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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
In persona del giudice unico, dott.ssa HI NS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 17/2025, promossa da
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Pulvirenti e Giuseppe IL come da procura in atti;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di essere una docente di scuola secondaria immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2021 attualmente in servizio presso l'Istituto magistrale IN LE di
AL (CT); che negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21 ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di una serie di contratti a tempo determinato;
Controparte_1
1 che, in particolare, ha prestato servizio nell'a.s. 2018/19 dall'1.12.2018 all'11.6.2019 e il
17.6.2019 presso il Liceo scientifico Archimede di AL, nell'a.s. 2019/20 dal 30.9.2019 al
30.6.2020 presso l'Istituto magistrale IN LE di AL e dall'1.10.2019 al 30.6.2020 presso il Liceo scientifico Archimede di AL nonché nell'a.s. 2020/21 dal 28.9.2020 all'8.10.2020 presso l'Istituto magistrale IN LE di AL, dal 9.10.2020 al 30.6.2021 presso l' , dal 13.10.2020 al 9.6.2021 presso Controparte_5
l'IC Paolo Vasta di AL, dal 17.10.2020 al 22.12.2020, dall'11.1.2021 al 30.1.2021 e dal
20.2.2021 al 31.3.2021 presso il Liceo scientifico Archimede di AL;
che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
che in data 18.4.2024 ha diffidato il convenuto senza ricevere alcun riscontro. CP_1
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. 107/2015, per gli anni suindicati, ovvero 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. 107/2015, per gli anni scolastici 2018-2019,
2019-2020 e 2020-2021, condannarsi il al pagamento della somma di Controparte_1
€ 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.; - con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 10.7.2025, è stato assegnato a parte ricorrente termine perentorio per rinnovare la notificazione all'Avvocatura dello Stato di . CP_4
2 Quindi, con memoria difensiva depositata in data 23.10.2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il richiamando la pronuncia Controparte_1 resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,
n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31.8), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché quella ordinaria ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese anteriori rispettivamente al quinquennio o al decennio ed ha assunto l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
Con note del 4.11.2025 parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare parzialmente a quanto inizialmente richiesto” ed ha chiesto il riconoscimento del “beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “carta elettronica”, solo per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 e non anche per l'anno scolastico 2018/2019 avendo riscontrato l'intervenuta prescrizione”.
3 All'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare va rilevato che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riunione dei procedimenti avanzata dall'amministrazione scolastica, in quanto relativa a cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi, la cui trattazione congiunta renderebbe gravoso il procedimento.
3. Nel merito, occorre delimitare l'oggetto del giudizio, dovendosi tenere conto della rinuncia di parte ricorrente, di cui alle note del 4.11.2025, all'accertamento del diritto di fruire della Carta del docente per il servizio prestato nell'a.s. 2018/19 e della conseguente cessazione della materia del contendere con riferimento a tale annualità.
3.1. Ciò posto, quanto alle ulteriori annualità oggetto di domanda, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto risulta infondata. CP_1
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, docente di scuola secondaria immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2021 attualmente in servizio presso una istituzione scolastica di AL, sul presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ha chiesto condannarsi il convenuto al riconoscimento del beneficio CP_1 rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie, l'incarico di supplenza nell'a.s. 2019/2020 è stato conferito il
30.9.2019 (cfr. contratti prodotti da parte ricorrente e stato matricolare) e il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tale data è stato interrotto dalla diffida inviata al
4 resistente in data 8.4.2024 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso). Non risultano dunque CP_1 prescritti i crediti relativi alla suddetta annualità, né quelli relativi all'annualità successiva.
4. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
4.1. Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del
5 diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
4.2. Vengono altresì in rilievo, ai fini del positivo vaglio di fondatezza della domanda, le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE rese nelle cause C-450/21 (EU:C:2022:411) e C-
268/2024 (EU:C:2025:526).
Con la prima delle richiamate pronunce, la CGUE ha sancito che “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
6 rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Con la più recente pronuncia del 2025, la CGUE, sollecitata a pronunciarsi sulla violazione della clausola 4 dell'accordo quadro con riferimento alle supplenze non aventi carattere annuale, ma c.d. brevi, ha interpretato la clausola medesima nel senso che essa “osta
a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, osservando in motivazione che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
4.3. Nel caso in esame la comparabilità tra il lavoro svolto dalla ricorrente per le annualità oggetto di esame e quello di un docente di ruolo appare confermata dalla documentazione in atti, laddove per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratto a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - rectius poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno). In particolare, dai contratti allegati dalla ricorrente alle note depositate il 29.3.2025 e dallo stato matricolare prodotto dal Cont
emerge che la docente ha espletato servizio, per quanto qui d'interesse, nell'a.s. 2019/20 dal 30.9.2019 al 30.6.2020 presso l'Istituto magistrale IN LE di AL e dall'1.10.2019 al 30.6.2020 presso il Liceo scientifico Archimede di AL nonché nell'a.s.
2020/21 dal 9.10.2020 al 30.6.2021 presso l' di . Controparte_5 CP_4
7 La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
4.4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e, dunque, per
€ 1.000,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere CP_1 effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Con riguardo alle spese di lite si osserva che la rinuncia alla domanda volta all'accertamento del diritto a fruire della Carta del docente per il servizio prestato nell'a.s.
2018/19 deve considerarsi quale rinunzia ad un singolo capo della domanda con conseguente applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 21848/2013). Ebbene, rilevato che la diffida del 18.4.2024 riguarda esclusivamente gli anni scolastici 2019/20 e
2020/21 e tenuto conto della data del conferimento dell'incarico nell'a.s. 2018/19 e della instaurazione del presente giudizio, la prescrizione risulta è maturata in relazione al suddetto anno scolastico. Pertanto, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3.
Per la restante parte, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle pretese correlate all'annualità
2018/2019; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 in persona del pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica CP_2
8 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; compensa per un terzo le spese di lite;
condanna il alla rifusione, in ragione dei 2/3, delle Controparte_1 spese di lite in favore di che si liquidano, nella misura già proporzionalmente Parte_1 ridotta, in €.686,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre C.U., disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Roberta Pulvirenti e Giuseppe
IL dichiaratisi antistatari.
Catania, 07/11/2025
La giudice del lavoro
HI NS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
In persona del giudice unico, dott.ssa HI NS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 17/2025, promossa da
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Pulvirenti e Giuseppe IL come da procura in atti;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di essere una docente di scuola secondaria immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2021 attualmente in servizio presso l'Istituto magistrale IN LE di
AL (CT); che negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21 ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di una serie di contratti a tempo determinato;
Controparte_1
1 che, in particolare, ha prestato servizio nell'a.s. 2018/19 dall'1.12.2018 all'11.6.2019 e il
17.6.2019 presso il Liceo scientifico Archimede di AL, nell'a.s. 2019/20 dal 30.9.2019 al
30.6.2020 presso l'Istituto magistrale IN LE di AL e dall'1.10.2019 al 30.6.2020 presso il Liceo scientifico Archimede di AL nonché nell'a.s. 2020/21 dal 28.9.2020 all'8.10.2020 presso l'Istituto magistrale IN LE di AL, dal 9.10.2020 al 30.6.2021 presso l' , dal 13.10.2020 al 9.6.2021 presso Controparte_5
l'IC Paolo Vasta di AL, dal 17.10.2020 al 22.12.2020, dall'11.1.2021 al 30.1.2021 e dal
20.2.2021 al 31.3.2021 presso il Liceo scientifico Archimede di AL;
che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
che in data 18.4.2024 ha diffidato il convenuto senza ricevere alcun riscontro. CP_1
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. 107/2015, per gli anni suindicati, ovvero 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. 107/2015, per gli anni scolastici 2018-2019,
2019-2020 e 2020-2021, condannarsi il al pagamento della somma di Controparte_1
€ 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.; - con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 10.7.2025, è stato assegnato a parte ricorrente termine perentorio per rinnovare la notificazione all'Avvocatura dello Stato di . CP_4
2 Quindi, con memoria difensiva depositata in data 23.10.2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il richiamando la pronuncia Controparte_1 resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,
n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31.8), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché quella ordinaria ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese anteriori rispettivamente al quinquennio o al decennio ed ha assunto l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
Con note del 4.11.2025 parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare parzialmente a quanto inizialmente richiesto” ed ha chiesto il riconoscimento del “beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “carta elettronica”, solo per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 e non anche per l'anno scolastico 2018/2019 avendo riscontrato l'intervenuta prescrizione”.
3 All'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare va rilevato che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riunione dei procedimenti avanzata dall'amministrazione scolastica, in quanto relativa a cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi, la cui trattazione congiunta renderebbe gravoso il procedimento.
3. Nel merito, occorre delimitare l'oggetto del giudizio, dovendosi tenere conto della rinuncia di parte ricorrente, di cui alle note del 4.11.2025, all'accertamento del diritto di fruire della Carta del docente per il servizio prestato nell'a.s. 2018/19 e della conseguente cessazione della materia del contendere con riferimento a tale annualità.
3.1. Ciò posto, quanto alle ulteriori annualità oggetto di domanda, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto risulta infondata. CP_1
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, docente di scuola secondaria immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2021 attualmente in servizio presso una istituzione scolastica di AL, sul presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ha chiesto condannarsi il convenuto al riconoscimento del beneficio CP_1 rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie, l'incarico di supplenza nell'a.s. 2019/2020 è stato conferito il
30.9.2019 (cfr. contratti prodotti da parte ricorrente e stato matricolare) e il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tale data è stato interrotto dalla diffida inviata al
4 resistente in data 8.4.2024 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso). Non risultano dunque CP_1 prescritti i crediti relativi alla suddetta annualità, né quelli relativi all'annualità successiva.
4. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
4.1. Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del
5 diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
4.2. Vengono altresì in rilievo, ai fini del positivo vaglio di fondatezza della domanda, le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE rese nelle cause C-450/21 (EU:C:2022:411) e C-
268/2024 (EU:C:2025:526).
Con la prima delle richiamate pronunce, la CGUE ha sancito che “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
6 rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Con la più recente pronuncia del 2025, la CGUE, sollecitata a pronunciarsi sulla violazione della clausola 4 dell'accordo quadro con riferimento alle supplenze non aventi carattere annuale, ma c.d. brevi, ha interpretato la clausola medesima nel senso che essa “osta
a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, osservando in motivazione che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
4.3. Nel caso in esame la comparabilità tra il lavoro svolto dalla ricorrente per le annualità oggetto di esame e quello di un docente di ruolo appare confermata dalla documentazione in atti, laddove per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratto a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - rectius poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno). In particolare, dai contratti allegati dalla ricorrente alle note depositate il 29.3.2025 e dallo stato matricolare prodotto dal Cont
emerge che la docente ha espletato servizio, per quanto qui d'interesse, nell'a.s. 2019/20 dal 30.9.2019 al 30.6.2020 presso l'Istituto magistrale IN LE di AL e dall'1.10.2019 al 30.6.2020 presso il Liceo scientifico Archimede di AL nonché nell'a.s.
2020/21 dal 9.10.2020 al 30.6.2021 presso l' di . Controparte_5 CP_4
7 La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
4.4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e, dunque, per
€ 1.000,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere CP_1 effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Con riguardo alle spese di lite si osserva che la rinuncia alla domanda volta all'accertamento del diritto a fruire della Carta del docente per il servizio prestato nell'a.s.
2018/19 deve considerarsi quale rinunzia ad un singolo capo della domanda con conseguente applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 21848/2013). Ebbene, rilevato che la diffida del 18.4.2024 riguarda esclusivamente gli anni scolastici 2019/20 e
2020/21 e tenuto conto della data del conferimento dell'incarico nell'a.s. 2018/19 e della instaurazione del presente giudizio, la prescrizione risulta è maturata in relazione al suddetto anno scolastico. Pertanto, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3.
Per la restante parte, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle pretese correlate all'annualità
2018/2019; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 in persona del pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica CP_2
8 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; compensa per un terzo le spese di lite;
condanna il alla rifusione, in ragione dei 2/3, delle Controparte_1 spese di lite in favore di che si liquidano, nella misura già proporzionalmente Parte_1 ridotta, in €.686,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre C.U., disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Roberta Pulvirenti e Giuseppe
IL dichiaratisi antistatari.
Catania, 07/11/2025
La giudice del lavoro
HI NS
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