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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLIGNANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1317/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manduria - Via Beato Margarito N 1 74024 Manduria TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
OG Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 534198 TARI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.10.2025, Ricorrente_1 impugnava il Preavviso di Pignoramento n. 534198/2025 del 15.07.2025, notificato via PEC il 20.07.2025, relativo al mancato pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2010 per un importo complessivo di € 629,04.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A. alla riscossione,
l'avvenuto pagamento del tributo e, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Sosteneva, infatti, che tra la notifica della prodromica ingiunzione (asseritamente avvenuta nel 2013) e l'atto impugnato non fossero intervenuti atti interruttivi.
Si costituiva il Comune di Manduria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività di riscossione era stata affidata in via esclusiva alla SO.G.E.T. S.p.A. in forza di apposite delibere e provvedimenti normativi.
Si costituiva altresì la SO.G.E.T. S.p.A., contestando integralmente le pretese del ricorrente. La società produceva documentazione volta a dimostrare la rituale notifica di molteplici atti interruttivi della prescrizione.
In data odierna il Collegio in composizione monocratica in camera di consiglio, come da separato verbale, decide la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di legittimazione della OG spa sollevata dal Contribuente è infondata e va rigettata.
Come documentato dalla Delibera n. 303 del 03.11.2006, la gestione della riscossione (volontaria e coattiva)
è stata legittimamente affidata alla SO.G.E.T. S.p.A.. Ne consegue che ogni contestazione relativa alla regolarità degli atti esecutivi e alla pretesa creditoria deve essere rivolta esclusivamente al concessionario.
L'eccezione di nullità per carenza di potere del concessionario è infondata. La SO.G.E.T. S.p.A. opera in regime di proroga e prosecuzione delle attività affidate, come sancito dalla normativa vigente (D.L. 203/2005)
e confermato dalla giurisprudenza, risultando pienamente legittimata a procedere al recupero dei carichi pendenti.
Ma il motivo centrale del ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, merita accoglimento. Orbene, la TARI è soggetta a prescrizione quinquennale e la SO.G.E.T. S.p.A. ha fornito prova documentale dell'esistenza di una serie di atti interruttivi ritualmente notificati al contribuente e mai opposti che in ordine di tempo sono i seguenti :
Ingiunzione di pagamento n. 220185/2013, notificata il 09.09.2013;
Intimazione di pagamento, notificata il 15.12.2015;
Preavviso di pignoramento, notificato il 02.08.2018.
Preavviso di fermo amministrativo, notificato il 02.11.2018;
Orbene, tenendo conto dell'ultimo atto interruttivo del 2.11.2018 e considerando la sospensione dei termini di prescrizione disposta dal D.L. 18/2020 ( sospensione dal 8/3/2020 al 31/8/2021)a causa dell'emergenza epidemiologica , la notifica dell'atto impugnato del 20.07.2025 è avvenuta fuori dal termine quinquennale di prescrizione, la cui scadenza era fissata al 24.5.2025.
In funzione dell'alternativa soccombenza delle parti sulle questioni sottoposte all'attenzione di questo Collegio in composizione monocratica , in particolare l'eccezione di nullità per carenza di potere del concessionario, esistono motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e dichiara nullo il preavviso di pignoramento opposto. Compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLIGNANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1317/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manduria - Via Beato Margarito N 1 74024 Manduria TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
OG Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 534198 TARI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.10.2025, Ricorrente_1 impugnava il Preavviso di Pignoramento n. 534198/2025 del 15.07.2025, notificato via PEC il 20.07.2025, relativo al mancato pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2010 per un importo complessivo di € 629,04.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A. alla riscossione,
l'avvenuto pagamento del tributo e, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Sosteneva, infatti, che tra la notifica della prodromica ingiunzione (asseritamente avvenuta nel 2013) e l'atto impugnato non fossero intervenuti atti interruttivi.
Si costituiva il Comune di Manduria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività di riscossione era stata affidata in via esclusiva alla SO.G.E.T. S.p.A. in forza di apposite delibere e provvedimenti normativi.
Si costituiva altresì la SO.G.E.T. S.p.A., contestando integralmente le pretese del ricorrente. La società produceva documentazione volta a dimostrare la rituale notifica di molteplici atti interruttivi della prescrizione.
In data odierna il Collegio in composizione monocratica in camera di consiglio, come da separato verbale, decide la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di legittimazione della OG spa sollevata dal Contribuente è infondata e va rigettata.
Come documentato dalla Delibera n. 303 del 03.11.2006, la gestione della riscossione (volontaria e coattiva)
è stata legittimamente affidata alla SO.G.E.T. S.p.A.. Ne consegue che ogni contestazione relativa alla regolarità degli atti esecutivi e alla pretesa creditoria deve essere rivolta esclusivamente al concessionario.
L'eccezione di nullità per carenza di potere del concessionario è infondata. La SO.G.E.T. S.p.A. opera in regime di proroga e prosecuzione delle attività affidate, come sancito dalla normativa vigente (D.L. 203/2005)
e confermato dalla giurisprudenza, risultando pienamente legittimata a procedere al recupero dei carichi pendenti.
Ma il motivo centrale del ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, merita accoglimento. Orbene, la TARI è soggetta a prescrizione quinquennale e la SO.G.E.T. S.p.A. ha fornito prova documentale dell'esistenza di una serie di atti interruttivi ritualmente notificati al contribuente e mai opposti che in ordine di tempo sono i seguenti :
Ingiunzione di pagamento n. 220185/2013, notificata il 09.09.2013;
Intimazione di pagamento, notificata il 15.12.2015;
Preavviso di pignoramento, notificato il 02.08.2018.
Preavviso di fermo amministrativo, notificato il 02.11.2018;
Orbene, tenendo conto dell'ultimo atto interruttivo del 2.11.2018 e considerando la sospensione dei termini di prescrizione disposta dal D.L. 18/2020 ( sospensione dal 8/3/2020 al 31/8/2021)a causa dell'emergenza epidemiologica , la notifica dell'atto impugnato del 20.07.2025 è avvenuta fuori dal termine quinquennale di prescrizione, la cui scadenza era fissata al 24.5.2025.
In funzione dell'alternativa soccombenza delle parti sulle questioni sottoposte all'attenzione di questo Collegio in composizione monocratica , in particolare l'eccezione di nullità per carenza di potere del concessionario, esistono motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e dichiara nullo il preavviso di pignoramento opposto. Compensa le spese.