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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 47/21 R.G.C. promossa da:
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Stefanetti, del foro Parte_1 di Verbania, elettivamente domiciliato presso l'avv.to Piergiorgio Ramello del foro di Asti giusta procura in atti attore in opposizione contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Michela Botta Controparte_1 del foro di Cuneo, elettivamente domiciliato in Cuneo via Rossana 11 presso lo studio del difensore giusta procura in atti convenuto opposto avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
conclusioni delle parti: per parte attrice in opposizione
Voglia l'Ill.mo Tribunale, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1135/2020 emesso il 23/10/2020 depositato il 27/10/2020 (n. R.G. 2542/2020) dal Tribunale di Asti dichiarandolo nullo, irrito, inefficace e conseguentemente: Nel merito, voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, visto il disconoscimento della sottoscrizione ed in accoglimento delle eccezioni e difese svolte con l'atto di opposizione, anche in relazione alle falsità e nullità del documento 15/03/2019, accertare e dichiarare che l'attore opponente nulla deve all'opposto, respingendo integralmente ogni domanda di pagamento svolta nei confronti dell'opponente perché infondata. Con condanna dell'opposto ai sensi dell'art.lo 96 c.p.c. Con favore di spese e compensi di causa
per parte convenuta opposta Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, - contrariis rejectis;
IN VIA PRINCIPALE, nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1135/2020 del 27/10/2020 R.G. n. 2542/2020 emesso dal Tribunale di Asti e, pertanto, munirlo di esecutività;
pagina 1 di 5 - con vittoria di competenze e spese di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone rituale e tempestiva opposizione avverso al decreto n. 1135/2020 con il Parte_1 quale il Tribunale di Asti gli ha ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma capitale di euro 105.000,00 oltre interessi ed accessori, titolo essendo una scrittura di ricognizione di debito datata 15.3.2019 apparentemente sottoscritta da esso . Pt_1 Premesso il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura 15.3.2019, sostiene l'opponente di aver conosciuto il nel carcere di RE dove entrambi erano detenuti, e di non aver mai ricevuto CP_1 somme di denaro dall'opposto. si costituisce in giudizio chiedendo la verificazione della scrittura 15.3.2019, Controparte_1 nel merito affermando di conoscere il da oltre 15 anni e di avergli nel tempo elargito varie Pt_1 somme di denaro All'esito di numerosi rinvii e tentativi di conciliazione delle parti, concessi i termini di trattazione, assegnata la causa ad altro GI e svolta istruttoria orale, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (con riduzione a 20 giorni dei termini per il deposito delle comparse conclusionali).
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie già emesse (in particolare ordinanza 19.12.2024 in punto insussistenza dei presupposti per far luogo alla sospensione del processo ex art 295 c.p.c. essendo il procedimento incardinato presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di RE, RGNR 1525/21, avente ad oggetto il reato di cui all'art 640 c.p. configurato in relazione alla scrittura privata azionata in questa sede, si trova ancora in stato di indagini preliminari, come da doc. prodotti dall'attore con memoria 13.12.2024, onde non può ritenersi la sussistenza di processo pendente, sul punto Cass. 1168/2018).
Nel merito, come rilevato, fonda la propria azione sulla scrittura privata 15.3.2019 con la quale, CP_1 per quanto consta dal dato letterale, si riconosce debitore del per euro Parte_1 CP_1
105.000,00 per aver goduto di vari prestiti negli anni dal 2012 al 2018 (doc. 6 att.).
Trattasi di scrittura integralmente redatta con carattere a stampa, in calce alla quale vi è la indicazione
RE, 15.3.2019, e, sotto, la firma apposta a mano. E' noto che la ricognizione di debito dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (art. 1988 c.c.). Nel caso di specie disconosce peraltro, anzitutto, la propria firma siccome apposta in calce alla Pt_1 scrittura. Sul punto si osserva che, all'esito di numerosi rinvii preliminari richiesti dalle parti (segnatamente: alla prima udienza del 22.4.2021 le parti chiedevano un rinvio, il Giudice disponeva udienza al 17.6.2021, su istanza delle parti la udienza era rinviata all'1.7.2021, indi, per esigenze organizzative dell'ufficio, al 7.10.2021, all'udienza 7.10.2021 compariva la sola parte opponente che chiedeva ulteriore rinvio, il Giudice rinviava al 13.1.2022, indi, su istanza delle parti, al 25.2.2022, all'udienza del 25.2.2022, le parti presenti - all'esito di fallimento del tentativo della conciliazione – chiedevano rinvio, il Giudice fissava udienza al 23.6.2022, poi rinviata, per esigenze dell'ufficio, al 27.10.2022, all'udienza del 27.10.2022 nessuno compariva, il Giudice, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviava al 16.3.2023, all'udienza del 16.3.2023 le parti chiedevano la concessione dei termini per memorie di trattazione, il pagina 2 di 5 Giudice concedeva i suddetti termini e rinviava all'udienza del 28.9.2023, all'udienza del 28.9.2023 i difensori delle parti chiedevano un rinvio, il Giudice fissava nuova udienza al 29.11.2023, all'udienza del 29.11.2023, all'esito di ulteriore tentativo di conciliazione, le parti chiedevano un rinvio), con ordinanza 28.12.2023 il GI disponeva effettuarsi CTU grafologica, e segnatamente disponeva altresì la comparizione dell'opponente ai fini della redazione di scritture di comparazione ex art 219 c.p.c., fissando all'uopo udienza al 23.5.2024, poi rinviata, per esigenze d'ufficio, al 19.9.2024. All'udienza del 19.9.2024 peraltro parte opponente non compariva e il difensore dichiarava di non essere riuscito a contattarla, il Giudice rinviava al 19.12.2024, udienza poi anticipata (data la riassegnazione del fascicolo ad altro GI ) al 10.12.2024. All'udienza del 10.12.2024 la difesa ribadiva che il era irreperibile e non aveva più contatti Pt_1 neppure col difensore.
La difesa confermava di non avere più rapporti col proprio assistito anche alla successiva Pt_1 udienza del 31.1.2025.
Tutti i rinvii erano comunicati a tutte le parti. Trova dunque applicazione l'art 219 c.p.c. a mente del quale Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
Onde, ritenuto che nel caso di specie la mancata comparizione della parte all'udienza fissata per la redazione delle scritture di comparazione sia non solo non giustificata ma inequivocabilmente significativa della volontà di non collaborare nel senso voluto dal Giudice essendosi la parte resa del tutto irreperibile, financo al proprio difensore, la scrittura deve ritenersi riconosciuta. La Giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto occasione di rilevare che il procedimento di verificazione è ispirato alla regola della libertà di prova, sicché il giudice può disporre, a sua scelta, consulenza tecnica sull'autografia della scrittura ed, anche quando la dispone, non rimane vincolato dalle sue conclusioni, essendogli consentito di formare il proprio convincimento in base ad ogni altro elemento obiettivamente conferente, non escluse le risultanze della prova testimoniale -Cass. 9.6.1993, n. 6443 -. Le uniche limitazioni legali concernono le scritture di comparazione, la cui autenticità, in mancanza di accordo delle parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale;
non vi sono altre limitazioni oltre queste e bene può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione -Cass. 24.6.1975,
n. 2508 – (Cass 5237/2004). Se la parte non compare o, comparendo, rifiuta di scrivere, si verifica l'effetto previsto dall'art. 219, comma 2, c.p.c. e la scrittura si può ritenere riconosciuta. ed ancora che va rilevato che l'effetto di cui al capoverso dell'art. 219 si produce, se la mancata comparizione è espressione della volontà della parte di sottrarsi alla redazione del documento comparativo, e non si produce, se è dovuta ad impedimento che la giustifichi sul piano comportamentale (Cass. 5237/2004). Si aggiunga che le dichiarazioni delle parti sono coerenti con il dato documentale costituito dalla scrittura 15.3.2019: ed infatti afferma che il 15.3.2019 si trovava ristretto nel carcere di RE Pt_1
(cfr. in particolare capo c della memoria 7.7.2023), ove aveva conosciuto il la circostanza non è CP_1 contestata dal (che afferma di essersi trovato anch'egli ristretto presso il carcere di RE, sia pure CP_1 in altra sezione, aggiungendo peraltro di non aver conosciuto il in quella occasione, invero Pt_1 conoscendolo già da anni), e il documento, come già rilevato, risulta effettivamente formato ad RE
(riportando la sottoscrizione RE, 15.3.2019).
pagina 3 di 5 E' ben vero che risultano, sulla medesima scrittura, sovrapposti due timbri recanti la indicazione
“Mango (CN)” – oltre ad un numero composto da 5 cifre e la lettera “D” - (l'uno altresì sovrapposto ad un francobollo) e la medesima data 15.3.2019, ma trattasi all'evidenza di timbri – dei quali peraltro le parti, tempestivamente, nulla allegano –, da un parte certamente non fidefacienti perché non riportanti la intestazione di alcun ufficio pubblico, dall'altra di guisa tale da non risultare parti integranti della scrittura, essendo invece del tutto conforme al testo, per carattere usato e modalità di spaziatura, la indicazione del luogo di sottoscrizione (RE) seguito dalla virgola e dalla data (oltre che, più in basso, dalla firma vergata a mano).
Del resto, si aggiunga, lo stesso adombra, in atti, la possibilità che la firma sia autentica (altresì Pt_1 narrando che il si era presentato, nel carcere, come un avvocato finito in carcere per errori CP_1 giudiziali e si era offerto di elaborare istanze o ricorsi e domande all'Autorità giudiziaria e carceraria, cfr. memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c.,), espressamente riferendo che ove si dovesse appurare una ipotetica originalità della firma, dovrebbe comunque escludersi che la stessa fosse stata apposta in calce alle frasi di cui alla scrittura, ovvero dovrebbe concludersi nel senso dell'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco (cfr. atto di citazione pag 5).
Onde deve ancora osservarsi che, ove si fosse inteso sostenere il riempimento del foglio absque pactis, si sarebbe dovuta proporre querela di falso, che non è stata proposta (né il procuratore risulta esser mai stato munito di idonea procura, sul punto Cass ord. 1058/2021), ove invece si fosse inteso sostenere che l'atto fosse stato riempito in modo difforme da quanto concordato si sarebbe dovuto eccepire, con un minimo di specificità, l'inadempimento del mandato ad scribendum ovvero la non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato, si sarebbe cioè dovuta fornire la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello di cui al foglio sottoscritto, il che, ancora, non è avvenuto nel caso di specie.
Ed infatti è pacifico che il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare
l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (Cass. 25445/2010)
Ancora, ed infine, deve osservarsi che neppure il ha vinto la presunzione dettata dall'art 1988 Pt_1 c.c. provando l'inesistenza del rapporto fondamentale: ed infatti il interrogato formalmente sul CP_1 punto all'udienza del 31.1.2025, ha confermato di aver prestato somme di denaro all'opponente (né, sul punto, aveva offerto prove ulteriori rispetto all'interpello della controparte). Pt_1
La opposizione deve dunque essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La condotta processuale dilatoria comune ad entrambe le parti, estrinsecatasi in plurime e reiterate istanze di rinvio (solo in parte supportate da documentazione) ed anche da mancata comparizione rilevante ex art 309 c.p.c., di fatto tradottasi in un abnorme allungamento dei tempi e dei costi processuali, costituisce grave ed eccezionale ragione atta a giustificare la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali della presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda, istanza disattesa o assorbita, pagina 4 di 5 rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo ex art 653 c.p.c., compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Asti, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 47/21 R.G.C. promossa da:
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Stefanetti, del foro Parte_1 di Verbania, elettivamente domiciliato presso l'avv.to Piergiorgio Ramello del foro di Asti giusta procura in atti attore in opposizione contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Michela Botta Controparte_1 del foro di Cuneo, elettivamente domiciliato in Cuneo via Rossana 11 presso lo studio del difensore giusta procura in atti convenuto opposto avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
conclusioni delle parti: per parte attrice in opposizione
Voglia l'Ill.mo Tribunale, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1135/2020 emesso il 23/10/2020 depositato il 27/10/2020 (n. R.G. 2542/2020) dal Tribunale di Asti dichiarandolo nullo, irrito, inefficace e conseguentemente: Nel merito, voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, visto il disconoscimento della sottoscrizione ed in accoglimento delle eccezioni e difese svolte con l'atto di opposizione, anche in relazione alle falsità e nullità del documento 15/03/2019, accertare e dichiarare che l'attore opponente nulla deve all'opposto, respingendo integralmente ogni domanda di pagamento svolta nei confronti dell'opponente perché infondata. Con condanna dell'opposto ai sensi dell'art.lo 96 c.p.c. Con favore di spese e compensi di causa
per parte convenuta opposta Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, - contrariis rejectis;
IN VIA PRINCIPALE, nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1135/2020 del 27/10/2020 R.G. n. 2542/2020 emesso dal Tribunale di Asti e, pertanto, munirlo di esecutività;
pagina 1 di 5 - con vittoria di competenze e spese di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone rituale e tempestiva opposizione avverso al decreto n. 1135/2020 con il Parte_1 quale il Tribunale di Asti gli ha ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma capitale di euro 105.000,00 oltre interessi ed accessori, titolo essendo una scrittura di ricognizione di debito datata 15.3.2019 apparentemente sottoscritta da esso . Pt_1 Premesso il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura 15.3.2019, sostiene l'opponente di aver conosciuto il nel carcere di RE dove entrambi erano detenuti, e di non aver mai ricevuto CP_1 somme di denaro dall'opposto. si costituisce in giudizio chiedendo la verificazione della scrittura 15.3.2019, Controparte_1 nel merito affermando di conoscere il da oltre 15 anni e di avergli nel tempo elargito varie Pt_1 somme di denaro All'esito di numerosi rinvii e tentativi di conciliazione delle parti, concessi i termini di trattazione, assegnata la causa ad altro GI e svolta istruttoria orale, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (con riduzione a 20 giorni dei termini per il deposito delle comparse conclusionali).
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie già emesse (in particolare ordinanza 19.12.2024 in punto insussistenza dei presupposti per far luogo alla sospensione del processo ex art 295 c.p.c. essendo il procedimento incardinato presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di RE, RGNR 1525/21, avente ad oggetto il reato di cui all'art 640 c.p. configurato in relazione alla scrittura privata azionata in questa sede, si trova ancora in stato di indagini preliminari, come da doc. prodotti dall'attore con memoria 13.12.2024, onde non può ritenersi la sussistenza di processo pendente, sul punto Cass. 1168/2018).
Nel merito, come rilevato, fonda la propria azione sulla scrittura privata 15.3.2019 con la quale, CP_1 per quanto consta dal dato letterale, si riconosce debitore del per euro Parte_1 CP_1
105.000,00 per aver goduto di vari prestiti negli anni dal 2012 al 2018 (doc. 6 att.).
Trattasi di scrittura integralmente redatta con carattere a stampa, in calce alla quale vi è la indicazione
RE, 15.3.2019, e, sotto, la firma apposta a mano. E' noto che la ricognizione di debito dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (art. 1988 c.c.). Nel caso di specie disconosce peraltro, anzitutto, la propria firma siccome apposta in calce alla Pt_1 scrittura. Sul punto si osserva che, all'esito di numerosi rinvii preliminari richiesti dalle parti (segnatamente: alla prima udienza del 22.4.2021 le parti chiedevano un rinvio, il Giudice disponeva udienza al 17.6.2021, su istanza delle parti la udienza era rinviata all'1.7.2021, indi, per esigenze organizzative dell'ufficio, al 7.10.2021, all'udienza 7.10.2021 compariva la sola parte opponente che chiedeva ulteriore rinvio, il Giudice rinviava al 13.1.2022, indi, su istanza delle parti, al 25.2.2022, all'udienza del 25.2.2022, le parti presenti - all'esito di fallimento del tentativo della conciliazione – chiedevano rinvio, il Giudice fissava udienza al 23.6.2022, poi rinviata, per esigenze dell'ufficio, al 27.10.2022, all'udienza del 27.10.2022 nessuno compariva, il Giudice, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviava al 16.3.2023, all'udienza del 16.3.2023 le parti chiedevano la concessione dei termini per memorie di trattazione, il pagina 2 di 5 Giudice concedeva i suddetti termini e rinviava all'udienza del 28.9.2023, all'udienza del 28.9.2023 i difensori delle parti chiedevano un rinvio, il Giudice fissava nuova udienza al 29.11.2023, all'udienza del 29.11.2023, all'esito di ulteriore tentativo di conciliazione, le parti chiedevano un rinvio), con ordinanza 28.12.2023 il GI disponeva effettuarsi CTU grafologica, e segnatamente disponeva altresì la comparizione dell'opponente ai fini della redazione di scritture di comparazione ex art 219 c.p.c., fissando all'uopo udienza al 23.5.2024, poi rinviata, per esigenze d'ufficio, al 19.9.2024. All'udienza del 19.9.2024 peraltro parte opponente non compariva e il difensore dichiarava di non essere riuscito a contattarla, il Giudice rinviava al 19.12.2024, udienza poi anticipata (data la riassegnazione del fascicolo ad altro GI ) al 10.12.2024. All'udienza del 10.12.2024 la difesa ribadiva che il era irreperibile e non aveva più contatti Pt_1 neppure col difensore.
La difesa confermava di non avere più rapporti col proprio assistito anche alla successiva Pt_1 udienza del 31.1.2025.
Tutti i rinvii erano comunicati a tutte le parti. Trova dunque applicazione l'art 219 c.p.c. a mente del quale Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
Onde, ritenuto che nel caso di specie la mancata comparizione della parte all'udienza fissata per la redazione delle scritture di comparazione sia non solo non giustificata ma inequivocabilmente significativa della volontà di non collaborare nel senso voluto dal Giudice essendosi la parte resa del tutto irreperibile, financo al proprio difensore, la scrittura deve ritenersi riconosciuta. La Giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto occasione di rilevare che il procedimento di verificazione è ispirato alla regola della libertà di prova, sicché il giudice può disporre, a sua scelta, consulenza tecnica sull'autografia della scrittura ed, anche quando la dispone, non rimane vincolato dalle sue conclusioni, essendogli consentito di formare il proprio convincimento in base ad ogni altro elemento obiettivamente conferente, non escluse le risultanze della prova testimoniale -Cass. 9.6.1993, n. 6443 -. Le uniche limitazioni legali concernono le scritture di comparazione, la cui autenticità, in mancanza di accordo delle parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale;
non vi sono altre limitazioni oltre queste e bene può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione -Cass. 24.6.1975,
n. 2508 – (Cass 5237/2004). Se la parte non compare o, comparendo, rifiuta di scrivere, si verifica l'effetto previsto dall'art. 219, comma 2, c.p.c. e la scrittura si può ritenere riconosciuta. ed ancora che va rilevato che l'effetto di cui al capoverso dell'art. 219 si produce, se la mancata comparizione è espressione della volontà della parte di sottrarsi alla redazione del documento comparativo, e non si produce, se è dovuta ad impedimento che la giustifichi sul piano comportamentale (Cass. 5237/2004). Si aggiunga che le dichiarazioni delle parti sono coerenti con il dato documentale costituito dalla scrittura 15.3.2019: ed infatti afferma che il 15.3.2019 si trovava ristretto nel carcere di RE Pt_1
(cfr. in particolare capo c della memoria 7.7.2023), ove aveva conosciuto il la circostanza non è CP_1 contestata dal (che afferma di essersi trovato anch'egli ristretto presso il carcere di RE, sia pure CP_1 in altra sezione, aggiungendo peraltro di non aver conosciuto il in quella occasione, invero Pt_1 conoscendolo già da anni), e il documento, come già rilevato, risulta effettivamente formato ad RE
(riportando la sottoscrizione RE, 15.3.2019).
pagina 3 di 5 E' ben vero che risultano, sulla medesima scrittura, sovrapposti due timbri recanti la indicazione
“Mango (CN)” – oltre ad un numero composto da 5 cifre e la lettera “D” - (l'uno altresì sovrapposto ad un francobollo) e la medesima data 15.3.2019, ma trattasi all'evidenza di timbri – dei quali peraltro le parti, tempestivamente, nulla allegano –, da un parte certamente non fidefacienti perché non riportanti la intestazione di alcun ufficio pubblico, dall'altra di guisa tale da non risultare parti integranti della scrittura, essendo invece del tutto conforme al testo, per carattere usato e modalità di spaziatura, la indicazione del luogo di sottoscrizione (RE) seguito dalla virgola e dalla data (oltre che, più in basso, dalla firma vergata a mano).
Del resto, si aggiunga, lo stesso adombra, in atti, la possibilità che la firma sia autentica (altresì Pt_1 narrando che il si era presentato, nel carcere, come un avvocato finito in carcere per errori CP_1 giudiziali e si era offerto di elaborare istanze o ricorsi e domande all'Autorità giudiziaria e carceraria, cfr. memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c.,), espressamente riferendo che ove si dovesse appurare una ipotetica originalità della firma, dovrebbe comunque escludersi che la stessa fosse stata apposta in calce alle frasi di cui alla scrittura, ovvero dovrebbe concludersi nel senso dell'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco (cfr. atto di citazione pag 5).
Onde deve ancora osservarsi che, ove si fosse inteso sostenere il riempimento del foglio absque pactis, si sarebbe dovuta proporre querela di falso, che non è stata proposta (né il procuratore risulta esser mai stato munito di idonea procura, sul punto Cass ord. 1058/2021), ove invece si fosse inteso sostenere che l'atto fosse stato riempito in modo difforme da quanto concordato si sarebbe dovuto eccepire, con un minimo di specificità, l'inadempimento del mandato ad scribendum ovvero la non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato, si sarebbe cioè dovuta fornire la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello di cui al foglio sottoscritto, il che, ancora, non è avvenuto nel caso di specie.
Ed infatti è pacifico che il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare
l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (Cass. 25445/2010)
Ancora, ed infine, deve osservarsi che neppure il ha vinto la presunzione dettata dall'art 1988 Pt_1 c.c. provando l'inesistenza del rapporto fondamentale: ed infatti il interrogato formalmente sul CP_1 punto all'udienza del 31.1.2025, ha confermato di aver prestato somme di denaro all'opponente (né, sul punto, aveva offerto prove ulteriori rispetto all'interpello della controparte). Pt_1
La opposizione deve dunque essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La condotta processuale dilatoria comune ad entrambe le parti, estrinsecatasi in plurime e reiterate istanze di rinvio (solo in parte supportate da documentazione) ed anche da mancata comparizione rilevante ex art 309 c.p.c., di fatto tradottasi in un abnorme allungamento dei tempi e dei costi processuali, costituisce grave ed eccezionale ragione atta a giustificare la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali della presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda, istanza disattesa o assorbita, pagina 4 di 5 rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo ex art 653 c.p.c., compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Asti, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
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