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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1197 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1197 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 5 febbraio 2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PELLE GIUSEPPE – CF - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - elettivamente domiciliato in Via B. Franklin, n. Controparte_1 C.F._3
14 89814 Filadelfia, presso e nello studio dell'Avv. RUSCIO DOMENICO – CF - C.F._4 che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025; in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11 novembre 2024, la sig.ra chiedeva che Parte_1 venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con rito religioso in
None (TO), in data 11 settembre 1999, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di None
(TO) al n. 14, anno 1999, parte II, Serie A, aggiungendo che;
- che il regime patrimoniale della coppia era stato quello della comunione legale dei beni;
- che dalla predetta unione erano nati 2 figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...], il [...];
[...]
- che la famiglia aveva fissato la propria residenza anagrafica in None (TO), Via Volvere n. 9, nell'immobile
1 acquistato in comproprietà;
- che successivamente, nel corso dell'anno 2010, dopo aver venduto la casa coniugale, il nucleo familiare si era trasferito nel Comune di Ardore (RC), in Via Manzoni n. 19, presso un'abitazione condotta in locazione;
- che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita in comune, il sig. e CP_1 la sig.ra si erano separati consensualmente, comparendo avanti al Presidente del Tribunale di Locri Pt_1
Dott. Rodolfo Palermo, nel procedimento iscritto al n. 1736/2017 R.G. ed ottenendo così l'omologazione dell'accordo di separazione in data 16 gennaio 2018, con apposito Decreto di Omologazione n. cronol.
370/2018 (vedi allegato in atti);
- che i coniugi da allora non si erano mai più riconciliati ed ora, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b), della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, intendevano chiedere la cessazione degli effetti civili nascenti dal matrimonio;
- che, intanto, le figlie nate dal matrimonio risultavano entrambe – a data attuale – già maggiorenni;
– che la condizione economica di entrambi i coniugi non imponeva alcuna pronuncia in merito.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Presidente del Tribunale, designasse il giudice relatore e fissasse l'udienza di prima comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentire pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti conclusioni:
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
; matrimonio celebrato con rito religioso in None (TO), in data 11.09.1999, con atto trascritto nei registri Pt_1 dello Stato Civile del Comune di None (TO) al n. 14, anno 1999, parte II serie A;
2. impartire disposizione all'Ufficiale di Stato Civile per effettuare le annotazioni conseguenti alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
2) ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
3) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, premesse le circostanze già affermate nel Controparte_2 ricorso introduttivo del giudizio, aderiva sia alla domanda di divorzio che alle relative condizioni per come parimenti ex adverso esposte, tanto da concludere nei medesimi termini.
All'udienza del 5 febbraio 2024, le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – e le stesse, in sostanza, si riportavano a quanto già dedotto in atti, insistendo entrambe per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza sostanziali condizioni, essendo nelle more le figlie – ancora minorenni all'atto della pronuncia circa la separazione consensuale – divenute ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti e non necessitando alcuna pronuncia neanche in merito alle reciproche condizioni economiche, avendo le parti rinunciato ad ogni pronuncia sul punto ed avendo comunque negato di essere intenzionate a riconciliarsi ed affermato che, tra la separazione e l'odierna udienza non era mai intervenuta – in alcuna forma
2 – riconciliazione;
ragion per cui le stesse parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, concludendo riportandosi ai rispettivi scritti difensivi (comunque di egual contenuto); così, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, tentata vanamente la conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la tratteneva effettivamente in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dal Decreto di Omologa del 15 novembre 2017 ed emesso dal Tribunale di
Locri - in composizione collegiale - nell'ambito della procedura di separazione consensuale iscritta al n.
1736/2017 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, come confermato in udienza dalle stesse parti, personalmente comparse.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. Sulle condizioni va detto che – nelle more – la prole all'epoca minore è divenuta ormai maggiorenne ed economicamente indipendente e che le parti hanno rinunciato reciprocamente ad ogni sostegno di natura economica, affermando infatti che “ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta al di fuori di questo atto” (vedi conclusioni;
punto 2) ed insistendo esclusivamente affinché fosse tra loro riconosciuto il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio (vedi punto 3).
3. Quanto alle spese di lite, stante il carattere sostanzialmente consensuale e la natura della controversia, esse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da – CF Controparte_1
- e – CF - celebrato con rito religioso in None C.F._3 Parte_1 C.F._1
(TO), in data 11 settembre 1999, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di None (TO) al n. 14, anno 1999, parte II serie A;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di None (TO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) a- i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
b) - ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi;
c) - i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio
3 e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
8) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 4 febbraio
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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