Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 14/04/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026REG.PROV.COLL.
N. 00254/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2026, proposto dal sig. MEd Elsayed MEd ME Soliman, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Forlano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della I.C.S. Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2801/2025, resa tra le parti, pubblicata il 22 dicembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 622/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta;
Visto il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato n. 7 del 24 marzo 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, il consigliere HE PI e uditi per le parti l’avvocato Paolo Giangravè, su delega dell’avvocato Lucia Forlano, e l’avvocato dello Stato Marcello Pollara;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 20 febbraio 2026 e depositato il 9 marzo 2026, contenente altresì domanda cautelare, il cittadino straniero indicato in epigrafe ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 2801 del 2025 che ha: a) dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Caltanissetta-Sportello Unico per l’Immigrazione del 3 aprile 2024, di revoca del nulla osta all’ingresso; b) respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento delle note della medesima Prefettura prot. n. 8476 del 19 maggio 2025 e prot. n. 9501 del 5 giugno 2025.
2. Il ricorso introduttivo di primo grado, contenente domanda cautelare (accolta con ordinanza n. 228/2025) era articolato nei seguenti due motivi:
i) mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, in quanto il ricorrente, qualora avesse avuto notizia dell’avvio del predetto procedimento di revoca, « avrebbe potuto avanzare istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione, di autorizzazione a chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dell’Interno del 20/08/2007» (pag. 7 del ricorso);
ii) violazione di legge, eccesso di potere, violazione della circolare n. 3836/2007, in quanto il ricorrente « ha avuto ingresso regolare in Italia e la mancata stipula del contratto di soggiorno è avvenuta per “indisponibilità” del datore di lavoro accompagnato da un comportamento gravemente omissivo come dimostrato “per tabulas” […]» (pag. 8 del ricorso), potendo invece, in tal caso, il ricorrente chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Il ricorso per motivi aggiunti, contenente altresì domanda cautelare (accolta con ordinanza n. 520/2025), era a sua volta articolato in due motivi.
4. L’appellante ha lamentato l’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e ha riproposto i motivi dedotti in primo grado.
5. Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caltanissetta, chiedendo il rigetto del gravame.
6. L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile dalla competente Commissione, con decreto n. 7 del 24 marzo 2026.
7. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il Collegio ha avvisato le parti circa la possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha trattenuto la causa in decisione.
8. L’appello è fondato limitatamente alla questione in rito, avendo erroneamente il T.a.r. dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo di primo grado, in quanto il provvedimento di revoca originariamente impugnato non è stato superato dalle successive note prefettizie, aventi natura endoprocedimentale.
9. Nel merito il Collegio rileva che i due motivi del ricorso introduttivo di primo grado, riproposti in appello, sono manifestamente infondati, in quanto:
i) non vi è stata alcuna violazione procedimentale, avendo correttamente la Prefettura inviato la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, al soggetto richiedente (datore di lavoro), né il ricorrente ha indicato in quale modo egli stesso avrebbe potuto sopperire alle carenze concernenti invece il richiedente, a seguito di valutazione della insufficiente capacità economica della ditta I.C.S. Impianti s.r.l.;
ii) il gravato provvedimento di “ revoca ” del nulla osta (che deve essere più correttamente inteso non come revoca ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge n. 241/1990, bensì piuttosto come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria) è stato correttamente adottato a fronte del riscontro della insufficiente capacità economica del richiedente datore di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore straniero non può sostanzialmente eludere (permanendo nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno per attesa occupazione) la normativa sui flussi, in virtù di una procedura eccezionale che posticipa le verifiche rispetto alle tempistiche ordinarie.
10. Il ricorso per motivi aggiunti deve invece essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto le due note prefettizie impugnate non hanno natura provvedimentale, essendo invece mere comunicazioni informali di natura endoprocedimentale.
11. In definitiva l’appello deve essere accolto unicamente per la questione in rito e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo di primo grado deve essere respinto e il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
12. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 254/2026, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN de AN, Presidente
HE PI, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE PI | NN de AN |
IL SEGRETARIO