Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2012 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GATTO ANTONIO
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. FERRONI CP_1 C.F._2
OLGA
con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio contenzioso
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni: la ricorrente: come da memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c.; il resistente: come da memoria ex art. 473-bis.17 comma 2 c.p.c.; il PM: visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
Il nel costituirsi in giudizio, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile CP_1
di Euro 200 mensili di cui la contestava fermamente il fondamento formulando CP_1
istanza di condanna per lite temeraria.
All'udienza del 4 febbraio 2025 si provvedeva all'audizione dei coniugi e all'udienza del
18 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473- bis. 22 comma 4 c.p.c.
pagina 1 di 4
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (contratto il 20 marzo
1988) va accolta atteso che al momento di deposito del presente ricorso era abbondantemente decorso il termine di legge dalla udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con l'omologa del 29 ottobre 2002.
L'esame della domanda con la quale il ha chiesto il riconoscimento di un CP_1
assegno divorzile postula il richiamo alle seguenti risultanze.
Con decreto del 25 novembre 2005 il Tribunale di Rovigo ha affidato la figlia ER
(nata il [...]) al padre in modifica delle condizioni di separazione ove i coniugi avevano concordato l'affido della minore alla madre;
con rogito dell'8 febbraio
2006 i coniugi hanno venduto l'abitazione di comune proprietà, ove si era articolata la vita familiare, al prezzo di Euro 108.000.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la (nata nel 1965) ha dichiarato di percepire, Pt_1
a seguito di una patologia oncologica, una pensione di invalidità del 100% per un ammontare di Euro 500 e di vivere in una casa di proprietà.
Il (nato nel 1965) ha dichiarato di vivere nella casa di cui è nudo proprietario CP_1
(mentre il padre ne è l'usufruttuario) e di aver cessato di svolgere per motivi di salute l'attività di montaggio e trasporti di mobili, esercitata sino all'anno 2018 in qualità di “padroncino”.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Secondo il costante orientamento di legittimità il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive
(cfr., da ultimo, Cass. 11 ottobre 2024, n. 26520).
Quanto alla componente assistenziale, il non ha documentato di essere affetto CP_1 dalle patologie dichiarate all'udienza del 4 febbraio 2025 (morbo di Chron cui si sarebbe di recente associato un mieloma) le quali, anche ove effettivamente esistenti, non sembrano precludere lo svolgimento di occupazione lavorativa. È, del resto,
pagina 2 di 4 estremamente significativo che, come si evince dalla visura PRA agli atti, il resistente sia tuttora proprietario di un furgone per il trasporto di cose acquistato nel 2018 che è proprio l'anno in cui avrebbe, a suo dire, smesso di esercitare l'attività di padroncino.
Né l'assegno può trovare fondamento nella componente perequativa-compensativa che il resistente ha invocato deducendo di essere stato privato della somma di sua spettanza derivante dalla vendita della casa di comune proprietà (grazie alla quale la ricorrente avrebbe acquistato la casa in cui vive attualmente) e di essersi sobbarcato l'onere di provvedere al mantenimento della figlia.
Dal rogito dell'8 febbraio 2006 risulta che il prezzo pattuito venne anticipatamente corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice e, cioè, alla e al Pt_1 CP_1 comparsi entrambi alla stipula dell'atto. Appare quindi ragionevole ritenere che la somma sia stata suddivisa fra moglie e marito il quale, del resto, non ha mai avanzato alcuna rivendicazione nei 19 anni sin ora trascorsi. Né può comunque procedersi agli accertamenti richiesti dal procuratore del resistente atteso che le evidenze bancarie vengono conservate per non più di dieci anni dalla data della singola operazione.
Il fatto che il si sia occupato dell'affidamento e del mantenimento della figlia CP_1
per alcuni anni non assume alcuna rilevanza trattandosi di mero dovere ER
genitoriale, adempiuto in forza del decreto del 25 novembre 2005 con il quale il
Tribunale di Rovigo ha posto a carico del primo tutti gli oneri economici da sostenere in favore della seconda.
Il Tribunale non può infine esimersi dall'osservare che l'eventuale riconoscimento di un assegno, anche in somma inferiore a quella richiesta, priverebbe la ricorrente, titolare di una modesta pensione di invalidità conseguente ad una seria e documentata patologia tumorale, delle risorse minime per la propria sopravvivenza.
Alla luce di quanto precede non può essere quindi accolta la domanda di assegno divorzile così come va peraltro rigettata, quantomeno in assenza di prova di un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello ristorabile con il pagamento delle spese processuali, la richiesta di lite temeraria formulata dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione del minimo dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità ed esclusione della fase istruttoria;
posto che la ricorrente è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio il pagamento deve avvenire in favore dello Stato ex art. 133 dpr n. 118 del 2002.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 20 marzo 1988 in Ferrara e trascritto nei registri atti di matrimonio di CP_1
detto Comune al numero 38, parte II serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
Rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata dal CP_1
Condanna il alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
Euro 2.906 oltre spese generali al 15% Iva e Cpa disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Ferrara, 18 marzo 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 4 di 4