CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LL AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1032/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24.6.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
, con l'Avv. Federico Lucci Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Simona Miglio CP_1
-Appellato -
1 OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1536/2023 del Tribunale di
Velletri pubblicata il 12/12/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 22.4.2024, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 1536/2023 emessa dal
Tribunale di Velletri in data 12.12.2023, a definizione del giudizio iscritto con R.G. 3523/2021, nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni:
“condannare controparte alla rifusione di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario, del giudizio di primo grado così come prevista dal D.M. n. 147/2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa pari alla somma di euro 1865,00 o della maggiore
o minore ritenuta di giustizia;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario per il presente grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame CP_1 proposto.
All'udienza odierna, sostituita dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il primo giudice ha dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere, avendo l' liquidato la prestazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento oggetto del decreto di omologa, e compensato le spese di lite, sul presupposto dell'intervenuta liquidazione precedentemente alla proposizione del giudizio di primo grado.
2 Secondo principio consolidato della Corte di legittimità, qualora il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite deve essere regolata secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte e da effettuarsi secondo criteri di verosimiglianza o su una indagine sommaria di delibazione sul merito;
“…. come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Ord. n.
23618/2017).
La condanna al rimborso delle spese, invero, anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, è soltanto una conseguenza oggettiva della soccombenza, anche solo virtuale (“… In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza
(in questo caso solo virtuale)” (Cass. Ord. n. cit.).
In considerazione del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite più volte richiamato nelle pronunce dalla Suprema Corte (Cass. n
14036/2024), per effetto del quale per ottenere il riconoscimento della prestazione occorre ricorrere al Giudice e allo svolgimento dell'attività difensiva nel processo instaurato, nel caso in esame non ricorrono, ad 3 avviso del Collegio, le ragioni indicate dall'art. 92, II co., c.p.c. - così come risultante all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018 - che consentono la compensazione totale o parziale delle spese processuali, dal momento che la pretesa azionata dal ricorrente era totalmente fondata.
Come si evince dagli atti del procedimento, il ha ottenuto, in Parte_1 data 11.4.2021, all'esito del procedimento ex artt. 445 bis c.p.c., decreto di omologa di accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
in data 15.4.2021 è stata trasmessa all'Istituto la documentazione amministrativa e il 21.5.2021, è stato notificato all' il decreto di CP_1 omologa.
Trascorsi 120 giorni, in assenza del relativo pagamento, l'assistito ha introdotto il giudizio di primo grado, depositato il 29.9.2021 e notificato il 21.10.2021.
Risulta per tabulas, come pure riconosciuto dall' nella memoria CP_1 difensiva, che l'effettiva erogazione dei ratei è avvenuta il 1° agosto
2022 (all. 2 memoria di costituzione), successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
Dunque, parte convenuta ha adempiuto alla prestazione richiesta solo dopo che l'appellante è stato costretto a depositare in data 29.09.2021
e a notificare in data 2.11.2021 il ricorso al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio rivendicato;
dunque, la domanda merita accoglimento, in quanto pur essendo intervento il pagamento in epoca anteriore alla celebrazione della prima udienza, parte ricorrente ha dovuto sostenere le relative spese di instaurazione del giudio.
Quanto alla liquidazione delle spese, trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal 23/10/2022 ed in particolare l'art.
6. La disposizione richiamata prevede “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in
4 vigore”. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12.12.2023 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
Le spese per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia, individuato in € 12.296,16, dell'assenza di attività istruttoria e della natura seriale dell'oggetto, devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022 (scaglione da € 5.200,00 a €26.000,00 per le cause previdenziali), con riferimento ai parametri minimi (già applicata pertanto la riduzione del 50% sui parametri medi sollecitata dall' , nell'importo complessivo di € 1.865,00 così determinato: € CP_1
465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
1.011,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non espletata.
L'appello va dunque accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi alla rifusione delle CP_1 spese di lite del giudizio di primo grado, pari a €. 1.865,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'appellato va altresì condannato, secondo il medesimo principio della soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio nella misura di
€ 1.984,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva ed € 956 per quella decisionale) oltre spese forfettarie al
15% IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' alla rifusione integrale delle spese di lite del giudizio CP_1 di primo grado, pari a € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA da distrarsi;
5 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in € 1.984,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
LL AB
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LL AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1032/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24.6.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
, con l'Avv. Federico Lucci Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Simona Miglio CP_1
-Appellato -
1 OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1536/2023 del Tribunale di
Velletri pubblicata il 12/12/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 22.4.2024, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 1536/2023 emessa dal
Tribunale di Velletri in data 12.12.2023, a definizione del giudizio iscritto con R.G. 3523/2021, nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni:
“condannare controparte alla rifusione di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario, del giudizio di primo grado così come prevista dal D.M. n. 147/2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa pari alla somma di euro 1865,00 o della maggiore
o minore ritenuta di giustizia;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario per il presente grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame CP_1 proposto.
All'udienza odierna, sostituita dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il primo giudice ha dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere, avendo l' liquidato la prestazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento oggetto del decreto di omologa, e compensato le spese di lite, sul presupposto dell'intervenuta liquidazione precedentemente alla proposizione del giudizio di primo grado.
2 Secondo principio consolidato della Corte di legittimità, qualora il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite deve essere regolata secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte e da effettuarsi secondo criteri di verosimiglianza o su una indagine sommaria di delibazione sul merito;
“…. come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Ord. n.
23618/2017).
La condanna al rimborso delle spese, invero, anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, è soltanto una conseguenza oggettiva della soccombenza, anche solo virtuale (“… In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza
(in questo caso solo virtuale)” (Cass. Ord. n. cit.).
In considerazione del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite più volte richiamato nelle pronunce dalla Suprema Corte (Cass. n
14036/2024), per effetto del quale per ottenere il riconoscimento della prestazione occorre ricorrere al Giudice e allo svolgimento dell'attività difensiva nel processo instaurato, nel caso in esame non ricorrono, ad 3 avviso del Collegio, le ragioni indicate dall'art. 92, II co., c.p.c. - così come risultante all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018 - che consentono la compensazione totale o parziale delle spese processuali, dal momento che la pretesa azionata dal ricorrente era totalmente fondata.
Come si evince dagli atti del procedimento, il ha ottenuto, in Parte_1 data 11.4.2021, all'esito del procedimento ex artt. 445 bis c.p.c., decreto di omologa di accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
in data 15.4.2021 è stata trasmessa all'Istituto la documentazione amministrativa e il 21.5.2021, è stato notificato all' il decreto di CP_1 omologa.
Trascorsi 120 giorni, in assenza del relativo pagamento, l'assistito ha introdotto il giudizio di primo grado, depositato il 29.9.2021 e notificato il 21.10.2021.
Risulta per tabulas, come pure riconosciuto dall' nella memoria CP_1 difensiva, che l'effettiva erogazione dei ratei è avvenuta il 1° agosto
2022 (all. 2 memoria di costituzione), successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
Dunque, parte convenuta ha adempiuto alla prestazione richiesta solo dopo che l'appellante è stato costretto a depositare in data 29.09.2021
e a notificare in data 2.11.2021 il ricorso al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio rivendicato;
dunque, la domanda merita accoglimento, in quanto pur essendo intervento il pagamento in epoca anteriore alla celebrazione della prima udienza, parte ricorrente ha dovuto sostenere le relative spese di instaurazione del giudio.
Quanto alla liquidazione delle spese, trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal 23/10/2022 ed in particolare l'art.
6. La disposizione richiamata prevede “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in
4 vigore”. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12.12.2023 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
Le spese per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia, individuato in € 12.296,16, dell'assenza di attività istruttoria e della natura seriale dell'oggetto, devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022 (scaglione da € 5.200,00 a €26.000,00 per le cause previdenziali), con riferimento ai parametri minimi (già applicata pertanto la riduzione del 50% sui parametri medi sollecitata dall' , nell'importo complessivo di € 1.865,00 così determinato: € CP_1
465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
1.011,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non espletata.
L'appello va dunque accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi alla rifusione delle CP_1 spese di lite del giudizio di primo grado, pari a €. 1.865,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'appellato va altresì condannato, secondo il medesimo principio della soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio nella misura di
€ 1.984,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva ed € 956 per quella decisionale) oltre spese forfettarie al
15% IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' alla rifusione integrale delle spese di lite del giudizio CP_1 di primo grado, pari a € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA da distrarsi;
5 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in € 1.984,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
LL AB
6