Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1121
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella presupposta tramite PEC, come da ricevuta di avvenuta consegna, e ha considerato valida la notifica anche in formato PDF. Ha inoltre affermato che, essendo la cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione, ogni censura sul merito della pretesa o vizi propri della cartella è inammissibile. L'intimazione è un atto successivo meramente liquidatorio e sollecitatorio, impugnabile solo per vizi propri non dedotti o fatti estintivi sopravvenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1121
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo