Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4813/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25/06/2025, alle ore 9.15, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Alexander Pesaresi per delega dell'Avv. FILIPPETTI LORENZO, per l'attore l'Avv. Francesco Cosentino per il convenuto, per delega dell'Avv. De Simone Maria
Rosaria,
In via preliminare si dà atto che non viene esperito tentativo di conciliazione stante l'assenza delle parti e l'indisponibilità alla conciliazione manifestata dai procuratori in udienza.
A questo punto il Giudice invita le parti alle rispettive deduzioni.
L'avv. Pesaresi si riporta agli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e la revoca della provvisoria esecuzione, alla luce delle deduzioni svolte in atti.
L'avv. Cosentino si riporta ai propri atti e scritti difensivi, insiste per il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
chiede la assegnazione del termine per la mediazione.
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Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4813/2024 promossa da
C.F. P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Filippetti (C.F.: , pec: PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Terni - Via del Email_1
Mercato
Vecchio N°4 - presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
attrice opponente
CONTRO
già “ Controparte_2 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De Simone (C.F. ; C.F._2
PEC ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 difensore, sito in Napoli, alla Piazza Piedigrotta, 9, giusta procura in atti;
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario); conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 giugno 2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_4
Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo n. 1214/2024, con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento del complessivo importo di € 71.552,49 (pari al 49% di Parte_1 euro 146.025,48).
A fondamento del ricorso monitorio l'odierna opposta aveva rappresentato:
- che la società aveva sottoscritto in data 10.12.13 con Parte_2 [...] finanziamento chirografario di originari euro 270.000,00 (cfr. all.to 2) Parte_3 con scadenza al 30.11.24, successivamente rinegoziato, nel giugno del 2017, con scadenza al 31.12.2025;
- che tale finanziamento è stato garantito da fideiussione specifica rilasciata il
21.10.13 dai sig.ri , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 per euro 351.000,00, successivamente rinnovata;
[...]
- che è altresì assistito dalla garanzia da parte dell'odierna opponente;
- che alla data del 15.3.2024 la società Controparte_5
risulta debitrice dell'importo di euro 146.025,48 oltre interessi
[...] convenzionali come da contratto dal 16.05.2024, come indicato e comprovato dall'estratto conto (cfr. all.to 2) e dal piano di ammortamento con indicazione del capitale residuo e rate scadute.
Da qui, dunque, la pretesa creditoria complessivamente avanzata.
1.1. La società ha proposto opposizione lamentando, con un primo ordine di Pt_1 motivi, la decadenza dalla garanzia fideiussoria per decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Muovendo dall'assunto che, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, è necessario la presentazione di apposita istanza giudiziale, ha osservato l'opponente che la stessa opposta ha comunicato espressamente di aver risolto il rapporto con la debitrice in data 17/10/2018, intimando, nella stessa data del 17/10/2018, anche all'attrice opponente il saldo della quota del 49% del debito residuo, di propria spettanza a titolo di garanzia.
Ha osservato, ancora, che da tale momento non risultano intraprese azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale, con conseguente decadenza dell'obbligazione di garanzia derivante dalla mancata adozione di iniziative giudiziarie decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione.
1.2. Con altro ordine di ragioni, l'opponente lamenta l'inesigibilità della pretesa e, comunque, l'errata quantificazione degli importi ingiunti.
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Ha, per un verso, osservato l'opponente che la convenzione dispone una precisa procedura di escussione della garanzia, che non prevede la liquidazione diretta e definitiva della quota di debito residuo insoluto, ma la previa richiesta di un anticipo a titolo di indennizzo provvisorio, atteso l'esperimento di azioni di recupero del credito, e, solo successivamente alla conclusione di tali procedure e alla luce dell'esito delle medesime, la liquidazione della garanzia in misura dell'effettiva perdita riportata.
Ha, dunque, escluso che la convenzione faccia sorgere un credito e dia titolo all'azione monitoria.
Per l'altro, verso, ha osservato, ancora, l'opponente che dovendo l'obbligazione considerarsi cristallizzata alla data del 17/10/2018, data della risoluzione del contratto con il debitore, alla data di scadenza dell'obbligazione, l'ammontare dovuto in linea capitale sarebbe stato di euro 56.923,97, e non quello ingiunto.
Da ultimo, ha lamentato l'erronea indicazione degli importi in sede di decreto ingiuntivo.
1.3. Si è costituita l'opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
1.3.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione, cioè a dire la violazione dell'art. 1957 c.c. per mancata proposizione di una istanza giudiziale, ha evidenziato che sarebbe sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale, con la quale il garante viene invitato all'adempimento.
Ha, peraltro, osservato che con atto di citazione notificato in data 30.01.2019 i garanti
, e hanno Parte_5 Parte_4 Parte_6 convenuto in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione CP_1
Specializzata in materia di Imprese - deducendo la presunta nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust;
ha dato atto, ancora, di essersi costituita e che la relativa domanda è stata rigettata, deducendo, pertanto, che, anche a ritenere necessaria la proposizione di un'azione giudiziaria, la costituzione nel giudizio promosso dai garanti al fine di tutelare il diritto di credito è certamente atto idoneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.
1.3.2. Con riferimento, invece, ai profili concernenti la determinazione dell'importo, ha osservato che la convenzione conclusa non prevede affatto che la liquidazione avvenga al termine delle procedure di recupero, quando la perdita diviene definitiva dando atto di avere escusso la garanzia, secondo quanto espressamente convenuto.
1.3.3. Quanto, invece, alla quantificazione dell'importo, ha dedotto che lo stesso è stato correttamente quantificato in euro 71.552,49, pari al 49% di euro 146.025,48, ovvero
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l'importo del credito azionato alla data del deposito del ricorso monitorio (15.3.2024), non potendo ritenersi attuale la richiesta di euro 56.923,97, aggiornata al 17.10.2018, data della risoluzione e messa in mora.
Da qui, dunque, le conclusioni rassegnate in comparsa ed a cui si opera integrale rinvio.
1.4. Eseguite le verifiche preliminari, la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; all'esito, non essendo necessario lo svolgimento di alcun incombente istruttorio, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
2. Anzitutto, deve darsi atto che non vi è ragione di assegnare il termine richiesto all'udienza odierna dalla parte opposta per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Con riserva di ritornare sulla qualificazione del contratto a breve (che però è aspetto destinato a venire in rilievo ai fini della decisione), è sufficiente notare che, nella prospettiva, invero comune, delle parti il contratto è stato qualificato alla stregua di una fideiussione.
Se così è, il contratto oggetto del presente procedimento non rientra tra le materie sottoposte a mediazione ai sensi del d. lgs. 28/2010 e, salvo ipotesi manifeste, la obbligatorietà o meno del suo esperimento non può evidentemente discendere dall'eventuale qualificazione che a tale rapporto si dia in corso di giudizio, posto che, nella specie, la fideiussione è esclusa tra le materie sottoposte a mediazione obbligatoria (cfr.
Cass. Civ. sez. I, 16/10/2024, n. 26821; Cass. Civ. sez. III, 24/01/2025, n. 1791).
L'eccezione deve, quindi, essere rigettata.
3. Venendo alle ragioni di opposizione, con un primo ordine di ragioni, l'opponente sostiene che l'obbligazione di garanzia è scaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. e che, per l'effetto, non vi sarebbe “legittimazione passiva”.
3.1. Ora, non può non osservare il Tribunale che non è dato comprendere, invero, il richiamo alla carenza di legittimazione passiva.
Come noto, a prescindere dai risvolti processuali di tale tipo di eccezione per come ricomposti dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Cass. Civ. Sez. Unite,
16/02/2016, n. 2951), permane valida almeno a fini descritti la distinzione per cui la legittimazione ad agire e a contraddire (c.d. legittimazione ad causam) si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di
- rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, mentre attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve
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nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Ne consegue che “…trattasi di questione di legitimatio ad causam nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio…” (ex plurimis, Cass. civ., 14/06/2006, n. 13756).
Ancor più nel dettaglio, in ordine alla legittimazione ad agire, va evidenziato che l'istituto della legitimatio ad causam si inscrive nella cornice del diritto di azione e serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Quindi, muovendo dall'art. 81 c.p.c., per il quale “…nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui…”, la legittimazione spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto, affermando di esserne titolare.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ‹‹…oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio… Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi…››.
La Suprema Corte ha, poi, aggiunto che ‹‹è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice›› (Cass., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951); nondimeno, sul piano processuale, a seguito della pronuncia a sezioni unite del 2016 n. 2951 la questione della titolarità del diritto, distinta dalla legittimazione ad agire, pur afferendo al merito ed in particolare al diritto fatto valere in giudizio, non rientra tra le eccezioni in senso stretto, soggette alle preclusioni processuali dell'art. 167 c.p.c., potendo il convenuto sollevare in ogni tempo del giudizio una mera difesa per contestare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore e potendo la questione essere sollevata d'ufficio dal giudice (in questo senso anche Cass. 6-3, n. 30545 del 20/12/2017; Cass., 2, n. 20721 del 13/8/2018; Cass., 3, n.
11744 del 15/5/2018; Cass. civ. sez. III, 20/05/2020, n. 9263).
Sicché, in conclusione, ciò che rileva in materia di legittimazione a contraddire, è la prospettazione, contenuta nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo
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o, comunque, della situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio (Cass. SS.UU. n.
2951/2016).
3.2. Nel caso di specie, l'affermazione dell'opposta circa l'individuazione del garante e la deduzione dell'opponente circa la scadenza dell'obbligazione, non pongono evidentemente un problema di legittimazione ma unicamente di merito della pretesa sicché
l'eccezione in tali termini deve essere chiaramente disattesa.
3.3. Operata tale puntualizzazione, l'eccezione di inoperatività della garanzia per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. è nel merito infondata, ancorché non per le ragioni dedotte dall'opposta che invoca, invero, orientamenti giurisprudenziali privi di rilievo.
È ben vero, infatti, che la giurisprudenza, allorché ricorrano determinate clausole, ammette, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. anche la diffida stragiudiziale, anche rivolta al solo fideiussore (ciò nelle ipotesi di fideiussione solidale con clausola di pagamento a prima richiesta).
, a prescindere che tale clausola evidentemente manca nel titolo posto a CP_6 fondamento della domanda nei confronti dell'odierna opponente, tale orientamento non è destinato a venire in rilievo per l'assorbente considerazione che quella oggetto di causa non
è una fideiussione.
3.4. Ora, si premette che l'interpretazione del contratto (nonché giusta il combinato disposto di cui agli artt. 1324 e 1362 c.c. ss. degli atti unilaterali: v., Cass., 19/3/2018, n.
6675; Cass., 6/5/2015, n. 9006), riservata al giudice del merito, è in sede di legittimità censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296), il sindacato di legittimità potendo avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 20/10/2021, n. 28996; Cass.,
12/5/2020, n. 8810; Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).
Va anzitutto osservato come (pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso:
v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758) risponda ad orientamento consolidato che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa
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tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n.
28479; 16/6/2003, n. 9626. E, da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11092).
Si è altresì sottolineato che nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale deve essere invero necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare, oltre al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2) (v., di recente, Cass.,
30/8/2019, n. 21840), di quelli (quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 20/10/2021, n. 28996; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass.,
6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass.,
12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n. 22513;
Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. (che quale criterio d'interpretazione del contratto - fondato sull'esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” - si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n.
9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass.,
23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass.,
Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882)).
Sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, l'elemento letterale deve essere pertanto considerato non già isolatamente ma in correlazione con gli altri criteri ermeneutici, e primieramente quello funzionale, in coerenza cioè con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare (causa concreta) mediante la stipulazione (v.
Cass., 12/11/2019, n. 11092; Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass.,
22/11/2016, n. 23701), con la quale convenzionalmente determinano la disciplina accettata
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come vincolante (art. 1372 c.c.) del loro rapporto contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un.,
8/3/2019, n. 6882; Cass., 6/7/2018, n. 17718).
A tale stregua, l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. non consente, quale criterio d'interpretazione del contratto, di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
3.4.1. In generale, va detto che nella materia delle garanzie personali si è assistito all'emersione, dalla prassi contrattuale, di figure atipiche cui l'autonomia negoziale delle parti ha impresso modifiche più o meno marcate rispetto ai modelli codicistici per assecondare l'esigenza di creare strumenti più duttili, efficienti e caratterizzati da minori formalità; che, inoltre, l'esigenza sottesa alla creazione di garanzie atipiche, quale è in primo luogo il c.d. contratto autonomo di garanzia, è molteplice, e può essere rinvenuta sia nella possibilità di garantire al creditore immediata soddisfazione della sua pretesa nel caso di inadempimento o insolvenza del debitore, in virtù della assoluta estraneità e terzietà del garante al rapporto di valuta, con conseguente esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore al creditore, sia, non da ultimo, nell'opportunità di evitare l'immobilizzazione di ingenti capitali del debitore;
che, infine, nel contesto di rapporti contrattuali involgenti enti pubblici – quale è il caso, tipicamente, delle procedure di evidenza pubblica – è la stessa legge a prevedere che per la partecipazione alla procedura l'offerta debba essere corredata da una “garanzia fideiussoria”.
3.5. Invero, l'art. 10 del contratto di finanziamento prevede che “il finanziamento regolato dal presente contratto è assistito dalla garanzia solidale prestata da nel limite del Parte_8
49,00% del suo ammontare, come da convenzione citata in premessa a cui le parti si richiamano per tutto quanto non contemplato nel presente contratto…”.
La convenzione è, per l'appunto, quella indicata nelle premesse del contratto di finanziamento che rimanda alla delibera del 17.9.2013 con cui è stato deliberato di concedere la garanzia come da convenzione stipulata con la Banca finanziatrice.
Tale convenzione costituisce, dunque, la base normativa contrattuale di regolamentazione e disciplina del rapporto e prevede: una procedura di ammissione alla garanzia del fondo nonché, una volta ottenuto l'accesso della operazione finanziaria alla garanzia, un limite di copertura della garanzia medesima pari al 49% del debito residuo in linea capitale del finanziamento e comunque un importo massimo del debito
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corrispondente al 49% del costo totale dell'investimento, senza inclusione degli interessi di mora, le spese e gli oneri accessori conteggiati al beneficiario del finanziamento.
Tale clausola venne poi modificata con la previsione secondo cui “…il fondo copre un importo massimo pari al 49% del debito residuo in linea capitale dell'operazione finanziaria garantita…”.
3.5.1. Ebbene, reputa il Tribunale che la convenzione conclusa tra le parti sia, plasticamente, riconducibile a quelle prassi contrattuale che dà luogo alla costruzione di figure atipiche, cui l'autonomia negoziale delle parti ha impresso modifiche più o meno marcate rispetto al modello codicistico, che consente di smarcare il rapporto contrattuale concluso dai confini propri della garanzia fideiussoria e di consentirne la riconduzione all'interno del assicurazione fideiussoria ovvero della polizza fideiussoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
3.5.2. Ancor più nel dettaglio, infatti, l'obbligazione principale (il pagamento del corrispettivo da parte correntista) viene sostituita (peraltro parzialmente) da quella secondaria oggetto della convenzione, ancorché è innegabile che le stesse vengano, concretamente, a coincidere trattandosi, pur sempre di somme di denaro.
Nondimeno, se pur è vero che la convenzione garantisce gli obblighi e gli oneri assunti dal correntista, deve ritenersi, coerentemente con la struttura della garanzia prestata che l'obbligazione del Fondo non fosse quella di garantire in via preventiva l'adempimento, bensì quella di assicurare, in chiave lato sensu reintegratoria, il creditore privato della prestazione principale, entro il limite convenuto.
3.5.3. La S.C., a Sezioni unite, ancorché in relazione più propriamente alle polizze fideiussorie (ma con evidenti punti di contatto con la fattispecie in esame) riconduce fattispecie così congegnate alla fideiussio indemnitatis nella quale la funzione di garanzia viene piuttosto a porsi in via succedanea e secondaria sì, ma del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, rispetto a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza, anzi, che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della
(diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del risarcimento del danno o, per meglio dire, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento
(Cass., Sez. Un., 18/02/2010 n. 3947; cfr. anche Cass. Civ. sez. III, 29 aprile 2020, n. 8399).
La funzione di un simile rapporto di garanzia è, quindi, di tipo reintegratorio (invero, non del tutto aliena da un modello assicurativo), il che incide sulla natura del contratto, proprio in ragione del fatto che la natura accessoria tipica della fideiussione nel caso di specie è allentata e comunque deve essere intesa in termini diversi da quelli relativi al contratto tipico di fideiussione, potendosi ravvisare tutt'al più un semplice collegamento/coordinamento tra obbligazioni, che induce a ragionare di una fattispecie
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quoad effecta assimilabile al contratto autonomo di garanzia (in termini, Cass. civ. sez. III,
13/11/2024, n. 29281).
Tale struttura denota, dunque, una scarsa conciliabilità con il modello di accessorietà tipico dell'obbligazione di garanzia che caratterizza le garanzie fideiussorie semplici.
Essa risulta, pertanto, vicenda del tutto disomogenea rispetto al sistema delle garanzie di tipo satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili caratterizzate dall'identità della prestazione e dal vincolo della solidarietà (sussidiarietà)/accessorietà, riconducibile di converso alla figura della garanzia di tipo indennitario, in forza della quale il garante è tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto (Cass. n. 2377/2008 cit.; n. 7712/2002), cui consegue l'inoperatività dell'art. 1957 c.c.
3.5.4. In ogni modo, con riguardo all'infondatezza dell'eccezione di estinzione della garanzia invocata ai sensi dell'art. 1957 c.c., va richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione che ha chiarito che “in materia di assicurazione fideiussoria, qualora la comunicazione del fatto o dell'inadempimento del contraente garantito avvenga, da parte del terzo beneficiario, oltre il termine contrattualmente stabilito per tale adempimento, la decadenza del diritto del terzo e l'esclusione del beneficio assicurativo si verificano automaticamente solo se queste conseguenze siano state espressamente previste dal contratto di assicurazione” (Cass. 30/01/2019 n. 2688): e sotto tale profilo, per un verso, non viene posto in discussione che l'istituto di credito abbia
“attivato” la garanzia del chiedendone, l'escussione e, dall'altro, nella convenzione, CP_7 anche nella parte in cui disciplina le modalità procedurali, non v'è alcun richiamo né all'art. 1957 c.c. né a qualsiasi altro istituto proprio della disciplina della fideiussione.
3.5.5. Ciò risulta suffragato anche dall'analisi del profilo causale della pattuizione.
Come è noto, il contratto autonomo di garanzia ha natura indennitaria in quanto volto ad evitare che gravino sul creditore le conseguenze negative dell'inadempimento del debitore principale.
Nella fideiussione, invece, il garante si obbliga all'adempimento della medesima obbligazione principale, con vincolo di solidarietà. In tale figura negoziale è, pertanto, tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, che si estrinseca attraverso l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione garantita rispetto a quella principale.
3.5.6. Ora, è certamente vero che l'art. 10 del contratto di finanziamento, prevede che
“il finanziamento…è assistito dalla garanzia solidale…”; tuttavia, come si diceva, tale garanzia è disciplinata dalla convenzione citata nelle premesse.
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E, dall'analisi della convenzione, emerge come le parti abbiano voluto in realtà tutelare il creditore dalle conseguenze negative dell'inadempimento del debitore principale, così configurando una garanzia di tipo sostanzialmente indennitario, come evincibile, in tal senso:
- dall'esistenza di una procedura di “ammissione” di tali crediti alla Garanzia del fondo;
- dalla necessità di una delibera di ammissione o rigetto della richiesta dell'istanza da parte della Società di Gestione previo parere del Comitato di Gestione;
- dall'individuazione di un limite di operatività della garanzia;
- dalla stessa disciplina delle azioni di recupero, che prevede, per l'ipotesi di risoluzione del finanziamento, un onere di comunicazione da parte del soggetto garantito teso ad informare la società di gestione dell'avvio di procedure esecutive contro il debitore principale e gli altri coobbligati;
- dalla procedura di escussione che passa per una “liquidazione” (termine che chiaramente evoca la natura indennitaria) in via provvisoria “dell'indennizzo”
(termine che, invece, conferma la natura indennitaria), concessa “dal a suo CP_7 insindacabile giudizio”, di cui non vi sarebbe ovviamente necessità in caso di garanzia fideiussoria;
- dall'onere di informazione e aggiornamento sulle azioni di recupero intraprese;
- dal versamento del “conguaglio” sulla base delle perdita effettivamente coperta.
Se così è appare chiara, quindi, come già anticipato, la volontà di garantire non tanto l'obbligazione principale ma l'obbligazione secondaria derivante dall'eventuale inadempimento della contraente.
Da quanto sopra discende il rigetto dell'azione fondata sulla violazione dell'art. 1957.
4. Con riferimento agli importi ingiunti si osserva quanto segue.
L'opponente lamenta, per un verso, che sia stato ingiunto il pagamento, in via solidale, dell'intero importo, cioè € 146.025,48 e, per l'altro, che il 49% dovuto non può essere determinato sulla scorta dell'importo “cristallizzato” al 2024, a fronte di una risoluzione del rapporto già intimata nel 2018.
4.1. L'assunto è, invero, fondato.
Effettivamente il giudice del monitorio ha disposto una condanna di Pt_1 apparentemente in via solidale.
Nondimeno il relativo profilo è assorbito da quanto si dirà circa la determinazione degli importi.
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4.2. Posto che la disciplina che sorregge l'obbligazione della società è, come Pt_1 già ricordato, ravvisabile nella convenzione, all'art. 7 della stessa, rubricato “limite di intervento del fondo”:
- si prevede espressamente che il fondo copre un importo massimo pari al 49% del debitore residuo in linea capitale del finanziamento e comunque un importo massimo del debito corrispondente al 49% del costo totale dell'investimento;
- tale clausola è stata poi modificata prevedendosi che “Il fondo copre un importo massimo pari al 49% del debito residuo in linea capitale dell'operazione finanziaria garantita”;
- non sono garantiti dal Fondo gli interessi del finanziamento, gli eventuali interessi di mora, le spese e gli oneri accessori conteggiati al beneficiario del finanziamento anche a fronte di un mancato versamento di contributi pubblici;
A sua volta l'art. 9, recante la disciplina delle azioni di recupero, nel disciplinare il conguaglio ad opera del fondo da rapportarsi alle azioni di recupero eventualmente intraprese, cristallizza il momento rilevante a quello “della risoluzione contrattuale” al fine di garantire la perdita in linea capitale effettivamente subita.
Da tali disposizioni, dunque, si ricava che la garanzia copre il 49% dell'operazione finanziaria, solo in linea capitale, al momento della risoluzione contrattuale ed al netto di eventuali procedure di recupero positivamente esperite sulla scorta delle quali verrà fatto il conguaglio sulla base della perdita definitiva, definitiva da rapportarsi, contrariamente a quanto opina l'opposta, a quanto percepito dell'esperimento delle azioni esecutive.
4.3. Orbene, se così è, è evidente che, a fronte della prova dell'informazione alla società opponente e della richiesta di escussione della garanzia, l'odierna attrice non possa invocare il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9, posto che la procedura dell'art. 9 non costituisce, come sembrerebbe suggerire l'opponente, una condizione di esigibilità del credito: e ciò da un lato perché il credito nei confronti dell'opponente rinviene il proprio fondamento nella convenzione e, dall'altro, perché, l'opposta ha avanzato la richiesta di escussione e non risulta, ad esempio, che sia stato riconosciuto l'indennizzo provvisorio, con riserva di conguaglio.
In sostanza, a fronte peraltro delle azioni intraprese nei confronti del debitore principale e dei garanti e dell'assenza di prova di pagamento, l'opponente non può invocare il mancato rispetto di una procedura che essa stessa per prima non ha seguito non accordando la liquidazione provvisoria.
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4.4. Fondato è, invece, il motivo di opposizione relativo alla determinazione del credito.
Come sopra ricostruito il momento in cui l'ammontare della garanzia deve ritenersi cristallizzato, proprio perché “insensibile” all'applicazione degli interessi, è il debito in linea capitale risultante al momento della risoluzione.
Ed allora, è corretto l'assunto dell'opponente secondo cui l'obbligazione deve considerarsi cristallizzata alla data del 17/10/2018, data della risoluzione del contratto con il debitore e, pertanto, della scadenza dell'obbligazione, per l'ammontare (indicato dallo stesso opponente) di euro 56.923,97, quale debito residuo in linea capitale.
4.4.1. Ciò che occorre fare è, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo in ragione della rideterminazione del credito, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme qui accertate.
Si ricorda che la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass.
28660/2013).
Inoltre, si osserva che nel giudizio di opposizione “la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (Cass. Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020).
4.5. Su tale importo per le medesime ragioni non possono spettare gli interessi convenzionali, giacché quelli sono estranei alla garanzia, ma unicamente gli interessi ai sensi
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dell'art. 1284 c.c. e, segnatamente, ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 17.10.2018 fino alla domanda ed ai sensi dell'art. 1284, co. 4, dalla domanda al saldo.
5. L'opposizione è, dunque, fondata limitatamente al profilo della misura del credito nei termini sopra indicati.
A ciò consegue la revoca, limitatamente alla posizione dell'opponente, del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della differenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della lite e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto relativamente alla posizione di Parte_1
➢ condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 euro 56.923,97 oltre interessi legali nei sensi e con le decorrenze di cui in motivazione;
➢ condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le Parte_1 spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
Perugia, li 25 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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