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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/10/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.10.2025 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2858 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
e rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto Persona_1 Persona_2 introduttivo dall'Avv Silvia Marucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via Indipendenza n. 42 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fulvia Cristofari, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Giulianova, Via Parini Convenuto E
Controparte_2
[...]
Convenuti contumaci OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_1 figli minori Persona_1 Persona_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il decesso del Sig. Persona_3
è da ritenersi in diretta ed esclusiva correlazione causale con il sinistro avvenuto il giorno pagina 1 di 10 19/01/2015 e che l' impatto tra i due veicoli è avvenuto con il concorso della condotta del conducente dell'autobus Fiat Iveco targato ED866XG, sig. ; per l'effetto, CP_2 condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, (GIA' Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e , in solido tra loro, CP_4 CP_2 al pagamento delle seguenti somme, già ridotte del 50% in considerazione del concorso di colpa del sig. nella causazione del sinistro de quo: euro 156.907,20 a titolo di danno non Persona_3 patrimoniale subito dalla moglie convivente;
euro 152.003,85 per il danno non Parte_1 patrimoniale subito da ciascun figlio convivente per il decesso del loro marito/padre Per_3
; e quindi al pagamento della complessiva somma di euro 460.914,90, o di altra diversa
[...] somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia e dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, nonché al pagamento di una somma ulteriore che verrà equitativamente determinata dal Giudice a titolo di danno patrimoniale subito dagli stessi familiari conviventi. Con condanna, infine, al pagamento di spese e competenze professionali del giudizio.” Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'On.le Giudice adito
1) rigettare la domanda attrice poichè infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
Controparte_5
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Svolgimento del giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori e ha convenuto in giudizio la Persona_1 Persona_2 società la unipersonale Controparte_1 Controparte_2
(già nonché affinché venissero condannati, in solido, al risarcimento CP_4 CP_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso di Persona_3
(rispettivamente coniuge e padre degli attori) in occasione dei sinistro stradale avvenuto in data 19.01.2015 allorquando quest'ultimo, mentre percorreva in Sant'Egidio alla Vibrata Viale dei Fiori in direzione di marcia Sant'Egidio alla Vibrata-Villa Lampa alla guida dell'autovettura Peugeot 106 tg. AH707FJ ha impattato con l'autobus Fiat Iveco tg. ED886XG condotto da di CP_2 proprietà della società e assicurato con la società CP_4 Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, dovendosi il sinistro ricondurre all'esclusiva responsabilità di Persona_3
3. La società Unica nonostante la Controparte_6 CP_2 regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, viene decisa pagina 2 di 10 all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. La dinamica del sinistro
5. Come sopraesposto, in data 19.01.2015 mentre percorreva alla guida Persona_3 dell'autovettura Peugeot 106 tg. AH707FJ Viale dei Fiori in direzione di marcia Sant'Egidio alla Vibrata-Villa Lampa (in Sant'Egidio alla Vibrata) ha impattato con l'autobus Fiat Iveco tg. ED886XG condotto da di proprietà della società e assicurato con la CP_2 CP_4 società che procedeva nello stesso senso di marcia dell'autovettura Controparte_1 precedendola e che aveva interrotto la marcia per far scendere i passeggeri, impatto dal quale è conseguito l'immediato decesso di Persona_3
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri di S. Egidio alla Vibrata intervenuti sul luogo del sinistro subito dopo lo stesso (vd. doc. 2 allegato alla citazione) si evince che:
- i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, trovandosi su un rettilineo lungo circa 1 km;
- sul suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti, di talché non aveva provato neanche ad evitare l'impatto; Persona_3
- il conducente dell'autobus ( aveva assunto bevande alcooliche, riportando un CP_2 tasso alcoolemico di 1,34 mg/dl con conseguente irrogazione nei suoi confronti della sanzione di cui all'art. 186 co. 2 d.lgs. n. 285/1992 che prevede il limite di 0,5 g/l per chi esercita l'attività di trasporto di persone. Dalla comunicazione di reato ex art. 347 c.p.c. redatta dai Carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta, altresì, che:
- non faceva uso di cinture di sicurezza e il veicolo in suo uso non era dotato di Persona_3 sistema airbag;
- la carreggiata in questione è un tratto di strada larga che avrebbe permesso il sorpasso dell'autobus qualora l'opposto senso di marcia opposto non fosse stato occupato da altri veicoli. Dall'autopsia redatta nel corso delle indagini penali – concluse con decreto di archiviazione avendo ravvisato l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo a Persona_3
(vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il quale non vincola il giudice civile nell'attribuzione delle rispettive responsabilità (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 3 agosto 2016, n. 16239) - emerge che:
- aveva fatto uso di sostanze alcooliche e di cocaina in una percentuale, tuttavia, Persona_3 ritenuta irrilevante ai fini del determinismo dell'evento;
- il decesso di è avvenuto a causa di un politrauma subito in conseguenza Persona_3 dell'impatto con l'autobus che ha determinato uno shock emorragico conseguente alla rottura del ventricolo destro del cuore, perforato a sua volta dai monconi ossei delle coste fratturate. Dall'istruttoria svolta è emerso che:
- l'autista dell'autobus ( prima di arrestare la marcia non aveva attivato CP_2
l'indicatore di direzione (vd. testimonianza di nipote di parte attrice, il quale si Tes_1 trovava a bordo dell'autobus al momento del sinistro, verbale di udienza del 21.06.2023; testimonianza di il quale al momento del sinistro si trovava a percorrere il senso di Testimone_2
pagina 3 di 10 marcia opposto a quello dell'autobus e dell'autovettura condotta da verbale di CP_7 udienza del 9.04.2024);
- al momento dell'impatto l'opposta corsia di marcia era percorsa dall'autovettura condotta da e da altre autovetture (vd. testimonianza di verbale di udienza del Testimone_2 Testimone_2
9.04.2024, il quale ha dichiarato che, a seguito dell'urto, non si è fermato in quanto aveva macchine dietro e voleva evitare di intralciare il traffico, circostanza che appare plausibile e che, pertanto, non inficia la sua attendibilità);
- sebbene tutti i pullman che transitavano sulla strada in questione si fermassero dove si è fermato l'autobus in questione (vd. testimonianza di , verbale di udienza del Testimone_3
21.06.2023), non c'è uno spazio appositamente dedicato alla sosta fermata dell'autobus (vd. testimonianza di dei Carabinieri intervenuto al momento del sinistro, verbale Testimone_4 Tes_5 di udienza del 4.04.2024) e non è chiaro se la fermata fosse segnalata né se la stessa fosse autorizzata (vd. testimonianza di dei Carabinieri intervenuto al momento del Testimone_4 Tes_5 sinistro, verbale di udienza del 4.04.2024; vd. testimonianza di L.te dei Testimone_6
Carabinieri intervenuto al momento del sinistro, verbale del 27.06.2024, il quale ha riferito: “mi sembra di ricordare che in loco vi fosse una fermata autorizzata” anche se “nel nostro rapporto non si parla però di segnaletica”). Quanto al momento in cui si è verificato l'urto i testimoni e hanno Tes_1 Testimone_7 riferito che questo è avvenuto immediatamente dopo l'improvvisa fermata dell'autobus (in particolare il primo, confermando la dichiarazione scritta allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha riferito che al momento dell'impatto nessuno era ancora sceso dal pullman e le porte erano ancora chiuse, vd. verbale di udienza del 21.06.2023, mentre il secondo, anch'egli confermando la dichiarazione scritta allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha riferito che l'urto è avvenuto subito dopo la fermata dell'autobus e che i passeggeri sono scesi solo successivamente allo stesso). , invece, in sede di testimonianza ha riferito di Testimone_3 aver visto il sinistro ad impatto già avvenuto e che dalla sua visuale non poteva vedere le porte dell'autobus e, pertanto, se i ragazzi erano o meno scesi (vd. verbale di udienza del 21.06.2023) mentre davanti ai Carabinieri in prossimità del fatto aveva dichiarato che l'impatto era avvenuto dopo che alcuni studenti erano già scesi dal pullman (vd. doc. 2 allegato alla citazione, dove si legge
“alle ora 14.30 circa di oggi 19.01.2015 mi trovavo affacciato al balcone della mia abitazione che accede su Viale dei Fiori di Sant'Egidio alla Vibrata. Ad un certo punto notavo un Pullman Arpa fermo sul margine destro della propria corsia di marcia direzione Sant'Egidio alla Vibrata – Villa Lampa. Alcuni studenti erano già scesi dal pullman quando rientravo. Dopo pochi secondi sentivo un forte rumore e riaffacciandomi notavo un'autovettura che aveva tamponato il pullman”). La responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto
6. In punto di diritto costituisce orientamento ormai consolidato – condiviso dall'intestato Tribunale – quello per cui ai sensi dell'art. 149 co. 1 d.lgs. n. 285 del 1992 il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, con la conseguenza che l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto d'inosservanza della distanza di pagina 4 di 10 sicurezza, la quale rende inapplicabile la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. dovendo il conducente del veicolo che tampona fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 5 agosto 2002 n. 11700; Cass. civ., sez. 3, 23 maggio 2006, n. 12108, Cass. civ., sez. 3, 18 marzo 2014, n. 6193; Cass., 31 maggio 2017, n. 13703; Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 1 luglio 2021, n. 18708; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 9 maggio 2024, n. 12663). Tale prova liberatoria può avere per oggetto anche il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale, potendo – pertanto – rilevare a tal fine anche il malgoverno del veicolo da parte del tamponato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 7 aprile 1997, n. 2980; Cass. civ., sez. 3, 19 dicembre 2006 n. 27134; Cass. civ., sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18884; Cass. civ., sez. 3, 21 aprile 2016, n. 8051). In altri termini, la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza viene meno nel caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cass. civ., sez. 3, 19 dicembre 2006, n. 27134) dovendosi anche nelle ipotesi di collisione da tergo valutare in modo comparativo la condotta di entrambi i conducenti, con la conseguenza che l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli (cfr. Cass. civ, sez. 3, 21 agosto 1992, n. 9727) spettando al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni idonee ad escludere la presunzione di colpa di cui all'art. 149 cod. della strada ed a comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 1 luglio 2021, n. 18708).
6.1. In applicazione dei sopraesposti principi ritiene il Tribunale che sebbene l'interruzione della marcia da parte di al fine di consentire la discesa dei passeggeri non possa, di per CP_2 sé, considerarsi condotta del tutto imprevedibile, essendosi il conducente dell'autovettura Peugeot (ossia messo in condizioni di non poter evitare l'urto (atteso che, come attestato Persona_3 dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, in presenza di un fondo stradale in buone condizioni, questi ha urtato contro la parte posteriore dell'autobus senza neanche tentare di frenare, come dimostra l'assenza di tracce sul piano viabile), occorre considerare che, come emerso dall'istruttoria svolta, non esisteva una segnaletica che indicasse l'esistenza di una fermata dell'autobus né uno spazio a tal fine dedicato (vd. anche fotografie allegate all'atto di citazione) e che il conducente dell'autobus non ha presegnalato la fermata con l'accensione dell'indicatore di direzione in violazione dell'art. 154 d.lgs. n. 285/1992 (tale circostanza risulta provata soprattutto dalla testimonianza di privo di legame familiare con gli odierni attori, non risultando Testimone_2 dirimente la sola circostanza che non sia stato escusso a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, considerato che i carabinieri intervenuti hanno verbalizzato solo le dichiarazioni di e che lo stesso ha spiegato di essersi allontanato dal luogo del sinistro al fine Testimone_3 di non intralciare la circolazione, non avendo neanche compreso nell'immediatezza la gravità del sinistro). pagina 5 di 10 Pertanto, se anche il rallentamento e la fermata dell'autobus non possono considerarsi condotta del tutto imprevedibile idonea ad incidere sulla dinamica del sinistro, la violazione del codice della strada consistente nell'omessa presegnalazione della fermata mediante accensione dell'apposito indicatore di direzione, la quale ha la precipua funzione di richiamare l'attenzione del veicolo che segue in ordine alla necessità di rallentare la marcia, ha inevitabilmente concorso nella causazione del sinistro nella misura, che si reputa congrua, del 10%, così contenuta a fronte della preponderante colpa di il quale ha tenuto una condotta di guida non prudente, consistente, oltre che CP_8 nel mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto all'autobus, nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e nella verosimile elevata velocità a cui viaggiava, desumibile dall'assenza di riscontro di frenate sull'asfalto e dalle cause del decesso come rilevate nel corso dell'autopsia svolta durante le indagini penali. Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
7. Ciò posto, parte attrice ha, innanzitutto, richiesto il risarcimento del cd. danno da perdita del rapporto parentale. Al riguardo la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un duplice danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28989). Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che – per comune esperienza – è connaturale all'essere umano (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767) In applicazione di tali principi deve, pertanto, essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore di (coniuge convivente di nonché in favore di e Parte_1 Persona_3 Persona_1
(figli conviventi del de cuius) – potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di Persona_2 parentela (moglie-marito e genitore-figli) ed in assenza di prova contraria – l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dagli stessi subito in conseguenza del decesso di Persona_3
pagina 6 di 10 7.1. Una volta riconosciuta l'esistenza di un danno da perdita del rapporto parentale in capo al coniuge e ai figli si deve procedere alla relativa quantificazione e, al tal fine, la più recente giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione deve avvenire secondo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, cioè, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio dei punti precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza far ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. Civ., sez. 3, 10 novembre 2021, n. 33005). In applicazione di tali principi, facendo applicazione dei criteri di cui alle Tabelle di Milano del 2024: A) a coniuge convivente (circostanza pacifica), deve essere riconosciuto l'importo Parte_1 di € 30.147,00 così determinato:
- età della vittima primaria (34 anni): 22 punti;
- età della vittima secondaria (32 anni): 22 punti;
- convivenza (si): 16 punti;
- superstiti nel nucleo familiare primario (2 figli): 12 punti;
- qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale, tenuto conto dell'entità dei contatti e delle frequentazioni: 5, presumibile in ragione dello stretto vincolo parentale, non potendosi attribuire un punteggio maggiore in ragione delle generiche allegazioni e dell'assenza di ogni prova, per un totale di 77 punti. Detto punteggio, moltiplicato per il valore punto (€ 3.911,00), comporta il riconoscimento dell'importo di € 301.147,00 (già rivalutato), il quale va decurtato del 90% in considerazione della maggiore responsabilità di per un totale di € 30.147,00, cui devono aggiungersi gli Persona_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo. B) a figlia, deve essere riconosciuto l'importo di € 35.590,10 così determinato: Persona_1
- età della vittima primaria (34 anni): 22 punti;
- età della vittima secondaria (11 anni): 26 punti;
- convivenza (si): 16 punti;
- superstiti nel nucleo familiare primario (madre e fratello): 12 punti;
- qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale, tenuto conto dell'entità dei contatti e delle frequentazioni: 15, presumibile in ragione dello stretto vincolo parentale (essendo – cioè - presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), non potendosi – tuttavia - attribuire un punteggio maggiore in ragione delle generiche allegazioni e dell'assenza di ogni prova, per un totale di 91 punti. Detto punteggio, moltiplicato per il valore punto (€ 3.911,00), comporta il riconoscimento pagina 7 di 10 dell'importo di € 355.901,00 (già rivalutato), il quale va decurtato del 90% in considerazione della maggiore responsabilità di per un totale di € 35.590,10, cui devono aggiungersi gli Persona_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo. C) a figlio, deve essere riconosciuto l'importo di € 36.372,30 così determinato: Persona_2
- età della vittima primaria (34 anni): 22 punti;
- età della vittima secondaria (7 anni): 28 punti;
- convivenza (si): 16 punti;
- superstiti nel nucleo familiare primario (madre e fratello): 12 punti;
- qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale, tenuto conto dell'entità dei contatti e delle frequentazioni: 15, presumibile in ragione dello stretto vincolo parentale (essendo – cioè - presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), non potendosi – tuttavia - attribuire un punteggio maggiore in ragione delle generiche allegazioni e dell'assenza di ogni prova, per un totale di 93 punti. Detto punteggio, moltiplicato per il valore punto (€ 3.911,00), comporta il riconoscimento dell'importo di € 363.723,00 (già rivalutato), il quale va decurtato del 90% in considerazione della maggiore responsabilità di per un totale di € 36.372,30, cui devono aggiungersi gli Persona_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo.
8. Parte attrice ha, altresì, richiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante dovuto al fatto che il de cuius, anche se nei 5 anni anteriori al decesso aveva perso il lavoro, era un lavoratore saltuario privo di reddito documentato (fatto salvo per la dichiarazione dei redditi modello 730/2011 dalla quale risulta, per l'anno 2010, un reddito di € 17.403,00) che riusciva, tuttavia, a provvedere al mantenimento della moglie e dei figli conviventi (vd. pag.
5-6 della citazione). In punto di diritto la morte di una persona derivante da fatto illecito altrui può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro per legge o per costume sociale. Trattandosi di danno futuro, esso deve essere liquidato secondo criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto (cfr.,ex multis, Cass. civ., sez. III, 2 ottobre 2003, n. 14678), ferma restando la necessità che la parte fornisca la prova dell'ammontare del reddito percepito dal de cuius al momento del decesso, dovendo a tale reddito concretamente percepito parametrarsi il danno patrimoniale sofferto dagli eredi. Se il soggetto era disoccupato al momento del decesso, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale futuro occorre verificare che questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile alla stregua di parametri di regolarità causale (Cass. civ., sez. 3, 1 marzo 2007, n. 4791; Cass. civ., sez. 3, 3 aprile 2008, n. 8546; Cass. civ., sez. 3, 19 novembre 2009, n. 24435; Cass. civ., sez. 3, 25 febbraio 2020, n. 5099). In altri termini, occorre verificare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospetta come effettivamente probabile, tenuto conto di parametri di regolarità causale, un futuro pagina 8 di 10 sostegno patrimoniale in favore degli odierni attori da parte della vittima del sinistro stradale, ossia se, sulla base delle circostanze del caso concreto, e non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa, cfr. Cass. civ., sez. 3, 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati (Cass. civ., sez. 3, n. 5099/ 2020 cit.). Dall'ipotesi esaminata del soggetto disoccupato al momento del decesso devono essere distinte quelle del percettore di un reddito esiguo (inferiore al triplo della pensione sociale) nonché quella del lavoratore saltuario, venendo in tali ipotesi in esame il problema della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante nella misura del triplo della pensione sociale in applicazione di quanto previsto dall'art. 137 co. 3 cod. ass. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, coerentemente con quanto previsto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 445 del 1995, il triplo della pensione sociale non costituisce una soglia minima di risarcimento, di talché se la vittima dell'infortunio è un lavoratore e non prova il suo reddito, nessun risarcimento può essergli liquidato, mentre se il danneggiato è un lavoratore e prova un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, il suo danno dovrà essere pari al reddito perduto e non al triplo della pensione sociale in quanto, altrimenti, si perverrebbe all'assurdo che il lavoratore il quale abbia un reddito, ma non lo provi, non avrà diritto alcun risarcimento mentre quello invece che abbia un reddito, ma risulti inferiore al triplo della pensione sociale, avrà diritto ad un risarcimento pari a quest'ultima. La regola dettata dall'art. 137 co. 3 cod. ass., pertanto, non è quella secondo cui "il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale se la vittima è un lavoratore dal reddito esiguo" ma è quella per cui "il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima" (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896).
8.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice non possa trovare accoglimento in quanto la stessa ha affermato che il de cuius nei 5 anni antecedenti al sinistro (e, dunque, per un considerevole lasso di tempo) svolgeva lavori saltuari con i quali riusciva comunque a mantenere la propria famiglia (vd. pag. 6 della citazione) ma non ha provato né l'effettiva saltuarietà di tali lavori (essendo il capitolo 9 della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 184 co. 6 n. 2 c.p.c. genericamente formulato) né quanto effettivamente lo stesso percepisse da tali lavori, importo che, comunque, la stessa parte attrice ha allegato essere sufficiente al mantenimento dell'intero nucleo familiare, essendo disoccupata. Parte_1
In altri termini ritiene il Tribunale che, nonostante parte attrice abbia fatto riferimento allo svolgimento da parte di di lavori saltuari, in realtà – dalla sua stessa prospettazione Persona_3
– emerge che lo stesso per almeno 5 anni svolgesse lavori che, sia pure non documentati, erano regolari (potendo con essi mantenere il nucleo familiare composto dalla moglie, disoccupata, e dai due figli) con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del reddito percepito al quale parametrare il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. In assenza di tale prova, nessun risarcimento può essere riconosciuto a tale titolo all'odierna parte pagina 9 di 10 attrice. Le spese di lite
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico delle parti convenute in via solidale. Le stesse, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia (sulla base del decisum), la natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, il pregio dell'attività svolta, si liquidano in € 14.103,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4. 253,00 per la fase decisionale), da liquidarsi in favore dell'Erario, risultando parte attrice ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...] Per_1
e contro
[...] Persona_2 Controparte_1 [...]
e ogni diversa Controparte_2 CP_2 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1 [...] unipersonale e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_2 di € 30.147,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_1
2) condanna, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1 [...] unipersonale e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_2
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia di € Parte_1 Persona_1
35.590,10, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3) condanna, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1 [...] unipersonale e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_2
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio di € Parte_1 Persona_2
36.372,30 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge Teramo, il 16.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.10.2025 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2858 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
e rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto Persona_1 Persona_2 introduttivo dall'Avv Silvia Marucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via Indipendenza n. 42 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fulvia Cristofari, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Giulianova, Via Parini Convenuto E
Controparte_2
[...]
Convenuti contumaci OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_1 figli minori Persona_1 Persona_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il decesso del Sig. Persona_3
è da ritenersi in diretta ed esclusiva correlazione causale con il sinistro avvenuto il giorno pagina 1 di 10 19/01/2015 e che l' impatto tra i due veicoli è avvenuto con il concorso della condotta del conducente dell'autobus Fiat Iveco targato ED866XG, sig. ; per l'effetto, CP_2 condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, (GIA' Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e , in solido tra loro, CP_4 CP_2 al pagamento delle seguenti somme, già ridotte del 50% in considerazione del concorso di colpa del sig. nella causazione del sinistro de quo: euro 156.907,20 a titolo di danno non Persona_3 patrimoniale subito dalla moglie convivente;
euro 152.003,85 per il danno non Parte_1 patrimoniale subito da ciascun figlio convivente per il decesso del loro marito/padre Per_3
; e quindi al pagamento della complessiva somma di euro 460.914,90, o di altra diversa
[...] somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia e dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, nonché al pagamento di una somma ulteriore che verrà equitativamente determinata dal Giudice a titolo di danno patrimoniale subito dagli stessi familiari conviventi. Con condanna, infine, al pagamento di spese e competenze professionali del giudizio.” Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'On.le Giudice adito
1) rigettare la domanda attrice poichè infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
Controparte_5
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Svolgimento del giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori e ha convenuto in giudizio la Persona_1 Persona_2 società la unipersonale Controparte_1 Controparte_2
(già nonché affinché venissero condannati, in solido, al risarcimento CP_4 CP_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso di Persona_3
(rispettivamente coniuge e padre degli attori) in occasione dei sinistro stradale avvenuto in data 19.01.2015 allorquando quest'ultimo, mentre percorreva in Sant'Egidio alla Vibrata Viale dei Fiori in direzione di marcia Sant'Egidio alla Vibrata-Villa Lampa alla guida dell'autovettura Peugeot 106 tg. AH707FJ ha impattato con l'autobus Fiat Iveco tg. ED886XG condotto da di CP_2 proprietà della società e assicurato con la società CP_4 Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, dovendosi il sinistro ricondurre all'esclusiva responsabilità di Persona_3
3. La società Unica nonostante la Controparte_6 CP_2 regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, viene decisa pagina 2 di 10 all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. La dinamica del sinistro
5. Come sopraesposto, in data 19.01.2015 mentre percorreva alla guida Persona_3 dell'autovettura Peugeot 106 tg. AH707FJ Viale dei Fiori in direzione di marcia Sant'Egidio alla Vibrata-Villa Lampa (in Sant'Egidio alla Vibrata) ha impattato con l'autobus Fiat Iveco tg. ED886XG condotto da di proprietà della società e assicurato con la CP_2 CP_4 società che procedeva nello stesso senso di marcia dell'autovettura Controparte_1 precedendola e che aveva interrotto la marcia per far scendere i passeggeri, impatto dal quale è conseguito l'immediato decesso di Persona_3
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri di S. Egidio alla Vibrata intervenuti sul luogo del sinistro subito dopo lo stesso (vd. doc. 2 allegato alla citazione) si evince che:
- i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, trovandosi su un rettilineo lungo circa 1 km;
- sul suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti, di talché non aveva provato neanche ad evitare l'impatto; Persona_3
- il conducente dell'autobus ( aveva assunto bevande alcooliche, riportando un CP_2 tasso alcoolemico di 1,34 mg/dl con conseguente irrogazione nei suoi confronti della sanzione di cui all'art. 186 co. 2 d.lgs. n. 285/1992 che prevede il limite di 0,5 g/l per chi esercita l'attività di trasporto di persone. Dalla comunicazione di reato ex art. 347 c.p.c. redatta dai Carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta, altresì, che:
- non faceva uso di cinture di sicurezza e il veicolo in suo uso non era dotato di Persona_3 sistema airbag;
- la carreggiata in questione è un tratto di strada larga che avrebbe permesso il sorpasso dell'autobus qualora l'opposto senso di marcia opposto non fosse stato occupato da altri veicoli. Dall'autopsia redatta nel corso delle indagini penali – concluse con decreto di archiviazione avendo ravvisato l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo a Persona_3
(vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il quale non vincola il giudice civile nell'attribuzione delle rispettive responsabilità (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 3 agosto 2016, n. 16239) - emerge che:
- aveva fatto uso di sostanze alcooliche e di cocaina in una percentuale, tuttavia, Persona_3 ritenuta irrilevante ai fini del determinismo dell'evento;
- il decesso di è avvenuto a causa di un politrauma subito in conseguenza Persona_3 dell'impatto con l'autobus che ha determinato uno shock emorragico conseguente alla rottura del ventricolo destro del cuore, perforato a sua volta dai monconi ossei delle coste fratturate. Dall'istruttoria svolta è emerso che:
- l'autista dell'autobus ( prima di arrestare la marcia non aveva attivato CP_2
l'indicatore di direzione (vd. testimonianza di nipote di parte attrice, il quale si Tes_1 trovava a bordo dell'autobus al momento del sinistro, verbale di udienza del 21.06.2023; testimonianza di il quale al momento del sinistro si trovava a percorrere il senso di Testimone_2
pagina 3 di 10 marcia opposto a quello dell'autobus e dell'autovettura condotta da verbale di CP_7 udienza del 9.04.2024);
- al momento dell'impatto l'opposta corsia di marcia era percorsa dall'autovettura condotta da e da altre autovetture (vd. testimonianza di verbale di udienza del Testimone_2 Testimone_2
9.04.2024, il quale ha dichiarato che, a seguito dell'urto, non si è fermato in quanto aveva macchine dietro e voleva evitare di intralciare il traffico, circostanza che appare plausibile e che, pertanto, non inficia la sua attendibilità);
- sebbene tutti i pullman che transitavano sulla strada in questione si fermassero dove si è fermato l'autobus in questione (vd. testimonianza di , verbale di udienza del Testimone_3
21.06.2023), non c'è uno spazio appositamente dedicato alla sosta fermata dell'autobus (vd. testimonianza di dei Carabinieri intervenuto al momento del sinistro, verbale Testimone_4 Tes_5 di udienza del 4.04.2024) e non è chiaro se la fermata fosse segnalata né se la stessa fosse autorizzata (vd. testimonianza di dei Carabinieri intervenuto al momento del Testimone_4 Tes_5 sinistro, verbale di udienza del 4.04.2024; vd. testimonianza di L.te dei Testimone_6
Carabinieri intervenuto al momento del sinistro, verbale del 27.06.2024, il quale ha riferito: “mi sembra di ricordare che in loco vi fosse una fermata autorizzata” anche se “nel nostro rapporto non si parla però di segnaletica”). Quanto al momento in cui si è verificato l'urto i testimoni e hanno Tes_1 Testimone_7 riferito che questo è avvenuto immediatamente dopo l'improvvisa fermata dell'autobus (in particolare il primo, confermando la dichiarazione scritta allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha riferito che al momento dell'impatto nessuno era ancora sceso dal pullman e le porte erano ancora chiuse, vd. verbale di udienza del 21.06.2023, mentre il secondo, anch'egli confermando la dichiarazione scritta allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha riferito che l'urto è avvenuto subito dopo la fermata dell'autobus e che i passeggeri sono scesi solo successivamente allo stesso). , invece, in sede di testimonianza ha riferito di Testimone_3 aver visto il sinistro ad impatto già avvenuto e che dalla sua visuale non poteva vedere le porte dell'autobus e, pertanto, se i ragazzi erano o meno scesi (vd. verbale di udienza del 21.06.2023) mentre davanti ai Carabinieri in prossimità del fatto aveva dichiarato che l'impatto era avvenuto dopo che alcuni studenti erano già scesi dal pullman (vd. doc. 2 allegato alla citazione, dove si legge
“alle ora 14.30 circa di oggi 19.01.2015 mi trovavo affacciato al balcone della mia abitazione che accede su Viale dei Fiori di Sant'Egidio alla Vibrata. Ad un certo punto notavo un Pullman Arpa fermo sul margine destro della propria corsia di marcia direzione Sant'Egidio alla Vibrata – Villa Lampa. Alcuni studenti erano già scesi dal pullman quando rientravo. Dopo pochi secondi sentivo un forte rumore e riaffacciandomi notavo un'autovettura che aveva tamponato il pullman”). La responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto
6. In punto di diritto costituisce orientamento ormai consolidato – condiviso dall'intestato Tribunale – quello per cui ai sensi dell'art. 149 co. 1 d.lgs. n. 285 del 1992 il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, con la conseguenza che l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto d'inosservanza della distanza di pagina 4 di 10 sicurezza, la quale rende inapplicabile la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. dovendo il conducente del veicolo che tampona fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 5 agosto 2002 n. 11700; Cass. civ., sez. 3, 23 maggio 2006, n. 12108, Cass. civ., sez. 3, 18 marzo 2014, n. 6193; Cass., 31 maggio 2017, n. 13703; Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 1 luglio 2021, n. 18708; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 9 maggio 2024, n. 12663). Tale prova liberatoria può avere per oggetto anche il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale, potendo – pertanto – rilevare a tal fine anche il malgoverno del veicolo da parte del tamponato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 7 aprile 1997, n. 2980; Cass. civ., sez. 3, 19 dicembre 2006 n. 27134; Cass. civ., sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18884; Cass. civ., sez. 3, 21 aprile 2016, n. 8051). In altri termini, la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza viene meno nel caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cass. civ., sez. 3, 19 dicembre 2006, n. 27134) dovendosi anche nelle ipotesi di collisione da tergo valutare in modo comparativo la condotta di entrambi i conducenti, con la conseguenza che l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli (cfr. Cass. civ, sez. 3, 21 agosto 1992, n. 9727) spettando al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni idonee ad escludere la presunzione di colpa di cui all'art. 149 cod. della strada ed a comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 1 luglio 2021, n. 18708).
6.1. In applicazione dei sopraesposti principi ritiene il Tribunale che sebbene l'interruzione della marcia da parte di al fine di consentire la discesa dei passeggeri non possa, di per CP_2 sé, considerarsi condotta del tutto imprevedibile, essendosi il conducente dell'autovettura Peugeot (ossia messo in condizioni di non poter evitare l'urto (atteso che, come attestato Persona_3 dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, in presenza di un fondo stradale in buone condizioni, questi ha urtato contro la parte posteriore dell'autobus senza neanche tentare di frenare, come dimostra l'assenza di tracce sul piano viabile), occorre considerare che, come emerso dall'istruttoria svolta, non esisteva una segnaletica che indicasse l'esistenza di una fermata dell'autobus né uno spazio a tal fine dedicato (vd. anche fotografie allegate all'atto di citazione) e che il conducente dell'autobus non ha presegnalato la fermata con l'accensione dell'indicatore di direzione in violazione dell'art. 154 d.lgs. n. 285/1992 (tale circostanza risulta provata soprattutto dalla testimonianza di privo di legame familiare con gli odierni attori, non risultando Testimone_2 dirimente la sola circostanza che non sia stato escusso a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, considerato che i carabinieri intervenuti hanno verbalizzato solo le dichiarazioni di e che lo stesso ha spiegato di essersi allontanato dal luogo del sinistro al fine Testimone_3 di non intralciare la circolazione, non avendo neanche compreso nell'immediatezza la gravità del sinistro). pagina 5 di 10 Pertanto, se anche il rallentamento e la fermata dell'autobus non possono considerarsi condotta del tutto imprevedibile idonea ad incidere sulla dinamica del sinistro, la violazione del codice della strada consistente nell'omessa presegnalazione della fermata mediante accensione dell'apposito indicatore di direzione, la quale ha la precipua funzione di richiamare l'attenzione del veicolo che segue in ordine alla necessità di rallentare la marcia, ha inevitabilmente concorso nella causazione del sinistro nella misura, che si reputa congrua, del 10%, così contenuta a fronte della preponderante colpa di il quale ha tenuto una condotta di guida non prudente, consistente, oltre che CP_8 nel mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto all'autobus, nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e nella verosimile elevata velocità a cui viaggiava, desumibile dall'assenza di riscontro di frenate sull'asfalto e dalle cause del decesso come rilevate nel corso dell'autopsia svolta durante le indagini penali. Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
7. Ciò posto, parte attrice ha, innanzitutto, richiesto il risarcimento del cd. danno da perdita del rapporto parentale. Al riguardo la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un duplice danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28989). Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che – per comune esperienza – è connaturale all'essere umano (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767) In applicazione di tali principi deve, pertanto, essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore di (coniuge convivente di nonché in favore di e Parte_1 Persona_3 Persona_1
(figli conviventi del de cuius) – potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di Persona_2 parentela (moglie-marito e genitore-figli) ed in assenza di prova contraria – l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dagli stessi subito in conseguenza del decesso di Persona_3
pagina 6 di 10 7.1. Una volta riconosciuta l'esistenza di un danno da perdita del rapporto parentale in capo al coniuge e ai figli si deve procedere alla relativa quantificazione e, al tal fine, la più recente giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione deve avvenire secondo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, cioè, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio dei punti precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza far ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. Civ., sez. 3, 10 novembre 2021, n. 33005). In applicazione di tali principi, facendo applicazione dei criteri di cui alle Tabelle di Milano del 2024: A) a coniuge convivente (circostanza pacifica), deve essere riconosciuto l'importo Parte_1 di € 30.147,00 così determinato:
- età della vittima primaria (34 anni): 22 punti;
- età della vittima secondaria (32 anni): 22 punti;
- convivenza (si): 16 punti;
- superstiti nel nucleo familiare primario (2 figli): 12 punti;
- qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale, tenuto conto dell'entità dei contatti e delle frequentazioni: 5, presumibile in ragione dello stretto vincolo parentale, non potendosi attribuire un punteggio maggiore in ragione delle generiche allegazioni e dell'assenza di ogni prova, per un totale di 77 punti. Detto punteggio, moltiplicato per il valore punto (€ 3.911,00), comporta il riconoscimento dell'importo di € 301.147,00 (già rivalutato), il quale va decurtato del 90% in considerazione della maggiore responsabilità di per un totale di € 30.147,00, cui devono aggiungersi gli Persona_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo. B) a figlia, deve essere riconosciuto l'importo di € 35.590,10 così determinato: Persona_1
- età della vittima primaria (34 anni): 22 punti;
- età della vittima secondaria (11 anni): 26 punti;
- convivenza (si): 16 punti;
- superstiti nel nucleo familiare primario (madre e fratello): 12 punti;
- qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale, tenuto conto dell'entità dei contatti e delle frequentazioni: 15, presumibile in ragione dello stretto vincolo parentale (essendo – cioè - presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), non potendosi – tuttavia - attribuire un punteggio maggiore in ragione delle generiche allegazioni e dell'assenza di ogni prova, per un totale di 91 punti. Detto punteggio, moltiplicato per il valore punto (€ 3.911,00), comporta il riconoscimento pagina 7 di 10 dell'importo di € 355.901,00 (già rivalutato), il quale va decurtato del 90% in considerazione della maggiore responsabilità di per un totale di € 35.590,10, cui devono aggiungersi gli Persona_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo. C) a figlio, deve essere riconosciuto l'importo di € 36.372,30 così determinato: Persona_2
- età della vittima primaria (34 anni): 22 punti;
- età della vittima secondaria (7 anni): 28 punti;
- convivenza (si): 16 punti;
- superstiti nel nucleo familiare primario (madre e fratello): 12 punti;
- qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale, tenuto conto dell'entità dei contatti e delle frequentazioni: 15, presumibile in ragione dello stretto vincolo parentale (essendo – cioè - presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), non potendosi – tuttavia - attribuire un punteggio maggiore in ragione delle generiche allegazioni e dell'assenza di ogni prova, per un totale di 93 punti. Detto punteggio, moltiplicato per il valore punto (€ 3.911,00), comporta il riconoscimento dell'importo di € 363.723,00 (già rivalutato), il quale va decurtato del 90% in considerazione della maggiore responsabilità di per un totale di € 36.372,30, cui devono aggiungersi gli Persona_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo.
8. Parte attrice ha, altresì, richiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante dovuto al fatto che il de cuius, anche se nei 5 anni anteriori al decesso aveva perso il lavoro, era un lavoratore saltuario privo di reddito documentato (fatto salvo per la dichiarazione dei redditi modello 730/2011 dalla quale risulta, per l'anno 2010, un reddito di € 17.403,00) che riusciva, tuttavia, a provvedere al mantenimento della moglie e dei figli conviventi (vd. pag.
5-6 della citazione). In punto di diritto la morte di una persona derivante da fatto illecito altrui può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro per legge o per costume sociale. Trattandosi di danno futuro, esso deve essere liquidato secondo criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto (cfr.,ex multis, Cass. civ., sez. III, 2 ottobre 2003, n. 14678), ferma restando la necessità che la parte fornisca la prova dell'ammontare del reddito percepito dal de cuius al momento del decesso, dovendo a tale reddito concretamente percepito parametrarsi il danno patrimoniale sofferto dagli eredi. Se il soggetto era disoccupato al momento del decesso, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale futuro occorre verificare che questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile alla stregua di parametri di regolarità causale (Cass. civ., sez. 3, 1 marzo 2007, n. 4791; Cass. civ., sez. 3, 3 aprile 2008, n. 8546; Cass. civ., sez. 3, 19 novembre 2009, n. 24435; Cass. civ., sez. 3, 25 febbraio 2020, n. 5099). In altri termini, occorre verificare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospetta come effettivamente probabile, tenuto conto di parametri di regolarità causale, un futuro pagina 8 di 10 sostegno patrimoniale in favore degli odierni attori da parte della vittima del sinistro stradale, ossia se, sulla base delle circostanze del caso concreto, e non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa, cfr. Cass. civ., sez. 3, 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati (Cass. civ., sez. 3, n. 5099/ 2020 cit.). Dall'ipotesi esaminata del soggetto disoccupato al momento del decesso devono essere distinte quelle del percettore di un reddito esiguo (inferiore al triplo della pensione sociale) nonché quella del lavoratore saltuario, venendo in tali ipotesi in esame il problema della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante nella misura del triplo della pensione sociale in applicazione di quanto previsto dall'art. 137 co. 3 cod. ass. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, coerentemente con quanto previsto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 445 del 1995, il triplo della pensione sociale non costituisce una soglia minima di risarcimento, di talché se la vittima dell'infortunio è un lavoratore e non prova il suo reddito, nessun risarcimento può essergli liquidato, mentre se il danneggiato è un lavoratore e prova un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, il suo danno dovrà essere pari al reddito perduto e non al triplo della pensione sociale in quanto, altrimenti, si perverrebbe all'assurdo che il lavoratore il quale abbia un reddito, ma non lo provi, non avrà diritto alcun risarcimento mentre quello invece che abbia un reddito, ma risulti inferiore al triplo della pensione sociale, avrà diritto ad un risarcimento pari a quest'ultima. La regola dettata dall'art. 137 co. 3 cod. ass., pertanto, non è quella secondo cui "il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale se la vittima è un lavoratore dal reddito esiguo" ma è quella per cui "il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima" (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896).
8.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice non possa trovare accoglimento in quanto la stessa ha affermato che il de cuius nei 5 anni antecedenti al sinistro (e, dunque, per un considerevole lasso di tempo) svolgeva lavori saltuari con i quali riusciva comunque a mantenere la propria famiglia (vd. pag. 6 della citazione) ma non ha provato né l'effettiva saltuarietà di tali lavori (essendo il capitolo 9 della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 184 co. 6 n. 2 c.p.c. genericamente formulato) né quanto effettivamente lo stesso percepisse da tali lavori, importo che, comunque, la stessa parte attrice ha allegato essere sufficiente al mantenimento dell'intero nucleo familiare, essendo disoccupata. Parte_1
In altri termini ritiene il Tribunale che, nonostante parte attrice abbia fatto riferimento allo svolgimento da parte di di lavori saltuari, in realtà – dalla sua stessa prospettazione Persona_3
– emerge che lo stesso per almeno 5 anni svolgesse lavori che, sia pure non documentati, erano regolari (potendo con essi mantenere il nucleo familiare composto dalla moglie, disoccupata, e dai due figli) con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del reddito percepito al quale parametrare il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. In assenza di tale prova, nessun risarcimento può essere riconosciuto a tale titolo all'odierna parte pagina 9 di 10 attrice. Le spese di lite
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico delle parti convenute in via solidale. Le stesse, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia (sulla base del decisum), la natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, il pregio dell'attività svolta, si liquidano in € 14.103,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4. 253,00 per la fase decisionale), da liquidarsi in favore dell'Erario, risultando parte attrice ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...] Per_1
e contro
[...] Persona_2 Controparte_1 [...]
e ogni diversa Controparte_2 CP_2 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1 [...] unipersonale e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_2 di € 30.147,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_1
2) condanna, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1 [...] unipersonale e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_2
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia di € Parte_1 Persona_1
35.590,10, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3) condanna, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1 [...] unipersonale e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_2
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio di € Parte_1 Persona_2
36.372,30 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge Teramo, il 16.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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