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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4780/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra (c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesca Accardo e Margherita Accardo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Sant'Anna II tronco n. 18/i, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.10.2024, la ricorrente in epigrafe lamentava la mancata corresponsione in proprio favore della pensione di vecchiaia anticipata essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Nello specifico sosteneva di essere affetta da patologie talmente gravi da renderla invalida in misura superiore all'80% e di essere in possesso del requisito contributivo utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta. A tal proposito, deduceva di aver presentato all' in data 30.05.2024, CP_1 domanda di riconoscimento di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D. lgs 503/1992 che veniva respinta, con comunicazione del 24.06.2024, per insussistenza del requisito sanitario. Evidenziava, quindi, di aver proposto, in data 12.09.2024, ricorso amministrativo contro il succitato provvedimento di reiezione che rimaneva inevaso. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, previo accertamento che la ricorrente è soggetto invalido in misura pari o superiore all'80%, accertare e dichiarare il diritto della medesima al pensionamento anticipato di vecchiaia ex art. 1 co. 8 D. Lgs. n. 503/92, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa
o quella diversa che sarà riconosciuta di giustizia;
in conseguenza, voglia condannare l
[...] in persona del legale rappresentante a pagarle il Controparte_1 corrispondente trattamento pensionistico, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio parte resistente sostenendo l'infondatezza CP_1 del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva l'applicazione della le c.d. “finestre mobili” per la decorrenza della pensione ai sensi dell'articolo 12 del decreto- legge 78/2010. Istruita a mezzo di consulenza tecnica medico d'ufficio ed acquisita, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
*******
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
1. La pensione anticipata di vecchiaia richiesta dalla ricorrente è riconosciuta in favore degli invalidi civili che presentino almeno una invalidità nella misura dell'80%, purché abbiano determinati requisiti anagrafici e contributivi previsti dal d.lgs. n. 503/1992. Per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità viene richiesto: a) il possesso di un'invalidità pari almeno all'80%; b) il possesso di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane) versati quale lavoratore subordinato privato;
c) il compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne. L'Ente previdenziale contesta la sussistenza del requisito sanitario. Ebbene, la c.t.u. medica esperita nel corso del giudizio, alle cui argomentazioni e conclusioni ci si riporta integralmente, ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito medico – sanitario per la concessione della prestazione richiesta. Invero, il c.t.u., dott.ssa ha accertato quali profili Persona_1 patologici in atto a carico dell'interessata le seguenti patologie: “cod. 6441 miocardiopatia o valvulopatia lieve classe NYHA I: 21-30 %, cod. 2204 s depressiva endoreattiva lieve: 10 %, cod. 9309 DM complicato di medio grado 41-50%, cod 7105 Obesità con compromissione articolare ginocchia: 31-40%, cod 7216 anchilosi della spalla con rigidità 70% in posizione sfavorevole: 45%, cod 7008 spondilolistesi 12%, cod 7010 anchilosi rachide lombare 31-40%” Calcolo Riduzionistico patologie invalidanti : 88-89 %”. La stessa, ha, quindi, concluso esponendo quanto segue: “Pertanto sono state accertate dal CTU con la presente relazione le condizioni patologiche della perizianda che presenta uno score di invalidità superiore all'80% ( 88-89%) e dovuto alle patologie consolidate già alla data di domanda del 30-05-2024 per la concessione di quanto dibattuto”. Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Peraltro, in assenza di osservazioni critiche alla consulenza ed essendo documentalmente provati – e non espressamente contestati dall' i CP_1 concorrenti requisiti costitutivi, il ricorso va accolto, e per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento ed alla Parte_1 liquidazione a cura dell' della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi CP_1 dell'art. 1, n.8, d.lgs. 503/92.
2. Quanto alla decorrenza, deve essere applicato il principio dello slittamento previsto dal dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come invocato dall'
CP_1
In merito, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide integralmente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr., in termini, Cass. n. 29191/2018, confermata di recente da Cass. n. 2382/2020). Ancora più di recente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1931/2021 ha ritenuto che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia”. Pertanto, considerato che il possesso di tutti i requisiti di legge (contributivo; anzianità anagrafica e grado di invalidità) per potere accedere al beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, risulta maturato alla data del 30.05.2024, l'anticipazione della pensione di vecchiaia andrà liquidata dalla data corrispondente alla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' nella misura indicata in dispositivo, così come le spese di CTU CP_1 cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della pensione anticipata di vecchiaia a far data dalla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa (30.05.2024), oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
€.2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Reggio Calabria, 14.11.2025
Il G.O.P
dr.ssa Paola Gargano