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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 9894/2021 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 25 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9894/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Andrea Auletta;
Parte_1
- Attrice;
e
- con gli Avv. Andrea Calvi e Piera Rosa Cassamagnaghi;
Controparte_1
- Convenuta;
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice agiva in giudizio onde ottenere la risoluzione ed il risarcimento del danno per l'inadempimento di un contratto di appalto stipulato con la parte convenuta avente ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione in resina su due terrazzi;
danno consistito nell'acquisto del materiale per la posa, eseguita sempre dalla di una nuova pavimentazione. Chiedeva altresì di compensare il CP_1
proprio credito risarcitorio con un credito vantato dalla convenuta per altra ragione.
Si costituiva la parte convenuta allegando il proprio corretto adempimento e chiedendo il pagamento dei lavori inerenti la posa della seconda pavimentazione nonché del credito che l'attrice vorrebbe estinto per compensazione.
La domanda di risoluzione deve ritenersi fondata avendo la CTU, alle cui motivate e convincenti argomentazioni si fa integrale riferimento, accertato la verosimile esistenza dei vizi lamentati dall'attrice e consistiti nella formazione di bolle sulla resina poliuretanica posata dalla convenuta, difetto da ritenersi imputabile all'appaltatrice che provvide alla stesura della suddetta resina pur in assenza di un supporto progettuale o almeno dell'intervento di un tecnico specializzato assumendosi quindi il rischio dell'insorgenza dei problemi, poi verificatisi, derivanti dalla presenza di acqua sotto la pavimentazione (cfr. in particolare pagine 11 e ss. dell'elaborato peritale).
Irrilevanti sono nel caso di specie le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta atteso che la posa da parte di quest'ultima di una nuova pavimentazione rappresenta l'inequivocabile assunzione di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella originaria di garanzia svincolandola dai termini di decadenza e prescrizione suoi propri (cfr. sul punto Cass. 14815/2018; Cass.
6263/2012).
Dalla risoluzione del contratto discende l'obbligo in capo alla convenuta di restituire l'acconto percepito pari ad euro 3200,00.
Quanto al risarcimento del danno lo stesso va determinato sulla base della spesa sostenuta dall'attrice per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione della nuova pavimentazione (euro 20.019,00) somma alla quale, onde evitare un ingiusto arricchimento in capo al soggetto danneggiato, va detratto l'ammontare pattuito per l'esecuzione dell'opera originariamente appaltata (euro 11.643,41 comprensivi di
IVA come da preventivo sub doc. 1 bis attoreo). Alla residua cifra di euro 8375,59 va infine sottratto l'ammontare di euro 7192,00 inerente il debito che l'attrice chiede porsi in compensazione giungendosi così alla somma finale di euro 1183,59 ancora dovuta dalla convenuta all'attrice; somma a cui, trattandosi di debito di natura risarcitoria, vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
All'accoglimento della pretesa attorea consegue l'ovvia impossibilità di accogliere le domande riconvenzionali della parte convenuta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
1) Dichiara risolto per inadempimento della parte convenuta il contratto di appalto oggetto di giudizio e condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire alla parte attrice la somma di euro
3200,00.
2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 1183,59 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
4) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro
300,00 per spese ed euro 2500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 9894/2021 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 25 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9894/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Andrea Auletta;
Parte_1
- Attrice;
e
- con gli Avv. Andrea Calvi e Piera Rosa Cassamagnaghi;
Controparte_1
- Convenuta;
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice agiva in giudizio onde ottenere la risoluzione ed il risarcimento del danno per l'inadempimento di un contratto di appalto stipulato con la parte convenuta avente ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione in resina su due terrazzi;
danno consistito nell'acquisto del materiale per la posa, eseguita sempre dalla di una nuova pavimentazione. Chiedeva altresì di compensare il CP_1
proprio credito risarcitorio con un credito vantato dalla convenuta per altra ragione.
Si costituiva la parte convenuta allegando il proprio corretto adempimento e chiedendo il pagamento dei lavori inerenti la posa della seconda pavimentazione nonché del credito che l'attrice vorrebbe estinto per compensazione.
La domanda di risoluzione deve ritenersi fondata avendo la CTU, alle cui motivate e convincenti argomentazioni si fa integrale riferimento, accertato la verosimile esistenza dei vizi lamentati dall'attrice e consistiti nella formazione di bolle sulla resina poliuretanica posata dalla convenuta, difetto da ritenersi imputabile all'appaltatrice che provvide alla stesura della suddetta resina pur in assenza di un supporto progettuale o almeno dell'intervento di un tecnico specializzato assumendosi quindi il rischio dell'insorgenza dei problemi, poi verificatisi, derivanti dalla presenza di acqua sotto la pavimentazione (cfr. in particolare pagine 11 e ss. dell'elaborato peritale).
Irrilevanti sono nel caso di specie le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta atteso che la posa da parte di quest'ultima di una nuova pavimentazione rappresenta l'inequivocabile assunzione di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella originaria di garanzia svincolandola dai termini di decadenza e prescrizione suoi propri (cfr. sul punto Cass. 14815/2018; Cass.
6263/2012).
Dalla risoluzione del contratto discende l'obbligo in capo alla convenuta di restituire l'acconto percepito pari ad euro 3200,00.
Quanto al risarcimento del danno lo stesso va determinato sulla base della spesa sostenuta dall'attrice per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione della nuova pavimentazione (euro 20.019,00) somma alla quale, onde evitare un ingiusto arricchimento in capo al soggetto danneggiato, va detratto l'ammontare pattuito per l'esecuzione dell'opera originariamente appaltata (euro 11.643,41 comprensivi di
IVA come da preventivo sub doc. 1 bis attoreo). Alla residua cifra di euro 8375,59 va infine sottratto l'ammontare di euro 7192,00 inerente il debito che l'attrice chiede porsi in compensazione giungendosi così alla somma finale di euro 1183,59 ancora dovuta dalla convenuta all'attrice; somma a cui, trattandosi di debito di natura risarcitoria, vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
All'accoglimento della pretesa attorea consegue l'ovvia impossibilità di accogliere le domande riconvenzionali della parte convenuta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
1) Dichiara risolto per inadempimento della parte convenuta il contratto di appalto oggetto di giudizio e condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire alla parte attrice la somma di euro
3200,00.
2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 1183,59 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
4) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro
300,00 per spese ed euro 2500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa