Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio il giorno 13 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 313/2021 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nicola Ricci presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano al Corso Umberto I n. 381 (il procuratore ha indicato per le comunicazioni l'indirizzo email ed Email_1
il numero di fax: ) P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
E
con sede legale in Angri, alla via Renato Raiola, 59, P.IVA in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Medina 40, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Gianlivio Fasciano C.F. , che la rappresenta e difende, congiuntamente e CodiceFiscale_1 anche disgiuntamente all'Avv. Annamaria Barone C.F. giusta procura in CodiceFiscale_2
calce alla memoria di costituzione. Gli Avv.ti Gianlivio Fasciano e Annamaria Barone hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria a mezzo fax al seguente numero: 081 5527054, ovvero alla pec:
– Email_2 Email_3
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6219/2020 pubblicata il
4.12.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo l'opposizione proposta dalla aveva revocato il decreto ingiuntivo n. CP_1
1423/2020 emesso su domanda dell'appellante per il pagamento dell'importo di euro 1.086,21 a titolo di compenso per il lavoro prestato in giorno festivo.
La parte appellante deduceva che la sentenza impugnata era frutto di un'errata interpretazione delle norme del contratto collettivo invocate a fondamento della pretesa ,oltre che di un'erronea valutazione delle circostanze dedotte in ricorso.
Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza gravata fosse disposta la condanna della società al pagamento dell'importo indicato nel ricorso monitorio.
La parte appellata, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva per resistere al gravame.
Con decreto del 24.09.2024 il procedimento era scardinato dal ruolo del ed era CP_3
assegnato al . Parte_2
Nelle more del giudizio, poi, era disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 13.02.2025 cui il procedimento giungeva a seguito del rinvio d'ufficio per assenza del Consigliere relatore.
Acquisite le note di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la causa era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva che i procuratori delle parti, con dichiarazione congiunta, hanno dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto di causa.
Nella dichiarazione depositata telematicamente il 2 dicembre 2024 si legge, infatti, quanto segue: “L'avv. Nicola Ricci… quale procuratore dell'appellante, preso atto che nelle more del giudizio, alla luce del consolidamento della giurisprudenza, la società appellata ha provveduto ad adempiere al pagamento delle somme dovute al lavoratore nonché delle competenze del doppio grado di giudizio, RINUNCIA all'atto di appello essendo cessata la materia del contendere. L'avv.
quale procuratore costituito della ACCETTA la rinuncia..” Controparte_4 CP_1
La rinuncia all'appello oggetto del presente giudizio evidenzia l'insussistenza sopravvenuta dell'interesse alla pronuncia di merito ed impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ove il difetto di interesse fosse stato originario la pronuncia sarebbe stata di inammissibilità).
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, poi, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Ciò posto, valutata la rinuncia al gravame, il Collegio ritiene che siano integrati tutti gli elementi atti a determinare la cessazione della materia del contendere, in base a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia (comprese le spese processuali, in merito alle quali le parti hanno già concordato il pagamento).
Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato, stante la natura della pronuncia (cfr. in tema di non applicazione del raddoppio del contributo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/08/2017, n. 20439).
P.Q.M.
La Corte così decide:1) dichiara cessata la materia del contendere per difetto di interesse al gravame;
2) nulla sulle spese del grado.
Napoli, così deciso il giorno 13.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano