CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
3) Dr. Paola BARRACCHIA - Presidente relatore
1) Dr. Antonello VITALE - ConSIliere
2) Dr. Maristella SARDONE - ConSIliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 255/2021, avverso l'ordinanza del Tribunale di
Trani del 24.1.2021, pubblicata il 25.1.2021, in relazione al procedimento ex art. 702 bis, c.p.c. recante
R.G. n. 884/2018, non notificata
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gloria TE C.F._1
Visaggio, giusta mandato in atti, presso il cui studio domicilia in Bari al Corso Vittorio Emanuele II, n.
193
Appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Luca Supino Di Lorenzo e Rocco Travaglino, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Filippo Turati, n. 34
Appellata nonché
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, ON P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Ronco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trani alla
Via Bovio, n. 193
Appellata
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio
pagina 1 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 19.2.2018, la SI.ra ha citato in Controparte_1 giudizio dinanzi il Tribunale di Trani il Dott. e il TE Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per accertare e dichiarare la
[...] responsabilità medica del sanitario e della struttura sanitaria e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro al risarcimento 51.020,56, o della diversa somma risultante dagli esiti del giudizio, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.1In ricorso la SI.ra ra ha esposto di essersi sottoposta, in data 1.12.2016, a Controparte_1 intervento chirurgico di mastoplastica additiva e mastopessi eseguito dal OT. presso TE il centro medico-chirurgico a Trani. CP_2
Ha esposto, inoltre, di essersi successivamente sottoposta, il 6.2.2017, il 17.3.2017 e il 21.6.2017, ad esami ecografici mammari che hanno evidenziato esiti di sieroma alla mammella destra con protesi sinistra caratterizzata da margini bozzuti in sede latero-inferiore e supero-mediale e coartazione protesica bilaterale e che la RM bilaterale delle mammelle, effettuata il 22.6.2017, ha poi evidenziato il profilo ondulato della protesi sinistra e il posizionamento asimmetrico delle protesi. Nell'estate del
2017, si è verificata esposizione protesica, riapertura delle incisioni chirurgiche e formazione di ulcere, per cui si è reso necessario nuovo intervento chirurgico, effettuato il 28.8.2017 presso la Controparte_4
, di revisione della mastopessi, sostituzione delle protesi e copertura dell'ulcera con lembi
[...] locali.
Il proprio consulente ha ravvisato inadeguato planning preoperatorio ed errata esecuzione dell'intervento dell'1.12.2016; inadeguato consenso informato e incompleta compilazione della cartella clinica ed omessa compilazione del registro operatorio, oltre all'assenza di ogni terapia postoperatoria.
Il CTP ha ravvisato, infine, postumi di invalidità derivanti dalla prestazione sanitaria al 14%.
1.2Si è costituita in giudizio la struttura sanitaria che, in rito, ha chiesto la ON trasformazione del rito sommario in rito ordinario. Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza delle ragioni poste a suo fondamento e ne ha inoltre sostenuto l'infondatezza. Nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda con la rifusione delle spese di lite.
In subordine, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto la condanna in via esclusiva del OT.
, con la manleva dal pagamento di tutte le somme oggetto di condanna. TE
1.3Si è costituito in primo grado il OT. che ha sostenuto la nullità del ricorso, in TE quanto privo dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163, comma terzo, c.p.c..
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dalla struttura sanitaria, in forza degli artt. 7 e 9 della legge 24/2017 e l'infondatezza della domanda principale con vittoria di spese e competenze di lite.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree nei propri confronti, ha chiesto di ripartirsi la quantificazione del danno tra i convenuti, in considerazione del “rapporto negoziale in essere tra le parti del presente giudizio”.
pagina 2 di 19 1.4La causa è stata trattata e istruita con il deposito di copiosa documentazione medica e l'espletamento di CTU medica collegiale per mezzo del OT. specialista in chirurgia estetica, e del Persona_1 OT. specialista in medicina legale. Persona_2
I quesiti formulati ai CTU sono stati i seguenti: “
1. Descriva l'aspetto della regione mammaria dell'attrice prima dell'intervento per cui è causa;
2. Dica se la condizione estetica della ZI indicasse l'effettuazione dell'intervento come poi realizzato;
3. Dica se l'intervento sia stato realizzato per mere ragioni estetiche ovvero anche per motivi funzionali;
4. Dica se i moduli di consenso sottoscritti dall'attrice siano completi ed esaurienti ed abbiano consentito alla stessa di effettuare una scelta libera e consapevole;
5. Dica se siano stati effettuati gli opportuni ed adeguati accertamenti diagnostici/strumentali preparatori all'intervento;
6. Descriva l'intervento realizzato dal Dr. ; Parte_2
7. Dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso sia stato effettuato secondo la migliore pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza medica, se siano state osservate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, e siano stati utilizzati materiali idonei, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al medesimo chirurgo che l'ha eseguito, ovvero relativi alle protesi utilizzate;
8. Dica se sussista un profilo di responsabilità della struttura sanitaria presso la quale l'intervento è stato eseguito;
9. Dica se l'intervento eseguito presentasse la risoluzione dei problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni del complessivo stato di salute della parte attrice;
10. Dica se successivamente all'intervento siano state prestate all'attrice le necessarie cure e se la conOTa terapeutica successiva sia stata adeguata al tipo di intervento ed alle problematiche insorte;
11. Descriva l'attuale situazione estetica della regione mammaria dell'attrice e dica se sia stato ottenuto un miglioramento, ovvero un mantenimento della situazione precedente, oppure un suo peggioramento, esprimendo l'entità dell'eventuale modificazione, e dica inoltre se siano derivate conseguenze alla salute dell'attrice;
12. Nel caso in cui riscontri una responsabilità professionale, quantifichi la durata della inabilità temporanea assoluta e relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse e limitate e se essa abbia potuto incidere sull'attività professionale dell'attrice, ove essa risulti dagli atti;
13. Dica se residuino postumi permanenti quantificandone l'entità in termini percentuali, indicandone
i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medicolegale di riferimento
(barème);
14. Indichi le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, e precisi se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
15. Esperisca, prima di provvedere al deposito della relazione, acquisite le osservazione delle parti e dei CTP, un tentativo di conciliazione;
16. Riferisca ogni altro elemento di giustizia.” pagina 3 di 19 In risposta ai quesiti formulati dal GI, esaminata la documentazione clinica in atti e sottoposta a visita medica la perizianda, i CTU nominati hanno risposto ai quesiti nei seguenti termini:
“1) La SI.ra , antecedentemente all'intervento effettuato presso la Clinica Dama Controparte_1
Salus di Trani in data 01.12.2016, presentava un quadro mammario di “ipotrofia con ptosi ed asimmetria bilaterale.”. 2) Tale condizione indicava l'intervento di mastopessi e contestuale mastoplastica additiva con impianto di protesi “dual plain” come proposto ed eseguito dal Dott. . Persona_3
3) Non si trattava di intervento atto a risolvere una problematica clinico-funzionale, bensì con unica finalità estetica.
4) Per tale intervento, il Dott. acquisì atto di consenso informato sottoscritto dalla SI.ra TE
, nel quale, seppur in forma piuttosto sintetica, vennero esposti tipologia dell'intervento, CP_1 ipotetici rischi, complicanze, nonchè necessità di eventuali interventi correttivi.
5) Risultano correttamente effettuati gli esami preoperatori di routine tipici di tale procedura.
6) Il Dott. in data 01.12.2016 eseguì, come da emarginato verbale operatorio, intervento di TE mastopessi e contestuale mastoplastica additiva “dual plain” con incisione chirurgica a “T” invertita.
7) Si tratta dell'intervento di scelta nei casi di ipotrofia mammaria e ptosi contestuale, idoneo al trattamento del quadro di specie (presenza di mammelle “svuotate e cadenti”, con aspetti di asimmetria).
8) In ordine ad aspetti di responsabilità professionale, nessuna specifica censura può essere mossa alla conOTa del Dr. in ordine alla tipologia della tecnica operatoria Controparte_5 aOTata; anche la mancata applicazione dei drenaggi mammari postoperatori è una scelta dettata dall'esperienza del chirurgo in base a valutazioni generali e contingenti. Per Per quanto in DML potrebbe tuttavia contestarsi al Dr. di non aver (per quanto noto e TE salvo prova contraria) documentato le visite di controllo / trattamenti effettuati sulla ricorrente e che, ancora dopo sei mesi dall'intervento, pur alla luce del sostanziale fallimento delle attuate terapie palliative, non avesse proposto alla SI.ra la rimozione delle protesi applicate in data CP_1
01.12.2016, in attesa di eventuale sostituzione, contestuale o differita (cosa che avvenne di necessità in data 28.08.2017 presso la C.C. Santa Lucia).
E'peraltro attendibile che tale intervento, qualora fosse stato effettuato precedentemente, avrebbe sortito migliori risultati estetici di quelli in atto.
9) L'intervento operatorio eseguito dal Dr. non presentava elementi tecnici di particolare TE difficoltà e venne peraltro eseguito su una paziente in buone condizioni generali di salute, correttamente selezionata.
10) Se dopo l'intervento sono state prestate le cure necessarie: Vedasi punto 8.
11) Il quadro clinico attuale non presenta - nonostante i due interventi eseguiti sulla SI.ra
- un risultato estetico ottimale. Persistono infatti aspetti di pseudo-ptosi mammaria CP_1 bilaterale, di asimmetria di forma e dei complessi areola capezzolo, di deficit volumetrici soprattutto alla mammella di sinistra al suo polo superiore;
oltre che esiti cicatriziali maggiormente evidenti rispetto alla casistica media, conseguenti alla necessità del secondo intervento.
Tale situazione non comporta conseguenze per la salute della ricorrente ma attualmente rappresenta un pregiudizio estetico permanente.
12) Inabilità temporanea assoluta e relativa. La valutazione dell'abnorme allungamento della prognosi relativa alle vicende cliniche della SI.ra rispetto ai tempi medi richiesti da CP_1
pagina 4 di 19 interventi di analoga natura, è resa pressocchè impossibile dall'assenza di certificati attestanti specifici periodi di malattia/convalescenza, fosse pure a firma del Medico di Base, relativi a perdite di giornate lavorative.
Un'eventuale stima potrebbe effettuarsi qualora la ricorrente fosse in grado di esibire attestazioni nel merito, in relazione alle complicanze dell'intervento del 01.12.2016.
13) Postumi percentuali. Previa relazione M.L. del 26.07.2017 il Dr. attestò Controparte_6
l'esistenza di “... un moderato pregiudizio estetico ed un lieve disturbo dell'Adattamento di tipo misto. E' inoltre possibile asserire che, sulla base dei classici criteri riconosciuti dalla OTrina medico- legale, vi sia nesso di causalità tra le suddette conOTe ed i postumi ad oggi residuati.
Complessivamente il danno biologico permanente è quantificabile nella misura del 14 % (quattordici per cento).”.
Dagli atti clinici esaminati e dalla visita effettuata dagli scriventi CTU la SI.ra non risulta CP_1 affetta da alcuna forma di patologia psichica, negando assunzione di psicofarmacoterapia ed esecuzione di alcun'altra visita neuro/psichiatrica successivamente al 26.06.2017. Non vi sono pertanto evidenze di danno psichico indennizzabile.
Poiché tuttavia l'estetica del seno della ricorrente, ancorchè corretta mediante il secondo intervento, risulta ancora imperfetta (“Persistono infatti una pseudo-ptosi mammaria bilaterale, una asimmetria di forma e dei complessi areola capezzolo, dei deficit volumetrici soprattutto alla mammella di sinistra al suo polo superiore. ...”) si valuteranno aspetti di Danno Estetico Lieve
(Classe I – Il pregiudizio estetico complessivo è da pressocchè nullo a molto lieve) pari al 5 %.
( / . Controparte_7 CP_8
14) Congrue risultano le spese documentate in Fascicolo di Parte Attrice in relazione alla vicenda de quo.
Per la risoluzione del suddetto residuale danno estetico la SI.ra dovrebbe essere CP_1 sottoposta ad ulteriore intervento di revisione chirurgica bilaterale con contestuale lipofilling alla mammella sinistra, per un costo pari a 3000 - 5000 euro.”
Precisate le conclusioni e depositate le memorie difensive conclusive, il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ha così statuito: “- accerta la responsabilità del OT. e della per i danni da malpractice medica provocati a TE ON
in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica praticato l'1.12.2016; Controparte_1
- per l'effetto, condanna il OT. e la in solido, a pagare a TE ON
, a titolo di risarcimento dei danni, la somma complessiva di euro 14.041,88, Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via rivalutato a far data dall'1.12.2016 fino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali successivi sulla somma risultante fino al soddisfo;
- in parziale accoglimento dell'azione di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, condanna il OT. a rifondere alla quanto la stessa paghi alla TE CP_2 ricorrente in eccesso rispetto alla quota della metà delle somme complessivamente dovute per effetto della presente sentenza;
- condanna il OT. e la in solido, a rifondere a TE ON Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 286,00 per esborsi documentati ed euro 4.835,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge;
pagina 5 di 19 - condanna inoltre il OT. a rifondere alla le spese di lite inerenti TE ON alla causa di rivalsa che, previamente compensate in misura pari alla metà, si liquidano in euro
1.692.25 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge;
- pone a definitivo e solidale carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, già liquidate a parte.”
Il Tribunale di Trani sulla deOTa nullità del ricorso per mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163, comma terzo, c.p.c., applicabile al rito sommario, ha ritenuto la detta nullità sanata dalla costituzione in giudizio della convenuta e dalla mancata richiesta di differimento dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c..
Con riferimento alla normativa applicabile al caso di specie, inoltre, il Giudice di prime cure ha ritenuto non applicabili le norme di diritto sostanziale contenute nella legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) poiché i fatti si sono verificati anteriormente all'entrata in vigore della riforma (cf. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, con i riferimenti in essa richiamati). Ha ritenuto, al contrario, applicabile la disciplina di cui al d.l. n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012 (cd. legge Balduzzi), secondo la quale sia il medico che la struttura sanitaria rispondono nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale da contratto o contatto sociale, per quanto riguarda la relazione medico – paziente, da contratto di spedalità o assistenza sanitaria, per quanto riguarda la relazione struttura sanitaria – paziente, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro del medico alle dipendenze della stessa.
Quanto, poi, al contenuto dell'obbligazione del chirurgo plastico e alla misura della sua responsabilità, il Giudice di prime cure ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nell'attività di chirurgia estetica, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione come di mezzi o di risultato, è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Di talché il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura”
Con riferimento ai profili di colpa professionale del chirurgo sollevati in ricorso, il Tribunale di Trani si
è attenuto alle risultanze della CTU medica espletata in corso di causa, laddove i consulenti tecnici d'ufficio hanno sostenuto, in base alla documentazione in atti, che in relazione alla diagnosi di ipotrofia con ptosi ed asimmetria bilaterale l'intervento effettuato l'1.12.2016 era indicato e che non vi sono state evidenze obiettive di errato planning preoperatorio, come pure che le scelte relative alla tecnica operatoria e alla mancata applicazione dei drenaggi mammari postoperatori sono incensurabili.
Con riferimento, invece, ai profili relativi alla sussistenza della responsabilità professionale del Dott.
, il Tribunale di Trani, diversamente opinando rispetto a quanto concluso dai consulenti TE tecnici al punto 8) della consulenza, ha ritenuto non condivisibile l'assunto dei medesimi consulenti secondo cui non può essere mossa alcuna specifica censura alla conOTa del Dr. / C.C. Persona_3 in ordine alla tipologia della tecnica operatoria aOTata ed alla mancata applicazione dei CP_2 drenaggi mammari postoperatori (poiché quest'ultima, riferiscono “è una scelta dettata dall'esperienza del chirurgo in base a valutazioni generali e contingenti”).
Per il Giudice di price cure, al contrario, dalla documentazione fotografica proOTa dalla ricorrente, si evince che il risultato dell'intervento non è qualificabile in termini di miglioramento estetico, considerate le notevoli imperfezioni della mastopessi (lifting cutaneo delle mammelle) e della sutura delle areole al tessuto circostante. Ciò, in considerazione del fatto che le riproduzioni fotografiche di fatti e cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono pagina 6 di 19 proOTe non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712 c.c.) e che le fotografie citate non sono state disconosciute, costituendo così prova legale della sua conformità alle cose e luoghi rappresentati.
Il Giudice di prime cure ha condiviso, invece, in quanto logico e congruo rispetto alle risultanze disponibili, quanto asserito dai CTU sulla conduzione della fase postoperatoria, durante la quale il OT.
, nonostante gli esiti di riapertura delle incisioni chirurgiche, esposizione protesica e TE formazione di ulcere, e di “sostanziale fallimento delle attuate terapie palliative” (relazione di CTU, pag. 12), non ha proposto alla paziente la rimozione delle protesi, nella prospettiva dell'eventuale sostituzione delle stesse (poi effettuata per necessità a fine agosto 2017, con intervento che avrebbe sortito migliori risultati estetici se più tempestivamente realizzato).
A fronte di tali chiari profili di colpa, rilevato che i convenuti non hanno fornito la prova contraria che dimostrasse che gli esiti dell'intervento non sono imputabili all'operato del professionista, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il Tribunale di Trani ha riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno nei confronti sia del medico sia della struttura, anche agli effetti dell'azione di rivalsa esercitata dalla società nei confronti del chirurgo. Riconosciuto l'an debeatur, il Tribunale di Trani CP_2 ha proceduto alla liquidazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., del danno non patrimoniale conseguito, atteso che non è stato possibile, in base alle risultanze istruttorie, determinare con esattezza i tempi di inabilità temporanea assoluta e relativa.
Quanto alla determinazione del danno biologico permanente, il Tribunale ha fatto applicazione dell'art. 3, comma 3, del già citato d.l. 138/2012, convertito con modificazioni nella legge 189/2012, che prevede l'applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate in forza degli artt. 138 e 139 del d. lgs. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private), così come aggiornate e vigenti al momento della liquidazione del danno (cf. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 28990 dell'11 novembre 2019), riconoscendo alla danneggiata l'importo di euro 5.496,32.
Il Tribunale non ha riconosciuto invece alla ricorrente alcuna somma risarcitoria a titolo di danno morale, rimasto sguarnito di prova, atteso che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, difatti, non costituisce mai un automatismo, e necessita di prove concrete e specifiche che valgano a superare le ordinarie conseguenze di sofferenza già ristorate dalla liquidazione tabellare.
Per la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale, inoltre, il Tribunale ha valutato sia l'esborso subito per l'intervento chirurgico del 28 agosto 2017, di importo pari ad euro 3.545,56 (cf. documentazione di pagamento, in atti), sia l'esborso futuro riconducibile alla necessità, altamente probabile, di revisione chirurgica bilaterale con contestuale lipofilling alla mammella sinistra, di importo pari ad euro 5.000,00 , tenuto conto del valore massimo indicato per tale trattamento dai consulenti tecnici, ad integrale ristoro delle possibili varianti di intervento.
In conclusione, il Tribunale di Trani ha riconosciuto alla danneggiata, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di euro 14.041,88, devalutato alla data dell'illecito (1.12.2016), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza, con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato.
Quanto alla rivalsa esercitata nei confronti del OT. dalla società secondo il TE CP_2
Tribunale, il contesto normativo anteriore alla legge n. 24/2017 (che rende inapplicabili, come si è detto, le norme di diritto sostanziale in essa contenute ai casi di malpractice verificatisi anteriormente pagina 7 di 19 alla sua entrata in vigore) induce a ritenere che nei rapporti interni tra struttura e medico la responsabilità per i danni provocati per colpa esclusiva di quest'ultimo (non viene in questione, difatti, nessun profilo organizzativo o relativo a prestazione resa direttamente dalla struttura e diversa da quella del chirurgo) deve essere ripartita paritariamente, in via presuntiva, secondo le disposizioni contenute negli artt. 1298 e 2055 c.c., in quanto la non ha offerto prova dell'anomalia della CP_2 prestazione del medico rispetto ai protocolli e ai programmi di cura in uso nella struttura, e deve rispondere quindi del pregiudizio provocato dal medico in termini di rischio d'impresa (cf. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 28987 dell'11 novembre 2019;
Le spese di lite relative alla causa principale sono state regolate secondo il criterio di soccombenza e poste in solido a carico dei convenuti. Le spese relative alla causa di rivalsa sono state compensate in misura pari alla metà e poste per la restante metà a carico del OT. . In entrambi i casi TE si procede a liquidazione in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014.
Le spese di CTU sono state poste a definitivo carico dei convenuti, in applicazione del medesimo criterio di soccombenza.
2.1 Con atto di citazione notificato il 22.2.2021 il OT. ha proposto appello avverso la TE predetta sentenza perché, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza definitiva in relazione al procedimento ex art. 702 bis c.p.c., vengano accolte le conclusioni formulate in primo grado, così riproposte: “- nel merito:
1) rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) anche in via subordinata, dichiarare la compagnia di assicurazione eventualmente evocata in giudizio da parte della casa di cura convenuta nel presente giudizio, unica responsabile del risarcimento del danno che sarà eventualmente ritenuto imputabile, anche in via di regresso, al deducente all'esito della presente controversia e, per l'effetto, condannarla a tenere indenne il Dott.
a e a pagare essa stessa la somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla TE predetta, ed eventuale, responsabilità civile, e/o dichiarare la sussistenza in capo al Dott. TE
del diritto di rivalersi contro la compagnia di assicurazioni eventualmente evocata in
[...] giudizio da parte della casa di cura convenuta nel presente giudizio, nella denegata ipotesi in cui fosse egli stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
4) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiarare la convenuta, per le ragioni di cui alla suesposta narrativa, unica CP_9 responsabile del risarcimento del danno che sarà eventualmente ritenuto imputabile al Dott. TE
all'esito della presente controversia e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne il predetto
[...] convenuto e a pagare essa stessa la somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla predetta, ed eventuale, responsabilità civile, e/o dichiarare la sussistenza in capo al Dott. del TE diritto di rivalersi contro la convenuta nel presente giudizio, nella denegata ipotesi in cui CP_9 fosse egli stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
5) in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, accertare la ripartizione del quantum di responsabilità ascrivibile in capo a tutti e ciascuno dei soggetti convenuti, in ragione degli obblighi agli stessi facenti capo, per il rapporto negoziale in essere tra le parti del presente giudizio;
6) il tutto con vittoria di spese, competenze e diritti del presente giudizio, ivi comprese le spese di
CTU.” pagina 8 di 19 Si chiede il rigetto delle avverse richieste istruttorie, perché irrilevanti e non ammissibili, e di CTU medica, in quanto di natura marcatamente esplorativa, e quindi anch'essa inammissibile. Nel caso di conferma dell'ordinanza ammissiva della CTU medica, si chiede sin d'ora che siano sottoposti al collegio peritale i seguenti quesiti: a) accertino i CCTTUU se, in base alle condizioni fisiche ed estetiche di partenza della SI.ra , l'intervento chirurgico praticato dal Dott. CP_1
abbia fatto conseguire alla paziente un miglioramento;
b) accertino i CCTTUU se, in base TE alla patologia presentata dalla paziente, l'intervento chirurgico praticato rappresentasse la migliore opzione praticabile o conSIliabile;
c) dicano i CCTTUU se, in ragione di quanto indicato sub a) e b), la paziente avrebbe ragionevolmente potuto sperare in un miglioramento diverso o ulteriore ove fosse stato praticato un intervento chirurgico diverso rispetto a quello per cui è causa;
d) accertino i
CCTTUU se, in base alle condizioni di partenza della paziente, i pregiudizi lamentati dalla stessa fossero o meno complicanze prevedibili o possibili ovvero evitabili dal chirurgo operatore;
e) dicano i CCTTUU se un pregiudizio ancora persiste, ovvero se possa essere eliminato;
f) dicano i CCTTUU se i pregiudizi lamentati dalla ricorrente possano ascriversi, in tutto o in parte, alla conOTa serbata dalla medesima paziente nella fase post-operatoria. Si chiede altresì l'ammissione di interrogatorio formale della ricorrente sui seguenti capitoli di prova: a) vero che, prima dell'esecuzione dell'intervento chirurgico per cui è causa, il Dott. TE
Le rappresentò le caratteristiche dell'intervento, i possibili risultati, le prevedibili
[...] complicanze e i rischi legati anche ai processi cicatriziali e all'apposizione delle protesi;
b) vero che il Dott. Le indicò le modalità di comportamento nelle fasi post-operatorie; TE
c) vero che il Dott. Le rappresentò la propria disponibilità a seguirLa in tutto il percorso TE successivo all'esecuzione dell'intervento chirurgico per cui è causa;
d) vero che subito dopo l'esecuzione dell'intervento Lei rappresentò al Dott. la propria TE soddisfazione per i risultati estetici e fisici conseguiti.
Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: e) vero che prima di eseguire l'intervento chirurgico di mastopessi additiva per cui è causa, la paziente ricevette dal Dott. puntuali informazioni in ordine alle caratteristiche TE dell'intervento, alle possibili ed eventuali alternative praticabili, ai rischi, alle prevedibili complicanze, nonché ai possibili esiti, anche estetici, dell'intervento (ivi compresa la formazione di cicatrici diastasate e di asimmetrie mammarie) e alle modalità di esecuzione di quest'ultimo;
f) vero che, ricevute le informazioni di cui alla lettera che precede, la SI.ra acconsentì CP_1 all'esecuzione dell'intervento de quo;
g) vero che prima dell'esecuzione dell'intervento furono svolti dal Dott. anche tutti TE gli esami clinici e diagnostici che il caso richiedeva;
h) vero che, eseguito l'intervento, seguì senza problemi di sorta la fase post-operatoria, terminata la quale la paziente fu dimessa;
i) vero che il Dott. fornì la propria fattiva TE disponibilità alla SI.ra per tutti i controlli successivi che si fossero resi opportuni o CP_1 necessari e che furono date alla paziente tutte le indicazioni da seguire nel post-operatorio per la migliore riuscita dell'intervento per cui è causa;
l) vero che la paziente manifestò al OT. , sia in occasione dell'intervento chirurgico, sia nei TE controlli post-operatori cui si sottopose, la propria esplicita e manifesta soddisfazione per il risultato estetico conseguito, non solo verbalmente, ma anche acconsentendo a sottoscrivere il test che le veniva al fine sottoposto dal chirurgo operatore.
Si indica come teste la SI.ra da Bari. Testimone_1
III) condannare la SI.ra alla refusione di spese, diritti e competenze di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo di appello, il Dott. lamenta la violazione di legge e l'omissione TE motivazionale del provvedimento definitivo, laddove il Tribunale di Trani, pur condividendo la pagina 9 di 19 conclusione dei CC.TT.UU. relativamente alla correttezza e diligenza dell'operato del Dott. TE nella fase preoperatoria, nella scelta dell'intervento chirurgico da praticare, nonché nella scelta postoperatoria di non applicare i drenaggi mammari, ha ritenuto di disattendere le risultanze della
C.T.U. ritenendo sussistente la responsabilità del professionista sul presupposto che l'intervento chirurgico di tipo estetico configurasse una ipotesi di obbligazione di risultato e non di mezzi e che
“dalla documentazione fotografica proOTa dalla ricorrente […] il risultato dell'intervento non è qualificabile in termini di miglioramento estetico”.
Osserva appellante che l'iter motivazionale è censurabile per quattro distinte ragioni:
“i) In quanto la riproduzione meccanica (come la fotografia), per assurgere al rango di prova legale ex art. 2712, c.c., deve rappresentare cose e luoghi specifici e ben determinati, mentre il materiale fotografico versato in atti da controparte (e incomprensibilmente posto a base della decisione impugnata) ritrae parti del torace di un essere umano, per lo più non riconducibili ad alcuna parte anatomica (in quanto si tratta di fotografie sfuocate, ovvero relative a dettagli troppo eSIui), né ad un essere umano identificabile (non c'è, infatti, né un volto né un'altra parte che consenta di ritenere che si tratti proprio di parti del corpo della ricorrente), né ancora ad una data o a un'epoca storica determinabile in maniera chiara (che quantomeno consenta, cioè, di chiarire se siano state scattate prima o dopo l'intervento chirurgico per cui è causa, ovvero prima o dopo l'intervento di revisione chirurgica);
ii) In ogni caso, sarebbe al più quanto ritratto dalla fotografia a risultare provato, ex art. 2712, c.c., dalla riproduzione meccanica stessa, mentre nel caso di specie, dopo avere inspiegabilmente ritenuto che le fotografie depositate da controparte ritraggano effettivamente la SI.ra e la CP_1 ritraggano in certi precisi momenti storici (prima o dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico per cui è causa), il Giudice di prime cure ha altresì ritenuto opportuno valutare il materiale fotografico in parola e giudicare il risultato dell'intervento senza avere alcuna cognizione tecnica al riguardo, ed anzi disattendendo l'opinione al riguardo espressa dai CC.TT.UU. iii) In ragione di quanto detto non avrebbe avuto, dunque, alcun senso “disconoscere” il materiale fotografico in parola;
ma in ogni caso, ad abundantiam, dobbiamo qui precisare che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure nel passaggio succitato, questa difesa ha finanche contestato puntualmente la valenza probatoria delle foto di che trattasi (cfr. il verbale di inizio operazioni peritali che, per comodità di consultazione, si allega anche in questa sede). iv) In ogni caso, a tutto concedere e per assurdo, anche qualora le fotografie in parola fossero riconducibili in effetti alla SI.ra e fossero, altresì, indicative di qualsivoglia difetto estetico CP_1 irreparabile e fonte di nocumento irreparabile o addirittura di un danno biologico permanente, risulterebbe comunque completamente omessa la motivazione del Giudice di prime cure rispetto alla prova dell'(invero insussistente) inadempimento del Dott. e all'eventuale nesso di causalità TE tra presunti danni e presunta negligenza professionale.”
Sempre in ordine alla dichiarata sussistenza della responsabilità del sanitario con riferimento alla responsabilità “da risultato” del chirurgo estetico, afferma l' appellante che, anche laddove si volesse ascrivere in capo al chirurgo estetico una sorta di responsabilità “da risultato”, ciò non potrebbe mai tradursi nell'addossare in capo al professionista l'alea di un esito dell'intervento che, sfuggendo a ogni criterio logico o quantomeno minimamente oggettivo, rientri esclusivamente nel perimetro del gusto soggettivo. Inoltre nel caso di specie la paziente era stata puntualmente informata in ordine a tutti i rischi collegati all'intervento in parola, oltre che circa le caratteristiche del trattamento chirurgica cui la pagina 10 di 19 stessa era in procinto di sottoporsi, ma altresì, nello specifico, era stato paventato alla SI.ra CP_1 il rischio che all'intervento di mastopessi additiva conseguisse, tra gli altri, asimmetria mammaria;
cicatrici diastasate;
sieromi e deiscenza della ferita chirurgica, così come era del pari indicata la possibilità che la paziente si sarebbe potuta/dovuta sottoporre a ulteriori interventi di revisione o modifica (cfr. il consenso informato inserito nella cartella clinica, sub doc. n. 2 della produzione documentale di parte ricorrente nel primo grado di giudizio).
Una volta appurato ciò e verificato che, come detto, al Dott. non è stato chiesto né di TE praticare il secondo intervento chirurgico (di revisione), né risulta che la paziente si recò a visita presso il deducente rappresentandogli problemi di sorta (anzi, come questa difesa si era resa disponibile a dimostrare sin dal primo atto difensivo del primo grado di giudizio, sarebbe stato possibile dimostrare che il Dott. offrì tutta la propria disponibilità al riguardo, ma fu la paziente a recarsi altrove), TE doveva evidentemente escludersi qualsivoglia responsabilità per il risultato dell'intervento chirurgico eseguito (a regola d'arte, come esposto, e come confermato anche dai CC.TT.UU.) dal Dott. . TE
Con il secondo motivo di appello contesta la sentenza di primo grado laddove così ha affermato:
“deve condividersi invece (in quanto logico e congruo rispetto alle risultanze disponibili) quanto asserito dai CTU sulla deprecabile conduzione della fase postoperatoria, durante la quale il OT.
, nonostante gli esiti di riapertura delle incisioni chirurgiche, esposizione protesica e TE formazione di ulcere, e di <sostanziale fallimento delle attuate terapie palliative> (relazione di CTU, pag. 12), non ha proposto alla paziente la rimozione delle protesi, nella prospettiva dell'eventuale sostituzione delle stesse (poi effettuata per necessità a fine agosto 2017, con intervento che avrebbe sortito migliori risultati estetici se più tempestivamente realizzato)” (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).
Per parte appellante tale passaggio dell'ordinanza impugnata è, in parte qua, nulla, per violazione del principio del contraddittorio e in ogni caso meritevole di riforma, perché in totale distonia con il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 101, comma 1, e 102, c.p.c., atteso che, secondo l'assunto di parte appellante la conOTa serbata dal Dott. nella fase postoperatoria TE non era, né è mai stata, oggetto di censura o di deduzione difensiva da parte della difesa della ricorrente: è stata una questione rilevata dal Giudice di prime cure in via d'ufficio. Per l'appellante, infatti, l'indagine sul decorso postoperatorio, in quanto non deOTa da parte ricorrente, non ha consentito l'instaurazione di un efficace contraddittorio sul punto e, in ogni caso, non poteva essere oggetto di alcuna decisione da parte del Giudice di prime cure, né di valutazioni di sorta da parte dei CCTTUU.
Ad ogni modo, e comunque, quand'anche il Giudice avesse ritenuto di poter introdurre nel giudizio il tema d'indagine concernente la (non deOTa e presunta) responsabilità post-operatoria, il Tribunale di
Trani avrebbe dovuto: a) rilevare la prova dell'inadempimento del sanitario;
b) rilevare la prova del danno;
c) rilevare il nesso di causalità tra il primo e il secondo elemento;
d) trattandosi di asserita responsabilità omissiva, individuare una alternativa conOTa corretta rispetto a quella invece osservata dal deducente e infine e) affermare che, in base alle circostanze del caso concreto, tale conOTa alternativa corretta avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso, sulla base di un ragionevole criterio probabilistico.
Inoltre, per parte appellante, nel materiale probatorio acquisito al procedimento di primo grado, non vi
è traccia di alcun elemento che possa suffragare la responsabilità (omissiva) del Dott. nella TE fase post-operatoria. Prova ne sia che, come detto, gli stessi CC.TT.UU. hanno avuto cura di precisare pagina 11 di 19 che la presunta (e insussistente) omissione di che trattasi sarebbe potuta emergere unicamente “per quanto noto” e “salvo prova contraria”, specie se si consideri che dalle risultanze documentali e probatorie del primo grado di giudizio è risultato che anche nella fase post-operatoria la conOTa del
Dott. è stata assolutamente corretta, diligente e conforme alle leges artis. TE
Sul perimetro della c.d. fase post-operatoria parte appellante ha motivato quanto segue.
“Il “contratto sociale” in essere tra la SI.ra e il Dott. , infatti, è cessato al CP_1 TE momento delle dimissioni dalla casa di cura dopo avere eseguito l'intervento del g. ON
01 dicembre 2016: non risulta dimostrato, infatti, che la SI.ra si sia recata a visita presso CP_1 lo studio medico del Dott. , successivamente a tale data, né che la stessa ricorrente si fosse TE altrimenti rivolta al sanitario deducente lamentando problemi o l'insorgenza di complicanze.
Anzi: risulta per tabulas che la SI.ra , alcuni mesi dopo l'esecuzione dell'intervento del CP_1
Dott. si sia rivolta ad altre strutture sanitarie e ad altri operatori, non al Dott. , dal TE TE che derivano due importanti riflessioni: 1) che il Dott. non avrebbe potuto conSIliare TE alcunché alla SI.ra (interrompendo così qualsivoglia ipotetica sequenza causale tra CP_1 presunta conOTa omissiva e presunto danno); 2) che non è escluso, dunque, che sia stata la conOTa di altro sanitario, o il concorso colposo del fatto del creditore (ex art. 1227, c.c.) a dare causa o a contribuire causalmente al danno lamentato da controparte.
Nulla, cioè, dimostra l'inadempimento, né tantomeno il nesso di causalità tra conOTa e danno.
Sarà forse questa la ragione per cui la ricorrente stessa non aveva ritenuto di imputare alcunché al OT. , a titolo di responsabilità inerente il decorso postoperatorio. TE
Decorso postoperatorio che, per quanto detto, e per ciò che concerne la responsabilità del Dott.
, terminava quindi nel momento stesso in cui la SI.ra veniva dimessa dalla casa TE CP_1 di cura dopo l'esecuzione dell'intervento di mastoplastica additiva del g. 01 ON dicembre 2016; e, in merito a ciò, risulta per tabulas (cfr. cartella clinica versata in atti dalla ricorrente) che il decorso post-operatorio fu assolutamente sereno e privo di circostanze che facessero dubitare della buona riuscita dell'intervento chirurgico.
Per altro verso, e al contempo, il Dott. raccolse manifestazioni di soddisfazione per TE
l'intervento de quo, da parte della paziente e, per parte sua, si rese disponibile ad eseguire le medicazioni e le visite successive: ciò che questa difesa ha chiesto di poter dimostrare puntualmente attraverso le prove orali richieste e articolate sin dal primo atto di costituzione in giudizio. “
Infine, per parte appellante non è risultato dimostrato, e neanche allegato o soltanto paventato, che la revisione dell'intervento chirurgico, laddove eseguita più precocemente rispetto a quanto occorso nel caso di specie, avrebbe fatto conseguire alla paziente un risultato estetico migliore o più gradevole.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta il quantum liquidato a titolo di risarcimento del danno, sia a titolo di danno patrimoniale che non patrimoniale, poiché non provati né allegati.
Per l'appellante non sussistono le ragioni per liquidare il risarcimento del costo pagato per il secondo intervento chirurgico (per € 3.545,56) né per liquidare l'importo di € 5.000,00 a titolo di danno biologico permanente.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione dell'ordinanza di primo grado, stante l'omesso rilievo, in via preliminare, della nullità del ricorso introduttivo per l'omessa indicazione, nel predetto ricorso, dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7), c.p.c., nonché l'inammissibilità dello stesso poichè la causa avrebbe dovuto essere trattata con il rito ordinario e non con il rito sommario ex art. 702 bis, c.p.c. . pagina 12 di 19 Con il quinto ed ultimo motivo impugna la decisione in ordine alla infondatezza e inammissibilità della domanda di manleva e garanzia esperita dalla convenuta nei confronti del Dott. CP_9
, eccependo la responsabilità esclusiva della resistente. TE CP_9
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente l'1.4.2021 si è costituita la società CP_2
Nel medesimo atto la struttura sanitaria aderisce ai motivi di appello proposti dal Dott. TE
, fatta eccezione per il motivo relativo al riparto degli oneri risarcitori rispetto al quale ha
[...] proposto appello incidentale, disconoscendo la propria responsabilità solidale con il sanitario per il danno subìto.
La struttura sanitaria rileva che benchè fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione dello stesso, sorge un rapporto contrattuale atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia le prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia le prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura – fra cui quello di prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 8826/2017), la struttura è tenuta a rispondere del danno, solo ove ed in quanto lo stesso si sia verificato all'interno della stessa, stante la sussistenza del collegamento funzionale tra la prestazione del professionista e le finalità organizzative della struttura sanitaria medesima. In secondo luogo, lamenta l'errata quantificazione del danno subito e la pronuncia ultra petita con riferimento al riconoscimento in favore della appellante di un danno biologico nella misura del 5%.
Per l'appellante, la valutazione del danno biologico espressa dai C.T.U. afferisce a dei postumi relativi al secondo intervento subito dalla SI.ra , presso altro Centro ed a cura di altro medico, CP_1 rispetto ai quali vi è totale estraneità della ON
Altrettanto non condivisibile è la quantificazione operata dal giudice di prime cure, in sede di liquidazione del danno,
Formula pertanto le seguenti conclusioni: “Per tutte queste motivazioni innanzi esposte l'ordinanza è assolutamente ingiusta e deve essere necessariamente integralmente riformata.
Sulla scorta delle motivazioni innanzi dette il Giudice di appello dovrà esaminare nel merito le domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado, che con appello ON incidentale tutte si ripropongono con il presente atto (infra) e, sulla base di tutto quanto sopra illustrato ed in ossequio ai principi ed alle norme sopra richiamati, in riforma della pronuncia di primo grado, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla SI.ra
[...]
, l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla in CP_1 ON coerenza con quanto concluso dai C.T.U. e, in ogni caso, la totale insussistenza di una qualsivoglia responsabilità imputabile a quest'ultima.
Nella denegata ipotesi di conferma, ovvero di accoglimento delle domande proposte da parte della SI.ra , accogliere integralmente la richiesta di manleva spiegata dalla Controparte_1 nei confronti del OT. , per tutte le motivazioni innanzi ON TE deOTe. “
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.5.2021 si è costituita la SI.ra CP_1 che ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte, disattesa ogni contraria istanza ed pagina 13 di 19 eccezione, rigettare integralmente l'avverso atto di appello ed ogni ulteriore richiesta, anche istruttoria, ivi compresa l'istanza ex adverso formulata di sospensione dell'esecutività della sentenza oggetto di gravame, non sussistendo nella specie i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, con vittoria di spese, anche generali, del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.”
2.4 Con ordinanza del 9.6.2021 la Corte ha rigettato le richieste ex artt. 283 e 351 c.p.c. avanzate dal OT. e dalla per l'assenza dell'indefettibile requisito del periculum in mora, TE CP_2 condividendo le ragioni esposte dalla difesa di . Controparte_1
Con il medesimo provvedimento la Corte ha trasferito la causa alla Terza sezione civile della Corte di
Appello di Bari, competente, ratione materiae, a decidere la causa..
Con ordinanza del 21.11.2022 la Terza Sezione Civile di Bari, dopo aver rinviato la causa in decisione con i termini ex art. 190 cpc e dopo il deposito delle note conclusionali e memorie di replica, ha rimesso la causa sul ruolo ammettendo i capitoli c) e d) di interrogatorio formale di (c-“vero CP_1 che il Dott. Le rappresentò la propria disponibilità a seguirLa in tutto il percorso successivo
TE all'esecuzione dell'intervento chirurgico per cui è causa;
d- vero che subito dopo l'esecuzione dell'intervento Lei rappresentò al Dott. la propria soddisfazione per i risultati estetici e fisici
TE conseguiti), nonché i)-l) di prova per testi (i- vero che il Dott. fornì la propria
TE fattiva disponibilità alla SI.ra per tutti i controlli successivi che si fossero resi opportuni o CP_1 necessari e che furono date alla paziente tutte le indicazioni da seguire nel post-operatorio per la migliore riuscita dell'intervento per cui è causa;
l- vero che la paziente manifestò al OT. ,
TE sia in occasione dell'intervento chirurgico, sia nei controlli post-operatori cui si sottopose, la propria esplicita e manifesta soddisfazione per il risultato estetico conseguito, non solo verbalmente, ma anche acconsentendo a sottoscrivere il test che le veniva al fine sottoposto dal chirurgo operatore), come indicati alle pagg. 37-38 dell'appello del OT. ., delegando il G.D. OT. Vittorio Gaeta per
TE
l'assunzione all'udienza del 25.1.2023
All'udienza del 25.1.2023 è stato esperito l'interrogatorio formale della appellata SI.ra , in CP_1 cui la stessa ha dichiarato vera la circostanza sub c) e ha disconosciuto la circostanza sub d), negando di aver “mai espresso giudizi positivi sui risultati dell'intervento” e riferendo quanto segue: “Mi riservai di valutare i risultati ma quando feci la prima medicazione, circa un paio di settimane dopo l'intervento, e mi tolsero gran parte della fasciatura, vidi che i risultati non erano soddisfacenti e lo dissi al Dott. , che però mi rispose che occorreva attendere un po' di tempo e i risultati si TE sarebbero visti”. All'udienza dell'1.3.2023 è stata escussa la teste SI.ra la quale ha riferito che: Testimone_1
“davanti a me il Dott. , come fa per ogni paziente, diede tutte le indicazioni necessarie per i TE controlli e il decorso post-operatorio, indicazioni che lui è solito ripetere quando cura le medicazioni post-operatorie, perché ci tiene a seguire le pazienti. Posso dire che riferisco questo[…]proprio con riferimento alla SInora , la quale ebbe dei problemi nella fase post-operatoria che CP_1 seguimmo molto attentamente[…]. La SInora manifestò più volte il suo gradimento per CP_1
l'intervento e poi per la fase post-operatoria e sottoscrisse anche un test di gradimento. Solo dopo un certo periodo , che non ricordo bene, iniziò a manifestare insoddisfazione, diciamo non certo nell'immediatezza”.
Con provvedimento del 22.3.2023 il Collegio ha disposto il richiamo a chiarimenti dei CTU OT.
[...]
e OT. sui seguenti quesiti: “a) esecuzione dell'intervento di chirurgia di Per_2 Persona_1
pagina 14 di 19 mastoplastica additiva e mastopessi – il Tribunale ha disatteso il giudizio non sfavorevole al chirurgo, espresso dai CTU OT. e OT. (cfr. pag. 15 della relazione), alla stregua delle Per_2 Persona_1 foto proOTe dalla paziente attrice, che escluderebbero il miglioramento estetico per la fase immediatamente successiva per “le notevoli imperfezioni della mastopessi e della sutura delle areole al tessuto circostante”;
b) conduzione della fase post-operatoria – il Tribunale ha condiviso il giudizio negativo dei CTU (pag.
15 della relazione);
c) presumibili esborsi futuri – il Tribunale ha quantificato in € 5.000,00 l'altamente probabile revisione chirurgica bilaterale con contestuale lipofilling alla mammella sinistra, così condividendo il giudizio dei CTU (pag. 17 della relazione)”.
Ciò considerato che: gli elementi acquisiti quanto al profilo sub b), liberamente valutabili e integrati dalle prove orali assunte in appello, appaiono sufficienti ai fini del decidere;
che invece, quanto al profilo sub a), la valutazione delle foto è stata effettuata dal Tribunale, in dissenso con la risposta dei
CTU alle osservazioni di parte (pag. 27 della relazione), sulla base di considerazioni che non risultano appartenere a una comune e notoria conoscenza dell'andamento ordinario della fase immediatamente successiva all'intervento chirurgico;
che, quanto al profilo sub c), i CTU hanno indicato la necessità e il costo della revisione senza precisare: 1) se essa sia resa necessaria da inconvenienti dell'operazione per cui è causa e/o della sua fase post-operatoria, oppure da fattori di altra origine o natura;
2) i tempi di tale revisione, nonché
l'eventuale loro anticipazione rispetto ai tempi prevedibili in caso di ottimale intervento di chirurgia estetica;
Ordunque, in risposta alla richiesta di chiarimenti, i CTU nominati si sono così espressi: ““gli atti esaminati e le foto eseguite immediatamente dopo l'intervento non consentono di imputare al Dott.
nella esecuzione dell'intervento. Controparte_10
Si ribadisce inoltre come le complicanze di una mastopessi con additiva contestuale possano essere sia immediate che tardive, laddove le immediate sono rappresentate dalla infezione, dall'ematoma, dalla necrosi tissutale e dai problemi di guarigione delle ferite chirurgiche. Nessuna di queste sembra essere visibile nelle foto proOTe (si veda testo della CTU).
Complicanze che - peraltro - non sono sinonimo di errore medico in quanto ampiamente descritte in letteratura, previste in questo tipo di procedura e per le quali il Chirurgo, nel caso si manifestino, deve proporre soluzioni che possano portare alla risoluzione delle stesse.
Continuando a rispondere alle richieste precisazioni, appare intuitivo che l'attuale risultato estetico a carico della SI.ra derivi dai due interventi subiti dalla parte attrice, il secondo resosi CP_1 necessario a causa delle complicanze post-operatorie occorse al primo.
Già venne evidenziata nella CTU la presenza di scarsa documentazione post-operatoria in merito alla accurata descrizione delle complicanze insorte, alla gestione delle stesse, al percorso che indusse la paziente ad operarsi presso altra clinica.
Considerando i due interventi già subiti dalla parte attrice, sarebbe stata raccomandabile la ulteriore revisione non prima di 18-24 mesi dall'ultimo intervento e comunque sempre dopo attenta valutazione da parte di onde escludere completamente la presenza eventuale, Controparte_11 anche a congrua distanza di tempo, di segni di flogosi ancora in corso, cosa che comporterebbe la necessaria di ulteriore attesa di settimane o mesi.
pagina 15 di 19 Per altro verso ai CTU risulta di aver già risposto al quesito n° 1), relativo alla miglior riuscita tecnica del secondo intervento qualora effettuato in tempi più ravvicinati al primo, come da puto 8) della CTU: “8) Responsabilità professionale. ... E' peraltro attendibile che tale secondo intervento (cfr. verbale di sala operatoria della “C.C. Santa Lucia” di San Giuseppe Vesuviano), qualora fosse stato effettuato antecedentemente, avrebbe sortito migliori risultati estetici (vedasi Esame Obiettivo) di quelli in atto”.
Riguardo il 2° quesito, la revisione chirurgica si rese ovviamente necessaria a seguito ed a causa delle complicanze conseguenti al primo intervento su di un soggetto orientatosi verso la mastopessi per finalità esclusivamente estetiche e – per quanto noto – privo di patologie di sorta, per come chiaramente espresso al punto 9) della CTU: “9) L'intervento operatorio eseguito dal Dr. TE non presentava elementi tecnici di particolare difficoltà e venne peraltro eseguito su una paziente in buone condizioni generali di salute, pertanto correttamente selezionata.“
Per quant'altro si faccia riferimento alla CTU del Marzo 2020, a firma congiunta degli scriventi, che si intende integralmente riconfermata.”” Precisate le conclusioni, all'udienza del 05.06.2024 il Collegio ha riservato la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.L'appello del OT. merita accoglimento, condividendo la Corte le puntuali argomentazioni TE poste a base del gravame.
Ed invero, pur avendo il Tribunale aderito alla conclusione dei CC.TT.UU. relativamente alla correttezza e diligenza del sanitario nella fase preoperatoria, nella scelta dell'intervento chirurgico da praticare, nonché nella scelta postoperatoria di non applicare i drenaggi mammari, purtuttavia ha ritenuto di disattendere le risultanze della C.T.U. in parola nella parte in cui i Consulenti Tecnici dello stesso Giudice hanno ritenuto di ritenere corretta e ineccepibile anche l'esecuzione dell'intervento per cui è causa, senza motivare in maniera congrua.
Infatti, i CC.TT.UU. hanno concluso, rispondendo ai quesiti posti dal primo Giudice, come segue: la condizione presentata dalla SI.ra prima dell'intervento del g. 1.12.2016 “indicava CP_1 l'intervento di mastopessi e contestuale mastoplastica additiva con impianto di protesi “dual plain” come proposto ed eseguito dal Dott. . Non si trattava di intervento atto a risolvere una Persona_3 problematica clinico-funzionale, bensì con con unica finalità estetica. Per tale intervento, il Dott.
acquisì atto di consenso informato sottoscritto dalla SI.ra , nel quale, seppur in TE CP_1 forma piuttosto sintetica, vennero esposti tiopologia dell'intervento, ipotetici rischi, complicanze, nonchè necessità di eventuali interventi correttivi. Risultano correttamente effettuati gli esami preoperatori di routine tipici di tale procedura. Il Dott. in data 01.12.2016 eseguì, come da TE emarginato verbale operatorio, intervento di mastopessi e contestuale mastoplastica additiva “dual plain” con incisione chirurgica a “T” invertita. Si tratta dell'intervento di scelta nei casi di ipotrofia mammaria e ptosi contestuale, idoneo al trattamento del quadro di specie (presenza di mammelle
“svuotate e cadenti”, con aspetti di asimmetria). In ordine ad aspetti di responsabilità professionale, nessuna specifica censura può essere mossa alla conOTa del Dr. in Controparte_5 ordine alla tipologia della tecnica operatoria aOTata;
anche la mancata applicazione dei drenaggi mammari postoperatori è una scelta dettata dall'esperienza del chirurgo in base a valutazioni generali e contingenti. … L'intervento operatorio eseguito dal Dr. non presentava elementi tecnici di TE particolare difficoltà e venne peraltro eseguito su una paziente in buone condizioni generali di salute, correttamente selezionata” (cfr. elaborato peritale, sub pagg. 15-16).
pagina 16 di 19 La considerazione, dalla quale il primo Giudice ha ritenuto di poter addurre siffatto convincimento, in aperto contrasto con le risultanze della C.T.U. succitata, consiste in ciò, che “dalla documentazione fotografica proOTa dalla ricorrente … il risultato dell'intervento non è qualificabile in termini di miglioramento estetico”. Trattasi dunque di una valutazione puramente soggettiva che il giudice di prime cure ha espresso sulla base di fotografie proOTe dalla e contestate dal medico (cfr. il verbale di inizio operazioni CP_12 peritali) Senonchè il materiale fotografico versato in atti non ancora ad una data o a un'epoca storica determinabile in maniera chiara (che quantomeno consenta, cioè, di chiarire se siano state scattate prima o dopo l'intervento chirurgico per cui è causa, ovvero prima o dopo l'intervento di revisione chirurgica);
Non sovvengono, dunque, ragioni per sovvertire le conclusioni prospettate dai CC.TT.UU., nell'elaborato peritale versato in atti, nella parte in cui hanno concluso sostenendo la totale diligenza e correttezza nell'operato del Dott. , sia nella scelta del trattamento chirurgico da osservare nel TE caso di specie, sia nell'esecuzione dello stesso. Peraltro, le medesime conclusioni sono state confermate dai CC.TT.UU. anche in sede di chiarimenti offerti nel corso del presente procedimento: “gli atti esaminati e le foto eseguite immediatamente dopo l'intervento non consentono di imputare al Dott. AR imperizia nella esecuzione dell'intervento”, si legge a pag. 2 dei chiarimenti dei CC.TT.UU., che si sono peraltro peritati di precisare come le revisioni chirurgiche, nell'alveo degli interventi della tipologia di quello che qui e ora ci occupa, rappresentano ordinaria opzione ampiamente documentata in letteratura e non ascrivibile alla negligenza o imperizia dell'operatore. Quanto alla fase post operatoria, occorre preliminarmente osservare che la conOTa serbata dal Dott.
nella fase postoperatoria non era, né è mai stata, oggetto di censura o di deduzione difensiva TE da parte della difesa della ricorrente, né tanto meno risulta deOTa la conOTa alternativa corretta che avrebbe impedito il verificarsi dell'evento sulla base di un ragionevole criterio probalistico. Inoltre risulta documentalmente che la SI.ra , alcuni mesi dopo l'esecuzione dell'intervento CP_1 del Dott. si sia rivolta ad altre strutture sanitarie e ad altri operatori, non al Dott. il TE TE che non esclude che sia stata la conOTa di altro sanitario, o il concorso colposo del fatto del creditore
(ex art. 1227, c.c.) a dare causa o a contribuire causalmente al danno lamentato da controparte.
Nulla, cioè, dimostra in modo certo l'inadempimento, né tantomeno il nesso di causalità tra conOTa e danno. Né, infine, risulta dimostrato, e neanche allegato o soltanto paventato che la revisione dell'intervento chirurgico, laddove eseguita più precocemente rispetto a quanto occorso nel caso di specie, avrebbe fatto conseguire alla paziente un risultato estetico migliore o più gradevole. E sul punto nulla deducono in modo puntuale i CTU neppure in sede di chiarimenti.
Inoltre anche laddove si volesse ascrivere in capo al chirurgo estetico una sorta di responsabilità “da risultato” occorre rilevare che i CC.TT.UU. chiamati a rendere osservazioni tecniche integrative nell'alveo del presente procedimento di appello, hanno esplicitamente escluso che nel caso che qui e ora ci occupa rilevi qualsivoglia inadempimento o imperizia del Dott. . TE
Nel caso di specie la SI.ra era stata puntualmente informata in ordine a tutti i rischi CP_12 collegati all'intervento in parola, oltre che circa le caratteristiche del trattamento chirurgica cui la stessa era in procinto di sottoporsi, ma altresì, nello specifico, era stato paventato alla SI.ra il CP_1 rischio che all'intervento di mastopessi additiva conseguisse, tra gli altri, asimmetria mammaria;
cicatrici diastasate;
sieromi e deiscenza della ferita chirurgica, così come era del pari indicata la possibilità che la paziente si sarebbe potuta/dovuta sottoporre a ulteriori interventi di revisione o modifica (cfr. il consenso informato inserito nella cartella clinica, sub doc. n. 2 della produzione documentale di parte ricorrente nel primo grado di giudizio) come peraltro affermato dagli stessi CTU.
pagina 17 di 19 Una volta appurato ciò e verificato che, come detto, al Dott. non è stato chiesto né di TE praticare il secondo intervento chirurgico (di revisione), ma fu la paziente a recarsi altrove, deve evidentemente escludersi – come afferma la difesa dell'appellante - qualsivoglia responsabilità per il risultato dell'intervento chirurgico eseguito (a regola d'arte, come esposto, e come confermato anche dai CC.TT.UU., anche rispetto alle osservazioni integrative dal Dott. , con conseguente TE assorbimento di ogni altro motivo di gravame. Venendo all'appello incidentale della condannata in solido con il OT. , CP_9 TE l'eccezione di intempestività sollevata dalla difesa della va rigettata alla luce del principio CP_12 affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.8486/2024 con il quale le S.U., modificando il proprio orientamento precedentemente espresso con la sentenzan.2393/2020, hanno affermato che
”L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva”. E nel caso di specie l'impugnante principale ( OT. ) coobligato solidale, TE mettendo in discussione la motivazione del primo giudice, attribuisce alla una Parte_3 responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento. Ne consegue che avendo escluso la responsabilità del AR e non essendoci prova alcuna – neppure deOTa - a carico della la domanda risarcitoria va rigettata nei confronti di entrambi i CP_9 convenuti in primo grado.
4. Considerato l'esito complessivo del giudizio, la SI. va condannata, secondo il criterio CP_12 della soccombenza, al pagamento, in favore di entrambi gli appellanti, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che vengono liquidate con le tariffe di cui al d.m. n.147/2022 (valore indeterminabile- complessità bassa-valori minimi, considerata la semplicità delle questioni).
Non risulta pagato dalla il contributo unificato. CP_9
A carico della devono essere poste anche le spese di CTU svolta in primo grado, nella CP_12 misura già liquidata, e le spese di CTU (chiarimenti) svolta nel presente grado di giudizio e liquidata con separato decreto.
PQM
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e nei confronti di TE Controparte_1 nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso l'ordinanza CP_2 emessa dal Tribunale di Trani in data 24.01. 2021, così provvede:
1. accoglie l'appello principale di e l'appello incidentale di e, TE CP_2 per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da . Controparte_1
2. condanna alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, che liquida:
• per il primo grado in favore di ciascun appellante in € 3809,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
• per il secondo grado in favore di in complessivi € 5346,00 ( di cui € TE
4996,00 per compensi professionali e € 350,00 per spese) oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, e in favore di
[...] in € 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie CP_2 nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge pagina 18 di 19 • pone a carico della le spese di CTU espletata in primo grado nella misura già CP_1 liquidata, nonché le spese di CTU (chiarimenti) svolta nel presente grado di giudizio e liquidata con separato decreto.
Bari, 8.01.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
pagina 19 di 19