Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
NN. 9317/2023 + 16571/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. r.g. 9317/2023 e n. r.g. 16571/2023 promosse da:
(P. Iva n. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1 P.IVA_1 nonché rappresentante legale pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Matteo MILANESE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via Dottesio n. 8;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE r.g. 9317/2023-
e
(P.Iva n. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_3 P.IVA_2 nonché rappresentante legale pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Matteo MILANESE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via Dottesio n. 8;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE r.g. 16571/2023-
contro
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_4 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Maria CORTIANA ed elettivamente domiciliata CP_5 presso il suo studio in Milano, viale Premuda 16;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte Attrice Controparte_1
“Nel merito:
- per i motivi esposti in narrativa, e per quelli ulteriori ritenuti dall'Autorità competente, accogliere la spiegata opposizione e dichiarare nulla/inefficace/invalida e/o revocare l'ingiunzione opposta nonché dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta in relazione ai rapporti di cui alle fatture azionate ed alle somme ingiunte.
pagina 1 di 12
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di in persona del legale Controparte_4 rappresentante, alle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'effetto dichiarare risolti, totalmente
o parzialmente, e comunque secondo giustizia, riferita ai singoli ordini rivelatisi inutili o inefficienti ovvero di tutti gli ordini parzialmente inutili o inefficienti, i contratti inter partes sottoscritti, menzionati in narrativa e di cui alle allegazioni sub. 7 a 14 e per l'effetto condannare Controparte_4
[...
in persona del legale rappresentante, a restituire quanto sino ad ora percepito in forza di tali contratti, oltre interessi e rivalutazione.
In via riconvenzionale gradata o subrodinata, che dir si voglia: per i motivi esposti in narrativa, e per quelli ulteriori ritenuti dall'Autorità competente:
- rideterminare il compenso complessivo della commessa con riferimento ai singoli ordini rivelatisi inutili o inefficienti ovvero di tutti gli ordini parzialmente inutili o inefficienti, e, per l'effetto, accertare
l'eventuale debito/credito di conseguentemente alla rideterminazione. CP_1
In via riconvenzionale, in ogni caso: per i motivi esposti in narrativa, e per quelli ulteriori ritenuti dall'Autorità competente:
- accertare e dichiarare che il danno patito dall'opponente causalmente connesso all'inadempimento di
in persona del legale rappresentante, a titolo di da costi sostenuti di fornitori terzi Controparte_4
e operatività manuale per sopperire all'inadempimento e conseguenti alle inefficienze della suite SAP, ammonta a titolo di danno emergente a una somma non inferiore a € 872.295,28, oltre spese di trasferta e canoni di abbonamento relativi ai contratti in essere con fornitori terzi, o a quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, nel limite massimo dello scaglione di contributo unificato corrisposto, e per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante, all pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante, del così Parte_1 liquidato importo, oltre interessi;
- accertare, liquidare e condannare in persona del legale rappresentante, al Controparte_4 pagamento dell'ulteriore danno a titolo di lucro cessante conseguente, come sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi;
- pronunciare la compensazione tra il liquidando danno con eventuali ritenuti e non creduti crediti vantati da nei confronti di Controparte_4 Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali. […]”
Parte Attrice CP_3
“In via Principale:
- per i motivi esposti in narrativa, e per quelli ulteriori ritenuti dall'Autorità competente, accogliere la spiegata opposizione e dichiarare nulla/inefficace/invalida e/o revocare l'ingiunzione opposta nonché dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta in relazione ai rapporti di cui alle fatture azionate ed alle somme ingiunte.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali.”
Parte Convenuta:
“(avverso ) CP_1
pagina 2 di 12 Nel merito
In via principale
-Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa, la totale infondatezza dell'opposizione svolta da , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per CP_1
l'effetto
- Rigettare l'opposizione ex adverso svolta e per l'effetto
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 2411/2023 del 24/03/2023 (RG 6619/2023) in ogni sua parte:
- Condannare in ogni caso , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore di in favore del suo legale rappresentate, dell'importo di €. Controparte_4
665.540,48 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
- Tenere in ogni caso indenne in persona del suo legale rappresentante. da ogni e Controparte_4 qualsivoglia domanda svolta nei confronti della stessa.
[…]
(avverso CP_3
Nel merito
In via principale
-Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa, la totale infondatezza dell'eccezione ex adverso svolta di carenza di legittimazione passiva e per l'effetto
- Rigettare l'istanza svolta da CP_3
-Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa, la totale infondatezza dell'opposizione svolta da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per CP_3
l'effetto
- Rigettare l'opposizione ex adverso svolta e per l'effetto
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 4336/2023 del 03/07/2023 (RG 6763/2023) in ogni sua parte:
- Condannare in ogni caso in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_3 pagamento, in favore di in favore del suo legale rappresentate, dell'importo di €. Controparte_4
10.492,00 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
- Tenere in ogni caso indenne in persona del suo legale rappresentante. da ogni e Controparte_4 qualsivoglia domanda svolta nei confronti della stessa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le premesse essenziali della controversia sono le seguenti:
- su ricorso depositato da il Tribunale di Torino, con decreto n. 2411/2023 Controparte_4 emesso in data 24.03.2023, ha ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di € Controparte_1
665.540,48, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 5.712,20, oltre spese generali, esborsi, iva e cpa.;
- su ricorso depositato da il Tribunale di Torino, con decreto n. 4336/2023 Controparte_4 emesso in data 03.07.2023, ha ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di € CP_3
10.492,00 oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 567,00, oltre spese generali, esborsi, iva e cpa.;
- entrambe le debitrici hanno proposto opposizione;
- in contemporanea ha anche depositato ricorso ex art. 696bis c.p.c. per l'effettuazione di CP_1
pagina 3 di 12 consulenza tecnica diretta ad accertare gli inadempimenti di nell'esecuzione del contratto da CP_4 cui originerebbe il credito da essa preteso;
- si è regolarmente costituita in entrambi i giudizi;
CP_4
- nel giudizio di opposizione contro il primo decreto ingiuntivo, iscritto al n. r.g. 9317/2023, con ordinanza del 10.11.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e disposta l'acquisizione della perizia di cui al citato procedimento di istruzione preventiva;
- il giudizio di opposizione instaurato da iscritto al n. r.g. 16571/2023, dopo il deposito delle CP_3 memorie 171ter c.p.c. è stato riassegnato a questo giudice, che con ordinanza del 19.03.2024, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e disposto la riunione al primo giudizio;
- depositata la consulenza tecnica preventiva, sono state respinte le istanze istruttorie di prova orale e fissata udienza cartolare al 31.3.2025 per trattenere le cause riunite in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso per le memorie ex art. 189 c.p.c.
2) Nel ricorso monitorio contro , prospetta: CP_1 CP_4
- di essere una società dedita all'ideazione, progettazione ed implementazione di soluzioni basate su nuovi canali di comunicazione e media digitali;
- di aver sottoscritto con (già a partire dal 06.08.2020 diversi contratti CP_1 CP_6 relativi alla rivendita di licenze d'uso e all'implementazione del software SAP;
- che a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di , le parti hanno sottoscritto in data CP_1
08.04.2022, un piano di rateizzazione del debito per complerssivi € 699.712,10, divisi in 9 rate mensili di € 77.745,79 ciascuna;
- che ha omesso il pagamento di due, per complessivi € 155.491,58; CP_1
- che nelle more, a fronte dell'attività svolta e sulla base di quanto contrattualmente previsto, sono state emesse nei confronti di ulteriori fatture per complessivi € 392.204,22; CP_1
- che , con uno scambio di mail con ha riconosciuto il suddetto debito, ma in CP_1 CP_4 relazione ad esso alcun piano di rientro è stato concordato ed alcun pagamento è stato effettuato;
- che con riferimento alla vendita delle licenze d'uso di SAP, in ragione dei propri CP_1 inadempimenti è decaduta dal beneficio del termine anche in relazione agli ulteriori importi dovuti e non ancora fatturati per € 117.844,68;
- che pertanto è debitrice nei confronti di , in relazione al piano del 08.04.2022, alle CP_1 CP_4 successive fatture, ed agli ulteriori importi dovuti e non ancora fatturati, dell'importo complessivo di €
665.540,48 (€ 155.491,58 + € 392.204,22 + € 117.844,68).
3) Il decreto ingiuntivo contro invece, è ottenuto per il pagamento della somma di CP_3
€10.492 a titolo di pagamento di fatture insolute, emesse a saldo del servizio di consulenza prestato in modalità Time&Material per l'utilizzo del gestionale SAP.
4) I motivi di opposizione sviluppati da sono i seguenti: Controparte_1
- inesistenza/nullità della notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, per non aver CP_4 effettuato correttamente l'attestazione di conformità degli atti notificati e per aver omesso nella relata di notifica ogni riferimento ai soggetti persone fisiche che rappresentano e (la CP_4 CP_1 contestazione, formulata in atto di citazione, non è stata tuttavia menzionata negli atti successivi né in sede di precisazione delle conclusioni); pagina 4 di 12 - (già società produttrice di tessuti con oltre cinquecento dipendenti, a CP_1 CP_6 partire dal 21.09.2020 ha sottoscritto con una serie di contratti aventi ad oggetto Controparte_4
l'acquisto di licenze del software di gestione aziendale SAP, l'implementazione di esso e la formazione necessaria al suo corretto utilizzo (docc. 7 – 14 ); CP_1
- in particolare, i servizi acquistati da erano volti ad effettuare la migrazione dal precedente CP_4 sistema informatico a SAP, integrare ed aggiornare SAP a seguito delle fusioni societarie avutesi nel
2021/22, e personalizzare la piattaforma secondo le esigenze di (doc. 6 ); CP_1 CP_1
- alla data di introduzione del giudizio di opposizione, non aveva completato l'esecuzione CP_4 delle prestazioni promesse;
- in particolare, l'utilizzo dell'applicativo SAP nel sistema informatico di presenta numerose CP_1 Parte criticità, tra le quali: impossibilità di trasmettere le fatture allo impossibilità di visualizzare e stampare i registri e libro giornale;
incapacità del sistema di gestire le dichiarazioni di intenti inerenti l'IVA; incapacità del sistema di gestire gli adempimenti Intrastat;
impossibilità di gestione delle fatture di anticipo;
impossibilità di gestire la fatturazione con professionisti;
impossibilità di elaborare e stampare mastrini, schede contatili ed estratti conto;
inutilizzabilità del modulo tesoreria;
inutilizzabilità del modulo provvigioni;
impossibilità di stampa intellegibile del bilancio di verifica;
perdita/compromissione per fatto e colpa di delle anagrafiche fornitori/clienti; ulteriori CP_4 malfunzionamenti (doc. 24 ); CP_1
- per le prestazioni di , ha già ricevuto oltre 70 fatture per un totale di € CP_4 CP_1
1.844.153,55 (doc. 25 ) dei quali ha già corrisposto € 1.178.613,07; CP_1
- nel corso del rapporto sono state emesse da parte di numerose fatture aventi ad oggetto CP_4 imprecisate e non chiare attività aggiuntive, ma in realtà relative agli interventi di correzione del sistema, come tali ricomprese in quanto già contrattualizzato e quindi non dovute;
- a causa del malfunzionamento del sistema SAP, così come configurato e implementato da , CP_4
ha dovuto e deve tutt'ora supportare costi ingenti di varia tipologia, quali supporto di terzi
CP_1 fornitori per costi pari ad € 71.000,00 oltre spese e canoni di abbonamento (doc. 26 ), impiego
CP_1 di ore di lavoro di personale dipendente di e della propria controllata per un
CP_1 CP_3 totale rispettivo di € 516.093,94 ed € 285.857,34 (docc. 27 e 28 );
CP_1
- per tutto questo, il danno cagionato a ammonta ad una somma non inferiore ad € 872.295,28. CP_1
Per questo, l'opponente, oltre a contestare la domanda di parte attrice eccependone l'inadempimento, richiede la risoluzione dei contratti stipulati con , con le conseguenti obbligazioni restitutorie CP_4
e la condanna al risarcimento dei danni come già quantificato, oltre lucro cessante dovuto alle mancate produzioni a causa dei disservizi del sistema SAP.
5) La parte attrice opponente invece, eccepisce preliminarmente la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva, sostenendo che è una società facente parte del gruppo CP_3 CP_1
(già e che le somme azionate in via monitoria da nei propri confronti
[...] CP_6 CP_4 si riferiscono in realtà a prestazioni contrattualizzate con . CP_1
Nel merito, inoltre, essa rappresenta che:
- ha contrattualizzato con un servizio di consulenza da parte di quest'ultima volto CP_1 CP_4 ad effettuare la migrazione dal pre-esistente sistema informatico aziendale al software SAP, ad integrare ed aggiornare il nuovo sistema SAP a seguito delle fusioni societarie del 2021/22, ed a personalizzare la piattaforma secondo le specifiche esigenze dell'azienda; pagina 5 di 12 - in particolare tramite il contratto “Sviluppatore T&M”, avrebbe dovuto fornire a CP_4 CP_6
non assistenza volta a permettere lo sviluppo di report di estrazione ricavi per
[...] CP_3 cliente e di un programma per il caricamento di scritture contabili in ambito SAP, ma tale programma ad oggi non è funzionante (doc. 11 art. 1); CP_3
- il sistema SAP in uso non funziona correttamente, riscontrandosi numerosi malfunzionamenti (doc.
18 ; CP_3
- in riferimento ai numerosi contratti stipulati tra e , ha ricevuto fatture per CP_1 CP_4 CP_1 un totale di € 1.844.153,55, (doc. 19 per le quali ha già corrisposto a € CP_3 CP_4
1.178.613,07;
- la valutazione del corretto adempimento delle prestazioni in esame da parte di è già CP_4 oggetto della medesima consulenza tecnica preventiva eseguita tra e . CP_1 CP_4
6) L'odierna convenuta opposta ha invece rilevato, nei confronti di Controparte_4 Controparte_1 che:
- non sussiste inesistenza della notifica in quanto la stessa attiene ad un'assenza di collegamento tra il soggetto/luogo della notifica ed il destinatario, cosa che non ricorre nel caso di specie, e non ricorre nemmeno nullità in quanto l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato;
- rispetto a quanto dedotto da , la migrazione a SAP richiesta e contrattualizzata ha riguardato i CP_1 soli “requisiti core finance” e non l'intero sistema informatico della;
CP_1
- le parti hanno concluso accordi sia per servizi progettuali che per licenze d'uso (docc.
1-3 convenuta rg. 9313/2023);
- in seguito, il 16.03.2021 le parti hanno contrattualizzato un'altra attività resasi nel frattempo necessaria (doc. 4 convenuta rg. 9313/2023);
- per ulteriori attività di analisi, formazione e supporto le parti hanno stipulato a partire dal 30.06.2021 ulteriori accordi (docc.
5-8 convenuta rg. 9313/2023);
- ha poi richiesto l'implementazione di SAP anche per la propria (doc. 9 CP_1 Controparte_7 convenuta rg. 9313/2023) ed i servizi di per le operazioni di fusione per incorporazione delle CP_4 società della holding (doc. 10 convenuta rg. 9313/2023);
- che ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni e nulla ha mai CP_4 CP_1 contestato;
- nel dicembre 2022, già in presenza di morosità da parte di , questa ha richiesto ulteriori CP_1 attività, solo formalmente intestate al Fondo controllante di , Wise (docc. 11-12 convenuta rg. CP_1
9313/2023);
- nel gennaio 2023, ha richiesto che alcune fatture di prossima emissione venissero intestate a CP_1
(doc. 13 convenuta rg. 9313/2023) ma le stesse sono rimaste comunque impagate ed CP_3 oggetto di altra ingiunzione di pagamento (doc. 14 convenuta rg. 9313/2023);
- nel corso dei rapporti contrattuali, ha accumulato un'ingente morosità, dalla stessa CP_1 riconosciuta, e le parti hanno concordato un piano di rientro (doc. 15 convenuta rg. 9313/2023) che non
è stato però rispettato da , la quale ha omesso il pagamento delle rate già citate;
CP_1
- successivamente, ha omesso il pagamento di ulteriori fatture per € 392.204,22 (docc. 16-40 CP_1 convenuta rg. 9313/2023), riconoscendo anche in questo caso il proprio debito per €314.285,57 (docc.
41-42 convenuta rg. 9313/2023);
pagina 6 di 12 - il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto per il maggior importo di € 665.540,48 in quanto comprendente, oltre agli importi non corrisposti di cui al piano di rientro e alle fatture non pagate, anche ulteriori importi dovuti e non ancora fatturati per la rivendita delle licenze e per i quali è CP_1 decaduta dal beneficio del termine;
- le conversazioni mail prodotte da controparte non sono idonee a provare alcun inadempimento da parte di , ma al contrario evidenziano un clima di collaborazione tra le parti e l'esigenza di CP_4 interventi di aggiustamento in corso d'opera che sono assolutamente fisiologici in questa tipologia di contratti;
- rispetto agli incarichi di implementazione, ha provveduto ad effettuare numerosi test di CP_4 validazione (docc. 65-81 convenuta rg. 9313/2023), tutti andati a buon fine, e nessuna contestazione è stata mossa da controparte;
- per le attività di implementazione erogate in modalità T&M, cioè mediante la messa a disposizione diretta di proprio personale a , ha inviato periodicamente i consuntivi relativi alle ore CP_1 CP_8 lavorate (docc. 85-92 convenuta rg. 9313/2023) ed anche in questo caso nessuna contestazione è stata mossa da controparte;
- che controparte non ha provato la sussistenza del danno emergente di cui si lamenta, in quanto le attività che la stessa avrebbe richiesto a terzi sono comunque diverse rispetto a quelle a cui era obbligata . CP_4
7) Nelle difese nei confronti di la convenuta invece evidenzia che: CP_3
- ha effettuato nei confronti di attività di consulenza in modalità CP_4 CP_3
“Time&Material” nel periodo 21/11/2022 – 31/01/2023 come contrattualmente pattuito (docc. 1, 11-13 convenuta rg. 16571/2023);
- il legale rappresentante di ha espressamente richiesto a di fatturare i relativi CP_3 CP_4 importi a e non a oggi (doc. 14 convenuta rg. 16571/2023); CP_3 CP_6 CP_1
- le fatture sono state quindi intestate a previa consuntivazione, come contrattualmente CP_3 previsto, delle ore lavorate (docc. 17 – 20 convenuta rg. 16571/2023);
- che i procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di opposizione a decreto ingiuntivo già pendenti tra e sono fondati su altri contratti, con petitum e causa petendi differenti dal CP_1 CP_4 giudizio tra e;
CP_3 CP_4
- che non vi è pertanto alcuna carenza di legittimazione passiva in capo a CP_3
8) Come anticipato, sui malfunzionamenti della piattaforma SAP che imputa all'operato di CP_1
è stata effettuata consulenza tecnica preventiva nel giudizio iscritto al r.g. 8819/2023, i cui CP_4 risultati sono stati acquisiti al presente giudizio (cfr. nota di deposito convenuta del 13.03.2024).
Al CTU era stato formulato il seguente quesito:
“Il C.t.u. designato, sentite le Parti e i loro Consulenti, tentata previamente la conciliazione delle parti;
compiuto ogni necessario accertamento tecnico, esaminati gli atti ed i documenti di cui al presente ricorso, acquisita ogni altra documentazione ritenuta necessaria / idonea per l'espletamento del mandato eseguiti gli idonei sopralluoghi, pagina 7 di 12 1) Accerti l'oggetto dei contratti intercorsi tra le parti e il lavoro svolto dalla parte per CP_4 conto della ricorrente;
2) Accerti e descriva l'attuale stato del sistema gestionale SAP presso la ricorrente;
3) Accerti e descriva i vizi, i difetti e i malfunzionamenti che ne impediscono lo sfruttamento, lamentati dalla ricorrente;
4) Quantifichi i tempi e i costi necessari a completare ovvero a rifare il lavoro;
5) Accerti se vi sia corrispondenza fra le fatture emesse e le attività previste nel contratto determinando l'eccedenza in caso di difformità” E' pacifico, ed emerge anche confrontando le risultanze della CTU sul punto 1) del quesito con le allegazioni svolte dalle parti nel presente giudizio di opposizione, che i contratti analizzati dalla CTU sono proprio quelli da cui originano i crediti vantati da nel decreto ingiuntivo opposto (cfr. CP_4 pagg. 9 – 23 CTU;
docc. 8, 14 ; docc. 1-3, 5, 6, 8, 15 – 40 convenuta rg. 9313/2023). CP_1
Pertanto, il perimetro di analisi della CTU coincide con l'oggetto dell'opposizione introdotta da
. CP_1
9) Il decreto ingiuntivo è stato emesso per crediti derivanti da:
- contratti relativi alla rivendita delle licenze d'uso SAP;
- contratti per servizi di sviluppo e personalizzazione del software SAP e di formazione sul suo uso, forniti da;
CP_4
- contratti per servizi di assistenza in modalità Time&Material, cioè con risorse fornite a giornata per la soluzione di problematiche manifestatesi nell'evoluzione dell'utilizzo del software.
Nell'analisi dell'operato di , si dovrà pertanto distinguere tra i contratti di rivendita d'uso dei CP_4 sistemi SAP, nei quali agisce essenzialmente come rivenditore delle licenze d'uso del CP_4 software, ed i contratti di fornitura e assistenza nei quali aveva l'obbligo, in sintesi, di CP_4 adattare il sistema informatico di al nuovo software e di formare il personale della CP_1 committente sul suo utilizzo.
Le contestazioni mosse da si riferiscono essenzialmente ad asseriti malfunzionamenti del CP_1 sistema SAP per come implementato da , ed ineriscono quindi al secondo tipo di obblighi CP_4 assunti dalla convenuta.
Per ciò che riguarda i contratti di rivendita delle licenze SAP, anche la CTU ha evidenziato che si tratta di contratti per cui ha il mero ruolo di rivendita di servizi erogati direttamente da SAP. CP_4
Inoltre, nei documenti di contratto è stabilito che “ non è responsabile Controparte_4 dell'erogazione dei Servizi , che saranno quindi di competenza […]”. CP_9 Controparte_10
La CTU ha poi precisato che la fornitura dei suddetti servizi è stata correttamente eseguita ma che i suddetti contratti hanno una copertura temporale che ad oggi risulta superata, per cui l'erogazione del servizio non è più dovuta (cfr. pagg. 8 e 9 CTU).
In ragione di ciò, i relativi importi azionati con decreto ingiuntivo sono interamente dovuti.
10) Invece, per ciò che riguarda invece i servizi offerti direttamente da , la CTU prima di CP_4 tutto ha analizzato uno per uno i c.d. open points, cioè le problematiche segnalate da , CP_1 replicando ove possibile il tipo di anomalia nel contraddittorio con i CTP.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha suddiviso le criticità in 5 macro aree:
“1. attività non eseguite pagina 8 di 12
2. carenza di formazione
3. creazione di report
4. controlli di validazione
5. errori di elaborazione”
Per il punto 1, il CTU, anche in parziale accoglimento delle osservazioni del CTP di , ha CP_1 verificato la sostanziale corrispondenza tra fatture emesse e servizi eseguiti, individuando un'incoerenza per le richieste di relative al modulo “tesoreria avanzata”, che è risultato non CP_4 utilizzabile da parte dell'attrice, con conseguente storno della somma di €17.050,00 (cfr. pagg. 70, 81 –
82, 85 CTU). Per il resto, invece, la fatturazione è risultata coerente sia con le previsioni contrattuali che con i servizi eseguiti dalla convenuta, con la conseguenza che il CTU riconosce come dovute le restanti somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Queste conclusioni valgono anche per i servizi resi in modalità T&M, per i quali, pur in assenza degli appositi report giornalieri (per i quali ha CP_1 negato il consenso all'acquisizione in sede di operazioni peritali), risulta comunque che l'importo fatturato è coerente con le previsioni contrattuali e, d'altra parte, l'attrice non ha mai contestato nello specifico la correttezza della quantificazione delle giornate di lavoro eseguite da . CP_4
Per il punto 2, il CTU in termini condivisibili ha osservato che la stessa tipologia della prestazione
“formazione” non si presta a valutazioni in termini di risultato, dipendendo questo da una serie di variabili che prescindono dalla correttezza del servizio offerto, e quindi sul punto, non essendo invece in contestazione il fatto che le ore previste in contratto siano state eseguite, non può essere accertato alcun inadempimento di . CP_4
Per i punti 3, 4 e 5, la perizia ha individuato effettivamente una serie di anomalie, che però non inficiano la funzionalità complessiva del software SAP in uso a , e per le quali si renderebbero CP_1 necessari ulteriori interventi di risoluzione. Di questi, tuttavia, solo alcuni sono risultati essere di responsabilità del fornitore . In particolare, sono direttamente responsabilità di quest'ultima CP_4 gli errori indicati dalla CTU come “Errori di elaborazione dovuti a difetti di procedura”, “Report e validazioni “obbligatori”” ed in parte anche quelli indicati come “Funzioni mancanti” (cfr. pagg. 62 e
84 CTU). Il costo di tali interventi, in base alle tariffe di , è stimabile in un intervallo CP_4 ricompreso tra € 9.630,00 e € 19.820,00, oltre IVA, a seconda del numero di giornate effettivamente necessarie per la risoluzione dei problemi (cfr. pagg. 63 e 85 CTU).
Per gli altri, invece, si tratta di anomalie dovute a un difetto di personalizzazione del software, le cui risoluzioni “sarebbero a carico del cliente in ogni caso sia con attività propria sia con appoggio a fornitore esterno e quindi non vengono considerati come argomenti che inficiano la completezza della consegna da parte di ”. CP_4
Le conclusioni appena riportate sono il risultato di un percorso argomentativo coerente e condivisibile, così come condivisibili sono le controdeduzioni che il CTU sviluppa a seguito delle osservazioni del
CTP di . Senza poter entrare nel dettaglio di ogni singola contestazione (per le quali vedi CTU, CP_1 pagg. 75-83), è sufficiente in questa sede osservare che il CTU correttamente replica che:
- la fornitura delle licenze d'uso di SAP è stata eseguita e non deve essere confusa con eventuali anomalie legate alla sua implementazione nella rete di;
CP_1
- non possono avere in ingresso nei lavori peritali documenti non acquisiti al processo o per i quali non vi sia accordo tra le parti;
- buona parte delle carenze che il CTP evidenzia come servizi non resi da non sono CP_4 state da lui considerate perché già non oggetto di alcuna fatturazione da parte della convenuta.
pagina 9 di 12 Per le ragioni sin qui esposte, considerato l'importo fatturato in eccesso ed i costi stimati per gli interventi di risoluzione delle anomalie (riconosciuti nell'importo massimo individuato dal CTU), è quindi necessario decurtare dall'importo già oggetto del decreto ingiuntivo le somme di € 17.050 e di €
19.820.
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 2411/2023 deve essere revocato, e dovrà corrispondere a CP_1
la minor somma di € 628.670,48 (cifra ricavata sottraendo all'importo ingiunto di € CP_4
665.540,48 gli importi sopra indicati).
11) Gli esiti della CTU determinano anche il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da per il risarcimento dei danni patiti a causa dei lamentati malfunzionamenti. CP_1
Infatti, la CTU ha chiarito che la piattaforma SAP è utilizzabile e che le anomalie evidenziate richiedono semplicemente il completamento/correzione di alcune funzionalità (cfr. pag. 85 CTU).
Pertanto, gli importi stimati dal CTU come necessari all'esecuzione di tali interventi, già riconosciuti a decurtazione del debito di , assorbono tutto il danno da essa subito. CP_1
12) Relativamente al decreto ingiuntivo n. 4336/2023 (doc. 2 , emesso nei confronti di CP_3
questa ha proposto l'opposizione eccependo preliminarmente la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva, e sostenendo in ogni caso che le somme ingiunte non siano dovute a causa del malfunzionamento del software per come implementato da . CP_4
Al riguardo, appare infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, o meglio di titolarità del rapporto debitorio.
Infatti, la società fa parte del gruppo che ne detiene l'intera proprietà. CP_3 CP_1
All'epoca della sottoscrizione dei contratti, le due società erano presiedute e rappresentate dallo stesso soggetto persona fisica Sig. (doc. 1 e 3 . L'offerta contrattuale da cui Controparte_2 CP_3 originano le fatture poste alla base dell'ingiunzione (oggi ) e (cfr. doc. 1 CP_1 CP_4 convenuta rg. 16571/2023) è indirizzata da a ma le comunicazioni di posta CP_4 CP_6 elettronica successive, con cui vengono definite le modalità di erogazione del servizio, sono tutte intestate, per conto della committente, a indirizzi mail di , senza altre distinzioni che CP_11 consentano di attribuirle a personale di o di Anche le comunicazioni provenienti CP_1 Controparte_3 dal e datate 22.12.2022 con cui questi comunica l'accettazione dell'offerta provengono da CP_2 indirizzo con estensione imprima. (cfr. doc. 11,12,13 di parte convenuta rg 16571/2023). Appena CP_11 due giorni dopo, però, con mail del 24.12.2022 lo stesso precisa che la fatturazione dovrà CP_2 essere effettuata nei confronti di ed inoltre nei giorni successivi la committente fornisce CP_3
a i dati necessari per emettere le fatture verso la suddetta società (cfr. docc. 14 – 16 CP_4 convenuta rg. 16571/2023). Ed infatti, le fatture sono poi state emesse da come da CP_4 indicazioni ricevute (cfr. docc. 17 e 18 convenuta rg. 16571/2023).
Pertanto, si può ritenere senza riserve che l'offerta sia stata accettata dal in qualità di legale CP_2 rappresentante di avendolo egli stesso precisato appena due giorni dopo la CP_3 comunicazione dell'accettazione. Di conseguenza, sulla stessa società ricade l'obbligo di corrispondere il corrispettivo del contratto.
Infondate sono anche le ulteriori contestazioni di merito sollevate dall'opponente.
In primo luogo, i lavori e le fatture in esame sono esclusi dalla consulenza tecnica preventiva sopra ampiamente citata, come emerge inequivocabilmente da quanto afferma il CTU a pag. 71 della stessa, pagina 10 di 12 quando precisa che “Risulta un fatturato di € 13000,00 che, il consulente nella sua memoria, CP_1 segnala fatturato a e non pagato. Non avendo a disposizione informazioni su tale attività ne CP_3 contestazioni specifiche il sottoscritto non effettua ulteriori analisi”. In secondo luogo, eccepisce l'inadempimento di evidenziando la medesima CP_3 CP_4 serie di malfunzionamenti che è oggetto dell'opposizione intentata da . CP_1
Le prestazioni fatturate nei suoi confronti, però, originano da un contratto denominato “Sviluppatore
ABAP T&M” (cfr. doc. 11 doc. 1 convenuta rg. 16571/2023) che prevedeva la fornitura “di CP_3 servizi professionali di consulenza di sviluppi ABAP su SAP S4, in modalità TM - Time&Material […]
a partire dal 21 novembre 2022 fino al 31 gennaio 2023, per un totale di 25 giornate lavorative da erogarsi in modalità Time & Material”, volte allo “sviluppo di un report di estrazione dei ricavi per cliente e di un programma per il caricamento massivo scritture contabili in ambito SAP”. Il prezzo per le prestazioni veniva individuato in € 520 a giornata oltre IVA e spese di trasferta forfettarie per € 42 al giorno.
Per fornire le prestazioni, in accordo con si rivolgeva a sua volta ad altra ditta CP_4 CP_3
(EM AT), la quale metteva a disposizione di una propria risorsa (docc. 2 – 7 CP_3 convenuta rg. 16571/2023). EM AT ha a sua volta comunicato a le ore e le CP_4 giornate lavorate della propria risorsa presso (doc. 19 e 20 convenuta rg. 16571/2023) CP_3 emettendo poi nei confronti di le relative fatture (docc. 21 e 22 convenuta rg. 16571/2023). CP_4
A seguito delle prestazioni, ha emesso nei confronti di le relative fatture con CP_4 CP_3 indicazione nelle stesse delle ore e giornate lavorate (cfr. docc. 17 e 18 convenuta rg. 16571/2023), fatture che appunto non sono mai state saldate.
Quindi, ha fornito prova adeguata dei servizi prestati, producendo la consuntivazione CP_4 emessa da EM AT e le relative fatture. Pertanto, non può essere messo in dubbio che le risorse di EM, per conto di , abbiano fornito le giornate di lavoro rendicontate, e che la CP_4 prestazione sia stata eseguita.
Per il resto, la contestazione dell'opponente è del tutto generica, posto che non precisa nello specifico quali siano le carenze addebitabili proprio alle prestazioni di assistenza fornita dalle suddette risorse, nell'arco temporale interessato dal contratto, limitandosi invece al tentativo di inserire anche queste prestazioni nel contesto del rapporto contrattuale tra e , al quale però come visto CP_1 CP_4 esse sono estranee.
In realtà, al contrario non risulta che abbia mai sollevato contestazioni sulla corretta CP_3 esecuzione delle prestazioni in esame, ed anzi le mail versate in atti dall'opponente sul punto (doc. 18
non dimostrano proprio alcunché, posto che sono tutte risalenti a periodo precedente CP_3 all'esecuzione del contratto in esame, e quindi non possono avere alcuna attinenza con esso, ma al contrario sembrano fare riferimento ad altre prestazioni contrattualizzate tra e . CP_1 CP_4
13) Per le ragioni sin qui esposte, in conclusione:
- il decreto ingiuntivo 2411/2023 deve essere revocato, essendo accertato che il credito di è CP_4 inferiore alla somma oggetto della condanna monitoria;
- deve essere condanna al pagamento del credito come accertato dalla CTU;
CP_1
- le sue domande riconvenzionali devono essere respinte;
- l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 4336/2023 deve essere rigettata, ed il CP_3 decreto dichiarato esecutivo. pagina 11 di 12 14) Nonostante la riunione, la regolazione delle spese deve essere effettuata separatamente per ciascuna delle due cause di opposizione, avendo esse ad oggetto domande distinte ed essendo connesse solo soggettivamente per l'identità del soggetto creditore.
Pertanto, e dovranno rifondere a le spese di lite relative ai giudizi CP_1 CP_3 CP_4 rispettivamente intentati, nella misura liquidata in dispositivo in entrambi i casi in prossimità ai parametri medi previsti per il valore di ciascuna delle controversie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nelle cause riunite di opposizione a decreto ingiuntivo iscritte ai nn. 9317/2023 e 16571/2023 R.G. promosse rispettivamente da e contro Controparte_1 CP_3 Controparte_4
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2411/2023, emesso dal Tribunale di Torino il 24.03.2023;
- RIGETTA tutte le ulteriori domande ed eccezioni proposte da Controparte_1
- CONDANNA a pagare a la somma di € 628.670,48, oltre Controparte_1 Controparte_4
IVA se e nella misura dovuta;
- RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4336/2023, CP_3 emesso dal Tribunale di Torino il 03.07.2023;
- DICHIARA l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 4336/2023, ai sensi dell'art. 653, 1° comma c.p.c.;
- CONDANNA alla refusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Controparte_4 del presente giudizio, che si liquidano in € 29.000, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- CONDANNA alla refusione in favore di delle spese di lite CP_3 Controparte_4 del presente giudizio, che si liquidano in € 5.000, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Torino, 3 Aprile 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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