Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9191 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del, avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili vertente
TRA Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. ASCOLESE LETIZIA, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
,Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. RENINO CIRO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHE'
II PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
INTERVENTORE EX LEGE
esponeva di aver Con ricorso depositato il 24/04/2024 Parte_1 contratto matrimonio in data 28.09.2012 con dalla cui unione era Controparte_1
nato il figlio PE ( nato il [...]), che con accordo di negoziazione assistita i coniugi si erano separati prevedendo l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, diritto di visita paterno due pomeriggi a settimana con weekend alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica, festività natalizie e pasquali alternate e due settimane nel periodo estivo, contributo paterno al mantenimento del minore di 500,00€ mensili, il pagamento a carico della retta scolastica di 160,00€ oltre al 50% delle spese straordinarie;
del Parte_1
che il figlio aveva manifestato un disagio a scuola e per questo i genitori lo avevano avviato ad un percorso psicologico, di aver intrapreso una relazione con 10'attuale compagna e di aver iniziato la frequentazione graduale del figlio con la stessa facendogli instaurare un rapporto sereno, di svolgere l'attività lavorativa di dipendente della S.r.l.
Gruppo Tessile Casmik con stipendio mensile di 2000,00€, che la resistente era impiegata presso un Call Center Vodafone nonché proprietaria della casa coniugale;
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio, confermare l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre come da accordi di separazione, confermare quale contributo al mantenimento del figlio a carico del padre la somma mensile di 500,00€ oltre a 180,00€ per la retta della scuola ed il 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi la resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, esponeva che il figlio non aveva instaurato un buon rapporto con la compagna del padre, che il sorrentino imponeva al figlio la presenza della compagna procedendo spesso alla denigrazione della madre, che le indicazioni educative date dalla madre al minore venivano puntualmente disapplicate dal Parte_1 il quale applicava nei confronti del minore un laissez faire che lasciava il minore privo di punti di riferimento, che il Parte_1 sistematicamente non comunicava alla madre il luogo ove si trovasse con il figlio in occasione dell'esercizio del proprio diritto di visita;
che i coniugi anteriormente al matrimonio avevano concordato che la resistente si sarebbe presa cura della casa mentre il Parte_1 avrebbe impiegato le sue energie nella produzione reddituale, che tale organizzazione si era protratta sino alla separazione dei coniugi, solo successivamente alla separazione la resistente era riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro con esperienze precarie e con basso ritorno economico, che tale circostanza aveva determinato un'ingiusta perequazione tra le posizioni reddituali dei coniugi a tutto vantaggio del marito, che il Parte_1 negli anni aveva investito nella propria attività lavorativa migliorando la propria formazione ed ottenendo riconoscimenti economici sempre più crescenti, che la resistente, di contro, aveva patito sul piano lavorativo la diversa allocazione delle attività familiari e che pur esercitando attività lavorativa, ella non avrebbe potuto reperire impieghi con paghe superiori ad un massimo di 1000€ mensili, che il Parte_1 poteva contare su una retribuzione non inferiore ai 2200/2500€ mensili, che le esigenze del minore risultavano accresciute rispetto all' epoca della separazione e che risultava quindi necessario prevedere un aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dello stesso.
Sulla base di tali circostanze, la resistente chiedeva pronunciarsi il divorzio, la conferma dell'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, che venisse prevista l'esclusione della compagna del Parte_1 dai rapporti con il minore, obbligarsi il padre a comunicare per iscritto alla madre il luogo in cui egli si trovi con il minore, la determinazione di un contributo al mantenimento del minore di 850,00€
mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie, la determinazione di un assegno divorzile in favore della ricorrente di 250,00€ mensili.
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. del 25.03.2025 le parti comparivano dinanzi al
Giudice Istruttore il quale, a seguito del libero interrogatorio, formulava la presente proposta conciliativa: "- affido condiviso figlio con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre due pomeriggi infrasettimanali ( indicativamente martedì e giovedì), weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, 23 dicembre - 30
dicembre con il padre e 31 dicembre - 6 gennaio con la madre con alternanza di anno in anno tra i genitori, Per_2 con la madre, lunedì in Per_3 con il padre sempre con alternanza tra i genitori di anno in anno, 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, - ogni genitore, quando è con il minore, si impegna a fornire informazioni all'altro in merito al luogo in cui il minore si trovi contributo al mantenimento del minore a carico del padre di 700,00€ mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento ISTAT come per legge, spese straordinarie al
50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli, nulla per l'assegno divorzile."
"Le parti chiedevano congiuntamente di integrare la proposta nei seguenti termini : diritto di visita paterno per un weekend al mese dal venerdì sera ore 19.00 sino alla domenica sera ore 21.30, l'altro weekend al mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30
delle domenica;
- il martedì ed il giovedì il padre preleverà il minore alle ore 07.45 per accompagnarlo a scuola ed il pomeriggio resta invariato il diritto di visita infrasettimanale;
per le festività natalizie il 24 dicembre con un genitore, e il 25 con l'altro e così per il 26
-
dicembre, il 31 dicembre con un genitore ed il 01 gennaio con l'altro, ad anni alterni il 6 gennaio;
"
"A questo punto la proposta conciliativa veniva così riformulata : affido condiviso figlio con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre due pomeriggi infrasettimanali
(indicativamente martedì e giovedì), diritto di visita paterno per un weekend al mese dal venerdì sera ore 19.00 sino alla domenica sera ore 21.30, l'altro weekend al mese dalle ore
10.00 del sabato alle ore 21.30 delle domenica;
- il martedì ed il giovedì il padre preleverà il minore alle ore 07.45 per accompagnarlo a scuola ed il pomeriggio resta invariato il diritto di visita infrasettimanale;
- per le festività natalizie il 24 dicembre con un genitore, e il 25 con l'altro e così per il 26 dicembre, il 31 dicembre con un genitore ed il 01 gennaio con l'altro, ad anni alterni il 6 gennaio;
Pasqua con la madre, lunedì in Albis con il padre sempre con alternanza tra i genitori di anno in anno, 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, - ogni genitore, quando
è con il minore, si impegna a fornire informazioni all'altro in merito al luogo in cui il minore si trovi contributo al mantenimento del minore a carico del padre di 700,00€ mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento ISTAT come per legge, spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli, nulla per l'assegno divorzile"
A questo punto la causa veniva rinviata onde consentire alle parti di valutare l'accettazione alla proposta conciliativa.
All'udienza cartolare del 10.04.2025 entrambe le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza del 25.03.2025 e la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm. Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata con accordo di negoziazione assistita del 12.07.2021 autorizzato dalla
Procura presso il 26.07.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno confermato la volontà di recepire le seguenti condizioni: "affido condiviso figlio con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente martedì e giovedì), diritto di visita paterno per un weekend al mese dal venerdì sera ore 19.00 sino alla domenica sera ore
21.30, l'altro weekend al mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 delle domenica;
- il martedì ed il giovedì il padre preleverà il minore alle ore 07.45 per accompagnarlo a scuola ed il pomeriggio resta invariato il diritto di visita infrasettimanale;
- per le festività natalizie il 24 dicembre con un genitore, e il 25 con l'altro e così per il 26 dicembre, il 31 dicembre con un genitore ed il 01 gennaio con l'altro, ad anni alterni il 6 gennaio;
Pasqua con la madre, lunedì in Albis con il padre sempre con alternanza tra i genitori di anno in anno, 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, - ogni genitore, quando è con il minore, si impegna a fornire informazioni all'altro in merito al luogo in cui il minore si trovi contributo al mantenimento del minore a carico del padre di
700,00€ mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento ISTAT come per legge, spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli, nulla per l'assegno divorzile"
Trattandosi di pattuizioni non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore il Tribunale ritiene di poter porre le suddette condizioni alla base della presente decisione. Pertanto, quanto ai provvedimenti accessori, preso atto di quanto sopra, recepito il parere del Pm, il Tribunale può integralmente ratificare le condizioni di cui alla proposta conciliativa del 25.03.2025, ritenute conformi all'interesse della minore, in uno alla pronuncia di separazione personale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: Pronuncia alle condizioni concordate ed in epigrafe trascritte- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
28.09.2012 (atto n. 251, parte II, S. A Sez. B Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012);
Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Raffaele Sdino Dott.ssa Claudia Ummarino