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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
TOMA CIRO, Relatore
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6406/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P800410 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1389/2025 depositato il
14/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04/10/2024 e depositato il 15/10/2024 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, la sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), impugnava l'avviso di accertamento n. n. TF901P800410 /2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Salerno, notificato il 05.07.2024, relativo alla posizione fiscale della contribuente per l'anno
2017, con il quale si accertava in via sintetica ex art. 38 D.p.r. 600/73, un maggior reddito pari ad
€ 1.214.04200 ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2017, con conseguente richiesta di pagamento di
€ 514.957,00 oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente esponeva quanto segue:
Con Invito al contraddittorio n. I000057/2024 notificato il 5.2.2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno, rilevata per l'anno di imposta 2017 una capacità di spesa ritenuta incoerente con la posizione reddituale dichiarata, invitava la ricorrente a fornire chiarimenti in proposito. In particolare,
l'Ufficio contestava l'esistenza dei seguenti “elementi di capacità contributiva” manifestati dalla Ricorrente_1, ritenuti non coerenti con quanto dichiarato:
Spese certe per € 20.042,00, riferite a canoni di locazione, utenze, spese mediche, bollo auto ed assicurazione RC, spese telefoniche, spese di assicurazione per immobili, spese per imposte versate;
Spese per investimenti per € 1.194.000,00, di cui:
a) € 990.000,00 riferite ad un prestito infruttifero effettuato dalla contribuente in favore della società Società_1 S.r.l. mediante 3 versamenti eseguiti rispettivamente:
- il 07.11.2017 per € 295.000,00;
-il 13.11.2017 per € 695.000,00;
-il 12.12.2017 per € 200.000,00;
b) € 200.000,00, afferenti al medesimo prestito infruttifero effettuato dalla contribuente in favore della società Società_1 S.r.l., ma attraverso assegno circolare emesso dalla contribuente in data 11.12.2017;
c) € 4.000,00 per acquisto quote societarie, come da atto 1T n. 10464 del 06.11.2017 registrato presso l'Ufficio Territoriale di Pagani (TEX) il 24.11.2017.
Rispondendo all'invito, la contribuente presentava copiosa documentazione giustificativa, illustrata dalla
Memoria del 15.04.2024 e dalla successiva email del 23.04.2024, con cui chiariva la propria posizione dimostrando la disponibilità di somme di natura non reddituale, sufficienti ad assicurare la provvista utilizzata per sostenere quanto contestato.
Al riguardo, produceva prova documentale di aver ricevuto le seguenti somme:
€ 1.000.000,00 versati in suo favore dalla zia Nominativo_1, a mezzo due bonifici, eseguiti in data 02.11.2017 per € 300.000,00 e in data 13.11.2017 per € 700.000,00
€ 120.000,00 versati in suo favore, mediante bonifico eseguito in data 27.11.2017, dalla società Società_2 S.r.l., a titolo di parziale restituzione di un finanziamento effettuato negli anni precedenti dalla ricorrente in favore € 125.000,00 versati in suo favore dalla madre Nominativo_2, mediante bonifico eseguito in data 27.11.2017, a titolo di regalia.
Ad ulteriore conforto di quanto riferito, la Ricorrente_1 depositava copia integrale dell'Estratto Conto del periodo dall' 1.1.2017 al 31.12.2017 relativo al proprio Conto Corrente n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 (unica intestataria), dal quale risultava la riferita provenienza dei predetti accrediti e la loro disponibilità continuativa fino agli esborsi effettuati.
Nonostante ciò, in data 05.07.2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno notificava alla contribuente l'avviso di accertamento n. TF901P800410/2024, con il quale, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del DPR n. 600/1973, sulla base della capacità di spesa manifestata e asseritamente non giustificata, accertava a carico della ricorrente un reddito sintetico complessivo non dichiarato pari ad
€ 1.214.042,00.
l'Ufficio affermava che le spese e gli investimenti sopra ricordati dovevano essere qualificati come una manifestazione di reddito non dichiarato perché:
a) per l'anno in questione, la Ricorrente_1 aveva dichiarato un reddito non compatibile con gli esborsi sostenuti.
b) la contribuente non è risultata in grado di fornire all'Ufficio prove documentali certe relative alla natura dei bonifici ottenuti, i quali hanno dato seguito alle spese e agli investimenti effettuati nel corso del 2017;
c) nella fattispecie sussiste lo scostamento di 1/5 tra reddito complessivo accertabile e quello dichiarato, di cui all'art. 38 comma 6 del DPR n. 600/73
Conseguentemente, chiedeva il pagamento di maggiore imposta IRPEF per € 514.957,00, maggiore
Addizionale Regionale per € 24.645,000, maggiore Addizionale Comunale per € 9.712,00, per un totale complessivo di € 549.314,00, oltre sanzioni, pari ad € 494.382,60, ed interessi, pari ad € 133.761,73.
La ricorrente ha impugnato l'atto impositivo per vari motivi di legittimità e contestando, nel merito, la legittimità della ricostruzione sintetica del reddito e documentando, mediante ampia produzione documentale, la provenienza delle somme contestate da disinvestimento di cespiti patrimoniali, in particolare dal rimborso da parte della società di cui il contribuente è socio di parte dei finanziamenti infruttiferi effettuati negli anni precedenti. Inoltre, ha documentato le somme ricevute da finanziamenti infruttiferi di parente stretto (zia) e regalie della propria madre, documentando altresì che tali somme erano rimaste stabilmente nella sua disponibilità.
L'Ufficio si è costituito in giudizio ribadendo la correttezza dell'operato accertativo, fondato sul superamento della soglia minima del quinto rispetto al reddito dichiarato e sulla mancata dimostrazione, in sede amministrativa, della disponibilità di redditi diversi o esenti.
Inoltre, affermava la non utilizzabilità della documentazione non esibita a richiesta degli uffici ex art. 32 comma 8 ter del D.p.R. 600/1973.
La ricorrente in data 21.02.2025 produceva memorie illustrative ribadendo i motivi di illegittimità dell'accertamento.
In data odierna il ricorso veniva trattato e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, la documentazione prodotta dalla contribuente in sede contenziosa risulta idonea e sufficiente a giustificare la provenienza delle risorse impiegate per le spese e gli investimenti contestati.
Tale impostazione è conforme ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di prova della disponibilità di somme derivanti da altra fonte non redddituale, oltre che da redditi esenti. (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 8127 del 22 aprile 2016 e la più recente CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17607 depositata il 26 giugno 2024)
Inoltre, si rileva come l'Ufficio non abbia contestato nel merito la documentazione prodotta in giudizio, né abbia dedotto elementi idonei a smentirne la fondatezza e rilevanza.
In ordine alla inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede contenziosa, in quanto non esibita in sede amministrativa, secondo le previsioni dell'art. 32, comma 8 ter del D.p.R. 600/73, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, che ha di recente ribadito un principio già precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità della preclusione dell'art. 32, commi terzo e quarto, del D.P.R. n. 600/1973 (inutilizzabilità dei documenti in processo) in capo al contribuente solo se, in fase di verifica, l'Agenzia delle entrate specifica in modo puntuale i documenti richiesti e avverte delle conseguenze della mancata produzione. (C. di Cassazione, quinta Sezione civile, ordinanza n. 28857, depositata il 5 ottobre 2022).
L'ufficio ha prodotto in giudizio l'invito n. I00057/2024 indirizzato alla contribuente, ma tale atto non contiene queste precise indicazioni e, tra l'altro, le modalità con cui si è svolto il contraddittorio, anche in sede di procedura di accertamento con adesione, testimoniano come non ci sia stata volontà della contribuente stessa di sottrarsi al confronto con l'Ufficio finanziario o di omettere volontariamente l'esibizione della documentazione poi prodotta in giudizio.
Conclusivamente, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, venendo meno l'elemento presuntivo fondante la rettifica impositiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno – sezione settima – accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 1.500,00 per rimborso contributo unificato ed € 5.000,00 per compensi e onorari, comprensive di rimborso forfetario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
TOMA CIRO, Relatore
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6406/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P800410 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1389/2025 depositato il
14/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04/10/2024 e depositato il 15/10/2024 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, la sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), impugnava l'avviso di accertamento n. n. TF901P800410 /2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Salerno, notificato il 05.07.2024, relativo alla posizione fiscale della contribuente per l'anno
2017, con il quale si accertava in via sintetica ex art. 38 D.p.r. 600/73, un maggior reddito pari ad
€ 1.214.04200 ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2017, con conseguente richiesta di pagamento di
€ 514.957,00 oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente esponeva quanto segue:
Con Invito al contraddittorio n. I000057/2024 notificato il 5.2.2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno, rilevata per l'anno di imposta 2017 una capacità di spesa ritenuta incoerente con la posizione reddituale dichiarata, invitava la ricorrente a fornire chiarimenti in proposito. In particolare,
l'Ufficio contestava l'esistenza dei seguenti “elementi di capacità contributiva” manifestati dalla Ricorrente_1, ritenuti non coerenti con quanto dichiarato:
Spese certe per € 20.042,00, riferite a canoni di locazione, utenze, spese mediche, bollo auto ed assicurazione RC, spese telefoniche, spese di assicurazione per immobili, spese per imposte versate;
Spese per investimenti per € 1.194.000,00, di cui:
a) € 990.000,00 riferite ad un prestito infruttifero effettuato dalla contribuente in favore della società Società_1 S.r.l. mediante 3 versamenti eseguiti rispettivamente:
- il 07.11.2017 per € 295.000,00;
-il 13.11.2017 per € 695.000,00;
-il 12.12.2017 per € 200.000,00;
b) € 200.000,00, afferenti al medesimo prestito infruttifero effettuato dalla contribuente in favore della società Società_1 S.r.l., ma attraverso assegno circolare emesso dalla contribuente in data 11.12.2017;
c) € 4.000,00 per acquisto quote societarie, come da atto 1T n. 10464 del 06.11.2017 registrato presso l'Ufficio Territoriale di Pagani (TEX) il 24.11.2017.
Rispondendo all'invito, la contribuente presentava copiosa documentazione giustificativa, illustrata dalla
Memoria del 15.04.2024 e dalla successiva email del 23.04.2024, con cui chiariva la propria posizione dimostrando la disponibilità di somme di natura non reddituale, sufficienti ad assicurare la provvista utilizzata per sostenere quanto contestato.
Al riguardo, produceva prova documentale di aver ricevuto le seguenti somme:
€ 1.000.000,00 versati in suo favore dalla zia Nominativo_1, a mezzo due bonifici, eseguiti in data 02.11.2017 per € 300.000,00 e in data 13.11.2017 per € 700.000,00
€ 120.000,00 versati in suo favore, mediante bonifico eseguito in data 27.11.2017, dalla società Società_2 S.r.l., a titolo di parziale restituzione di un finanziamento effettuato negli anni precedenti dalla ricorrente in favore € 125.000,00 versati in suo favore dalla madre Nominativo_2, mediante bonifico eseguito in data 27.11.2017, a titolo di regalia.
Ad ulteriore conforto di quanto riferito, la Ricorrente_1 depositava copia integrale dell'Estratto Conto del periodo dall' 1.1.2017 al 31.12.2017 relativo al proprio Conto Corrente n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 (unica intestataria), dal quale risultava la riferita provenienza dei predetti accrediti e la loro disponibilità continuativa fino agli esborsi effettuati.
Nonostante ciò, in data 05.07.2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno notificava alla contribuente l'avviso di accertamento n. TF901P800410/2024, con il quale, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del DPR n. 600/1973, sulla base della capacità di spesa manifestata e asseritamente non giustificata, accertava a carico della ricorrente un reddito sintetico complessivo non dichiarato pari ad
€ 1.214.042,00.
l'Ufficio affermava che le spese e gli investimenti sopra ricordati dovevano essere qualificati come una manifestazione di reddito non dichiarato perché:
a) per l'anno in questione, la Ricorrente_1 aveva dichiarato un reddito non compatibile con gli esborsi sostenuti.
b) la contribuente non è risultata in grado di fornire all'Ufficio prove documentali certe relative alla natura dei bonifici ottenuti, i quali hanno dato seguito alle spese e agli investimenti effettuati nel corso del 2017;
c) nella fattispecie sussiste lo scostamento di 1/5 tra reddito complessivo accertabile e quello dichiarato, di cui all'art. 38 comma 6 del DPR n. 600/73
Conseguentemente, chiedeva il pagamento di maggiore imposta IRPEF per € 514.957,00, maggiore
Addizionale Regionale per € 24.645,000, maggiore Addizionale Comunale per € 9.712,00, per un totale complessivo di € 549.314,00, oltre sanzioni, pari ad € 494.382,60, ed interessi, pari ad € 133.761,73.
La ricorrente ha impugnato l'atto impositivo per vari motivi di legittimità e contestando, nel merito, la legittimità della ricostruzione sintetica del reddito e documentando, mediante ampia produzione documentale, la provenienza delle somme contestate da disinvestimento di cespiti patrimoniali, in particolare dal rimborso da parte della società di cui il contribuente è socio di parte dei finanziamenti infruttiferi effettuati negli anni precedenti. Inoltre, ha documentato le somme ricevute da finanziamenti infruttiferi di parente stretto (zia) e regalie della propria madre, documentando altresì che tali somme erano rimaste stabilmente nella sua disponibilità.
L'Ufficio si è costituito in giudizio ribadendo la correttezza dell'operato accertativo, fondato sul superamento della soglia minima del quinto rispetto al reddito dichiarato e sulla mancata dimostrazione, in sede amministrativa, della disponibilità di redditi diversi o esenti.
Inoltre, affermava la non utilizzabilità della documentazione non esibita a richiesta degli uffici ex art. 32 comma 8 ter del D.p.R. 600/1973.
La ricorrente in data 21.02.2025 produceva memorie illustrative ribadendo i motivi di illegittimità dell'accertamento.
In data odierna il ricorso veniva trattato e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, la documentazione prodotta dalla contribuente in sede contenziosa risulta idonea e sufficiente a giustificare la provenienza delle risorse impiegate per le spese e gli investimenti contestati.
Tale impostazione è conforme ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di prova della disponibilità di somme derivanti da altra fonte non redddituale, oltre che da redditi esenti. (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 8127 del 22 aprile 2016 e la più recente CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17607 depositata il 26 giugno 2024)
Inoltre, si rileva come l'Ufficio non abbia contestato nel merito la documentazione prodotta in giudizio, né abbia dedotto elementi idonei a smentirne la fondatezza e rilevanza.
In ordine alla inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede contenziosa, in quanto non esibita in sede amministrativa, secondo le previsioni dell'art. 32, comma 8 ter del D.p.R. 600/73, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, che ha di recente ribadito un principio già precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità della preclusione dell'art. 32, commi terzo e quarto, del D.P.R. n. 600/1973 (inutilizzabilità dei documenti in processo) in capo al contribuente solo se, in fase di verifica, l'Agenzia delle entrate specifica in modo puntuale i documenti richiesti e avverte delle conseguenze della mancata produzione. (C. di Cassazione, quinta Sezione civile, ordinanza n. 28857, depositata il 5 ottobre 2022).
L'ufficio ha prodotto in giudizio l'invito n. I00057/2024 indirizzato alla contribuente, ma tale atto non contiene queste precise indicazioni e, tra l'altro, le modalità con cui si è svolto il contraddittorio, anche in sede di procedura di accertamento con adesione, testimoniano come non ci sia stata volontà della contribuente stessa di sottrarsi al confronto con l'Ufficio finanziario o di omettere volontariamente l'esibizione della documentazione poi prodotta in giudizio.
Conclusivamente, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, venendo meno l'elemento presuntivo fondante la rettifica impositiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno – sezione settima – accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 1.500,00 per rimborso contributo unificato ed € 5.000,00 per compensi e onorari, comprensive di rimborso forfetario.