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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/05/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3427 r.g.a.c. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Galoppa Daniele, Parte_1
come da procura in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, , premesso di aver Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Lizzano (TA) 20.09.2016 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli ed ,
[...] Per_1 Per_2
rispettivamente il 15.06.2013 ed il 03.07.2015, e che con sentenza non definitiva n. 75/2023 pubblicata in data 11/01/2023 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
medesime condizioni statuite in sede di separazione con sentenza n.
1829/2023 pronunziata dal Tribunale di Taranto e pubblicata in data
19/07/2023.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 19.02.2025 il ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza non definitiva n. 75/2023 pubblicata in data 11/01/2023 con la quale il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la separazione.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, nella contumacie della convenuta, vanno accolto le conclusioni attrici, rilevando che le statuizioni di carattere economico di cui alla sentenza di separazione appaiono rispecchiare la situazione personale delle parti ed idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze del divorzio.
Non risulta a tal proposito documentata nel corso del giudizio alcuna significativa variazione delle condizioni economiche delle parti.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
ricorso depositato da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Lizzano (TA) il 20.09.2016 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato Controparte_1 civile del Comune di Lizzano (TA) al n. 18, p. II^, s. A, dell'anno 2016;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lizzano (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISCIPLINA le condizioni del divorzio conformemente a quanto previsto con sentenza n. 1829/2023 pronunziata dal Tribunale di Taranto e pubblicata in data 19/07/2023;
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3427 r.g.a.c. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Galoppa Daniele, Parte_1
come da procura in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, , premesso di aver Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Lizzano (TA) 20.09.2016 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli ed ,
[...] Per_1 Per_2
rispettivamente il 15.06.2013 ed il 03.07.2015, e che con sentenza non definitiva n. 75/2023 pubblicata in data 11/01/2023 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
medesime condizioni statuite in sede di separazione con sentenza n.
1829/2023 pronunziata dal Tribunale di Taranto e pubblicata in data
19/07/2023.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 19.02.2025 il ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza non definitiva n. 75/2023 pubblicata in data 11/01/2023 con la quale il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la separazione.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, nella contumacie della convenuta, vanno accolto le conclusioni attrici, rilevando che le statuizioni di carattere economico di cui alla sentenza di separazione appaiono rispecchiare la situazione personale delle parti ed idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze del divorzio.
Non risulta a tal proposito documentata nel corso del giudizio alcuna significativa variazione delle condizioni economiche delle parti.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
ricorso depositato da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Lizzano (TA) il 20.09.2016 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato Controparte_1 civile del Comune di Lizzano (TA) al n. 18, p. II^, s. A, dell'anno 2016;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lizzano (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISCIPLINA le condizioni del divorzio conformemente a quanto previsto con sentenza n. 1829/2023 pronunziata dal Tribunale di Taranto e pubblicata in data 19/07/2023;
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
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