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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 4.3.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6181/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania Via G. D'Annunzio n. 39/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mingiardi;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania, Controparte_1
via S. Maria La Grande n. 5, c.f. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Loredana Zappalà, presso il cui studio in Catania via Aloi n. 26 è elettivamente domiciliata;
Resistente
E CONTRO
, c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Berretta;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che l' ha indetto la selezione per CP_3
il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Medico U.O.C. del Servizio di Medicina Legale
Fiscale e Necroscopica, alla quale ha partecipato il ricorrente;
b) che la Commissione designata ha attribuito il punteggio a ciascuno dei partecipanti e si è collocato al secondo posto in Parte_1
Con graduatoria;
c) che, con delibera n. 1633 del 24/10/2022, l' ha approvato gli atti della Commissione
e le risultanze finali della selezione, conferendo l'incarico a , primo Controparte_2
classificato nella graduatoria;
c) che, con PEC del 4/10/2022, il ricorrente ha contestato la valutazione dei titoli dei candidati operata dalla Commissione, che ha alterato i risultati della selezione, impedendogli di collocarsi al primo posto in graduatoria. Il ricorrente, rilevando l'illegittimità della procedura, ha formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare
e/o accertare la illegittimità della delibera n. 1633 del 24/10/2022 del Direttore Generale dell'
[...]
, disponendone la disapplicazione in parte qua;
- condannare l' Controparte_1 [...]
a rinnovare la valutazione dei curricula e dei titoli del ricorrente OT. Controparte_1
e del controinteressato OT. , collocando il ricorrente al Parte_1 Controparte_2
primo posto della graduatoria;
- condannare l' a conferire Controparte_1
l'incarico quinquennale di Direttore Medico della Parte_2
al OT. ; - condannare l' al
[...] Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni in favore del OT. , nella misura delle differenze retributive e di Parte_1
posizione per il mancato conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Medico della
[...]
, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere Parte_2
dal 24/10/2022, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c.; - disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio”.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, l' ha contestato la dedotta illegittimità della CP_3
procedura, eccependo l'inammissibilità della domanda di riconoscimento dell'incarico al ricorrente, non potendo essere l'incarico attribuito dal giudice, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria, che comunque non può commisurarsi all'intero trattamento economico previsto per l'incarico.
L' resistente ha quindi così concluso: “In via principale - Accertare e dichiarare che l'attribuzione CP_1
dell'incarico di Direttore Medico U.O.C. del Servizio di Medicina Legale Fiscale e Necroscopica al dott.
è conforme alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, nonché ai criteri della Controparte_2
lex specialis e ai principi contrattuali di correttezza e buona fede. In subordine - Accertare e dichiarare che al ricorrente non è comunque attribuibile alcuna tutela di carattere restitutorio consistente nel riconoscimento di un diritto all'incarico e nella conseguente attribuzione dello stesso ope judicis. -
Accertare e dichiarare che la tutela risarcitoria richiesta dal ricorrente non può identificarsi con
l'attribuzione di somme equivalenti ai trattamenti economici asseritamente perduti per effetto della mancata attribuzione dell'incarico. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Ha resistito in giudizio , tempestivamente costituitosi con memoria Controparte_2
depositata l'1.3.2024, il quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sussistendo nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo, nonché la mancata produzione della domanda di partecipazione alla selezione e l'infondatezza delle contestazioni formulate dal ricorrente in merito alle valutazioni operate dalla Commissione, in ogni caso eccependo in via riconvenzionale che la revisione delle valutazioni non comporterebbe comunque all'assegnazione al di un punteggio superiore a quello del Quest'ultimo ha inoltre eccepito l'inammissibilità Pt_1 CP_2
della domanda di attribuzione giudiziale dell'incarico, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria, rispetto alla quale non prova i relativi presupposti.
ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e Controparte_2
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del Giudice Amministrativo;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso per omessa produzione in atti della domanda di partecipazione del OT. in ogni caso, accertare e dichiarare Pt_1
l'inammissibilità della domanda alla rinnovazione della valutazione del ricorrente e conseguente conferimento dell'incarico di Direttore Medico della Parte_2
; nel merito, rigettare le domande avanzate dall'odierno ricorrente perché infondate in
[...]
fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale ritenga anche parzialmente fondata la pretesa di controparte, accogliere l'eccezione riconvenzionale per le causali di cui al punto
III) della presente memoria;
condannare controparte al pagamento di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge”.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “la procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore Part generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;
ne consegue che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento” (Cass. S.U.
6/3/2020, n.6455; Cass. S.U. 13/10/2011 n. 21060). Nel merito, parte ricorrente ha chiesto che, previa disapplicazione della delibera n. 1633 del Con 24/10/2022 del Direttore Generale, l' sia condannata: a rinnovare la valutazione dei titoli, collocando il ricorrente al primo posto della graduatoria;
a conferire al ricorrente l'incarico di Direttore
Medico della;
al risarcimento dei danni. Parte_2
Va osservato che, come precisato dalla Suprema Corte, “in tema di dirigenza sanitaria, il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del
1992 è contrassegnato da due fasi: la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall'apposita commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative;
la seconda, finalizzata al conferimento dell'incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elemento rilevante per
l'assegnazione finale è quello dell'idoneità” (v. Cass. Sez. L. 3/9/2021 n. 23889, in cui la commissione di esperti aveva affiancato al giudizio di idoneità una scarna valutazione come "ottimo" o "buono" e la
S.C., sulla base del principio di cui in massima, ha escluso che ciò avesse trasformato l'elenco degli idonei in una graduatoria, tale da condizionare il direttore generale nell'attribuzione dell'incarico).
La prima fase, quindi, non è contrassegnata da valutazioni comparative ed è funzionale all'individuazione di una terna di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il quale compie poi una scelta che ha carattere fiduciario, senza essere vincolato dall'ordine del punteggio riportato dai tre candidati.
In questo senso si pone anche la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. S.U. n.
6455/2020), la quale precisa come l'attività di valutazione da parte della commissione esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati) che rimane soltanto preparatoria di un provvedimento discrezionale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Struttura complessa, che costituisce una scelta fiduciaria del direttore generale, evidenziando che la graduatoria formata dalla commissione non impone il conferimento dell'incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, restando tale affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivare puntualmente.
Ciò considerato, il ricorrente è stato inserito nella terna dei candidati selezionati dalla commissione e la sua collocazione al secondo posto in graduatoria non escludeva comunque la possibilità di essere selezionato dal direttore generale, così come, anche laddove la commissione venisse chiamata a rivalutare i punteggi attribuendo quello più alto al , ciò non imporrebbe al direttore generale Pt_1
di conferire l'incarico a quest'ultimo. Anche prescindendo dall'eccezione per cui l'omessa produzione della domanda di partecipazione non consente di stabilire quali titoli sono stati dichiarati dal e quindi valutati dalla commissione, la Pt_1
scelta discrezionale del direttore generale (“visti gli atti della considerati i giudizi della CP_4
stessa, si individua come profilo più aderente all'incarico quello del OT. , Controparte_2
che peraltro risulta il primo della graduatoria”) risulta ricaduta sul in quanto lo stesso è stato CP_2
ritenuto il profilo maggiormente aderente all'incarico e non solo (“peraltro”) perché è il primo della graduatoria.
Inoltre, in ordine alla domanda formulata in ricorso di “condannare l' Controparte_1
a conferire l'incarico quinquennale di Direttore Medico della
[...] Parte_2
al OT. ”, va osservato che non può domandarsi al giudice di
[...] Parte_1
sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (v. Cass. Sez. L. 12.7.2022 n. 22029).
Nella specie, il punteggio da attribuire ad un titolo non è predeterminato in modo fisso, ma da determinare discrezionalmente tra un minimo ed un massimo prestabiliti.
Neppure può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni.
Considerato che anche la collocazione del al primo posto della graduatoria redatta dalla Pt_1
Commissione non avrebbe implicato un obbligo per il dirigente generale di conferirgli l'incarico ed un corrispondente diritto a conseguirlo in capo al ricorrente, quest'ultimo non avrebbe in ogni caso diritto ad un risarcimento danni nella misura richiesta e pari all'ammontare delle differenze retributive e di posizione per il mancato conferimento dell'incarico quinquennale.
Invero, si sarebbe semmai potuta configurare una perdita della possibilità (chance) di conseguire l'incarico in virtù di un maggior punteggio di fatto non riconosciuto, ma nella fattispecie non è stata proposta una domanda risarcitoria da perdita di chance, la quale, trattandosi di danno potenziale non assimilabile ad un danno futuro, non è ricompresa, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno (Cass. 29.11.2012, n. 21245; Cass. Sez. L. 13.6.2014 n. 13491).
Peraltro, la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. n. 13818/17; n. 19604/16).
Nella specie, la scelta discrezionale del dirigente generale ha tenuto conto della ritenuta maggiore aderenza all'incarico del profilo del e non vi è prova che, in ipotesi di rivalutazione dei titoli dei CP_2
candidati e di collocazione del ricorrente al primo posto, il dirigente generale si sarebbe determinato a compiere una scelta diversa, atteso il carattere essenzialmente fiduciario della stessa.
Per le superiori ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 ai valori minimi dello scaglione di valore indeterminabile per le cause di lavoro, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' e di Parte_1 CP_3 [...]
, che si liquidano, per ciascuno dei resistenti, in complessivi € 3.688,50 per compensi, CP_2
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 4.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi