il trasporto di materiali pericolosi.
In particolare, l'attrice ha allegato: che ha accettato l'ordine in data 24 luglio 2015, confermando la conformità CP_2
della fornitura sia alla normativa tecnica applicabile, sia alle specifiche GLI Pt_4
espressamente indicate;
che la consegna è avvenuta tra il 9 e il 10 settembre 2015; che le lamiere erano destinate alla costruzione delle cisterne e, sottoposte a trattamenti termici e successivi test effettuati da terzi subappaltatori, come la società Ateliers
[...]
APAVE, era risultata una resistenza meccanica inferiore a quella richiesta CP_4
con le specifiche Parte_5
che aveva inviato la prima comunicazione formale di contestazione con mail del 29 ottobre
2018, seguita da ulteriore corrispondenza e allegazione di perizie attestanti la non conformità.
La società ha chiesto l'annullamento del contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. o, in alternativa, la risoluzione per inosservanza essenziale ai sensi dell'art. 49 della Convenzione di Vienna del 1980; in via subordinata la risoluzione del contratto per aliud pro alio, in ogni caso con risarcimento danni. si è costituita contestando integralmente la ricostruzione effettuata dall'attrice e CP_2
le domande formulate, deducendone l'inammissibilità, l'infondatezza in fatto e in diritto, nonché la tardività rispetto ai termini di legge e contrattuali.
In particolare, la convenuta ha allegato: di aver effettuato i controlli di conformità sulle lamiere fornite nel rispetto della normativa tecnica NF A36-215, in mancanza di indicazioni precise da parte di in merito alle modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a verifica;
che le specifiche tecniche GLI TTI05 indice i) indicate da disciplinavano solo il trattamento termico ma non il metodo di campionamento, con conseguente correttezza del proprio operato;
che i certificati di qualità allegati alla fornitura confermavano il rispetto tanto della normativa quanto delle specifiche richieste;
che le verifiche effettuate da tramite la subappaltatrice e Controparte_5
successivamente tramite il laboratorio APAVE, erano state svolte su giunti saldati e non su lamiera piena, e pertanto su materiale non idoneo a fornire riscontro attendibile delle caratteristiche originarie della fornitura;
che il decadimento delle caratteristiche meccaniche osservato nelle analisi di Gaz è con ogni probabilità imputabile al trattamento termico eseguito in difformità dalle istruzioni tecniche, e non ad un difetto intrinseco del materiale fornito;
che non vi è certezza della provenienza dei campioni sottoposti a verifica, né della loro conservazione, marcatura e non alterazione;
che già nel dicembre 2017 aveva manifestato dubbi sulla qualità delle lamiere, salvo poi impiegarle nel 2018 per la realizzazione delle cisterne, comportamento ritenuto incoerente e contrario ai principi di buona fede contrattuale.
Premesso quanto sopra in fatto, la convenuta ha invocato l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (Vienna, 1980), ratificata in
Italia con legge n. 765/1985, trattandosi di una vendita internazionale tra soggetti aventi sede in Stati contraenti e in assenza di esclusione convenzionale della stessa. Inoltre, ha sostenuto l'opponibilità a delle proprie condizioni generali di vendita, inviate unitamente alla conferma d'ordine del 24 luglio 2015, che stabilivano all'art. 5 termini stringenti per la denuncia di vizi: entro 8 giorni dalla consegna o dalla scoperta, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di consegna. A tale riguardo, ha evidenziato che la consegna è avvenuta tra il 9 e il 10 settembre 2015, mentre la prima contestazione risale al dicembre 2017, con ulteriore formale comunicazione solo in data 29 ottobre 2018, quindi ben oltre i termini previsti. ha chiesto, in via preliminare, di accertare CP_2
l'intervenuta decadenza dai diritti di garanzia e la conseguente infondatezza di ogni pretesa azionata, in via subordinata il rigetto della domanda di annullamento per asserito dolo – in assenza di prova circa l'intenzionalità della condotta e l'esistenza di dichiarazioni mendaci o reticenti – e di vendita aliud pro alio – non potendosi configurare un'inidoneità assoluta del bene a soddisfare l'interesse del compratore, tenuto conto dell'avvenuto impiego delle lamiere – e la reiezione della domanda risarcitoria, in quanto priva di prova rigorosa dei danni, genericamente indicati e non documentati, oltreché oggetto di clausola limitativa di responsabilità contenuta nelle condizioni generali di vendita. In via ulteriormente subordinata ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento, di limitare ogni eventuale responsabilità alle sole due lamiere non trasformate, con esclusione per quelle lavorate da in ragione della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, e in ogni caso di contenere la condanna entro il valore complessivo della fornitura.
Con ordinanza 21 giugno 2022 il Giudice ha formulato proposta ai sensi dell'art. 185bis relativa al versamento da parte della convenuta di euro 78.000, alla luce della complessità anche tecnica del procedimento, proposta non accettata da parte convenuta. Ammessa e svolta istruttoria orale su alcuni capitoli formulati da parte convenuta, le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni e, depositata nuova procura alle liti da parte dell'attore a seguito di rilievo dell'ufficio, atteso il gi intervenuto deposito delle memorie conclusionali sono stati concessi termini per repliche e la causa è stata successivamente trattenuta in decisione.
1. L'applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.
La presente controversia ha ad oggetto il contratto concluso dalle parti in data 25 luglio
2015 -doc. 3 citazione-, al momento dell'accettazione da parte di dell'ordine CP_2 formulato da in data 20 luglio 2015 relativo all'acquisto di 15 lamiere di acciaio - doc.
2 citazione-.
Il contratto ha ad oggetto beni mobili – lastre di acciaio per la realizzazione di cisterne – ed è stato concluso da società aventi sede in Stati contraenti, ossia Italia e Francia, con la conseguenza che deve ritenersi l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980
(ratificata dall'Italia con L. n. 765/1985), ai sensi dell'art.
1. Inoltre, dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta una esclusione espressa dell'applicabilità della Convenzione ai sensi dell'art. 6, quindi sono le disposizioni della Convenzione che, ai sensi dell'art. 4, disciplinano la formazione del contratto, le obbligazioni delle parti e i rimedi in caso di inadempimento.
L'applicazione della Convenzione di Vienna consente di ritenere opponibili, alla società attrice, le Condizioni Generali di Vendita che – al momento della conferma CP_2
dell'ordine trasmessa in data 24 luglio 2015, ha fornito a rileva, a tal proposito, il doc.
4 di parte convenuta, che a pagina 6 contiene le “general conditions of sale”.
Le Condizioni Generali di Vendita risultano applicabili alla luce della disciplina contenuta nella Convenzione di Vienna, che, a differenza di quanto previsto agli artt. 1341 e 1342 codice civile, afferma il principio della forma libera del contratto (art. 11 Convenzione, in base al quale il contratto di vendita non è soggetto ad alcun requisito di forma) e prevede che le condizioni generali di contratto entrino a far parte dell'accordo, anche quando proposte dall'oblato-accettante, se portate a conoscenza dell'altra parte in modo chiaro e tempestivo e se non vengono da questa rifiutate (cfr. art 19 Convenzione di Vienna).
Nel caso di specie risulta che il contratto è stato concluso con lo scambio tra le parti di proposta – identificabile nell'ordine effettuato da in data 20 luglio 2015 – e accettazione da parte di in data 24 luglio 2015. In sede di accettazione, CP_2 CP_2
ha trasmesso a le proprie condizioni generali di vendita e non risulta che l'attrice le abbia contestate, con la conseguenza che queste entrate a far parte del contratto e sono state accettate dalla convenuta. Ciò, peraltro, appare coerente con la circostanza che non solo non ha manifestato il proprio dissenso all'introduzioni delle Condizioni Generali di Vendita nel contratto, ma ha tenuto un comportamento concludente dal quale può evincersi l'accettazione implicita delle condizioni generali: in tal senso, il pagamento del prezzo, l'esecuzione dell'ordine e l'utilizzo delle lamiere acquistate per la produzione delle cisterne dimostrano acquiescenza, rilevante ai sensi degli artt. 8 e 18 della Convenzione che permettono di determinare l'intenzione di una parte sulla base del suo comportamento e – con specifico riferimento all'accettazione di una offerta – attribuiscono rilievo alle dichiarazioni e ai comportamenti del soggetto che ne indichino il consenso, vedi articolo
18 Convenzione. Pertanto, il silenzio serbato da a seguito della trasmissione delle
Condizioni Generali di Vendita, oltre che il pagamento del prezzo delle lamiere e il loro utilizzo ai fini della costruzione delle cisterne deve intendersi come comportamento concludente dal quale discende che le Condizioni fanno parte del contratto.
L'applicabilità della Convenzione di Vienna e l'opponibilità delle Condizioni Generali di
Vendita alla società attrice hanno come diretta conseguenza la decadenza della società attrice dal diritto di contestazione delle difformità dei prodotti acquistati. Infatti, sia la
Convenzione sia le Condizioni Generali pongono limiti temporali al diritto dell'acquirente di far valere la non conformità dei prodotti acquistati. L'art. 39 della Convenzione prevede che “l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale”; la norma richiede, pertanto, che la denuncia dei vizi avvenga “in un termine ragionevole” e comunque non superiore a 2 anni dalla consegna della merce.
Nel caso di specie, non può ritenersi che abbia rispettato i termini. Infatti, entrambe le parti hanno individuato quale data di consegna dei beni il 9 e 10 settembre 2015; la prima denuncia formale viene individuata da parte attrice nella mail del 29 ottobre 2018 - doc. 13 citazione-. Il termine di 3 anni trascorso dal momento della consegna non può qualificarsi come ragionevole, essendo per altro superiore ai 2 anni individuati quale termine ultimo dallo stesso art. 39, comma 2, Convenzione, in assenza di fatti straordinari in grado di far venir meno il contenuto delle norme. Sul punto, si giungerebbe alla medesima conclusione – ossia al superamento del termine indicato dalla Convenzione per la denunzia della difformità dei prodotti – anche considerando quale prima denuncia il contenuto della mail datata 19 dicembre 2017 e prodotta esclusivamente dalla convenuta sub. doc. 7 della comparsa di costituzione.
Infatti, anche in tal caso risulta superato il termine massimo di 2 anni indicato dal comma
2 dell'art. 39 Convenzione quale termine ultimo per la denuncia della non conformità dei prodotti.
Inoltre, sul punto va anche rilevato che le Condizioni Generali di Vendita che, come visto, sono parte integrante del contratto, in quanto accettate dalla società attrice secondo la disciplina applicabile al rapporto, pongono limiti temporali ancora più stringenti rispetto a quelli previsti dalla Convenzione, richiedendo la denuncia negli 8 giorni dalla consegna o dalla scoperta dei vizi e, comunque, non oltre i 120 giorni dalla consegna ex art. 5 C.G.V.
Anche considerando tali termini, pertanto, entrambe le denunce – risalenti al dicembre
2017 e all'ottobre 2018 – appaiono tardive e determinano la decadenza di dal diritto di far valere le difformità dei prodotti acquistati.
La decadenza in cui è incorsa la società attrice implica il rigetto della domanda attorea volta alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) della Convenzione. Sul punto, va osservato che ai sensi dell'art. 39, comma 1, Conv. l'acquirente ha perso il diritto di far valere la difformità dei beni e, pertanto, risulta decaduta dal diritto di far valere qualsivoglia difformità dei beni, e, quindi, preclusa dall'esercizio di ogni rimedio, compresa la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 49 CISG, la quale presuppone un valido esercizio del diritto di contestazione.
Anche prescindendo dalla rilevata decadenza, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento nel merito. L'art. 49, comma 1, lett. a) CISG consente la risoluzione solo in presenza di una "violazione essenziale" del contratto, definita dall'art. 25 CISG come quella che causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che aveva diritto di attendersi dal contratto. Nel caso di specie, non è emersa alcuna prova convincente della non conformità originaria delle lamiere fornite da le quali CP_2
risultano essere state prodotte secondo la normativa NF A36-215 e nel rispetto delle specifiche tecniche GLI TTI05 indice i, come attestato dai certificati di qualità rilasciati. Le analisi prodotte da parte attrice sono state condotte su materiale già lavorato (giunti saldati), non corrispondente alla lamiera piena, alterato da un trattamento termico potenzialmente difforme dalle specifiche, e senza alcuna prova sulla tracciabilità diretta alle lamiere fornite da Ne consegue che l'asserito inadempimento non può CP_2
considerarsi né dimostrato né, tantomeno, essenziale ai sensi degli artt. 25 e 49 CISG. Al contrario, l'utilizzo da parte di delle lamiere per la costruzione delle cisterne nel 2018, ben oltre i rilievi sulla asserita non conformità, comprova l'accettazione dei beni e l'insussistenza di un pregiudizio che abbia vanificato lo scopo contrattuale.
Pertanto, la domanda di risoluzione deve essere rigettata.
Per completezza di argomentazione va rilevato che, sebbene l'applicazione della
Convenzione di Vienna determini l'impossibilità di invocare il rimedio dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c., dovendosi far esclusivo riferimento agli strumenti contenuti nella Convenzione e invocati in via alternativa dalla stessa parte attrice, la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. andrebbe rigettata anche nel merito. La domanda è stata posta dalla società attrice sull'assunto che abbia CP_2
dolosamente indotto a concludere il contratto di compravendita mediante dichiarazioni false circa la conformità delle lamiere d'acciaio alle specifiche tecniche richieste. L'assunto non ha trovato prova. Ai sensi dell'art. 1439 c.c., costituisce dolo determinante ogni raggiro posto in essere da una parte contrattuale al fine di indurre l'altra a contrarre, quando senza di essi questa non avrebbe prestato il proprio consenso. Perché tale ipotesi sia ravvisabile, devono concorrere: 1) una condotta intenzionalmente ingannevole da parte dell'altro contraente, 2) un errore essenziale della parte raggirata;
3) il nesso causale tra il raggiro e la conclusione del contratto.
Nel caso di specie, l'elemento soggettivo del dolo, ossia la consapevolezza da parte di della non conformità delle lamiere rispetto alle specifiche tecniche GLI TTI05 CP_2
indice i, non è stato provato. Al contrario, le risultanze documentali ed in particolare i certificati di collaudo forniti da con la merce e le dichiarazioni testimoniali rese CP_2
in giudizio evidenziano che ha prodotto e fornito le lamiere in conformità alla CP_2
normativa NF A36-215 e secondo le specifiche tecniche trasmesse da Gaz. In particolare,
è emerso che: i certificati di conformità sono stati rilasciati da successivamente alla produzione CP_2
delle lamiere e prima della loro consegna;
le specifiche tecniche GLI TTI05 indice i non contenevano alcuna indicazione sulle modalità di campionamento da seguire per verificare la conformità; ha effettuato i controlli secondo le modalità previste dalla normativa NF A36- CP_2
215, unica fonte tecnica che disciplinava il prelievo dei campioni.
Tali risultanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal testimone
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escusso nell'udienza dell'8 giugno 2023, il quale ha affermato che "il Tes_1
controllo di qualità viene fatto su campioni di lamiere prima della spedizione delle stesse e secondo la normativa A36-215 relativa al prelievo indicata infatti nei certificati". Lo stesso teste ha poi aggiunto, in riferimento ai controlli condotti successivamente da che “non è confrontabile con la nostra in quanto non è dato capire se il materiale fosse stato prelevato direttamente sulla lamiera in base a dove prevede la norma che è la NF A36-215”. Ha inoltre confermato che il campione sottoposto a verifica da presentava un “giunto saldato”, come visibile dal disegno contenuto a pag. 6 del doc. 8 di parte attrice, sottostante la dicitura grafica, e quindi non conforme alle modalità previste per la valutazione del materiale in stato originario.
Non può dunque ritenersi provato che abbia consapevolmente dichiarato il CP_2
falso, né che abbia omesso informazioni rilevanti al fine di indurre in errore. Né rileva, sotto il profilo del dolo, la circostanza che i controlli effettuati successivamente da abbiano dato esito difforme, posto che tali verifiche sono state condotte su campioni di materiale già sottoposto a saldatura e trattamento termico, in assenza di contraddittorio e senza tracciabilità diretta alle lamiere fornite da CP_2
Va poi ricordato che la giurisprudenza richiede, ai fini dell'annullamento per dolo, una prova rigorosa del nesso causale tra il raggiro e la formazione del consenso. Nel caso di specie, tale nesso non è ravvisabile. Gaz, infatti, dopo aver manifestato le prime perplessità sulla qualità delle lamiere nel dicembre 2017, ha comunque utilizzato il materiale per costruire le cisterne nel corso del 2018, senza riserve, comportamento questo incompatibile con la tesi secondo cui il contratto sarebbe stato viziato ab origine da un dolo determinante. Pertanto, non essendo integrati né l'elemento soggettivo del dolo, né il nesso causale tra la condotta di e la formazione del consenso dell'attrice, né essendo provata la CP_2
falsità delle dichiarazioni rese, la domanda di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. va respinta.
Analogamente, va rilevata l'infondatezza anche della domanda di risoluzione del contratto proposta da parte attrice in via subordinata, sul presupposto dell'avvenuta consegna di un bene del tutto diverso da quello pattuito (c.d. aliud pro alio).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre l'ipotesi di aliud pro alio solo allorché “il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti” così Cass. civ., n. 2313/2016.
Nel caso di specie, tale condizione non risulta integrata. Come già accertato, le lamiere fornite da -sono state prodotte secondo le specifiche tecniche trasmesse da CP_2
ancorché non contenenti indicazioni sulle modalità di controllo, - sono state accompagnate da certificati di conformità attestanti il rispetto dei requisiti dichiarati;
- sono state accettate e successivamente utilizzate da per la costruzione di quattro cisterne.
Inoltre, le verifiche tecniche eseguite da su alcuni campioni non consentono di affermare che i beni forniti fossero del tutto inidonei all'uso pattuito. Tali analisi sono state condotte su lamiere già lavorate, saldate e sottoposte a trattamento termico, in assenza di contraddittorio e senza prova della tracciabilità diretta delle lastre testate alle forniture effettuate da CP_2
Le dichiarazioni testimoniali rese in udienza 8 giugno 2023 hanno confermato che il materiale testato da non corrispondeva tecnicamente alla lamiera originaria, poiché vi si rilevava la presenza di un giunto saldato - doc. 8 attoreo-, elemento in grado di modificare le proprietà meccaniche del prodotto. Inoltre, risulta che l'attrice abbia utilizzato le lamiere almeno in parte per la destinazione prevista.
Ne deriva che non può parlarsi di consegna di aliud pro alio, mancando una divergenza radicale e assoluta tra bene pattuito e bene consegnato. La domanda va quindi respinta. Con riguardo alla domanda risarcitoria, l'accertata insussistenza di un inadempimento imputabile a così come l'esclusione del dolo, privano la pretesa dei presupposti CP_2
di legge. Inoltre, parte attrice non ha fornito prova né della concreta esistenza dei danni lamentati né del nesso causale tra gli stessi e la condotta di Infatti, le voci di CP_2
danno indicate da parte attrice – i costi sostenuti per la produzione delle cisterne, la penale contrattuale pagata al cliente finale e il danno all'immagine – sono state solo genericamente descritte e allegate, ma non sono state supportate da idonea documentazione. In particolare, non sono stati prodotti elementi indicanti la correlazione diretta tra le presunte difformità delle lamiere e l'insuccesso nella costruzione delle cisterne e nella fornitura delle stesse al cliente finale e la voce di danno all'immagine appare priva di elementi documentali che ne attestino l'esistenza, l'entità e la riferibilità causale alla condotta di CP_2
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Vendita – ritenute applicabili per i motivi già esposti – la responsabilità della venditrice è comunque limitata al valore della fornitura e ogni diritto al risarcimento viene meno in caso di utilizzo dei prodotti senza previa verifica nel contraddittorio tra le parti. Nel caso di specie, - nonostante avesse già sollevato perplessità sulla qualità delle lamiere nel dicembre 2017 – ha utilizzato il materiale per la costruzione delle cisterne senza attivare alcuna interlocuzione preventiva.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, con valore di causa pari ad euro
241.662,00, è effettuata in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, considerati i valori mediani.
P.Q.M.
rigetta le domande di parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
14.103,00, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri di legge.
Genova, 20 agosto 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno