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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/07/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 436/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 UMBERTO I N. 137 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GRANIERI ALESSANDRO giusta procura in atti. ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA MARCHESE DI SAN GIULIANO, 112 Controparte_1 P.IVA_1 ACIREALE;
rappresentato e difeso dall'avv. MERLINO FRANCO MARIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Con atto di citazione, notificato in data 4 gennaio 2023, ha proposto Parte_1 opposizione, ex art.645 c.p.c., avverso il D.I. n.4100/2022 del Tribunale di Catania (proc. n.9785/2022 R.G.) con il quale è stato ingiunto allo stesso, quale garante di unitamente a Parte_2 CP_2
e , nonché alla medesima il
[...] Controparte_3 Parte_2 pagamento in favore di della somma di €155.201,39, oltre interessi e spese (doc.2), quale CP_1 esposizione debitoria complessivamente maturata da quest'ultima relativamente al conto corrente n.6631 ed ai due finanziamenti n.63862 e n.63862, originariamente concessi dal Credito Siciliano s.p.a..
Con l'azione proposta, asserisce che l'ingiunzione sarebbe nulla, Parte_1 infondata e, comunque illegittima, con ciò chiedendo che la stessa, previo suo annullamento e/o revoca, sia privata di ogni sua efficacia, articolando quattro distinti motivi di impugnazione, mediante i quali si deduce:
- l'inefficacia del D.I. ex art.644 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
pagina 1 di 10 - la nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust, nonché la violazione dell'art.1957 c.c. e, conseguente, inesistenza di un obbligo in capo ai medesimi opponenti;
- la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. per fatto del creditore.
Si è costituita in giudizio che ha concluso, chiedendo il rigetto delle avverse domande: “ CP_1
- 1) rigettare l'opposizione avversa, giacchè infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- 2) in via gradata, nella denegata e non temuta ipotesi di revoca del D.I. opposto, accertare, ritenere e dichiarare l'odierno opponente tenuto al pagamento in favore di della Controparte_1 complessiva somma di €155.201,39, di cui €96.109,13 per il rapporto n.63863 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133480/0) €21.727,62 per il rapporto n.63862 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133481/0), €37.364,67 per il rapporto di conto corrente n.6631 (oggi conto sofferenza n.1/219/SO/802/6133482/0), oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, dal 16 luglio 2021 al soddisfo (docc. 007-010-011 fasc. proc. mon.) e, per l'effetto, condannare il medesimo opponente al pagamento del predetto importo;
- 3) condannare, infine, parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché condannarla ad una somma equitativamente determinata per resistenza temeraria, ai sensi dell'art.96 c.p.c..”.
Esperita con esito negativo la mediazione, istruita il giudizio, la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.4.2025 è stata posta in decisione con i termini di legge.
************
La società ha intrattenuto con il Credito Siciliano S.p.A. Parte_2
- un rapporto di conto corrente, contraddistinto con il n.6631, giusta contratto del 8 luglio 2015 (doc.012 fasc. proc. mon.).
- successivamente, con contratto del 10 maggio 2018 (doc.005 fasc. proc. mon.), il Credito Siciliano S.p.A. ha concesso alla predetta società un finanziamento chirografario, contraddistinto con il n.63863 dell'importo di €115.000,00 da estinguersi, unitamente ai relativi interessi, commissioni e spese, mediante il pagamento di sessanta rate mensili posticipate, con decorrenza dal 5 luglio 2018. Sulla somma finanziata maturano interessi corrispettivi commisurati al parametro di riferimento Euribor 3 mesi base 360, aumentato dello spread di 6,000 punti, mentre, per il caso di mora, sono invece dovuti interessi nella misura di 2,00 punti percentuali in più degli interessi di piano.
- con altro contratto del 12 marzo 2019 (doc.008 fasc. proc. mon.), il Credito Siciliano ha concesso sempre alla medesima un ulteriore finanziamento chirografario, Parte_2 contraddistinto con il n.63862 dell'importo di €25.000,00 da estinguersi, unitamente ai relativi interessi, commissioni e spese, mediante il pagamento di ventiquattro rate mensili posticipate, con decorrenza dal 5 maggio 2019. Sulla somma finanziata le parti hanno convenuto interessi corrispettivi commisurati al parametro di riferimento Euribor 3 mesi base 360, aumentato dello spread di 9,000 punti, da maggiorare di ulteriori 2,00 punti percentuali nel caso di mora.
Le obbligazioni contratte da nei confronti di Credito Siciliano S.p.A. sono state Parte_2 autonomamente garantite dai sig.ri , e Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 10 dall'odierno opponente ciascuno di essi sino alla concorrenza di Parte_1
€217.500,00 (docc. 013-014-016 fasc. proc. mon.).
In data 13 ottobre 2020 (cfr. Covid), la società mutuataria sottoscriveva per ciascun contratto di finanziamento “atto di rinegoziazione e ricognizioni di debito” (docc. 006-009 fasc. proc. mon.) rimodulando le scadenza e l'ammontare delle rate da pagare mensilmente.
La società mutuataria si rendeva, inadempiente alle obbligazioni assunte con i citati contratti, non provvedendo al pagamento, per il rapporto n. 63863, della rata scaduta il 5 gennaio 2021 e di quelle successive, nonché per il rapporto n.63862 della rata scaduta il 5 gennaio 2021 e di quelle successive (docc. 021-022 fasc. proc. mon.).
Frattanto, acquisita la titolarità dei crediti nascenti dai superiori rapporti, ha agito ex art. 633 CP_1 c.p.c. in danno dei garanti ivi incluso l'odierno opponente, ottenendo in loro danno il D.I. n.4100/2022 del Tribunale di Catania per complessivi €155.201,39, di cui:
- €96.109,13 per il rapporto n.63863 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133480/0)
- €21.727,62 per il rapporto n.63862 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133481/0),
- €37.364,67 per il rapporto di conto corrente n.6631 (oggi conto sofferenza n.1/219/SO/802/6133482/0) oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, dal 16 luglio 2021 al soddisfo (docc. 007-010-011 fasc. proc. mon.), e le spese del procedimento monitorio.
*********
Sulla richiesta di declaratoria di inefficacia del D.I. ex art.644 c.p.c.
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce la tardiva notifica del D.I., chiedendo pertanto che lo stesso sia dichiarato inefficace.
Orbene:
- in data 21 settembre 2022, il Giudice concedeva ad n.4100/2022, provvisoriamente CP_4 esecutivo, in danno di e dei garanti sig.ri , Parte_2 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Parte_1
- il d.i. veniva spedito in forma esecutiva in data 29 settembre 2022, e notificato alla società a mezzo ufficiale giudiziario in data 10 ottobre 2022 (doc.3).
- non essendo andata a buon fine la prima notifica nei confronti di e del sig. Pt_2 [...]
tentava la notifica nei confronti della società a mezzo pec del 9 Parte_1 CP_1 novembre 2022 (doc.4) e nei confronti del garante in data 28 novembre 2022 (doc.3 cit).
Risulta quindi che ha provveduto alla notificazione del D.I., ancorché dopo il decorso del CP_1 termine d'efficacia fissato dall'art.644 c.p.c.; circostanza, questa, che determina l'inefficacia del D.I., ma non preclude all'odierno opposto di avanzare richiesta di accertamento, nel merito, della pretesa creditoria di nei confronti dell'opponente ( “la dichiarazione di inefficacia del provvedimento CP_1 non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase
pagina 3 di 10 monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente:cfr., e plurimis, Cass. nn. 951/2013, 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987, 4668/1986, 668/1986, 528/1979).
L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel credito dedotto, indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo.
Sull'eccepita carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1 ritiene di avere fornito la prova della propria legittimazione ad agire, producendo
[...]
- sia la procura speciale del 17 dicembre 2021, in autentica della Dott.ssa Persona_1
Notaio in Sesto San Giovanni, Rep. 690, registrata a Milano DP II il 20 dicembre 2021 al n.132300 (doc.001 fasc. proc. mon.) con la quale ha conferito mandato a Cerved Credit CP_1 Managment di recuperare i propri crediti,
- nonché la procura speciale del 25 settembre 2020 in autentica del dott. , Notaio in Persona_2
Roma, Rep. 22298 (doc.002 fasc. mon.), con la quale a sua volta Cerved Credit Managment ha nominato procuratore speciale la Dott.ssa . Persona_3
Parimenti ritiene quanto alla prova della titolarità del credito, oggetto di opposizione, in capo ad CP_1 e precisamente, producendo:
- con atto di fusione per incorporazione ricevuto dal Notaio di Milano del 18 Persona_4 giugno 2018, Rep.71319 (doc.003 fasc. proc. mon.), il Credito Siciliano S.p.A. è stato incorporato in con decorrenza dei relativi effetti dal 25 giugno Controparte_5 2018;
- per effetto della superiore fusione, ha assunto, senza soluzione di Controparte_5 continuità e di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la titolarità di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla società incorporata Credito Siciliano S.p.A. e, quindi, anche la titolarità dei rapporti oggetto del presente giudizio.
- con successivo contratto del 3 dicembre 2021 di cessione di crediti pecuniari (docc. 7-8-9), stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n.130 del 30 aprile 1999 (c.d. “Legge sulla Cartolarizzazione”), oggetto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n.149 del 16 dicembre 2021 (doc.004 fasc. proc. mon.),
[...] ha ceduto ad un portafoglio di crediti, fra cui quelli per i quali ha Controparte_5 CP_1 ottenuto il D.I. opposto, crediti indicati quali conti n.1/219/SO/802/6133480/0, n.1/219/SO/802/6133481/0 e n.1/219/SO/802/6133482/0;
- ai sensi dell'art.58 del TUB, dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, si producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati all'art.1264 del cod. civ., mentre i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Orbene, il contratto di cessione fa riferimento, per la specificazione dei crediti ceduti, ad un Allegato A che si intitola “Documento di identificazione dei crediti”, in cui vi è espressa menzione del credito oggi pagina 4 di 10 azionato. Segnatamente, sia nell'allegato A” rubricato “Documento di identificazione dei crediti” della proposta di cessione (cfr. doc.9, penultima pagina), sia l'allegato A” rubricato “Documento di CP_1 identificazione dei crediti” dell'accettazione di (cfr.10, penultima pagina), contemplano Per_5 espressamente i rapporti oggetto del presente giudizio, oggetto di cessione.
Come già rilevato in precedenza, i rapporti indicati nei predetti allegati sono perfettamente coincidenti con quelli riportati negli estratti conto, ex art. 50 TUB (doc.12), aggiornati alla data del 3.12.2021 (ossia, dalla data di cessione) che menzionano, in particolare, sia la numerazione originaria, che quella assunta ex post.
A ciò aggiungasi che parte opposta ha allegato una dichiarazione del 12/01/2024, rilasciata da un
“quadro direttivo dell'area legale” della Credit Agricole Italia S.p.a., ovvero la dichiarazione resa in data 12 gennaio 2024 (doc.13) da (quale società incorporante Controparte_6 [...]
giusta atto di fusione ai rogiti del Notaio Dott. del 12 aprile 2022, Controparte_5 Persona_6 Rep.6926 – doc.14), con la quale, per l'appunto, quest'ultima ha dichiarato espressamente che hanno costituito oggetto di cessione in favore dell'odierna concludente anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dai rapporti di finanziamento n.63863 (oggi conto sofferenza n. Parte_2 1/219/SO/802/6133480/0), di finanziamento n.63862 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133481/0), nonché di conto corrente n.6631 (oggi conto sofferenza n.1/219/SO/802/6133482/0).
Deve, quindi, ritenersi sufficientemente provata la titolarità attiva del credito azionato, anche considerando la piena disponibilità in capo all'opposta di tutta la documentazione contrattuale.
Sulla pretesa creditoria di CP_1 ha agito ex art. 633 c.p.c. in danno dei garanti ivi incluso l'odierno opponente, ottenendo in loro
[...] danno il D.I. n.4100/2022 del Tribunale di Catania per complessivi €155.201,39, di cui
- €96.109,13 - rapporto n.63863 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133480/0)
- €21.727,62 - rapporto n.63862 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133481/0),
- €37.364,67 - rapporto c\c n.6631 (oggi conto sofferenza n.1/219/SO/802/6133482/0), oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, dal 16 luglio 2021 al soddisfo (docc. 007-010-011 fasc. proc. mon.), e le spese del procedimento monitorio.
Con riferimento ai crediti che scaturiscono da due contratti di finanziamento rateale regolarmente prodotti nella fase monitoria (docc. 005-008 fasc. proc. mon.), deve ritenersi provato il relativo credito già con la produzione in giudizio del titolo negoziale (insieme alle comunicazioni di erogazione di ciascun finanziamento (doc.5 e 6)) e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo - in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova - l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una parte di esso (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n.13533).
Nella fattispecie, a fronte della prova fornita dall'opposta, parte opponente non ha allegato e, men che pagina 5 di 10 meno, provato alcun fatto impeditivo ovvero estintivo del credito dedotto, ragione per cui le sue censure non possono avere seguito alcuno.
Quanto al credito scaturente dal rapporto di conto corrente n.6631, ha prodotto:
- contratto di c/c,
- estratto conto con l'annotazione delle operazioni compiute (doc.011 fasc. proc. mon.),
- gli estratti conto del rapporto dedotto, e segnatamente, dalla data di accensione, ovverosia dal 8 luglio 2015 e sino al 31 maggio 2021 (doc.7).
Sull'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust
Campisi con il contratto del 10 maggio 2018 (doc.014 fasc. proc. mon.), nel Parte_1 garantire le obbligazioni di si è obbligato (art.7) “a pagare immediatamente alla Banca, a Parte_2 semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio”.
Dal tenore letterale della superiore pattuizione, ne discende l'autonomia della garanzia prestata dal sig. rispetto alle obbligazioni di e, quindi, la possibilità da Pt_1 Parte_1 Parte_2 parte dell'odierno opponente di poter proporre, con riferimento al rapporto garantito, solo eventuali eccezioni di contrarietà del contratto a norme imperative o di illiceità della causa.
A tal riguardo si osserva che la previsione, nel contratto di fideiussione, della clausola di pagamento “a prima richiesta” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Trib. Firenze, sent. 18 luglio 2016; Trib. Trani, sent. 20 maggio 2016; Trib. Padova, sent. 31 maggio 2016; Tribunale Roma Sez. XVI Sent., 21 febbraio 2018), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Le pronunzie dei giudici di merito precedentemente richiamate si pongono in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ritenuto che la previsione, nel contratto di fideiussione, dell'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta” ovvero “a prima richiesta” risulta, da sola, decisiva per attribuire al contratto natura autonoma rispetto all'obbligazione principale del debitore (Cass. 31 luglio 2015, n.16213).
Nello specifico, con la sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha attribuito carattere determinante e decisivo alle suddette locuzioni, richiamando a tal fine i principi affermati dalle SS.UU., con la sentenza del 18 febbraio 2010, n.3947, le quali “componendo il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine all'idoneità della clausola di pagamento “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” a determinare la trasformazione della fideiussione in contratto autonomo di garanzia”, hanno affermato
“l'idoneità della predetta clausola ad orientare l'interprete verso l'approdo alla fattispecie del c.d. Garantievertrag, salva l'evidente discrasia con il contenuto residuo del contratto, riconoscendo a tale soluzione l'ineliminabile pregio di consentire ex ante la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, nonché di restringere le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate” (Cass. 31 luglio 2015, n.16213).
Ulteriore riprova di quanto sopra è la espressa deroga all'art.1957 c.c. contenuta nei contratti sottoscritti dagli odierni opponenti (art. 6), e ciò in quanto, per consolidata giurisprudenza, nel contratto autonomo di garanzia non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1957 c.c. – che, per l'appunto, prevede l'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei pagina 6 di 10 confronti del debitore principale – poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.02.2015 n.2762; Cass. civ. Sez. Unite, 18.02.2010 n.3947)
Quanto agli effetti della clausola in commento, si richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 26262 del 14.12.2007, secondo la quale “in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'“exceptio doli”, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”.
Risulta, pertanto, evidente che l'assunzione da parte degli odierni opponenti, dell'impegno di effettuare il pagamento “a semplice richiesta scritta” del beneficiario della garanzia, abbia comportato la loro rinuncia alla proposizione di qualunque eccezione inerente al rapporto sostanziale.
Sull'asserita violazione dell'art. 1957 c.c. e conseguente inesistenza di un obbligo in capo ai medesimi opponenti.
L'odierno opponente si è obbligato ad adempiere alla propria obbligazione di garanzia e, dunque, di pagare quanto dovuto dalla società obbligata principale, dietro “semplice richiesta scritta”. Detta clausola comporta, fra l'altro, che il creditore resta esonerato dal proporre azione giudiziaria nei confronti del creditore principale (Cass. nn.26327/2014; 13078/2008; 27333/2005; 1057/2003):
Parte opposta esclude, quindi, correttamente che nella fattispecie di causa possa trovare applicazione la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., posto che in seno al contratto di garanzia è stato espressamente convenuto che i diritti della Banca creditrice restassero integri sino alla totale estinzione dei crediti vantati da quest'ultima nei confronti della società obbligata principale, senza che la Banca stessa fosse tenuta ad avviare le proprie azioni recuperatorie entro i termini di cui alla citata norma, giacché espressamente derogata. Quanto sopra esclude che nella fattispecie possa trovare applicazione l'art.
pagina 7 di 10 1957 c.c.. (Tribunale di Catania, Sentenza n.2101/2020 del 17 giugno 2020: “L'art.1957 c.c. si fonda, infatti, sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, ma tale collegamento non sussiste in caso di garanzia “a prima richiesta”. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12/02/2015 n.2762; Cass. civ. Sez. Unite, 18/02/2010 n.3947). Difatti è proprio l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e che qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., sez. U., sent. n. 3947 del 18/02/2010): “Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Ed è per questo che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (Cass. civ., sez. I, sent. n. 21399 del 17/10/2011)”.
Sulla asserita liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. per fatto del creditore
Si eccepisce, ancora, che il sarebbe liberato dall'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 1955 Pt_1 c.c., per fatto del creditore, avendo la Banca, con la propria condotta, aggravato la posizione del garante.
Orbene, l'art.5 del contratto di sottoscritto dai garanti dispone testualmente che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento del rapporto con la Banca. Indipendentemente da quanto disposto dal comma precedente, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale essa risultante al momento della richiesta, nonché – previo ottenimento da parte del fideiussore e/o da parte della Banca del consenso scritto dal debitore principale – ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”.
Segue che gravava sul garante l'onere di informarsi presso il debitore principale in ordine all'andamento del rapporto, debitamente considerando, peraltro, che, nel caso di specie, l'odierno opponente fosse anche socio di e dunque in grado di conoscere agevolmente l'andamento Parte_2 dei rapporti intrattenuti dalla società con la Banca.
Quanto alla violazione della normativa contenuta nella L.287/90. L'art.33, c. II, L.287/90, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. Il recente intervento legislativo ad opera del D. L.vo 3/17 ha modificato l'art.4 del D. L.vo 168/03 inserendo, dopo il comma 1-bis, il seguente: «1- ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano,
pagina 8 di 10 Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e BO (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria». Ritiene questo Giudice che, nella specie, la potestas decidendi appartenga in capo al giudice monocratico e non si trasferisca a quello collegiale. Ed invero, siccome già evidenziato da altri giudici di merito, l'azione di nullità cui fa riferimento il citato art.33 L.287/90 è quella finalizzata a fare valere l'invalidità dell'accordo originario “non concorrenziale”, ma non anche dei successivi contratti a valle sottoscritti dai consumatori (v. Trib. Sciacca sent.37/17 secondo cui “va precisato che siccome la norma dettata dall'art.2 della L.287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale un'ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi;
di modo che già in generale è possibile sostenere che “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art.2 della legge 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti” (cfr. Cass. Civi 9384/03; 2207/05). Ciò detto, l'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso la nullità del contratto a valle non può affatto darsi scontata ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, della intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. 2305/07); c) della connessione tra questa ed il contratto a valle”). Il legislatore, quindi, evidentemente consapevole della particolare delicatezza e complessità delle azioni di nullità destinate a colpire gli accordi anticoncorrenziale, ha ritenuto opportuno riservare soltanto a tre delle sezioni specializzate in materia di imprese presenti su tutto il territorio nazionale la competenza inderogabile a decidere. Restano, invece, evidentemente fuori dal novero le azioni proposte dai singoli consumatori per fare valere la nullità del contratto a valle (frutto dell'intesa della quale sia stata accertata la nullità) e per richiedere il risarcimento dei danni, per le quali la competenza deve essere determinata secondo gli ordinari criteri fissati dal codice di rito. Ne consegue che ogni qual volta sia proposta un'azione per fare valere la nullità dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”, scatta la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese individuate ai sensi dell'art.4, c. 1 ter, D. L.vo 168/03, come modificato dal D. L.vo 3/17, mentre in tutte le altre ipotesi in cui la domanda sia diretta contro il contratto “a valle” sottoscritto dal fideiussore la potestas decidendi resta radicata in capo al giudice monocratico secondo gli ordinari criteri. Come recentemente statuito dal Tribunale di Catania: “il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare:
- l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c..
pagina 9 di 10 - che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
- - che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle, in quanto contrastanti con la normativa antitrust. Nel caso di specie gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra indicati. Peraltro di recente la Suprema Corte sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo che “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la Banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti” (Cass. n. 24044/2019)” (Tribunale di Catania, 28 marzo 2020 n. 11820).
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9500, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 19 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 436/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 UMBERTO I N. 137 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GRANIERI ALESSANDRO giusta procura in atti. ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA MARCHESE DI SAN GIULIANO, 112 Controparte_1 P.IVA_1 ACIREALE;
rappresentato e difeso dall'avv. MERLINO FRANCO MARIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
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Con atto di citazione, notificato in data 4 gennaio 2023, ha proposto Parte_1 opposizione, ex art.645 c.p.c., avverso il D.I. n.4100/2022 del Tribunale di Catania (proc. n.9785/2022 R.G.) con il quale è stato ingiunto allo stesso, quale garante di unitamente a Parte_2 CP_2
e , nonché alla medesima il
[...] Controparte_3 Parte_2 pagamento in favore di della somma di €155.201,39, oltre interessi e spese (doc.2), quale CP_1 esposizione debitoria complessivamente maturata da quest'ultima relativamente al conto corrente n.6631 ed ai due finanziamenti n.63862 e n.63862, originariamente concessi dal Credito Siciliano s.p.a..
Con l'azione proposta, asserisce che l'ingiunzione sarebbe nulla, Parte_1 infondata e, comunque illegittima, con ciò chiedendo che la stessa, previo suo annullamento e/o revoca, sia privata di ogni sua efficacia, articolando quattro distinti motivi di impugnazione, mediante i quali si deduce:
- l'inefficacia del D.I. ex art.644 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
pagina 1 di 10 - la nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust, nonché la violazione dell'art.1957 c.c. e, conseguente, inesistenza di un obbligo in capo ai medesimi opponenti;
- la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. per fatto del creditore.
Si è costituita in giudizio che ha concluso, chiedendo il rigetto delle avverse domande: “ CP_1
- 1) rigettare l'opposizione avversa, giacchè infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- 2) in via gradata, nella denegata e non temuta ipotesi di revoca del D.I. opposto, accertare, ritenere e dichiarare l'odierno opponente tenuto al pagamento in favore di della Controparte_1 complessiva somma di €155.201,39, di cui €96.109,13 per il rapporto n.63863 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133480/0) €21.727,62 per il rapporto n.63862 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133481/0), €37.364,67 per il rapporto di conto corrente n.6631 (oggi conto sofferenza n.1/219/SO/802/6133482/0), oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, dal 16 luglio 2021 al soddisfo (docc. 007-010-011 fasc. proc. mon.) e, per l'effetto, condannare il medesimo opponente al pagamento del predetto importo;
- 3) condannare, infine, parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché condannarla ad una somma equitativamente determinata per resistenza temeraria, ai sensi dell'art.96 c.p.c..”.
Esperita con esito negativo la mediazione, istruita il giudizio, la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.4.2025 è stata posta in decisione con i termini di legge.
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La società ha intrattenuto con il Credito Siciliano S.p.A. Parte_2
- un rapporto di conto corrente, contraddistinto con il n.6631, giusta contratto del 8 luglio 2015 (doc.012 fasc. proc. mon.).
- successivamente, con contratto del 10 maggio 2018 (doc.005 fasc. proc. mon.), il Credito Siciliano S.p.A. ha concesso alla predetta società un finanziamento chirografario, contraddistinto con il n.63863 dell'importo di €115.000,00 da estinguersi, unitamente ai relativi interessi, commissioni e spese, mediante il pagamento di sessanta rate mensili posticipate, con decorrenza dal 5 luglio 2018. Sulla somma finanziata maturano interessi corrispettivi commisurati al parametro di riferimento Euribor 3 mesi base 360, aumentato dello spread di 6,000 punti, mentre, per il caso di mora, sono invece dovuti interessi nella misura di 2,00 punti percentuali in più degli interessi di piano.
- con altro contratto del 12 marzo 2019 (doc.008 fasc. proc. mon.), il Credito Siciliano ha concesso sempre alla medesima un ulteriore finanziamento chirografario, Parte_2 contraddistinto con il n.63862 dell'importo di €25.000,00 da estinguersi, unitamente ai relativi interessi, commissioni e spese, mediante il pagamento di ventiquattro rate mensili posticipate, con decorrenza dal 5 maggio 2019. Sulla somma finanziata le parti hanno convenuto interessi corrispettivi commisurati al parametro di riferimento Euribor 3 mesi base 360, aumentato dello spread di 9,000 punti, da maggiorare di ulteriori 2,00 punti percentuali nel caso di mora.
Le obbligazioni contratte da nei confronti di Credito Siciliano S.p.A. sono state Parte_2 autonomamente garantite dai sig.ri , e Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 10 dall'odierno opponente ciascuno di essi sino alla concorrenza di Parte_1
€217.500,00 (docc. 013-014-016 fasc. proc. mon.).
In data 13 ottobre 2020 (cfr. Covid), la società mutuataria sottoscriveva per ciascun contratto di finanziamento “atto di rinegoziazione e ricognizioni di debito” (docc. 006-009 fasc. proc. mon.) rimodulando le scadenza e l'ammontare delle rate da pagare mensilmente.
La società mutuataria si rendeva, inadempiente alle obbligazioni assunte con i citati contratti, non provvedendo al pagamento, per il rapporto n. 63863, della rata scaduta il 5 gennaio 2021 e di quelle successive, nonché per il rapporto n.63862 della rata scaduta il 5 gennaio 2021 e di quelle successive (docc. 021-022 fasc. proc. mon.).
Frattanto, acquisita la titolarità dei crediti nascenti dai superiori rapporti, ha agito ex art. 633 CP_1 c.p.c. in danno dei garanti ivi incluso l'odierno opponente, ottenendo in loro danno il D.I. n.4100/2022 del Tribunale di Catania per complessivi €155.201,39, di cui:
- €96.109,13 per il rapporto n.63863 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133480/0)
- €21.727,62 per il rapporto n.63862 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133481/0),
- €37.364,67 per il rapporto di conto corrente n.6631 (oggi conto sofferenza n.1/219/SO/802/6133482/0) oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, dal 16 luglio 2021 al soddisfo (docc. 007-010-011 fasc. proc. mon.), e le spese del procedimento monitorio.
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Sulla richiesta di declaratoria di inefficacia del D.I. ex art.644 c.p.c.
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce la tardiva notifica del D.I., chiedendo pertanto che lo stesso sia dichiarato inefficace.
Orbene:
- in data 21 settembre 2022, il Giudice concedeva ad n.4100/2022, provvisoriamente CP_4 esecutivo, in danno di e dei garanti sig.ri , Parte_2 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Parte_1
- il d.i. veniva spedito in forma esecutiva in data 29 settembre 2022, e notificato alla società a mezzo ufficiale giudiziario in data 10 ottobre 2022 (doc.3).
- non essendo andata a buon fine la prima notifica nei confronti di e del sig. Pt_2 [...]
tentava la notifica nei confronti della società a mezzo pec del 9 Parte_1 CP_1 novembre 2022 (doc.4) e nei confronti del garante in data 28 novembre 2022 (doc.3 cit).
Risulta quindi che ha provveduto alla notificazione del D.I., ancorché dopo il decorso del CP_1 termine d'efficacia fissato dall'art.644 c.p.c.; circostanza, questa, che determina l'inefficacia del D.I., ma non preclude all'odierno opposto di avanzare richiesta di accertamento, nel merito, della pretesa creditoria di nei confronti dell'opponente ( “la dichiarazione di inefficacia del provvedimento CP_1 non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase
pagina 3 di 10 monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente:cfr., e plurimis, Cass. nn. 951/2013, 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987, 4668/1986, 668/1986, 528/1979).
L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel credito dedotto, indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo.
Sull'eccepita carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1 ritiene di avere fornito la prova della propria legittimazione ad agire, producendo
[...]
- sia la procura speciale del 17 dicembre 2021, in autentica della Dott.ssa Persona_1
Notaio in Sesto San Giovanni, Rep. 690, registrata a Milano DP II il 20 dicembre 2021 al n.132300 (doc.001 fasc. proc. mon.) con la quale ha conferito mandato a Cerved Credit CP_1 Managment di recuperare i propri crediti,
- nonché la procura speciale del 25 settembre 2020 in autentica del dott. , Notaio in Persona_2
Roma, Rep. 22298 (doc.002 fasc. mon.), con la quale a sua volta Cerved Credit Managment ha nominato procuratore speciale la Dott.ssa . Persona_3
Parimenti ritiene quanto alla prova della titolarità del credito, oggetto di opposizione, in capo ad CP_1 e precisamente, producendo:
- con atto di fusione per incorporazione ricevuto dal Notaio di Milano del 18 Persona_4 giugno 2018, Rep.71319 (doc.003 fasc. proc. mon.), il Credito Siciliano S.p.A. è stato incorporato in con decorrenza dei relativi effetti dal 25 giugno Controparte_5 2018;
- per effetto della superiore fusione, ha assunto, senza soluzione di Controparte_5 continuità e di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la titolarità di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla società incorporata Credito Siciliano S.p.A. e, quindi, anche la titolarità dei rapporti oggetto del presente giudizio.
- con successivo contratto del 3 dicembre 2021 di cessione di crediti pecuniari (docc. 7-8-9), stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n.130 del 30 aprile 1999 (c.d. “Legge sulla Cartolarizzazione”), oggetto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n.149 del 16 dicembre 2021 (doc.004 fasc. proc. mon.),
[...] ha ceduto ad un portafoglio di crediti, fra cui quelli per i quali ha Controparte_5 CP_1 ottenuto il D.I. opposto, crediti indicati quali conti n.1/219/SO/802/6133480/0, n.1/219/SO/802/6133481/0 e n.1/219/SO/802/6133482/0;
- ai sensi dell'art.58 del TUB, dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, si producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati all'art.1264 del cod. civ., mentre i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Orbene, il contratto di cessione fa riferimento, per la specificazione dei crediti ceduti, ad un Allegato A che si intitola “Documento di identificazione dei crediti”, in cui vi è espressa menzione del credito oggi pagina 4 di 10 azionato. Segnatamente, sia nell'allegato A” rubricato “Documento di identificazione dei crediti” della proposta di cessione (cfr. doc.9, penultima pagina), sia l'allegato A” rubricato “Documento di CP_1 identificazione dei crediti” dell'accettazione di (cfr.10, penultima pagina), contemplano Per_5 espressamente i rapporti oggetto del presente giudizio, oggetto di cessione.
Come già rilevato in precedenza, i rapporti indicati nei predetti allegati sono perfettamente coincidenti con quelli riportati negli estratti conto, ex art. 50 TUB (doc.12), aggiornati alla data del 3.12.2021 (ossia, dalla data di cessione) che menzionano, in particolare, sia la numerazione originaria, che quella assunta ex post.
A ciò aggiungasi che parte opposta ha allegato una dichiarazione del 12/01/2024, rilasciata da un
“quadro direttivo dell'area legale” della Credit Agricole Italia S.p.a., ovvero la dichiarazione resa in data 12 gennaio 2024 (doc.13) da (quale società incorporante Controparte_6 [...]
giusta atto di fusione ai rogiti del Notaio Dott. del 12 aprile 2022, Controparte_5 Persona_6 Rep.6926 – doc.14), con la quale, per l'appunto, quest'ultima ha dichiarato espressamente che hanno costituito oggetto di cessione in favore dell'odierna concludente anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dai rapporti di finanziamento n.63863 (oggi conto sofferenza n. Parte_2 1/219/SO/802/6133480/0), di finanziamento n.63862 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133481/0), nonché di conto corrente n.6631 (oggi conto sofferenza n.1/219/SO/802/6133482/0).
Deve, quindi, ritenersi sufficientemente provata la titolarità attiva del credito azionato, anche considerando la piena disponibilità in capo all'opposta di tutta la documentazione contrattuale.
Sulla pretesa creditoria di CP_1 ha agito ex art. 633 c.p.c. in danno dei garanti ivi incluso l'odierno opponente, ottenendo in loro
[...] danno il D.I. n.4100/2022 del Tribunale di Catania per complessivi €155.201,39, di cui
- €96.109,13 - rapporto n.63863 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133480/0)
- €21.727,62 - rapporto n.63862 (oggi conto sofferenza n. 1/219/SO/802/6133481/0),
- €37.364,67 - rapporto c\c n.6631 (oggi conto sofferenza n.1/219/SO/802/6133482/0), oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, dal 16 luglio 2021 al soddisfo (docc. 007-010-011 fasc. proc. mon.), e le spese del procedimento monitorio.
Con riferimento ai crediti che scaturiscono da due contratti di finanziamento rateale regolarmente prodotti nella fase monitoria (docc. 005-008 fasc. proc. mon.), deve ritenersi provato il relativo credito già con la produzione in giudizio del titolo negoziale (insieme alle comunicazioni di erogazione di ciascun finanziamento (doc.5 e 6)) e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo - in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova - l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una parte di esso (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n.13533).
Nella fattispecie, a fronte della prova fornita dall'opposta, parte opponente non ha allegato e, men che pagina 5 di 10 meno, provato alcun fatto impeditivo ovvero estintivo del credito dedotto, ragione per cui le sue censure non possono avere seguito alcuno.
Quanto al credito scaturente dal rapporto di conto corrente n.6631, ha prodotto:
- contratto di c/c,
- estratto conto con l'annotazione delle operazioni compiute (doc.011 fasc. proc. mon.),
- gli estratti conto del rapporto dedotto, e segnatamente, dalla data di accensione, ovverosia dal 8 luglio 2015 e sino al 31 maggio 2021 (doc.7).
Sull'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust
Campisi con il contratto del 10 maggio 2018 (doc.014 fasc. proc. mon.), nel Parte_1 garantire le obbligazioni di si è obbligato (art.7) “a pagare immediatamente alla Banca, a Parte_2 semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio”.
Dal tenore letterale della superiore pattuizione, ne discende l'autonomia della garanzia prestata dal sig. rispetto alle obbligazioni di e, quindi, la possibilità da Pt_1 Parte_1 Parte_2 parte dell'odierno opponente di poter proporre, con riferimento al rapporto garantito, solo eventuali eccezioni di contrarietà del contratto a norme imperative o di illiceità della causa.
A tal riguardo si osserva che la previsione, nel contratto di fideiussione, della clausola di pagamento “a prima richiesta” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Trib. Firenze, sent. 18 luglio 2016; Trib. Trani, sent. 20 maggio 2016; Trib. Padova, sent. 31 maggio 2016; Tribunale Roma Sez. XVI Sent., 21 febbraio 2018), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Le pronunzie dei giudici di merito precedentemente richiamate si pongono in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ritenuto che la previsione, nel contratto di fideiussione, dell'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta” ovvero “a prima richiesta” risulta, da sola, decisiva per attribuire al contratto natura autonoma rispetto all'obbligazione principale del debitore (Cass. 31 luglio 2015, n.16213).
Nello specifico, con la sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha attribuito carattere determinante e decisivo alle suddette locuzioni, richiamando a tal fine i principi affermati dalle SS.UU., con la sentenza del 18 febbraio 2010, n.3947, le quali “componendo il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine all'idoneità della clausola di pagamento “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” a determinare la trasformazione della fideiussione in contratto autonomo di garanzia”, hanno affermato
“l'idoneità della predetta clausola ad orientare l'interprete verso l'approdo alla fattispecie del c.d. Garantievertrag, salva l'evidente discrasia con il contenuto residuo del contratto, riconoscendo a tale soluzione l'ineliminabile pregio di consentire ex ante la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, nonché di restringere le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate” (Cass. 31 luglio 2015, n.16213).
Ulteriore riprova di quanto sopra è la espressa deroga all'art.1957 c.c. contenuta nei contratti sottoscritti dagli odierni opponenti (art. 6), e ciò in quanto, per consolidata giurisprudenza, nel contratto autonomo di garanzia non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1957 c.c. – che, per l'appunto, prevede l'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei pagina 6 di 10 confronti del debitore principale – poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.02.2015 n.2762; Cass. civ. Sez. Unite, 18.02.2010 n.3947)
Quanto agli effetti della clausola in commento, si richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 26262 del 14.12.2007, secondo la quale “in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'“exceptio doli”, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”.
Risulta, pertanto, evidente che l'assunzione da parte degli odierni opponenti, dell'impegno di effettuare il pagamento “a semplice richiesta scritta” del beneficiario della garanzia, abbia comportato la loro rinuncia alla proposizione di qualunque eccezione inerente al rapporto sostanziale.
Sull'asserita violazione dell'art. 1957 c.c. e conseguente inesistenza di un obbligo in capo ai medesimi opponenti.
L'odierno opponente si è obbligato ad adempiere alla propria obbligazione di garanzia e, dunque, di pagare quanto dovuto dalla società obbligata principale, dietro “semplice richiesta scritta”. Detta clausola comporta, fra l'altro, che il creditore resta esonerato dal proporre azione giudiziaria nei confronti del creditore principale (Cass. nn.26327/2014; 13078/2008; 27333/2005; 1057/2003):
Parte opposta esclude, quindi, correttamente che nella fattispecie di causa possa trovare applicazione la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., posto che in seno al contratto di garanzia è stato espressamente convenuto che i diritti della Banca creditrice restassero integri sino alla totale estinzione dei crediti vantati da quest'ultima nei confronti della società obbligata principale, senza che la Banca stessa fosse tenuta ad avviare le proprie azioni recuperatorie entro i termini di cui alla citata norma, giacché espressamente derogata. Quanto sopra esclude che nella fattispecie possa trovare applicazione l'art.
pagina 7 di 10 1957 c.c.. (Tribunale di Catania, Sentenza n.2101/2020 del 17 giugno 2020: “L'art.1957 c.c. si fonda, infatti, sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, ma tale collegamento non sussiste in caso di garanzia “a prima richiesta”. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12/02/2015 n.2762; Cass. civ. Sez. Unite, 18/02/2010 n.3947). Difatti è proprio l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e che qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., sez. U., sent. n. 3947 del 18/02/2010): “Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Ed è per questo che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (Cass. civ., sez. I, sent. n. 21399 del 17/10/2011)”.
Sulla asserita liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. per fatto del creditore
Si eccepisce, ancora, che il sarebbe liberato dall'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 1955 Pt_1 c.c., per fatto del creditore, avendo la Banca, con la propria condotta, aggravato la posizione del garante.
Orbene, l'art.5 del contratto di sottoscritto dai garanti dispone testualmente che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento del rapporto con la Banca. Indipendentemente da quanto disposto dal comma precedente, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale essa risultante al momento della richiesta, nonché – previo ottenimento da parte del fideiussore e/o da parte della Banca del consenso scritto dal debitore principale – ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”.
Segue che gravava sul garante l'onere di informarsi presso il debitore principale in ordine all'andamento del rapporto, debitamente considerando, peraltro, che, nel caso di specie, l'odierno opponente fosse anche socio di e dunque in grado di conoscere agevolmente l'andamento Parte_2 dei rapporti intrattenuti dalla società con la Banca.
Quanto alla violazione della normativa contenuta nella L.287/90. L'art.33, c. II, L.287/90, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. Il recente intervento legislativo ad opera del D. L.vo 3/17 ha modificato l'art.4 del D. L.vo 168/03 inserendo, dopo il comma 1-bis, il seguente: «1- ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano,
pagina 8 di 10 Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e BO (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria». Ritiene questo Giudice che, nella specie, la potestas decidendi appartenga in capo al giudice monocratico e non si trasferisca a quello collegiale. Ed invero, siccome già evidenziato da altri giudici di merito, l'azione di nullità cui fa riferimento il citato art.33 L.287/90 è quella finalizzata a fare valere l'invalidità dell'accordo originario “non concorrenziale”, ma non anche dei successivi contratti a valle sottoscritti dai consumatori (v. Trib. Sciacca sent.37/17 secondo cui “va precisato che siccome la norma dettata dall'art.2 della L.287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale un'ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi;
di modo che già in generale è possibile sostenere che “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art.2 della legge 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti” (cfr. Cass. Civi 9384/03; 2207/05). Ciò detto, l'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso la nullità del contratto a valle non può affatto darsi scontata ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, della intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. 2305/07); c) della connessione tra questa ed il contratto a valle”). Il legislatore, quindi, evidentemente consapevole della particolare delicatezza e complessità delle azioni di nullità destinate a colpire gli accordi anticoncorrenziale, ha ritenuto opportuno riservare soltanto a tre delle sezioni specializzate in materia di imprese presenti su tutto il territorio nazionale la competenza inderogabile a decidere. Restano, invece, evidentemente fuori dal novero le azioni proposte dai singoli consumatori per fare valere la nullità del contratto a valle (frutto dell'intesa della quale sia stata accertata la nullità) e per richiedere il risarcimento dei danni, per le quali la competenza deve essere determinata secondo gli ordinari criteri fissati dal codice di rito. Ne consegue che ogni qual volta sia proposta un'azione per fare valere la nullità dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”, scatta la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese individuate ai sensi dell'art.4, c. 1 ter, D. L.vo 168/03, come modificato dal D. L.vo 3/17, mentre in tutte le altre ipotesi in cui la domanda sia diretta contro il contratto “a valle” sottoscritto dal fideiussore la potestas decidendi resta radicata in capo al giudice monocratico secondo gli ordinari criteri. Come recentemente statuito dal Tribunale di Catania: “il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare:
- l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c..
pagina 9 di 10 - che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
- - che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle, in quanto contrastanti con la normativa antitrust. Nel caso di specie gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra indicati. Peraltro di recente la Suprema Corte sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo che “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la Banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti” (Cass. n. 24044/2019)” (Tribunale di Catania, 28 marzo 2020 n. 11820).
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9500, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 19 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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