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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1121/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6743/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90137333 11000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230019341133000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90137333 11 000, notificata in data 10/09/2024, avente ad oggetto sanzioni residue relative ad Imposta di Registro anno 2022.
Deduceva:
la nullità dell'atto per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 03420230019341133000.
Concludeva per l'annullamento dell'atto, con rivalsa di spese.
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per la Riscossione per resistere all'avverso dedotto, versando in atti prova della notifica via PEC della cartella presupposta in data 17/10/2023 e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La doglianza di omessa notifica della cartella n. 03420230019341133000 è smentita dalla produzione in atti della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) PEC del 17/10/2023, che costituisce prova legale della consegna dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'eccezione relativa al formato dell'allegato (.pdf) è infondata, stante la piena equiparazione dello stesso al formato p7m ai fini della validità della notifica.
Accertata la ritualità della notifica in data 17/10/2023, ogni censura relativa al merito della pretesa o a vizi propri della cartella è inammissibile ex art. 21 d.lgs. 546/92, essendo l'atto divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione (cristallizzazione del debito).
L'intimazione di pagamento, quale atto successivo meramente liquidatorio e sollecitatorio, può essere impugnata solo per vizi propri (non sussistenti o non dedotti nel caso di specie) o per fatti estintivi sopravvenuti alla notifica della cartella (es. prescrizione maturata successivamente), atteso che il tentativo di recuperare i termini di impugnazione della cartella attraverso il ricorso contro l'intimazione si scontra con il principio della definitività degli atti amministrativi non tempestivamente impugnati (Cass. n. 6436/2025).
L'intimazione impugnata, dunque, risulta conforme al ruolo residuo post-sgravio parziale operato dall'ufficio e non risulta affetta da vizi propri. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6743/2024, ogni altra domanda, difesa e deduzione disattesa, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6743/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90137333 11000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230019341133000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90137333 11 000, notificata in data 10/09/2024, avente ad oggetto sanzioni residue relative ad Imposta di Registro anno 2022.
Deduceva:
la nullità dell'atto per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 03420230019341133000.
Concludeva per l'annullamento dell'atto, con rivalsa di spese.
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per la Riscossione per resistere all'avverso dedotto, versando in atti prova della notifica via PEC della cartella presupposta in data 17/10/2023 e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La doglianza di omessa notifica della cartella n. 03420230019341133000 è smentita dalla produzione in atti della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) PEC del 17/10/2023, che costituisce prova legale della consegna dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'eccezione relativa al formato dell'allegato (.pdf) è infondata, stante la piena equiparazione dello stesso al formato p7m ai fini della validità della notifica.
Accertata la ritualità della notifica in data 17/10/2023, ogni censura relativa al merito della pretesa o a vizi propri della cartella è inammissibile ex art. 21 d.lgs. 546/92, essendo l'atto divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione (cristallizzazione del debito).
L'intimazione di pagamento, quale atto successivo meramente liquidatorio e sollecitatorio, può essere impugnata solo per vizi propri (non sussistenti o non dedotti nel caso di specie) o per fatti estintivi sopravvenuti alla notifica della cartella (es. prescrizione maturata successivamente), atteso che il tentativo di recuperare i termini di impugnazione della cartella attraverso il ricorso contro l'intimazione si scontra con il principio della definitività degli atti amministrativi non tempestivamente impugnati (Cass. n. 6436/2025).
L'intimazione impugnata, dunque, risulta conforme al ruolo residuo post-sgravio parziale operato dall'ufficio e non risulta affetta da vizi propri. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6743/2024, ogni altra domanda, difesa e deduzione disattesa, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.