Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott. ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1122/2023 promossa da:
, nata a [...] - ROMANIA il 02/04/1980, con il Parte_1 patrocinio dell'avv.to FERRI CATIUSCIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - ROMANIA il 25/02/1966, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv.to FESTUCCI NORMA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- pronunciare sentenza di separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, Controparte_1 giuste le ragioni riportate nel ricorso e confermate nel corso del giudizio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre attribuendo alla stessa
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le decisioni relative al minore anche quelle di maggiore rilevanza;
- disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente alla Controparte_1 ricorrente una somma a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore pari ad €
350,00 mensili oltre i 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Terni.
- stabilire che il padre potrà vedere il figlio due giorni alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21,00 ed a settimane alternate il giorno del sabato e della domenica dalle ore 10,00 alle 21,00, salvo diversi accordi tra i genitori e sulla base delle esigenze del minore, senza pernottamento, come già in uso;
- stabilire una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno in favore della coniuge e del figlio per tutte le ragioni esposte ed in considerazione delle condotte poste in essere dal resistente e del comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio.”
Per parte resistente:
“
1. Il rigetto della richiesta di affido esclusivo del figlio minore Persona_1 alla madre con richiesta di affido condiviso in capo ad
[...] Parte_1 entrambi i genitori, con tempi paritari in quanto il resistente termina il proprio turno di lavoro tutti i giorni alle ore 17.30, due fine settimana alternati mensili.
2. Disporsi la verifica delle capacità genitoriali di entrambi i genitori;
3. Disporre un percorso di mediazione a supporto della famiglia;
4. Disporsi un contributo al mantenimento di euro 300,00 in considerazione della circostanza che la ricorrente percepisce uno stipendio di circa 1000,00 euro al mese ed il 50% delle spese mediche, straordinarie, ludiche ed altro secondo il Protocollo”
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.5.2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal marito , con addebito allo stesso. La ricorrente ha Controparte_1 esposto:
-di aver celebrato matrimonio in Terni il 15.02.2014, e che dall'unione è nato in [...]
29.07.2015, il figlio;
Persona_1
- di aver lavorato in Italia dopo il trasferimento dalla Romania come colf, mentre il marito ha svolto attività lavorativa come muratore;
- che dopo un breve periodo di reciproco rispetto e di apparente armonia, il resistente a seguito della nascita del figlio avrebbe smesso di lavorare iniziando a fare uso di sostanze alcoliche, costringendo la ricorrente a svolgere attività lavorativa incessantemente per mantenere la famiglia;
- che il resistente negli anni avrebbe posto in essere comportamenti vessatori nei confronti della moglie impedendole di uscire e controllandola anche durante gli orari di lavoro, oltre ad averla insultata anche davanti a amici e parenti;
inoltre il marito avrebbe limitato la possibilità per la moglie di uscire e di utilizzare l'automobile di famiglia controllando i chilometri quando l'automobile veniva utilizzata dalla moglie;
- in una occasione, nel 2022 il giorno del compleanno della ricorrente, il resistente non avrebbe consentito alla moglie di invitare la EL, non permettendole di portare con sé il figlio, e impedendole di rientrare in casa al suo rientro dalla cena con la EL, offendendola con frasi ingiuriose e minacciose anche in presenza del figlio, minacciandola di ucciderla e di portarle via il minore;
- che il resistente non parteciperebbe all'accudimento del figlio, e il minore pur essendo legato affettivamente al padre subirebbe le condotte paterne, avendo iniziato ad inveire contro la mamma alzando il tono di voce;
- che nell'ottobre 2022 il resistente si recava in Germania, asseritamente per svolgere attività lavorativa, ma non avrebbe partecipato alle necessità economiche della famiglia, in questo periodo madre e figlio avrebbero vissuto serenamente, con raggiungimento di ottimi risultati scolastici da parte del figlio;
- che al ritorno dalla Germania la situazione non sarebbe migliorata, il resistente avrebbe ripreso a lavorare presso una società edile e pur percependo regolare retribuzione non avrebbe partecipato alle necessità economiche della famiglia, dovendo la ricorrente provvedere agli obblighi di mantenimento ed al pagamento del canone di locazione della casa familiare;
-che la ricorrente avrebbe subito condotte di violenza psicologica e morale da parte del marito che avrebbe fatto mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia tenuto comportamenti dispotici e tali da provocare malessere nel figlio minore delle parti e nella stessa ricorrente, che a causa di queste condotte si è rivolta ad un centro antiviolenza;
3 - che in alcune occasioni la ricorrente era stata costretta a rivolgersi alle Forze dell'Ordine a causa di aggressioni verbali e minacce del marito, condotte poste in essere quando il resistente era in evidente stato di alterazione alcolica;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto, in via preliminare l'emissione di un ordine di protezione disponendo l'allontanamento del marito dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla ricorrente, e nel merito la pronuncia della separazione con addebito al resistente, l'assegnazione a sé della casa familiare, l'affidamento super esclusivo del figlio minore, con imposizione a carico del padre di contributo di € 500 per il mantenimento mensile del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Con decreto è stata disposta l'acquisizione di atti dalla Procura delle Repubblica ed è stata disposta, prima della notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza,
l'escussione di informatori in grado di riferire sulle allegazioni di comportamenti aggressivi e minacciosi contenute nel ricorso introduttivo, al fine di valutare la possibile emissione dell'ordine di protezione richiesto.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire una nota, comunicando l'assenza di procedimenti penali a carico del resistente, ma confermano gli interventi delle Forze dell'Ordine segnalati nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 5.6.2023 sono state escusse le due informatrici citate dalla ricorrente,
[...]
, EL della ricorrente e datrice di lavoro della ricorrente. Persona_2 Testimone_1
All'esito dell'udienza in data 7.6.2023 è stato emesso ordine di protezione inaudita altera parte, con durata di sei mesi, ordinando a la immediata Controparte_1 cessazione della condotta pregiudizievole ai danni di , Parte_1 disponendo il suo allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo al resistente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, ed in particolare alla casa familiare e dai luoghi di lavoro della stessa, prevedendo incontri in spazio neutro tra il padre ed il figlio minore, da tenere secondo il calendario redatto dai responsabili del Servizio Sociale.
Si è costituito il resistente, contestando le allegazioni della ricorrente e negando di aver posto in essere i comportamenti aggressivi e denigratori descritti nel ricorso introduttivo, evidenziando comportamenti contraddittori della ricorrente avendo la stessa avvertito il resistente della presenza delle Forze dell'Ordine, incaricate di notificare l'ordine di protezione, recapitando allo stesso indumenti di ricambio sul luogo di lavoro, concedendo al marito di vedere regolarmente il figlio, comportamenti che troverebbero spiegazione in una asserita patologia depressiva della ricorrente, tale da provocare repentini sbalzi di umore, malgrado il sostegno sempre offerto dal marito. Il resistente ha evidenziato di essere molto legato al minore, sentimento ricambiato dal figlio, che avrebbe sofferto il repentino allontanamento del padre dalla casa familiare. Il resistente ha rappresentato di percepire stipendio di € 1.200,00 mensili,
e di essere gravato da canone di locazione per l'immobile scelto come abitazione dopo l'allontanamento dalla casa familiare, di € 400 mensili, precisando di aver sempre contribuito alle necessità della famiglia, recandosi all'estero proprio al fine di incrementare le entrate economiche da mettere a disposizione dei familiari. Il resistente ha, infine, negato di abusare di sostanze alcoliche, rilevando di essere sottoposto per l'attività lavorativa svolta a controlli
4 periodici necessari data la guida di mezzi pesanti. Tanto premesso il resistente si è opposto all'accoglimento della richiesta della ricorrente di addebito della separazione, e di affidamento esclusivo del figlio minore , formulando istanza per l'immediata revoca dell'ordine Per_1 di protezione, e chiedendo incontri liberi tra il padre ed il figlio minore, prevedendo tempi di permanenza paritari del figlio presso ciascun genitore, e chiedendo la determinazione in
€300,00 del contributo da porre a suo carico per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie , chiedendo infine che venisse disposta la verifica delle capacità genitoriali di entrambi i genitori e disposto un percorso di mediazione.
All'udienza del 19.6.2023 fissata per la conferma, modifica o revoca dell'ordine di protezione emesso inaudita altera parte, preso atto del consenso del resistente sono stati disposti accertamenti presso il SERD per verificare l'eventuale abuso di sostanze alcoliche, ed è stato autorizzato il deposito di note in merito alle possibili frequentazioni padre figlio. Preso atto dei contenuti della note autorizzate della ricorrente che ha acconsentito alla ripresa delle relazioni padre figlio anche senza l'assistenza di operatori del Servizio sociale con la sola esclusione del pernottamento, con ordinanza del 31.7.2023, è stato confermato l'ordine di protezione, ad eccezione della parte relativa alle frequentazioni padre figlio, prevedendo libere frequentazioni per un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati con esclusione del pernottamento, ponendo a carico del padre contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 350 mensili da corrisponde alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno
2023 (data della cessazione della convivenza all'esito dell'emissione dell'ordine di protezione).
In data 27.9.2023 il resistente ha depositato esami attestanti uso moderato di alcool.
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. la ricorrente ha rappresentato la presenza di positivi rapporti padre figlio, lamentando tuttavia condotte del padre tendenti a controllare i comportamenti della stessa ricorrente attraverso il minore, con possibile pregiudizio per il figlio, e lamentando il mancato pagamento del contributo al mantenimento del minore come determinato nei provvedimenti emessi;
il resistente ha contestato quanto rappresentato dalla controparte, evidenziando l'improvviso ingresso nella vita del figlio del nuovo compagno della madre e ha sostenuto di aver corrisposto il contributo alle necessità del figlio con acquisto diretto di beni;
all'esito dell'udienza preso atto della mancata formulazione di istanze istruttorie da parte del resistente i di lui difensori sono stati invitati a precisare se intendessero contestare le risultanze emerse dalle dichiarazioni rese dagli informatori escussi, inaudita altera parte, nella fase dell'emissione dell'ordine di protezione, i difensori del resistente non hanno contestato tali dichiarazioni. All'esito dell'udienza è stato disposto ordine di versamento diretto del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre da parte del di lui del datore di lavoro ed è stato disposto l'ascolto del minore a cura del servizio di neuropsichiatria infantile. Nel prosieguo del giudizio la ricorrente ha lamentato il reiterarsi di condotte aggressive da parte del resistente in una occasione all'uscita di scuola del figlio con intervento delle Forze dell'Ordine, è stato quindi disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni del servizio sociale del 29.2.2024, e la relazione del servizio di neuropsichiatria infantile sulla situazione del minore in data 16.4.2024,
5 è stata accertata la cessazione dell'attività lavorativa da parte del resistente, con mancato adempimento all'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio.
In data 8.7.2024 è stato disposto l'ascolto diretto del minore da parte della Presidente delegata.
All'esito acquisite le note conclusionali delle parti, depositate dalla sola parte ricorrente, la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero del
4.11.2024 che ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
Domanda di separazione
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza rumena delle parti) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito. La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2019/1111, che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. Le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità sono entrambe residenti in Italia, come attestato dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e dalle certificazioni acquisite, pertanto sussiste la giurisdizione sulla base del richiamato art. 3 del reg.citato.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione è applicabile il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito, l'esame degli atti e la condotta delle parti tenuta durante il presente procedimento rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza.
Pertanto deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi.
Domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione lamentando condotte del marito controllanti, denigratorie, oltre alla mancata congrua partecipazione del resistente al mantenimento della famiglia.
6 Le informatrici escusse nella fase preliminare del giudizio (e le cui affermazioni non sono state contestate dal resistente che non ha chiesto di articolare alcuna prova in merito né di risentire tali informatrici) hanno confermato la presenza di condotte controllanti del marito nei confronti della moglie.
In particolare , EL della ricorrente ha dichiarato: “Frequento la casa Persona_3 di mia EL circa una volta ogni due mesi, l'ultima volta sono stata a casa di mia EL circa due settimane fa. Attualmente non ho nessun rapporto con il marito di mia EL. Due anni fa circa ricordo che io, mia figlia e mio marito siamo stati a casa di mia EL in giardino,
a un certo punto le ho chiesto dove fosse (il figlio) e lei lo ha chiamato perché era Per_1 dentro casa, lui non ha risposto perché stava giocando e allora il padre lo ha chiamato e
ha risposto subito;
il padre ha chiesto ad , in mia presenza, dove va tua Per_1 Per_1 madre e il figlio ha risposto “Va a scopà”. Mio cognato abusa di alcol, io l'ho visto ubriaco tante volte, l'ho visto urlare e aggredire verbalmente mia EL dicendole, anche in mia presenza, che era una puttana. Non ho mai sentito mio cognato minacciare mia EL né l'ho visto aggredirla fisicamente. Mio cognato non permetteva a mia EL di uscire liberamente, prima mia EL non aveva la macchina e lui non le dava mai la macchina per muoversi per andare a lavoro né per accompagnare il figlio, in passato ho provveduto io ad accompagnare mio TE a scuola o mia EL a lavoro. Quando mia madre è venuta in Italia ero io che dovevo accompagnarla a casa di mia EL perché mio cognato non le permetteva di venirla
a prendere. Non so perché si comportava così, penso perché bevesse, inoltre spesso, quando stavamo insieme cercava occasioni per litigare. Mia EL non può venire a casa mia con il figlio per espresso divieto del marito. L'anno scorso ad aprile era il compleanno di mia EL ma mio cognato non le ha dato la macchina, allora io sono andata a prendere mia EL, siamo uscite e siamo tornate verso le 20, dopo mezz'ora ho ricevuto un messaggio di mia EL che mi diceva che suo marito non la faceva rientrare a casa;
le ho detto di chiamare le forze dell'ordine ma lei si è rifiutata, mio TE piangeva e io mi sono offerta di andare a casa loro ma mia EL mi ha scritto che preferiva di no, dopo 15/20 minuti mi ha scritto che il marito l'aveva fatta rientrare.”
L'informatrice , datrice di lavoro della ricorrente, ha dichiarato: “Sono datrice Testimone_1 di lavoro della ricorrente, conosco il marito e il figlio, a volte ho frequentato la loro casa non con assiduità. Sono stata anche la loro testimone di nozze. Indifferente. Non ho avuto percezione diretta di comportamenti aggressivi o denigratori da parte del marito della ricorrente, non l'ho mai visto ubriaco anche se lui mi ha raccontato che quando ha conosciuto la moglie lui aveva problemi di alcol e gli ha imposto di scegliere tra lei e la bottiglia Pt_1
e lui ha scelto lei e mi ha detto di aver buttato la bottiglia. mi ha riferito di due Pt_1 momenti: circa due anni fa mi ha raccontato che per l'8 marzo era venuta sua madre dalla
Romania e avevano organizzato una cena tutti insieme con la famiglia di lei e il marito non aveva mandato per cui era andata da sola a cena. La circostanza che il Per_1 Pt_1 padre precludesse al figlio di frequentare la famiglia della madre mi è sembrata strana e grave.
Un giorno , che è molto riservata mi ha raccontato episodi della vita coniugale che Pt_1 mi hanno lasciata molto turbata: uno in particolare relativo al compleanno di in cui Pt_1 il marito le aveva vietato di vedere la EL o altre persone ma lei è uscita con la EL e quando è tornata a casa lui l'ha fatta entrare in casa dopo diverse ore e era lì Per_1
7 presente e ha visto tutto. Ho notato più volte che lei non poteva venire a lavorare con la macchina perché il marito non gliela dava. mi riferiva di non poter lavorare a Pt_1 Pt_2 proprio perché non aveva la macchina.”
Dalle risultanze acquisite ed in particolare dalle dichiarazioni della EL della ricorrente, particolarmente attendibili poiché riferite a fatti dei quali la stessa ha avuto percezione diretta,
è emersa la prova di condotte denigratorie e controllanti del marito nei confronti della moglie, le prime avvenute anche alla presenza del figlio minore delle parti. Le dichiarazioni della datrice di lavoro della ricorrente, seppure riferite per la maggior parte a circostanze del relato a latere actoris, hanno confermato la impossibilità della ricorrente di avere libero accesso all'automobile di famiglia, circostanza appresa per percezione diretta.
Quanto invece alla mancata partecipazione del resistente alle necessità di mantenimento della famiglia a fronte delle allegazioni della ricorrente (per esempio quella di non aver ricevuto dal marito alcun contributo economico nel periodo in cui lo stesso si è recato in Germania per lavoro) che vertendo su circostanza negative non potevano avere prove dirette, il resistente avrebbe potuto agevolmente provare l'avvenuto versamento di somme (che se provenienti dall'estero avrebbe dovuto essere tracciabili), prova non fornita, non avendo il resistente fornito alcun elemento a riscontro della propria mera affermazione di aver contributo al mantenimento della famiglia anche quando si trovava all'estero.
Per quanto esposto risulta provata la violazione da parte del marito dei doveri coniugali di rispetto reciproco e di partecipazione alle necessità economiche della famiglia con conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione al resistente.
Affidamento figlio minore
La ricorrente ha chiesto venga confermato l'affidamento esclusivo del figlio minori a sé, già disposto nel corso del giudizio, mentre il resistente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso.
Con riferimento alla domanda relativa all'affidamento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, sia ai sensi del Regolamento n. 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame essendo entrato in vigore il tale regolamento dal 1 agosto 2022 con sostituzione del reg.
2201/2003). Le norme richiamate stabiliscono che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su in minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza del minore in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento.
Quanto alla legge applicabile la Convenzione dell'Aja 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, strumento che ha sostituito nell'ambito della
8 Conferenza dell'Aja, la Convenzione del 1961, e che è stata ratificata dall'Italia con entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, nel definire più precisamente il suo ambito di applicazione (art. 3) ha specificato che tra le misure di protezione del minore deve essere compreso “il diritto di affidamento” ed “il diritto di visita”.
Secondo quanto previsto nella Convenzione dell'Aja 1996, la legge applicabile per l'adozione di misure di protezione è quella dello Stato del foro competente ovvero quello di residenza abituale del minore. Nel caso di specie la legge applicabile per determinare le condizioni di affidamento è pertanto la legge italiana.
Venendo all'esame nel merito, deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, stabilito in sede di provvedimenti emessi nel corso del giudizio, in quanto ciò risponde all'interesse della prole.
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda di affidamento esclusivo la difficoltà di interazione tra la stessa e il resistente a causa delle condotte denigratorie e controllanti di quest'ultimo, oltre a lamentare la mancata adeguata partecipazione del padre al mantenimento e all'accudimento “attivo” del figlio, non avendo quest'ultimo seguito le attività scolastiche, extrascolastiche e mediche del minore.
All'esito del giudizio sono risultate provate le condotte denigratorie e controllanti poste in essere dal resistente nei confronti della ricorrente (cfr. supra).
Inoltre, anche se non risulta provato l'alcolismo del resistente (cfr. le analisi depositate che danno atto di un consumo moderato di alcool), una delle informatrici ha riferito di aver visto il resistente ubriaco, circostanza che fa ritenere confermata l'allegazione della ricorrente di abuso
(seppur saltuario) di alcool da parte del resistente.
Infine e soprattutto anche nel corso del presente giudizio è emersa prova del mancato adempimento del padre al mantenimento del figlio. Il resistente malgrado l'emissione dell'ordinanza che ha posto a suo carico contributo di € 300 mensili per il mantenimento del minore, non ha versato l'importo dovuto tanto da imporre l'emissione di ordine diretto al datore di lavoro;
il resistente, successivamente alla pronuncia di tale provvedimento, ha cessato l'attività lavorativa non dando prova che ciò sia avvenuto per licenziamento emesso dal datore di lavoro (avendo la ricorrente allegato le intervenute dimissioni volontarie). Da tale momento il resistente ha smesso di contribuire al mantenimento del figlio, gravando di questo oneroso obbligo la sola ricorrente.
Anche se dagli accertamenti demandati al Servizio Sociale (cfr. relazione del 29.2.204) e dall'ascolto diretto del minore è emerso il positivo rapporto affettivo tra il padre ed il figlio, il mancato puntuale adempimento degli obblighi genitoriali che impongono sia il pieno rispetto dell'altro genitore, sia la partecipazione alle esigenze di mantenimento del figlio, fanno ritenere che il resistente abbia carenze genitoriali sulle quali nel corso del giudizio non è intervenuto, per esempio seguendo appositi percorsi, manifestando al contrario resistenze anche ad adempiere agli obblighi giudiziali (quale quello di provvedere al versamento della quota di mantenimento del figlio posta a suo carico con le ordinanze emesse in corso di causa).
9 A fronte delle gravi carenze genitoriali del resistente sono emerse le piene capacità genitoriali della ricorrente, che si è fatta carico dell'accudimento e del mantenimento del minore in via pressoché esclusiva, manifestando anche la capacità di mantenere nel figlio positiva l'immagine del padre come si desume delle risultanze emerse dall'ascolto del minore. Peraltro, lo stesso resistente ha definito nei colloqui con gli assistenti sociali la ricorrente “una madre esemplare”.
Inoltre positiva è la situazione del minore, malgrado la scarsa presenza del padre, come si desume dagli accertamenti compiuti dal servizio di neuropsichiatria infantile della Asl Umbria
2 (cfr. relazione del 16.4.2024) e dalle risultanze dell'ascolto diretto del bambino che riportano una quotidianità serena, equilibrata, e un pari attaccamento affettivo del figlio ad entrambi i genitori (elemento che evidenzia la positiva condotta della madre, che malgrado le accertate carenze genitoriali paterne ne ha preservato la positiva immagine agli occhi del figlio non esponendolo alla criticità del padre). Il minore ha infatti dichiarato: “Mi chiamo , ho Per_1 quasi nove anni, li compirò il 29 luglio. Farò una festa con i miei compagni di scuola, forse la festeggerò al parco. Vado a trovare AP e con lui sto bene. PA ha 58 anni, è un uomo, mi vuole bene ed è carino. Si comporta bene con me. Non mi ricordo da quanto tempo non lo vedo ma è da poco. Insieme abbiamo giocato a Minecraft che è il mio gioco preferito, sono molto bravo in questo gioco. Vinco sempre
contro
AP. Quando ho fame AP mi dà quello che mi piace come i biscotti con la fragola. Mamma è carina, è bella, si comporta bene con me.
Quando sto da mamma gioco alla playstation anche se lei non è bravissima a giocare. Qualche volta guardo film o andiamo in piscina se è molto caldo. Da AP non vengono i miei amici mentre quando sto da mamma ogni tanto vengono. Non mi fanno arrabbiare mamma e AP, andiamo d'accordo. Non posso dormire da AP la notte, io dormo a casa da mamma ma a me va bene perché non mi piace tanto dormire da AP, preferisco stare da mamma la notte. PA non si dispiace di questo, rispetta il mio desiderio. Mamma e AP sono separati e qualche volta litigano. Mamma si è separata perché è andata da e a AP non piace. Tanto Per_4 tempo fa quando si sono separati mamma e AP, mamma è andata da e AP si è Per_4 dispiaciuto, ora a volte litigano mamma e AP. Io e mamma stiamo a casa di e AP Per_4 non è molto contento e a volte per questo discutono. A me dispiace. Loro non discutono davanti
a me ma a volte io sto in camera mia e li sento che litigano quando AP mi viene a prendere.
A volte faccio delle gite di un giorno con AP ma non siamo mai stati in vacanza per più di un giorno. Io sono contento, vorrei solo che mamma e AP litigassero meno ma per il resto sono contento. Io frequento la quarta elementare e vado bene, le mie materie preferite sono inglese
e matematica. Non so ancora che farò da grande.”
Il Collegio deve premettere che l'affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido
10 condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio sono emerse carenze genitoriali in capo al resistente, sopra riportate. I provvedimenti relativi all'affidamento devono prendere atto della realtà esistente e non tendere ad un obiettivo solo ipotetico. Se, infatti, l'affidamento condiviso rappresenta la modalità di affidamento più congeniale alla corretta crescita del minore, la stessa presuppone genitori parimenti attenti e collaborativi per la cura e la crescita del figlio. Quando, come nel caso di specie, è solo uno dei due genitori a farsi carico del mantenimento e dell'accudimento ordinario della prole, perché sullo stesso vengono a gravare tutte le incombenze connesse alla crescita del figlio (rapporti con le istituzioni scolastiche, visite mediche, mantenimento etc.) l'affidamento condiviso finirebbe per essere una “fictio iuris”, non corrispondente alla realtà dei fatti, attribuendo al genitore che sostanzialmente si disinteressa delle necessità del figlio poteri decisionali, in merito alle scelte, che poi finirebbero o per costituire un ostacolo alla rapidità delle scelte stesse ovvero a far ricadere sul genitore convivente scelte operate con l'altro che materialmente non offre nessun contributo per la loro attuazione.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, che ha dimostrato nel corso del giudizio di provvedere adeguatamente alle necessità del figlio. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre figlio, devono essere sostanzialmente confermate le modalità di frequentazione in essere, riportate in dispositivo, che consentono congrue ed adeguate relazioni padre figlio. Quanto al pernottamento la resistenza manifestata dal minore sia nei colloqui con i responsabili del Servizio di neuropsichiatria infantile sia nell'ascolto diretto, fanno ritenere opportuno non compiere forzature sul punto e prevedere che il pernottamento potrò essere introdotto non appena il minore, con l'avanzare dell'età giungerà a superare le attuali resistenze.
Mantenimento della prole
Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento del minore da porre a carico del padre, ratione temporis la giurisdizione deve essere individuata applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Per determinare quale sia l'autorità competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri, il Regolamento individua quattro diversi fori concorrenti posti in piano di uguaglianza e alternatività. Ai sensi dall'articolo 3 la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda
11 relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano in quanto luogo di residenza abituale del creditore alimentare.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione di Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, si applica le legge italiana in quanto legge del luogo di residenza abituale del creditore alimentare.
In applicazione degli artt. 315-bis e 316 bis c.c., ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole, e occorre pertanto individuare le disponibilità reddituali e patrimoniale delle parti per determinare l'ammontare dell'assegno.
La ricorrente risiede con il figlio, nel corso del giudizio ha rilasciato la casa familiare che aveva in locazione, per trasferirsi a vivere con l'attuale compagno (del quale ha riferito anche il figlio nel corso dell'ascolto evidenziando la positività del rapporto) senza costi abitativi. Percepisce come addetta alle pulizie reddito mensile medio di circa € 700/800 mensili, percepisce per intero l'assegno unico per il figlio (pari a circa € 190 mensili).
Il resistente muratore ha dichiarato di percepire reddito medio mensile di € 1300, e di essere gravato da costi di locazione per € 400,00. Deve essere precisato che il resistente non ha ottemperato ad alcuno degli obblighi di deposito di documentazione attestante la di lui situazione reddituale e patrimoniale. Inoltre, nel corso del giudizio ha cessato l'attività lavorativa precedentemente prestata, senza depositare documentazione atta a dimostrare le cause di questa interruzione. Il padre pur se allo stato asseritamente privo di redditi ha piena capacità lavorativa, avendo svolto attività di muratore, ed è quindi in grado di reperire altre attività tali da permettergli di partecipare al mantenimento del minore in misura congrua. La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n.
10190/2015;decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi
12 l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Il Collegio ritiene congruo confermare l'ammontare del mantenimento determinato con i provvedimenti provvisori in euro € 350 mensili per il figlio da corrisponde alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2023 (data della cessazione della convivenza), oltre ISTAT annuale.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, che devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. In presenza di affidamento c.d. super esclusivo alla madre le spese potranno essere decise dalla stessa.
Risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le domande “soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32,
34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.” (cf. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660; Cass., n.
11828/2009; Cass., n. 18870/2014).
Il Collegio richiama sul punto la consolidata giurisprudenza elaborata nella vigenza delle norme ora superate dalla introduzione delle nuove disposizioni sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e segg. c.p.c.. Ciò in quanto la ratio sottesa alla riportata giurisprudenza della Suprema Corte è applicabile anche all'attualità, considerando la diversità di rito tra il giudizio ordinario e il procedimento specializzato.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione devono essere compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra dichiara la separazione personale tra i signori e coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in TERNI (TR) in data 15/02/2014 ;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n.11, parte 1, dell'anno 2014);
affida il figlio minore alla madre Persona_1 Parte_1
attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima,
[...] attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanza per il minore
(relative alle scelte mediche, scolastiche, sportive, ricreative, al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio) che potranno essere assunte dalla madre pur in assenza di consenso paterno;
dispone che il minore risieda presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere il figlio due giorni alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21,00 ed a settimane alternate il giorno del sabato e della domenica dalle ore 10,00 alle 21,00, salvo diversi accordi tra i genitori e sulla base delle esigenze del minore, prevedendo che il minore nel fine settimana possa pernottare con il padre solo in presenza di adesione del figlio;
il padre potrà tenere con sé il figlio per il 24 dicembre o per il 25 dicembre ad anni alterni, per il 31 dicembre o per il 1 gennaio ad anni alterni, per il 6 gennaio ad anni alterni, per il giorno di Pasqua o per il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, nonché per 15 gironi durante le vacanza estive anche non consecutive in periodi concordati con la madre ed in mancanza di accordo dal 1 al 16 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto ad anni alterni, con esclusione del pernottamento, fino alla adesione del minore a questa scelta;
determina in 350,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2023 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Terni del 9 dicembre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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