TRIB
Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8074/2024
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel. nella causa civile iscritta al R.G. 8074/2024 promossa
DA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4.6.1965, e C.F.: ), rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Andrea Zimbaldi (C.F.: ) C.F._3
reclamanti
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parravicini (C.F.: ) C.F._5
reclamata
E CONTRO
(P.I. Irlanda: ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede legale in Dublino, Maple House, Temple Road, Blackrock Co. Dublin, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Aucone reclamata
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1 Parte_2
“gli odierni reclamanti ed attori nel giudizio di merito, come sopra individuati, rappresentati e difesi, ricorrono affinché l'Ill.mo Tribunale di Monza, sezione terza civile, in composizione collegiale ed in sede di reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art.669 terdecies, 737 e 738 c.p.c., previa fissazione dell'udienza di discussione
e notifica alle parti reclamate, Voglia revocare l'ordinanza di rigetto comunicata in data 28/11/2024 e resa in pari data dal Dott. Alessandro Longobardi nel giudizio cautelare r.g. n°3380-2/2024 promosso nel corso della causa di merito ai sensi degli articoli 671 e 669 quater c.p.c. e, per l'effetto, autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art.671 c.p.c., il sequestro conservativo, nei confronti della sig.ra CP_1
(Codice Fiscale ) residente in [...]al Lambro
[...] CodiceFiscale_6
(MB) via Cesare Battisti n°1/bis, di tutte le somme, a titolo di premi versati e da versarsi dalla medesima debitrice alla , Parte_3
società di diritto irlandese, con sede legale in Maple House, Temple Road,
Blackrock, Co Dublino (IRLANDA), in persona del legale rappresentante, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (importo comprensivo del capitale del credito complessivo vantato pari a circa € 260.000,00 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e delle spese legali), o, comunque, sino alla concorrenza dell'importo che l'Ill.mo Collegio riterrà congruo determinare, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto.
Con vittoria di spese ed onorari del procedimento cautelare anche in fase di reclamo, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, da liquidarsi a definitivo”.
Nell'interesse di : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare di rito e/o di merito: accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità del reclamo azionato dai
Resistenti, essendo l'Ordinanza impugnata N. R.G. 3380/2024 del 28.11.2024
Giudice Dott. Longobardi, per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in narrativa.
Nel merito:
-accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti del fumus boni iris e del periculum in mora, e conseguentemente rigettare nel merito il reclamo per i motivi dedotti, con conseguente conferma dell'Ordinanza N. R.G. 3380/2024 del 28.11.2024 Giudice
Dott. Longobardi, e conseguentemente condannare i Reclamanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. quantificati in euro 10.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua, per tutto quanto sopra esposto nel fatto e nel diritto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, oltre oneri previsti per
Legge, completamente rifuse secondo i parametri nella misura massima, di cui al
DM 55/2014. Il sottoscritto Avvocato Michele Parravicini si dichiara antistatario chiedendo che le spese legali siano distratte a proprio favore ex art. 93 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9.12.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del
28.11.2024 emessa nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa distinto al R.G. 3380-2/2024.
2. Occorre premettere che e hanno instaurato Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Monza un giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere da , CP_1 consistente nel pagamento di premi assicurativi per € 315.000 in favore di
[...]
. Parte_3
Nell'ambito di tale giudizio, gli attori hanno proposto una domanda cautelare in corso di causa avente ad oggetto “il sequestro conservativo, nei confronti della sig.ra
(Codice Fiscale ) residente in [...]al CP_1 CodiceFiscale_6
Lambro (MB) via Cesare Battisti n°1/bis, di tutte le somme, a titolo di premi versati
e da versarsi alla medesima debitrice da parte della Parte_3
, società di diritto irlandese, con sede legale in Maple House,
[...]
Temple Road, Blackrock, Co Dublino (IRLANDA), in persona del legale rappresentante, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (importo comprensivo del capitale del credito complessivo vantato pari a circa € 260.000,00 oltre interessi ex art.1284, quarto comma, c.c. e delle spese legali), o, comunque, sino alla concorrenza dell'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congruo determinare, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto”.
Con ordinanza emessa in data 28.11.2024, il Giudice ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo in quanto “la funzione del sequestro conservativo è quella di assicurare al creditore, durante il tempo necessario per procurarsi un titolo esecutivo, la conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. In particolare, il sequestro conservativo è la misura cautelare volta a rendere immodificabile la garanzia patrimoniale nel corso del processo di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento;
ne consegue che non può essere disposto il sequestro conservativo qualora il creditore sia già in possesso di un titolo esecutivo” e “nel caso di specie
è assorbente rilevare che, come pacifico tra le parti, i ricorrenti risultano già muniti di titolo esecutivo sicché, tenuto conto di quanto sopra esposto, il provvedimento cautelare in esame non può trovare accoglimento”.
3. Avverso detta ordinanza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
reclamo in forza dei seguenti motivi.
I reclamanti hanno anzitutto rilevato che – contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure – il sequestro conservativo può essere concesso anche in favore di soggetti già muniti di titolo esecutivo.
L'art. 671 c.p.c., infatti, nell'individuare i presupposti per la concessione del sequestro conservativo, non richiede che il soggetto istante sia sprovvisto di un titolo esecutivo.
Ciò troverebbe conferma nella giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che “i diversi presupposti, la diversa natura e la diversa finalità dell'azione esecutiva e dell'azione cautelare (o assicurativa) ne rendono ammissibile l'esperibilità ad libitum del creditore con la sola condizione della sussistenza, oltre che dei presupposti specifici di ciascuna di esse, dell'interesse di avvalersi dell'una anziché dell'altra o dell'una (la misura cautelare) prima dell'altra (così in motivazione Cass. civ. 29 aprile 1965, n.766; nello stesso senso, cfr. Cass. civ, 11 dicembre 1962,
n.3322; Cass. civ., 16 gennaio 1969, n.84)”.
L'interesse del creditore a domandare il sequestro conservativo sussisterebbe, inoltre, anche qualora questi sia già munito di titolo esecutivo, considerato che:
• l'esecuzione forzata deve essere, salvo diversa disposizione di legge, preceduta dalla notificazione del titolo e dell'atto di precetto e non può avere luogo prima del decorso del termine fissato dalla legge (artt. 479,480 e 481 c.p.c.);
• il creditore è solo facoltizzato (non obbligato) a chiedere al Giudice l'esonero dell'osservanza di quel termine nel caso di pericolo nel ritardo nel compimento del pignoramento e rientra nel potere discrezionale del giudice concedere o meno tale esonero con cauzione o senza (art. 482 c.p.c.);
• la stessa notificazione del titolo esecutivo e del precetto pone il debitore sull'avviso circa la volontà del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
Conseguentemente, “per le more e nelle more determinate dall'osservanza delle forme del processo di esecuzione ben può essere configurato (e di fatto verificarsi) quello stato di pericolo che la legge richiede per la concessione del sequestro conservativo e che non è necessariamente né esclusivamente tutelato dal disposto dell'art. 482 c.p.c.”. (in tal senso Cass Civ. 766/1965).
I reclamanti hanno altresì rilevato la sussistenza degli ulteriori requisiti per la concessione del sequestro conservativo. In particolare, per quanto concerne il fumus boni iuris, costoro hanno dato atto della sussistenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria avente ad oggetto i premi pagati da in favore CP_1 dell'assicurazione . Parte_3
Per quanto concerne, invece, il requisito del periculum in mora, i reclamanti hanno rilevato che il patrimonio di risulta insufficiente a soddisfare i crediti di CP_1
cui sono titolari e che – alla luce del fatto che la polizza assicurativa stipulata non garantisce il rimborso di quanto versato a titolo di premi – potrebbe accadere che nelle more del giudizio l'intero capitale investito venga perduto.
Per le ragioni esposte, e hanno domandato la Parte_1 Parte_2 riforma dell'ordinanza emessa in data 28.11.2024.
4. Si sono costituite in giudizio le parti reclamate e CP_1 Parte_3
le quali hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della
[...]
domanda di concessione del sequestro conservativo ed hanno pertanto domandato il rigetto del reclamo.
5. All'udienza del 12.2.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni ed il Tribunale si è riservato.
***
6. Il reclamo è infondato.
Occorre premettere che l'azione revocatoria proposta da e Parte_1 ha ad oggetto l'importo versato a titolo di premi assicurativi da Parte_2
in favore di . CP_1 Parte_3
Tale azione è stata proposta in ragione del fatto che, secondo quanto statuito dall'art. 1923 c.c., “le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni”.
Conseguentemente, non potendo sottoporre a pignoramento le somme attualmente dovute dall'assicuratore a in virtù del contratto di assicurazione, gli CP_1
opponenti hanno domandato la revoca di quanto da questa pagato a titolo di premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal secondo comma della disposizione citata. Contestualmente, costoro hanno domandato in via cautelare il sequestro conservativo nei confronti di “di tutte le somme, a titolo di premi versati e da versarsi CP_1
alla medesima debitrice da parte della , Parte_3
società di diritto irlandese, con sede legale in Maple House, Temple Road,
Blackrock, Co Dublino (IRLANDA), in persona del legale rappresentante, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (importo comprensivo del capitale del credito complessivo vantato pari a circa € 260.000,00 oltre interessi ex art.1284, quarto comma, c.c. e delle spese legali), o, comunque, sino alla concorrenza dell'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congruo determinare”.
L'istanza cautelare è stata rigettata dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto ostativa alla concessione del sequestro conservativo la circostanza che gli istanti disponevano già di un titolo esecutivo.
6.1. Ritiene il Tribunale che tale motivazione debba essere condivisa alla luce delle considerazioni che seguono.
Come si afferma nell'ordinanza reclamata, la funzione del sequestro conservativo è quella di assicurare al creditore, durante il tempo necessario per procurarsi un titolo esecutivo, la conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
In particolare, il sequestro conservativo è la misura cautelare volta a rendere immodificabile la garanzia patrimoniale nel corso del giudizio di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento.
Così individuata la funzione del sequestro conservativo, deve escludersi la possibilità, per il creditore che sia già munito di un titolo esecutivo, di domandare la concessione di un sequestro conservativo.
Quest'ultimo, infatti, non ha la necessità di conservare la garanzia patrimoniale del proprio debitore mediante l'ottenimento di un sequestro conservativo, dato che la disponibilità di un titolo esecutivo gli consente già di eseguire un pignoramento, e così di evitare che il debitore si spogli dei suoi diritti patrimoniali pregiudicando il soddisfacimento del credito.
Contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, inoltre, la concessione del sequestro conservativo non consentirebbe neppure di sottoporre a vincolo i beni del debitore in maniera più celere, dato che, ai sensi degli artt. 678 e 679 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue secondo le medesime norme stabilite per il pignoramento. La concessione del sequestro conservativo, in altri termini, non attribuirebbe ai reclamanti alcuna utilità ulteriore rispetto a quelle di cui già dispongono in ragione della disponibilità di un titolo esecutivo.
Qualora venisse concesso il provvedimento cautelare invocato, infatti, costoro potrebbero sottoporre a sequestro i medesimi beni e crediti di titolarità di CP_1
che già possono sottoporre a pignoramento (e che in concreto hanno già sottoposto a pignoramento con esiti negativi).
In particolare, non è condivisibile l'affermazione dei reclamanti secondo cui – qualora venisse concesso il sequestro conservativo – costoro potrebbero sottoporre a sequestro le somme versate da a titolo di premi in favore della CP_1 [...]
. Parte_3
Attualmente, infatti, non è titolare di un credito nei confronti CP_1
dell'assicurazione avente ad oggetto la restituzione di quanto versato a titolo di premi: conseguentemente, non sussistendo attualmente nel patrimonio di CP_1
un credito avente tale oggetto, tale credito inesistente, così come non può essere oggetto di pignoramento, allo stesso modo non può essere oggetto di sequestro conservativo.
Il credito attualmente vantato da ha invece ad oggetto (non già la CP_1
restituzione dei premi versati, bensì) le eventuali indennità assicurative: tali indennità assicurative, tuttavia, ai sensi del primo comma dell'art. 1923 c.c., non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari (ossia a pignoramenti o sequestri conservativi).
6.2. Osserva ulteriormente il Tribunale che, qualora dovesse essere accolta l'azione revocatoria proposta dai reclamanti, l'atto dispositivo posto in essere da CP_1
(consistente nell'aver versato € 310.000 a titolo di premi) sarebbe colpito da inefficacia relativa.
Da ciò consegue che, per l'effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria, tale atto dispositivo sarebbe inopponibile ai reclamanti, i quali potrebbero agire in via esecutiva nei confronti di fino all'importo relativo Parte_3
all'atto revocato (ossia € 310.000) al fine di soddisfare il proprio credito vantato nei confronti di . CP_1
È pertanto irrilevante, ai fini del soddisfacimento dei reclamanti, il valore che avrà la polizza assicurativa nel momento in cui potrà essere esperita l'azione esecutiva, posto che tale azione non avrà ad oggetto la polizza, bensì quanto versato dall'assicurata a titolo di premi.
In altri termini, a prescindere dalle oscillazioni di valore della polizza, costoro potranno in ogni caso soddisfarsi sul patrimonio dell'assicurazione fino a un importo pari a quello dei premi versati.
Così ricostruiti gli effetti dell'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria,
l'unico periculum – peraltro mai neppure prospettato dai reclamanti – è rappresentato dal fatto che il patrimonio dell'assicuratore risulti di consistenza inferiore rispetto a quanto versato da a titolo di premi. CP_1
Si tratta, all'evidenza, di un periculum di difficile configurabilità, stante la presumibile solidità patrimoniale dell'ente assicurativo, e in ogni caso la tutela esperibile a fronte di siffatto periculum è rappresentata dal sequestro conservativo nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 2905, Parte_3
comma 2, c.c., tutela che tuttavia non è mai stata richiesta dai reclamanti, i quali hanno insistito nel domandare il sequestro conservativo nei confronti di . CP_1
6.3. Alla luce di quanto esposto, l'ordinanza cautelare emessa in data 28.11.2024 deve essere integralmente confermata e, per l'effetto, il reclamo deve essere rigettato.
7. Nulla sulle spese di lite in quanto – come statuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3436/2011 – il provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo) chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1. Rigetta il reclamo.
2. Nulla sulle spese di lite.
3. Accerta la sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 12 febbraio 2025. Il Giudice Estensore dott. Francesco Ambrosio
Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel. nella causa civile iscritta al R.G. 8074/2024 promossa
DA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4.6.1965, e C.F.: ), rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Andrea Zimbaldi (C.F.: ) C.F._3
reclamanti
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parravicini (C.F.: ) C.F._5
reclamata
E CONTRO
(P.I. Irlanda: ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede legale in Dublino, Maple House, Temple Road, Blackrock Co. Dublin, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Aucone reclamata
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1 Parte_2
“gli odierni reclamanti ed attori nel giudizio di merito, come sopra individuati, rappresentati e difesi, ricorrono affinché l'Ill.mo Tribunale di Monza, sezione terza civile, in composizione collegiale ed in sede di reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art.669 terdecies, 737 e 738 c.p.c., previa fissazione dell'udienza di discussione
e notifica alle parti reclamate, Voglia revocare l'ordinanza di rigetto comunicata in data 28/11/2024 e resa in pari data dal Dott. Alessandro Longobardi nel giudizio cautelare r.g. n°3380-2/2024 promosso nel corso della causa di merito ai sensi degli articoli 671 e 669 quater c.p.c. e, per l'effetto, autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art.671 c.p.c., il sequestro conservativo, nei confronti della sig.ra CP_1
(Codice Fiscale ) residente in [...]al Lambro
[...] CodiceFiscale_6
(MB) via Cesare Battisti n°1/bis, di tutte le somme, a titolo di premi versati e da versarsi dalla medesima debitrice alla , Parte_3
società di diritto irlandese, con sede legale in Maple House, Temple Road,
Blackrock, Co Dublino (IRLANDA), in persona del legale rappresentante, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (importo comprensivo del capitale del credito complessivo vantato pari a circa € 260.000,00 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e delle spese legali), o, comunque, sino alla concorrenza dell'importo che l'Ill.mo Collegio riterrà congruo determinare, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto.
Con vittoria di spese ed onorari del procedimento cautelare anche in fase di reclamo, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, da liquidarsi a definitivo”.
Nell'interesse di : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare di rito e/o di merito: accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità del reclamo azionato dai
Resistenti, essendo l'Ordinanza impugnata N. R.G. 3380/2024 del 28.11.2024
Giudice Dott. Longobardi, per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in narrativa.
Nel merito:
-accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti del fumus boni iris e del periculum in mora, e conseguentemente rigettare nel merito il reclamo per i motivi dedotti, con conseguente conferma dell'Ordinanza N. R.G. 3380/2024 del 28.11.2024 Giudice
Dott. Longobardi, e conseguentemente condannare i Reclamanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. quantificati in euro 10.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua, per tutto quanto sopra esposto nel fatto e nel diritto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, oltre oneri previsti per
Legge, completamente rifuse secondo i parametri nella misura massima, di cui al
DM 55/2014. Il sottoscritto Avvocato Michele Parravicini si dichiara antistatario chiedendo che le spese legali siano distratte a proprio favore ex art. 93 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9.12.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del
28.11.2024 emessa nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa distinto al R.G. 3380-2/2024.
2. Occorre premettere che e hanno instaurato Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Monza un giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere da , CP_1 consistente nel pagamento di premi assicurativi per € 315.000 in favore di
[...]
. Parte_3
Nell'ambito di tale giudizio, gli attori hanno proposto una domanda cautelare in corso di causa avente ad oggetto “il sequestro conservativo, nei confronti della sig.ra
(Codice Fiscale ) residente in [...]al CP_1 CodiceFiscale_6
Lambro (MB) via Cesare Battisti n°1/bis, di tutte le somme, a titolo di premi versati
e da versarsi alla medesima debitrice da parte della Parte_3
, società di diritto irlandese, con sede legale in Maple House,
[...]
Temple Road, Blackrock, Co Dublino (IRLANDA), in persona del legale rappresentante, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (importo comprensivo del capitale del credito complessivo vantato pari a circa € 260.000,00 oltre interessi ex art.1284, quarto comma, c.c. e delle spese legali), o, comunque, sino alla concorrenza dell'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congruo determinare, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto”.
Con ordinanza emessa in data 28.11.2024, il Giudice ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo in quanto “la funzione del sequestro conservativo è quella di assicurare al creditore, durante il tempo necessario per procurarsi un titolo esecutivo, la conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. In particolare, il sequestro conservativo è la misura cautelare volta a rendere immodificabile la garanzia patrimoniale nel corso del processo di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento;
ne consegue che non può essere disposto il sequestro conservativo qualora il creditore sia già in possesso di un titolo esecutivo” e “nel caso di specie
è assorbente rilevare che, come pacifico tra le parti, i ricorrenti risultano già muniti di titolo esecutivo sicché, tenuto conto di quanto sopra esposto, il provvedimento cautelare in esame non può trovare accoglimento”.
3. Avverso detta ordinanza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
reclamo in forza dei seguenti motivi.
I reclamanti hanno anzitutto rilevato che – contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure – il sequestro conservativo può essere concesso anche in favore di soggetti già muniti di titolo esecutivo.
L'art. 671 c.p.c., infatti, nell'individuare i presupposti per la concessione del sequestro conservativo, non richiede che il soggetto istante sia sprovvisto di un titolo esecutivo.
Ciò troverebbe conferma nella giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che “i diversi presupposti, la diversa natura e la diversa finalità dell'azione esecutiva e dell'azione cautelare (o assicurativa) ne rendono ammissibile l'esperibilità ad libitum del creditore con la sola condizione della sussistenza, oltre che dei presupposti specifici di ciascuna di esse, dell'interesse di avvalersi dell'una anziché dell'altra o dell'una (la misura cautelare) prima dell'altra (così in motivazione Cass. civ. 29 aprile 1965, n.766; nello stesso senso, cfr. Cass. civ, 11 dicembre 1962,
n.3322; Cass. civ., 16 gennaio 1969, n.84)”.
L'interesse del creditore a domandare il sequestro conservativo sussisterebbe, inoltre, anche qualora questi sia già munito di titolo esecutivo, considerato che:
• l'esecuzione forzata deve essere, salvo diversa disposizione di legge, preceduta dalla notificazione del titolo e dell'atto di precetto e non può avere luogo prima del decorso del termine fissato dalla legge (artt. 479,480 e 481 c.p.c.);
• il creditore è solo facoltizzato (non obbligato) a chiedere al Giudice l'esonero dell'osservanza di quel termine nel caso di pericolo nel ritardo nel compimento del pignoramento e rientra nel potere discrezionale del giudice concedere o meno tale esonero con cauzione o senza (art. 482 c.p.c.);
• la stessa notificazione del titolo esecutivo e del precetto pone il debitore sull'avviso circa la volontà del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
Conseguentemente, “per le more e nelle more determinate dall'osservanza delle forme del processo di esecuzione ben può essere configurato (e di fatto verificarsi) quello stato di pericolo che la legge richiede per la concessione del sequestro conservativo e che non è necessariamente né esclusivamente tutelato dal disposto dell'art. 482 c.p.c.”. (in tal senso Cass Civ. 766/1965).
I reclamanti hanno altresì rilevato la sussistenza degli ulteriori requisiti per la concessione del sequestro conservativo. In particolare, per quanto concerne il fumus boni iuris, costoro hanno dato atto della sussistenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria avente ad oggetto i premi pagati da in favore CP_1 dell'assicurazione . Parte_3
Per quanto concerne, invece, il requisito del periculum in mora, i reclamanti hanno rilevato che il patrimonio di risulta insufficiente a soddisfare i crediti di CP_1
cui sono titolari e che – alla luce del fatto che la polizza assicurativa stipulata non garantisce il rimborso di quanto versato a titolo di premi – potrebbe accadere che nelle more del giudizio l'intero capitale investito venga perduto.
Per le ragioni esposte, e hanno domandato la Parte_1 Parte_2 riforma dell'ordinanza emessa in data 28.11.2024.
4. Si sono costituite in giudizio le parti reclamate e CP_1 Parte_3
le quali hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della
[...]
domanda di concessione del sequestro conservativo ed hanno pertanto domandato il rigetto del reclamo.
5. All'udienza del 12.2.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni ed il Tribunale si è riservato.
***
6. Il reclamo è infondato.
Occorre premettere che l'azione revocatoria proposta da e Parte_1 ha ad oggetto l'importo versato a titolo di premi assicurativi da Parte_2
in favore di . CP_1 Parte_3
Tale azione è stata proposta in ragione del fatto che, secondo quanto statuito dall'art. 1923 c.c., “le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni”.
Conseguentemente, non potendo sottoporre a pignoramento le somme attualmente dovute dall'assicuratore a in virtù del contratto di assicurazione, gli CP_1
opponenti hanno domandato la revoca di quanto da questa pagato a titolo di premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal secondo comma della disposizione citata. Contestualmente, costoro hanno domandato in via cautelare il sequestro conservativo nei confronti di “di tutte le somme, a titolo di premi versati e da versarsi CP_1
alla medesima debitrice da parte della , Parte_3
società di diritto irlandese, con sede legale in Maple House, Temple Road,
Blackrock, Co Dublino (IRLANDA), in persona del legale rappresentante, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (importo comprensivo del capitale del credito complessivo vantato pari a circa € 260.000,00 oltre interessi ex art.1284, quarto comma, c.c. e delle spese legali), o, comunque, sino alla concorrenza dell'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congruo determinare”.
L'istanza cautelare è stata rigettata dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto ostativa alla concessione del sequestro conservativo la circostanza che gli istanti disponevano già di un titolo esecutivo.
6.1. Ritiene il Tribunale che tale motivazione debba essere condivisa alla luce delle considerazioni che seguono.
Come si afferma nell'ordinanza reclamata, la funzione del sequestro conservativo è quella di assicurare al creditore, durante il tempo necessario per procurarsi un titolo esecutivo, la conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
In particolare, il sequestro conservativo è la misura cautelare volta a rendere immodificabile la garanzia patrimoniale nel corso del giudizio di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento.
Così individuata la funzione del sequestro conservativo, deve escludersi la possibilità, per il creditore che sia già munito di un titolo esecutivo, di domandare la concessione di un sequestro conservativo.
Quest'ultimo, infatti, non ha la necessità di conservare la garanzia patrimoniale del proprio debitore mediante l'ottenimento di un sequestro conservativo, dato che la disponibilità di un titolo esecutivo gli consente già di eseguire un pignoramento, e così di evitare che il debitore si spogli dei suoi diritti patrimoniali pregiudicando il soddisfacimento del credito.
Contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, inoltre, la concessione del sequestro conservativo non consentirebbe neppure di sottoporre a vincolo i beni del debitore in maniera più celere, dato che, ai sensi degli artt. 678 e 679 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue secondo le medesime norme stabilite per il pignoramento. La concessione del sequestro conservativo, in altri termini, non attribuirebbe ai reclamanti alcuna utilità ulteriore rispetto a quelle di cui già dispongono in ragione della disponibilità di un titolo esecutivo.
Qualora venisse concesso il provvedimento cautelare invocato, infatti, costoro potrebbero sottoporre a sequestro i medesimi beni e crediti di titolarità di CP_1
che già possono sottoporre a pignoramento (e che in concreto hanno già sottoposto a pignoramento con esiti negativi).
In particolare, non è condivisibile l'affermazione dei reclamanti secondo cui – qualora venisse concesso il sequestro conservativo – costoro potrebbero sottoporre a sequestro le somme versate da a titolo di premi in favore della CP_1 [...]
. Parte_3
Attualmente, infatti, non è titolare di un credito nei confronti CP_1
dell'assicurazione avente ad oggetto la restituzione di quanto versato a titolo di premi: conseguentemente, non sussistendo attualmente nel patrimonio di CP_1
un credito avente tale oggetto, tale credito inesistente, così come non può essere oggetto di pignoramento, allo stesso modo non può essere oggetto di sequestro conservativo.
Il credito attualmente vantato da ha invece ad oggetto (non già la CP_1
restituzione dei premi versati, bensì) le eventuali indennità assicurative: tali indennità assicurative, tuttavia, ai sensi del primo comma dell'art. 1923 c.c., non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari (ossia a pignoramenti o sequestri conservativi).
6.2. Osserva ulteriormente il Tribunale che, qualora dovesse essere accolta l'azione revocatoria proposta dai reclamanti, l'atto dispositivo posto in essere da CP_1
(consistente nell'aver versato € 310.000 a titolo di premi) sarebbe colpito da inefficacia relativa.
Da ciò consegue che, per l'effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria, tale atto dispositivo sarebbe inopponibile ai reclamanti, i quali potrebbero agire in via esecutiva nei confronti di fino all'importo relativo Parte_3
all'atto revocato (ossia € 310.000) al fine di soddisfare il proprio credito vantato nei confronti di . CP_1
È pertanto irrilevante, ai fini del soddisfacimento dei reclamanti, il valore che avrà la polizza assicurativa nel momento in cui potrà essere esperita l'azione esecutiva, posto che tale azione non avrà ad oggetto la polizza, bensì quanto versato dall'assicurata a titolo di premi.
In altri termini, a prescindere dalle oscillazioni di valore della polizza, costoro potranno in ogni caso soddisfarsi sul patrimonio dell'assicurazione fino a un importo pari a quello dei premi versati.
Così ricostruiti gli effetti dell'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria,
l'unico periculum – peraltro mai neppure prospettato dai reclamanti – è rappresentato dal fatto che il patrimonio dell'assicuratore risulti di consistenza inferiore rispetto a quanto versato da a titolo di premi. CP_1
Si tratta, all'evidenza, di un periculum di difficile configurabilità, stante la presumibile solidità patrimoniale dell'ente assicurativo, e in ogni caso la tutela esperibile a fronte di siffatto periculum è rappresentata dal sequestro conservativo nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 2905, Parte_3
comma 2, c.c., tutela che tuttavia non è mai stata richiesta dai reclamanti, i quali hanno insistito nel domandare il sequestro conservativo nei confronti di . CP_1
6.3. Alla luce di quanto esposto, l'ordinanza cautelare emessa in data 28.11.2024 deve essere integralmente confermata e, per l'effetto, il reclamo deve essere rigettato.
7. Nulla sulle spese di lite in quanto – come statuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3436/2011 – il provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo) chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1. Rigetta il reclamo.
2. Nulla sulle spese di lite.
3. Accerta la sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 12 febbraio 2025. Il Giudice Estensore dott. Francesco Ambrosio
Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti