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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 7975 / 2023 promosso da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sono comparsi: per parte attrice +2, l'avv. DE BENI AUGUSTO e per parte Parte_1 convenuta , l'avv. FERRARI BARBARA e l'avv. Controparte_1
MARIANNA MORA i quali concludono e discutono come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 20.12.24;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio dando atto che le parti allontanandosi rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti: ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7975/2023 r.g. promossa da,
,C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DE BENI AUGUSTO,
ATTORI
Contro
, C.F. /P.IVA in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore con il patrocinio dell'avv. FERRARI BARBARA ,
CONVENUTO
In punto a CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza avendovi le parti rinunciato e disponendosene pertanto la comunicazione a cura della cancelleria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.11.23, abbia ad oggetto la domanda degli attori, , e , di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertamento e declaratoria dell'intervenuto acquisto in proprio favore per usucapione della proprietà della porzione di terreno identificato al Foglio 2 del
Comune di Bardolino (VR), part. 631, qualità catastale TERR N FORM
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 (terreno nuova formazione), di superficie di are 02 centiare 36 (mq 236), per l'estensione di mq 121, così come individuata nella perizia di parte in atti e/o comunque nei limiti della recinzione attualmente presente in forza del possesso continuato, pubblico, pacifico ed ininterrotto per almeno venti anni, comunque a far data dal 1990, ai sensi dell'art. 1158 c.c. e in forza della eventuale successione e/o accessione nel possesso;
- dato atto di come parte convenuta, , costituitasi Controparte_1
ritualmente con comparsa depositata in data 8.2.24, avesse originariamente chiesto il rigetto della domanda, contestando la dedotta sussistenza dei presupposti per la c.d. “sdemanializzazione tacita” dell'area in oggetto e dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per tutti i motivi indicati in comparsa e qui richiamati per relationem;
- dato atto di come alla prima udienza del 18.04.2024, il Giudice sottoponeva alle parti le rispettive criticità delle opposte posizioni e formulava una proposta conciliativa atta alla definizione della lite, fissando contestualmente l'udienza del 17.10.2024, nelle forme della trattazione scritta, per la verifica di detta proposta;
- dato atto, in particolare ,di come tale proposta prevedesse quanto segue:
“1. riconoscimento della intervenuta usucapione della porzione oggetto di causa nello stato attuale (mq. 102 del mappale 631), mediante transazione o conclusioni congiunte, per effetto di apposizione di recinzione (siepe) nel periodo ultraventennale antecedente il riconoscimento del mappale come acquisito al patrimonio indisponibile del Comune (agli atti anno 1997, cfr. doc. 3 parte convenuta) o, comunque, previa sdemanializzazione espressa della medesima porzione, trasferimento di essa alle parti attrici;
2. pagamento da parte degli attori di un corrispettivo per il trasferimento pari al doppio del valore del bene (allo stato indicato in circa
25.000 €);
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 3. impregiudicato il diritto del (o degli enti competenti, CP_1
Provincia e Sovrintendenza) ad esigere il rispetto della fascia di rispetto di cui all'art. 26 DPR 495/92 e art. 16 Codice della Strada, con riferimento alla successiva - rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni citate - edificazione della piscina, in ragione della permanenza del potere conformativo autoritativo e quindi, con suo eventuale spostamento nel rispetto di tali vincoli di edificazione alla proprietà privata così riconosciuta (fatto salvo quindi il potere conformativo dell'ente competente);
4. rinuncia delle parti a qualsiasi appendice risarcitoria;
5. spese compensate”
- osservato come, pur condividendo la necessità di dare seguito alla proposta formulata dal Giudice, tenuto conto delle criticità delle rispettive posizioni, entrambe le parti abbiano valutato le criticità connesse alla trascrizione di un accordo conciliativo raggiunto in sede giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione pari a mq 102 del mappale n. 631, abbiano ritenuto più opportuno fosse fissata udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., precisando in tale sede conclusioni congiunte;
- rilevato come le parti abbiano pertanto depositato in data 20.12.24 conclusioni conformi e congiunte;
- ritenuto l'assetto dell'accordo così raggiunto conforme a fatto e diritto, valido ed efficace ed in difetto di cause di invalidità di natura imperativa;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
7975 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione a favore di signori
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 , e del diritto di proprietà della Parte_1 Parte_2 Parte_3
porzione pari a mq 102 del terreno identificato al C.T. del Comune di
, foglio 2, mappale 631 oggetto di causa nello stato in cui si trova per CP_1
effetto di apposizione di recinzione (siepe) nel periodo ultraventennale antecedente il riconoscimento del mappale come acquisito al patrimonio indisponibile del Comune (agli atti anno 1997).
2. Dichiara impregiudicato il diritto del (o degli enti competenti, CP_1
Provincia e Sovrintendenza) ad esigere che la fascia di rispetto della Strada
Costa di Vallonga - Via San Colombano di cui all'art. 26 DPR 495/92 e all'art. 16 del Codice della Strada, venga rispettata dagli attori.
3. Dichiara, conseguentemente, impregiudicato il diritto del Comune di ordinare ex art. 35, D.P.R. n. 380/200, lo spostamento o la demolizione della porzione di piscina realizzata sul mappale 631 in parziale difformità dal permesso di costruire, nonché di ordinare agli attori il ripristino dello stato dei luoghi;
4. Accerta la intervenuta rinuncia delle parti a qualsiasi appendice risarcitoria.
5. Dichiara tenuti e condanna, in ogni caso, gli attori a sostenere le spese e le imposte connesse alla trascrizione della sentenza conclusiva del presente giudizio, le imposte di registro, nonché ogni e qualsiasi ulteriore spesa inerente la presente controversia.
6. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona il 16/01/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 7975 / 2023 promosso da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sono comparsi: per parte attrice +2, l'avv. DE BENI AUGUSTO e per parte Parte_1 convenuta , l'avv. FERRARI BARBARA e l'avv. Controparte_1
MARIANNA MORA i quali concludono e discutono come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 20.12.24;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio dando atto che le parti allontanandosi rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti: ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7975/2023 r.g. promossa da,
,C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DE BENI AUGUSTO,
ATTORI
Contro
, C.F. /P.IVA in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore con il patrocinio dell'avv. FERRARI BARBARA ,
CONVENUTO
In punto a CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza avendovi le parti rinunciato e disponendosene pertanto la comunicazione a cura della cancelleria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.11.23, abbia ad oggetto la domanda degli attori, , e , di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertamento e declaratoria dell'intervenuto acquisto in proprio favore per usucapione della proprietà della porzione di terreno identificato al Foglio 2 del
Comune di Bardolino (VR), part. 631, qualità catastale TERR N FORM
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 (terreno nuova formazione), di superficie di are 02 centiare 36 (mq 236), per l'estensione di mq 121, così come individuata nella perizia di parte in atti e/o comunque nei limiti della recinzione attualmente presente in forza del possesso continuato, pubblico, pacifico ed ininterrotto per almeno venti anni, comunque a far data dal 1990, ai sensi dell'art. 1158 c.c. e in forza della eventuale successione e/o accessione nel possesso;
- dato atto di come parte convenuta, , costituitasi Controparte_1
ritualmente con comparsa depositata in data 8.2.24, avesse originariamente chiesto il rigetto della domanda, contestando la dedotta sussistenza dei presupposti per la c.d. “sdemanializzazione tacita” dell'area in oggetto e dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per tutti i motivi indicati in comparsa e qui richiamati per relationem;
- dato atto di come alla prima udienza del 18.04.2024, il Giudice sottoponeva alle parti le rispettive criticità delle opposte posizioni e formulava una proposta conciliativa atta alla definizione della lite, fissando contestualmente l'udienza del 17.10.2024, nelle forme della trattazione scritta, per la verifica di detta proposta;
- dato atto, in particolare ,di come tale proposta prevedesse quanto segue:
“1. riconoscimento della intervenuta usucapione della porzione oggetto di causa nello stato attuale (mq. 102 del mappale 631), mediante transazione o conclusioni congiunte, per effetto di apposizione di recinzione (siepe) nel periodo ultraventennale antecedente il riconoscimento del mappale come acquisito al patrimonio indisponibile del Comune (agli atti anno 1997, cfr. doc. 3 parte convenuta) o, comunque, previa sdemanializzazione espressa della medesima porzione, trasferimento di essa alle parti attrici;
2. pagamento da parte degli attori di un corrispettivo per il trasferimento pari al doppio del valore del bene (allo stato indicato in circa
25.000 €);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 3. impregiudicato il diritto del (o degli enti competenti, CP_1
Provincia e Sovrintendenza) ad esigere il rispetto della fascia di rispetto di cui all'art. 26 DPR 495/92 e art. 16 Codice della Strada, con riferimento alla successiva - rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni citate - edificazione della piscina, in ragione della permanenza del potere conformativo autoritativo e quindi, con suo eventuale spostamento nel rispetto di tali vincoli di edificazione alla proprietà privata così riconosciuta (fatto salvo quindi il potere conformativo dell'ente competente);
4. rinuncia delle parti a qualsiasi appendice risarcitoria;
5. spese compensate”
- osservato come, pur condividendo la necessità di dare seguito alla proposta formulata dal Giudice, tenuto conto delle criticità delle rispettive posizioni, entrambe le parti abbiano valutato le criticità connesse alla trascrizione di un accordo conciliativo raggiunto in sede giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione pari a mq 102 del mappale n. 631, abbiano ritenuto più opportuno fosse fissata udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., precisando in tale sede conclusioni congiunte;
- rilevato come le parti abbiano pertanto depositato in data 20.12.24 conclusioni conformi e congiunte;
- ritenuto l'assetto dell'accordo così raggiunto conforme a fatto e diritto, valido ed efficace ed in difetto di cause di invalidità di natura imperativa;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
7975 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione a favore di signori
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23 , e del diritto di proprietà della Parte_1 Parte_2 Parte_3
porzione pari a mq 102 del terreno identificato al C.T. del Comune di
, foglio 2, mappale 631 oggetto di causa nello stato in cui si trova per CP_1
effetto di apposizione di recinzione (siepe) nel periodo ultraventennale antecedente il riconoscimento del mappale come acquisito al patrimonio indisponibile del Comune (agli atti anno 1997).
2. Dichiara impregiudicato il diritto del (o degli enti competenti, CP_1
Provincia e Sovrintendenza) ad esigere che la fascia di rispetto della Strada
Costa di Vallonga - Via San Colombano di cui all'art. 26 DPR 495/92 e all'art. 16 del Codice della Strada, venga rispettata dagli attori.
3. Dichiara, conseguentemente, impregiudicato il diritto del Comune di ordinare ex art. 35, D.P.R. n. 380/200, lo spostamento o la demolizione della porzione di piscina realizzata sul mappale 631 in parziale difformità dal permesso di costruire, nonché di ordinare agli attori il ripristino dello stato dei luoghi;
4. Accerta la intervenuta rinuncia delle parti a qualsiasi appendice risarcitoria.
5. Dichiara tenuti e condanna, in ogni caso, gli attori a sostenere le spese e le imposte connesse alla trascrizione della sentenza conclusiva del presente giudizio, le imposte di registro, nonché ogni e qualsiasi ulteriore spesa inerente la presente controversia.
6. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona il 16/01/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7975/23